2019.03.08 – MLNV-GVP – APM – FRASSETTO ALESSANDRO – AGENZIA ENTRATE

Print Friendly, PDF & Email
Oggetto:INVITO A PUBBLICA MENZIONE
 
at
 
PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI ITALIANO
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia
 
AGENZIA ENTRATE REGIONE VENETO
 
e per l'ulteriore a praticarsi
 
SEGRETERIA DI STATO – SEDE
 
DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA JUDISIARIA
DIPARTIMENTO DE JUSTIXIA
 

 
con riferimento a
codice atto n 26457081615 consegnata in data13/12/2017 contrassegnato da nr./codice: cartella pagamento n11320190000220850000 emesso da: agenzia delle entrate
a firma di: ANTONIO ZAFFINO la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE in data: 14/0/2/2019
 

 
 
 
Il Sig. Alessandro Frassetto, in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
 
OSSERVATO
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d'occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto, come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d'occupazione straniere italiane.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto non si identifica con l'imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l'illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
  • Che il Sig. Alessandro Frassetto riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
  • Che il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
  • Che il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell'UCC 1-308.
RICHIAMANDOSI
  • Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
  • All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
CONSIDERANDO
  • Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
  • Che questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
  • Che questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
  • Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
  • Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
  • Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
  • tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
  • Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
  • Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
  • Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
  • al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
  • al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
  • alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
  • alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
  • al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
  • al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
  • al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
  • ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
ESSENDO PROVATO
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
 
SI PRENDA ATTO CHE
  • tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  • ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
  • l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
 
SI VIETA
Il trattamento dei dati personali del Sig. Alessandro Frassetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
 
SI AVVISA E NOTIFICA
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
 
E' FATTO LORO DIVIETO
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della Sig. Alessandro Frassetto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations,
 
VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE
specifiche responsabilità per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
Per aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
Aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche in concorso nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.
 
E’ FATTO OBBLIGO
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
 
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA.
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
 
SI FA INFINE PRESENTE CHE
il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
 
WSM
Con onore e rispetto
Venetia venerdì 8 marzo 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio