Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO – RIGETTO DI NOTIFICA.
Si attesta che in data 03/06/2019, marialuisa da ros, nato/a il 12/09/1966, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell'emissione dell'atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 20196314632
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ATTO RIGETTATO
data dell'atto rigettato: 10/04/2019
contrassegnato da nr./codice: Documento n.11377201900001794000 Riferimento interno n.71319015487001008000
emesso da: Agenzia Delle entrate-Riscossione provincia Treviso
a firma di: nessuna firmato
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: RK 649272066810
in data: Agenzia delle entrate09/11/2018 numero notificaT5N010100004/2018
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CONSIDERATO
1.la formale denuncia denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
2.che la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).
3.che, grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).
4.la totale e assoluta inosservanza e trasgressione da parte della I.R. della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ratificata dalla stessa I.R. ponendo in stato di schiavitù gli Esseri Umani e per questo pignorata.
5.che il COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO INFRAZIONI essendo azienda subordinata alla I.R. opera per conto di una azienda privata ed è essa stessa un’azienda commerciale privata con Partita I.v.A. E Codice Fiscale Nr. 03631140278
6.ciò che voi definite “accertamento di violazione nr. 1931/2019/X del 23/01/2019”, essendo fatto da un dipendente di una azienda privata a sua volta subordinata ad un’altra azienda privata, è in realtà un contratto o proposta di contratto.
7. Essendo il vostro “accertamento di violazione nr. 1931/2019/X del 23/01/2019” in realtà un contratto in cui il Proponente è il “COMANDO POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO INFRAZIONI” in cui nel mittente si sono identificate le persone Responsabili il Vice Comandante Giovanni Fiori e l’Ispettore Roberto Buratti i quali non hanno sottoscritto il loro accertamento con la loro firma, ed il Rispondente la finzione giuridica creata dalla I.R. in data 15 maggio 1949 senza il mio consenso BELTRAME OLINDA, di cui sono amministratrice, la quale NON ha sottoscritto e non ha accettato il contratto come da art. 1333 c.c.
8. Tenuto conto che il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle ex istituzioni fanno finta di nulla confidando nell’ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore.
9. Visto il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
10. Visto il difetto assoluto di giurisdizione della I.R. nelle province e territori veneti come da d.l.g. 212 del 12/12/2010 con abrogazione del Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e della legge 3841 del 18/07/1867 riguardanti l’annessione delle province venete e della Venezia all’Italia, riconosciuto dall’ONU.
CONSIDERATO
11. che nei territori Veneti, province venete, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima” non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente in quanto non vi è nessun documento o legge che possa dichiarare o provare il contrario.
12. che le province di BELLUNO, BERGAMO, BRESCIA, CREMA, CREMONA, GORIZIA, MANTOVA, PADOVA, PORDENONE, ROVIGO, TREVISO, UDINE, VENEZIA, VERONA, VICENZA, e relativi Comuni e frazioni, sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVVISORIO VENETO facente parte della Repubblica Veneta, protetta dal Movimento di Librazione Nazionale Veneto (di seguito MLNV).
13. che il MLNV è l’organo riconosciuto dall’ONU preposto alla liberazione dei territori Veneti dall’occupante Stato Italiano e tutelato dalle leggi di Diritto Internazionale.
14. Che la sottoscritta Olinda Beltrame è registrata all’Anagrafe Veneta con Codice Univoco nr. 2019513223252 e quindi sotto l’egida del Governo Provvisorio Veneto.
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breve descrizione:
Vista la formale denuncia denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
Visto che la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).
Visto che, grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).
Vista la totale e assoluta inosservanza e trasgressione da parte della I.R. della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ratificata dalla stessa I.R. ponendo in stato di schiavitù gli Esseri Umani e per questo pignorata.
Tenuto conto che il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle ex istituzioni fanno finta di nulla confidando nell’ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore.
Visto il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
Visto il difetto assoluto di giurisdizione della I.R. nelle province e territori veneti come da d.l.g. 212 del 12/12/2010 con abrogazione del Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e della legge 3841 del 18/07/1867 riguardanti l’annessione delle province venete e della Venezia all’Italia, riconosciuto dall’ONU.
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La Segreteria di Stato in data 03/06/2019