Oggetto: 2019.12.02 – BORTOLAZZI MASSIMO – RDN – 102212231013
at
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA, CORTE GIORGIO ZANCONATI, 1- 37122 VERONA – TRIBUNALE.VERONA@GIUSTIZIA.IT
Io sottoscritto/a MASSIMO BORTOLAZZI, nato/a il 24-02-1964, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 102211233236
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Con riferimento a tutti gli atti anticedenti e pregressi ed eventuali futuri, si rigetta il provvedimento anche per questi motivi: La Trivending Spa nella sua persona di amministratore Federico Salvagnin nell’ottobre 2010 si presenta in azienda da me Bormax sas sua cliente di caffe’ Lavazza in cialde con un fatturato di quasi 3 milioni di euro esclusivamente Lavazza e mi chiede di farlo entrare in società della Bormax sas, io mi rifiuto essendo un’azienda a conduzione famigliare.
A febbraio 2011 il Salvagnin e il suo socio si presenta in azienda da me con 2 direttori della Lavazza, mi danno la notizia che non mi avrebbero più venduto il caffè Lavazza, io ne avevo estremo bisogno essendo il prodotto che vendevo per il 96% del fatturato totale dell’azienda, anche perchè avevo investito più di 90.000 euro in macchine del caffè che funzionavano esclusivamente con le cialde della Lavazza, allora non esistevano le compatibili.
Dopo varie trattative tra avvocati riprendono le forniture in minima parte ed a un prezzo che non mi dava la possibilità di vendere all’ingrosso come facevo prima.
Io nel frattempo trasformo la società da Sas in Srl .
La Bormax sas che nel febbraio 2011 aveva un esposizione di oltre € 290.000 nel 2012 riesce a rientrare a € 102.000 ma poi non riuscendo più a lavorare dato che il prezzo non era competitivo, mi vedo costretto a rivolgermi alle autorità dell’antitrast che controlla i cartelli di vendita delle aziende.
Non riesco ad ottenere nulla dal giudice e così Trivending arriva a pignorarmi la casa intestata al 50% con mia moglie che non centrava nulla nella storia, così innescando a catena le difficoltà con le banche che non mi permettevano di lavorare con fidi chiedendomi il rientro di quelli in essere, poi la Trivending spa richiedere anche il fallimento della mia società Bormax srl.
Anche se io avevo versato alla Trivending il restante debito di € 102.021,58 più € 27.883.52 per eventuali interessi richiesti, spostando cosi il debito alla Bormax srl.
Il Tribunale di Padova con il giudice Giuseppe Primicerio non ha accolto il ricorso da me presentato con tanto di relazione dello Studio Francesco Trovato (Commercialista annoverato al Tribunale di Verona) che confermava i pagamenti e i conteggi e lascia che il Tribunale di Verona metta all’asta la casa, mia e di mia moglie.
Ho chiesto i danni causatomi a Trivending tramite il Tribunale di Padova pari a € 500.000 in giugno 2017 senza avere risposte.
Ho provato in tutti modi ad oppormi all’esecuzione negando al custode di eseguire la perizia, ma il 02-Nov.2017 alle 7 del mattino il custode Del Bello Luca con Arch. Galante, si presume incaricati dal giudice Coltro Massimo, si presentano con più di 40 persone tra Polizia reparto Digos di Stato e Carabinieri in tenuta antisommossa, i quali non avevano il foglio di servizio e non si sono identificati anche dopo le mie richiesti di farsi riconoscere e identificarsi, io non apro la porta per difendere la mia famiglia.
Dopo aver sfondato la porta di casa entrano più di venti persone armate con il Del Bello Luca e l’architetto Galante Patrizia e il fabbro Todesco Alessandro lavoranti per il Tribunale di Verona.
Cosi terrorizzando la mia famiglia, la figlia e la moglie che erano ancora a letto.
Effettuano fotografie dove si vede anche mia moglie e poi vengono messe sui giornali per promuovere la casa all’asta.
Ho diffidato il 13-06-2018 Trivending spa Salvagnin Federico amministratore della società ad un risarcimento per danni morali di 2 milioni di euro e il custode Del Bello Luca a 800.000 euro.
Ho inviato dichiarazione di credito UCC1-103 al Fiduciario Coltro Massimo Tribunale di Verona di 3 Milioni di Euro e una mora giornaliera di Euro 20.000 il 15 Dicembre 2018.
Adesso dopo avere venduto la casa del valore di 350.000 euro all’asta per 202.000 Euro e averci buttato fuori io mia moglie e figli, non vogliono dare neanche la parte di mia moglie per pagare per intero la Trivending e la MPS titolare del mutuo della casa, così a mia moglie gli viene tolta la casa e non le viene pagato nulla anche se lei non era l’esecutata.
Noi non riconosciamo lo stato italiano in difetto di giurisdizione sui territori Veneti e denunciamo questo saccheggio e furto con truffa nei nostri confronti.
Chiediamo che ci venga risarcito il danno morale e materiale di quanto fatto dallo Stato Italiano e dai suoi lavoranti, Giudice Primicerio Giuseppe, Giudice Coltro Massimo, Giudice Burti Attilio, Custode Del Bello Arch. Galante, fabbro Todesco, Polizia di Stato , Carabinieri e dalla Trivending Spa con l’aiuto degli avvocati Giovanni Perocco e Michele Campo per un totale di 40 Milioni di Euro per il danno morale alla mia famiglia e di 10 Milioni di Euro per il danno materiale.
per ogni giorno di ritardo chiediamo un minimo di 50.000 euro giornalieri.
In onore e verità Massimo Bortolazzi e Nadia Zandonà.
02.12.2019
In fede:
MASSIMO BORTOLAZZI
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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102212231013
Si attesta che in data 2019.12.02, MASSIMO BORTOLAZZI, nato/a il 24-02-1964, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 102211233236, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102212231013
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PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
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ATTO RIGETTATO
tipologia atto rigettato: PROGETTO DIVISIONALE DELLE SOMME RICAVATE DALLA VENDITA DEI BENI
data dell’atto rigettato: 24-09-2019
contrassegnato da nr./codice: N.5586/2019 RG. N.2202/2018
emesso da: TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI VERONA
a firma di: GIUDICE ATTILIO BURTI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: AVV.MICHELE CAMPO RACC. CON POSTEITALIANE
in data: 04-11-2019
WSM
Venetia lì 02.12.2019
La Segreteria di Stato