Oggetto: 2021.07.13 – BASSAN GIOVANNI – RDN – 12172319715
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PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA, VIA ETTORE GALLO, 24 – 36100 VICENZA – hansroderich.blattner@univr.it
Io sottoscritto/a GIOVANNI BASSAN, nato/a il 28 GENNAIO 1959, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201510280128
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Precisazioni riferimento al presente rigetto
Venerdì 09/07/2021 alle ore 15:30 circa, mentre percorrevo in auto Via Papa Giovanni Paolo II all’interno della rotonda con Via Bassanese Cassola di Romano D’Ezzelino, un’auto di servizio targata M2019 Marca Seat Leon con due agenti della polizia mi hanno obbligato a fermarmi, mi sono accostato sul lato destro e avvicinandomi l’agente 1) vestito della divisa di ordinanza e mascherina nera che copriva il naso, mi chiede di esibire patente e libretto dell’auto, io subito chiesi le sue generalità ed il motivo di avermi fermato. Rispose che si trattava di normali controlli stradali. Io ho riferito che vi contesto il difetto assoluto di giurisdizione nel territorio della Nazione Veneta in quanto sono autodeterminato nel Movimento di Liberazione Nazione Veneta – Governo Veneto Provvisorio e non sono tenuto ad esibire nessun documento italiano eventualmente vi esibisco la mia Identità Dichiarativa della mia Nazione Veneta. Insisto a chiedere le loro generalità, mi rispondono che non danno le loro generalità eventualmente mi comunicano il loro numero di matricola. Io chiedo il loro numero di matricola … ma si rifiutano di darmi pure quello. Si avvicina il collega 2) e gli comunica che c’è un atto in sospeso da notificarmi emesso dal Tribunale di Vicenza e per questo erano obbligati ad accompagnarmi in caserma. Visto la loro determinazione intimidito dalla divisa e armati della pistola di ordinanza, sotto osservazione ho acconsentito seguendo la loro auto fino al comando di Bassano del Grappa in Viale Pecori Girardi, 56, ho atteso mezzora e obbligato a consegnarli per fare copia la patente di guida italiana, ma pure ho chiesto di prendere atto del mio status di cittadino di Nazionalità Veneta fotocopiando la mia Identità Dichiarativa del Governo Veneto Provvisorio. Sotto intimidazione sono stato obbligato ad autografare per ricevere copia altrimenti mi trattenevano oltre. Ricevuto copia del documento sono riuscito a risalire del nominativo dell’agente di polizia 1) TOLIO SERGIO sovrintendente capo, alla mia richiesta di conoscere le generalità dell’agente 2) o la matricola, il sig. TOLIO SERGIO mi dice che essendo lui il capo squadra non serve altro. Alle ore 16:30 circa sono uscito dal comando di Polizia.
Vorrei che rispondessero ad una domanda: se siete persone di legge perché tutta questa paura nell’esibire le proprie generalità ? Non dovreste avere nulla da temere se rispettate la legge.
Letto Vostro atto oggetto di notifica n: 2852/2020 – R.G.N.R. mod. 21
A seguito di un sopralluogo presso il mio appartamento sequestrato e venduto all’asta l’acquirente conosciuto come 1) BINETTI MATTEO mi ha denuciato alle autorità italiane, le stesse complici delle illegali atti di pignoramento e confisca, dichiarando in’oltre gravi falsità in quanto lui stesso ha fatto atto di minaccia e di violenza gettandomi con un colpo improvviso a terra il cellulare mentre stavo registrando, presente una 2) signora risultante sua moglie e due uomini chiamati ad eseguire dei lavori dichiarati 3) idraulico 4) elettricista , in un momento di discussione il sig. MATTEO BINETTI si stava avvicinando al sottoscritto con l’intento di alzare le mani, con saggezza la sua signora lo invitava a calmarsi trattenendolo per un braccio e l’idraulico stava alla sua sinistra ed l’elettricista stava alla sua destra si sono avvicinati a lui per evitare che alzasse le mani, sig. MATTEO stesso chiama i carabinieri di Thiene ed all’arrivo si è calmato. Poi se ne sono andati MATTEO la sua signora, l’idraulico ed l’elettricista restando io stesso con i due agenti. Completamente falso il fatto che io abbia usato violenza.
Avete dichiarato nel vostro verbale: usava violenza nei confronti dei militari intervenuti, così opponendosi agli stessi, lanciandogli contro una rete metallica.
Come può essere possibile tutto questo? Non c’era nessuna rete metallica a disposizione. eravate in sei persone ed ero circondato, come è possibile che io possa affrontare due militari giovani e forti oltretutto armati? Il fatto non sussiste.
Riguardo alle parole ingiuriose, niente e veritiero di tutto questo. Ho solo avvisato e ribadito quanto c’era scritto nel cartello esposto fuori dall’abitazione nei mesi che precedeva l’asta: chi si appropria di un bene in modo illegale è un ladro, quando lo stesso bene viene venduto chi lo acquista è complice (ricettatore) anche se è inconsapevole.
Avete diritto di confutare il presente rigetto entro 90 giorni. Se siete persone di legge siete invitati ad allegare copia fronte e retro della Vostra carta di identità, non dovreste avere nulla da temere nel comunicare le Vostre generalità.
Ulteriori complici dell’illegale provvedimento: – avv. ANDREA RIZZATO con studio in via Napoli, 4, Vicenza – 0444322151- 0444545403 email: andrearizzato@studiorbt.it – HANS RODERICH BLATTNER Sost. Procuratore della Repubblica email: hansroderich.blattner@univr.it – Brigadiere TONIOLO DANIELE e Brigadiere LUCA JADER carabinieri del comando di Thiene email: cpvi548500cdo@carabinieri.it – TOLIO SERGIO sovrintendente capo Polizia commissariato di Bassano del Grappa email: commissariatobassano.vi@
13.07.2021
In fede:
GIOVANNI BASSAN
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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.12172319715
Si attesta che in data 2021.07.13, GIOVANNI BASSAN, nato/a il 28 GENNAIO 1959, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201510280128, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 12172319715
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PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
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ATTO RIGETTATO
tipologia atto rigettato: AVVISO DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI – INFORMAZIONE DI GARANZIA E SUL DIRITTO DI DIFESA – NOMINA DIFENSORE D’UFFICIO
data dell’atto rigettato: 29/03/2021
contrassegnato da nr./codice: 2852/2020 R.G.N.R. MOD. 21
emesso da: PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI VICENZA
a firma di: HANS RODERICH BLATTNER
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: TOLIO SERGIO SOVRINTENDENTE CAPO
in data: 09/07/2021
WSM
Venetia lì 13.07.2021
La Segreteria di Stato