2022.09.21 – CELOT BENEDETTO – RDN – 131931145541

Oggetto: 2022.09.21 – CELOT BENEDETTO – RDN – 131931145541 – Referente: ME STESSO
(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

at
INTRUM ITALY SPA, INTRUM ITALY SPA BASTIONI DI PORTA NUOVA 19 20121 MILANO – supportoclienti@intrum.com


ATTO RIGETTATO
tipo atto: COMUNICAZIONE AMMINISTRATIVA
emesso il: 21 settembre 2022 ore 11:00
avente nr./codice: Numero pratica 12895441
emesso da: INTRUM ITALY SPA
atto a firma di: SUPPORTO CLIENTI – INTRUM ITALY SPA
notificato il: 21 settembre 2022 ore 11:00
atto notificato da: TRAMITE E-MAIL / SUPPORTOCLIENTI@INTRUM.COM

Io sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 gennaio 1976, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20170913141401

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at INTRUM ITALY SPA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da INTRUM ITALY SPA per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
A prescindere dal fatto che tutti i contratti italiani posti in essere all’interno dei Territori della Repubblica Veneta sono nulli ab origine, riassumo, ribadisco e chiarisco quanto segue:
– il fatto che il vostro centro fitness al quale sono stato abbonato abbia deciso di adottare le illegali disposizioni italiane, in materia di covid-19, impedendo dapprima l’accesso alla struttura e successivamente attenendosi a tutte le illegali restrizioni imposte dallo stato straniero italiano mettendo così in atto situazioni discriminatorie nei confronti delle persone che non avrebbero accettato tutto questo, ha causato alla mia persona danni sia economici (in quanto vi ho corrisposto dei canoni per i quali, attenendovi alle illegali disposizioni italiane, mi avete di fatto obbligato a non usufruire di alcun servizio), sia morali (in quanto mi è stato di fatto impedito l’allenamento);
– il degenerare delle illegali restrizioni e degli illegali obblighi imposti dallo stato straniero italiano, dal vostro centro adottati, mi ha fatto maturare la decisione di voler chiudere il contratto di abbonamento con la vostra struttura;
– il giorno 5 gennaio 2022 ho inviato una e-mail all’indirizzo info@mcfit.com, contenente la comunicazione di disdetta contratto, non ricevendo da parte vostra alcun riscontro;
– il giorno 6 aprile 2022 scrivo all’indirizzo e-mail servizioclienti@fitness-srl.it (facente capo sempre alla struttura mcfit) sottolineando il fatto che avevo mandato disdetta tre mesi prima e continuavate ancora ad addebitarmi il canone mensile di abbonamento;
– il 12 aprile 2022 ricevo una vostra e-mail nella quale sostenente che devo inviare disdetta tramite raccomandata, che l’indirizzo mail info@macfit.com è relativo alla germania e che la mia disdetta inviata tramite e-mail non viene accettata;
– il 12 aprile 2022 vi ho avvertiti tramite e-mail di non essere italiano, che l’italia NON ha giurisdizione sui Territori della Repubblica Veneta e a sospendere prelievi NON più autorizzati dal mio conto corrente;
– il giorno 13 aprile 2022 a seguito di una vostra comunicazione mail vi ho risposto comunicandovi che è un problema vostro se viene a mancare lo scambio di comunicazioni interne riferendomi alla destinazione delle caselle della vostra posta elettronica, ribadendo poi nella mia stessa risposta quanto segue: “la mail che vi ho inviato ha valore, in quanto riporta il mio nome, cognome e il codice cliente che vi ho fornito ne è la conferma per cui non potete obbligarmi a fare una cosa in più che non voglio e che non è necessaria perché è già chiaro anche a voi in quanto avete già confermato voi stessi di aver ricevuto la mia mail con la quale comunicavo disdetta al contratto”;
– il giorno 15 aprile 2022 ricevo dall’indirizzo e-mail servizioclienti@fitness-srl.it una proposta di risoluzione consensuale del contratto la quale contemplava la rinuncia da parte vostra all’incasso dei canoni dei mesi di maggio-giugno-luglio-agosto 2022, a patto che io rinunciassi, come previsto dalle stesse disposizioni/leggi italiane che fino a quel momento avete sempre sostenuto e adottato, (cito testualmente) “al rimborso delle mensilità pagate e non usufruite a causa delle chiusure imposte dal governo italiano tramite i noti provvedimenti volti al contenimento della pandemia covid-19”;
– il giorno 19 aprile 2022 rispondo alla vostra e-mail riportante la proposta di risoluzione consensuale del contratto, sostenendo quanto segue: “non capisco perché menzionate i mesi di maggio, giugno, luglio, agosto / ribadisco che io la disdetta l’ho data il 5 gennaio e come già detto è un problema vostro se non comunicate internamente / visto la vostra ostilità e diffidenza nei miei confronti, richiedo il rimborso di tutte le mensilità pagate e non usufruite”;
– il giorno 19 aprile 2022 tramite e-mail mi scrivete che per i mesi di maggio-giugno-luglio-agosto 2022 i canoni sono dovuti a meno che non avessi accettato di chiudere l’accordo nei termini da voi imposti contenete le condizioni a voi più favorevoli, ovvero l’essere esentati da dover restituire le somme di denaro corrispondenti alle mensilità non godute, come voi stessi ammettete e contemplate nella proposta di risoluzione consensuale;
– il giorno 20 aprile 2022 rispondo alla vostra e-mail del giorno precedente come segue: “RIBADISCO la mia richiesta di restituzione (come previsto) di tutte le mensilità pagate ma non usufruite (cito di nuovo testualmente quanto da voi ammesso “a causa delle chiusure imposte dal governo italiano tramite i noti provvedimenti volti al contenimento della pandemia covid-19”) e nell’attesa di ricevere in restituzione tali somme, vi comunico che nessun addebito sul mio conto corrente da parte vostra sarà più autorizzato”.
Per quanto sopra riportato vi comunico che non sono più accettate da parte vostra e-mail intimidatorie e vessatorie mediante le quali continuate a inviare solleciti di pagamento maggiorati di spese amministrative; piuttosto vi invito ad adempiere alla restituzione delle somme pagate relative alle mensilità non usufruite, visto che la vostra proposta di risoluzione consensuale non lascia spazio ad alcun dubbio in merito.
Riepilogo le vostre mail che inviate da noreply@fitness-srl.it mediante le quali richiedete pagamenti:
1) mail del 06/05/2022 ore 03:32
firmata da:
Servizio Clienti Fitness S.r.l.
2) mail del 09/06/2022 ore 03:44
firmata da:
Servizio Clienti Fitness S.r.l.
3) mail del 01/07/2022 ore 13:25
firmata da:
Servizio Clienti Fitness S.r.l.
4) mail del 15/07/2022 ore 10:16 (oggetto del presente rigetto ed esteso anche alle precedenti)
firmata da:
Servizio Clienti Fitness S.r.l.
5) mail del de01/08/2022 ore 15:51
firmata da:
Servizio Clienti Fitness S.r.l.
6) mail del 16/08/2022 ore 13:20 (oggetto del presente rigetto ed esteso anche alle precedenti)
firmata da:
Ufficio Pagamenti McFIT
T +39 02 8420 7006
pagamenti.italia@mcfit.com
RSG Group ITALIA SRL
Viale Fulvio Testi 29 / 20162 Milano
mcfit.com
7) mail del 21/09/2022 ore 11:00 (oggetto del presente rigetto ed esteso anche alle precedenti)
firmata da:
Supporto Clienti
T. 02 2887 0254
supportoclienti@intrum.com
INTRUM ITALY SPA
Bastioni di Porta Nuova 19
20121 Milano

Nel caso in cui ignoriate ancora una volta quanto riportato, tale comportamento sarà ritenuto una violazione nei confronti della mia persona e il tutto verrà segnalato alla DIVISIONE INVESTIGATIVA DELLA POLISIA NASIONALE VENETA.

Tenete presente che i soldi da me pagati per le mensilità non usufruite e da voi ancora non restituiti, maturano anche per me spese e interessi per il fatto che trattenendoli mi viene preclusa la possibilità di utilizzo degli stessi subendo di fatto un danno.

21.09.2022
In fede:
BENEDETTO CELOT

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.131931145541

Si attesta che in data 2022.09.21, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 gennaio 1976, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20170913141401, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 131931145541

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 21.09.2022
La Segreteria di Stato