2023.09.30 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0131202160515164 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2023.09.30 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0131202160515164 – Referente: ME STESSO

at
INTESA SANPAOLO SPA (ISTITUTO DI CREDITO ITALIANO), PIAZZA S. CARLO 156 – 10121 TORINO – info@intesasanpaolo.com


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SCADENZA RATA 01.08.2023
emesso il: 12 SETTEMBRE 2023
avente nr./codice: NUMERO RAPPORTO 00005600046222107
emesso da: INTESA SANPAOLO SPA (ISTITUTO DI CREDITO ITALIANO)
atto a firma di: MESSINA CARLO (CONSIGLIERE DELEGATO E CEO)
notificato il: 25 SETTEMBRE 2023 – CONSEGNATA ALL’INDIRIZZO DI RESIDENZA DI CONOSCENTI E TROVATA DA QUESTI NELLA LORO CASSETTA POSTALE
atto notificato da: POSTEITALIANE

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Serenisima Republica de Venethia, autodeterminatesi presso il suo Dipartimento Anagrafe, (Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at INTESA SANPAOLO SPA (ISTITUTO DI CREDITO ITALIANO):
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da INTESA SANPAOLO SPA (ISTITUTO DI CREDITO ITALIANO) per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La missiva firmata e sottoscritta da MESSINA CARLO, consigliere delegato e ceo dell’istituto di credito italiano INTESA SANPAOLO S.p.A., la quale ha la sua sede legale a Torino, viene nella sua interezza rigettata per i motivi di cui al presente atto.
Si riporta inoltre quanto segue:
– 1) MESSINA CARLO parla di “informativa ai sensi dell’arti. 5.6 del codice di condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di credito al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti (registro dei provvedimenti del garante privacy n° 163 del 12 settembre 2019), dell’art. 120 quinquiesdecies comma 1 (credito immobiliare ai consumatori) del testo unico bancario e relative disposizioni di attuazione”;
– 2) MESSINA CARLO cita un ammanco di 260,15 euro quale cifra che non avrei ancora versato alla data del 31 agosto 2023 relativamente al pagamento della rata scaduta il giorno 1 agosto 2023;
– 3) MESSINA CARLO asserisce che l’istituto di credito italiano, da lui capeggiato, applica interessi di mora sull’importo della rata pagato in ritardo, minacciando subito dopo che “si può arrivare a perdere la proprietà dell’immobile costituito in garanzia a favore della banca”;
– 4) MESSINA CARLO, nel tentativo di dimostrarsi cordiale e disponibile, suggerisce di mettersi in contatto, in caso di difficoltà, con la filiale per valutare misure di sostegno pubbliche (italiane) o di iniziativa della banca;
– 5) MESSINA CARLO, minaccia altresì che “in mancanza del tempestivo pagamento di quanto dovuto, i dati relativi ai ritardi e/o ai mancati pagamenti saranno registrati, decorsi almeno 15 gironi dalla data della spedizione della presente, in uno o più sistemi di informazioni creditizie (SIC)” e poi aggiunge che anche eventuali futuri ritardi saranno registrati, presso questi sistemi, senza ulteriore avviso;
– 6) MESSINA CARLO, minaccia inoltre che “la registrazione dei dati relativi ai ritardi e/o ai mancati pagamenti in uno o più sistemi di informazioni creditizie (SIC) le renderà più difficile ottenere altri crediti in futuro”.
Considerazioni personali:
– Tutti gli articoli citati da MESSINA CARLO al punto 1 sono illegali per i motivi di cui al presente rigetto di notifica. Io NON ho mai fornito alcun consenso in merito a questi sistemi informativi e qualora mi fosse stato CARPITO a mia insaputa e/o contro la mia reale volontà in quanto NON ben informato e comunque qualsiasi sia il caso, tale consenso è da ritenersi REVOCATO in maniera retroattiva;
– Per quanto riguarda il punto 2 preciso che la mia rata di partenza era 730,00 euro circa e quella scaduta il giorno 1 agosto 2023 è pari a 1.104,40 euro, per una differenza di circa 370,00 euro, pertanto ho già dato dimostrazione di provare a sopperire all’aumento, a mio avviso anomalo e sconsiderato, dei tassi di interessi;
– Per quanto riguarda il punto 3, si richiama l’attenzione all’articolo 2 paragrafo 4 della carta delle Nazioni Unite;
– Per quanto riguarda il punto 4, NON credo che chi fa parte, sostiene e alimenta l’asse finanziario euro-atlantico, (peraltro oggetto di denuncia il 13 marzo 2023 per tramite della SPN – 0130515164950830), possa eticamente e concretamente dare aiuti dopo aver concorso e di conseguenza essersi avvantaggiato di una spinta inflattiva da calmierare, secondo la narrazione sostenuta dal mainstream finanziario euro-atlantico, con un anomalo e sconsiderato aumento dei tassi di interessi. I risultati attuali raccontano tutt’altro che di aiuti, ma di famiglie e imprese in piena difficoltà finanziaria. Non ci si può fidare degli istituti di credito italiani, che a quanto si deduce dalla missiva di MESSINA CARLO tendono a collaborare e a trovare soluzioni insieme allo stato straniero occupante italiano;
– In merito al punto 5, ribadisco che NEGO IL CONSENSO al trattamento di tutti i miei dati personali, nessuno escluso. MAI sono stato informato in merito a questi sistemi informativi gestiti da soggetti privati e/o non privati. MAI mi è stata fornita l’identificazione in merito a questi soggetti, i quali sono tutt’ora a me del tutto SCONOSCIUTI;
– In merito al punto 6, preciso che qualora le circostanze di schiavismo economico attuali, mi spingessero a richiedere finanziamenti e/o credito e questi dovessero essermi negati, significherà che MESSINA CARLO avrà di fatto violato la mia privacy, in quanto sarà chiaro che avrà ceduto SENZA IL MIO CONSENSO, i miei dati personali a soggetti terzi dei quali MAI mi è stata data contezza, risultando a me del tutto sconosciuti.

Per ultimo ma non per ultimo sottolineo la gravità del seguente fatto:
MESSINA CARLO ha fatto recapitare la sua missiva presso un indirizzo che NON mi appartiene, infatti il mio indirizzo corrisponde a quello riportato sul contratto di finanziamento.
La sua missiva è stata recapitata presso l’abitazione di conoscenti, che nulla hanno a che fare con le mie cose personali.
Mi chiedo come abbia fatto, SENZA IL MIO ESPLICITO CONSENSO, a prendere l’iniziativa di inviarmi la sua missiva presso l’indirizzo di questi conoscenti e soprattutto chi lo ha autorizzato a utilizzarlo? È stato forse autorizzato in maniera esplicita da questi conoscenti? Anche loro sono rimasti sorpresi dell’accaduto.
Tale azione messa in atto da MESSINA CARLO costituisce per me una grave violazione della mia privacy, in quanto contribuisce a creare e ad alimentare una situazione di sarcastica curiosità da parte di coloro che si sono visti recapitare una missiva, impropria, inopportuna e imbarazzante, ma al tempo stesso suggestiva da indurli a fantasticare che io possa avere qualcosa da nascondere, ma non è affatto così perché tutto quello che scrivo in merito a questo episodio che mi sono trovato costretto a patire a causa di MESSINA CARLO, viene pubblicato, senza alcun tipo di riserbo, sulla GAXETA UFICIALE del MLNV-GVP.

30.09.2023
In fede:
BENEDETTO CELOT

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0131202160515164
Si attesta che in data 2023.09.30, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo formalizzato la propria registrazione di autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Serenisima Republica de Venethia presso il suo Dipartimento Anagrafe, (Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), codice unico personale 20170913141401, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso questo Governo Veneto Provisorio-
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 0131202160515164

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.


WSM
Venetia lì 30.09.2023
La Segreteria di Stato