Oggetto: 2024.03.17 – PUIATTI ANNALISA – RDN – 0140519210857061 – Referente: ME STESSO
at
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BELLUNO, AGENZIA DELLE ENTRATE E RISCOSSIONE BELLUNO VIA VITTORIO VENETO 167 32100 BELLUNO – protocollo@pec.
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ATTO RIGETTATO
tipo atto: ATTO DI PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI TERZI -CARTA DI CREDITO HYPE S.P.A. HYPE
emesso il: 15/03/2024
avente nr./codice: CODICE IDENTIFICATIVO DEL FASCICOLO: 016/2024/000009007 CODICE IDENTIFICATIVO DELLA PROCEDURA ESECUTIVA: 01684202400000405001
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BELLUNO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI FAGGIAN GIANFRANCO
notificato il: 15/03/2024
atto notificato da: POSTE ITALIANE PER MEZZO DI RACCOMANDATA N.56948563171-8 ALLE ORE 15:36:35 DEL 15/03/2024
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Il/La sottoscritto/a ANNALISA PUIATTI, nato/a il 08/02/1970, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 111431181953
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BELLUNO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE BELLUNO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Oggi 15/03/2024 alle ore 15:36:35
Ricevo raccomandata n.56948563171-8
Da parte di Agenzia delle entrate e riscossione di Belluno :
“ATTO di pagamento dei crediti verso terzi” in questo caso la mia carta di credito HYPE S.P.A..
Questa è una minaccia nei miei confronti anche perché va a danneggiare la mia famiglia in quanto il sostentamento di essa dipende dal credito contenuto nella HYPE.E se è così,i responsabili ARRIGONI LEONARDO e FAGGIAN GIANFRANCO forse non sanno che stanno Violando art.2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite. Vengono elencate anche le cartelle esattoriali verso le quali io ho già fatto i suddetti precedenti Rigetti che naturalmente ho notificato a chi di dovere tramite raccomandata con ricevuta di ritorno n.153761313566 il giorno 23/12/2023 e ritirata il giorno 02/01/2024 raccomandata con ricevuta di ritorno n.153761313555 il 23/12/2023 ritirata il 02/01/2024 .
Rigetto n.0140222171329836 in data
21/12/2023
Cartella
01620190000438168000 data notifica
29/10/2019
Cartella
01620200001666559000 data notifica
10/03/2022
Cartella
0162020002518481000 data notifica
28/11/2022
Avviso di addebito
31620160000463787000 data notifica
28/07/2016
Avviso di addebito
31620160000463787000 data notifica
14/01/2017
Avviso di addebito
31620170000217728000 data notifica
28/12/2017
Avviso di addebito
316201800000250156000 data notifica
21/09/2018
Avviso di addebito
31620180000016702000 data notifica
11/02/2019
Avviso di addebito
31620190000163207000 data notifica
04/09/2020
Avviso di addebito
31620190000484659000 data notifica
07/02/2020
Avviso di addebito
31620210000173778000 data notifica
28/11/2021
La sottoscritta si avvale del DIRITTO DI AUTODETERMINAZIONE DIRITTO INDEROGABILE ed è TUTELATA DAL MLNV,SOGGETTO GIURIDICO previsto dal DIRITTO INTERNAZIONALE ed avente valore al pari di uno Stato.Infatti deve DOTARSI DI UN ‘ISTITUZIONE (GVP) come fanno gli Stati. Rigetto qualsiasi vostra comunicazione e/o azione nei miei confronti. In quanto siete Forze di Occupazione Illegali nei nostri Territori della Serenissima Repubblica di Venezia mai diventata Italiana come dimostra in modo chiaro la truffa del Plebiscito del 1866 .Oltre a questo c’è un altra grande realtà mai confutata da alcun Governo o meglio CORPORATION-AZIENDA, tutti i governi-azienda tra i quali anche il governo italiano risultano ufficialmente pignorati nel Gennaio 2013. Tutto questo è dimostrato dai numerosi documenti pubblicati in U.C.C sotto le cui leggi devono sottostare tutti i governi. La non-confutazione delle suddette denunce ha prodotto immancabilmente Legge.
Tali documenti non possono essere annullati perché chi li ha prodotti (OPPT) ha chiuso a Marzo 2013.
Il Governo italiano iscritto alla S.E.C. dal 1934 come REPUBLIC OF ITALY conosce perfettamente il motivo del pignoramento e cioè la resa in schiavitù della popolazione Totalmente Inconsapevole di essere diventata (TRUST O FINZIONE GIURIDICA).In seguito alla loro vendita avvenuta e che tutt’oggi avviene all’atto della loro nascita, in cambio di un valore economico.
Possono ARRIGONI LEONARDO E FAGGIAN GIANFRANCO sotto giuramento dimostrare la non veridicità di ciò che affermo?
Agenzia Entrate Riscossione di Belluno
Quale ente italiano che si identifica con P.IVA 13756881002 è a tutti gli effetti un azienda che produce contratti.
Quindi io come Essere Umano e non certo come TRUST Rigetto la proposta di contratto.
Io mai ho firmato contratti con suddetta Azienda (Agenzia delle entrate e riscossione di Belluno),in cui spontaneamente e coscientemente accetto di essere un suo TRUST quindi ogni pretesa da parte della suddetta azienda è da RITENERSI NULLA,(oltre d’essere fondamentalmente nulla ab origine nei Territori della Serenissima).
Se Agenzia delle entrate e riscossione di Belluno e I suoi rappresentanti avanzano soldi dalla sottoscritta, mi venga fornita evidenza di un contratto in originale legalmente vincolante tra me e i suddetti in qualità di individui.
Tale contratto deve chiaramente risultare da me firmato nella mia ESSENZA DI ESSERE UMANO in relazione ad altri Esseri Umani in modo da dimostrare che la sottoscritta non ha ottemperato qualcosa di scritto in esso ,altrimenti di conseguenza tutto risulta ,come detto sopra ,nullo. È chiaro che chiunque abbia amministrato e/o sfruttato un TRUST e/o pretenda di amministrare e/o sfruttare un TRUST per qualsivoglia Titolo ,creato e denominato con l’inganno senza il mio consenso ,il mio nome e cognome ,ha violato e viola la mia ESSENZA DI ESSERE UMANO e dovrà risarcirmi per i danni subiti e/o subentri per l’esercizio di tale condotta contro la mia persona .NEGO inoltre il consenso al presente vostro procedimento senza pregiudizio (U.C.C.1-308) e NEGO l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali (U.C.C 1-103).
Risulta evidente inoltre che ,essendo il Governo italiano già dichiarato Pignorato da anni LA RESPONSABILITÀ DI OGNI AZIONE RICADE SULLA SINGOLA PERSONA CHE AGISCE CONTRO UN ESSERE UMANO E IN QUESTO CASO LA SOTTOSCRITTA.
Dopo la pubblicazione in Gaxeta Uficiale questo mio RDN viene inviato ad ARRIGONI LEONARDO (direttore.regionale.veneto@
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17.03.2024
In fede:
ANNALISA PUIATTI
Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0140519210857061
Si attesta che in data 2024.03.17, ANNALISA PUIATTI, nato/a il 08/02/1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 111431181953, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0140519210857061.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
WSM
Venetia lì 17.03.2024
per la Segreteria di Stato
PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
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N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)
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in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.