2024.04.19 – PENZO LUISA – RDN – 0140621113519676 – Referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2024.04.19 – PENZO LUISA – RDN – 0140621113519676 – Referente: ME MEDESIMA

at
UFFICIO CANONE TV- AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I DI TORINO, VIA CAVALLI,6-10138 TORINO (IN REALTA’ NELLA COMUNICAZIONE NON E’ RIPORTATO ALCUN INDIRIZZO) – apa.contenzioso@rai.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: EMAIL DA PARTE DI AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I DI TORINO-UFFICIO CANONE TV
emesso il: 12.04.2024
avente nr./codice: PROT. PERS/DIR/2024/732/C
emesso da: UFFICIO CANONE TV- AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I DI TORINO
atto a firma di: SISTU STEFANO MATTEO(CAPO UFFICIO CANONE) E FRANCO MARCELLA(DIRETTORE PROVINCIALE)
notificato il: 19.04.2024
atto notificato da: ARRIVATA TRAMITE EMAIL

CON RIFERIMENTO A PRECEDENTI RDN/SPN
SPN 0140202182455734 DEL 01.12.2023
RDN 0140530163455082 DEL 28.03.2024
RDN 0140620175404574 DEL 18.04.2024

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 28072015101001
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at UFFICIO CANONE TV- AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I DI TORINO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da UFFICIO CANONE TV- AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I DI TORINO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
In riferimento a:
SPN 0140202182455734 del 01.12.2023
RDN 0140530163455082 del 28.03.2024
RDN 0140620175404574 del 18.04.2024

il giorno 19.04.2024 ricevo email dall’AGENZIA ENTRATE DIREZIONE PROV.LE I DI TORINO UFFICIO CANONE TV.
Il testo è firmato dal signor SISTU STEFANO MATTEO (la cui firma digitale viene conferita dal direttore provinciale FRANCO MARCELLA), capo ufficio italiano canone tv. Riporto il testo:

[CG] apa.contenzioso <apa.contenzioso@rai.it>
Allegati
09:41 (58 minuti fa)
a me

Gent. Signora Penzo, in riferimento all’istanza inerente l’oggetto, Le trasmettiamo la relativa lettera di risposta.
Distinti saluti.

Riporto il testo dell’allegato inviatomi:

Oggetto: Rigetto Canone RAI

Gentile signora Luisa Penzo,
in riferimento alla Sua comunicazione del 29/3/2024 di pari oggetto, Le
evidenziamo che il canone televisivo ha natura giuridica di imposta e la sua
disciplina è stabilita per legge.
Con specifico riguardo alle argomentazioni da Lei sollevate, Le
precisiamo che questo Ufficio non ha mai ricevuto indicazioni in merito
all’esclusione dall’imposizione fiscale-tributaria dei contribuenti residenti nei
territori da Lei indicati (Territori Veneti Occupati).
Distinti saluti.
Il Capo Ufficio Canone TV
Stefano Matteo SISTU (*)
Firmato digitalmente

Rispondo al signor Sistu attraverso questo RDN :
Gentile signor Sistu Stefano Matteo,
la ringrazio per questa interessante risposta anche se ci sono delle inesattezze. Partiamo da queste:
1) Nel testo iniziale della email inviatami (non è identificata la persona fisica che lo invia perciò non so se a parlare sia lei o qualcun altro) si attribuisce il termine “istanza” in riferimento al mio Rigetto di Notifica. La sottoscritta non produce istanze (che riguardano l’ambito italiano che, come più volte ho affermato, è straniero nei Territori della Serenissima Repubblica). Io ho prodotto denunce e rigetti (che non sono i ricorsi italiani) fatti presso il mio Governo GVP, Istituzione tutelata dal Movimento di liberazione Nazionale del Popolo Veneto, soggetto giuridico previsto e quindi riconosciuto dal Diritto Internazionale e avente potere al pari di uno Stato visto che, sempre secondo Legge Internazionale, deve dotarsi di Istituzioni.
2) In riferimento al testo dell’allegato, noto che lei scrive che l’ufficio italiano canone tv “non ha ricevuto indicazioni in merito all’esclusione dell’imposizione ( termine che identifica chiaramente la forza su cui si basa il suo governo italiano) fiscale-tributaria dei contribuenti residenti nei territori veneti occupati”(secondo lei da me definiti tali).
Signor Sistu lei mi attribuisce parole che io non ho mai detto. Infatti io non ho mai parlato di “territori veneti occupati” ma di occupazione dei Territori della Repubblica di Venethia (possiamo anche dire, come sopra, Territori della Serenissima Repubblica). Perché, vede, dire “territori veneti” allude facilmente a territori del veneto, ma il veneto è un’ invenzione italiana che non identifica la Repubblica di Venezia, molto più ampia.
Inoltre per il Popolo Veneto non ha importanza se il suo governo le comunica o meno se noi siamo esenti o no in relazione al canone italiano semplicemente perché noi Veneti, che ci avvaliamo del diritto di autodeterminazione e per di più sotto l’egida di un Movimento di liberazione, non abbiamo bisogno che il governo straniero italiano ci riconosca o meno determinate realtà (conosce il discorso del Presidente Putin in relazione al principio di autodeterminazione? Se non lo conosce la invito ad ascoltare il video pubblicato dal mio Governo nel sito: mlnv.org)
3) sempre nell’allegato lei mi parla di “canone televisivo avente natura giuridica di imposta disciplinata da legge”. Certo signor Sistu, ma lei sta parlando della vostra legge italiana, che non riconosco e che non mi rappresenta proprio perché, come più volte le ho detto nei RDN, io sono Veneta e non italiana. Le ricordo che io sto agendo in Legge (Internazionale ) ed uso la forza del Diritto Internazionale oltre alla forza della Verità (documentata)…mentre converrà con me che l’italia usa un altro tipo di forza…che non è basata sulla propria costituzione…basta ricordare tutte le violazioni delle vostre leggi che il suo governo ha perpetrato soprattutto in questi ultimi anni durante la pandemenza. Quella italiana infatti è una forza basata sulla violenza e sulla minaccia…più o meno sottile. Conviene con me?
Veniamo però alla cosa più interessante che ho notato sul testo da lei firmato:
1) il titolo dell’oggetto riporta: “Rigetto canone…”
Mi fa piacere che lei riconosca come Rigetto il documento che le ho notificato. Va un pochino in contraddizione con la parola “istanza” usata nel testo di introduzione della email…ma capisco la confusione…spero quindi di aver chiarito la differenza tra i due termini e comunque la ringrazio per aver riconosciuto personalmente come “rigetto” il mio documento ufficiale.
Distinti saluti
Luisa Penzo

Il suddetto RDN, dopo pubblicazione in Gaxeta Uficiale del GVP, viene da me notificato a:

apa.contenzioso@rai.it
dpItorino@agenziaentrate.it (all’attenzione di Franco Marcella)
dp.itorino.ufficiocanonetv@agenziaentrate.it
CanoneTV@rai.it
privacy@rai.it
dpo@rai.it (per illegale possesso ed uso dei miei dati personali)
allegati@servizioelettriconazionale.it

19.04.2024
In fede:
LUISA PENZO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0140621113519676

Si attesta che in data 2024.04.19, LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 28072015101001, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0140621113519676.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 19.04.2024
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.