Oggetto: 2024.05.21 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0140723173839171 – Referente: ME STESSO
at
COSTA SALVATORE – ALBO GEOMETRI NUMERO 3359 DELLA PROVINCIA STRANIERA ITALIANA DI TREVISO, AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE – VIALE DELLA REPUBBLICA 12/2 – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) – info@amministrazionicosta.it
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ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL RICEVUTA DA “INFO@AMMINISTRAZIONICOSTA.IT” E IN ALLEGATO FILE FORMATO “.PDF” DENOMINATO “CELOT”
emesso il: 14 MAGGIO 2024 ORE 09:37
avente nr./codice: OGGETTO DELLA E-MAIL “RESIDENCE GALANTI – VIA GALANTI 8-10 – VILLORBA – INVIO SITUAZIONE CONTABILE CELOT B. – CAVALLIN S. AGGIORNATA AL GIORNO 13-05-2024”
emesso da: COSTA SALVATORE – ALBO GEOMETRI NUMERO 3359 DELLA PROVINCIA STRANIERA ITALIANA DI TREVISO
atto a firma di: COSTA SALVATORE (GEOMETRA)
notificato il: 14 MAGGIO 2024 ORE 09:37
atto notificato da: TRAMITE E-MAIL DA “INFO@AMMINISTRAZIONICOSTA.IT” A FIRMA “GEOM. SALVATORE COSTA”
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Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at COSTA SALVATORE – ALBO GEOMETRI NUMERO 3359 DELLA PROVINCIA STRANIERA ITALIANA DI TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da COSTA SALVATORE – ALBO GEOMETRI NUMERO 3359 DELLA PROVINCIA STRANIERA ITALIANA DI TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Per il presente RDN si fa riferimento ai precedenti atti di seguito riportati:
2022.11.17 – CELOT BENEDETTO – RDN – 132127195455
contro AVVOCATO ITALIANO BAROSCO ALESSANDRA (STUDIO LEGALE TORRESIN) IN CONCORSO CON COSTA SALVATORE AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
2022.11.21 – CELOT BENEDETTO – SPN – 132131145510
contro COSTA SALVATORE
2023.01.10 – CELOT BENEDETTO – RDN – 141120154732
contro COSTA SALVATORE
2023.01.16 – CELOT BENEDETTO – SPN – 14112614538
contro COSTA SALVATORE
2024.03.12 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0140514190004228
contro COSTA SALVATORE
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Con l’invio e la notifica del presente RDN, rispondo alle e-mail ricevuta in data 14 maggio 2024 alle ore 09:37 dalla presunta azienda e/o presunta corporation e/o presunta società e/o presunto ente e/o presunto istituto “AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE”, pervenuta dall’indirizzo info@amministrazionicosta.it sottoscritta e firmata da COSTA SALVATORE e contenente in allegato un file in formato pdf denominato “CELOT” anch’esso sottoscritto e firmato da COSTA SALVATORE, della quale riporto sotto il testo integrale:
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Oggetto: RESIDENCE GALANTI – Via Galanti 8-10 – VILLORBA – Invio Situazione Contabile CELOT B. – CAVALLIN S. aggiornata al giorno 13-05-2024
Gent. Sig. Celot,
in allegato vi trasmettiamo la sua situazione contabile aggiornata al giorno 13-05-2024.
Rimaniamo a disposizione per eventuali chiarimenti,
Distinti Saluti
Geom. Salvatore Costa
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE
www.amministrazionicosta.it
0422 912481 – 393 9234791
Orari: da Lun. al Ven. dalle 8.30 alle 13.00 – pomeriggio su appuntamento
—————- ALLEGATO ALLA SUA E-MAIL —————————————————
Per quanto riguarda l’allegato alla e-mail di COSTA SALVATORE riporto sinteticamente il suo contenuto:
“Oggetto: Sollecito di pagamento di 1° livello di CELOT B. / CAVALLIN S.”
COSTA SALVATORE comunicava che da una verifica contabile effettuata in data 13 maggio 2024 risultava non ancora pagata la prima rata scaduta in data 15 marzo 2024 a suo dire pari a euro 686,10 chiedendomi di versare quanto indicato.
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Prima di procedere al pagamento però ho voluto riverificare alcune voci spesa inserite nel prospetto ricevuto, dopodiché alle ore 12:21 del medesimo giorno 14 maggio 2024 ho inviato una e-mail in risposta a quella ricevuta da COSTA SALVATORE, mettendo in chiaro ancora un volta alcuni concetti da me già espressi e avanzati in passato nei confronti dello stesso COSTA SALVATORE (che da quanto si evince sono rimasti inascoltati), richiedendo allo stesso delucidazioni in merito a quanto riportato sui documenti da lui prodotti e denominati “rendiconto consuntivo esercizio ordinario dal 01/12/2022 al 30/11/2023” sia sintetico che analitico, provvedendo altresì ad allegare l’estratto degli stessi contrassegnato in rosso nelle parti che mi riguardano.
Di seguito il testo della mia e-mail di risposta:
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Buongiorno,
Si veda quanto in allegato e segnalato in rosso.
Prima di effettuare pagamenti riaffermo quanto segue e chiedo delucidazioni per quanto sotto riportato:
1) ribadisco ancora una volta che non voglio mi vengano inviate comunicazioni scritte mediante corriere (nel caso specifico la SMART SERVICE S.A.S. di FORCHIASSIN MATTEO) ma solo ed esclusivamente tramite e-mail all’indirizzo a cui avete scritto la presente,
2) NON voglio e NON POTETE obbligarmi a sostenere costi inutili,
3) tutte le comunicazioni ricevute tramite e-mail le avete inviate anche tramite la sopra citata SMART SERVICE S.A.S. di FORCHIASSIN MATTEO, che senso ha e a chi giova tutto questo?
4) mi addebitate costi per invio di comunicazioni cartacee, che ripeto non voglio e non potete obbligarmi ad accettare in questa forma, relativi a comunicazioni verbali (ribadisco da me mai richiesti in forma cartacea), nonché comunicazioni cartacee per solleciti riferiti a pagamenti (anno 2023) già effettuati in precedenza:
– bonifico euro 517,50 in data 23 gennaio 2023
– bonifico euro 530,56 in data 16 maggio 2023
– bonifico euro 265,28 in data 17 novembre 2023
– come si evince in riferimento al vostro prospetto, in data 16 maggio 2023 ho provveduto a pagare insieme due rate anticipando quella di agosto 2023
5) si chiede esplicita contezza in riferimento alla somma di euro 529,24 che riportate sotto la voce “saldo precedente” del vostro prospetto “rendiconto consuntivo esercizio ordinario dal 01/12/2022 al 30/11/2023”.
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A distanza di una settimana dall’invio della sopra riportata mia e-mail, avvenuto in data 14 maggio 2024 ore 12:21, non ho ancora ricevuto da COSTA SALVATORE alcuna risposta in merito a quanto in essa palesato e richiesto.
A questo punto potrei supporre che la strategia che COSTA SALVATORE voglia mettere in atto contro la mia persona sia, ancora una volta, fingere di non aver ricevuto alcuna e-mail da parte mia, per poi farmi scrivere da un legale italiano da lui incaricato, ignorando di fatto tutti i miei atti, con l’intento di creare una pregiudizievole ai danni della mia persona solo per il fatto di farmi recapitare un’eventuale missiva formulata da un avvocato italiano, come se tutto ciò producesse diritto a suo favore.
Ricordo che gli atti citati in apertura al presente RDN, riportano di un episodio di cui COSTA SALVATORE si è reso fautore contro la mia persona, il cui svolgimento dei fatti avvalora tale tesi.
Ma facciamo chiarezza:
– le spese per l’invio di comunicazioni cartacee per l’esercizio dal 01/12/2022 al 30/11/2023 (messe in atto arbitrariamente da COSTA SALVATORE) ammontano, come da prospetto “Rendiconto consuntivo Esercizio Ordinario dal 01/12/2022 al 30/11/2023” (file denominato “2. Bilancio consuntivo 2022.2023 sintetico”) e da prospetto (file denominato “3. Distinta consuntivo 2022.2023 analitico”) a euro 65,29;
– per quanto richiesto al punto 5) nella mia e-mail, ho avuto modo di riscontrare che 277,02 euro riguardano spese per invio di comunicazioni postali e spese legali. I restanti 252,22 euro che mi sono stati imputati a cosa si riferiscono?
Ribadisco ancora una volta che NON voglio e NON posso essere obbligato da COSTA SALVATORE ad accettare costi inutili.
Tutte le comunicazioni, come da me già espressamente richiesto, devono avvenire tramite e-mail e non tramite servizi postali, non necessari, che non portano alcun beneficio economico ma anzi concorrono a far lievitare a dismisura le spese a mio carico, quale condomino.
COSTA SALVATORE, facile spendere i soldi degli altri o pretendere che gli altri spendano i loro soldi a suo piacimento.
Di conseguenza tutti i sopra citati costi e/o oneri passati e/o presenti e/o futuri, oltre a essere superflui mi arrecano danno economico perché COSTA SALVATORE cerca velatamente di riproporli denominandoli “saldo precedente”.
Tutto ciò mi crea ulteriori danni materiali e morali. Infatti mi sento preso in giro dall’atteggiamento che COSTA SALVATORE assume nei miei confronti, obbligandomi a perdite di tempo per cercare di verificare il tutto e non è sempre semplice visto che le distinte dei costi sono sintetici.
Espressamente chiedo a COSTA SALVATORE di inviarmi in maniera minuziosa tutti i dettagli dei costi che mi imputa.
Tutti gli oneri e/o costi sopra menzionati passati e/o presenti e/o futuri, generati da arbitrarie decisioni intraprese da COSTA SALVATORE per sua comodità per quanto mi riguarda dovranno essere sostenuti da quest’ultimo.
Mi viene da pensare che gli unici che possono economicamente trarre profitto dalla condotta di COSTA SALVATORE siano solo ed esclusivamente le aziende che godono dell’ingaggio ottenuto da parte di questo individuo.
Conclusioni:
in riferimento al presente RDN, a tutti gli atti richiamati in apertura e in attesa di ricevere dettagliata contezza di tutti i costi che COSTA SALVATORE mi ha imputato (ciò varrà anche per i costi futuri) e con particolare rifermento a quanto espresso al punto 5) della mia e-mail, a seguito della richiesta economica di euro 686,10 avanzata nella sua missiva da COSTA SALVATORE, comunico che procederò al pagamento di euro 343,79 risultato ottenuto sottraendo dalla cifra richiesta le spese postali e le spese legali tutte sostenute arbitrariamente da COSTA SALVATORE senza alcun mio/nostro esplicito e informato consenso in merito.
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21.05.2024
In fede:
BENEDETTO CELOT
Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0140723173839171
Si attesta che in data 2024.05.21, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0140723173839171.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
WSM
Venetia lì 21.05.2024
per la Segreteria di Stato
PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
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N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)
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in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.