Oggetto:AVVISO A PUBBLICA MENZIONE NR.0150207164820630, formalizzato in nome e per conto di CELOT BENEDETTO, persona di nazionalità Veneta e Cittadina del Popolo Veneto, Essere Umano registrato/a presso l’Anagrafe del Popolo Veneto, sotto l’egida del Governo Veneto Provisorio (GVP) istituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e avente codice unico personale 2017139141401
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- PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALAZZO CHIGI
PIAZZA COLONNA NR.370, 00187 ROMA – ITALIA
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- IREN MERCATO Spa
Sede legale e direzione
Via SS. Giacomo e Filippo nr.7, 1622 Genova – Ge
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e per l’ulteriore a praticarsi
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- SEGRETERIA DI STATO DEL GVP – SEDE
- DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA GIUDISIARIA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DE GIUSTISIA – SEDE
ACRONIMI
– MLNV: Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto
– GVP: Governo Veneto Provvisorio
– OGVP: Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio
– GXUF: Gaxeta Uficiale del GVP
– PNV: Polisia Nasionale Veneta
– U.C.C.: Uniform Commercial Code
– RDN: Rigetti di Notifica
– SPN: Denuncia/Segnalazione alla Polisia Nasionale
CON RIFERIMENTO
alle ragioni notificate agli enti interessati con 09 atti tra SPN e RDN motivati ma mai confutati e di cui:
- RDN 0141108142008135 del 6 settembre 2024
- RDN 0141121161658966 del 19 settembre 2024
- RDN 0141225165436864 del 23 ottobre 2024
- SPN 0150203195118220 del 02 dicembre 2024
- SPN 0150204065404954 del 03 dicembre 2024
- SPN 0150204141748728 del 03 dicembre 2024
- SPN 0150205064843247 del 04 dicembre 2024
- SPN 0150205090135710 del 04 dicembre 2024
- RDN 0150207125013934 del 06 dicembre 2024
La persona, oggetto del presente Avviso a Pubblica Menzione / Affidavit e degli atti in elenco sopra riportato, denuncia di essere stato costretto dalla presunta Società Iren Mercato s.p.a. (Gruppo Iren) a pagare una somma di denaro pari a euro 377,76, che la stessa pretendeva di recuperare per conto di un terzo senza alcun titolo.
Sono riusciti a estorcergli tale somma mettendo in pratica, contro di lui e la sua famiglia, lo stacco della corrente elettrica dal giorno 2 dicembre 2024 al giorno 4 dicembre 2024. Constatato che gli atti, in precedenza inviati a Bufo Gianluca, Amministratore Delegato di Iren Mercato s.p.a., rimangono nella loro interezza inconfutati e constatata l’ingiustizia subita, non ha avuto altra scelta in quanto ha due bambini piccoli di cui prendersi cura.
PREMESSO CHE
come chiaramente dichiarato da Celot Benedetto, negli atti ufficiali presentati e di cui sopra, la sua cittadinanza e la sua nazionalità sono riconosciute come venete e non italiane, e che tale autodeterminazione è stata formalizzata sotto l’egida del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), soggetto giuridico riconosciuto dalle disposizioni del Diritto Internazionale, e dotato di poteri equivalenti a quelli di uno Stato sovrano; si evidenzia che, in virtù delle normative internazionali, tale soggetto ha l’obbligo di strutturarsi con un Apparato Istituzionale, nel nostro caso il Governo Veneto Provisorio (GVP).
In questo contesto, la formalizzazione delle azioni legali e dei documenti successivi ha avuto l’effetto di respingere, anche in conformità con le disposizioni dell’U.C.C., tutte le azioni prodotte dalle Autorità italiane, considerate, nell’ambito giuridico del caso in esame, mai confutate secondo i parametri definiti dalla stessa normativa internazionale.
Si precisa, altresì, che tutte le pratiche (SPN) pervenute alla PNV e i relativi documenti (RDN) non costituiscono ricorsi giuridici nell’ambito del sistema legale italiano, ma rappresentano atti che esprimono la volontà di respingere tali documenti da parte dei Cittadini del Popolo Veneto.
Questi cittadini, che hanno liberamente e consapevolmente esercitato il loro diritto di autodeterminazione, hanno dichiarato ufficialmente la propria nazionalità e cittadinanza veneta sotto l’egida del MLNV-GVP.
Essi si oppongono all’esercizio di qualsiasi attività che ritengono illegale, anche quando tale attività provenga da autorità e forze italiane, che agiscono in violazione di giurisdizione nei Territori della Serenissima Patria. Inoltre, tali atti hanno lo scopo di denunciare le eventuali violazioni dei diritti umani, civili e politici perpetrate da parte di enti e forze italiane, ove si verifichino, e di informare i responsabili delle predette violazioni, in conformità con le norme vigenti, anche quelle relative all’U.C.C. .
Per quanto di competenza, il GVP provvederà ad avviare le procedure necessarie per l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili, come da denuncia presentata, per le azioni e le conseguenze ritenute imputabili agli atti che hanno comportato danni ai soggetti coinvolti.
SI FA PRESENTE CHE
- Nel contesto del diritto internazionale contemporaneo, l’annessione illegale di un territorio da parte di una potenza occupante è priva di effetti giuridici, in conformità con le norme internazionali vigenti.
- Fino alla fine della Prima Guerra Mondiale, e alla conseguente messa al bando dell’uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, l’annessione poteva costituire una conseguenza legale della sconfitta militare e della debellatio dell’avversario.
Tuttavia, è opportuno sottolineare che tale scenario non si applica al caso della Serenissima Repubblica di Venezia.
- Storicamente, l’annessione potrebbe anche essere avvenuta a seguito dell’occupazione militare di territori privi di sovranità statale (res nullius), ma tale ipotesi non si applica al territorio della Serenissima Repubblica di Venezia, che ha una sua chiara e consolidata identità statale.
- La Dichiarazione delle Nazioni Unite sulle relazioni amichevoli, adottata nel 1970 con la risoluzione 2625 (XXV) dell’Assemblea Generale, stabilisce inequivocabilmente che nessun territorio statale può essere acquisito da un altro Stato mediante minaccia o uso della forza.
- L’uso della forza non costituisce un titolo legale per l’acquisizione della sovranità, salvo che tale ricorso sia giustificato dal diritto internazionale, come previsto dalle normative globali in materia.
- Il principio di autodeterminazione ha rafforzato il divieto di cui all’articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che rivendicano il diritto all’autodeterminazione.
- Contemporaneamente, i movimenti di liberazione che lottano per l’autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza in risposta a uno Stato che impedisce con la forza l’esercizio di tale diritto.
- Oggi, la Repubblica Veneta è de facto soggetta a un’occupazione territoriale, militare e amministrativa da parte di uno Stato straniero, l’Italia.
- Il Popolo Veneto condivide questa condizione di sudditanza con la quasi totalità delle altre nazioni e popolazioni che storicamente abitano la penisola italiana, che hanno subito situazioni analoghe prima dell’occupazione da parte dello Stato italiano.
- La narrazione ufficiale del Risorgimento italiano continua a essere, per molti aspetti, oggetto di una mistificazione storica finalizzata al controllo delle verità storiche da parte dello Stato italiano.
A titolo di esempio, si consideri la contraddizione legata ai festeggiamenti per il 150° anniversario dell’Unità d’Italia nel 2011, mentre Roma non faceva ancora parte del neonato Stato italiano nel 1861, e le battaglie della Terza Guerra di Indipendenza si svolsero cinque anni dopo, nel 1866.
- La Repubblica di Venezia, sotto molti aspetti, non ha mai cessato di esistere, sebbene il Popolo Veneto abbia perso la propria sovranità a causa di occupazioni militari da parte di potenze straniere, nonostante la sua posizione di neutralità dichiarata nei conflitti della stessa epoca.
- Considerato che il diritto internazionale non prevede l’annessione violenta, militare o coloniale di territori di una nazione da parte di una potenza straniera, è legittimo per il Popolo Veneto rivendicare il diritto di tornare libero e sovrano sui propri territori.
- Il frutto di una rapina è sempre considerato illecito, indipendentemente dal tempo trascorso, e questa realtà resta incontestabile.
- L’imperialismo culturale si manifesta nell’imposizione di una lingua e di una cultura da parte di uno Stato o di un gruppo etnico su un altro, con l’intento di assoggettare e dominare le tradizioni e le identità altrui.
- L’imperialismo politico ed economico si caratterizza per l’azione dei governi che cercano di estendere la propria egemonia su altri paesi, sfruttandoli economicamente e acquisendo il controllo monopolistico delle risorse energetiche e dei flussi di capitale, con l’obiettivo di consolidare il proprio potere e la propria influenza globale.
COMPROVATO CHE:
- L’antica Repubblica Veneta, conosciuta anche come “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai formalmente cessato di esistere e “de jure” è tuttora esistente su tutti i propri territori.
- Questo MLNV, in base al diritto internazionale, ha il compito di rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un popolo soggetto a occupazione da parte di uno Stato straniero o da un regime razzista e/o coloniale.
- Il MLNV, fondato il 29 settembre 2009, ha ufficialmente rivendicato il diritto all’autodeterminazione del Popolo Veneto con una denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione da parte dello Stato straniero italiano, nonché la rivendicazione della sovranità del Popolo Veneto.
- Tale denuncia è stata depositata presso la sede delle Nazioni Unite di Ginevra il 28 settembre 2010 e presso quella di New York il 27 novembre 2011.
- Non è stata presentata alcuna opposizione contro la rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto da parte del MLNV, né da parte dello Stato italiano occupante, né dalle Nazioni Unite, né da qualsiasi altro Stato terzo.
- In conformità con il diritto internazionale, il MLNV, ai sensi dell’articolo 96, paragrafo 3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, ha istituito il Governo Veneto Provvisorio (GVP) in data 4 febbraio 2012, quale apparato istituzionale del Popolo Veneto.
- Ogni cittadino del Popolo Veneto, esercitando liberamente la propria coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano e ha richiesto la cittadinanza veneta, riconoscendo, come unica autorità legittima sui territori occupati della Serenissima Patria, il Governo Veneto Provvisorio (GVP), sotto l’egida del MLNV.
- Tale dichiarazione, formalizzata con la pubblicazione all’Albo Ufficiale del GVP in data 15 maggio 2014, ha reso invalide tutte le notifiche emesse dalle autorità occupanti italiane sui territori della Repubblica Veneta.
- Al fine di garantire la corretta applicazione della Giustizia Veneta, ogni cittadino del Popolo Veneto chiede che venga pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale del Governo Veneto Provvisorio, con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili per l’emissione di atti e per l’eventuale successiva notifica o tentativo di notifica di tali atti da parte delle autorità italiane.
Osservato pertanto che ogni cittadino del Popolo Veneto:
Ha pubblicamente dichiarato la propria capacità di esprimere validamente e consapevolmente la propria volontà nel compimento di atti giuridici, dei quali è pienamente cosciente e responsabile.
- Ha chiaramente comunicato e notificato a tutte le autorità d’occupazione straniere italiane il proprio diritto a non essere obbligato/a a conformarsi a nessun provvedimento da esse emesso, in quanto non riconosce l’autorità di tali atti.
- Non si considera suddito/a dello Stato italiano e non ha alcun obbligo nei confronti di tale Stato, rifiutando qualsiasi forma di subordinazione o imposizione.
- Come essere umano e come cittadino del Popolo Veneto, avverte il dovere morale di opporsi a qualsiasi tentativo di manipolazione o inganno che possa indurlo/a a vivere in condizioni di servitù o di asservimento alle autorità occupanti italiane.
- Non si riconosce nella cittadinanza italiana imposta, e non si sente vincolato/a ad accettare l’illegittima giurisdizione dello Stato italiano sui propri territori.
- Ha esercitato il diritto e il potere di rappresentare se stesso/a, dichiarando la propria identità e sovranità in modo chiaro e inconfutabile.
- Si riconosce come parte integrante del Popolo Veneto, identificandosi nel gruppo storico e culturale delle Genti Venete, legate da un comune senso di appartenenza, una lingua, una tradizione storica e una geografia definita, costituendo una comunità unita da un legame duraturo.
- Riconosce la propria Nazionalità Veneta come espressione autentica dell’identità del Popolo Veneto, e dichiara di farne parte integralmente.
- Considera la propria Nazionalità Veneta come parte integrante del concetto di Nazione, destinata a riflettere, valorizzare e contribuire alla pluralità e all’unità della comunità dei popoli, che costituisce la più ampia espressione dell’Umanità.
- APPURATO che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.
- Che secondo il principio consuetudinario del Diritto Internazionale uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo) e che tale requisito non si configura per il Popolo Veneto che non è estinto ma esiste tutt’oggi e reclama il proprio posto come Nazione fra le Nazioni.
- Che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante faccia parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano.
- PRESO ATTO Che la presenza dello Stato italiano sui territori della storica Repubblica di Venezia è considerata da questo MLNV come originata da eventi storici caratterizzati da complessità giuridica e che non rispettano affatto il principio di autodeterminazione del Popolo Veneto anche perché ad oggi è illegale e reiterata l’occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale il regno italico ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.
- Che il MLNV condivide la percezione di molti che i trattati storici, relativi alla sovranità su tali territori, possano non essere validi se non prevedono un’adeguata consultazione della popolazione coinvolta.
- Che il plebiscito del 1866 è ritenuto viziato da irregolarità, essendo stato condotto in un contesto di forte pressione militare e politica.
- Che la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati resi pubblici prima ancora del suo concretarsi).
- Che il MLNV sostiene che il riconoscimento giuridico di questo Popolo Veneto non sia stato minimamente tutelato e che il plebiscito del 1866 non possa essere considerato un consenso pienamente valido alla fusione con il Regno d’Italia, anche alla luce di testimonianze storiche.
- Che ancora oggi è reiterata e dolosa la responsabilità di tutte le più alte cariche istituzionali italiane che, insistentemente ignorano e disconoscono l’esistenza del Popolo Veneto e che anche per il tramite del loro massimo Organo di Giustizia hanno sentenziato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, nonostante sia loro ben noto il falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, poi ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale, il raggiro commesso.
- Che la percezione che il principio di autodeterminazione del Popolo Veneto, in quanto previsto da trattati internazionali e riconosciuto dalle Nazioni Unite, possa richiedere un riconoscimento e una tutela maggiori, tenendo conto dei diritti fondamentali degli individui a livello internazionale.
- Che non esistono prove documentati, infatti, che ciascun membro del Popolo Veneto abbia formalmente accettato la cittadinanza italiana o riconosciuto l’autorità delle norme giuridiche italiane; questo pone interrogativi di legittimità rispetto alla sovranità … ed è una questione complessa riguardante la legittimità della sovranità italiana nei confronti del Popolo Veneto. Infatti, l’argomento verte sul fatto che, in assenza di una documentazione formale che dimostri l’accettazione esplicita della cittadinanza italiana da parte dei singoli membri del Popolo Veneto, esiste sui nostri Territori un vuoto legale per quanto riguarda la legittimità dell’autorità italiana su ogni Cittadino del Popolo Veneto
- In diritto, la sovranità di uno Stato su un popolo si basa spesso su una serie di principi di diritto internazionale e interno, come il principio dell’effettività e la continuità dello Stato, nonché il consenso esplicito dei cittadini.Il MLNV sostiene quest’argomentazione per rafforzare una visione secondo cui la mancanza di un esplicito consenso documentato solleva dei dubbi sulla piena legittimità della sovranità italiana, rivendicando il riconoscimento dell’identità del Popolo Veneto e della sua autodeterminazione. Nel contesto di questo discorso, viene sottolineata l’importanza del consenso attivo e della rappresentanza politica autentica come basi per una legittima sovranità, soprattutto quando si tratta di comunità con una forte identità culturale e storica com’è quella del Popolo Veneto, che non ha niente a che fare con quella italiana.
- Che il MLNV ritiene reiterata e dolosa l’inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre del territorio della Repubblica di Venethia e delle sue risorse naturali. La convinzione che lo Stato italiano debba tenere in considerazione le peculiarità culturali e storiche del Popolo Veneto e che non può utilizzare il territorio e le sue risorse naturali, riconoscendo l’importanza che solo lo Stato de la Venethia ha la facoltà di una sua gestione nel rispetto delle specificità nazionali del Popolo Veneto. Che il MLNV è certo che ogni accordo internazionale, che coinvolge il territorio storicamente legato al Popolo Veneto, debba rispettare le sensibilità e gli interessi di tale popolazione, specie in questioni di sovranità territoriale e cooperazione con entità estere.
- Che il MLNV è convinto che il diritto all’autodeterminazione, sancito dai principi internazionali, debba poter essere esercitato senza coercizione e con il supporto della comunità internazionale nei casi di Popoli con identità culturale distintiva.
- Che il richiamo al principio sancito dall’articolo 2, paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite, che vieta agli Stati membri di non ricorrere all’uso della forza o alle minacce contro Popoli che aspirano a esercitare il proprio diritto all’autodeterminazione.
- Che la convinzione che i Movimenti di Liberazione Nazionale debbano poter usufruire delle norme di protezione e immunità in conformità con il diritto internazionale.
- Che l’interpretazione secondo cui la registrazione della “Republic of Italy” presso la Securities Exchange Commission nel 1934 ha introdotto elementi di gestione di tipo aziendale, sollevando alcuni interrogativi rispetto alla natura giuridica e alla sovranità dello Stato italiano nei confronti del Popolo Veneto.
PRESO ATTO CHE
- Il ripetersi di tali attività e contrasti contribuiscono a configurare un rischio significativo per il benessere e l’identità del Popolo Veneto, considerando l’impatto che essi possono avere sul mantenimento delle sue tradizioni e della sua specificità culturale.
- Tali situazioni sollevano legittime preoccupazioni circa le conseguenze delle politiche statali italiane, che sono percepite come tese a limitare l’espressione e la preservazione della millenaria identità del Popolo Veneto.
- Con il decreto legislativo n. 212 del 13 dicembre 2010, in vigore dal 16 dicembre 2010, lo stato italiano ha abrogato il regio decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, con il quale le province di Venezia e Mantova venivano integrate nel Regno d’Italia.
- Tale provvedimento solleva interrogativi sulla legittimità e sulla conformità della presenza statale italiana nei territori storicamente riconosciuti come appartenenti alla Repubblica di Venezia, con implicazioni che meritano un’ulteriore riflessione sul piano giuridico e storico.”
RICHIAMADOSI
- Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
- All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
- Atteso pertanto che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto e che tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e modi contemplati.
QUESTO MLNV HA STABILITO CHE
- Nell’assolvimento dei propri doveri verso la Serenissima Patria, si è operato con rigida osservanza delle norme di diritto internazionale e in stretta conformità al principio di legalità.
- Il MLNV è chiamato ad adempiere al proprio dovere di ristabilire la legalità su tutti i suoi territori.
- Di astenersi dall’uso della forza o dall’adozione di misure di guerra di liberazione, sebbene quest’ultima sia prevista e conforme al quadro normativo.
- Esprime disapprovazione e rifiuta l’autorità delle istituzioni italiane, considerata non conforme ai principi di legittimità.
- Riconosce come legittime solo le relazioni e gli atti giuridici che stabiliscono parità di diritti e doveri tra le parti, respingendo ogni forma di asservimento o sottomissione che possa compromettere la dignità e la libertà di ogni Persona umana.
- Nessun effetto derivante da atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi o non recettizi, normativi o precettivi, discrezionali o dovuti, né da provvedimenti amministrativi o giurisdizionali – siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali o collegiali – così come da negozi giuridici di diritto privato, espressioni verbali o scritte, segni, operazioni, atti materiali o reali, ovvero da comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni, espressioni di volontà, conoscenza, giudizio o autorità, può determinare forme di asservimento o sottomissione in schiavitù di alcuna Persona umana.
- L’assenza di prova documentale, da tempo richiesta in modo dettagliato e necessaria a dimostrare la legittimità e legalità di qualsiasi pretesa economica o fiscale rivolta a ogni Persona di nazionalità veneta e/o appartenente al Popolo Veneto, impedisce che tali pretese possano essere accettate, anche condizionatamente, o produrre gli effetti che altrimenti ne deriverebbero.
- Qualsiasi documentazione relativa ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi o non recettizi, normativi o precettivi, discrezionali, dovuti o necessari, compresi provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali o collegiali, nonché i negozi giuridici di diritto privato che si manifestano attraverso parole, scritti, segni, operazioni o atti materiali, devono essere caratterizzati da piena trasparenza, chiarezza e facilità di comprensione.
- Inoltre, devono essere redatti anche in lingua veneta e privi di ambiguità interpretative, in particolare riguardo alle definizioni giuridiche,
- Tutti gli atti giuridici, siano essi pubblici o privati, recettizi o non recettizi, normativi o precettivi, discrezionali, dovuti o necessari, compresi i provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, che siano unilaterali, bilaterali, plurilaterali o collegiali, nonché i negozi giuridici di diritto privato che si manifestano attraverso parole, scritti, segni, operazioni, atti materiali o reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni relative ad atti negoziali espressione di volontà, conoscenza, giudizio, desiderio, autorità o imperio, che non siano conformi agli adempimenti richiesti dal presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio (Gaxeta Uficiale), il quale avrà effetto di notifica a pubblica menzione, devono considerarsi nulli, inesigibili, inesistenti e, pertanto, estinti.
QUESTO MLNV, AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
- Al principio naturale secondo cui ogni essere umano è una Persona, espressione della propria personalità e della propria individualità originale.
- Al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità.
- Al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona rappresenta un diritto fondamentale e universale, che come tale deve essere esercitato in piena LIBERTÀ.
- Al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società nella quale non si riconosca, se non condivide con essa radici etniche, un riferimento culturale comune, lingua, tradizioni e storia.
- Alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789.
- Alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948.
- Al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945).
- Al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977.
- Al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970.
- Ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1° agosto 1975).
QUESTO MLNV RITIENE
- Tutti gli atti e provvedimenti, di qualsiasi natura, adottati da autorità straniere italiane nei territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di effetto giuridico, in quanto emanati in assenza di giurisdizione e competenza, nonché in situazione di incompetenza assoluta sia per materia che per territorio.
- Ogni atto e provvedimento, di qualsiasi natura e denominazione, in ogni fase e grado del procedimento, adottato da qualsiasi autorità, ente o società, pubblica o privata, straniera italiana di occupazione, nei territori della Repubblica Veneta, è da considerarsi INESISTENTE, ossia come se non fosse mai esistito. Pertanto, ogni autorità e provvedimento emanato da tali entità è abusivo e, in virtù di ciò, ne è vietata l’attuazione.
Pertanto, il MLN, attraverso il suo apparato istituzionale, il GVP
ATTESTA E CERTIFICA
Ogni essere umano che abbia formalizzato la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta non è né può essere considerato proprietà privata dello stato straniero italiano, né può essere in alcun modo assoggettato o sfruttato da esso, come invece il governo straniero italiano, registrato presso la SEC come Governo Aziendale (Governo Corporativo) e operante in qualità di beneficiario di un Trust governativo, pretenderebbe.
Di conseguenza, ogni Persona di nazionalità Veneta, o che dichiari di far parte del Popolo Veneto, non può essere trattata come un trust dello stato straniero italiano, né può essere associata o identificata attraverso il nome registrato presso l’anagrafe dello stato straniero italiano, né può essere privata della propria capacità giuridica, della cittadinanza Veneta o del proprio nome.
SI VIETA PERTANTO
Il trattamento dei dati personali della persona umana in oggetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
AVVISA E NOTIFICA
Agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano dell’attuale situazione;
CHE è FATTO LORO DIVIETO IN RAGIONE DELL’ATTUALE STATO DI FATTO E DI DIRITTO
Di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana e in particolare di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
DI PERSISTERE E/O PROSEGUIRE
Nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano verranno attribuite a ciascuno specifiche responsabilità, quali:
- aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
- Aver compiuto atti ripetuti di forza e aggressione nei confronti del MLNV e delle Persone di nazionalità Veneta e/o che dichiarano di far parte del Popolo Veneto, attraverso le ingiunzioni illegali e persecutorie e le relative procedure sopra descritte.
- Aver compiuto atti illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, l’integrità territoriale e la personalità della Nazione Veneta
- Aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta
LA RESPONSABILITA’ PER AVER POSTO IN ESSERE
tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all’albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.
E’ FATTO OBBLIGO
Agli organi e a qualsiasi ‘autorità’, ente o società, pubblica o privata, che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, anche in qualità di ‘ex Corporations’, di astenersi dal procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera nel recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo o limitare, anche parzialmente, i legittimi diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
VISTI
gli atti antecedenti e propugnanti il presente avviso a pubblica menzione;
ACCERTATO CHE
- la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
- Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso ogni Cittadino del Popolo Veneto che sia rigettante o denunciante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile”.
- Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente.
- Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti
PRESO ATTO
dell’intenzionale inosservanza dei termini previsti dalle norme U.C.C. e da qualsiasi altra ipotizzabile violazione dei diritti umani, civili e politici del Cittadino/a del Popolo Veneto che pubblicamente ha già rigettato/segnalato l’illecito
CONFIGURANDOSI
Il reiterarsi degli illeciti già rigettati/segnalati, si procederà con la dichiarazione di arresto di tutti gli attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito, l’esecuzione di tali norme criminose con l’aggravante della manifesta ostilità nei confronti di Esseri Umani, della Nazione Veneta e del Popolo Veneto.
Si fa presente che il presente atto verrà pubblicato a mezzo la GXUF del GVP con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario e l’eventuale dichiarazione di arresto dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.
TENUTO CONTO
- della “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
- dell’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
- del decreto del GVP nr.01 – 2012.06.01 – Soggettività del MLNV;
- del decreto del GVP nr.04 – 2013.04.09 – Nullità assoluta dei provvedimenti di pignoramento italiani
- del decreto del GVP nr.05 – 2019.01.06 – Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani
- del decreto del GVP nr.07 – 2019.04.18 – Delega di Ufficiale Federale Pubblico;
- del UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti) del UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti)
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949,
RICHIEDE
Che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto l’egida di questo MLNV e del GVP.
- Che lo stato italiano rispetti il diritto all’autodeterminazione che ha il Popolo Veneto anche perché è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
- Che lo stato italiano ottemperi ai propri doveri riguardo alle norme di diritto internazionale da esso stesso ratificate con la legge nr.881/1977 visto e considerato che tale principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
NON SI SOTTOVALUTI
- che nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’ autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
- Che noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell’art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
WSM
Con onore e rispetto.
Venetia, venerdì 6 dicembre 2024
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP
PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato italiano e degli enti pubblici italiani sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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Va ricordato altresì che la più importante delle leggi umane ha a che fare con la sopravvivenza che è un Principio Universale.
Si riferisce alle interazioni umane di ogni tipo esse siano, come l’acquisto, la vendita ed ogni genere di negoziazione.
Questa è la Legge del Commercio la quale esiste sin da quando l’uomo ha cominciato a interagire con il suo simile diverse migliaia di anni fa, a partire dall’era Sumero/Babilonese quando è stata codificata e strutturata antichi datati oltre 6000 anni fa rivelano che il sistema legale era già così articolato da includere ricevute, conio di denaro, liste di spesa, bandi e sistema postale.
Ed ecco alcuni dei principi sanciti dall’UCC.
IL LAVORATORE E’ DEGNO DELLA SUA MERCEDE.
La prima di queste è espressa in: Esodo 20:15; Lev. 19:13; Mat. 10:10; Luca 10″7; II Tim. 2:6.
Massima di legge: “è contro l’equità per gli uomini liberi non avere la libera disposizione della loro proprietà.”
TUTTI SONO UGUALI SOTTO LA LEGGE
La seconda massima è: ” Uguaglianza prima della legge” o più precisamente, tutti sono uguali sotto la Legge.
(Legge di Dio – Legge Naturale e Morale) Esodo 21:23-25; Lev. 24: 17-21; Deut. 1;17, :21; Mat. 22:36-40; Luca 10:17; Col. 3:25.
“Nessuno è superiore alla legge”.
Ciò è basato su entrambe, Legge Naturale e Legge Morale, e si applica su tutti.
Se qualcuno afferma, o si comporta come se, egli fosse “al di sopra della legge”, questo è folle.
Questa è la massima follia nel mondo di oggi.
L’uomo continua a vivere, agire, credere e formare sistemi, organizzazioni, governi, leggi e processi che presumono essere capaci di surclassare o abrogare la Legge Naturale e Morale. Ma, sotto la Legge Commerciale, la Legge Naturale e Morale vincolano ciascuno e nessuno può fare eccezione. Il Commercio, attraverso la legge delle nazioni, deve essere comune e non può essere convertito in monopolio o guadagno privato di pochi.
NEL COMMERCIO LA VERITA’ E’ SOVRANA.
(Esodo 20:16; Ps. 117:2;Giovanni 8:32; II Cor. 13
La verità è sovrana – e il Sovrano dice solo la verità.
La tua parola è il tuo impegno.
Se la verità non fosse sovrana nel commercio, cioè in tutte le azioni e inter-relazioni umane, allora non ci sarebbero basi per nulla.
Nessuna base per legge ed ordine, nessuna base per la responsabilità, non ci sarebbero standard, nessuna capacità di risolvere alcunché.
UN AFFIDAVIT INCONFUTATO RIMANE COME VERITA’ NEL COMMERCIO.
(12 Pet. 1:25; Heb. 6:13-15;)
Le affermazioni fatte nel tuo affidavit, se non confutate, emergono come la verità nel fatto.
Massima legale: “colui che fa una negazione, ammette”.
Tutti i rigetti di notifica redatti da Cittadini del Popolo Veneto e gli Avvisi a Pubblica Menzione del Governo Veneto Provvisorio sono degli Affidavit.
UN AFFIDAVIT INCONFUTATO DIVENTA SENTENZA NEL COMMERCIO.
(Heb.6:16-17;)
Ogni procedimento in un tribunale o in un foro di arbitrato consistente in una disputa, un duello relativo all’affidavit commerciale nel quale il punto che rimane alla fine inconfutato, si erge come verità nella materia alla quale l’esercizio della legge si applica.
NEL COMMERCIO OGNI MATERIA DA RISOLVERE DEVE ESSERE ESPRESSA.
(Heb. 4:16; Phil. 4:6; Eph. 6:19-21)
Nessuno legge la mente. Massima legale: “colui che fallisce nell’asserire i suoi diritti, non ne ha”.
CHI NON RESPINGE UN TORTO QUANDO PUÒ, LO ACCETTA.
Gli utilizzatori principali dalla legge commerciale e quelli che meglio la comprendono e la codificano nell’occidente civilizzato sono gli ebrei.
La Legge Mosaica, che essi hanno avuto per più di 3500 anni, è basata sul commercio Babilonese.
Questa asserisce: chi lascia per primo il campo di battaglia perde per abbandono.
(Book of Job; Mat. 10:22)
Ciò significa che un Affidavit non confutato punto per punto rimane come “verità nel commercio” perché la controparte ha lasciato il campo di battaglia.
I governi esistono presumibilmente per risolvere le dispute, i conflitti e portare alla verità.
Esistono per intervenire sul campo del duello e della battaglia in modo che la disputa, il conflitto per la verità nell’Affidavit possa essere risolto pacificamente, ragionevolmente evitando la soluzione violenta.
Massima legale: “chi non respinge un torto quando può, lo accetta.