2025.01.31 – BORTOTTO SERGIO – 2^ AVVISO A PUBBLICA MENZIONE NR. 0150404185542061 – Referente: MLNV

DIPARTIMENTO DE PRESIDENSA

Oggetto: 2^ AVVISO A PUBBLICA MENZIONE NR. 0150404185542061, formalizzato dal Presidente del MLNV-GVP BORTOTTO SERGIO, persona di nazionalità Veneta e Cittadina del Popolo Veneto, Essere Umano registrato/a presso l’Anagrafe del Popolo Veneto, sotto l’egida del Governo Veneto Provisorio (GVP) istituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e avente codice unico personale 234501000.

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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALAZZO CHIGI
Piazza Colonna nr.370, 00187 Roma – Italia

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GARANTE ITALIANO PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
Piazza Venezia, 11 – 00187 Roma – Italia

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GUARDIA DI FINANZA
NUCLEO SPECIALE TUTELA PRIVACY E FRODI TECNOLOGICHE
GRUPPO PRIVACY – 1a Sezione
Via Marcello Boglione n.84 – 00155 Roma – Italia

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GUARDIA DI FINANZA
GRUPPO TREVISO
Nucleo Operativo – Nucleo Mobile
Piazza delle Istituzioni n.5 – 31100 Treviso

e per l’ulteriore a praticarsi

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SEGRETERIA DI STATO DEL GVP – SEDE

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DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA GIUDISIARIA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DE GIUSTISIA – SEDE

ACRONIMI
– MLNV: Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto
– GVP: Governo Veneto Provvisorio
– OGVP: Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio
– PNV: Polisia Nasionale Veneta
– U.C.C.: Uniform Commercial Code
– RDN: Rigetti di Notifica
– SPN: Denuncia/Segnalazione alla Polisia Nasionale

Premesso che gli atti di SPN pervenuti alla Polisia Nasionale Veneta e i RDN non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali i Cittadini del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si sono autodeterminati e hanno dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta sotto l’egida di questo MLNV-GVP, si oppongono all’esercizio di qualsiasi attività che ritengono illegale anche da parte di autorità e forze militari e/o di polizia italiane operanti in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Patria, ovvero di violazioni, in proprio danno, di diritti umani, civili e politici, ovunque nel mondo e lo fa informando delle loro responsabilità i responsabili di tali violazioni, secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C.Per quanto di competenza, questo GVP viene attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili che, secondo il Cittadino e/o l’Ente Veneto, sono imputabili degli eventi e delle conseguenze derivanti dagli atti posti in essere in suo danno.

Per tanto, con riferimento alle ragioni che vengono così notificate agli enti interessati con il presente 2^ avviso a pubblica menzione-affidavit, atto nr. 0150404185542061, che fa seguito al precedente avviso a pubblica menzione-affidavit, atto nr. 0140904102950894 del 06.07.2024, nonché al RDN, atto nr.0150401114559494 del 28.01.2025 e alla nota del Garante italiano per la protezione dei dati personali rif. DREP/DG/181976, per quanto accorso in data 02.07.2024, si evidenziano le seguenti considerazioni in merito alla presunta violazione del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e si contesta la fondatezza del procedimento avviato.

NELLO SPECIFICO

1 punto: Contestazione di giurisdizione
Pur riconoscendo che il personale della Guardia di Finanza italiana ha agito conformemente alle disposizioni ricevute, evidenziando professionalità e correttezza nell’esecuzione del proprio mandato, c’è da rilevare che l’atto in questione è stato notificato formalmente solo alle ore 11:10 dello stesso giorno, di fatto successivamente all’avvio delle operazioni, circostanza che ha reso inizialmente non chiari i reali motivi dell’intervento.

Sin dal primo momento, è stato manifestato il nostro rilievo circa il difetto assoluto di giurisdizione, sia riguardo ai funzionari intervenuti sia rispetto all’Autorità del Garante.
Nonostante ciò, si è comunque collaborato con la massima disponibilità e in piena conformità alle regole etiche del MLNV.

2 punto: Osservanza delle norme sulla protezione dei dati
E’ stato confermato l’impegno a rispettare le disposizioni in materia di protezione dei dati personali e ad adeguare, ove necessario, ogni eventuale informazione o integrazione sul sito che possa essere utile all’utente.

Si precisa tuttavia che, per quanto concerne il MLNV, le normative italiane ed europee sono accolte nei limiti di una giurisdizione che non risulta coattivamente applicabile, ma che viene valutata in armonia con i principi etici e giuridici interni allo stesso MLNV.

3 punto: Impedimenti oggettivi e violazioni subite
Nel periodo dal 31 agosto 2021 al mese di novembre 2021, il Presidente del MLNV è stato ricoverato, contro la propria volontà, in una struttura ospedaliera a Vicenza e successivamente in una struttura riabilitativa, sempre nel vicentino.

Tali circostanze hanno di fatto limitato la sua possibilità di comunicazione, sia fisica che telematica, con il Direttivo del MLNV, rendendo impossibile rispondere tempestivamente all’e-mail del reclamante, anche perché per molto tempo sedato.
Nel contempo, la sede del MLNV e l’ufficio del Presidente sono stati oggetto di saccheggio e appropriazione indebita di denaro, strumentazioni di lavoro, archivi, suppellettili ed effetti personali.
Tali fatti sono attualmente oggetto di una procedura giudiziaria nei confronti, tra gli altri, della Presidenza del Consorzio Willorba e delle competenti autorità sanitarie e giudiziarie, pur essendo ancora senza alcun riscontro.

4 punto: Disponibilità a riscontrare le richieste del reclamante
In ottemperanza al codice etico e deontologico del MLNV, si conferma che è stato fornito riscontro specifico al reclamante, adottando le misure ritenute opportune per soddisfare le istanze avanzate e implementando (tutt’ora in atto) il sito in tal senso.

5 punto: Riferimenti all’U.C.C. e tutela dei diritti
Con riferimento alle norme dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), si ricorda che nel “commercio” ogni questione da dirimere deve essere espressa chiaramente (Heb. 4:16; Phil. 4:6; Eph. 6:19-21), poiché nessuno è in grado di leggere nella mente altrui.

In linea con la massima legale “colui che fallisce nell’asserire i propri diritti, non ne ha”, si ritiene opportuno ribadire le nostre posizioni, sia per preservare i diritti di tutti e sia per permettere un confronto trasparente e costruttivo.

6 punto: Contestazione della legittimazione attiva del reclamante
Viene sollevata la questione relativa alla legittimazione attiva del reclamante, il quale, in base a una “confessione stragiudiziale” (art. 2735 c.c. italiano), equiparabile a una “confessione giudiziale” (art. 2733 c.c. italiano), afferma di operare in nome e per conto di una società per la quale si dichiara lavoratore dipendente (art. 2104 c.c. italiano).

Tuttavia, dalla documentazione finora esibita (artt. 115 ss. c.p.c. italiano) non risulterebbe alcun atto formale di ratifica (art. 1399 c.c. italiano) a opera del legale rappresentante pro tempore della suddetta società.
Di conseguenza, l’esposto presentato alle Istituzioni sembrerebbe provenire da un “falsus procurator”, cioè da una persona priva di poteri di rappresentanza legittimi.
Pertanto, l’esposto risulterebbe inidoneo a produrre effetti, non essendo stato redatto né sottoscritto da chi, a norma di legge, avrebbe la capacità di agire in rappresentanza della società.
Il Presidente del MLNV esprime rammarico per tale circostanza, osservando che i militari della Guardia di Finanza italiana – perfettamente a conoscenza delle norme sulla rappresentanza societaria – abbiano comunque svolto un’attività investigativa potenzialmente viziata da nullità “radicitus”, riscontrabile a un esame più attento.
Analoga riflessione viene rivolta al Garante, considerato autorevole figura istituzionale italiana e dunque presumibilmente ben informata in materia.
Si precisa che non vi è alcuna volontà di accusare chicchessia; tuttavia, qualora l’atto risulti privo di valore giuridico sin dalla sua origine, non avrebbe potuto né potrebbe produrre alcun effetto, men che meno giustificare l’impiego di risorse investigative da parte delle autorità italiane, con tanto di accesso alla sede del MLNV, Movimento riconosciuto a livello internazionale anche dall’U.C.C. e da altre entità statuali.

7 punto: Riferimenti inappropriati alle istituzioni del MLNV-GVP
Si rileva che il reclamante, nel proprio esposto, ha utilizzato riferimenti ritenuti indecorosi e privi di fondamento nei confronti delle Istituzioni del MLNV-GVP, fondate sul Diritto Internazionale.

Lo stesso si sarebbe fatto promotore di un invito a “desistere” dalle richieste avanzate dall’Autodeterminato, ritenendole illegittime e illogiche e sostenendo che la Repubblica Veneta non fosse soggetto di diritto internazionale, nonché finalizzate a violare normative italiane ed europee in materia di IVA.
Tali affermazioni vengono respinte, in quanto il MLNV-GVP agisce in virtù di principi e norme di Diritto Internazionale.
Né il reclamante, né le Istituzioni italiane, sarebbero legittimate a incidere sulla volontà di coloro che abbiano esercitato il proprio diritto di autodeterminazione (qualificato come “ius cogens”), aderendo al MLNV e al Governo Veneto Provvisorio.

8 punto: Ulteriori contestazioni del reclamante
È stato inoltre contestato dal reclamante che il MLNV sarebbe un gruppo di persone intenzionate a ristabilire l’indipendenza della Nazione Veneta (circostanza effettivamente rivendicata dal MLNV) “in apparenza dotato di un Corpo di Polisia (in divenire)”, definendo tali istanze prive di fondamento e qualificando il MLNV come “associazione non riconosciuta”.

Tali valutazioni sono state segnalate anche alle autorità amministrative e giudiziarie italiane, affinché ne valutassero la fondatezza.
Si osserva, tuttavia, che il reclamante avrebbe espresso giudizi senza approfondire né la portata giuridica né l’effettivo contenuto del percorso intrapreso dal MLNV secondo le previsioni del Diritto Internazionale.
Al contempo, si contesta che tali giudizi possano influire sulla volontà autodeterminata di ogni persona, tutelata dal principio “ius cogens” e ufficialmente riconosciuta dal MLNV e dal Governo Veneto Provvisorio.

9 punto: Infondatezza di precedenti accuse
Il reclamante sembrerebbe inoltre ignorare che in precedenti occasioni le accuse rivolte contro il MLNV da parte di varie autorità (polizia di Stato, carabinieri e diverse procure della Repubblica italiana) sono state valutate e archiviate, rilevandone l’assoluta inconsistenza.

10 punto: Richiesta di cancellazione dei dati
Al punto 14 della segnalazione, il reclamante chiede la rimozione dei propri dati dai siti asseritamente collegati alle “dubbie iniziative” del MLNV.

Anche in questo caso, si reputa l’affermazione inappropriata, in quanto le iniziative del MLNV sono perfettamente legittime e si fondano, tra l’altro, sui principi dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.).

11 punto: Informativa sul trattamento dei dati
Con riferimento al punto 8 della segnalazione, il reclamante sostiene che il responsabile del trattamento dei dati personali debba informare gli interessati in merito alle previsioni di normative italiane ed europee.

Si contesta tale interpretazione, poiché il MLNV, per propria natura e in virtù della propria giurisdizione di riferimento, non si considera soggetto alla legge italiana o europea.
Tuttavia, si fa presente che esiste un Codice Etico e che i vari ruoli apicali del MLNV-GVP sono pubblicamente consultabili anche sul relativo sito ufficiale, per offrire agli utenti le necessarie informazioni.

12 punto: Richiesta di intervento inibitorio
Si rileva che il reclamante fa riferimento alle azioni intraprese dal MLNV mediante RDN, SPN o APM-AFFIDAVIT pubblicati sul sito de “la GAXETA UFICIALE”, auspicando un intervento inibitorio da parte delle autorità italiane.

Anche in questa sede, si rileva l’infondatezza di tale sollecitazione, trattandosi di iniziative che il MLNV considera legittime, poste in essere nel rispetto delle norme internazionali ed eventualmente anche dell’U.C.C. .

13 punto: Presunta assenza di informativa e-mail
Il reclamante lamenta, ai punti 10 e 11, la mancata specifica di un’informativa dettagliata sul titolare o responsabile del trattamento dei dati personali nell’ambito di alcune comunicazioni e-mail.

Si osserva che, in assenza degli ostacoli e delle vicissitudini descritte nel 2021, il riscontro sarebbe stato regolarmente fornito, restando così priva di fondamento l’accusa di inadempienza.

14 punto: Riserva di tutela per il danno “aquiliano”
Alla luce di quanto sopra esposto e con riserva di eventuali integrazioni, si manifesta l’intenzione di valutare, quanto all’an e al quantum, il pregiudizio (“danno aquiliano”, art. 2043 c.c. italiano) patito e patendo nei confronti di tutti coloro che si siano resi responsabili delle circostanze descritte.

CONCLUSIONI
I punti sopracitati evidenziano la posizione del MLNV in merito alla legittimazione del reclamante, al contenuto delle sue affermazioni e alle presunte competenze delle Autorità italiane proprio in relazione al MLNV.

Si ribadisce la volontà di rispettare i principi etici e giuridici che guidano le nostre azioni e i nostri rapporti con ogni interlocutore, nell’ambito di un confronto fondato su equità e reciprocità.
Resta fermo che non si riconosce la giurisdizione italiana o europea quale vincolante, se non nei limiti delle nostre autonome scelte, basate sul Diritto Internazionale e sul principio di Autodeterminazione dei Popoli.
Il MLNV conferma la disponibilità a un’eventuale collaborazione, purché fondata su un equo e simmetrico rispetto dei diritti, degli obblighi e di eventuali accordi bilaterali ritenuti applicabili, nel rispetto della sovranità e dell’integrità della nostra posizione giuridica.

WSM
Con onore e rispetto
Venetia venerdì 31 gennaio 2025
Sergio Bortotto

 

 

PS
La posizione del MLNV si fonda su precisi riscontri storici e giuridici.
La cessione dei Territori della Serenissima Repubblica de Venethia, proclamata dal commissario francese Leboeuf il 19 ottobre 1866, stabiliva il diritto dei Veneti all’autodeterminazione attraverso una consultazione popolare autogestita.
Tuttavia, il plebiscito del 21-22 ottobre 1866 fu condizionato da gravi irregolarità, risultando privo di valore legale.
La Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia aveva già pubblicato l’avvenuta annessione due giorni prima del voto, confermando che il risultato era stato preordinato.
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, firmato dagli Imperi Austriaco e Francese con il consenso del Regno di Prussia e dell’Italia, riconosceva la sovranità dei Veneti, lasciando loro la possibilità di autodeterminarsi.
Questo principio è stato violato con la forzata annessione all’Italia, rendendo giuridicamente invalida l’inclusione dei Territori della Serenissima nel Regno d’Italia.
Alla luce di questi elementi storici e giuridici, il MLNV agisce nel rispetto del Diritto Internazionale e dei principi di verità e giustizia, riaffermando la propria sovranità e autodeterminazione.