2025.03.11 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0150513141511646 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.03.11 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0150513141511646 – Referente: ME STESSO

at
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE – ALBO GEOMETRI NUMERO 3359 DELLA PROVINCIA STRANIERA ITALIANA DI TREVISO, VIALE DELLA REPUBBLICA 12/2 – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) – info@amministrazionicosta.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: RISPOSTA A INVIO ATTO RDN 0150428155209296 – MISSIVA FORMULATA VIA E-MAIL
emesso il: 3 MARZO 2025
avente nr./codice: OGGETTO DELLA E-MAIL “RE: ESTREMI ATTO RDN 0150428155209296 – DESTINATARIO ATTO COSTA SALVATORE – RIGETTO DI NOTIFICA VOSTRO “SOLLECITO DI PAGAMENTO DI 1° LIVELLO” DATATO 28 GENNAIO 2025”
emesso da: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE – ALBO GEOMETRI NUMERO 3359 DELLA PROVINCIA STRANIERA ITALIANA DI TREVISO
atto a firma di: COSTA SALVATORE
notificato il: 3 MARZO 2025 ORE 12:49
atto notificato da: TRAMITE E-MAIL DA “INFO@AMMINISTRAZIONICOSTA.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE – ALBO GEOMETRI NUMERO 3359 DELLA PROVINCIA STRANIERA ITALIANA DI TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE – ALBO GEOMETRI NUMERO 3359 DELLA PROVINCIA STRANIERA ITALIANA DI TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dal vostro ente, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del Codice Unico Personale (CUP) sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Con l’invio e la notifica del presente atto RDN rispondo alla e-mail ricevuta da AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE dall’indirizzo info@amministrazionicosta.it in data 3 marzo 2025 alle ore 12:49, firmata da COSTA SALVATORE, contenete numero tre file in allegato denominati “prospetto comparativo prev+cons. Celot”, “r_MODULO POSTA ELETTRONICA”, “spese personali 2023-2024”, che ho ricevuto in risposta alla mia e-mail del giorno 26 febbraio 2025 delle ore 16:22 che ho inviato all’indirizzo info@amministrazionicosta.it con la quale ho inoltrato l’atto RDN 0150428155209296.
L’atto sopra citato rimane nella sua interezza INCONFUTATO.
Tutti gli atti in precedenza inviati rimangono nella loro interezza INCONFUTATI.
L’e-mail prodotta da COSTA SALVATORE non risponde alle richieste da me avanzate.
In merito alla richiesta di pagamento per euro 642,21 avanzata nei miei confronti da COSTA SALVATORE si evince, tramite un suo prospetto illustrativo in formato .PDF, che solo euro 241,15 risultano essere relativi a spese di manutenzione straordinaria sostenute per la sistemazione di una infiltrazione d’acqua nell’autorimessa unitamente ad altre voci inerenti altre parti condominiali e non euro 299,89 come riportato dallo stesso COSTA SALVATORE nel testo della sua e-mail.
Pertanto al netto di euro 241,15 i restanti euro 401,06 vengono imputati da COSTA SALVATORE come segue:
• euro 58,74 spese personali che io non ho MAI richiesto e/o MAI pattuito con COSTA SALVATORE e che lo stesso, tramite un suo poco esplicativo riepilogo illustrativo allegato alla medesima e-mail, a sua discrezione suddivide come segue:
1. in data 4 novembre 2024, euro 7,50 quale spesa postale sostenuta da SMART SERVICE DELIVERY per “invio richiesta scheda anagrafe condominiale – sollecito”, che io NON HO RICHIESTO in quanto i miei dati ce li ha e il fatto che dialoghiamo tramite e-mail e lo stesso COSTA SALVATORE formula le sue comunicazioni tramite e-mail né è la prova tangibile. I miei dati personali e il mio indirizzo di residenza NON possono essere ceduti a terzi senza il mio mirato e contestualizzato consenso a POSTE ITALIANE S.P.A. e/o ad altri vettori operanti nel settore dei servizi postali e/o servizi di comunicazione e/o a enti e/o istituzioni e/o corporation italiane;
2. in data 30 novembre 2024, euro 25,62 quale spesa sostenuta da COSTA SALVATORE quale sollecito richiesta anagrafe condominiale, che io NON HO RICHIESTO e rimando a quanto sopra riportato;
3. in data 30 novembre 2024, euro 25,62 quale spesa sostenuta da COSTA SALVATORE per sollecito di pagamento, che io NON HO RICHIESTO e rimando a quanto sopra riportato;
• euro 342,32 quali versamenti mancanti senza fornire dettagliata contezza come da me più volte richiesto.
Si richiede pezza giustificativa dei costi sostenuti da COSTA SALVATORE e che indica come “spese personali”, che mi addebita a titolo di “sollecito” e/o invio di “richieste”, da me MAI richieste anche in merito alla forma e al modo con cui lo stesso COSTA SALVATORE si adopera in tal senso e che per tale motivo sono da ritenersi tutte RIGETTATE.
Si richiede dettagliata contezza in merito ai costi che COSTA SALVATORE, nel testo della sua e-mail in maniera sbrigativa ed evasiva, indica come “versamenti mancanti” e che traduce in euro 342,32.
Si prende atto che COSTA SALVATORE a sua discrezione e a suo piacimento persiste nell’inviare onerose comunicazioni per le quali mi imputa costi che superano 25 euro ciascuna. Per tutte queste comunicazioni a pagamento, da me mai richieste e/o mai pattuite, COSTA SALVATORE deve far fronte a propria cura e spese. È constatabile e inconfutabile che qualsiasi comunicazione che avviene tramite e-mail è veloce diretta e non comporta costi superflui; costi per i quali COSTA SALVATORE avanza poi la pretesa per la loro restituzione nei miei confronti e a mia insaputa.
Nonostante abbia ripetutamente esternato la mia volontà a COSTA SALVATORE di inviarmi le comunicazioni solo ed esclusivamente tramite e-mail, quest’ultimo ha deciso di declassare l’espressione della mia volontà, motivando tale atteggiamento appellandosi alla legge italiana secondo la quale sono obbligati a inviare le comunicazioni per posta.
A prescindere che leggi e/o normative e/o direttive italiane sono da ritenersi NULLE per i motivi di cui al presente atto, chiedo a COSTA SALVATORE di indicarmi gli estremi della legge a cui fa riferimento per le comunicazioni in cui testualmente si evinca che sono proibite le comunicazioni formulate tramite posta elettronica.
La mia volontà in merito al fatto di voler ricevere tutte le comunicazioni, nessuna esclusa, tramite posta elettronica è cosa assodata, ben precisata e rimarcata da parte mia a più riprese e da parecchio tempo.
Può forse COSTA SALVATORE arrogarsi il potere di sostenere che quanto da me richiesto, messo per iscritto e inviatogli tramite e-mail, non sia degno di tutela e non produca effetti giuridici?
Può forse COSTA SALVATORE obbligarmi a sottoscrivere e firmare il suo “MODULO RICHIESTA INOLTRO CORRISPONDENZA MEZZO E-MAIL” perché lo ritiene l’unico documento che possa certificare la mia volontà?
COSTA SALVATORE intende svolgere la sua attività nell’amministrare al meglio un condominio per il quale è stato incaricato e per il quale viene pagato o vuole imporre qualche forma di autocrazia personale?
Per quanto riguarda il format “MODULO RICHIESTA INOLTRO CORRISPONDENZA MEZZO E-MAIL” proposto da COSTA SALVATORE sulla base di leggi e/o normative e/o disposizioni italiane, fra l’altro prive a mio avviso di qualsiasi senso logico, viene nella sua interezza RIGETTATO.
In riferimento al sopra citato modulo, per i motivi di cui al presente atto:
• NON è recepibile la dichiarazione posta in essere da COSTA SALVATORE in merito al fatto che l’avviso di convocazione inviato tramite e-mail sia da ritenersi “ritualmente non convocato”; personalmente non vedo il motivo di creare inutili difficoltà quando basta chiedere un semplice riscontro di avvenuta ricezione,
• NON è recepibile la dichiarazione posta in essere da COSTA SALVATORE in merito al fatto che al condomino che ha espresso la sua volontà di ricevere le comunicazioni tramite e-mail, venga di fatto obbligato a rinunciare al diritto di richiedere l’annullabilità delle deliberazioni assembleari, quandanche viziate da eccesso di potere o da incompetenza rilevata per materia e/o per territorio,
• NEGO il consenso al trattamento e/o alla cessione di qualsiasi dato personale nessuno escluso.
Le spese personali passate e/o presenti e/o future tutte nessuna esclusa vengono RIGETTATE perché da me MAI richieste e/o MAI pattuite e/o MAI contrattualizzate con COSTA SALVATORE.
Nel caso in cui COSTA SALVATORE disponga di un contratto fra me e lui firmato in originale mediante il quale espressamente aderisco, richiedo e accetto l’invio di comunicazioni dai costi onerosi e vessatori contro la mia persona è invitato a farmelo avere tramite e-mail.
La somma pari a euro 342,32 indicata quale “versamenti mancanti” viene RIGETTATA in quanto non è stato fornita alcuna specifica in merito.
Verrà corrisposta la somma di euro 241,15 per la quale comunque chiedo a COSTA SALVATORE CHE mi fornisca contezza in merito al calcolo che ha effettuato in base ai millesimi di mia proprietà rapportati al totale delle fatture relative alle operazioni di manutenzione straordinaria citata ed effettuata dalla ditta F.F. per totali euro 3.014,00.

11.03.2025
In fede:
BENEDETTO CELOT

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150513141511646

Si attesta che in data 2025.03.11, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150513141511646.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 11.03.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.