Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.
Duole inoltre farLe sommessamente rilevare che quanto da noi trasmesso non è un reclamo, né una richiesta di informazioni o sollecitazione amministrativa contrassegnata dal vostro numero 1003108, bensì un Rigetto di Notifica (RDN), atto giuridico formale e qualificato, non riconducibile all’ordinamento italiano, non soggetto ai suoi termini, né subordinabile a vostri protocolli interni.
I Rigetti di Notifica (RDN) non costituiscono ricorsi né opposizioni nel sistema giuridico italiano, bensì atti di sovranità e di opposizione formale, poiché lo Stato italiano è ritenuto ente occupante privo di giurisdizione sui Territori della Serenissima Repubblica de Venethia.
Attraverso gli RDN, il Cittadino autodeterminato esercita il diritto di rifiutare pretese fiscali e amministrative provenienti da un ordinamento ritenuto privo di legittimità giurisdizionale, opponendosi a provvedimenti, richieste o imposizioni ritenute ingiustificate, esorbitanti o carenti di fondamento giuridico.
Il Governo Veneto Provvisorio (GVP), riconosciuto ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, tramite l’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG), attiva un percorso di responsabilizzazione personale e diretta nei confronti degli autori di atti illegittimi o abusivi, conformemente al principio dell’effettività del diritto d’autodeterminazione.
Ne consegue che nessun Ente, soggetto o funzionario italiano può “respingere” o “contestare” un RDN, poiché non ne ha titolo, né facoltà né competenza giurisdizionale, risultando altresì privo della qualità necessaria ad attribuirsi potere di sindacato sugli effetti di atti che appartengono a un diverso ordinamento giuridico.
Quanto al merito:
Il Cittadino autodeterminato ha indicato chiaramente di aver provveduto al pagamento ordinario delle somme richieste, con modalità regolari e in ossequio ai termini usuali, come esplicitamente dichiarato nell’RDN.
Tuttavia, il pagamento non annulla né invalida il Rigetto di Notifica, il quale conserva funzione di contestazione formale, denuncia di abusi e diniego di giurisdizione, rimanendo valido e opponibile ai fini giuridici e probatori.
Pertanto, respingeremo in toto la vostra pretesa di “respingere” il contenuto del RDN, poiché non potete in alcun modo subordinarne gli effetti, né disconoscerne l’efficacia, né tantomeno proferire minacce di sanzioni nei confronti di un cittadino autodeterminato, poiché ciò configurerebbe un comportamento intimidatorio e potenzialmente vessatorio.
In assenza di risposta conforme e responsabile, l’atto verrà posto a ruolo giudiziario (IRG) nei confronti degli autori materiali e responsabili dell’ente firmatario, con segnalazione alle autorità venete e internazionali competenti.
In attesa delle generalità, qualifica e responsabilità personali di chi ha sottoscritto, a nome di un ente, minacce e dichiarazioni prive di fondamento,
WSM
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP
Il giorno ven 28 nov 2025 alle ore 11:07 Contarina <reteclienti@contarina.it> ha scritto:
Gentilissimi,
Riscontriamo la Vostra missiva del 25/10/2025 scorso respingendone in toto i contenuti in quanto le dichiarazioni fatte oltre a rappresentare un chiaro ed esplicito invito al disconoscimento delle disposizioni di legge che regolano il servizio svolto dalla scrivente, espongono il Vostro “associato” sig. Bortotto Sergio a sicure conseguenze sanzionatorie.
Nel merito siamo a confermare che le fatture emesse per la posizione 260597 intestata al sig. Bortotto Sergio risultano corrette e conformi a quanto previsto dal Regolamento per l’applicazione della Tariffa corrispettiva per la gestione dei rifiuti urbani redatto ai sensi dell’art. 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, che disciplina l’istituzione e l’applicazione della Tariffa corrispettiva per il servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati prevista dall’art. 1, comma 668, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147.
Cordiali Saluti
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Federica De Santis
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