Oggetto: 09.08.2019- LUCIO ANTONIO BARUFFA – RDN – 101819175514
at
MINISTERO DELLOS VILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI – DIVISIONE VII – ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO, VIA TORINO 88 – 30172 MESTRE – VENEZIA – it.veneto@mise.gov.it
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Io sottoscritto/a LUCIO ANTONIO BARUFFA, nato/a il 15.02.1958, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019510154738
TENUTO CONTO CHE
la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).
grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).
la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.
tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione
tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).
Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia
CONSIDERATO INOLTRE
Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.
Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.
Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a MINISTERO DELLOS VILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI – DIVISIONE VII – ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da MINISTERO DELLOS VILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI – DIVISIONE VII – ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO per le ragioni in premessa.
RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.
E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Dal 1993 disponevo., con regolari permessi, di un sito radiante (ripetitore) sito sul Monte Tomba (dorsale nord della strada provinciale) nel comune di Alano di Piave (Bl).
Il sito era provvisto di mt.25 di traliccio controventato (con corde) con una sua postazione contenitore di apparecchiature, di cui ricorda essere state:
1. un ricevitore FM;
2. un trasmettitore DB di circa 20 watt;
3. un amplificatore, finale di potenza, da 500 marca MACH 2 elettronica;
4. una ventola di raffreddamento;
5. un quadro elettrico completo di scaricatori salvavita;
6. un sistema radiante composto di traliccio di 25 mt./h;
7. quattro (4) antenne tipo “yagi” tre elementi;
8. un copiatore a 4 uscite;
9. cavo di discesa “Celflex” flangiato;
10. cavo linea elettrica (circa 100 mt.).
L’attività da me posta in essere era regolamentata dal 1994 al 1999, (momento in cui c’è stata la distruzione del traliccio), con regolari autorizzazioni per una potenza massima di 400 watt.
Nel corso di questi anni ignoti hanno danneggiato l’impianto con la distruzione delle antenne e il relativo traliccio.
Nonostante la regolare denuncia presso le autorità italiane, nulla ha sortito l’effetto sperato e gli ignoti sono rimasti tali e io ho subito il danno e le conseguenze approssimativamente stimante in circa trentamila €uro di danni.
A seguito di questi eventi fortuiti, tale Ponticello Igino, titolare della ditta “Italcom Comunicazioni”, (settore wi-fi), di San Giorgio delle Pertiche (Pd), da me conosciuto da tempo per i pregressi contatti professionali come speaker nella sua radio denominata “Formula Uno” di San Giorgio delle Pertiche (Pd), chiedeva di installare dei pannelli radianti sul pennone dove erano posizionate le antenne di Radio Asolo, nel frattempo danneggiate.
Si concordava pertanto l’uso del pennone in rispetto delle schede tecniche e del ripristino e manutenzione della stazione radiante soprattutto per “Radio Asolo”.
Di fatto, il sito di installazione, costituito da un “bunker metallico”, appena sufficiente per le apparecchiature di “Radio Asolo”, veniva temporaneamente offerto per l’installazione provvisoria delle attrezzature di comunicazione della “Italcom Comunicazioni”, con garanzia che il Ponticello Igino, avrebbe provveduto al più presto col dotarsi di un’apposita autonoma cabina.
A seguito di tali accordi, che non prevedevano modifiche allo stato attuale delle installazioni, tale Ponticello Igino, a mia insaputa, provvedeva a installare un traliccio (non utilizzando il pennone regolarmente in uso e posizionato) con modifiche del “punto di coordinata” precedentemente autorizzato e regolarmente da me in uso.
Tra l’altro il nuovo traliccio installato a tre metri di distanza dal punto di coordinata su cui si trovava il pennone, (rimosso e portato in discarica), è risultato essere una struttura insufficiente a garantire la normale trasmissione di “Radio Asolo” per problemi di “Arpav” e radiazioni.
L’altezza del traliccio risultava essere di circa nove (9) metri che, se pur integrato da un ulteriore pennone di circa tre metri (3) non garantiva la corretta installazione e funzionamento delle quattro (4) antenne di “Radio Asolo”.
In effetti il Ponticello Igino, contravvenendo agli accordi presi, ha abusato della mia ospitalità, garantendo l’installazione di una struttura a suo uso e consumo beneficiando di quanto in necessità per garantire la funzionalità del suo esclusivo business.
In effetti, la necessità di installare le antenne di “Radio Asolo” ad almeno sei (6) metri di altezza dal suolo, avrebbe consentito una maggiore capacità radiante e soprattutto un minore inquinamento radio-elettrico.
La mancata osservanza di tali norme tecniche, non consentiva pertanto una radiazione del segnale con la conseguente drastica riduzione del bacino d’utenza e provocato danno ai miei interessi.
Tale tipo di errata installazione causava, sotto il profilo tecnico, un ritorno delle onde stazionarie con aggravio del funzionamento degli apparati col conseguente surriscaldamento degli stessi, come più volte accaduto.
Nel contempo, non potendo garantire il bacino d’utenza censito nel 1990, con la disponibilità di un’altra postazione sita sulla cima del Montello in località Santa Maria delle Vittorie di Volpago del Montello (Tv), di due (2) kwatt di potenza e disattivata nel 1994 per l’ottimizzazione dell’attuale postazione sul Monte Tomba, si chiedeva e otteneva il potenziamento fino a 800 watt.
Ho, quindi, continuato ad emettere segnale con attività di radio broadcasting denominata “Radio Asolo International”.
Personalmente, non potendo seguire il seguito dell’attività di tale sito, lo stesso veniva dato in gestione a tale SCHIEVENE Nicola che assumeva l’incarico, per mio conto, di seguire il bacino di utenza per le province di Treviso e Belluno servite da tale struttura.
Un pò di tempo dopo, a seguito di una comunicazione ministeriale, venivo a sapere che il sito in questione era “spento” e non trasmetteva.
Recatomi sul posto, constatavo che era stato rimosso completamente il sistema radiante e le relative apparecchiature senza alcuna manomissione ai sistemi di accesso.
L’unica apparecchiatura presente e funzionante era quella di Ponticello Igino.
Constatavo l’indebita appropriazione del sito e con il furto e rimozione delle mie attrezzature.
Recatomi presso le autorità municipali di Alano di Piave (Bl) chiedevo contezza delle autorizzazioni
concesse a tale Ponticello considerato che lo stesso aveva edificato nuove strutture oltre il punto radiante del traliccio ma non riuscivo ad aver accesso alle informazioni richieste per presunto rispetto della privacy.
Veniva pertanto una segnalazione/esposto alla municipalità e ai carabinieri di Alano di Piave (Bl) spiegando gli accadimenti suesposti.
Ad oggi sono ancora in attesa di una definizione di quanto segnalato.
Vista e considerata l’inerzia delle istituzioni italiane alle quali mi ero rivolto, mi davo da fare al fine di individuare un altro sito per spostare le mie antenne e avevo concordato con il proprietario di un fondo, la possibilità di locazione dello stesso per provvedervi.
Chiedevo e ottenevo una nuova concessione di installazione sul sito concordato, posto sulla cima del Monte Tomba, dorsale sud, ad opera della municipalità di Cavaso del Tomba (Tv), ma venivo nel frattempo informato che lo stesso era stato ceduto a mia insaputa a terzi.
Consti l’impossibilità di procedere nell’attivazione del servizio, con gravissimo nocumento economico, stipulavo un contratto commerciale con la società “Radio Conegliano” a firma di tale Cesare De Martin.
L’impegno contrattuale prevedeva la ricerca e l’edificazione di una struttura fisica e radiante su un’area idonea sulla cima del Monte Tomba, in cambio dell’usufrutto, per un periodo di cinque (5) anni, di una delle mie frequenze per loro servizi commerciali.
Ad oggi personalmente mi trovo con il rischio di ritiro concessione radioelettrica per l’inadempienza contrattuale da parte della società Radio Conegliano e per i precedenti accadimenti che non hanno trovato soluzione nonostante le mie segnalazione alle competenti autorità italiane.
A tale provvedimento di sospensione emesso dal Ministero dello Sviluppo Economico – Direzione Generale per le attività territoriali – Divisione VII – Ispettorato Territoriale Veneto, ho proposto rigetto di notifica a mezzo Governo Veneto Provvisorio.
09.08.2019
In fede: LUCIO ANTONIO BARUFFA
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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101819175514
Si attesta che in data 09.08.2019, LUCIO ANTONIO BARUFFA, nato/a il 15.02.1958, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 2019510154738, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101819175514
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ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 27.06.2019
contrassegnato da nr./codice: MISE.AGO.AT- REGISTRO UFFICIALE.U.0104220. RIF. PROCEDIMENTO AEP2127/SM
emesso da: MINISTERO DELLOS VILUPPO ECONOMICO – DIREZIONE GENERALE PER LE ATTIVITA’ TERRITORIALI – DIVISIONE VII – ISPETTORATO TERRITORIALE VENETO
a firma di: IL DIRIGENTE ING. LUCIANO CAVIOLA
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: L’UFFICIO PREPOSTO VIA EMAIL
in data: 27.06.2019
WSM
Venetia lì 09.08.2019
La Segreteria di Stato