Oggetto: 2023.01.30 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 1411401796 – Referente: me stesso
(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)
at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER CONTO TRIBUNALE DI ROVIGO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G – 31100 TREVISO – protocollo@pec.
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ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
emesso il: ILLEGGIBILE
avente nr./codice: 11320220016000467000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER CONTO TRIBUNALE DI ROVIGO
atto a firma di: NON C’E’ FIRMA
notificato il: 30.01.2023
atto notificato da: POSTE ITALIANE
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Il/La sottoscritto/a SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Serenisima Republica de Venethia, autodeterminatesi presso il suo Dipartimento Anagrafe, (Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), codice unico personale 0000000234501000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER CONTO TRIBUNALE DI ROVIGO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PER CONTO TRIBUNALE DI ROVIGO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Dall’atto notificato apprendo che il provvedimento di “sottrazione” è stato emesso da equitalia giustizia spa sedente in viale Tor Marancia n.4, 00147 Roma , con ruolo nr.2022/004141 per atti giudiziaria 2020, reso esecutivo in data 17.10.2022, consegnato (io non ho ricevuto nulla) il 25.12.2022 e che responsabile del procedimento di iscrizione è tale LUCIO CALCE (e chi è?).
Dopo questa sequela di inutili indicazioni per il sottoscritto, trovo un altro riferimento indicato da equitalia giustizia spa che, in nome e per conto del Ministero della Giustizia Tribunale di Rovigo Ufficio Recuperi Crediti, (a cui dovrei rivolgermi per chiarimenti), che così recita “n.1 – anno 2020 – codice tributo 1E10 – descrizione spese processuali – importo a ruolo 2.081,04″…
Rovigo mi sembra la sede del tribunale presso cui fu trasferito un processo fatto anche ad altri Veneti per l’inchiesta “Alleanza” motivo per cui avevo già prodotto un Rigetto di Notifica in data 10.10.2019 e ben evidente sulla Gaxeta Uficiale del Governo Veneto Provisorio a questo indirizzo: 2019.10.10 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 102020152910 .
Sono stupefatto di tanta pretesa da parte di un Tribunale nel quale non ho neppure mai messo piede, diffidando, a suo tempo, anche il legale incaricato d’ufficio (probabilmente), e che neppure conosco e al quale non ho mai delegato alcunché visto e considerato che non mi fido delle istituzioni italiane.
Rigetto personalmente il presente atto perché illegale e non suffragato da alcuna prova documentale.
Mi si dimostri a chi, cosa, in che modo, quando, dove e perché mai avrei sottoscritto un mandato a qualunque legale per rappresentarmi in procedimenti italiani di qualsivoglia natura.
Non tradisco la mia Patria per voi e non accetto minacce e ritorsioni per il mio essere un Patriota che combatte per il diritto di autodeterminazione che ha il Popolo Veneto.
State violando e calpestando la mia personalità giuridica salvaguardata dall’art. 6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.
Disconosco la vostra autorità perché agite in difetto assoluto di giurisdizione, con l’aggravante del reiterarsi della frode con la quale lo stato italiano insiste ad agire illegalmente “ab origine” sui Territori occupati della mia Patria, la Serenissima Repubblica Veneta.
Ho già dato troppo a questo stato con il mio servizio per ventidue anni nella polizia di stato, con tanti sacrifici e rischiando la vita a difesa di istituzioni che mi vogliono servo inutile e non riconosciuto neppure nel mio diritto alla pensione.
Cosa volete ancora da me, restituitemi almeno tutti i contributi versati se non volete darmi ciò che mi spetterebbe … infamia, disonore, inganni, calunnie … prima dimostrate voi di essere nel diritto di pretendere ancora qualcosa da me.
Mi chiedo …
e se dovesse giungere il momento che per non soccombere si è costretti a vincere la prepotenza altrui con la forza?
L’oppresso si fa forse carnefice?
E il tiranno è forse “vittima” della sua stessa prepotenza?
La storia dell’umanità è intrisa di violenza e di guerre ma quasi sempre scatenate dal più forte, da colui che crede di non patire le conseguenze delle sue stesse azioni.
E’ necessario riequilibrare le posizioni, affinché l’uno non sottometta l’altro, affinché il mite non abbia a conoscere il peso della mano che sopprime e il violento e il prepotente conosca i limiti e le conseguenze delle sue azioni.
Dio ci scampi da tale passo, ma il momento è vicino, molto vicino.
Ma al punto in cui si è arrivati è meglio essere chiari.
Si può invocare la legittima difesa contro lo stato straniero italiano?
Si dice che la “legittima difesa” nell’ordinamento giuridico italiano, è una causa di giustificazione.
Ma quando realmente si configura una situazione di pericolo … quando si respinge una violenza attuale o quando vi sia il concreto pericolo di subire una prevedibile imminente violenza?
La legittima difesa comporta per forza un’aggressione e una reazione ad essa.
Ma è forse necessario che la vittima debba lasciar fare all’aggressore ciò che vuole per giustificare la sua reazione?
Non è forse suo diritto prevenire un prevedibile male ingiusto?
La vittima non tutela forse un suo diritto inalienabile?
E veniamo al dunque.
Esiste forse una causa giustificativa a favore dell’aggressore per cui la sua minaccia possa non essere considerata ingiusta e illegale?
Ovvero, vi sono minacce e aggressioni ai diritti della persona umana che possono essere non considerate tali, per legge?
Ci sono aggressioni che possono essere giustificate dalla legge?
Ovvero, vi possono essere istituzioni dello stato e circostanze per le quali siano esse legittimate a violare i diritti umani delle persone?
Se si, quali inimmaginabili interessi dovrebbero tutelare per sopraffare i diritti umani delle persone?
Il Cittadino Veneto che critica, anche aspramente, la provocazione dell’occupazione della propria Patria lui si trova sul posto legittimamente perché è a casa sua, ed esprime a diritto il proprio disappunto sulla presenza dello stato occupante che non ha invece diritto di trovarsi in quel luogo.
E’ chiaro che la presenza di ogni istituzione italiana è una sfida e una minaccia ai valori e sentimenti per la propria Patria … è una vera e propria aggressione ai sentimenti di amor patrio per i Veneti.
Ed è così poi che un atto dimostrativo da parte di Patrioti Veneti diviene illegale per lo stato italiano, trovando unanimi e concordi, accusa e giudizio in un tribunale dello stato occupante.
In poche parole l’italia è l’aggressore che diviene vittima e subisce la reazione del cittadino veneto che critica, anche aspramente e non tace l’oltraggio e la violenza che ogni giorno viene fatto alla propria Patria.
E dove sarebbe l’imparzialità di un giusto processo quando accusa e giudizio sono esercitate in difetto assoluto di giurisdizione da due autorità italiane, in un tribunale italiano, contro Veneti che tali si professano e che difendono l’aggressione al proprio sentimento nazionale e difendono la propria Patria?
Dov’è la garanzia della terzietà del giudice italiano?
Se è punibile la reazione (a parole) non è forse punibile anche l’aggressione e la provocazione che l’italia perpetua ogni giorno?
Non è forse legittima la difesa della propria Patria onorata da un Cittadino Veneto che ritiene offensiva l’ostentazione anche di un tribunale dello stato occupante italiano?
Lo stato straniero italiano che ci occupa ed è qui presente illegalmente “ab origine”, con la frode non può pretendere di fare giustizia.
Diciamo la verità una volta tanto.
Lo stato italiano non tollera che si metta in discussione tale verità nascosta, che si mettano in discussione le sue istituzioni … ma sono sue, appunto, non nostre.
Deve imporre la sua presenza e non tollera che la si critichi.
E tanto per essere chiaro ancora una volta con lo stato italiano ricordo che così mi pronuncio in virtù della libertà di manifestazione del pensiero, derivante dalla mia libera coscienza perché è un diritto riconosciuto negli ordinamenti democratici … quindi mal si giudica tutta questa oppressione.
La libertà di espressione è sancita anche dall’art. 10 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali ratificata dall’Italia con l. 4 agosto 1955, n. 848 che recita: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di espressione.”
Tale diritto include la libertà di opinione e la libertà di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza che vi possa essere ingerenza da parte delle autorità pubbliche e senza limiti di frontiera.
Vi ricordo che la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri.
Nel preambolo si recita: “Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Considerato che gli Stati membri si sono impegnati a perseguire, in cooperazione con le Nazioni Unite, il rispetto e l’osservanza universale dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
Considerato che una concezione comune di questi diritti e di questa libertà è della massima importanza per la piena realizzazione di questi impegni;
L’ASSEMBLEA GENERALE ha proclamato la presente dichiarazione universale dei diritti umani come ideale comune da raggiungersi da tutti i popoli e da tutte le Nazioni, al fine che ogni individuo ed ogni organo della società, avendo costantemente presente questa Dichiarazione, si sforzi di promuovere, con l’insegnamento e l’educazione, il rispetto di questi diritti e di queste libertà e di garantirne, mediante misure progressive di carattere nazionale e internazionale, l’universale ed effettivo riconoscimento e rispetto tanto fra i popoli degli stessi Stati membri, quanto fra quelli dei territori sottoposti alla loro giurisdizione.”
Ricordiamo all’italia in particolar modo l’art.19 che recita: “Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”
Ed ecco così avuta anche la risposta al dilemma morale che mi affliggeva “vincere o soccombere?”.
Proprio la Carta dei diritti umani recita: è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Dunque è moralmente lecito ribellarsi alla tirannide e all’oppressione italiana, ancor più se non sono rispettati i diritti umani.
Mediterò su questo ve lo assicuro.
Siete dunque resi edotti anche in virtù di quanto stabilito dalle norme dell’U.C.C. .
Non c’è onore in quello che fate.
30.01.2023
In fede:
SERGIO BORTOTTO
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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.1411401796
Si attesta che in data 2023.01.30, SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, avendo formalizzato la propria registrazione di autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Serenisima Republica de Venethia presso il suo Dipartimento Anagrafe, (Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), codice unico personale 0000000234501000, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso questo Governo Veneto Provisorio-
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 1411401796
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PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
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N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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WSM
Venetia lì 30.01.2023
La Segreteria di Stato