Oggetto: AVVISO A PUBBLICA MENZIONE NR.0130612212657403, formalizzato in nome e per conto di BORTOTTO SERGIO, persona di nazionalità Veneta e Cittadina del Popolo Veneto, Essere Umano registrato/a presso l’Anagrafe del Popolo Veneto, sotto l’egida del Governo Veneto Provisorio (GVP) istituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e avente codice unico personale 0000000234501000
at
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALAZZO CHIGI
PIAZZA COLONNA NR.370, 00187 ROMA – ITALIA
at
MinistERO dell’Interno
(c.a. Sig. Ministro pro-tempore Matteo Piantedosi)
Piazza del Viminale, 1 – 00184 Roma
at
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
(c.a. Sig. Ministro pro-tempore Carlo Nordio)
Via Arenula, 70 – 00186 Roma (RM)
e per l’ulteriore a praticarsi
at
SEGRETERIA DI STATO DEL GVP – SEDE
at
DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA GIUDISIARIA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DE GIUSTISIA – SEDE
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ACRONIMI
– MLNV: Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto
– GVP: Governo Veneto Provvisorio
– OGVP: Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio
– PNV: Polisia Nasionale Veneta
– U.C.C.: Uniform Commercial Code
– RDN: Rigetti di Notifica
– SPN: Denuncia/Segnalazione alla Polisia Nasionale
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CON RIFERIMENTO
alle ragioni notificate agli enti interessati con atto nr.0130612122539208 del 2023-04-10
e per le seguenti motivazioni:
Preambolo
ho ritrovato le prove e si riapre una profonda ferita nell’animo.
Quando nell’anno 2000 sono stato destituito dalla polizia di stato e allontanato come un sacco di spazzatura, mi sono reso conto che quest’Italia non meritava una persona come me … onesta, per bene, inflessibile nei principi morali che ispiravano il mio servizio di ogni giorno.
Ho avuto modo di constatare che non c’è stata una istituzione dello stato capace di rendere giustizia e che la complicità di molti fra colleghi e superiori era ignobile per l’evidenza della loro stessa disonestà.
Ho avuto a che fare con una banda simile a dei criminali, comportatisi come una vera e propria associazione a delinquere per assecondare una dolosa volontà di piegare i miei intenti e assoggettarmi alla loro volontà … “attacca u ciuccio dove vuole il padrone” mi sentivo spesso ripetere.
E anche più recentemente, ex colleghi che hanno avuto il coraggio di rinfacciarmi “ … se tu fossi stato zitto e ti fossi adeguato adesso avresti fatto carriera …”.
Ad oggi non mi vogliono neppure riconoscere il diritto alla pensione e i miei ventidue anni di servizio, più i cinque pagati anticipatamente, non risultano ad in INPS e INPDAP (precedente).
Ma la verità torna a galla e le prove sono riuscito a recuperarle.
Non avrò certamente giustizia e chi dovrebbe non pagherà per le proprie malefatte.
Ma il mio onore non potete macchiarlo e farò tutto il possibile per cacciarvi dalle terre della mia patria, la Serenissima Repubblica di Venezia, perché avete proprio dimostrato ciò che siete, una banda di malvagi che basate le vostre ragioni sulla frode e la menzogna.
“ … Mia è la vendetta …” dice il signore e buon per voi che io credo in Dio e nella Sua Giustizia.
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Ecco il messaggio facebook che Aureliano Steccanella mi ha inviato.
Lo pubblico anche per contrastare le maldicenze di ex colleghi e dei soliti delatori che oltre a non conoscermi dimostrano solo tanta inutile cattiveria.
All’epoca dei fatti di cui parla avevo si e no 20 anni e sono fiero di essere stato un poliziotto così … veramente al servizio della gente.
“ Caro Sergio, finalmente, dopo tanti anni, sono riuscito a trovarti.
Ho sentito sbalordito alcune vicissitudini che ti hanno costretto ad abbandonare la polizia.
Ricordo quando prestavi servizio a Verona, sei stato un grande.
Una persona di gran cuore e rispetto … sia per la divisa che orgogliosamente indossavi, sia come uomo.
Ciò che hai fatto per noi, ragazzi un po’ sbandati a quel tempo, è rimasto sempre impresso nella mia memoria.
La tua amicizia, la tua dedizione per le cose giuste, per la verità, per il rispetto, sono ancora un esempio per me che ormai ho 47 anni.
Sono felice di averti ritrovato e constatare che, nonostante tutto, stai bene.
Non ti ho mai dimenticato.
Persone come te sono rare e avere la fortuna d’averle incontrate e conosciute, è sempre un onore.
Grazie per come sei.
6 agosto 2015
con affetto, Aureliano Steccanella.”
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Ed ecco i fatti.
La tormentata vicenda fra me e la mia precedente amministrazione, la polizia di stato per l’appunto, si è trascinata più o meno dal 1984 al 2000.
In principio, agente in servizio alla questura di Verona, denunciavo la sparizione di un quantitativo di droga e il conseguente accanimento disciplinare riservatomi sfociato addirittura in insoliti accertamenti psichiatrici.
Costretto a trasferirmi, nel 1986 denunciavo per peculato e contrabbando un vice questore un maresciallo e due appuntati mentre mi trovavo in servizio al settore di polizia di frontiera terrestre di Bolzano – commissariato di Malles Venosta (Bz).
Riesplodeva così una inaudita, cinica e vessatoria opera di ritorsione contro di me, posta in essere da molti superiori soprattutto con l’abuso dello strumento disciplinare e a fronte della quale potevo solo “levare lo scudo” dei ricorsi amministrativi.
In sostanza ero costretto a difendermi in moltissimi procedimenti disciplinari, per i più dannosi dei quali ricorrevo in sede giurisdizionale; si consideri che vivendo e traendo il mio sostentamento dallo stipendio, mia unica fonte di reddito, mi era impossibile oppormi a tutte le sanzioni disciplinari per una mera questione economica.
Destituito una prima volta nel 1987 e poi riassunto in servizio con ordinanza del tar lazio, consolidata da una successiva ordinanza del consiglio di stato, nonché dalla consecutiva sentenza in mio favore dello stesso tribunale amministrativo, venivo trasferito a Nettuno (Roma) presso il centro di addestramento per sovrintendenti e perfezionamento per i ispettori della polizia di stato dove, come vincitore di concorso interno, concludevo l’addestramento per la nomina a v. sovrintendente, costretto, l’anno precedente, ad abbandonare l’ultimo giorno di corso, perché destituito.
Mio malgrado entravo in graduatoria come ultimo fra quasi un migliaio di colleghi, (si consideri tutto l’aspetto retributivo legato alla posizione di qualifica) e, dopo un breve periodo venivo trasferito in Calabria nell’istituendo xii° reparto mobile … da Malles Venosta (Bz) ai confini con l’Austria e la Svizzera, all’estremo sud, (io sono nativo di Vicenza e mi ero arruolato con reclutamento regionale).
Nel frattempo, il disagio professionale, legato alla lontananza da casa, dai propri affetti, dagli amici nonché dalle infrante aspettative personali era alimentato dai palesi e insistenti inviti ad abbandonare la polizia.
Ogni giorno di più, infatti, ero destinatario di una vessante persecuzione posta in essere con l’abuso dello strumento disciplinare ma anche con una miriade di azioni “mobbizzanti” … la mia qualifica di v. sovrintendente non riconosciuta dai superiori, comandato in servizio agli ordini di sott’ordinati, atteggiamenti e provocazioni anche fisiche.
Intraprendevo anche la strada dell’attività sindacale nel vano tentativo di contrastare il crescente abuso ma, non serviva a nulla … mai come in tale militanza durata molti anni, mi sono sentito così “venduto e tradito”.
La prima esperienza al S.i.u.l.p. (ero iscritto a tale sindacato quando denunciai i superiori a malles); non serviva neppure quando militai nel So. di po., un sindacato autonomo di polizia nel quale ho svolto anche funzioni di segretario provinciale e regionale per il veneto nonché consigliere nazionale.
Nel 1989 venivo trasferito alla questura di Treviso ma il persistere di una sistematica e implacabile attività persecutoria mi trovava sempre impegnato a difendermi anche da fallaci, spudorate e assurde accuse trascinate anche innanzi alla giustizia penale e tutte decadute; ricordo in particolare la presunta diffamazione di un funzionario di polizia che avrei posto in essere attraverso un comunicato sindacale, (in tale documento non vi è alcun riferimento al dirigente che non conoscevo e che era giunto a Treviso solo da poco).
Mi veniva inoltre revocata la patente di guida, ottenuta con esami regolari e non tramite la conversione da quella di polizia; nonostante il ricorso al tar veneto, ero costretto a sottopormi alla revisione della patente, dopo quasi due anni di attesa, (periodo nel quale, non potevo guidare).
Era tale lo stillicidio di provocazioni e problemi creatimi sul posto di lavoro che avevo eletto domicilio legale presso lo studio di un avvocato per evitare di dovermi quotidianamente confrontare con le notifiche di nuovi procedimenti disciplinari; nonostante ciò, in più occasioni, venivo raggiunto addirittura fuori servizio, perfino in altre località … presso l’abitazione di familiari, mentre mi intrattenevo con amici … in locali pubblici.
La tormentata quotidianità professionale, comunque, non intaccava il mio senso del dovere e la mia professionalità; raggiungevo la qualifica di ispettore e, per una serie di contestabili ragioni, non quella di ispettore capo, superiore e sostituto commissario, come i colleghi di pari/corso; la professionalità, ma vorrei anche dire la passione che ho sempre avuto per tale lavoro, era confortata dal sostegno di molti cittadini di Treviso che con petizioni (anche di 150 firme), evidenziava il contrastato giudizio dei miei superiori, per i quali, rimanevo probabilmente il peggior poliziotto.
A seguito anche di tali petizioni, il sindaco del capoluogo della Marca inviava una lettera di protesta al capo della polizia per il trattamento riservatomi e alla quale fece “eco” una ispezione ministeriale il cui prefetto ispettore, Lo Mastro Ciro auspicava, assicurandomi in proposito, l’imminente trasferimento ad una sede di servizio richiesta inutilmente più volte gli anni precedenti; le sue conclusioni, inoltre, evidenziavano, in tutta la mia vicenda, non poche responsabilità da parte della stessa amministrazione di polizia.
Nonostante ciò, alcuni mesi dopo, il Ministero dell’Interno, avviava la procedura d’ufficio per il mio allontanamento da Treviso per incompatibilità ambientale … in pratica, venivo trasferito perché indesiderato, procedura usuale nel caso di poliziotti il cui comportamento risulti palesemente discutibile con le proprie funzioni); tale prassi, pertanto, giustificava la mia destinazione a chissà quale sede e mi umiliava.
La mia opposizione ad una simile soluzione, rafforzata dal documentato sostegno di molti cittadini, costringeva il ministero a rendermi noto e a fornirmi copia, ai sensi della legge 241/90, (quella della trasparenza negli atti amministrativi), di una lettera/petizione di una quarantina di colleghi della questura di Treviso; proprio in tale scritto si chiedeva il mio allontanamento per non meglio precisati abusi e prepotenze da parte mia in danno di colleghi e addirittura di cittadini; il documento concludeva con la minaccia che, se non si sarebbe provveduto in tale senso, qualcuno sarebbe passato alle vie di fatto.
Oppostomi ad una simile spudorata calunnia il ministero congelava il tentativo di trasferimento d’ufficio; presentavo denuncia contro gli artefici di tale documento, ma, come per le altre precedenti denunce, non conseguivo alcun effetto.
Rimanevo dunque a Treviso ma trasferito, dalla sezione volanti, alla divisione anticrimine della questura dove, per molto tempo, nonostante la qualifica di ispettore, non disponevo di una sedia, di una scrivania, di un telefono, di una semplice penna per svolgere il mio lavoro; era tale la frustrazione che accusavo malessere ogni volta che venivo avvicinato da superiori per delle contestazioni.
Una mattina di dicembre del 1998, non sopportando oltre le angherie e la fortissima tensione, consegnavo distintivo ed armamento denunciando con atto scritto al mio dirigente e all’ufficio sanitario della questura, la persistente gravissima persecuzione e la volontà di tutelare la mia salute psicofisica; ottenevo così la certificazione sanitaria, (dal medico di polizia), di uno stato d’ansia generalizzato con sei giorni di prognosi con effetto immediato.
Mi rivolgevo nel frattempo alla struttura sanitaria pubblica effettuando una successiva visita specialistica che confermava tale malessere, dipendente dalla situazione ambientale lavorativa, prolungandone il periodo di alcuni mesi.
Era chiaro, a quel punto, che il referto dello specialista della USL di Treviso, denotava lo stress occupazionale al quale ero sottoposto e pertanto rafforzava la mia denuncia scritta con la quale mi ero rifiutato di proseguire il servizio in tali condizioni.
Proprio per questo, infatti, mi veniva notificata l’ennesima contestazione di addebiti, con proposta di destituzione dal servizio (licenziamento).
Venivo accusato di mancata presentazione all’ospedale militare di Udine, per la visita di idoneità al servizio al termine del periodo di malattia.
In sostanza, tentavano di ignorare lo scomodo referto dello specialista dell’USL, asserendo che avrei disatteso la disposizione di presentarmi all’ospedale militare.
Il sanitario di polizia, in realtà, produceva un nuovo e diverso certificato medico relativo ai sei giorni di malattia assegnatemi, asserendo di avermene concessi solo cinque.
un giorno in meno sul referto, infatti, non dava continuità al periodo di malattia che, nel frattempo, si era protratta con la certificazione sanitaria dello specialista dell’USL e che puntualmente avevo provveduto a notificare alla questura stessa.
Smascheravo l’inganno, dimostrando di essere in possesso di una copia del primo certificato medico e sfumata la possibilità di perseguirmi disciplinarmente in tal senso, ignorando la responsabilità del sanitario di polizia, che non veniva deferito all’autorità giudiziaria o ad una commissione disciplinare, veniva promossa a mio carico una ulteriore contestazione … (questo documento era pubblicato in tale atto e messo a confronto con il vero e primo certificato medico del sanitario di polizia con quello prodotto in un secondo momento con un giorno in meno per tentare di accusarmi di non essermi presentato all’ospedale militare … il documento fotografico qui precedentemente pubblicato e conservato in atti è letteralmente sparito a seguito delle subite e pretestuose perquisizioni da parte degli ex colleghi).
Sulle ceneri del precedente tentativo, nasceva così l’ennesimo procedimento disciplinare; se prima venivo accusato di non essermi presentato all’ospedale militare, ora venivo accusato di essermi rifiutato di dare il consenso alle visite di idoneità al servizio.
L’assurdità e la falsità di una simile accusa è ampiamente documentata negli atti di quasi un anno di malattia protrattosi per fare questa visita che “inspiegabilmente” l’ospedale miliare di Udine ritardava a farmi.
Nell’evolversi dei fatti, più volte avevo inutilmente richiesto copia della mia documentazione sanitaria ma, solo dopo aver notificato una diffida a mezzo ufficiali giudiziari, ottenevo parte di essa dall’ospedale militare di Verona di ii ^ istanza, la commissione alla quale avevo fatto appello contro la decisione del collegio medico militare di Udine.
Questi atti confermavano i miei sospetti; infatti, nonostante il contrastante giudizio dello specialista da loro stessi incaricato, la commissione dell’ospedale militare di Verona, mi rinviava a quella di Udine confermandone l’ulteriore periodo di inidoneità.
Così, se il mio rientro in servizio attivo in polizia era reclamato dal giudizio favorevole di due specialisti, una vergognosa inerzia degli organi medico/legali dell’ospedale militare di Udine ne osteggiava il compimento.
Inutili e ripetuti rinvii di tale visita si trascinavano da mesi quando, accampando il pretesto di ulteriori imprecisati accertamenti clinici, di natura psichiatrica, pretendevano il mio consenso per ulteriori analisi e per il ricovero presso non meglio precisate strutture sanitarie.
Ancora una volta chiedevo spiegazioni; infatti, non mi era chiaro, come non lo è tutt’ora, il motivo per cui, dopo mesi di rinvii, ora mi veniva chiesto un consenso per delle visite di idoneità al servizio che per prassi ero obbligato a fare.
Mi presentavo infine con un testimone provocando la reazione della commissione medica dell’ospedale militare di Udine (C.M.O.); questa, dopo aver intimidito il mio osservatore, tentava di fare altrettanto con me accusandomi d aver introdotto un civile in una struttura militare e chiamando con risibile risultato una pattuglia di carabinieri per identificare l’intruso.
Solo a dicembre 1999 riuscivo finalmente a fare la visita di idoneità al servizio.
La C.M.O. di Udine, però respingeva la mia idoneità certificando addirittura altri sei mesi di malattia ai quali mi opponevo tornando in ii ^ istanza all’ospedale militare di Verona; qui, incredibilmente, tale giudizio veniva ribaltato ed essendo idoneo, riammesso in servizio poco tempo dopo.
Dopo una serie di altre vicissitudini professionali, periodi di sospensione dal servizio per precedenti sanzioni disciplinari e addirittura percosse fisiche da me subite ad opera di superiori e inutilmente denunciate, venivo destituito con la motivazione assurda di essermi rifiutato di dare il consenso alle visite alla C.M.O. di Udine avendo provocato, con ciò, grave pregiudizio all’amministrazione di appartenenza.
Il ricorso al TAR del Lazio ha avuto esito favorevole ma il ministero dell’interno si opponeva con un’ulteriore ricorso al consiglio di stato (tanto mica pagano loro … usano i soldi dei contribuenti … a differenza dei poliziotti che devono opporsi e che si devono arrangiare); dopo pochi mesi, il Consiglio di Stato emetteva sentenza senza che il mio legale si fosse costituito in giudizio e con un’udienza senza la presenza dell’avvocatura generale dello stato (per il ministero) e dell’ avvocato difensore (per me).
In questi anni di servizio ho constatato dal vivo e sulla mia pelle la difficoltà a combattere su due fronti … quello “esterno” e “naturale” della criminalità e quello “interno” ancor più subdolo e talvolta cruento, fatto di soprusi, vessazioni, imbrogli, calunnie, intimidazioni al pari di quelle mafiose, mancanza del rispetto delle regole, delle leggi, del senso dell’onore e di quei valori che troppe volte ho visto spegnersi con la vita di colleghi caduti in servizio per una patria che non ha la forza e il coraggio di liberarsi da questa corruzione anche morale.
Ma l’italia è anche tutto questo e solo dopo alcuni anni dalla mia ingiusta destituzione dalla polizia di stato ne ho scoperte le ragioni … (www.mlnv.org)
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1) ecco la lettera di protesta e di solidarietà nei miei confronti di alcuni cittadini di Treviso
2) proprio il “peggior poliziotto”, votato anche come personaggio dell’anno
3) ed ecco il pretestuoso motivo del mio licenziamento dalla polizia italiana … basato sempre su falsità
4) ecco la mia denuncia alla Questura del 1998 e i due referti medici a confronto quello di cinque giorni è quello falsificato dal sanitario della polizia di stato.
5) ecco a sx il vero certificato medico messo a confroto con quello falso prodotto dal sanitario di polizia per “giustificare” la mia destituzione.
6) ecco il provvedimento adottato per la mia destituzione.
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da un articolo de la tribuna di Treviso: “Minacce, indagato Bortotto”.
l’accusa:
ha scritto tre lettere a Sartore, medico della polizia
di fabio poloni
La questura di treviso: la perquisizione a bortotto è scattata alle 7
la digos gli ha perquisito la casa e l’ufficio sequestrandogli i computer, e lo ha denunciato per minacce, accusandolo di aver scritto tre lettere minatorie a marco sartore, medico della polizia.
Nel mirino Sergio Bortotto, ex poliziotto, «ministro dell’interno dell’autogoverno del popolo veneto», uno degli indagati – l’accusa è di aver costituito un’associazione paramilitare – nell’inchiesta sulla «polisia veneta».
La perquisizione.
Il blitz è scattato ieri mattina alle sette: gli uomini della digos della questura di Treviso, decreto di perquisizione alla mano, hanno bussato alla porta di Bortotto.
Dopo aver perquisito la casa e portato via un computer, è stato il turno del posto di lavoro di Bortotto, ovvero l’ufficio per la sicurezza del parco commerciale di Villorba: anche lì la polizia ha prelevato un computer.
L’uomo è stato poi portato in questura a Treviso.
Le accuse.
L’avviso di garanzia cita gli articoli 81 e 612 del codice penale, ovvero minacce continuate.
A Bortotto vengono attribuite tre lettere minatorie spedite a marco sartore, medico della polizia, nell’ottobre del 2010.
Le lettere, distinte ma uguali nei contenuti («conosciamo la tua identità e la tua residenza»), sono state spedite da trevignano, montebelluna e valdobbiadene.
«io non c’entro assolutamente nulla – dice Bortotto – e vorrei sapere come fanno ad attribuirle a me».
i precedenti.
Bortotto fu “espulso” dalla polizia nel 2000 dopo una lunga vicenda, nata da alcune sue denunce contro superiori (prima per una sparizione di droga, poi per peculato e contrabbando) e passata attraverso una causa per mobbing.
c’è proprio la firma del dottor Marco Sartore in alcuni referti medici collegati alla vicenda.
polisia veneta.
e’ stata rinviata al 21 gennaio prossimo l’udienza a carico dei 6 esponenti della polisia veneta, tra i quali Bortotto.
«e’ chiaro – attacca Bortotto – che l’obiettivo di questa vicenda è il nostro movimento.
reagiremo, anche in sede internazionale, con una denuncia all’Onu.
I fatti successivi a questa ennesima inchiesta farsa hanno dimostrato la calunniosa e pretestuosa intenzione delle autorità d’occupazione straniere italiane che ancora oggi, violando gravemente le loro stessi leggi penali e di procedura penale, non sono neppure in grado di concludere l’inchiesta con grave imbarazzo e vergogna delle istituzioni italiane.
Ma che fine ha fatto anche questa inchiesta?
Nessuna, un’autentico buco nell’acqua … una farsa vergognosa che polizia e procura tentano di far dimenticare.
Del procedimento non si sa più nulla così come degli effetti personali “rubati” dalla polizia nella mia abitazione e nei miei uffici e che ancora oggi si rifiutano di restituire.
Ma così si comportano i ladri … o mi sbaglio ???
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PREMESSO CHE
Formalizzando il predetto RDN e/o SPN, BORTOTTO SERGIO ha respinto, secondo le norme dell’U.C.C., tutti gli atti prodotti, nel caso in specie, dalle Autorità d’occupazione dello Stato straniero italiano, che altresì, non sono stati confutati nei termini previsti anche dalle norme dell’U.C.C. .
Gli atti di SPN pervenuti alla Polisia Nasionale Veneta e i RDN non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano e sono atti espressioni di volontà attraverso i quali i Cittadini del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si sono autodeterminati e hanno dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta sotto l’egida di questo MLNV-GVP, si oppongono all’esercizio di qualsiasi attività che ritengono illegale anche da parte di autorità e forze militari e/o di polizia italiane operanti in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Patria, ovvero di violazioni, in proprio danno, di diritti umani, civili e politici, ovunque nel mondo e lo fa informando delle loro responsabilità i responsabili di tali violazioni, secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
Per quanto di competenza, questo GVP viene attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili che, secondo il denunciante, sono imputabili degli eventi e delle conseguenze derivanti dagli atti posti in essere in proprio danno.
CIO’ PREMESSO
01) – Si fa presente che nel diritto internazionale contemporaneo, l’annessione illegale di un territorio da parte di una potenza occupante si deve considerare privo di effetti giuridici.
02) – Fino al termine della prima guerra mondiale e alla messa al bando dell’uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, l’annessione poteva essere la conseguenza legale della sconfitta militare e debellatio dell’avversario, ma certamente non è questo il caso della Serenissima Repubblica di Venezia.
03) – In passato, l’annessione poteva anche fare seguito all’occupazione militare di territori che non sono sotto sovranità di alcuno Stato (res nullius) ma certamente non è questo il caso della Serenissima Repubblica di Venezia.
04) – La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, adottata nel 1970 dall’AG dell’Onu con risoluzione 2625 (XXV), stabilisce con chiarezza che il territorio di uno Stato non sarà oggetto di acquisizione da parte di un altro Stato a seguito della minaccia o dell’uso della forza.
05) – La conquista non costituisce un titolo di acquisto della sovranità nel caso in cui il ricorso alla forza che ha portato all’occupazione è consentito dal diritto internazionale.
06) – Nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione ha avuto una duplice conseguenza, da un lato, esso ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 pag. 4, della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli Stati di ricorrere alla minaccia, o all’uso della forza contro il Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.
07) – Dall’altra parte, i Movimenti di Liberazione in lotta per l’autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo Stato che impedisce con la forza l’esercizio del diritto di autodeterminazione.
08) – La Repubblica Veneta oggi è di fatto occupata territorialmente, militarmente e amministrativamente da uno stato straniero che è l’Italia.
09) – Il Popolo Veneto “condivide” questa condizione di forzata sudditanza con la quasi totalità delle Nazioni degli altri Popoli presenti nella penisola italica ben prima dell’occupazione da parte dello stato straniero italiano.
10) – La sgradevole e insincera descrizione del risorgimento italiano è ancora oggi frutto di una mistificazione mirata a controllare le verità storiche da parte dello stato italiano … si pensi ad esempio alla contraddizione sui festeggiamenti per i 150 dell’unità d’italia 1861/2011 quando a quella data la stessa Roma non ne faceva ancora parte e le battaglie della terza guerra d’indipendenza vennero combattute nel 1866…. ben cinque anni dopo.
11) – La Repubblica di Venethia, di fatto, non ha mai cessato di esistere e il Popolo Veneto ha perso la propria sovranità causa il susseguirsi di occupazioni militari da parte di potenze straniere, nonostante la propria rivendicata neutralità ai conflitti in corso all’epoca dei fatti.
12) – Considerato pertanto che non esiste norma del diritto internazionale che prevede l’annessione violenta, militare o colonizzatrice di territori di una nazione da parte di una potenza straniera è diritto del Popolo Veneto tornare LIBERO e SOVRANO sui propri territori.
13) – Il bottino di una rapina è sempre un provento illecito anche a distanza di anni … e questa realtà è inconfutabile.
14) – Con imperialismo culturale si intende l’imposizione di una lingua e conseguentemente di una cultura da parte di uno stato (o gruppo etnico) nei confronti di un’altra.
15) – L’imperialismo si sviluppa e consiste nell’azione da parte dei governi ad imporre la propria egemonia su altri paesi per sfruttarli dal punto di vista economico assumendone il pieno controllo monopolistico delle fonti energetiche ed esportazione soprattutto di capitali.
COMPROVATO
16) – Che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
17) – Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
18) – Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
19) – Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
20) – Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
21) – Che ogni Cittadino del Popolo Veneto che, in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e richiedendo la cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) sotto l’egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV, che con la pubblicazione all’Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
22) – Che ogni Cittadino del Popolo Veneto, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta, chiede la pubblicazione sulla GAXETA UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio, con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione di atti e della successiva eventuale loro notifica o tentativo.
OSSERVATO PERTANTO CHE OGNI CITTADINO DEL POPOLO VENETO.
23) – Ha pubblicamente espresso la capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
24) – Ha manifestamente pronunciato e notificato ad ogni autorità d’occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto/a a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
25) – Non è suddito/a dello stato italiano e non è obbligato/a in alcun modo verso di esso.
26) – Come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d’occupazione straniere italiane.
27) – Non si identifica con l’imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato/a a riconoscere l’illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
28) – Ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a.
29) – Si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
30) – Si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
31) – Riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come Umanità.
APPURATO
32) – che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.
33) – Che secondo il principio consuetudinario del Diritto Internazionale uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo) e che tale requisito non si configura per il Popolo Veneto che non è estinto ma esiste tutt’oggi e reclama il proprio posto come Nazione fra le Nazioni.
34) – Che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante faccia parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano.
PROVATA
35) – L’illegale e reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale il regno italico ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.
36) – La reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati resi pubblici prima ancora del suo concretarsi).
37) – La reiterata dolosa responsabilità di tutte le più alte cariche istituzionali italiane che insistentemente ignorano e disconoscono l’esistenza del Popolo Veneto e che anche per il tramite del loro massimo Organo di Giustizia hanno sentenziato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano” nonostante sia loro ben noto il falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, poi ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale, il raggiro commesso.
38) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta per la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus cogens”, di cui è detentore il Popolo Veneto.
39) – Non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
40) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali.
41) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor – U.S.A. e altro).
42) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi.
43) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione.
44) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro.
45) – Dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità e che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali anche dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
PRESO ATTO
46) – Che il reiterarsi di tali illeciti, nel loro insieme, concorre a concretare il reale rischio del delitto di democidio nei confronti del Popolo Veneto in ragione dell’aberrante finalità politiche dello stato italiano tese alla sua cancellazione, soppressione ed estinzione.
47) – Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.
RICHIAMANDOSI
48) – Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
49) – All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
50) – Atteso pertanto che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto e che tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e modi contemplati.
QUESTO MLNV HA STABILITO CHE
51) – Nel dar seguito all’adempimento dei propri doveri che si è dato nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme di diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità.
52) – Ha il dovere di ripristinare la legalità su tutti i propri Territori.
53) – Di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante quest’ultima sia prevista e conforme alla legge.
54) – Disapprova e rifiuta l’illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
55) – Riconosce l’esclusiva legalità a qualsiasi relazione e negozio giuridico che determina uguali doveri fra le parti riguardo anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
56) – Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
57) – La mancanza della prova documentale, da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e produrre gli effetti che ne deriverebbero.
58) – Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
59) – Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio (Gaxeta Uficiale), avente effetto di notifica a pubblica menzione, sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
QUESTO MLNV, AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
60) – Al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità.
61) – Al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità.
62) – Al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere LIBERA.
63) – Al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa anche le proprie radici etniche e/o un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia.
64) – Alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789.
65) – Alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948.
66) – Al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945).
67) – Al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977.
68) – Al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970.
69) – Ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1° agosto 1975)
QUESTO MLNV RITIENE
70) – Che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio.
71) – Ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset e pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo sono vietati.
Pertanto il MLN, per il tramite del suo apparato istituzionale GVP
ATTESTA E CERTIFICA
72) – Che ogni essere umano, che abbia formalizzato la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
SI VIETA PERTANTO
73) – Il trattamento dei dati personali della persona umana in oggetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
SI AVVISA E NOTIFICA
Agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano dell’attuale situazione;
CHE è FATTO LORO DIVIETO IN RAGIONE DELL’ATTUALE STATO I FATTO E DI DIRITTO
74) – Di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana e in particolare di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
IL PERSISTERE E/O PROSEGUIRE
Nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano verranno attribuite a ciascuno specifiche responsabilità:
75) – Per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
76) – Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
77) – Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
78) – Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
LA RESPONSABILITA’ DELL’ESECUZIONE
79) – Di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all’albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.
E’ FATTO OBBLIGO
80) – Agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
81) – Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
82) – Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
83) – Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
VISTI
gli atti antecedenti e propugnanti il presente avviso a pubblica menzione;
ACCERTATO CHE
84) – la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
85) – Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo ogni Cittadino del Popolo Veneto che sia rigettante o denunciante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
86) – Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
87) – Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
PRESO ATTO
88) – dell’intenzionale inosservanza dei termini previsti dalle norme UCC e da qualsiasi altra ipotizzabile violazione dei diritti umani, civili e politici del Cittadino/a del Popolo Veneto che pubblicamente ha già rigettato/segnalato l’illecito
CONFIGURANDOSI
89) – Il reiterarsi degli illeciti già rigettati/segnalati, si procederà con la dichiarazione di arresto di tutti gli attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito, l’esecuzione di tali norme criminose con l’aggravante della manifesta ostilità nei confronti di Esseri Umani, della Nazione Veneta e del Popolo Veneto.
90) – Si fa presente che il presente atto verrà pubblicato a mezzo l’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario/dichiarazione di arresto dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.
TENUTO CONTO
91) – della “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
92) – dell’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
93) – del decreto del GVP nr.01 – 2012.06.01 – Soggettività del MLNV
94) – del decreto del GVP nr.04 – 2013.04.09 – Nullità assoluta dei provvedimenti di pignoramento italiani
95) – del decreto del GVP nr.05 – 2019.01.06 – Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani
96) – del decreto del GVP nr.07 – 2019.04.18 – Delega di Ufficiale Federale Pubblico;
97) – del UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti)
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949,
R E C L A M O
98) – Che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto l’egida di questo MLNV e del GVP.
99) – Che lo stato italiano rispetti il diritto all’autodeterminazione che ha il Popolo Veneto anche perché è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
100) – Che lo stato italiano ottemperi ai propri doveri riguardo alle norme di diritto internazionale da esso stesso ratificato con la legge nr.881/1977 visto e considerato che tale principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
NON SI SOTTOVALUTI
101) – che nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’ autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
102) – Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell’art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
Così è e così sia.
WSM
Con onore e rispetto.
Venetia 17/04/2023
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP
PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato italiano e degli enti pubblici italiani sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Vi ricordiamo altresì che la più importante delle leggi umane ha a che fare con la sopravvivenza che è un Principio Universale.
Si riferisce alle interazioni umane di ogni tipo esse siano, come l’acquisto, la vendita ed ogni genere di negoziazione.
Questa è la Legge del Commercio la quale esiste sin da quando l’uomo ha cominciato a interagire con il suo simile diverse migliaia di anni fa, a partire dall’era Sumero/Babilonese quando è stata codificata e strutturata antichi datati oltre 6000 anni fa rivelano che il sistema legale era già così articolato da includere ricevute, conio di denaro, liste di spesa, bandi e sistema postale.
Ed ecco alcuni dei principi sanciti dall’UCC.
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IL LAVORATORE E’ DEGNO DELLA SUA MERCEDE.
La prima di queste è espressa in: Esodo 20:15; Lev. 19:13; Mat. 10:10; Luca 10″7; II Tim. 2:6. Massima di legge: “è contro l’equità per gli uomini liberi non avere la libera disposizione della loro proprietà.”
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TUTTI SONO UGUALI SOTTO LA LEGGE
La seconda massima è: ” Uguaglianza prima della legge” o più precisamente, TUTTI SONO UGUALI SOTTO LA LEGGE. (Legge di Dio – Legge Naturale e Morale) Esodo 21:23-25; Lev. 24: 17-21; Deut. 1;17, :21; Mat. 22:36-40; Luca 10:17; Col. 3:25. “Nessuno è superiore alla legge”. Ciò è basato su entrambe, Legge Naturale e Legge Morale, e si applica su tutti. Se qualcuno afferma, o si comporta come se, egli fosse “al di sopra della legge”, questo è folle. Questa è la massima follia nel mondo di oggi.
L’uomo continua a vivere, agire, credere e formare sistemi, organizzazioni, governi, leggi e processi che presumono essere capaci di surclassare o abrogare la Legge Naturale e Morale. Ma, sotto la Legge Commerciale, la Legge Naturale e Morale vincolano ciascuno e nessuno può fare eccezione.
Il Commercio, attraverso la legge delle Nazioni, deve essere comune e non può essere convertito in monopolio o guadagno privato di pochi.
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NEL COMMERCIO LA VERITA’ E’ SOVRANA.
(Esodo 20:16; Ps. 117:2;Giovanni 8:32; II Cor. 13: La verità è sovrana – e il Sovrano dice solo la verità. La tua parola è il tuo impegno. Se la verità non fosse sovrana nel commercio, cioè in tutte le azioni e inter-relazioni umane, allora non ci sarebbero basi per nulla. Nessuna base per legge ed ordine, nessuna base per la responsabilità, non ci sarebbero standard, nessuna capacità di risolvere alcunché.
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UN AFFIDAVIT INCONFUTATO RIMANE COME VERITA’ NEL COMMERCIO.
(12 Pet. 1:25; Heb. 6:13-15;) Le affermazioni fatte nel tuo affidavit, se non confutate, emergono come la verità nel fatto. Massima legale: “colui che fa una negazione, ammette”. Tutti i rigetti di notifica redatti da Cittadini del Popolo Veneto e gli Avvisi a Pubblica Menzione del Governo Veneto Provvisorio sono degli Affidavit)
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UN AFFIDAVIT INCONFUTATO DIVENTA SENTENZA NEL COMMERCIO.
(Heb.6:16-17;) Ogni procedimento in un tribunale o in un foro di arbitrato consistente in una disputa, un duello relativo all’affidavit commerciale nel quale il punto che rimane alla fine inconfutato, si erge come verità nella materia alla quale l’esercizio della legge si applica.
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NEL COMMERCIO OGNI MATERIA DA RISOLVERE DEVE ESSERE ESPRESSA.
(Heb. 4:16; Phil. 4:6; Eph. 6:19-21) Nessuno legge la mente. Massima legale: “colui che fallisce nell’asserire i suoi diritti, non ne ha”.
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CHI NON RESPINGE UN TORTO QUANDO PUÒ, LO ACCETTA
Gli utilizzatori principali dalla legge commerciale e quelli che meglio la comprendono e la codificano nell’occidente civilizzato sono gli ebrei. La Legge Mosaica, che essi hanno avuto per più di 3500 anni, è basata sul commercio Babilonese. Questa asserisce: chi lascia per primo il campo di battaglia perde per abbandono. (Book of Job; Mat. 10:22)- Ciò significa che un Affidavit non confutato punto per punto rimane come “verità nel commercio” perché la controparte ha lasciato il campo di battaglia. I governi esistono presumibilmente per risolvere le dispute, i conflitti e portare alla verità. Esistono per intervenire sul campo del duello e della battaglia in modo che la disputa, il conflitto per la verità nell’Affidavit possa essere risolto pacificamente, ragionevolmente evitando la soluzione violenta. Massima legale: “chi non respinge un torto quando può, lo accetta.