2023.07.14 – PENZO LUISA – RDN – 0130915093917042 – Referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2023.07.14 – PENZO LUISA – RDN – 0130915093917042 – Referente: ME MEDESIMA

at
POLIZIA LOCALE DISTRETTO CITTADELLA, PIAZZA PIEROBON 1 CITTADELLA 35013 – contrav@distrettopl.pd1a.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: SOLLECITO PAGAMENTO PER VERBALE N°47104 DEL 26.06.2021
emesso il: 07.07.2023
avente nr./codice: NESSUNO PERCHè LETTERA SEMPLICE
emesso da: POLIZIA LOCALE DISTRETTO CITTADELLA
atto a firma di: MOSELE NICOLA (DIRIGENTE COMANDANTE)
notificato il: 12.07.2023
atto notificato da: PROBABILE POSTINO

CON RIFERIMENTO A PRECEDENTI RDN/SPN
1) RDN 12191214187 DELLO 02.09.2021
2) RDN 12192122107 DEL 11.09.2021
3) RDN 121936145545 DEL 26.09.2021

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, ha formalizzato la propria registrazione di autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Serenisima Republica de Venethia presso il suo Dipartimento Anagrafe, (Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), codice unico personale 28072015101001
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at POLIZIA LOCALE DISTRETTO CITTADELLA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da POLIZIA LOCALE DISTRETTO CITTADELLA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Il giorno 02.09.2021 ricevo dalla polizia locale Pd 1A di Cittadella, attraverso raccomandata, un verbale cds (47104 V, n° reg.21055683/2021 del 28.06.2021) per aver superato di 9,3 km/h la velocità di 70 km/h stabilita dalle abusive ed illegali istituzioni italiane che con la forza agiscono sui Territori della Repubblica di Venezia.
Il documento italiano viene firmato dal comandante Mosele Nicola.
Ho subito presentato un primo RDN (12191214187 dello 02.09.2021), presso il mio Governo (GVP), che ho notificato per email ai responsabili (polizia locale distretto di Cittadella), il giorno 03.09.2021.
Il giorno 11.09.2021 l’ufficio contravvenzioni distretto Pd 1 risponde per email al mio suddetto RDN scrivendo: “Vedasi allegato”: “In risposta alla Sua comunicazione del 03.09.2021 riferita al verbale in oggetto indicato, La informiamo che si conferma la procedura di notifica del verbale reg.21055683.
E’ Sua facoltà presentare ricorso presso le autorità giudiziarie competenti quali prefetto di Padova o giudice di pace di Pd, secondo le modalità indicate nel provvedimento sanzionatorio notificato. Firmato Fabio Frigo”.
Il giorno 13.09.2021 rispondo alla suddetta email notificando alla polizia locale di Cittadella un secondo RDN (12192122107 del 11.09.2021).
Il giorno 24.09.2021 la suddetta polizia locale (e più precisamente Frigo Fabio)mi risponde con un’ulteriore email scrivendo: “Con la presente si informa che il verb.reg.21055683del 26.06.2021 continuerà il proprio iter amministrativo.
Per bloccare tale iter si deve presentare ricorso ( ancora co stì ricorsi italiani!!!) alle autorità giudiziarie previste tramite la procedura descritta nel verbale stesso.
Firmato (?): ufficio contravvenzioni distretto Pd1A .”
Il 30.09.2021 rispondo alla suddetta email con un terzo RDN (121936145545 del 26.09.2021). Il giorno 02.10.2021 il solito ufficio ( sempre Frigo Fabio) risponde all’RDN suddetto scrivendo : “Buongiorno. Si conferma quanto già comunicato, la documentazione attinente l’ATTO RIGETTATO ( finalmente sembra che abbiano capito che i miei sono rigetti e non ricorsi! o mi sto illudendo?) è prontamente disponibile al link…come peraltro citato nel verbale medesimo. Firmato (?) : ufficio contravvenzioni distretto Pd1A.”
Ed arriviamo ad oggi (sì, mi ero illusa) 13.07.2023. Trovo in cassetta postale una busta semplice con una semplice comunicazione da parte del solito ufficio suddetto (questa volta è indicato il dirigente comandante Mosele Nicola). Si tratta di un “sollecito di pagamento” riferito sempre allo stesso verbale. Si aggiunge anche che, se non pago entro il 31.08.2023, si procederà alla “riscossione coattiva tramite ingiunzione fiscale” con conseguente aggravio di oneri a esclusivo carico della sottoscritta.
Mi sento un pò minacciata.. o sbaglio? Il comandante Mosele Nicola conosce l’art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite? Meglio approfondire..
E vabbè…altra scena ,altra corsa.
Ricomincia il teatrino.
Mi rivolgo a tutti i responsabili di questa illegale italiana pretesa (Mosele Nicola, Frigo Fabio, Rossi Michela, verbalizzante, società Megasp s.r.l ,che detiene illegalmente i miei dati personali.. violazione Norme U.C.C).
Potreste già conoscere le mie dichiarazioni e risposte alle vostre illegali azioni semplicemente cliccano il mio cognome e nome in internet o meglio ancora in Gaxeta Uficiale del Governo Veneto Provisorio (GVP) istituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV).
Trovereste infatti tutti i miei RDN, SPN e APM fatti anche versus i vostri colleghi.
Comunque vi anticipo qualcosa.
Sono autodeterminata (l’autodeterminazione è un diritto inderogabile) presso il GVP e quindi tutelata dal MLNV.
Sapete ormai per certo che i Movimenti di liberazione Nazionali sono soggetti giuridici previsti dalle Norme del Diritto Internazionale ed aventi poteri pari a quelli di uno Stato.
Sapete ormai certamente che la Repubblica di Venezia è tutt’ora esistente e che il Popolo Veneto non è mai diventato italiano (confermato dal plebiscito truffa del 1866).
Sapete ormai che non potete e non riuscite a confutare in maniera inconfutabile tutto ciò che è dichiarato nei RDN semplicemente perché ciò che viene detto si basa su Verità e Diritto.
Infatti anche voi, come i vostri colleghi e le aziende private che illegalmente tentano di riscuotere denaro, avete continuato a rispondere ai miei legali RDN con parole furbescamente inopportune: parlate infatti di ricorso, le aziende private parlano di istanza di revisione continuando a far riferimento a giudici di pace italiani ( e per questo non rispettanti la terzietà nei confronti di noi Veneti).
Conoscete le Norme U.C.C.?
Sapete che esse prevalgono anche sulle leggi dello stato ( o la chiamiamo azienda..) italiano?
Lo ha riconosciuto anche la vostra Cassazione Penale (21-3 1975).
Sapete che se non confutate (in maniera inconfutabile) tutto ciò che viene dichiarato negli RDN entro 90 giorni tutto decade cioè è nullo?
A proposito degli appalti…sapete credo che il GVP ha notificato un APM (0130902190230109 del 05.07.2023) al governo italiano in primis e poi alle aziende private che acquistano illegalmente i crediti dei Cittadini (non solo Veneti chiaramente) ed altrettanto illegalmente tentano di riscuotere .
Sapete perfettamente di agire illegalmente nei nostri Territori ma fingete di essere in suolo italiano.
Una volta pubblicato in Gaxeta Uficiale del GVP questo RDN verrà notificato sia per email che per posta ai responsabili.
14.07.2023
In fede:
LUISA PENZO

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0130915093917042
Si attesta che in data 2023.07.14, LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 28072015101001, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 0130915093917042

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE (AFFIDAVIT) DELLA PRESIDENZA DEL MLNV-GVP:
Il rigetto di notifica è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche quelle dell’U.C.C.
I rigetti di notifica, prodotti da Cittadini del Popolo Veneto, non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano e non sono destinati a produrre effetti ostativi e/o di annullamento laddove le autorità di occupazione straniere italiane ne ignorano la valenza giuridica.
I rigetti di notifica sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
L’esito dei rigetti infatti non dipende in alcun modo dal MLNV o dal GVP che viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (atto dovuto) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Questa procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
L’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività, per di più ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’effettivo esercizio del potere di governo.
L’autorità e il potere, così come attualmente esercitati in ambito straniero italiano, è tale per imposizione e intimazione ma è sprovvista di un elemento fondante del principio democratico … non deriva dal mutuo consenso.
In democrazia è il Popolo che, attraverso il mutuo consenso, conferisce agli organi deputati di far rispettare le leggi la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi altrimenti siamo in dittatura e/o in condizioni di occupazione di uno stato straniero.
Ogni rigetto di notifica, dunque, non è necessario che sia ricevibile dall’autorità straniera italiana, l’importante è che configuri la sua irritualità procedurale rispetto a quella imposta dallo stato straniero italiano.
La non ricevibilità del rigetto di un Cittadino del Popolo Veneto non inficia l’esito degli effetti prodotti che per quanto sembra non siano destinati a produrre conseguenze in ambito italiano ne confermano la valenza giuridica.
È proprio l’atto delle autorità italiane che è irricevibile da parte di un Cittadino del Popolo Veneto perché per sua natura è antidemocratico e illegale e va rifiutato.
Lo stato straniero occupante italiano potrà anche poi imporre con la forza, così come realmente fa.ma deve anche accettare le conseguenze delle sue azioni che sono vietate anche da norme di diritto internazionale.
Ecco la ragione giuridica del MLNV e del GVP che per legge agiscono in nome e per conto di un intero Popolo che ha diritto all’autodeterminazione e per legge sono tutelate dallo stesso diritto internazionale.
Quindi, non può essere irricevibile un atto dovuto ed esercitato secondo le norme del diritto internazionale con valore “jus cogens” … bisogna solo rispettare la legge e anche la costituzione italiana impone il rispetto di tali norme che non sono derogabili.
Inoltre, non esistono apposite sedi giurisdizionali in ambito italiano perché tutte sono emanazioni “ab origine” dell’illegale imposta presenza e autorità dello stato italiano sui Territori della nostra Patria.
Il potere giurisdizionale straniero italiano è espressione dell’autorità d’occupazione e nessun giudice italiano è terzo o può garantire una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalle parti contendenti, il Cittadino del Popolo Veneto e qualsiasi altra autorità d’occupazione straniera italiana … infatti accusa e giudizio sono facoltà esercitate dal medesimo potere straniero occupante italiano.
Per essere terzo e imparziale il giudice non deve avere un interesse nella causa, ma è italiano ed agisce con l’autorità conferitagli dallo stato italiano e in nome e per conto del popolo italiano al quale il Cittadino Veneto non appartiene.
Nessun giudice straniero italiano potrà mai essere un “giudice naturale” per il Popolo Veneto perché non è Veneto e perché non è garantita la sua autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello stato straniero occupante italiano.
Ogni giudice italiano è soggetto alla legge italiana e non a quella Veneta.
La Serenissima Repubblica Veneta, è giuridicamente ancora vivente e non ha mai cessato di esistere.
Non esistono, infatti, atti di cessione di sovranità così come previsti per consuetudine dal diritto internazionale e l’annessione di territori di un’altra Nazione, “manu militari” per legge non può produrre effetti giuridici e di legittimità.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 14.07.2023
La Segreteria di Stato