2024.01.13 – PENZO LUISA – RDN – 0140316143503492 – Referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2024.01.13 – PENZO LUISA – RDN – 0140316143503492 – Referente: ME MEDESIMA

at
AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONI DI TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 FABBRICATO G (TREVISO) – dp.treviso.ul@agenziaentrate.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO DI PAGAMENTO QUOTA (2019-2020) ILLEGALE ITALIANA A ENTE ILLEGALE ITALIANO CONSORZIO DI BONIFICA PIAVE ATTRAVERSO LETTERA SEMPLICE
emesso il: ASSENTE
avente nr./codice: AVVISO PAGAM.11320230010678123000
emesso da: AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONI DI TREVISO
atto a firma di: ASSENTE
notificato il: 10.01.2024
atto notificato da: TROVATA BUSTA SEMPLICE IN CASSETTA LETTERE

CON RIFERIMENTO A PRECEDENTI RDN/SPN
RDN (111914175712 DEL 2020.09.04

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, ha formalizzato la propria registrazione di autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Serenisima Republica de Venethia presso il suo Dipartimento Anagrafe, (Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), codice unico personale 28072015101001
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONI DI TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONI DI TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Il giorno 10.01.2024 trovo in cassetta lettere una comunicazione (quindi in busta semplice, cosa che già ne annulla il valore) dell’ AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONI DI TREVISO ( ente italiano da sempre illegale nei territori della Venezia, che mai è diventata italiana) relativa a CONSORZIO BONIFICA PIAVE, altro ente italiano, e più precisamente a BATTAGION PAOLO (responsabile del procedimento di elaborazione del ruolo) e DAMETTO GIUSEPPINA (responsabile del procedimento di riscossione) che pretenderebbero da me il pagamento di una quota per l’anno 2019-2020 perchè all’ora avevo un miniappartamento a Paese (treviso)
Il tutto inizia nel settembre 2020 con la richiesta di pagamento da parte del suddetto consorzio attraverso una comunicazione (in busta semplice) trovata in cassetta.
A seguito di tale comunicazione faccio un RDN (111914175712 del 2020.09.04 che invio per email al consorzio il 28.09.2020. Tale RDN NON VIENE MAI CONFUTATO.
il 24.11.2020 invio un’email al suddetto consorzio chiedendo la CANCELLAZIONE DEI MIEI DATI PERSONALI , il cui uso la sottoscritta mai ha concesso. TALE MIA RICHIESTA VIENE IGNORATA e MAI CONTESTATA.
Il 27.11.2020 con ulteriore email DICHIARO al consorzio DI NON AVER MAI DATO IL CONSENSO ad essere una loro consorziata né TANTOMENO DI AVER MAI FIRMATO qualcosa. NATURALMENTE NON RICEVO RISPOSTA.
Ricordo a BATTAGION PAOLO e DAMETTO GIUSEPPINA oltre al RESPONSABILE DELL’AGENZIA ENTRATE E RISCOSSIONE di p.zza delle istituzioni18, FABBRICATO G ( la cui identità risulta sconosciuta nella suddetta comunicazione priva sia di timbro che di firma) che IL GOVERNO ITALIANO E TUTTI I SUOI ENTI e/o ISTITUZIONI, oltre ad essere ILLEGALI AB ORIGINE nei Territori della Repubblica di Venezia mai diventata italiana come chiaramente esplicitato in ogni RDN pubblicato dal Governo Veneto Provisorio, Istituzione di cui deve, per Legge Internazionale, dotarsi il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e dimostrato inequivocabilmente dalla truffa del plebiscito del 1866, SONO STATI UFFICIALMENTE DICHIARATI PIGNORATI il 23 gennaio 2013 (tutto pubblicato in U.C.C., LE CUI LEGGI SONO SUPERIORI alle leggi interne dello stato italiano). E’ tutto ben chiarito ai punti 16,17,18 e 19 del presente Rigetto. Se ne deduce che OGNI AZIONE ESERCITATA DA BATTAGION PAOLO, DAMETTO GIUSEPPINA E AGENZIA ENTRATE E’ NULLA.
Essendo il governo italiano una corporation iscritta alla S.E.C. (evidenziato al punto 18 del presente RDN) ne consegue che esso e tutte le sue istituzioni e/o enti producono contratti aziendali che prevedono un disponente e un ricevente ma che in realtà hanno come rispondente un trust o finzione giuridica (il cittadino viene tenuto all’oscuro di tutto questo) che non corrisponde affatto all’Essere Umano in carne ed ossa!
E’ chiaro quindi che anche il consorzio e di conseguenza anche l’agenzia delle entrate producono atti che corrispondono in realtà a contratti destinati allo strawman, ma la sottoscritta è un Essere Umano (oltre che Spirituale) e quindi non è la finzione giuridica cui essi si riferiscono.
Ricordo in particolare a BATTAGION PAOLO e DAMETTO GIUSEPPINA i punti 19 e 20 riportati in questo RDN : ogni individuo è responsabile delle proprie azioni e sottostà alle Leggi di Ordine Pubblico U.C.C. 1-103 e 1-308. Inoltre il documento WA DC UCC Doc # 2012113593 pubblicato in U.C.C. recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una banca pignorata o di un governo pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
Ne consegue che BATTAGION PAOLO e DAMETTO GIUSEPPINA rispondono di persona (e non certo l’ azienda da cui essi dipendono) qualora perseverino nelle loro azioni contro la mia persona ( che, ripeto, non è il trust cui essi si riferiscono).
Ricordo inoltre a tutti i suddetti che in base alla norma U.C.C.1-103 essi non possono e non devono trattenere o raccogliere dati personali.
Faccio presente inoltre che il MLNV/GVP è stato ACCREDITATO dall’U.C.C. e prova ne è il file number attribuitogli dallo stesso.
Concludo riassumendo l’essenziale e mi rivolgo a tutti i su menzionati: LA SOTTOSCRITTA RIGETTA E QUINDI ANNULLA IL VOSTRO CONTRATTO ITALIANO perché, oltre ad essere nullo ab origine per tutti i motivi suddetti, ella è un Essere Umano in carne ed ossa tutt’oggi vivente e non certo rappresentata dal trust o da quel codice fiscale che con la forza e illegalmente le attribuite.
NEGO INOLTRE IL CONSENSO AL PRESENTE VOSTRO PROCEDIMENTO SENZA PREGIUDIZIO (U.C.C. 1-308) E NEGO L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI (U.C.C. 1-103)
Questo mio Rigetto di Notifica NON E’ UN RICORSO ITALIANO E NEMMENO UN’ISTANZA DI REVISIONE.

Questo mio Rigetto di Notifica, una volta pubblicato in Gaxeta Uficiale del Governo Veneto Provvisorio, verrà da me notificato insieme all’ Avviso a Pubblica Menzione 0130902190230109 emesso dal mio legale Governo (GVP) il 2023.07.05 contro enti locali italiani e agenzie private italiane di recupero crediti (cui fa parte naturalmente anche l’agenzia entrate di treviso) a :

info@consorziopiave.it (all’attenzione di Battagion Paolo e Dametto Giuseppina)
dp.treviso.ul@agenziaentrate.it
dp.treviso@agenziaentrate.it (all’attenzione di Franzoso Paolo)
13.01.2024
In fede:
LUISA PENZO

13.01.2024
In fede:
LUISA PENZO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0140316143503492
Si attesta che in data 2024.01.13, LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, avendo formalizzato la propria registrazione di autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Serenisima Republica de Venethia presso il suo Dipartimento Anagrafe, (Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), codice unico personale 28072015101001, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso questo Governo Veneto Provisorio-
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 0140316143503492


WSM
Venetia lì 13.01.2024
La Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.