2024.08.30 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 0141101112555597 – Referente: SB

Oggetto: 2024.08.30 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 0141101112555597 – Referente: SB

at
ANTENORE ENERGIA – ENERGIA PULITA SRL, VIA VINCENZO MONTI, 48 – 2013 MILANO – MI – clientiantenore@energiapulita.energy


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CONTRATTO DI FORNITURA GAS METANO
emesso il: 07.12.2023
avente nr./codice: NR.176519
emesso da: ANTENORE ENERGIA – ENERGIA PULITA SRL
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: 30.08.2024
atto notificato da: LA STESSA SOCIETA’ VIA EMAIL

Il/La sottoscritto/a SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 234501000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at ANTENORE ENERGIA – ENERGIA PULITA SRL:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da ANTENORE ENERGIA – ENERGIA PULITA SRL per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
In ossequio alla vostra comunicazione di oggi 30 agosto 2024 siamo a ribadire che rigettiamo le vostre pretese di pagamento perché non sono confutate le nostre ragioni già più volte contestate.
Attendiamo vostra sollecita risposta in merito.
Grazie.
WSM
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP


Questa la comunicazione inviata questa mattina ad ANTENORE per la fattura del gas.

Con la presente siamo a comunicare che rigettiamo la fattura in oggetto per i seguenti motivi:
ancora una volta ci inviate una fattura addebitando ben € 51,45 quando la caldaia del gas è spenta e non attiva e specificando voi stessi in bolletta consumo mc 0 e consumo fatturato 0.
Come mai allora in fattura ci addebitate spesa per la materia gas naturale € 23,50, come siete giunti a tale calcolo di addebito?
C’è inoltre l’addebito di spesa di € 5,60 per il trasporto e la gestione del contatore … quante volte dobbiamo pagare questo addebito?
Il contratto con voi è stato revocato ancora in data 10 giugno 2024 e non siete certo voi che ci potete obbligare a pagare alcunché se non revochiamo il contratto attraverso il modulo che voi pretendete che si usi e che non è mai stato fornito. Infatti ancora in data 4 luglio 2024 questa presunta signora Laura dice, in nome e per conto di ANTENORE, che io non posso recedere dal contratto se non facendone un altro con diverso gestore ed eventualmente recedere dal contratto con il modulo che loro non mi hanno mai inviato.
Per i motivi suesposti si rigetta la fattura di cui all’oggetto.
Seguirà formale rigetto.ALLEGATO:
In data 10 giugno 2024 ho inviato un’email ad ANTENORE rigettando la fattura e revocando il contratto per il gas per i seguenti motivi:
Oggi lunedì 10 giugno 2024, il sottoscritto Sergio Bortotto, nato a Vicenza il 15.07.1961 e residente in vicolo Don Giuseppe Bagaglio 21, 31020 Villorba (Tv), con riferimento al contratto di fornitura di gas di cui al modulo di adesione nr.176519 stipulato il 07.12.2023, sono a revocare con effetto immediato il suddetto contratto intestato all’Associazione comunità Alpino Veneta, sedente in via Chiesa 2/a (e non 4), 31020 Villorba (Tv),
La fattura nr.GN00209641/2024 emessa il 21.05.2024 dell’importo di € 1.341,15 e qui pervenuta in data 23.05.2024 è contestata perché non ci risulta aver fatto quasi mai uso della caldaia per il riscaldamento.
Non si capisce inoltre perché ci addebitiate ben € 679,51 di spesa materia gas naturale (?), ben € 172,45 per spesa trasporto e gestione contatore (?), ben € 21,63 per oneri di sistema (?), ben € 154,80 per totale altre partite (?), ben € 111,48 per totale imposte (?), ben € 02,00 per imposta di bollo (?) e ulteriormente ci riaddebitate un carico di iva per il totale di € 199,28 (?).
Saluti.

ALLEGATO:
Da: Clienti Antenore <clientiantenore@energiapulita.energy>
Date: gio 4 lug 2024 alle ore 13:55
Subject: ANTENORE | COD. CLIENTE 00235572 ASSOCIAZIONE COMUNITA’ ALPINO VENETA – TK 1207978
To: GOVERNO VENETO PROVVISORIO <governovenetoprovvisorio@gmail.com>
La invitiamo a prendere visione della comunicazione allegata.
La Sua richiesta è stata gestita da Laura.
Customer Care
Spett.Le
ASSOCIAZIONE COMUNITA’ ALPINO VENETA
VIA CHIESA 4
31020 VILLORBA (TV)
Comunicazione inviata a mezzo posta elettronica
Rozzano, 4 luglio 2024
Oggetto: riscontro Sua comunicazione del 10 giugno ‘24.
Gentile Cliente,
formuliamo la presente in relazione alla Sua comunicazione ricevuta in data 10 giugno ‘24, relativa alla fornitura di gas naturale sita in VIA CHIESA 4, 31020 VILLORBA (TV) identificata dal codice PDR 15350070010500.
In via preliminare, riteniamo doveroso comunicarLe che la richiesta avanzata è stata gestita secondo i tempi e le modalità previste dalla Delibera 413/2016/R/com – TIQV – Testo Integrato della Regolazione della Qualità dei Servizi di Vendita di energia elettrica e di gas naturale in vigore per l’anno corrente ove la stessa prevede l’invio di una risposta al cliente entro e non oltre 30 (trenta) giorni solari.
In primo luogo corre l’obbligo di precisare che non è possibile annullare un contratto di fornitura regolarmente attivato.
Alla luce di quanto precede, Le comunichiamo che Lei conserva il diritto – senza oneri o penali di alcun tipo – di recedere dai contratti di fornitura stipulando un contratto di fornitura con altro Venditore oppure di richiederne la cessazione tramite l’apposito modulo che troverà in calce alla presente.
Ciò premesso, entrando nel merito della Sua segnalazione, Le comunichiamo che ambedue le bollette emesse GN00209641/2024 e GN00211075/2024 risultano calcolate sulla base dei dati di misura effettivi comunicati dal Distributore locale territorialmente competente AP RETI GAS S.P.A..
Al fine di permetterLe una verifica delle quote fatturate Le inviamo a seguire copia dei documenti completi degli elementi di dettaglio.
Confidando che quanto precede sia chiaro ed esaustivo, Le comunichiamo che da una verifica interna i conteggi risultano corretti e pertanto le bollette dovute.
La invitiamo al saldo.
Distinti saluti.
La Sua richiesta è stata gestita da Laura
Customer Care
ANTENORE ENERGIA in partnership con ENERGIA PULITA S.R.L.
Sede legale: via Vincenzo Monti, 48 – 20123 Milano (MI)
Numero verde: 800 031 590 | Numero da rete mobile: 0498 258 684 Mail: clientiantenore@energiapulita.energy
P.IVA e C.F.: 10802400969 | Capitale sociale: euro 100.000,00 i.v.
Codice Cliente: 00235572
Codice pratica: 1207978
Riferimento: Sua Comunicazione del 10 giugno ‘24
Servizio: Gas naturale
PDR: 15350070010500
Tipologia: Altri usi – Mercato Libero
Riferimenti normativi/contrattuali:
 Delibera 209/2016/R/com – TICO
 Delibera 413/2016/R/com – TIQV
 Condizioni Generali di Fornitura
 Testo Integrato – TIF e delibera 463/2016/R/com

ALLEGATO:
Oggi lunedì 10 giugno 2024, il sottoscritto Sergio Bortotto, nato a Vicenza il 15.07.1961 e residente in vicolo Don Giuseppe Bagaglio 21, 31020 Villorba (Tv), con riferimento al contratto di fornitura di gas di cui al modulo di adesione nr.176519 stipulato il 07.12.2023, sono a revocare con effetto immediato il suddetto contratto intestato all’Associazione comunità Alpino Veneta, sedente in via Chiesa 2/a (e non 4), 31020 Villorba (Tv),
La fattura nr.GN00209641/2024 emessa il 21.05.2024 dell’importo di € 1.341,15 e qui pervenuta in data 23.05.2024 è contestata perché non ci risulta aver fatto quasi mai uso della caldaia per il riscaldamento.
Non si capisce inoltre perché ci addebitiate ben € 679,51 di spesa materia gas naturale (?), ben € 172,45 per spesa trasporto e gestione contatore (?), ben € 21,63 per oneri di sistema (?), ben € 154,80 per totale altre partite (?), ben € 111,48 per totale imposte (?), ben € 02,00 per imposta di bollo (?) e ulteriormente ci riaddebitate un carico di iva per il totale di € 199,28 (?).
Saluti.
Sergio Bortotto Presidente MLNV-GVP

La tua email è stata ricevuta e sarà presa in carico al più presto. La pratica sarà gestita secondo le tempistiche previste dalla vigente normativa.
Ti informiamo che l’indirizzo e-mail che hai utilizzato per scriverci sarà acquisito a sistema per la gestione del tuo contratto. In qualsiasi momento potrai contattarci per richiederne la cancellazione o per esercitare i tuoi diritti.
Ti ricordiamo che i tuoi dati personali sono trattati come descritto nell’informativa privacy allegata al tuo contratto di fornitura e presente sul sito www.energiapulita.energy .
Un saluto cordiale
Assistenza Clienti

30.08.2024
In fede:
SERGIO BORTOTTO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0141101112555597

Si attesta che in data 2024.08.30, SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 234501000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0141101112555597.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 30.08.2024
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.