2024.09.07 – PUIATTI ANNALISA – RDN – 0141109130850492 – Referente: ME STESSA

Oggetto: 2024.09.07 – PUIATTI ANNALISA – RDN – 0141109130850492 – Referente: ME STESSA

at
AMCO (EX-SGA), TRE SEDI: 1) DIREZIONE GENERALE, VIA SAN GIOVANNI SUL MURO,9- 20121 MILANO 2) SEDE LEGALE ,VIA SANTA BRIGIDA,39-80133 NAPOLI 3) SEDE DI VICENZA, VIALE EUROPA,23- 36100 VICENZA – segreteriagenerale@amco.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: COMUNICAZIONE (RACCOMANDATA) DI “DISPOSIZIONI URGENTI PER LA LIQUIDAZIONE COATTA (RELATIVA AL MIO NEGOZIO) AMMINISTRATIVA DI BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA E VENETO BANCA SPA
emesso il: NESSUNA DATA- COMUNICAZIONE CHE LA POSTA HA RICEVUTO VIA PEC DIRETTAMENTE DA AMCO
avente nr./codice: ND 47770000
emesso da: AMCO (EX-SGA)
atto a firma di: FIRMA ILLEGGIBILE
notificato il: 05.09.2024
atto notificato da: POSTINO

CON RIFERIMENTO A PRECEDENTI RDN/SPN
RDN 121430181016 DEL 20.04.2021
RDN 12143017339 DEL 20.04.2021

Il/La sottoscritto/a ANNALISA PUIATTI, nato/a il 08.02.70, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 111431181953
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AMCO (EX-SGA):
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AMCO (EX-SGA) per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Il giorno 05.09.2024 ricevo la prima ed unica raccomandata da parte di AMCO (azienda italiana identificata da partita iva 05828330638, che si occupa di gestione dei crediti deteriorati in italia (appunto, in italia, ma qui siamo nella sempre viva Repubblica di Venezia). La maggior parte delle AZIONI ORDINARIE di AMCO SONO DETENUTE DAL MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE italiano, quindi il proprietario praticamente è la suddetta istituzione italiana e quindi AMCO è UNA SOCIETA’ DEL MINISTERO suddetto) relativa alla comunicazione, firmata naturalmente in modo illeggibile, che riporta tali parole:
-“disposizioni urgenti per la LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA DI BANCA POPOLARE DI VICENZA SPA E DI VENETO BANCA SPA” -” INTIMAZIONE E DIFFIDA ad adempiere il pagamento di quanto dovuto (207.430,25 euro) entro 15 giorni dal ricevimento della presente” -“ricorso a vie legali per il recupero delle proprie ragioni di credito (visto che le suddette parole sembrano risuonare come minaccia ricordo l’art. 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite, come ben espresso in ogni RDN e/o APM ).
Tutto questa faccenda si riferisce ad un mutuo che ho stipulato (senza essere debitamente informata né dal direttore della banca né tantomeno dal notaio cui sono stata costretta a rivolgermi per rendere valido l’atto.
Per “debitamente informata” mi riferisco alla LEGGE U.C.C. 1-308 , infatti NESSUNO MI HA MAI DETTO CHE LA SOTTOSCRITTA era in quel frangente CONSIDERATA IMPROPRIAMENTE UN TRUST (e non un Essere Umano senziente ) con BANCA POPOLARE DI VICENZA ( ex sede di Farra d’Alpago) il 04.07.2011 e relativo al mio negozio.
Dopo aver pagato più di metà del debito mi sono trovata in difficoltà economica e quindi il giorno 13.06.2016 ( ricordo ai responsabili di tutta questa faccenda, e in particolare agli AMMINISTRATORI DELEGATI, passati ed attuali, di SGA/AMCO e al MINISTRO DELL’ECONOMIA e DELLE FINANZE italiano, che nel 2016 in realtà tutte le banche italiane, e lo stesso governo italiano e quindi anche il presunto ministero dell’economia e finanze, erano già state pignorate (io all’ora non lo sapevo naturalmente) e quindi tutto era in realtà già estinto) mi sono rivolta al direttore della banca( che nel frattempo era stato trasferito dalla sede di Farra alla filiale di Paludi di Pieve d’Alpago in quanto la sede di Farra aveva chiuso, chissà perché… ) per chiedere di rivedere le rate del suddetto prestito.
Egli voleva in cambio che i miei figli facessero da garante ma, da buona e coscienziosa madre, mi sono rifiutata.
Mi sono vista così costretta a non pagare ulteriori rate per il motivo già espresso (l’ultima rata che sono riuscita a pagare l’ho pagata svendendo quel poco oro che avevo).
L’anno dopo, e precisamente la notte tra il 25 e il 26 giugno 2017, BANCA POPOLARE DI VICENZA, causa default, E’ STATA ACQUISITA DA BANCA INTESA SAN PAOLO ( chissà come mai queste azioni avvengono di notte…). Faccio notare che già nel 2017 TUTTE LE BANCHE ITALIANE RISULTAVANO PIGNORATE (per i motivi ben evidenziati in ogni Rigetto di Notifica. Meglio quindi che i responsabili leggano bene il contenuto presente in questo RDN ) e quindi non potevano e non possono in realtà più operare. Quindi possiamo parlare di AVVENUTA CESSIONE e ACQUISIZIONE DI UN PRESUNTO CREDITO da parte delle banche suddette. Di conseguenza ANCHE AMCO (che a quel tempo era SGA e che acquisì i presunti crediti in sofferenza) HA ACQUISITO SPAZZATURA per i motivi appena espressi.
Faccio notare anche che le banche (in questo caso BANCA POPOLARE di VICENZA ) che vanno in default pretendono e reclamano minacciosamente l’estinzione del debito ma non risarciscono i danni creati ai risparmiatori… prove ce ne sono in gran quantità, basti vedere le innumerevoli cause intentate dai Cittadini contro le suddette presunte banche…per non parlare del fatto che c’è gente che si è suicidata o si è ammalata gravemente fino ad arrivare alla morte, di solito per infarto, proprio perché disperata in seguito a questi atti criminali bancari!
Aggiungo inoltre che IO, comunque, NON HO MAI STIPULATO ALCUN CONTRATTO CON BANCA INTESA SAN PAOLO e l’unica volta che mi sono rivolta a questa banca è stato il giorno in cui ho chiesto la chiusura del conto (che appunto era stato trasferito a mia insaputa da BANCA POPOLARE a BANCA INTESA .
Sono infatti venuta a conoscenza del subentro solo dopo che il tutto era già stato fatto e NESSUNO MI HA MAI INTERPELLATO PER SAPERE SE ERO D’ACCORDO.
E ricordo che invece avevo, ed ho, il DIRITTO DI NON ESEGUIRE UN CONTRATTO quando qualcosa viene fatto a mia insaputa ( e quindi ne risulto inconsapevole) e contro la mia volontà.
La frase “senza pregiudizio” (relativa ai contratti) presente nella LEGGE U.C.C. 1-308 (cui le stesse banche si riferiscono e sottostanno, visto che si riservano il diritto di non adempiere a quanto richiesto dal cliente nel caso in cui ritengano “dubbio” quello che viene loro richiesto) chiarisce bene tutto ciò.
Inoltre il Cittadino ha il diritto di dire “no!” (sempre se naturalmente viene messo in una condizione di consapevolezza) anche quando il contratto deriva da fallimento (come nel mio caso. Naturalmente tutto questo è stato consapevolmente e furbescamente taciuto da entrambe le banche su menzionate ).
Tutto questo è ben chiarito sempre dalla LEGGE U.C.C. 1-308 ( ricordo, come ribadito più volte nei Rigetti di Notifica e negli Avvisi a Pubblica Menzione, che le LEGGI U.C.C. HANNO POTERE SUPERIORE anche alle leggi italiane)
Il primo documento, relativo a tutta questa faccenda, che ho ricevuto, attraverso LETTERA SEMPLICE è stata una comunicazione da parte di SGA ( società nata negli anni ’80 per recuperare e sistemare i crediti in sofferenza maturati nel crac dell’ex BANCO di NAPOLI) che dal settembre 2019 E’ DIVENTATA AMCO.
Tale lettera è stata da me rigettata con RDN 121430181016 del 20.04.2021, inviato per email a AMCO il 22.04.2021.
Ulteriore RDN (12143017339 del 20.04.2021 ), relativo al “verbale di passaggio da SGA a AMCO attraverso il notaio Atlante Nicola che mai ho conosciuto, è stato da me inviato (per email ) sempre ad AMCO il 22.04.2021.
Come sempre, nessuno ha mai confutato alcunché ma ha solo adottato furbescamente il sistema del silenzio.
Dopo pubblicazione di questo mio RDN invierò il tutto all’attenzione dell’attuale amministratore delegato AMCO:
segreteriagenerale@amco.it
amco@pec.amco.it
reclami@amco.it
oltre che inviare il cartaceo alle sedi AMCO:
– AMCO, direzione generale, via San Giovanni sul muro,9- 20121 Milano
-AMCO, sede legale ,via santa Brigida,39-80133 Napoli
-AMCO, sede di Vicenza, viale europa,23- 36100 Vicenza

07.09.2024
In fede:
ANNALISA PUIATTI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0141109130850492

Si attesta che in data 2024.09.07, ANNALISA PUIATTI, nato/a il 08.02.70, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 111431181953, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0141109130850492.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 07.09.2024
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.