Oggetto: 2024.09.19 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0141121161658966 – Referente: ME STESSO
at
PRESUNTA “IREN MERCATO S.P.A.” DEL GRUPPO IREN, SEDE LEGALE E DIREZIONE – VIA SS. GIACOMO E FILIPPO 7, 16122 GENOVA – IrenLuceGas@clienti.
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ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL RICEVUTA DA “IRENLUCEGAS@CLIENTI.
emesso il: 12 SETTEMBRE 2024 ORE 16:20 (ENTRAMBE LE E-MAIL)
avente nr./codice: OGGETTO DELLE E-MAIL “RISPOSTA ALLA RICHIESTA 29491313 DEL 09/09/2024”
emesso da: PRESUNTA “IREN MERCATO S.P.A.” DEL GRUPPO IREN
atto a firma di: FORNACIARI MARIAGIULIA
notificato il: 12 SETTEMBRE 2024 ORE 16:20 (PER ENTRAMBE LE E-MAIL)
atto notificato da: TRAMITE E-MAIL DA “IRENLUCEGAS@CLIENTI.
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Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at PRESUNTA “IREN MERCATO S.P.A.” DEL GRUPPO IREN:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da PRESUNTA “IREN MERCATO S.P.A.” DEL GRUPPO IREN per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Faccio riferimento al sotto riportato atto notificato a BUFO GIANLUCA in qualità di amministratore delegato delle presunte “IREN S.p.A. e IREN MERCATO S.p.A.”:
– RDN 0141108142008135 del 6 settembre 2024, notificato a BUFO GIANLUCA all’indirizzo e-mail servizioclienti@gruppoiren.it in data 9 settembre 2024 alle ore 15:54
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Con l’invio e la notifica del presente RDN, rispondo alle e-mail ricevuta in data 12 settembre 2024 alle ore 16:20 dalla presunta azienda e/o presunta corporation e/o presunta società e/o presunto ente e/o presunto istituto “IREN S.p.A. e IREN MERCATO S.p.A.”, pervenuta dall’indirizzo IrenLuceGas@clienti.
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Contenuto della E-MAIL:
Gentile Cliente,
in allegato forniamo riscontro in merito alla Sua richiesta.
Cordiali saluti.
Servizio Clienti
Team Gestione Clienti
Gruppo Iren
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Viene nella sua interezza RIGETTATA la vostra e-mail del 12 settembre 2024 ore 16:20 e con essa anche il contenuto dell’allegato denominato “29491313 BENEDETTO CELOT”.
Scrivete nella vostra e-mail che fornite riscontro in merito a una mia richiesta, ma ciò non corrisponde a verità in quanto io NON vi ho mai richiesto nulla, vi ho solo notificato un atto.
Infatti, a seguito della mia notifica ho ricevuto in risposta da parte vostra una e-mail, precisamente quella delle ore 14:55 del 9 settembre 2024, esattamente un minuto dopo la notifica del mio atto, avente ad oggetto “Iren: Apertura caso 29491313”.
Si constata che l’atto RDN 0141108142008135 del 6 settembre 2024, notificato a BUFO GIANLUCA in data 9 settembre 2024 alle ore 15:54 rimane di fatto e nella sua interezza INCONFUTATO.
Il “contributo CMOR” viene da me RIGETTATO SENZA PREGIUDIZIO (UCC 1-308) e nego l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali (UCC 1-103).
Il fatto che la presunta “E-DISTRIBUZIONE S.P.A.” addebiti alla presunta “IREN MERCATO S.P.A.” importi a titolo di un presunto “contributo CMOR” e/o a vario altro titolo contro la mia persona NON mi riguarda. Io NON ho MAI firmato alcun tipo di contratto con la presunta “E-DISTRIBUZIONE S.P.A.” e NON posso di certo essere costretto a eseguire accordi e/o contratti stipulati tra la presunta “IREN MERCATO S.P.A.” e la presunta “E-DISTRIBUZIONE S.P.A.”. Per tale motivo tutti gli importi addebitati dalla presunta “E-DISTRIBUZIONE S.P.A.” alla presunta “IREN MERCATO S.P.A.”, da quest’ultima pretesi nei miei confronti e contro la mia persona, vengono da me RIGETTATI SENZA PREGIUDIZIO (UCC 1-308) e nego l’autorizzazione al trattamento dei miei dati personali (UCC 1-103).
BUFO GIANLUCA e FORNACIARI MARIAGIULIA, vi chiedo espressamente di fornirmi tutta la documentazione originale in vostro possesso sulla quale vi basate, per accettare SENZA PREGIUDIZIO di addebitare contro la mia persona la richiesta economica avanzata dalla presunta “E-DISTRIBUZIONE S.P.A.” ovvero una cifra espressa in euro relativa a questo presunto “contributo CMOR”.
BUFO GIANLUCA e FORNACIARI MARIAGIULIA, vi chiedo espressamente di fornirmi tutta la documentazione originale in vostro possesso, sia per quanto riguarda il presunto precedente fornitore sia per quanto riguarda il procedimento utilizzato per calcolare il presunto “contributo CMOR”.
Preciso in ogni caso che al punto “C” dell’oggetto sociale della presunta “E-DISTRIBUZIONE S.P.A.” si legge testualmente “IMPEDIRE LE DISCRIMINAZIONI NELL’ACCESSO E NELL’USO ALLE/DELLE INFORMAZIONI COMMERCIALMENTE SENSIBILI;”.
La mia privacy è stata completamente violata dalla presunta “IREN S.p.A. e IREN MERCATO S.p.A.” in concorso con la presunta “E-DISTRIBUZIONE S.P.A.” e da tutti gli ESSERI UMANI operanti in nome e per conto delle stesse che hanno permesso tutto questo.
Ribadisco che NEGO IL CONSENSO AL TRATTAMENTO DI TUTTI MIEI DATI PERSONALI e diffido in tal senso BUFO GIANLUCA e FORNACIARI MARIAGIULIA entrambi personalmente e per conto delle presunte “IREN S.p.A. e IREN MERCATO S.p.A.”.
Affermo altresì il mio più ampio e completo diniego a quanto affermato da FORNACIARI MARIAGIULIA nella sua missiva in allegato alla sua e-mail oggetto del presente RIGETTO DI NOTIFICA, dalla stessa sottoscritta e firmata, che testualmente riporto:
“IREN Mercato continuerà a trattare i Suoi dati per finalità inerenti alla gestione del rapporto contrattuale in essere, afferente alle forniture in oggetto, nonché per le ulteriori finalità inerenti agli adempimenti di legge e/o regolamentari”.
Chiedo a FORNACIARI MARIAGIULIA se intende perseverare nel continuare a violare il mio diritto al diniego.
FORNACIARI MARIAGIULIA, inoltre, cita nella sua stessa missiva il presunto ente e/o organo “ARERA” con sede in piazza Cavour 5, 20121 Milano e codice fiscale italiano 97190020152 ( https://www.arera.it/chi-siamo ), la quale, si legge, esercita attività consultiva e di segnalazione al Governo e al Parlamento italiani nelle materie di propria competenza, anche ai fini della definizione, del recepimento e della attuazione della normativa comunitaria. Si legge inoltre che il presunto ente “ARERA” è un organo collegiale composto dal presidente e da quattro componenti nominati con decreto del Presidente della Repubblica italiana, previa deliberazione del Consiglio dei ministri italiano. Ne consegue che esso è un ente e/o organo straniero italiano e agisce in difetto assoluto di giurisdizione all’interno dei Territori della Repubblica Veneta per i motivi di cui al presente RDN.
Preciso che io NON ho MAI firmato alcun contratto con il suddetto ente e NON ho MAI ceduto i miei dati personali allo stesso.
BUFO GIANLUCA e FORNACIARI MARIAGIULIA, parlo ripetutamente di presunte aziende e/o presunte società e/o presunte corporation e/o presunti enti e/o presunti istituti in quanto, in riferimento ai punti 19 e 20 espressi e integranti nel presente RDN, si rammenta che nel sistema giurisprudenziale U.C.C. c’è tutt’ora un deposito incontestato che pignora stati/governi corporation e banche, fra i quali lo stato italiano e con esso tutte le sue istituzioni, tutti i suoi enti e tutte le società pubbliche e/o private a cui fa capo e/o allo stesso riconducibili e che agiscono in nome e per conto e/o in concorso con lo stato straniero occupante italiano.
Tutte le partite iva italiane e/o codici fiscali italiani sono emesse/i da presunti enti e/o presunti istituti, facenti capo allo stato straniero italiano e tutti i presunti enti e/o presunti istituti stranieri italiani sono anch’essi titolari di partita iva e/o codice fiscale italiano e per effetto di tale pignoramento risultano anch’essi pignorati.
Ne consegue che:
– tutti gli enti e/o istituti e/o aziende e/o società riconducibili allo stato straniero occupante italiano e/o che agiscono in nome e per conto dello stesso, titolari di partita iva italiana e/o codice fiscale italiano agiscono “de facto” ma NON “de jure”,
– tutte le aziende titolari di partita iva italiana agiscono “de facto” ma NON “de jure” e lo stesso vale per chi opera con codice fiscale italiano,
– tutti i contratti passati, presenti e/o futuri sono da ritenersi NULLI,
– gli unici contratti aventi valore sono quelli formulati e stipulati fra ESSERE UMANI, i quali nella loro ESSENZA di ESSERI UMANI agiscono a titolo personale e illimitatamente sotto la propria responsabilità.
Pertanto,
– IREN MERCATO S.p.A. – Sede Legale e Direzione via SS. Giacomo e Filippo 7, 16122 Genova – Iscritta nel registro delle Imprese di Genova R.E.A. n. 390320 – Codice Fiscale n. 01178580997, società partecipante al gruppo IVA “IREN”, Partita IVA del gruppo n. 02863660359. Società con socio unico IREN S.p.A. Società sottoposta a direzione e coordinamento di IREN S.p.A. Partita IVA del gruppo n. 02863660359 e Codice Fiscale n. 07129470014
– IREN ENERGIA S.P.A con codice fiscale e partita iva italiani 09357630012
– IREN S.p.A. – via Nubi di Magellano 30 – 42123 Reggio Emilia – Codice Fiscale 07129470014, Società appartenente al Gruppo IVA Iren – Partita IVA 02863660359
– TUTTE GLI ENTI E/O SOCIETA’ da quest’ultima controllati e/o partecipati, facenti parte o non del GRUPPO IVA IREN con partita iva numero 02863660359
sono da ritenersi PIGNORATE.
– ARERA con sede in piazza Cavour 5, 20121 Milano – codice fiscale italiano 97190020152
è da ritenersi pignorata.
– E-DISTRIBUZIONE S.P.A. – sede legale via Domenico Cimarosa 4, 00198 Roma – codice fiscale e partita iva italiani 05779711000 e partecipante al GRUPPO IVA ENEL con numero 15844561009, il cui capitale è detenuto da,
– ENEL ITALIA S.P.A. – sede legale via Luigi Boccherini 15, 00198 Roma – codice fiscale e partita iva italiani 06377691008 e partecipante al GRUPPO IVA ENEL con numero 15844561009, il cui capitale è detenuto da,
– ENEL S.P.A. – sede legale viale regina Margherita 137, 00198 Roma – codice fiscale italiano 00811720580 e partita iva italiana 00934061003 e partecipante al GRUPPO IVA ENEL con numero 15844561009
– TUTTE GLI ENTI E/O SOCIETA’ da quest’ultima controllati e/o partecipati, facenti parte o non del GRUPPO IVA ENEL con partita iva numero 15844561009
sono da ritenersi pignorate.
Di conseguenza l’ESSERE UMANO che a sua discrezione decida di avviare qualsiasi tipo di azione in nome e per conto di una presunta società e/o una presunta azienda e/o una presunta corporation e/o un presunto ente e/o un presunto istituto, dovrà assumersi illimitatamente la responsabilità personale per quanto esercitato nei confronti e/o contro un altro ESSERE UMANO.
Le presunte aziende e/o presunte società e/o presunte corporation e/o presunti enti e/o presunti istituti NON parlano autonomamente, NON inviano e-mail e/o missive cartacee autonomamente e NON agiscono autonomamente. Ne consegue che qualsiasi tipo di azione posta in essere da questi presunti soggetti, è la diretta conseguenza dell’azione che è stata avviata dall’ESSERE UMANO che ha agito in nome e per conto degli stessi e qualora questi presunti soggetti operino in difetto assoluto di giurisdizione e/o pretendano di imporre una presunta giurisdizione a un ESSERE UMANO che rivendica il proprio diritto ius cogens all’Autodeterminazione e/o si trovassero in stato di pignoramento, qualsiasi azione posta in essere è da ritenersi ILLEGALE.
Parlo ripetutamente di ESSERE UMANO perché vorrei precisare che io non ho mai firmato alcun esplicito contratto con lo stato straniero occupante italiano in cui spontaneamente e coscientemente accetto di essere un suo TRUST ed è per questo motivo, mi ripeto, che intrattengo rapporti solo ed esclusivamente con ESSERI UMANI e NON con presunte aziende e/o presunte società e/o presunte corporation e/o presunti enti e/o presunti istituti.
Non è sufficiente una firma che è stata a suo tempo apposta su di una carta di identità italiana, da un funzionario comunale italiano, che pur non conoscendomi si è arrogato il potere di dire chi ero io, per contrattualizzare contro la mia volontà e a mia insaputa una simile posizione.
Per cui chiunque abbia amministrato e/o sfruttato un trust e/o pretenda di amministrare e/o sfruttare un trust, per qualsivoglia titolo e/o per qualsivoglia ragione, creato e denominato con l’inganno carpendo senza consenso il mio nome e cognome, ha violato e viola la mia ESSENZA di ESSERE UMANO.
Qualcuno dovrà risarcirmi per i danni subiti e/o subendi per l’esercizio di tale condotta contro la mia persona.
Per effetto del sopra citato pignoramento depositato e tutt’ora incontestato nel sistema giurisprudenziale U.C.C. e constatato che lo stato straniero italiano agisce, unitamente e in concorso con tutti i suoi enti e/o istituzioni e/o istituti e/o corporation, in difetto assoluto di giurisdizione all’interno dei Territori della Repubblica di Venezia, ovvero in regime di incompetenza assoluta sia per territorio che per materia, tutte le richieste e/o pretese, di qualsiasi forma e/o natura nessuna esclusa, avanzate anche da presunte aziende e/o presunte società e/o presunte corporation e/o presunti enti e/o presunti istituti riconducibili e/o facenti capo allo stato straniero italiano e/o ai suoi enti e/o istituzioni, ovverosia anche da presunte aziende private che pretendono di incassare somme di denaro a titolo di imposte e/o tasse in nome e per conto dello stato straniero italiano e/o ai suoi enti e/o istituzioni, sono da ritenersi ILLEGALI.
BUFO GIANLUCA e FORNACIARI MARIAGIULIA, sono certo che mi darete una plausibile risposta sul perché non tutelate la mia privacy e di fatto accettate di comprometterla pur di avvantaggiare le richieste economiche provenienti dai vostri stessi partner con i quali io NON ho mai sottoscritto alcun contratto e messe in atto contro la mia persona.
Parlo di una plausibile risposta in tal senso, in riferimento e conseguenza al sopra citato pignoramento depositato e tutt’ora incontestato nel sistema giurisprudenziale U.C.C.
BUFO GIANLUCA e FORNACIARI MARIAGIULIA, sono certo che mi darete una plausibile risposta sul perché non vi sincerate preventivamente con me in tal senso, preferendo dare per vere e certe le richieste economiche provenienti da enti e/o aziende vostri partner che neppure conosco.
Parlo di una plausibile risposta in tal senso, in riferimento e conseguenza al sopra citato pignoramento depositato e tutt’ora incontestato nel sistema giurisprudenziale U.C.C.
Per effetto e conseguenza del sopra citato pignoramento depositato e tutt’ora incontestato nel sistema giurisprudenziale U.C.C., espressamente sottopongo a BUFO GIANLUCA e FORNACIARI MARIAGIULIA la seguente domanda:
BUFO GIANLUCA e FORNACIARI MARIAGIULIA rispettivamente amministratore delegato delle presunte “IREN S.p.A. e IREN MERCATO S.p.A.” e responsabile reclami e privacy per conto della presunta “IREN MERCATO S.P.A.”, avete il coraggio di GIURARE che la presunta azienda e/o la presunta corporation e/o la presunta società e/o il presunto ente e/o il presunto istituto, per conto del quale operate, non è coinvolta in tale pignoramento?
Nel caso in cui dovessi subire, in uno o più momenti successivi alla pubblicazione e/o notifica del presente atto, vessazioni e/o denigrazioni e/o danni e/o disservizi generati da un qualunque attore citato nel presente RDN e/o riconducibile allo stesso, indipendentemente che sia posto in essere da una presunta azienda e/o una presunta corporation e/o una presunta società e/o un presunto ente e/o un presunto istituto, è in ogni caso da intendersi posto in essere da l’ESSERE UMANO che lo ha generato operando in nome e per conto loro. Ne consegue che tutti i responsabili dovranno assumersi tutte le future responsabilità personali e in maniera illimitata.
Il presente RDN verrà notificato a BUFO GIANLUCA e FORNACIARI MARIAGIULIA ai seguenti indirizzi e-mail:
IrenLuceGas@clienti.
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19.09.2024
In fede:
BENEDETTO CELOT
Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0141121161658966
Si attesta che in data 2024.09.19, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0141121161658966.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
WSM
Venetia lì 19.09.2024
per la Segreteria di Stato
PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
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N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
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(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)
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in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.