DECRETI

2026.02.18 – DECRETO NR. 0160422094855951 – ASSETTO DELLA FUTURA SERENISIMA REPUBLICA DEL LA VENETHIA

0160422094855951

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), quale espressione organizzata del Popolo Veneto nella fase di ricostituzione istituzionale,

RENDE PUBBLICA
la
Proposta Programmatica per la Ricostituzione e l’assetto della futura Serenissima Repubblica de Venethia.

La presente proposta costituisce base di lavoro aperta al confronto costituente e non sostituisce la futura Assemblea Costituente, alla quale spetterà la definizione definitiva dell’ordinamento istituzionale, economico e sociale.

Venethia, lì 18 febbraio 2026
Per il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto
Il Presidente
Sergio Bortotto

Così è e così sia
Con onore e rispetto
WSM

 

 

 

 

 

Proposta Programmatica
per la Ricostituzione e l’Assetto della
Serenissima Repubblica de Venethia

Premessa

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) presenta il seguente documento quale proposta programmatica per l’Assetto della futura Serenissima Repubblica de Venethia.
La presente proposta rappresenta una base di lavoro strutturata, fondata sui principi di sovranità, responsabilità, decentramento, giustizia equitativa e dignità della persona.
Il MLNV non si sostituisce alla volontà del Popolo Veneto né alla futura Assemblea Costituente.
La definizione definitiva dell’ordinamento istituzionale, economico e sociale spetterà alla Costituente eletta dalle comunità locali.
Il presente documento è pertanto aperto al confronto, all’integrazione e al contributo dei Cittadini e delle comunità territoriali.

1. Ripristino della Sovranità Istituzionale e Giurisdizionale
La Serenissima Repubblica de Venethia esercita in via esclusiva la propria sovranità istituzionale, amministrativa, giudiziaria e di sicurezza sul territorio nazionale.
Con la ricostituzione dell’ordinamento veneto, cessa l’esercizio di funzioni e poteri da parte delle strutture dello Stato italiano e di ogni altra autorità esterna non legittimata dal Popolo Veneto.
Le funzioni di governo, giurisdizione, sicurezza e amministrazione sono assunte da istituzioni nazionali venete nel rispetto del diritto, della dignità della persona e dell’ordine civile.

2. Sovranità Territoriale, Confini e Sicurezza Civile
La Serenissima Repubblica de Venethia esercita il controllo dei propri confini nazionali e delle frontiere nel rispetto del diritto internazionale, dei trattati vigenti e dei diritti fondamentali della persona.
La sicurezza interna e la protezione del territorio sono organizzate attraverso una Polizia Nazionale autonoma e le Cernide, quali strutture di protezione e difesa civile delle municipalità, fondate sulla partecipazione delle comunità locali e sulla responsabilità civica.
L’ordinamento della sicurezza è improntato alla tutela dell’ordine civile, della dignità umana e della coesione sociale.

3. Revisione dei Beni Pubblici e Privati e Giustizia Equitativa
La Serenissima Repubblica de Venethia promuove una revisione equa e imparziale delle situazioni patrimoniali derivanti da atti ritenuti lesivi dei diritti del Popolo Veneto e dei singoli Cittadini.

a) Beni Pubblici
I beni pubblici strategici e patrimoniali oggetto di trasferimento o gestione da parte delle strutture dello Stato italiano sono sottoposti a verifica di legittimità e possono essere oggetto di riattribuzione alla Nazione Veneta, nel rispetto del diritto internazionale e degli eventuali trattati vigenti.

b) Beni Privati
Le controversie relative a beni privati ritenuti indebitamente sottratti o espropriati sono riesaminate secondo criteri di:

  • responsabilità individuale;
  • tutela dei terzi di buona fede;
  • proporzionalità;
  • sostenibilità economica.

La revisione può comportare restituzione, compensazione o indennizzo proporzionato, nei limiti previsti dal diritto.
Le eventuali responsabilità personali sono accertate secondo principi di legalità e giusto processo.

c) Competenza Giurisdizionale
Le procedure di revisione sono affidate all’Alta Corte di Giustizia della Serenissima Repubblica de Venethia, mediante apposita sezione specializzata, nel rispetto del diritto, della trasparenza e delle garanzie difensive.
Nessuna misura può ledere diritti acquisiti in buona fede da soggetti estranei ai fatti lesivi, fermo restando l’accertamento delle responsabilità personali di chi abbia disposto, eseguito o concorso consapevolmente negli atti oggetto di revisione.

4. Identità Nazionale, Cultura e Formazione
La Serenissima Repubblica de Venethia promuove il risveglio e il consolidamento dell’identità nazionale veneta attraverso la valorizzazione della propria storia, cultura, lingua, tradizioni e festività civili.
L’ordinamento nazionale riconosce nella memoria storica e nella consapevolezza culturale elementi fondamentali della coesione sociale e della dignità del Popolo Veneto.

a) Cultura e Tradizioni
Sono promossi:

  • lo studio e la diffusione della storia della Serenissima Repubblica;
  • la tutela delle tradizioni civili e religiose radicate nel territorio;
  • la valorizzazione della lingua veneta e delle espressioni culturali locali;
  • le festività nazionali e municipali quali momenti di identità e partecipazione comunitaria.

b) Riforma dell’Istruzione
Il sistema educativo nazionale è fondato su:

  • autonomia didattica territoriale;
  • programmi coerenti con la storia e la cultura veneta;
  • formazione civica orientata alla responsabilità personale e comunitaria;
  • valorizzazione delle competenze professionali e tecniche.

L’istruzione è considerata strumento primario di libertà, consapevolezza e sviluppo.

c) Pluralismo e Libertà
La promozione dell’identità nazionale non limita la libertà di pensiero, di espressione e di appartenenza culturale dei singoli cittadini.
L’identità veneta è proposta come patrimonio condiviso, non come imposizione ideologica.

5. Riappropriazione e Valorizzazione delle Risorse Nazionali
La Serenissima Repubblica de Venethia esercita la piena sovranità nella gestione, tutela e valorizzazione delle risorse strategiche del territorio nazionale.
A seguito della ricostituzione dell’ordinamento veneto, le risorse e i servizi precedentemente amministrati o controllati da strutture esterne alla Nazione sono oggetto di verifica e progressiva riattribuzione alla competenza delle istituzioni venete, nel rispetto del diritto internazionale e della continuità dei servizi essenziali.
Le risorse naturali, infrastrutturali ed economiche costituiscono patrimonio della Nazione e devono essere amministrate prioritariamente nell’interesse del Popolo Veneto.

a) Settori Strategici
Sono considerati di interesse nazionale prioritario:

  • trasporti e infrastrutture;
  • comunicazioni e reti digitali;
  • risorse energetiche;
  • risorse idriche;
  • patrimonio ambientale e faunistico;
  • produzione alimentare e filiere agroalimentari locali.

b) Principi di Riattribuzione e Gestione
La riappropriazione delle competenze e delle risorse avviene secondo i seguenti principi:

  • continuità operativa dei servizi essenziali;
  • responsabilità gestionale trasparente;
  • decentramento sostanziale a livello municipale e di contea;
  • sostenibilità ambientale ed economica;
  • tutela dei lavoratori e degli utenti.

c) Superamento delle Gestioni Esterne
Le gestioni derivanti da precedenti assetti istituzionali sono riesaminate sotto il profilo della legittimità, dell’equità e dell’efficienza.
Qualora accertate situazioni di gestione lesiva dell’interesse nazionale, sono adottate misure di riorganizzazione, riacquisizione o rinegoziazione, nel rispetto del diritto e delle garanzie giuridiche.

6. Sovranità Monetaria e Reddito di Dignità Permanente
La Serenissima Repubblica de Venethia esercita la propria sovranità monetaria attraverso la costituzione della Cassa Nazionale Veneta, istituzione finanziaria pubblica partecipata da tutti i Cittadini.
La Cassa Nazionale ha il compito di:

  • emettere e regolare la moneta nazionale;
  • sostenere l’economia reale e produttiva;
  • garantire stabilità finanziaria;
  • assicurare equilibrio tra produzione, consumo e benessere sociale.

a) Partecipazione Economica dei Cittadini
Ogni Cittadino residente è membro della comunità economica nazionale e partecipe del sistema finanziario pubblico.
La Cassa Nazionale opera sotto controllo istituzionale, con obbligo di trasparenza e rendicontazione pubblica.

b) Reddito di Dignità Permanente
È istituito un Reddito di Dignità Permanente, erogato sotto forma di crediti sociali mensili a ogni Cittadino residente, per tutta la durata della sua esistenza in vita.
Il Reddito di Dignità:

  • è universale e non condizionato all’attività lavorativa;
  • è cumulabile con redditi da lavoro, impresa o rendita;
  • garantisce la copertura minima dei bisogni essenziali;
  • costituisce base strutturale del sistema sociale ed economico nazionale.

c) Equilibrio e Sostenibilità
Il sistema dei crediti sociali è calibrato in funzione della capacità produttiva nazionale e dell’equilibrio macroeconomico, al fine di evitare squilibri inflattivi o indebitamento strutturale.
La sovranità monetaria è esercitata come strumento di stabilità, non di speculazione.

7. Riforma del Lavoro e Sistema Previdenziale
La Serenissima Repubblica de Venethia fonda il proprio ordinamento economico sul principio della responsabilità individuale, della libertà contrattuale e della dignità della persona.

a) Superamento Progressivo del Modello Subordinato Tradizionale
Il modello del lavoro subordinato permanente è oggetto di superamento progressivo, attraverso la transizione verso forme di prestazione professionale a contratto, continuativa o temporanea, fondate su accordo libero tra le parti.
Il nuovo ordinamento del lavoro si basa su:

  • regole generali uguali per tutti i lavoratori;
  • assenza di privilegi di categoria;
  • libertà contrattuale compatibile con norme generali di tutela;
  • responsabilità reciproca tra prestatore e committente;
  • cooperazione professionale in luogo della subordinazione strutturale.

La transizione avviene in modo graduale, nel rispetto della stabilità economica e della tutela delle persone coinvolte.

b) Garanzie e Tutela
Sono garantite:

  • condizioni minime di sicurezza sul lavoro;
  • tutela contro abusi contrattuali;
  • trasparenza delle condizioni economiche;
  • strumenti rapidi ed equi di risoluzione delle controversie.

c) Sistema Previdenziale
Il sistema pensionistico pubblico obbligatorio è oggetto di superamento progressivo.
La sicurezza economica lungo l’intero arco della vita è garantita dal Reddito di Dignità Permanente (punto 6).
La previdenza complementare è affidata a sistemi di natura privata e volontaria, regolamentati e vigilati dall’ordinamento nazionale.

8. Sistema Tributario Semplificato, Equo e Non Vessatorio
La Serenissima Repubblica de Venethia adotta un sistema tributario fondato su semplicità, equità, trasparenza e proporzionalità.

a) Imposta Unica sui Consumi
È istituita un’unica imposta generale pari al 10% applicata esclusivamente sui consumi, con esclusione dei redditi da lavoro, impresa o rendita.
Non sono previste imposte dirette sui redditi personali o societari.
L’imposizione fiscale è uniforme per tutti i soggetti, senza scaglioni o trattamenti privilegiati.

b) Municipalizzazione del Gettito
L’imposta sui consumi è riscossa a livello municipale.
Una quota definita è destinata:

  • alle municipalità;
  • alle contee;
  • al bilancio nazionale per le funzioni centrali.

Il sistema favorisce la responsabilizzazione diretta delle comunità locali nella gestione delle risorse pubbliche.

c) Proporzionalità e Tutela del Cittadino
Nessun Cittadino può essere sottoposto a sistema sanzionatorio sproporzionato, vessatorio o fondato su presunzioni automatiche.
Le sanzioni fiscali:

  • devono essere proporzionate all’infrazione effettivamente accertata;
  • non possono superare limiti ragionevoli rispetto all’imposta dovuta;
  • devono essere precedute da contraddittorio e diritto di difesa effettivo.

È vietata ogni forma di persecuzione amministrativa basata su meccanismi automatici o cumulativi tali da compromettere la dignità economica della persona.

d) Principi di Equilibrio
Il sistema tributario è orientato a:

  • ridurre la pressione fiscale complessiva;
  • eliminare complessità burocratiche;
  • prevenire evasione attraverso semplicità strutturale;
  • sostenere l’economia produttiva.

La sostenibilità finanziaria dello Stato è garantita dall’equilibrio tra entrate fiscali, capacità produttiva nazionale e sovranità monetaria.

9. Previdenza Sociale e Assicurazione Nazionale Pubblica
La Serenissima Repubblica de Venethia istituisce un sistema di protezione sociale fondato su responsabilità personale, solidarietà comunitaria e garanzia pubblica.

a) Assicurazione Nazionale Pubblica Unica
È istituita un’unica Assicurazione Nazionale Pubblica, obbligatoria per ogni Cittadino residente.
L’Assicurazione copre i principali rischi:

  • infortuni sul lavoro;
  • responsabilità civile personale;
  • responsabilità professionale;
  • eventi gravi che comportino danni a terzi o significativa perdita di capacità operativa.

L’Assicurazione è personale e non categoriale.

b) Garanzia e Solvibilità
L’Assicurazione Nazionale è garantita dallo Stato ed è dotata di:

  • fondo patrimoniale autonomo e separato;
  • obbligo di bilancio in equilibrio tecnico-attuariale;
  • riserva obbligatoria proporzionata ai rischi coperti;
  • controllo pubblico permanente e rendicontazione trasparente.

Le risorse dell’Assicurazione non possono essere utilizzate per finalità diverse dalla copertura dei rischi assicurativi.

c) Coordinamento con il Reddito di Dignità
Il Reddito di Dignità Permanente garantisce la base economica minima per tutta la vita.
L’Assicurazione Nazionale interviene per coprire danni e responsabilità specifiche che eccedano tale base.

d) Stabilità e Continuità
Il sistema assicurativo pubblico è progettato per garantire:

  • sostenibilità finanziaria nel lungo periodo;
  • equità tra generazioni;
  • protezione effettiva del Cittadino;
  • assenza di frammentazioni e duplicazioni amministrative.

Dichiarazione di Contesto Giuridico-Internazionale

La presente proposta programmatica si inserisce nel più ampio percorso storico-giuridico del Popolo Veneto, fondato sul diritto dei popoli all’autodeterminazione riconosciuto dal diritto internazionale.
La posizione del Popolo Veneto consiste in una contestazione storico-giuridica relativa alla validità del titolo di sovranità derivante dagli eventi del 1866, alla luce del diritto dei popoli all’autodeterminazione riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite e dall’art. 1 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici.
Tale rivendicazione è formulata in modo non violento e nell’ambito dei principi del diritto internazionale.

The position of the Venetian People consists of a historical and legal challenge concerning the validity of the title of sovereignty deriving from the events of 1866, in light of the right of peoples to self-determination recognized by the Charter of the United Nations and Article 1 of the International Covenant on Civil and Political Rights.

This claim is formulated in a non-violent manner and within the framework of the principles of international law.

La position du Peuple vénitien consiste en une contestation historique et juridique relative à la validité du titre de souveraineté issu des événements de 1866, à la lumière du droit des peuples à l’autodétermination reconnu par la Charte des Nations Unies et par l’article 1 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques.

Cette revendication est formulée de manière non violente et dans le cadre des principes du droit international.

ПОЗИЦИЯ ВЕНЕЦИАНСКОГО НАРОДА ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ИСТОРИКО-ПРАВОВОМ ОСПАРИВАНИИ ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ТИТУЛА СУВЕРЕНИТЕТА, ВОЗНИКШЕГО В РЕЗУЛЬТАТЕ СОБЫТИЙ 1866 ГОДА, В СВЕТЕ ПРАВА НАРОДОВ НА САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ПРИЗНАННОГО УСТАВОМ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЁННЫХ НАЦИЙ И СТАТЬЁЙ 1 МЕЖДУНАРОДНОГО ПАКТА О ГРАЖДАНСКИХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ ПРАВАХ.

ДАННОЕ ТРЕБОВАНИЕ ФОРМУЛИРУЕТСЯ НЕНАСИЛЬСТВЕННЫМ ОБРАЗОМ И В РАМКАХ ПРИНЦИПОВ МЕЖДУНАРОДНОГО ПРАВА.

 

Le posizioni e gli atti richiamati si collocano nell’ambito di un percorso non violento e di natura giuridico-istituzionale, finalizzato alla tutela dei diritti collettivi e individuali attraverso strumenti di diritto e dialogo, nel rispetto dei principi generali del diritto internazionale.

The positions and acts referred to are framed within a non-violent and legal-institutional approach aimed at the protection of collective and individual rights through legal means and dialogue, in accordance with the general principles of international law.

Les positions et actes mentionnés s’inscrivent dans une démarche non violente et de nature juridico-institutionnelle, visant à la protection des droits collectifs et individuels par des moyens juridiques et le dialogue, dans le respect des principes généraux du droit international.

Указанные позиции и акты осуществляются в рамках ненасильственного и правового институционального подхода, направленного на защиту коллективных и индивидуальных прав посредством правовых средств и диалога, в соответствии с общими принципами международного права.

 

 

2020.10.01 – DECRETO NR.10 – CASSA NASIONALE VENETA.

Oggetto:  DECRETO NR.10 – CASSA NASIONALE VENETA.

Facendo seguito alle decisioni e successive disposizioni del Minor Consiglio riunito in più riunioni anche congiuntamente al Direttivo del MLNV, questo GVP decreta l’istituzione della Cassa Nasionale Veneta secondo quanto stabilito dal relativo statuto e atto costitutivo.

WSM
Venetia, giovedì 1 ottobre 2020
Sergio Bortotto
Presidente del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto
e del Governo Veneto Provisorio

 

2020.10.01 – MLNV-GVP – DECRETO NR.10 – ISTITUZIONE CASSA NASIONALE VENETA

 

2020.03.31 – DECRETO NR.09 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIA “5G” SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA VENETA

2020.03.31 – MLNV-GVP – DECRETO NR.09 – VIETATO INTALLARE, ATTIVARE E SPERIMENTARE 5G


Oggetto: DECRETO NR.09 – DIVIETO DI INSTALLAZIONE, ATTIVAZIONE E SPERIMENTAZIONE DI TECNOLOGIA “5G” SU TUTTO IL TERRITORIO NAZIONALE DELLA REPUBBLICA VENETA.

 VISTO il peggioramento della situazione, dettata dall’intenzionale volontà politica delle autorità d’occupazione straniere italiane di protrarre la presunta emergenza coronavirus, con illegali limitazioni della libertà personale dei cittadini e con restrizioni ingiustificate alle attività produttive, distributive, commerciali e di servizi;

CONSIDERATO che ad oggi, le autorità d’occupazione straniere italiane dimostrano di non agire con trasparenza e tangibile riferimento sulla mortalità realmente causata da tale virus, diffondendo strumentalmente attraverso i media dati statistici per cui non sembra far differenza se una persona muore a causa del covid19 o se è deceduta per altre cause.

RISCONTRATA la non attendibilità e la faziosità delle autorità d’occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione sul territorio nazionale della Serenissima Patria;

AVUTO RISCONTRO delle numerose segnalazioni pervenute circa l’attività posta in essere da anonimi lavoratori (anche di presunta nazionalità straniera) con automezzi anonimi privi di insegne, intenti all’installazione di infrastrutture presumibilmente rifacenti a tecnologia “5G”.

RISULTANDO che i Cittadini del Popolo Veneto non sono stati debitamente consultati in proposito e tato meno informati sulla pericolosità sulla salute e/o che si possa escludere che tale tecnologia abbia effetti dannosi sulla salute delle persone

S I   V I E T A
su tutto il territorio nazionale della Repubblica Veneta

L’installazione, l’attivazione e la sperimentazione di tecnologia “5G” fino a nuove disposizioni.

WSM
Venetia, martedì 31 marzo 2020
Sergio Bortotto
Presidente del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto
e del Governo Veneto Provisorio

 


 

2019.04.18 – DECRETO NR.O7 – DELEGA DI UFICIALE FEDERALE PUBLICO

Oggetto:
DECRETO NR.07 DEL 18.04.2019
DELEGA AL CITTADINO DEL POPOLO VENETO.
FUNZIONE PRO TEMPORE – “UFICIALE FEDERALE PUBLICO
Questo Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l’egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV)
PREMESSO CHE
  • ogni Cittadino del Popolo Veneto ha la facoltà e autorità di manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole;
  • ogni Cittadino del Popolo Veneto ha la facoltà e autorità del riconoscimento del proprio inalienabile diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento emanato da qualsiasi autorità straniera italiana di occupazione;
  • ogni Cittadino del Popolo Veneto ha la facoltà e autorità di non essere e considerarsi suddito dello stato italiano e di non essere obbligato in alcun modo verso di esso;
  • ogni Cittadino del Popolo Veneto ha la facoltà e autorità, come essere umano, di affermare in dignità e giustizia la propria nazionalità e cittadinanza Veneta;
  • ogni Cittadino del Popolo Veneto ha la facoltà e autorità di ottemperare al dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d’occupazione straniere italiane.
  • ogni Cittadino del Popolo Veneto ha facoltà e autorità di non identificarsi con l’imposta cittadinanza italiana e per l’effetto di non sentirsi obbligato a riconoscere l’illegale giurisdizione dello stato straniero italiano;
  • ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di rappresentare se stesso;.
  • ogni Cittadino del Popolo Veneto ha la facoltà e autorità di riconoscersi per ciò che è per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine;
  • ogni Cittadino del Popolo Veneto ha quindi la facoltà e autorità di riconoscersi di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte;
  • ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscere come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;
  • ogni Cittadino del Popolo Veneto ha diritto di difendersi, difendere i propri cari e i propri beni da qualsiasi aggressione, anche con l’uso della forza se inevitabile;
  • che in concorso con questo MLNV ogni Cittadino del Popolo Veneto ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria;
  • Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite di questo Governo Veneto Provvisorio (GVP), considerata l’attuale parziale operatività della Polisia Nasionale Veneta
DECRETA
È attribuita pro tempore la funzione di “UFICIALE FEDERALE PUBLICO” ad ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto l’egida di questo MLNV-GVP col dovere di difendere e raccogliere le prove necessarie e impedire che vengano  commessi e/o portati ad ulteriori conseguenze i delitti in danno del Popolo Veneto e della Nazione, segnalando tempestivamente alla Polisia Nasionale ogni intervento ed eventualmente ogni azione programmata per tale.
WSM
Con onore e rispetto
Venetia giovedì 18 aprile 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

2019.01.06 – DECRETO NR.05 – NULLITA’ ASSOLUTA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI ITALIANI.

2019.01.06 – MLNV-GVP – DECRETO NR.05 DEL 06 GENNAIO 2019 – NULLITA ASSOLUTA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI ITALIANI
ecco di seguito il testo:
Oggetto: DECRETO NR.5 DEL 6 GENAIO 2019
               NULLITA’ ASSOLUTA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI ITALIANI.
Questo Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l’egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) con la pubblicazione all’Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica e pretesa prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
CONSIDERATO CHE
  • e’ estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
  • e’ estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità del riconoscimento del proprio inalienabile diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento emanato da qualsiasi autorità straniera italiana di occupazione.
  • e’ estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di non essere e considerarsi suddito dello stato italiano e di non essere obbligato in alcun modo verso di esso.
  • e’ estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità, come essere umano, di affermare in dignità e giustizia la propria nazionalità e cittadinanza Veneta ottemperando al dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d’occupazione straniere italiane.
  • e’ estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di non identificarsi con l’imposta cittadinanza italiana e per l’effetto di non sentirsi obbligato a riconoscere l’illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
  • e’ estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di rappresentare se stesso.
  • e’ estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscersi per ciò che è per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
  • e’ estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscersi di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
  • e’ estesa ad ogni Cittadino del Popolo Veneto la facoltà e autorità di riconoscere come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità.
  • Che la validità e l’autorità del presente atto è estesa di diritto ad ogni Cittadino del Popolo Veneto e che non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.
  • Che questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
  • Che questo MLNV pur stabilendo di non usare violenza o di ricorrere alla “guerra di liberazione”, nonostante sia prevista e conforme alla legge, riconosce ad ogni Cittadino del Popolo Veneto il diritto di difendersi, difendere i propri cari e i propri beni da qualsiasi aggressione, anche con l’uso della forza se inevitabile.
  • Che questo MLNV disconosce e rigetta l’illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
RICHIAMANDOSI
  • Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
  • All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
PRENDENDO ATTO
  • Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
  • Che non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
  • Che qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
E CHE IN CONSEGUENZA DI CIO’
  • tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
  • Che la mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
  • Che qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
  • Che tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre dieci giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
  • al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
  • al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
  • al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
  • alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789;
  • alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
  • al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
  • al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
  • al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
  • ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
ESSENDO PROVATO
che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
DECRETA QUANTO SEGUE
  • tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio;
  • ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
  • l’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima “ab origine”, ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che si riconosce e si identifica nel Popolo Veneto non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
SI VIETA
Il trattamento dei dati personali di ogni Cittadino del Popolo Veneto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
SI AVVISA E NOTIFICA
agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
E’ FATTO LORO DIVIETO
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera che limiti l’esercizio dei propri diritti o in danno:
  • delle Istituzioni Venete;
  • della sovranità del Popolo Veneto;
  • dell’integrità territoriale della Nazione Veneta;
  • della personalità della Nazione Veneta;
  • di ogni ente, organizzazione, entità e attività economica e/o di volontariato pubblica e privata, nonché delle Parrocchie, Chiese e Comunità Religiose Cristiane o professanti un credo religioso comunemente condivisibile e riconosciuto da questo GVP;
  • di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations
VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE
specifiche responsabilità per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro Istituzioni Venete, contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
Per aver posto in essere gravi illeciti internazionali, quali reiterati atti di forza e di aggressione mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
Aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se solo in concorso, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione.
E’ FATTO OBBLIGO
agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto, nonché di ogni ente, organizzazione, entità e attività economica e/o di volontariato pubblica e privata, nonché delle Parrocchie, Chiese e Comunità Religiose Cristiane o professanti un credo religioso comunemente condivisibile e riconosciuto da questo GVP.
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
Il presente atto verrà pubblicato a mezzo l’ ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
Il diritto all’autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
Nell’ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
Non si sottovaluti che nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’ autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell’art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
WSM
Con onore e rispetto
Venetia domenica 6 gennaio 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

2013.04.09 – DECRETO NR.04 – NULLITA’ ASSOLUTA DEI PROVVEDIMENTI DI PIGNORAMENTO ITALIANI …

Oggetto:    Decreto nr.04 del 9 aprile 2013.
NULLITA’ ASSOLUTA DEI PROVVEDIMENTI DI PIGNORAMENTO COATTIVO DI BENI IMMOBILI – NULLITA’ ASSOLUTA DEI PROVVEDIMENTI ESECUTIVI E/O ABLATIVI ITALIANI.
Con effetto retroattivo e a decorrere dalla data di emissione del regio decreto nr.3300 del 04.11.1866 dello stato straniero occupante, oggi italiano, tutti gli atti e/o provvedimenti di pignoramento, di confisca, di sequestro di beni immobili e/o mobili registrati, e in ogni caso tutti gli atti e/o provvedimenti esecutivi e/o ablativi comunque denominati, posti essere da qualsiasi autorità di occupazione straniera italiana e/o ente concessionario incaricato, sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori occupati della Repubblica Veneta e altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio.
Pertanto, ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento in parola, in ogni sua fase e/o grado del procedimento comunque iniziato, di qualsiasi autorità e/o ente e/o concessionario straniero italiano è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero “tanquam non esset”.
Per l’effetto, ogni e qualsiasi bene immobile e/o mobile registrato rimane a tutti gli effetti di proprietà dei soggetti esecutati e deve essere reintegrato, senza indugio, nel pieno possesso e disponibilità degli aventi diritto o loro eredi, previo integrale indennizzo e risarcimento a cura e spese dei responsabili.
L’indennizzo e il risarcimento, per quei beni immobili o mobili registrati non più restituibili, in quanto non più esistenti o non più esigibili, sono determinati entrambi nell’importo minimo non inferiore al doppio del loro effettivo valore e/o stima alla data dell’azione del provvedimento esecutivo/ablativo, rivalutati all’indice del prezzi dei beni di pari categoria.
Ciò posto, chiunque a qualsiasi titolo acquista e/o riceve qualsiasi bene immobile o mobile registrato e oggetto di tali provvedimenti esecutivi/ablativi, ovvero in violazione del presente decreto, è obbligato a risponderne alla Giustizia Veneta, previo consenso manifestato degli aventi diritto interessati.
A tal fine, una commissione di saggi appositamente istituita procederà in nome e per conto del Popolo Veneto pel tramite di questo Governo Veneto Provvisorio, per i beni qualificati di importanza nazionale, anche in difetto di consenso degli aventi diritto.
WSM
Venetia, 9 aprile 2013
Sergio Bortotto, Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio.

2012.09.03 – DECRETO NR.03 – COSTITUZIONE DEL CORPO DELLA POLISIA NASIONALE VENETA

Oggetto: decreto nr.03 del 03.09.2012
               COSTITUZIONE del CORPO della POLISIA NASIONALE VENETA.
Oggi 3 settembre 2012, il Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3  del  Primo  Protocollo  di  Ginevra  del  1977, richiamati  tutti  i  precedenti  atti  inoltrati all’O.N.U. e allo stato straniero occupante italiano e attinenti a:
  • denuncia  di  occupazione,  dominazione  e  colonizzazione  della  Nazione  Veneta da  parte  dello stato  straniero  italiano  e  rivendicazione  di  sovranità  del  Popolo  Veneto  del  27/09/2010  e depositata alla sede ONU di Ginevra in data 28 settembre 2010;
  • ultimatum del 13/12/2010 notificato allo stato straniero colonialista e razzista italiano e alla sede ONU di Ginevra in data 14 dicembre 2010;
  • denunce degli atti di aggressione, di forza e di rappresaglia ripetutamente posti in essere dallo stato  straniero  occupante  italiano  contro  questo  MLNV,  contro  Cittadini  del  Popolo  Veneto  e contro la stessa integrità territoriale della Repubblica Veneta, in palese  violazione delle norme del diritto internazionale, in particolare del diritto del Popolo Veneto all’autodeterminazione (jus cogens), e dei fondamentali diritti umani, civili e politici,

ISTITUISCE IL CORPO DELLA POLISIA NASIONALE VENETA.

Dispone che appena possibile sia avviato il reclutamento su  base  volontaria di  tutti  i  Cittadini  del  Popolo  Veneto  che  ne facciano  richiesta  e che  siano qualificati  dai  requisiti  etici  e  psico/fisici  come  da  allegato Regolamento della Polisia.
Ogni altra disposizione ad integrazione al presente decreto sarà delineata nell’ambito del predetto Regolamento.
Viva San Marco!
Il Presidente del MLNV e del GVP
Sergio Bortotto

 

2012.07.26 – DECRETO NR.02 – BANDIERA, INNO, SIMBOLI ED EMBLEMI VENETI

Oggetto: DECRETO nr.02 del 26.07.2012.
Bandiera Nazionale, Inno Nazionale, simboli ed emblemi dello Stato Veneto.

Tutti i simboli, emblemi, stemmi e decorazioni che per storia, tradizione, cultura e consuetudine sono riconducibili alla Repubblica Veneta o Serenissima Repubblica di Venezia, sono patrimonio imperituro del Popolo Veneto e delle Istituzioni Marciane che lo rappresentano.
E’ libera ogni rappresentazione che da tali simboli, emblemi, stemmi e decorazioni, tragga ispirazione, estro ed espressione anche in ambito privato a condizione che non costituisca confusione e similitudine con le Istituzioni Marciane con esse rappresentate o indecoroso e inopportuno riferimento a decremento delle stesse e del Popolo Veneto.
La Bandiera Nazionale è il Gonfalone di San Marco in ogni sua foggia, misura e riproduzione.
Il Gonfalone di San Marco è espressione della Nazione Veneta e del Popolo Veneto e deve essere esposto e adeguatamente presentato in ambito istituzionale e in egual modo, facoltativamente, anche in ambito privato.
Sarà dato mandato ad un’apposita commissione di saggi al fine di determinare le caratteristiche e ogni altra peculiarietà attribuili alla simbologia istituzionale.
Venetie, 26 luglio 2012
Il Presidente del MLNV e del Governo Provvisorio
Sergio Bortotto

 

2012.06.01 – DECRETO NR.01 – SOGGETTIVITA DEL MLNV

2012.06.01 – DECRETO NR.01 – SOGGETTIVITA DEL MLNV

Il MLNV, quale soggetto di diritto internazionale, per sua natura non può essere soggetto, né assoggettabile, alla giurisdizione dello stato straniero occupante italiano.

Parimenti, sui territori della Repubblica Veneta, lo stato straniero italiano non ha competenza né giurisdizione alcuna.

E’ fatto pertanto monito e diffida ad ogni autorità, ente, organo, funzionario o delegato del suddetto stato, dall’ignorare la predetta prescrizione e/o di porre in essere atti e azioni tali dall’impedire o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera le libertà fondamentali dei Cittadini del Popolo Veneto.

La violazione del decreto costituisce reato federale per violazione della sovranità del Popolo Veneto, illecito internazionale e violazione dell’ultimatum notificato dal MLNV al governo straniero italiano e all’ONU in data 14.12.2010 nonché violazione dei fondamentali diritti umani, civili e politici dei Cittadini del Popolo Veneto in totale ed evidente spregio alle stesse norme del “Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici” adottato e aperto alla firma a New York il 19 dicembre 1966, e ratificato anche dallo stato italiano con legge n. 881/77.

Con onore e rispetto.

WSM

Il Presidente del MLNV

Sergio Bortotto

Stampatevelo e consegnatelo alle forze dell’ordine straniere italiane quando vi sottopongono a controllo unitamente all’altro volantino che trovate allegato e relativo alla contestazione del difetto assoluto di giurisdizione e difetto assoluto di competenza per materia e per territorio.

Non si potrà più dire che non sono a conoscenza di ciò che dice la legge, anche quella italiana, rispetto al diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto.

DECRETO NR.01 DEL 01.06.2012 – VOLANTINO

DICHIARAZIONE DI CONTESTAZIONE DEL DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE