RIGETTI DI NOTIFICA 2025

2025.05.10 – DANCUS VASILE – RDN – 0150712160206627 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.10 – DANCUS VASILE – RDN – 0150712160206627 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: COMUNICAZIONE PREVENTIVA DI FERMO AMMINISTRATIVO
emesso il: 20.09.2024
avente nr./codice: 12480202400011301000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a VASILE DANCUS, nato/a il 05.09.1986, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0150712155330137
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
10.05.2025
In fede:
VASILE DANCUS

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150712160206627

Si attesta che in data 2025.05.10, VASILE DANCUS, nato/a il 05.09.1986, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150712155330137, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150712160206627.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 10.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.08 – BENI FRANCESCO – RDN – 0150710165844178 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.08 – BENI FRANCESCO – RDN – 0150710165844178 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 13.03.2025
avente nr./codice: 37841616-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: NON RISCONTRABILE

Il/La sottoscritto/a FRANCESCO BENI, nato/a il 08.06.1966, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0132229199307000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


08.05.2025
In fede:
FRANCESCO BENI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150710165844178

Si attesta che in data 2025.05.08, FRANCESCO BENI, nato/a il 08.06.1966, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0132229199307000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150710165844178.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 08.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.08 – RAMIREZ ANTONIA RAQUEL – RDN – 0150710085413516 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.08 – RAMIREZ ANTONIA RAQUEL – RDN – 0150710085413516 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 12.02.2025
avente nr./codice: 234549022024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANTONIA RAQUEL RAMIREZ, nato/a il 11/07/1965, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 122120184915
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


08.05.2025
In fede:
ANTONIA RAQUEL RAMIREZ

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150710085413516

Si attesta che in data 2025.05.08, ANTONIA RAQUEL RAMIREZ, nato/a il 11/07/1965, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122120184915, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150710085413516.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 08.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.08 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0150710084801400 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.08 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0150710084801400 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VERONA, VIA NICOLO’ GIOLFINO, 13 – 37133 VERONA – VR – dp.verona@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: ATTO DI PIGNORAMENTI DEI CREDITI VERSO TERZI
emesso il: 28.04.2025
avente nr./codice: 12284202500005753001
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VERONA
atto a firma di: DIPENDENTE DELEGATO FAGGIAN GIANFRANCO
notificato il: 07.05.2025
atto notificato da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VERONA A MEZZO PEC

Il/La sottoscritto/a ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09/04/1977, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 101933133031
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VERONA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VERONA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Rigetto formalmente l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi nr. 12284202500005753001, notificato il 28 aprile 2025 dall’Agenzia delle Entrate – Riscossione, per i seguenti motivi sostanziali e procedurali:
Difetto di giurisdizione: L’Agenzia delle Entrate – Riscossione non ha giurisdizione nei confronti della mia Persona e dei miei beni, in quanto Cittadino Autodeterminato che ha rigettato la cittadinanza italiana e la soggezione all’ordinamento dello Stato italiano, come già dichiarato e reso pubblico con atto ufficiale.
Violazione del diritto internazionale all’autodeterminazione dei popoli, riconosciuto dalla Carta delle Nazioni Unite (artt. 1 e 55), dalla Risoluzione ONU 2625/1970 e da ulteriori norme di diritto internazionale consuetudinario.
Assenza di titolo esecutivo giudiziale valido: Nessuna autorità giudiziaria indipendente ha accertato il presunto debito, né esiste una sentenza che legittimi l’azione coattiva. Le cartelle e gli avvisi richiamati non rappresentano, di per sé, titolo esecutivo opponibile nei miei confronti.
Illegittimità della procedura semplificata ex art. 72-bis DPR 602/1973, che consente pignoramenti coattivi senza l’intervento del giudice e senza contraddittorio, violando il diritto di difesa e il principio di imparzialità.
Notifica degli atti priva di validità e certezza giuridica: contesto espressamente che gli atti indicati come “notificati” (cartelle esattoriali e avvisi di mora) mi siano stati mai consegnati con modalità idonee a garantire la certezza della notifica. In particolare, Poste Italiane non ha fornito né relata di notifica sottoscritta da un ufficiale notificatore né prova documentale della firma del destinatario o di soggetto legittimato alla ricezione. Si diffida pertanto l’ente notificante a fornire immediata copia delle ricevute firmate, pena la nullità della notifica stessa.
Violazione dei limiti alla pignorabilità delle somme, inclusi eventuali accrediti a titolo di stipendio, pensione o sostegno minimo, in violazione degli artt. 545 c.p.c. e 72-ter DPR 602/1973.
Con il presente RDN, rigetto in toto l’atto ricevuto, contesto la sua efficacia e legalità, e diffido ogni soggetto dal darvi seguito.
Ribadisco l’intangibilità della mia sovranità personale e la mia estraneità all’ordinamento della Repubblica Italiana.

08.05.2025
In fede:
ODOARDO MARIA TASSINI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150710084801400

Si attesta che in data 2025.05.08, ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09/04/1977, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 101933133031, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150710084801400.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 08.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.07 – MOROSIN CARLO – RDN – 0150709174120233 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.07 – MOROSIN CARLO – RDN – 0150709174120233 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 13.03.2025
avente nr./codice: 37859311-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARLO MOROSIN, nato/a il 30/06/1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140925175004466
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


07.05.2025
In fede:
CARLO MOROSIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150709174120233

Si attesta che in data 2025.05.07, CARLO MOROSIN, nato/a il 30/06/1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140925175004466, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150709174120233.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 07.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.07 – MOROSIN ALESSANDRO – RDN – 0150709175030318 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.07 – MOROSIN ALESSANDRO – RDN – 0150709175030318 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 13.03.2025
avente nr./codice: 37859311-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ALESSANDRO MOROSIN, nato/a il 20.10.1973, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0150618193549253
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


07.05.2025
In fede:
ALESSANDRO MOROSIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150709175030318

Si attesta che in data 2025.05.07, ALESSANDRO MOROSIN, nato/a il 20.10.1973, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150618193549253, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150709175030318.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 07.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.07 – FERRO ALESSANDRO – RDN – 0150709173653499 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.07 – FERRO ALESSANDRO – RDN – 0150709173653499 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVSO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 24.04.2025
avente nr./codice: 11320259003282454-000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVSO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ALESSANDRO FERRO, nato/a il 28.11.1986, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0131338161708000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVSO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVSO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


07.05.2025
In fede:
ALESSANDRO FERRO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150709173653499

Si attesta che in data 2025.05.07, ALESSANDRO FERRO, nato/a il 28.11.1986, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0131338161708000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150709173653499.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 07.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.07 – JUCAN GABRIELA DORINA – RDN – 0150709092847323 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.07 – JUCAN GABRIELA DORINA – RDN – 0150709092847323 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 24.04.2025
avente nr./codice: 11320259003324005-000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: 06.05.2025
atto notificato da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE A MEZZO PEC

Il/La sottoscritto/a GABRIELA DORINA JUCAN, nato/a il 21/10/1981, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 122019164312
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


07.05.2025
In fede:
GABRIELA DORINA JUCAN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150709092847323

Si attesta che in data 2025.05.07, GABRIELA DORINA JUCAN, nato/a il 21/10/1981, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122019164312, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150709092847323.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 07.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.07 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 0150709092246127 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.07 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 0150709092246127 – Referente: SB

at
STUDIO LEGALE AVETO, PIAZZA SAN PIETRO, 1 – 81055 S.MARIA C.V. – CE – studiolegaleug@sagresgestioni.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: DIFFIDA AD ADEMPIERE E COSTITUZIONE INMORA EX ART.1219 C.C. ITALIANO
emesso il: 05.05.2025
avente nr./codice: 25 EPU-0123
emesso da: STUDIO LEGALE AVETO
atto a firma di: AVV. GIOVANNA AVETA
notificato il: 06.05.2025
atto notificato da: IL MEDESIMO STUDIO LEGALE VIA E-MAIL

Il/La sottoscritto/a SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0000000234501000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at STUDIO LEGALE AVETO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da STUDIO LEGALE AVETO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
PREMESSA DEI FATTI
1. Il contratto di fornitura gas era stato inizialmente intestato, per ragioni di mera necessità burocratica, all’Associazione Comunità Alpino Veneta, con atto firmato in nome e per conto del MLNV, come dichiarato agli atti del contratto di locazione e confermato al fornitore.
2. L’intera fornitura è sempre stata gestita, utilizzata e pagata personalmente dal sottoscritto, in qualità di Presidente del MLNV.
3. In data 10 giugno 2024 è stata trasmessa formale disdetta del contratto, seguita da:
– Rigetto di Notifica (RDN) pubblicato in Gaxeta Uficiale il 30 agosto 2024;
– Richiesta di disalimentazione inviata il 17 settembre 2024;
– Documentazione fotografica del contatore gas chiuso e sigillato manualmente in data 7 settembre 2024
4. In assenza di consumi effettivi (Smc = 0 per tutti i mesi successivi), sono state comunque emesse una serie di fatture abusive,
tutte contestate formalmente e mai rettificate da parte del fornitore.
5. In data successiva alla fondazione del MLNV, ignoti soggetti hanno proceduto al distacco del contatore del gas domestico personale del sottoscritto, senza alcun preavviso e in presenza di personale della DIGOS, elemento che rafforza il sospetto di ritorsione politica.
DICHIARAZIONE E ISTANZE
Con il presente Affidavit si dichiara:
– La nullità giuridica di ogni fattura emessa dopo la disdetta del contratto e con consumo nullo.
– L’illegittimità del rifiuto alla disalimentazione tecnica del contatore.
– La cessazione definitiva di ogni obbligo contrattuale tra il sottoscritto e Antenore Energia / Energia Pulita S.r.l. .
– La riserva di agire in sede MLNV e internazionale per molestie economiche, abusi amministrativi e sospette ritorsioni politiche.
– La trasmissione della presente a fini di notifica, messa in mora e pubblicazione in Gaxeta Uficiale.

07.05.2025
In fede:
SERGIO BORTOTTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150709092246127

Si attesta che in data 2025.05.07, SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0000000234501000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150709092246127.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 07.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.06 – FACCHIN ALESSANDRO – RDN – 0150708161224278 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.06 – FACCHIN ALESSANDRO – RDN – 0150708161224278 – Referente: SB

at
COMUNE DI MONFUMO – TV, VIA CHIESA MONFUMO, 12, 31010 MONFUMO TV – sindaco@comune.monfumo.tv


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO DI DEPOSITO ALLA CASA COMUNALE
emesso il: 06.05.2025
avente nr./codice: 12-2025
emesso da: COMUNE DI MONFUMO – TV
atto a firma di: MARCOLIN FRANCESCA
notificato il: 06.05.2025
atto notificato da: IGNOTO

Il/La sottoscritto/a ALESSANDRO FACCHIN, nato/a il 10.04.1966, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131339132056
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at COMUNE DI MONFUMO – TV:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da COMUNE DI MONFUMO – TV per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Con il presente atto, RIGETTO FORMALMENTE la suddetta notifica e dichiaro la nullità e inopponibilità della medesima per i seguenti motivi:
1. Sono cittadino autodeterminato, con atti già notificati e protocollati, e non ho mai autorizzato il Comune di Monfumo né altri enti italiani a utilizzare la casa comunale come luogo di deposito o recapito di comunicazioni a mio nome.
2. L’avviso notificato ex art. 140 c.p.c. fa riferimento a normativa italiana non riconosciuta dal sottoscritto, e costituisce violazione della mia identità giuridica autodeterminata.
3. Nessuna autorità italiana ha legittimazione ad imporre modalità di notifica non esplicitamente accettate.
Ogni atto o comunicazione deve avvenire nel rispetto delle modalità alternative già depositate.
4. Il comportamento tenuto configura un tentativo di forzatura giuridica e amministrativa, contrario al principio del consenso libero e informato.
Pertanto DIFFIDO il Comune di Monfumo e ogni suo rappresentante dal reiterare simili pratiche.
Ogni ulteriore atto sarà oggetto di iscrizione a ruolo giudiziario presso le giurisdizioni di diritto internazionale e dell’ordinamento autodeterminato MLNV-GVP.
Il presente rigetto sarà notificato agli enti coinvolti e pubblicato in Gaxeta Uficiale.
In fede,

06.05.2025
In fede:
ALESSANDRO FACCHIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150708161224278

Si attesta che in data 2025.05.06, ALESSANDRO FACCHIN, nato/a il 10.04.1966, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131339132056, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150708161224278.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 06.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.06 – SPELLANZON ITALO – RDN – 0150708160722249 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.06 – SPELLANZON ITALO – RDN – 0150708160722249 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – RISORSEFINANZIARIE.TRIBUTI@REGIONE.VENETO.IT


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 13.03.2025
avente nr./codice: 37868204-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ITALO SPELLANZON, nato/a il 23 /11 /1952, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0130508171849699
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
non avete mai confutato i precedenti RDN … cosa volete??? Rispettate le leggi, sia quelle internazionali che le vostre italiane.

06.05.2025
In fede:
ITALO SPELLANZON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150708160722249

Si attesta che in data 2025.05.06, ITALO SPELLANZON, nato/a il 23 /11 /1952, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130508171849699, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150708160722249.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 06.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.06 – GALLINA ROBERTO – RDN – 0150708093337074 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.06 – GALLINA ROBERTO – RDN – 0150708093337074 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 24.04.2025
avente nr./codice: 11320259003297620-000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ROBERTO GALLINA, nato/a il 06/10/1979, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 12222823353
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
ho fatto tutti i RDN precedenti ai quali non avete mai risposto o confutato un solo punto, in spregio alle norme dell’U.C.C. e della sentenza della Commissione Provinciale di Milano N.5667 del 23 giugno 2015 … rispettate le leggi e le regole invece di insistere e importunare i Cittadini Venenti autodeterminati sotto l’egida del MLNV, con le vostre assurge pretese.

06.05.2025
In fede:
ROBERTO GALLINA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150708093337074

Si attesta che in data 2025.05.06, ROBERTO GALLINA, nato/a il 06/10/1979, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 12222823353, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150708093337074.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 06.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.06 – MOCELLIN DEVIS – RDN – 0150708085724608 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.06 – MOCELLIN DEVIS – RDN – 0150708085724608 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – RISORSEFINANZIARIE.TRIBUTI@REGIONE.VENETO.IT


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 17.03.2025
avente nr./codice: 37882784-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NONRISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DEVIS MOCELLIN, nato/a il 19.09.1978, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0141104180656257
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


06.05.2025
In fede:
DEVIS MOCELLIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150708085724608

Si attesta che in data 2025.05.06, DEVIS MOCELLIN, nato/a il 19.09.1978, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141104180656257, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150708085724608.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 06.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.06 – DONOLATO ALICE – RDN – 0150708084444097 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.06 – DONOLATO ALICE – RDN – 0150708084444097 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – RISORSEFINANZIARIE.TRIBUTI@REGIONE.VENETO.IT


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 13.03.2025
avente nr./codice: 37849384-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ALICE DONOLATO, nato/a il 23.03.1981, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140510085948885
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


06.05.2025
In fede:
ALICE DONOLATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150708084444097

Si attesta che in data 2025.05.06, ALICE DONOLATO, nato/a il 23.03.1981, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140510085948885, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150708084444097.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 06.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.06 – CUNIAL DAVIDE – RDN – 0150708083912562 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.06 – CUNIAL DAVIDE – RDN – 0150708083912562 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – RISORSEFINANZIARIE.TRIBUTI@REGIONE.VENETO.IT


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 13.03.2025
avente nr./codice: 37845826-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DAVIDE CUNIAL, nato/a il 11/02/1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 122116142918
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


06.05.2025
In fede:
DAVIDE CUNIAL

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150708083912562

Si attesta che in data 2025.05.06, DAVIDE CUNIAL, nato/a il 11/02/1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122116142918, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150708083912562.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 06.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.05.05 – FILIPPETTO LORIS – RDN – 0150707093450284 – Referente: SB

Oggetto: 2025.05.05 – FILIPPETTO LORIS – RDN – 0150707093450284 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – RISORSEFINANZIARIE.TRIBUTI@REGIONE.VENETO.IT


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 13.03.2025
avente nr./codice: 37850597-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LORIS FILIPPETTO, nato/a il 08/12/1972, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 121926203338
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


05.05.2025
In fede:
LORIS FILIPPETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150707093450284

Si attesta che in data 2025.05.05, LORIS FILIPPETTO, nato/a il 08/12/1972, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121926203338, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150707093450284.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 05.05.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.30 – MANENTE DYLAN – RDN – 0150702161648763 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.30 – MANENTE DYLAN – RDN – 0150702161648763 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – RISORSEFINANZIARIE.TRIBUTI@REGIONE.VENETO.IT


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 13.03.2025.03.13
avente nr./codice: 37857986-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DYLAN MANENTE, nato/a il 31.01.1993, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140617192902938
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


30.04.2025
In fede:
DYLAN MANENTE

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150702161648763

Si attesta che in data 2025.04.30, DYLAN MANENTE, nato/a il 31.01.1993, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140617192902938, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150702161648763.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 30.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.29 – BONAIUTI TERESA CLAUDIA – RDN – 0150701155657867 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.29 – BONAIUTI TERESA CLAUDIA – RDN – 0150701155657867 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – RISORSEFINANZIARIE.TRIBUTI@REGIONE.VENETO.IT


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 11.03.2025
avente nr./codice: 37809259-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCOTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a TERESA CLAUDIA BONAIUTI, nato/a il 20.03.1969, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131411153750
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


29.04.2025
In fede:
TERESA CLAUDIA BONAIUTI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150701155657867

Si attesta che in data 2025.04.29, TERESA CLAUDIA BONAIUTI, nato/a il 20.03.1969, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131411153750, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150701155657867.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 29.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.28 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0150700102446435 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.04.28 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0150700102446435 – Referente: ME STESSO

at
TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. (PARTITA IVA ITALIANA 00488410010 – CODICE FISCALE ITALIANO 00488410010), VIA GAETANO NEGRI, 1 – 20123 MILANO – tim191@telecomitalia.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: FATTURA FORNITORE “TIM S.P.A.” TELECOM ITALIA S.P.A.
emesso il: 10 APRILE 2025
avente nr./codice: 8E00234890
emesso da: TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. (PARTITA IVA ITALIANA 00488410010 – CODICE FISCALE ITALIANO 00488410010)
atto a firma di: ILLEGIBILE
notificato il: 23 APRILE 2025 ORE 13:03
atto notificato da: TRAMITE E-MAIL DA “SERVIZIOCLIENTI@TELECOMITALIA.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. (PARTITA IVA ITALIANA 00488410010 – CODICE FISCALE ITALIANO 00488410010):
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. (PARTITA IVA ITALIANA 00488410010 – CODICE FISCALE ITALIANO 00488410010) per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Con l’invio e la notifica del presente atto RIGETTO la vostra fattura 8E00234890 del 10 aprile 2025 con scadenza pagamento 12 maggio 2025.
Quello che mi lascia attonito è che avete il coraggio di addebitarmi euro 5,81 quale indennità, calcolata al 6% (seipercento) per ritardato pagamento della fattura 8E00735580 del 10 ottobre 2024 con scadenza pagamento 11 novembre 2024.
Questa fattura, per l’abbonamento previsto, vi è stata pagata come da atto RDN già inviato e notificato in data 22 ottobre 2024 ben 20 giorni in anticipo.
La fattura 8E00234890 vi verrà pagata al netto dell’importo di euro 5,81 ovverosia per euro 49,78.

28.04.2025
In fede:
BENEDETTO CELOT

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150700102446435

Si attesta che in data 2025.04.28, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150700102446435.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 28.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.28 – GASPAROTTO GIAN CARLO – RDN – 0150700161409108 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.28 – GASPAROTTO GIAN CARLO – RDN – 0150700161409108 – Referente: SB

at
I.C.A. SPA PER CONTO COMUNE DI ROSA’ – VI, VIA DI NOVELLA,22 – 00199 ROMA – ITALIA – info@icatributi.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INVITO AD EFFETTUARE VERSAMENTO – IMU 2020
emesso il: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 30124008
emesso da: I.C.A. SPA PER CONTO COMUNE DI ROSA’ – VI
atto a firma di: GIORGIO MIROLI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIAN CARLO GASPAROTTO, nato/a il 04-10-1950, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0121115177407000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at I.C.A. SPA PER CONTO COMUNE DI ROSA’ – VI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da I.C.A. SPA PER CONTO COMUNE DI ROSA’ – VI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


28.04.2025
In fede:
GIAN CARLO GASPAROTTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150700161409108

Si attesta che in data 2025.04.28, GIAN CARLO GASPAROTTO, nato/a il 04-10-1950, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0121115177407000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150700161409108.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 28.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.26 – CARNIO LORIS – RDN – 0150628085820174 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.26 – CARNIO LORIS – RDN – 0150628085820174 – Referente: SB

at
ENEL ENERGIA, VIALE REGINA MARGHERITA, 125, 00198 ROMA – allegati.enelenergia@enel.com


ATTO RIGETTATO
tipo atto: FATTURA ENERGIA COMPRENSIVA DEL CANONE RAI
emesso il: 13.04.2025
avente nr./codice: 5230721865
emesso da: ENEL ENERGIA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LORIS CARNIO, nato/a il 29.10.1968, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131837205547
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at ENEL ENERGIA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da ENEL ENERGIA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
comunico all’attuale ente pubblico/privato straniero italiano per l’erogazione di energia ed in particolare al suo amministratore delegato e/o direttore generale nonché al presidente del consiglio di amministrazione che non ho mai stipulato alcun contratto con il presunto ente straniero italiano RAI SPA in cui richiedevo i suoi servizi e lo autorizzavo a comunicare i miei dati personali a qualsivoglia fornitore di energia.
Aggiungo anche che, dopo il vergognoso e deplorevole atto compiuto dalla giornalista e dall’operatore della rai (illegale e occulta entrata in Territorio Russo attraverso mezzi da guerra  blindati ucraini) ancor più non voglio che mi venga chiesto qualcosa da parte della straniera ed illegale “radiotelevisione italiana spa”.
Come Cittadino/a Veneto/a di Nazionalità Veneta disconosco e rigetto tale IGNOBILE e PROVOCATORIA AZIONE da parte della RAI-radiotelevisione italiana spa e dei suoi dipendenti.
Non voglio pertanto elargire alcun denaro alla RAI, che, oltre ad usare i soldi per finanziare politici, televisioni private locali di cui molti cittadini ignorano l’esistenza, radio locali sconosciute ai molti, giornali dietro ai quali ci sono personaggi politici, ora finanzia anche azioni inacettabili.
Inoltre Vi chiede la cancellazione d’ogni asserito e creduto debito viziato dall’altrettanto creduta esigibilità del capitale de facto non dovuto per violazione di legge da parte della P.A. accertatrice [Agenzia delle Entrate di Torino, Ufficio Canone TV] dell’asserita violazione e nella personale qualità di ingiunto al pagamento del canone RAI anche perchè non è venuto meno il regime di monopolio pubblico delle emissioni televisive anche a carattere nazionale italiano, è irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria RAI.
È una menzogna sostenere ch’è venuto meno il monopolio statale italiano delle emissioni televisive a seguito di pronunce della Corte Costituzionale, con riguardo alle trasmissioni:
– provenienti dall’estero (Sentenza n.225 del 1974);
– in ambito locale (Sentenze n.226 del 1974 e n.202 del 1976), quindi, per scelta del legislatore, anche con riguardo alle trasmissioni via etere in ambito nazionale, prima in via transitoria (d.l. 6.12.1984 n.807), poi in via definitiva (l. 6.8.1990 n.223 «legge Mammì»);
a) «legge Mammì» che ha fatto venir meno l’esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico «servizio pubblico radiotelevisivo» esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica;
b) citando l’art.1 ex lege n.103 del 1975, che definiva la diffusione circolare di programmi televisivi via etere come un «servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione», servizio riservato per questo allo Stato italiano e indicava l’indipendenza, l’obiettività e l’apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, come «principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo» e non è esatto sostenere che quella legge [n.103 del 1975] disciplinava un sistema che, all’epoca, era ancora di monopolio statale delle emissioni televisive di ambito nazionale, perché il monopolio statale sussiste a tutt’oggi ed i cittadini veneti sono esclusi;
c) il legislatore italiano [occupante] adesso fa riferimento all’art.1 della legge [«Mammì»] n.223 del 1990, che da un lato:
– conferma il «carattere di preminente interesse generale» della diffusione di programmi radiofonici o televisivi (comma 1), e conferma che il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano «i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo» (comma 2);
ma dall’altro lato:
– stabilisce che tale sistema «si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati [partiti politici]» (ancora 2° co.);
d) fermi dunque i principi comuni che debbono informare il sistema, la legge n.223 del 1990 fa una netta distinzione fra il «servizio pubblico radiotelevisivo», ch’è «affidato mediante concessione ad una società per azioni» (oggi non più a totale partecipazione pubblica» v. art.2/2° co. l. 223/1990), e la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi che «può essere affidata mediante concessione» a soggetti privati [partiti politici] «diversi dalla concessionaria pubblica» (v. art./1° co. e art.16/1° co. l. 223/1990), credendo di realizzare così quel «concorso di soggetti pubblici e privati» di cui è parola nell’art.1/2° co. l. 223/1990 ed invece ha favorito e favorisce l’occupazione partitica, vale a dire di associazioni private che si sono arricchite e si stanno arricchendo in danno ai cittadini veneti e italiani;
e) l’esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, cioè promosso e organizzato dallo Stato italiano occupante, non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi, ma nell’ambito di un sistema misto pubblico-privato [«lottizzazione»], si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti dovuto, dei principi generali del sistema (cfr in proposito, la Sentenza Corte Costituzionale n.155 del 2002), bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento[?] del diritto dei cittadini all’informazione e per la diffusione della cultura, col fine di «ampliare la partecipazione[?] dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese» non avviene mai, se non dietro ordine di partito, come si esprime il citato art.1 legge n.103 del 1975.
Di qui la necessità che la concessione preveda specifici obblighi di servizio pubblico, mai adempiuti (vedi la convenzione approvata con il d.p.r. 28.3.1994, il contratto di servizio per il triennio 2000-2002 approvato con d.p.r. 8.2.2001) e imponga alla concessionaria l’obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale ad essa affidata e l’apertura dei programmi alle più significative realtà culturali.
I Territori del la Venethia sono esclusi.
Belle parole ma la «lottizzazione» prevedeva che:
– «RAI 1» fosse in mano alla «Democrazia Cristiana» [associazione privata];
– «RAI 2» fosse in mano al «Partito Socialista italiano» [associazione privata];
– «RAI 3» fosse in mano al «Partito Comunista Italiano» [associazione privata];
f) oggi con la scomparsa della «Democrazia Cristiana», la quasi inesistenza del «Partito Socialista italiano» e la trasformazione del «Partito Comunista Italiano» in «Partito Democratico» sono cambiati gli equilibri in favore di nuovi schieramenti, ov’è assodato che RAI 3» è in mano al «Partito Democratico» [associazione privata], si consideri – addietro – che grazie al sodalizio tra Silvio Berlusconi [«Forza Italia»] e Bettino Craxi «Partito Socialista italiano».
Il «decreto Berlusconi» del 1984 ha consentito [a Berlusconi] di trasmettere su tutto il territorio nazionale e la «legge Oscar Mammì» (del «Partito Repubblicano italiano») l. 6.8.1990 n.223] ha certificato lo status quo: una legge controversa, che provocò l’uscita dal governo di cinque ministri del la sinistra democristiana, padrona di «RAI 1» v.supra, difatti, cosa avvenne nel 1994 sotto il Governo Andreotti?
Nel 1994 la Corte costituzionale contestando la ripartizione delle concessioni previste dalla Legge Mammì [Berlusconiano di ferro, sebbene «repubblicano»] affermò che, in questo modo non viene assicurato il pluralismo dell’informazione e si sancisce un regime di oligopolio di fatto, in favore di chi?
Silvio Berlusconi.
Ergo, pagare il canone RAI significa continuare a mantenere una classe politica becera, falsa, ingannevole fortunatamente in via di estinzione, basti vedere l’affluenza alle urne già ridotta al di sotto del 50% [cinquanta per cento].
Non solo il Cittadino Veneto non deve pagare il canone RAI, v. il caso de quo, ma deve attivarsi per farsi rimborsare i canoni RAI già pagati, perché pagamento d’«indebito oggettivo» ex art.2033 c.c. italiano. Su tutto questo l’MLNV mi assisterà. Il/La sottoscritto/a non pagherà alcunché.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.

26.04.2025
In fede:
LORIS CARNIO

.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150628085820174

Si attesta che in data 2025.04.26, LORIS CARNIO, nato/a il 29.10.1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131837205547, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150628085820174.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 26.04.2025
per la Segreteria di Stato

.
.

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.26 – CASAGRANDE MILKO – RDN – 0150628083531437 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.26 – CASAGRANDE MILKO – RDN – 0150628083531437 – Referente: SB

at
POSTE ENERGIA -POSTE ITALIANE SPA, VIALE EUROPA, 190 – 00144 ROMA – ITALIA – servizio.clienti@posteitaliane.it

at

RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA – dp.itorino.ufficiocanonetv@agenziaentrate.it – CanoneTV@rai.it 


ATTO RIGETTATO
tipo atto: FATTURA COMPRENSIVA CANONE RAI
emesso il: 10.04.2025
avente nr./codice: 202502799069
emesso da: POSTE ENERGIA -POSTE ITALIANE SPA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MILKO CASAGRANDE, nato/a il 18.09.1973, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0150619150503626
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at POSTE ENERGIA -POSTE ITALIANE SPA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da POSTE ENERGIA -POSTE ITALIANE SPA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
comunico all’attuale ente pubblico/privato straniero italiano per l’erogazione di energia ed in particolare al suo amministratore delegato e/o direttore generale nonché al presidente del consiglio di amministrazione che non ho mai stipulato alcun contratto con il presunto ente straniero italiano RAI SPA in cui richiedevo i suoi servizi e lo autorizzavo a comunicare i miei dati personali a qualsivoglia fornitore di energia.
Aggiungo anche che, dopo il vergognoso e deplorevole atto compiuto dalla giornalista e dall’operatore della rai (illegale e occulta entrata in Territorio Russo attraverso mezzi da guerra  blindati ucraini) ancor più non voglio che mi venga chiesto qualcosa da parte della straniera ed illegale “radiotelevisione italiana spa”.
Come Cittadino/a Veneto/a di Nazionalità Veneta disconosco e rigetto tale IGNOBILE e PROVOCATORIA AZIONE da parte della RAI-radiotelevisione italiana spa e dei suoi dipendenti.
Non voglio pertanto elargire alcun denaro alla RAI, che, oltre ad usare i soldi per finanziare politici, televisioni private locali di cui molti cittadini ignorano l’esistenza, radio locali sconosciute ai molti, giornali dietro ai quali ci sono personaggi politici, ora finanzia anche azioni inacettabili.
Inoltre Vi chiede la cancellazione d’ogni asserito e creduto debito viziato dall’altrettanto creduta esigibilità del capitale de facto non dovuto per violazione di legge da parte della P.A. accertatrice [Agenzia delle Entrate di Torino, Ufficio Canone TV] dell’asserita violazione e nella personale qualità di ingiunto al pagamento del canone RAI anche perchè non è venuto meno il regime di monopolio pubblico delle emissioni televisive anche a carattere nazionale italiano, è irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria RAI.
È una menzogna sostenere ch’è venuto meno il monopolio statale italiano delle emissioni televisive a seguito di pronunce della Corte Costituzionale, con riguardo alle trasmissioni:
– provenienti dall’estero (Sentenza n.225 del 1974);
– in ambito locale (Sentenze n.226 del 1974 e n.202 del 1976), quindi, per scelta del legislatore, anche con riguardo alle trasmissioni via etere in ambito nazionale, prima in via transitoria (d.l. 6.12.1984 n.807), poi in via definitiva (l. 6.8.1990 n.223 «legge Mammì»);
a) «legge Mammì» che ha fatto venir meno l’esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico «servizio pubblico radiotelevisivo» esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica;
b) citando l’art.1 ex lege n.103 del 1975, che definiva la diffusione circolare di programmi televisivi via etere come un «servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione», servizio riservato per questo allo Stato italiano e indicava l’indipendenza, l’obiettività e l’apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, come «principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo» e non è esatto sostenere che quella legge [n.103 del 1975] disciplinava un sistema che, all’epoca, era ancora di monopolio statale delle emissioni televisive di ambito nazionale, perché il monopolio statale sussiste a tutt’oggi ed i cittadini veneti sono esclusi;
c) il legislatore italiano [occupante] adesso fa riferimento all’art.1 della legge [«Mammì»] n.223 del 1990, che da un lato:
– conferma il «carattere di preminente interesse generale» della diffusione di programmi radiofonici o televisivi (comma 1), e conferma che il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano «i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo» (comma 2);
ma dall’altro lato:
– stabilisce che tale sistema «si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati [partiti politici]» (ancora 2° co.);
d) fermi dunque i principi comuni che debbono informare il sistema, la legge n.223 del 1990 fa una netta distinzione fra il «servizio pubblico radiotelevisivo», ch’è «affidato mediante concessione ad una società per azioni» (oggi non più a totale partecipazione pubblica» v. art.2/2° co. l. 223/1990), e la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi che «può essere affidata mediante concessione» a soggetti privati [partiti politici] «diversi dalla concessionaria pubblica» (v. art./1° co. e art.16/1° co. l. 223/1990), credendo di realizzare così quel «concorso di soggetti pubblici e privati» di cui è parola nell’art.1/2° co. l. 223/1990 ed invece ha favorito e favorisce l’occupazione partitica, vale a dire di associazioni private che si sono arricchite e si stanno arricchendo in danno ai cittadini veneti e italiani;
e) l’esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, cioè promosso e organizzato dallo Stato italiano occupante, non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi, ma nell’ambito di un sistema misto pubblico-privato [«lottizzazione»], si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti dovuto, dei principi generali del sistema (cfr in proposito, la Sentenza Corte Costituzionale n.155 del 2002), bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento[?] del diritto dei cittadini all’informazione e per la diffusione della cultura, col fine di «ampliare la partecipazione[?] dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese» non avviene mai, se non dietro ordine di partito, come si esprime il citato art.1 legge n.103 del 1975.
Di qui la necessità che la concessione preveda specifici obblighi di servizio pubblico, mai adempiuti (vedi la convenzione approvata con il d.p.r. 28.3.1994, il contratto di servizio per il triennio 2000-2002 approvato con d.p.r. 8.2.2001) e imponga alla concessionaria l’obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale ad essa affidata e l’apertura dei programmi alle più significative realtà culturali.
I Territori del la Venethia sono esclusi.
Belle parole ma la «lottizzazione» prevedeva che:
– «RAI 1» fosse in mano alla «Democrazia Cristiana» [associazione privata];
– «RAI 2» fosse in mano al «Partito Socialista italiano» [associazione privata];
– «RAI 3» fosse in mano al «Partito Comunista Italiano» [associazione privata];
f) oggi con la scomparsa della «Democrazia Cristiana», la quasi inesistenza del «Partito Socialista italiano» e la trasformazione del «Partito Comunista Italiano» in «Partito Democratico» sono cambiati gli equilibri in favore di nuovi schieramenti, ov’è assodato che RAI 3» è in mano al «Partito Democratico» [associazione privata], si consideri – addietro – che grazie al sodalizio tra Silvio Berlusconi [«Forza Italia»] e Bettino Craxi «Partito Socialista italiano».
Il «decreto Berlusconi» del 1984 ha consentito [a Berlusconi] di trasmettere su tutto il territorio nazionale e la «legge Oscar Mammì» (del «Partito Repubblicano italiano») l. 6.8.1990 n.223] ha certificato lo status quo: una legge controversa, che provocò l’uscita dal governo di cinque ministri del la sinistra democristiana, padrona di «RAI 1» v.supra, difatti, cosa avvenne nel 1994 sotto il Governo Andreotti?
Nel 1994 la Corte costituzionale contestando la ripartizione delle concessioni previste dalla Legge Mammì [Berlusconiano di ferro, sebbene «repubblicano»] affermò che, in questo modo non viene assicurato il pluralismo dell’informazione e si sancisce un regime di oligopolio di fatto, in favore di chi?
Silvio Berlusconi.
Ergo, pagare il canone RAI significa continuare a mantenere una classe politica becera, falsa, ingannevole fortunatamente in via di estinzione, basti vedere l’affluenza alle urne già ridotta al di sotto del 50% [cinquanta per cento].
Non solo il Cittadino Veneto non deve pagare il canone RAI, v. il caso de quo, ma deve attivarsi per farsi rimborsare i canoni RAI già pagati, perché pagamento d’«indebito oggettivo» ex art.2033 c.c. italiano.
Su tutto questo l’MLNV mi assisterà.
Il/La sottoscritto/a non pagherà alcunché.
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.

MILKO CASAGRANDE

 

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150628083531437

Si attesta che in data 2025.04.26, MILKO CASAGRANDE, nato/a il 18.09.1973, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150619150503626, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150628083531437.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 26.04.2025
per la Segreteria di Stato

.
.

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.24 – FACCHIN FABIO – RDN – 0150626103448290 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.24 – FACCHIN FABIO – RDN – 0150626103448290 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 12.02.2025
avente nr./codice: 234539362024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FABIO FACCHIN, nato/a il 22/03/1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131128113247
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


24.04.2025
In fede:
FABIO FACCHIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150626103448290

Si attesta che in data 2025.04.24, FABIO FACCHIN, nato/a il 22/03/1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131128113247, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150626103448290.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 24.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.23 – CARON EUGENIO – RDN – 0150625173612269 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.23 – CARON EUGENIO – RDN – 0150625173612269 – Referente: SB

at
2024.07.26 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – AVVISO SCADENZA – NR.100000898289872, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO SCADENZA
emesso il: 26.07.2024
avente nr./codice: 100000898289872
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a EUGENIO CARON, nato/a il 17.04.1940, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140605183030735
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 2024.07.26 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – AVVISO SCADENZA – NR.100000898289872:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 2024.07.26 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – AVVISO SCADENZA – NR.100000898289872 per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


23.04.2025
In fede:
EUGENIO CARON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150625173612269

Si attesta che in data 2025.04.23, EUGENIO CARON, nato/a il 17.04.1940, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140605183030735, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150625173612269.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 23.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.23 – CARLESSO MARIA – RDN – 0150625172306343 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.23 – CARLESSO MARIA – RDN – 0150625172306343 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 20.02.2025
avente nr./codice: 236006502024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARIA CARLESSO, nato/a il 11-01-1950, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0141106160025929
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


23.04.2025
In fede:
MARIA CARLESSO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150625172306343

Si attesta che in data 2025.04.23, MARIA CARLESSO, nato/a il 11-01-1950, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141106160025929, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150625172306343.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 23.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.23 – GAZZOLA LUCREZIA – RDN – 0150625170803309 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.23 – GAZZOLA LUCREZIA – RDN – 0150625170803309 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 20.02.2025
avente nr./codice: 235604292024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LUCREZIA GAZZOLA, nato/a il 18-07-1975, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0141106155207625
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


23.04.2025
In fede:
LUCREZIA GAZZOLA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150625170803309

Si attesta che in data 2025.04.23, LUCREZIA GAZZOLA, nato/a il 18-07-1975, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141106155207625, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150625170803309.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 23.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.23 – BINOTTO DENIS – RDN – 0150625160140498 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.23 – BINOTTO DENIS – RDN – 0150625160140498 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 20.02.2025
avente nr./codice: 235921592024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DENIS BINOTTO, nato/a il 28.03.1972, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140605181101755
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


23.04.2025
In fede:
DENIS BINOTTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150625160140498

Si attesta che in data 2025.04.23, DENIS BINOTTO, nato/a il 28.03.1972, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140605181101755, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150625160140498.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 23.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.23 – JUCAN GABRIELA DORINA – RDN – 0150625155701027 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.23 – JUCAN GABRIELA DORINA – RDN – 0150625155701027 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALE E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 20.02.2025
avente nr./codice: 237209542024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALE E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: PRIVO DI RISCONTRO
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GABRIELA DORINA JUCAN, nato/a il 21/10/1981, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 122019164312
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALE E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALE E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


23.04.2025
In fede:
GABRIELA DORINA JUCAN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150625155701027

Si attesta che in data 2025.04.23, GABRIELA DORINA JUCAN, nato/a il 21/10/1981, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122019164312, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150625155701027.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 23.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.23 – PASE MAURO – RDN – 0150625112104313 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.23 – PASE MAURO – RDN – 0150625112104313 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 17.01.2025
avente nr./codice: 37887091-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MAURO PASE, nato/a il 06/09/1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 1121179114
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


23.04.2025
In fede:
MAURO PASE

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150625112104313

Si attesta che in data 2025.04.23, MAURO PASE, nato/a il 06/09/1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 1121179114, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150625112104313.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 23.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.

2025.04.23 – LICINI MICHELA – RDN – 0150625111456249 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.23 – LICINI MICHELA – RDN – 0150625111456249 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 12.02.2025
avente nr./codice: 235704862024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MICHELA LICINI, nato/a il 11/10/1971, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 112137142055
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


23.04.2025
In fede:
MICHELA LICINI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150625111456249

Si attesta che in data 2025.04.23, MICHELA LICINI, nato/a il 11/10/1971, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 112137142055, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150625111456249.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 23.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.22 – BASTIANON GIUSEPPE – RDN – 0150624163113713 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.22 – BASTIANON GIUSEPPE – RDN – 0150624163113713 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO – DIREZIONE TERRITORIALE DPTV – UT MONTEBELLUNA – ATTO DI ACCERTAMENTO – T5S – 22000182, VIA DINO BUZZATI 18 – 31044 MONTEBELLUNA – DP.TREVISO.UTMONTEBELLUNA@AGENZIAENTRATE.IT


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO – DIREZIONE TERRITORIALE DPTV – UT MONTEBELLUNA – ATTO DI ACCERTAMENTO – T5S – 22000182
emesso il: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO – DIREZIONE TERRITORIALE DPTV – UT MONTEBELLUNA – ATTO DI ACCERTAMENTO – T5S – 22000182
emesso da: AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO – DIREZIONE TERRITORIALE DPTV – UT MONTEBELLUNA – ATTO DI ACCERTAMENTO – T5S – 22000182
atto a firma di: MARCOLIN MONICA – DE LUCA PAOLO (SCRITTO MA NON SIGLATO)
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: IGNOTO

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE BASTIANON, nato/a il 13/03/1966, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140925084752181
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO – DIREZIONE TERRITORIALE DPTV – UT MONTEBELLUNA – ATTO DI ACCERTAMENTO – T5S – 22000182:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO – DIREZIONE TERRITORIALE DPTV – UT MONTEBELLUNA – ATTO DI ACCERTAMENTO – T5S – 22000182 per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


22.04.2025
In fede:
GIUSEPPE BASTIANON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150624163113713

Si attesta che in data 2025.04.22, GIUSEPPE BASTIANON, nato/a il 13/03/1966, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140925084752181, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150624163113713.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 22.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.22 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0150624150629045 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.22 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0150624150629045 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE – DIVISIONE SERIZI – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FISCALI – SETTORE GESTIONE TRIBUTI, VIA GIORGIONE, 159 – 00147 ROMA – dc.servizifiscali@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: COMUNICAZIONE
emesso il: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 0154086323401
emesso da: AGENZIA ENTRATE – DIVISIONE SERIZI – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FISCALI – SETTORE GESTIONE TRIBUTI
atto a firma di: FEDERICO MONACO
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: IGNOTO

Il/La sottoscritto/a ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09/04/1977, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 101933133031
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE – DIVISIONE SERIZI – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FISCALI – SETTORE GESTIONE TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE – DIVISIONE SERIZI – DIREZIONE CENTRALE SERVIZI FISCALI – SETTORE GESTIONE TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


22.04.2025
In fede:
ODOARDO MARIA TASSINI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150624150629045

Si attesta che in data 2025.04.22, ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09/04/1977, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 101933133031, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150624150629045.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 22.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.22 – ZANONI TIZIANA – RDN – 0150624144927482 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.22 – ZANONI TIZIANA – RDN – 0150624144927482 – Referente: SB

at
2025.03.24 – COMUNE NEGRAR DI VALPOLICELLA – VR – SERVIZIO TRIBUTI – SOLLECITO PAGAMENTI – TARI 2024 -. NR.1416, PIAZZA V. EMANUELE, 37 – 37024 NEGRAR DI VALPOLICELLA – VR – tributi@comune.negrardivalpolicella.vr.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.03.24 – COMUNE NEGRAR DI VALPOLICELLA – VR – SERVIZIO TRIBUTI – SOLLECITO PAGAMENTI – TARI 2024 -. NR.1416
emesso il: 24.03.2025
avente nr./codice: 2025.03.24 – COMUNE NEGRAR DI VALPOLICELLA – VR – SERVIZIO TRIBUTI – SOLLECITO PAGAMENTI – TARI 2024 -. NR.1416
emesso da: 2025.03.24 – COMUNE NEGRAR DI VALPOLICELLA – VR – SERVIZIO TRIBUTI – SOLLECITO PAGAMENTI – TARI 2024 -. NR.1416
atto a firma di: SCONOSCIUTO
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: IGNOTO

Il/La sottoscritto/a TIZIANA ZANONI, nato/a il 10/07/1948, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131340143515
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 2025.03.24 – COMUNE NEGRAR DI VALPOLICELLA – VR – SERVIZIO TRIBUTI – SOLLECITO PAGAMENTI – TARI 2024 -. NR.1416:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 2025.03.24 – COMUNE NEGRAR DI VALPOLICELLA – VR – SERVIZIO TRIBUTI – SOLLECITO PAGAMENTI – TARI 2024 -. NR.1416 per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


22.04.2025
In fede:
TIZIANA ZANONI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150624144927482

Si attesta che in data 2025.04.22, TIZIANA ZANONI, nato/a il 10/07/1948, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131340143515, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150624144927482.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 22.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.22 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0150624142412156 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.22 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0150624142412156 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.02.12 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – TASSA AUTO 2023 – NR.234622622024-TA
emesso il: 12.02.2025
avente nr./codice: 234622622024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: 2025.02.12 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – TASSA AUTO 2023 – NR.234622622024-TA
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09/04/1977, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 101933133031
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


22.04.2025
In fede:
ODOARDO MARIA TASSINI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150624142412156

Si attesta che in data 2025.04.22, ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09/04/1977, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 101933133031, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150624142412156.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 22.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.22 – FERRARO LUCIANA – RDN – 0150624115615777 – Referente: CERNIDE 34

Oggetto: 2025.04.22 – FERRARO LUCIANA – RDN – 0150624115615777 – Referente: CERNIDE 34

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, VIA VARESE 6/A PADERNO DUGNANO – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISICA REGIONALE
emesso il: 21/02/2025
avente nr./codice: 238448312024/TA – ANNO 2023
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LUCIANA FERRARO, nato/a il 01/01/1956, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 1220401493
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Credo che voi facciate finta di non capire perché conoscete la legge. se non fosse cosi allora la invito ad informarsi da fonti certe perché questo rigetto non sarà la fine di un percorso ma solo l’inizio, spero vivamente sarete anche voi parte di questo magnifico popolo veneto. sono stato derubato tutta la vita dalle istituzioni italiane e anche tutti gli altri . un approccio alla vita senza etica e coraggio di affrontare la verità di tutte le cose . w il popolo veneto w san marco.

22.04.2025
In fede:
LUCIANA FERRARO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150624115615777

Si attesta che in data 2025.04.22, LUCIANA FERRARO, nato/a il 01/01/1956, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 1220401493, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150624115615777.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 22.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.22 – FARRONATO DANILLO PIETRO – RDN – 0150624112132392 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.22 – FARRONATO DANILLO PIETRO – RDN – 0150624112132392 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 13.03.2025
avente nr./codice: 37851545-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DANILLO PIETRO FARRONATO, nato/a il 24.09.1954, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140506175000820
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


22.04.2025
In fede:
DANILLO PIETRO FARRONATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150624112132392

Si attesta che in data 2025.04.22, DANILLO PIETRO FARRONATO, nato/a il 24.09.1954, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140506175000820, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150624112132392.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 22.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.22 – LONGO ALESSANDRA – RDN – 0150624111602131 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.22 – LONGO ALESSANDRA – RDN – 0150624111602131 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 21.02.2025
avente nr./codice: 238475522024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ALESSANDRA LONGO, nato/a il 01/01/1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0121215183040900
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


22.04.2025
In fede:
ALESSANDRA LONGO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150624111602131

Si attesta che in data 2025.04.22, ALESSANDRA LONGO, nato/a il 01/01/1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0121215183040900, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150624111602131.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 22.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.18 – FIOROTTO PIERLUIGI – RDN – 0150620161613589 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.18 – FIOROTTO PIERLUIGI – RDN – 0150620161613589 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 12.02.2025
avente nr./codice: 234490782024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a PIERLUIGI FIOROTTO, nato/a il 11.09.1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140515095824471
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


18.04.2025
In fede:
PIERLUIGI FIOROTTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150620161613589

Si attesta che in data 2025.04.18, PIERLUIGI FIOROTTO, nato/a il 11.09.1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140515095824471, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150620161613589.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 18.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.18 – CRISTOFOLETTO ANDREA – RDN – 0150620160852950 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.18 – CRISTOFOLETTO ANDREA – RDN – 0150620160852950 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 13.03.2025
avente nr./codice: 37846900-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANDREA CRISTOFOLETTO, nato/a il 06.08.1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0130921120413285
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


18.04.2025
In fede:
ANDREA CRISTOFOLETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150620160852950

Si attesta che in data 2025.04.18, ANDREA CRISTOFOLETTO, nato/a il 06.08.1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130921120413285, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150620160852950.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 18.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.18 – ROSARIO CARMEN ESTELA – RDN – 0150620112110931 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.18 – ROSARIO CARMEN ESTELA – RDN – 0150620112110931 – Referente: SB

at
AGENZIA DELLE ENTRATE – DIVISIONE SERVIZI – SETTORE SERVIZI FISCALI – UFFICIO CONTROLLO DICHIARAZIONI, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 10 – 31100 TREVISO – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: COMUNICAZIONE 0160890323001
emesso il: 29.03.2025
avente nr./codice: 33215772311
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE – DIVISIONE SERVIZI – SETTORE SERVIZI FISCALI – UFFICIO CONTROLLO DICHIARAZIONI
atto a firma di: FEDERICO MONACO
notificato il: NON RISCONRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARMEN ESTELA ROSARIO, nato/a il 21.12.1956, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131533215555
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA DELLE ENTRATE – DIVISIONE SERVIZI – SETTORE SERVIZI FISCALI – UFFICIO CONTROLLO DICHIARAZIONI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE – DIVISIONE SERVIZI – SETTORE SERVIZI FISCALI – UFFICIO CONTROLLO DICHIARAZIONI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
La sottoscritta Rosario Carmen Estela, Cittadina autodeterminata del Popolo Veneto, riconosciuta dal Governo Veneto Provvisorio (MLNV – GVP), con codice unico personale CUP 131533215555, dichiara quanto segue:
In data successiva al 17/03/2025, ho avuto fortuita conoscenza della comunicazione sopra menzionata, inviata dall’Agenzia delle Entrate – Divisione Servizi – Settore Servizi Fiscali – Ufficio Controllo dichiarazioni, e riferita al periodo d’imposta 2022.
DICHIARAZIONE DI RIGETTO
1. Dichiaro di non aver mai ricevuto l’atto in forma valida e riconosciuta, né di averne ricevuto comunicazione diretta tramite modalità conformi alla mia condizione giuridica autodeterminata.
2. Rigetto formalmente la comunicazione suddetta in quanto:
o priva di legittimità giuridica nei miei confronti, in quanto cittadina autodeterminata del Popolo Veneto;
o riferita a un codice fiscale italiano che rigetto, poiché imposto alla nascita senza consenso e non rappresentativo della mia identità giuridica attuale;
o emessa da un ente che agisce in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, secondo quanto già riconosciuto e dichiarato in precedenti atti formali (RDN, Affidavit, Atto di Autodeterminazione);
o basata su presupposti fiscali e normativi inapplicabili a soggetti autodeterminati sotto l’egida del MLNV.
3. Chiedo formalmente copia completa degli allegati dell’atto, ove non allegati.
RICHIESTA DI PUBBLICA MENZIONE E ISCRIZIONE A RUOLO
Il presente rigetto viene notificato in forma scritta e pubblicato presso gli organi ufficiali del MLNV, con valore di Avviso a Pubblica Menzione.
Chiedo inoltre che il Governo Veneto Provvisorio iscriva a ruolo giudiziario i responsabili dell’emissione e/o della notifica del presente atto.
NEGO IL CONSENSO
• Al procedimento notificato, senza pregiudizio, ai sensi UCC 1-308.
• Al trattamento dei miei dati personali, ai sensi UCC 1-103.

18.04.2025
In fede:
CARMEN ESTELA ROSARIO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150620112110931

Si attesta che in data 2025.04.18, CARMEN ESTELA ROSARIO, nato/a il 21.12.1956, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131533215555, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150620112110931.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 18.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.18 – ROSARIO CARMEN ESTELA – RDN – 0150620103445466 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.18 – ROSARIO CARMEN ESTELA – RDN – 0150620103445466 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO DI AVVENUTA NOTIFICA
emesso il: 02.02.2025
avente nr./codice: 11320249003358083000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: CUZZOCREA ANTONIO
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARMEN ESTELA ROSARIO, nato/a il 21.12.1956, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131533215555
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
La sottoscritta, Cittadina autodeterminata, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, dichiara quanto segue:
In data successiva al 02/02/2025, ho avuto fortuita conoscenza dell’Avviso di Avvenuta Notifica dell’Agenzia delle Entrate – Riscossione, relativo all’atto nr. 11320240903358083000, notificato, secondo quanto riportato nel documento, in data 23/01/2025 presso il mio presunto “domicilio fiscale”, a persona identificata come POLONAITO PIETRO, qualificata come “persona di famiglia”.
DICHIARAZIONE DI RIGETTO E CONTESTAZIONE
1. Dichiaro di non aver mai ricevuto l’atto menzionato nell’avviso e di non aver mai avuto conoscenza del medesimo entro i termini previsti.
2. Contesto formalmente la validità della notifica in quanto:
– non riconosco alcun domicilio fiscale presso il luogo indicato dall’Agenzia delle Entrate;
– non risulta alcuna delega o autorizzazione da parte mia al soggetto indicato come “persona di famiglia”;
– il soggetto in questione non ha mai consegnato alcun atto né è persona convivente o familiare;
– la presunta notifica è quindi inesistente, viziata e priva di effetti giuridici nei miei confronti.
3. Ribadisco il mio status autodeterminato, rigettando qualsiasi pretesa basata su tale notifica o atto successivo, e riservandomi ogni azione legale di tutela, anche presso le autorità sovrane del Popolo Veneto.
ATTO PUBBLICO DI MEMORIA E PUBBLICA MENZIONE
Il presente rigetto viene notificato in forma scritta e pubblicato presso gli organi ufficiali del MLNV, con valore di Avviso a Pubblica Menzione.

18.04.2025
In fede:
CARMEN ESTELA ROSARIO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150620103445466

Si attesta che in data 2025.04.18, CARMEN ESTELA ROSARIO, nato/a il 21.12.1956, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131533215555, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150620103445466.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 18.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.18 – CRISTOFOLETTO RAFFAELE – RDN – 0150620090956840 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.18 – CRISTOFOLETTO RAFFAELE – RDN – 0150620090956840 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 13.02.2025
avente nr./codice: 37846916-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a RAFFAELE CRISTOFOLETTO, nato/a il 26.09.1961, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0150620101934052
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


18.04.2025
In fede:
RAFFELE CRISTOFOLETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150620090956840

Si attesta che in data 2025.04.18, RAFFAELE CRISTOFOLETTO, nato/a il 26.09.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150620101934052, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150620090956840.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 18.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.18 – GIOS MASSIMO – RDN – 0150620100345679 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.18 – GIOS MASSIMO – RDN – 0150620100345679 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SOLLECITO DI PAGAMENTO
emesso il: NON RICONTRABILE
avente nr./codice: 11320259002143814000.
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MASSIMO GIOS, nato/a il 09/09/1982, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 111416202326
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


18.04.2025
In fede:
MASSIMO GIOS

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150620100345679

Si attesta che in data 2025.04.18, MASSIMO GIOS, nato/a il 09/09/1982, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 111416202326, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150620100345679.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 18.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.18 – CARNIO LORIS – RDN – 0150620090500549 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.18 – CARNIO LORIS – RDN – 0150620090500549 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCIALE E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSO AUTO 2023
emesso il: 20.02.2025
avente nr./codice: 235598802024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCIALE E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LORIS CARNIO, nato/a il 29.10.1968, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131837205547
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCIALE E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCIALE E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
ho già fatto tanti RDN che non sono mai stati confutati.

18.04.2025
In fede:
LORIS CARNIO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150620090500549

Si attesta che in data 2025.04.18, LORIS CARNIO, nato/a il 29.10.1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131837205547, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150620090500549.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 18.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.17 – QUINTANA ROSARIO MANUEL ADDI – RDN – 0150619170611382 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.17 – QUINTANA ROSARIO MANUEL ADDI – RDN – 0150619170611382 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 12.02.2025
avente nr./codice: 234537252024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MANUEL ADDI QUINTANA ROSARIO, nato/a il 17.06.1981, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0141009165620028
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


17.04.2025
In fede:
MANUEL ADDI QUINTANA ROSARIO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150619170611382

Si attesta che in data 2025.04.17, MANUEL ADDI QUINTANA ROSARIO, nato/a il 17.06.1981, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141009165620028, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150619170611382.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 17.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.17 – ROSARIO CARMEN ESTELA – RDN – 0150619151854664 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.17 – ROSARIO CARMEN ESTELA – RDN – 0150619151854664 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCSALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 11.03.2025
avente nr./codice: 37822585-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCSALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARMEN ESTELA ROSARIO, nato/a il 21.12.1956, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131533215555
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCSALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCSALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


17.04.2025
In fede:
CARMEN ESTELA ROSARIO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150619151854664

Si attesta che in data 2025.04.17, CARMEN ESTELA ROSARIO, nato/a il 21.12.1956, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131533215555, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150619151854664.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 17.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.17 – CASAGRANDE MILKO – RDN – 0150619090753548 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.17 – CASAGRANDE MILKO – RDN – 0150619090753548 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 17.03.2025
avente nr./codice: 37876334-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MILKO CASAGRANDE, nato/a il 18.09.1973, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0150619150503626
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
son contrario alla tassa automobilistica.

17.04.2025
In fede:
MILKO CASAGRANDE

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150619090753548

Si attesta che in data 2025.04.17, MILKO CASAGRANDE, nato/a il 18.09.1973, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150619150503626, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150619090753548.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 17.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.17 – MOROSIN ALESSANDRO – RDN – 0150619085525338 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.17 – MOROSIN ALESSANDRO – RDN – 0150619085525338 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO – UFFICIO TERRITORIALE DI DPTV (T5S), VIA DINO BUZZATI 18 – 31044 MONTEBELLUNA – DP.TREVISO.UTMONTEBELLUNA@AGENZIAENTRATE.IT


ATTO RIGETTATO
tipo atto: ATTO DI ACCERTAMENTO
emesso il: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: T5S-22000469
emesso da: AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO – UFFICIO TERRITORIALE DI DPTV (T5S)
atto a firma di: SOLO SIGLA DI MARCOLIN MONICA E DI DE LUCA PAOLO
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ALESSANDRO MOROSIN, nato/a il 20.10.1973, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0150618193549253
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO – UFFICIO TERRITORIALE DI DPTV (T5S):
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO – UFFICIO TERRITORIALE DI DPTV (T5S) per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


17.04.2025
In fede:
ALESSANDRO MOROSIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150619085525338

Si attesta che in data 2025.04.17, ALESSANDRO MOROSIN, nato/a il 20.10.1973, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150618193549253, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150619085525338.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 17.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.16 – RASPONI STEFANO – RDN – 0150618191549208 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.16 – RASPONI STEFANO – RDN – 0150618191549208 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 13.03.2025
avente nr./codice: 37865822-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a STEFANO RASPONI, nato/a il 11.02.1959, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 141218215415
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


16.04.2025
In fede:
STEFANO RASPONI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150618191549208

Si attesta che in data 2025.04.16, STEFANO RASPONI, nato/a il 11.02.1959, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 141218215415, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150618191549208.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 16.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.16 – MOROSIN CARLO – RDN – 0150618182126428 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.16 – MOROSIN CARLO – RDN – 0150618182126428 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO (T5S), VIA DINO BUZZATI 18 – 31044 MONTEBELLUNA – DP.TREVISO.UTMONTEBELLUNA@AGENZIAENTRATE.IT


ATTO RIGETTATO
tipo atto: ATTO DI ACCERTAMENTO
emesso il: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: T5S-22000383
emesso da: AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO (T5S)
atto a firma di: NON FIRMATI MA SIGLATO DA MARCOLIN MONICA E DE LUCA PAOLO
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARLO MOROSIN, nato/a il 30/06/1970, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140925175004466
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO (T5S):
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE DI TREVISO (T5S) per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


16.04.2025
In fede:
CARLO MOROSIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150618182126428

Si attesta che in data 2025.04.16, CARLO MOROSIN, nato/a il 30/06/1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140925175004466, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150618182126428.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 16.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.16 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0150618171811983 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.04.16 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0150618171811983 – Referente: ME STESSO

at
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI DUODECI NICOLA, VIA DEI CALAMARI 11, CAORLE (CONTEA DI VENEZIA) – studioduodeci@gmail.com


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA CONDOMINIALE
emesso il: 11 APRILE 2025
avente nr./codice: OGGETTO: CONVOCAZIONE ASSEMBLEA ORDINARIA CONDOMINIO DENOMINATO “PROMENADE PALACE”
emesso da: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI DUODECI NICOLA
atto a firma di: DUODECI NICOLA
notificato il: 11 APRILE 2025 ORE 17:20
atto notificato da: TRAMITE E-MAIL DA “STUDIODUODECI@GMAIL.COM

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI DUODECI NICOLA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI DUODECI NICOLA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
L’assemblea convocata ai sensi del 1136 e 1137 del c.c. italiano, per la sua costituzione e validità, viene da me RIGETTATA per i motivi di cui al presente atto.
Restano ancora prive di adeguata risposta due comunicazioni che le ho fatto pervenire via e-mail nelle seguenti date:
• 31 ottobre 2023 ore 15:02
• 18 giugno 2024 ore 15:27
per le quali prendo atto che le mie rimostranze sono rimaste prive di considerazione e inconfutate.

16.04.2025
In fede:
BENEDETTO CELOT

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150618171811983

Si attesta che in data 2025.04.16, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150618171811983.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 16.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.16 – BISCARO LORETTA – RDN – 0150618162750597 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.16 – BISCARO LORETTA – RDN – 0150618162750597 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 12.02.2025
avente nr./codice: 233459112024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LORETTA BISCARO, nato/a il 12/02/1963, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 122114192410
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
i miei precedenti RDN non sono mai stati confutati … come mai?

16.04.2025
In fede:
LORETTA BISCARO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150618162750597

Si attesta che in data 2025.04.16, LORETTA BISCARO, nato/a il 12/02/1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122114192410, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150618162750597.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 16.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.16 – MALENKAIA LIUDMILA – RDN – 0150618160312853 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.16 – MALENKAIA LIUDMILA – RDN – 0150618160312853 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – dp.padova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 2025.03.14
avente nr./codice: 07720259002744821-000PDF
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LIUDMILA MALENKAIA, nato/a il 15.07.1970, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 13171692449
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


16.04.2025
In fede:
LIUDMILA MALENKAIA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150618160312853

Si attesta che in data 2025.04.16, LIUDMILA MALENKAIA, nato/a il 15.07.1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13171692449, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150618160312853.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 16.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.16 – MASTROTTO MAURO – RDN – 0150618155737435 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.16 – MASTROTTO MAURO – RDN – 0150618155737435 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 20.02.2025
avente nr./codice: 236646512024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MAURO MASTROTTO, nato/a il 19/09/1976, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140923134702980
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non avete mai confutato i miei RDN precedenti … non rispettate neppure le vostre leggi.

16.04.2025
In fede:
MAURO MASTROTTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150618155737435

Si attesta che in data 2025.04.16, MAURO MASTROTTO, nato/a il 19/09/1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140923134702980, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150618155737435.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 16.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.15 – DAL PRA’ MARINA – RDN – 0150617181715677 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.15 – DAL PRA’ MARINA – RDN – 0150617181715677 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 12.02.2025
avente nr./codice: 234407132024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARINA DAL PRA’, nato/a il 30.03.1963, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 090913161133000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
ma cosa volete da me se non confutate i miei precedenti RDN.

15.04.2025
In fede:
MARINA DAL PRA’

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150617181715677

Si attesta che in data 2025.04.15, MARINA DAL PRA’, nato/a il 30.03.1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 090913161133000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150617181715677.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 15.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.15 – HOXHA KRESHNIK – RDN – 0150617175053170 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.15 – HOXHA KRESHNIK – RDN – 0150617175053170 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 12.03.2025
avente nr./codice: 37846191-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a KRESHNIK HOXHA, nato/a il 29.11.1981, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0141028180510002
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


15.04.2025
In fede:
KRESHNIK HOXHA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150617175053170

Si attesta che in data 2025.04.15, KRESHNIK HOXHA, nato/a il 29.11.1981, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141028180510002, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150617175053170.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 15.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.14 – MAGGIOLO FELICE – RDN – 0150616173413763 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.14 – MAGGIOLO FELICE – RDN – 0150616173413763 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 26.03.2025
avente nr./codice: 11320259002856472-000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANI

Il/La sottoscritto/a FELICE MAGGIOLO, nato/a il 25/04/1950, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 122114192055
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Ho fatto più volte RDN che nessuno ha mai confutato nel merito.

14.04.2025
In fede:
FELICE MAGGIOLO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150616173413763

Si attesta che in data 2025.04.14, FELICE MAGGIOLO, nato/a il 25/04/1950, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122114192055, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150616173413763.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 14.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.14 – VELICA SKLKIM – RDN – 0150616093313612 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.14 – VELICA SKLKIM – RDN – 0150616093313612 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 11.03.2025
avente nr./codice: 37828474-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a SKLKIM VELICA, nato/a il 02.05.1961, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0141106171136076
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Io ho già fatto altri RDN senza mai ricevere alcuna confutazione nel merito.

14.04.2025
In fede:
SKLKIM VELICA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150616093313612

Si attesta che in data 2025.04.14, SKLKIM VELICA, nato/a il 02.05.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141106171136076, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150616093313612.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 14.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.13 – SOW SAMBA – RDN – 0150615183216289 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2025.04.13 – SOW SAMBA – RDN – 0150615183216289 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
emesso il: NON RILEVABILE
avente nr./codice: 11320240012628270000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: ILLEGGIBILE
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a SAMBA SOW, nato/a il 20.10.1967, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131824125718
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Sono Veneto e non italiano e per tal motivo non pago.

13.04.2025
In fede:
SAMBA SOW

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150615183216289

Si attesta che in data 2025.04.13, SAMBA SOW, nato/a il 20.10.1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131824125718, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150615183216289.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 13.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.13 – SOW SAMBA – RDN – 0150615182036195 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2025.04.13 – SOW SAMBA – RDN – 0150615182036195 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
emesso il: 06/08/2024
avente nr./codice: 11320249008530507000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: ILLEGGIBILE
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a SAMBA SOW, nato/a il 20.10.1967, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131824125718
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non pago perché sono di nazionalità Veneta , non sono italiano.

13.04.2025
In fede:
SAMBA SOW

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150615182036195

Si attesta che in data 2025.04.13, SAMBA SOW, nato/a il 20.10.1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131824125718, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150615182036195.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 13.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.13 – SOW SAMBA – RDN – 0150615175027086 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2025.04.13 – SOW SAMBA – RDN – 0150615175027086 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SERVIZI DI SUPPORTO GEFIL S.P.A VIA VARESE 6 / A 20037 PADERNO DUGNANO MI – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
emesso il: 12/02/2025
avente nr./codice: PROT.234078672024/TA ANNO 2023
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a SAMBA SOW, nato/a il 20.10.1967, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131824125718
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Sono di nazionalità Veneta e non italiana e per tal motivo non vi devo assolutamente nulla.

13.04.2025
In fede:
SAMBA SOW

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150615175027086

Si attesta che in data 2025.04.13, SAMBA SOW, nato/a il 20.10.1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131824125718, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150615175027086.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 13.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.13 – FOGGIATO GIUSEPPE – RDN – 0150615143858663 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2025.04.13 – FOGGIATO GIUSEPPE – RDN – 0150615143858663 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SERVIZI DI SUPPORTO GEFIL S.P.A VIA VARESE 6 / A 20037 PADERNO DUGNANO MI – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
emesso il: 20/02/2025
avente nr./codice: PROT.235419182024/TA ANNO 2023
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE FOGGIATO, nato/a il 30-01-1954, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 12172018152
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non go schei da darve.Son Veneto non tajan.

13.04.2025
In fede:
GIUSEPPE FOGGIATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150615143858663

Si attesta che in data 2025.04.13, GIUSEPPE FOGGIATO, nato/a il 30-01-1954, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 12172018152, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150615143858663.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 13.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.13 – BINOTTO BRUNO – RDN – 0150615100531765 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2025.04.13 – BINOTTO BRUNO – RDN – 0150615100531765 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SERVIZI DI SUPPORTO GEFIL S.P.A VIA VARESE 6 / A 20037 PADERNO DUGNANO MI – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
emesso il: 20/02/2025
avente nr./codice: PROT.236292112024/TA ANNO 2023
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a BRUNO BINOTTO, nato/a il 12-06-1939, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140918153628130
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Son Veneto non tajan e par tal motivo non go schei da darve.

13.04.2025
In fede:
BRUNO BINOTTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150615100531765

Si attesta che in data 2025.04.13, BRUNO BINOTTO, nato/a il 12-06-1939, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140918153628130, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150615100531765.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 13.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.12 – AMEDEO MARTIN DARIO – RDN – 0150614162114253 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2025.04.12 – AMEDEO MARTIN DARIO – RDN – 0150614162114253 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-DIR.PROV.DI TREVISO UFF.TERRITORIALE DI DPTV UT MONTEBELLUNA, VIA DINO BUZZATI 18 31044 MONTEBELLUNA – dp.treviso.utmontebelluna@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: ATTO DI ACCERTAMENTO
emesso il: NON RILEVABILE
avente nr./codice: N.T5S – 22000384
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-DIR.PROV.DI TREVISO UFF.TERRITORIALE DI DPTV UT MONTEBELLUNA
atto a firma di: MARCOLIN MONICA
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARTIN DARIO AMEDEO, nato/a il 06.05.1991, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 12171314856
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA DELLE ENTRATE-DIR.PROV.DI TREVISO UFF.TERRITORIALE DI DPTV UT MONTEBELLUNA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-DIR.PROV.DI TREVISO UFF.TERRITORIALE DI DPTV UT MONTEBELLUNA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Nell’atto di accertamento mi accusate di omesso versamento ma io non ho mai ricevuto alcuna richiesta di pagamento riguardo alla tassa automobilistica relativa all’anno 2022.

12.04.2025
In fede:
MARTIN DARIO AMEDEO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150614162114253

Si attesta che in data 2025.04.12, MARTIN DARIO AMEDEO, nato/a il 06.05.1991, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 12171314856, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150614162114253.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 12.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.12 – VISENTIN GIOVANNA – RDN – 0150614152947390 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2025.04.12 – VISENTIN GIOVANNA – RDN – 0150614152947390 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SERVIZI DI SUPPORTO GEFIL S.P.A VIA VARESE 6 / A 20037 PADERNO DUGNANO MI – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
emesso il: 20/02/2025
avente nr./codice: PROT.236111932024/TA ANNO 2023
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIOVANNA VISENTIN, nato/a il 14-01-1974, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0141030155904752
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Son Veneta e non tajana e par tal motivo non go schei da darve.

12.04.2025
In fede:
GIOVANNA VISENTIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150614152947390

Si attesta che in data 2025.04.12, GIOVANNA VISENTIN, nato/a il 14-01-1974, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141030155904752, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150614152947390.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 12.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.12 – PILLA EGLE – RDN – 0150614093711508 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.12 – PILLA EGLE – RDN – 0150614093711508 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 20.02.2025
avente nr./codice: 237352032024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a EGLE PILLA, nato/a il 19.11.1954, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 13133275141
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


12.04.2025
In fede:
EGLE PILLA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150614093711508

Si attesta che in data 2025.04.12, EGLE PILLA, nato/a il 19.11.1954, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13133275141, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150614093711508.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 12.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.11 – CAREGNATO DARIO – RDN – 0150613182003067 – Referente: SB

Oggetto: 2025.04.11 – CAREGNATO DARIO – RDN – 0150613182003067 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTO 2023
emesso il: 11.03.2025
avente nr./codice: 37804440-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DARIO CAREGNATO, nato/a il 08/07/1965, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131224171427
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non avete mai confutato i miei precedenti RDN in spregio ad ogni rispetto della Legge e del mio inalienabile diritto di Autodeterminazione con valore ius-cogens.

11.04.2025
In fede:
DARIO CAREGNATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150613182003067

Si attesta che in data 2025.04.11, DARIO CAREGNATO, nato/a il 08/07/1965, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131224171427, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150613182003067.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 11.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.11 – HOXHA MENTOR – RDN – 0150613123805974 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2025.04.11 – HOXHA MENTOR – RDN – 0150613123805974 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SERVIZI DI SUPPORTO GEFIL S.P.A VIA VARESE 6 / A 20037 PADERNO DUGNANO MI – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
emesso il: 20/02/2025
avente nr./codice: PROT.237348862024 / TA ANNO 2023
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MENTOR HOXHA, nato/a il 01/01/1979, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131316165158
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


11.04.2025
In fede:
MENTOR HOXHA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150613123805974

Si attesta che in data 2025.04.11, MENTOR HOXHA, nato/a il 01/01/1979, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131316165158, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150613123805974.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 11.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.11 – DE GIORGIO MARIO – RDN – 0150613112548553 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2025.04.11 – DE GIORGIO MARIO – RDN – 0150613112548553 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
emesso il: 28/01/2025
avente nr./codice: 11320259000893869000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARIO DE GIORGIO, nato/a il 25.02.1974, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 121920233228
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


11.04.2025
In fede:
MARIO DE GIORGIO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150613112548553

Si attesta che in data 2025.04.11, MARIO DE GIORGIO, nato/a il 25.02.1974, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121920233228, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150613112548553.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 11.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.04.10 – GREC LIVIA LORENA – RDN – 0150612191105968 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2025.04.10 – GREC LIVIA LORENA – RDN – 0150612191105968 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SERVIZI DI SUPPORTO GEFIL S.P.A VIA VARESE 6 / A 20037 PADERNO DUGNANO MI – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
emesso il: 20/02/2025
avente nr./codice: PROT.237348862024/TA ANNO 2023
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LIVIA LORENA GREC, nato/a il 04.08.1986, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 132230125320
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


10.04.2025
In fede:
LIVIA LORENA GREC

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0150612191105968

Si attesta che in data 2025.04.10, LIVIA LORENA GREC, nato/a il 04.08.1986, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132230125320, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0150612191105968.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 10.04.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).
Con la presente, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), istituito il 4 febbraio 2021 ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, in rappresentanza dei Cittadini dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia, contesta e rigetta formalmente ogni notifica, atto amministrativo o ingiunzione emessa da enti e autorità dello Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, per le ribadite seguenti motivazioni giuridiche e storiche:
1. Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani nei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia
Si richiama espressamente il DECRETO NR. 05 DEL 06 GENNAIO 2019, pubblicato sulla Gaxeta Uficiale del MLNV (https://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/06/07/2019-01-06-decreto-nr-05-del-6-gennaio-2019/), il quale dichiara la nullità assoluta di tutti i provvedimenti emessi dalle autorità italiane nei confronti dei Cittadini veneti.
Tale nullità discende direttamente dall’illegittimità dell’annessione forzata del 1866 e dall’assenza di una base giuridica valida che conferisca allo Stato italiano il potere di esercitare sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
2. Illegittimità dell’annessione del 1866
Come ampiamente documentato, l’annessione dei Territori della Repubblica de la Venethia al Regno d’Italia avvenne prima dello svolgimento del plebiscito del 21-22 ottobre 1866, rendendo tale consultazione priva di validità giuridica.
Tale illegittimità è confermata dai documenti ufficiali dell’epoca, tra cui il decreto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia il 19 ottobre 1866, che sancisce il passaggio dei Territori sotto l’autorità italiana tre giorni prima del voto, dimostrando la totale assenza di autodeterminazione per il Popolo Veneto.
3. Violazione del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866
Il Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866 stabiliva che i Territori della Serenissima Repubblica di Venezia sarebbero stati trasferiti all’Italia solo previa una libera consultazione della popolazione, da svolgersi in autonomia e sotto supervisione neutrale. Tuttavia:
• Il Commissario francese Leboeuf dichiarò che la Venezia veniva rimessa a sé stessa, affinché il Popolo Veneto potesse determinare il proprio futuro.
• Il governo italiano, temendo il risultato, manipolò il plebiscito, impedendo ogni altra opzione se non l’annessione all’Italia e adottando metodi coercitivi per influenzare il voto.
• Il 4 novembre 1866, prima ancora della ratifica dei risultati, i notabili veneti furono costretti a consegnare i dati al re d’Italia Vittorio Emanuele II, il quale promulgò il Regio Decreto n. 3300 del 4 novembre 1866, sancendo definitivamente l’annessione fraudolenta.
4. Violazione del diritto internazionale e del principio di autodeterminazione dei popoli
Ai sensi della Carta delle Nazioni Unite (art. 1, par. 2 e art. 55) e delle risoluzioni ONU in materia di autodeterminazione, i popoli privati del diritto all’autodeterminazione per mezzo di atti di frode o coercizione mantengono il diritto inalienabile alla rivendicazione della propria sovranità.
Pertanto, i Cittadini veneti non possono essere considerati soggetti a obblighi giuridici imposti dallo Stato italiano, che non detiene legittimità sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
5. Rigetto di ogni atto amministrativo e giuridico
In virtù di quanto sopra esposto, il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), per il tramite del Governo Veneto Provisorio (GVP), notifica formalmente il rigetto di ogni comunicazione, notifica, atto amministrativo o provvedimento emesso dallo Stato italiano nei confronti dei Cittadini veneti, ritenendoli privi di efficacia giuridica e non opponibili nei confronti di soggetti non riconducibili alla sovranità italiana.
Si avvisa che ogni ulteriore imposizione arbitraria da parte delle autorità italiane sarà oggetto di denuncia presso le competenti istanze internazionali per violazione dei diritti fondamentali dei popoli e del principio di autodeterminazione.
In attesa di confutazione, si ribadisce la ferma posizione del MLNV e si diffida da ulteriori atti che possano configurare un abuso di potere nei confronti dei Cittadini veneti.


N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.