2026.01.21 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160325194041783 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.01.21 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160325194041783 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:21.01.2026
luogo iniziale del fatto segnalato:ALPAGO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE STRANIERE ITALIANE

DENUNCIA/SEGNALA QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:

1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
– È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
– Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
– L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.

2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
– Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
– Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
– In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.

3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
– Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
– Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
– L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.

4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
– Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
– Il sottoscritto non riconosce, non utilizza e non legittima il cosiddetto Codice Fiscale italiano, in quanto imposto alla nascita senza consenso, quale strumento di identificazione amministrativa riconducibile a un trust giuridico di diritto italiano.
– Ogni atto intestato, notificato o riferito a tale codice non è riferibile alla persona fisica autodeterminata, ma esclusivamente a una finzione giuridica amministrativa creata e gestita dallo Stato italiano.
– In assenza di mandato espresso, contratto valido o accettazione consapevole, nessun atto indirizzato tramite tale strumento può:
– essere notificato validamente;
– essere ritirato;
– produrre effetti giuridici nei confronti del Cittadino Autodeterminato.
– Ne consegue che qualsiasi tentativo di notifica, deposito, giacenza o ritiro di atti intestati o collegati al suddetto trust/codice fiscale è giuridicamente nullo, inefficace e non opponibile.
– Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
– Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
In data 21.01.2026, il postino si presenta per la consegna di una raccomandata
(n. 67610980896-5 – documento n. 11320259010170724000) proveniente dall’azienda straniera italiana Agenzia Entrate-Riscossione – sede di Treviso.

La sottoscritta rifiuta la consegna e dichiara le proprie motivazioni, che il postino riporta sulla busta, ossia che:

ella si dichiara cittadina Veneta, autodeterminata sotto l’egida del MLNV-GVP;

non si identifica con il destinatario indicato, ritenuto trust italiano.

Inoltre, non viene redatta la relata di notifica.

Prima di riportare le dichiarazioni della cittadina Veneta, il postino riferisce di essere stato richiamato dal proprio superiore in relazione a quanto egli scrive ogni volta che tenta la notifica presso la sottoscritta e afferma che tale COMPORTAMENTO DA PARTE DELLA CITTADINA DEVE ESSERE DENUNCIATO (praticamente poste straniere italiane vorrebbe denunciare cosa? Il fatto che una cittadina da sempre Veneta, e non italiana come qualcuno vorrebbe far credere, sta dichiarando e agendo in verità?

Tale comportamento da parte di poste italiane ha carattere intimidatorio, con evidente violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite.

Nonostante ciò, il postino ha comunque annotato sulla busta le dichiarazioni della sottoscritta.
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
– Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni anche di legge italiana;
– Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
– Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160325194041783) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.