Autore: sergio

2025.10.29 – VERARDO VANNI – RDN – 0160100153005572 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.29 – VERARDO VANNI – RDN – 0160100153005572 – Referente: SB

at
AER TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
emesso il: PRIVA DI RISCONTRO DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320230017870861000
emesso da: AER TREVISO
atto a firma di: PRIVA DI RISCONTRO DI FIRMA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: MESSO COMUNALE CORNUDA TV

Il/La sottoscritto/a VANNI VERARDO, nato/a il 25/02/1973, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 2019520175838
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AER TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AER TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente intendo contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dal vostro ente, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili alla mia persona.
Rilevo che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge può essere interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, richiamo la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Ribadisco che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato ribadito anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha confermato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei miei confronti.
Rilevo altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate alla mia persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, con il quale non mi identifico avendo dichiarato la mia autodeterminazione giuridica sotto l’egida del MLNV – Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provisorio (GVP).
Pertanto, vi diffido formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla mia condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Qualora intendiate inviare comunicazioni in futuro, vi invito a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale;
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
In caso contrario, la notifica sarà nulla e priva di effetti giuridici.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
29.10.2025
In fede:
VANNI VERARDO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160100153005572

Si attesta che in data 2025.10.29, VANNI VERARDO, nato/a il 25/02/1973, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 2019520175838, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160100153005572.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 29.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.29 – PUIATTI ANNALISA – SPN – 0160100111307382 – referente: ME STESSA

Oggetto: 2025.10.29 – PUIATTI ANNALISA – SPN – 0160100111307382 – referente: ME STESSA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: ANNALISA
Cognome: PUIATTI
Codice Unico Personale: 111431181953
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:16.11.2021
luogo iniziale del fatto segnalato:TAMBRE – BELLUNO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:GUARDIA DI FINANZA DI BELLUNO (M.A. LORI ROBERTO, FIN. SC. VACCARO LORENZO E ZINGARELLI UMBERTO) E AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE (DA SOIS LORENA, SOMMACAL PATRIK E DE BONA PAOLA)

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
La suddetta SPN è ad integrazione di:
RDN 12212714559 del 2021.11.17
RDN 12212883942 del 2021.11.18
RDN 122135184440 del 2021.11.25
RDN 122135185319 del 2021.11.25
RDN 122135184913 del 2021.11.25 (tutti notificati anche tramite RR, ma non ho ricevuto alcuna ricevuta di ritorno dai destinatari)
APM 122136175341 del 2021.11.25 RDN 12211133921 del 2021.12.01
APM 2^ 13123715033 del 2022.02.26 RDN 13152711211 del 2022.05.17
SPN 0151226154829714 del 2025.10.24 RDN 0151226160541571 del 2025.10.24
Il giorno 16 novembre 2021 si presentarono nel mio negozio (attività veneta sotto giurisdizione del MLNV/GVP) tre finanzieri della Guardia di Finanza di Belluno (M.A. Lori Roberto, Fin. Sc. Vaccaro Lorenzo e Zingarelli Umberto) e tre agenti della Polizia Locale (Da Sois Lorena, Sommacal Patrik e De Bona Paola) per un controllo italiano.
Subito mi intimarono di indossare la mascherina e di mostrare il green pass.
Risposi che non indosso la mascherina perché non serve contro i virus e che non possiedo né riconosco il “green pass”, in quanto sono cittadina Veneta, e quindi non cittadina italiana, e mi trovo in territorio della Repubblica della Serenissima purtroppo ancora occupato con la forza dalle istituzioni italiane.
A seguito di ciò la polizia locale produsse sanzioni:
• una per il mancato uso della mascherina;
• una per l’assenza del green pass.
contro le quali ho prodotto RDN 12212883942 del 2021.11.18 (più precisamente contro verbali di ispezione, violazione e ordinanza di chiusura).
Nonostante io abbia immediatamente dichiarato quanto segue:
• di essere Veneta autodeterminata (diritto inderogabile sancito dal diritto internazionale) sotto l’egida del MLNV/GVP, riconosciuto anche dall’U.C.C. attraverso l’assegnazione di un ulteriore file number.
• di avere un’attività veneta tutelata dal MLNV e per di più situata nel territorio della Repubblica di Venezia;
• di aver chiuso la partita iva italiana da quasi un anno (gennaio 2021);
• che i territori della Repubblica di Venezia non sono mai diventati italiani, come dimostrato – ho aggiunto loro – dal plebiscito del 1866, clamorosa truffa a danno del Popolo Veneto;
• di non essere un evasore fiscale: io infatti devo render conto solo ed unicamente al mio Governo (GVP), istituzione di cui deve dotarsi ogni Movimento di Liberazione Nazionale secondo il diritto internazionale;
tutte le mie dichiarazioni suddette sono state completamente ignorate.
In particolare, De Bona Paola ha dichiarato che i territori dove si trova la mia attività sono italiani ed ha aggiunto di conoscere “bene i gruppi venetisti come noi”.
Le ho risposto che non rappresentiamo un gruppo venetista, ma un Movimento di Liberazione Nazionale, soggetto giuridico previsto dal diritto internazionale.
Lei ha sorriso dicendo: «Domani veniamo a mettere i sigilli al negozio».
Tengo a precisare che in seguito ho scelto liberamente di tenere la mia attività chiusa per tre mesi, solo per calmare la situazione, non perché mi sia stato imposto, come invece sostenevano alcune voci in paese.
Nonostante tutte le mie dichiarazioni, sia la Guardia di Finanza che la Polizia Locale italiane hanno redatto verbali e prodotto multe inserendo negli atti una partita iva già chiusa, fingendo che fosse ancora attiva.
Hanno inoltre riportato un codice fiscale che non mi identifica, poiché si riferisce al trust che il governo italiano ha creato furbescamente all’atto della mia nascita, “vendendo” parte del mio certificato di nascita alla S.E.C. in cambio di un ritorno economico.
Pertanto verbali e multe italiane rappresentano unicamente contratti che io mi rifiuto di firmare e ai quali non ho mai dato consenso, in quanto intestati a una finzione giuridica.
Contro tali verbali e sanzioni ho prodotto RDN 12212714559 del 2021.11.17
RDN 12212883942 del 2021.11.18
RDN 122135184440 del 2021.11.25
RDN 122135185319 del 2021.11.25
RDN 122135184913 del 2021.11.25 APM 122136175341 del 2021.11.25 RDN 12211133921 del 2021.12.01 APM 2^ 13123715033 del 2022.02.26 RDN 13152711211 del 2022.05.17

Nonostante tutto ciò, il giorno 23.10.2025 due presunti finanzieri, non chiaramente identificatisi, si sono nuovamente presentati nel mio negozio.
Di tale episodio ho già informato il mio Governo con SPN 0151226154829714 del 24.10.2025 e prodotto RDN 0151226160541571 del 24.10.2025 contro il verbale da loro redatto il 23.10.2025.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
ANNALISA PUIATTI

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160100111307382) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.10.24 – PUIATTI ANNALISA – RDN – 0151226160541571 – Referente: ME STESSA

Oggetto: 2025.10.24 – PUIATTI ANNALISA – RDN – 0151226160541571 – Referente: ME STESSA

at
GUARDIA DI FINANZA BELLUNESE, VIA MEZZATERRA, 5 – 32100 BELLUNO – bl1190000p@pec.gdf.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: VERBALE DI CONSTATAZIONE
emesso il: 23.10.2025
avente nr./codice: 141/2025
emesso da: GUARDIA DI FINANZA BELLUNESE
atto a firma di: ILLEGGIBILI ENTRAMBE (COMANDANTE DEL GRUPPO MAGG. GHENDA MARCO)
notificato il: 23.10.2025
atto notificato da: DUE PRESUNTI FINANZIERI NON ADEGUATAMENTE IDENTIFICATISI

Il/La sottoscritto/a ANNALISA PUIATTI, nato/a il 08.02.1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 111431181953
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at GUARDIA DI FINANZA BELLUNESE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da GUARDIA DI FINANZA BELLUNESE per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
In riferimento a mia precedente SPN 0151226154829714 del 2025.10.24 RIGETTO il suddetto verbale italiano, redatto da due soggetti qualificatisi come finanzieri ma non chiaramente identificatisi, né identificabili sulla base dei dati da loro stessi riportati nel suddetto atto. Le firme risultano infatti illeggibili, così come i nomi indicati in stampatello all’inizio del verbale, che appaiono incompleti e non chiari.
Riassumo brevemente i fatti:
il 23 ottobre 2025 presso la mia attività veneta due uomini in abiti civili, qualificatisi come appartenenti alla Guardia di Finanza italiana, hanno effettuato un controllo fiscale senza identificarsi in modo regolare e agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
Durante l’episodio:
• L’uomo più giovane ha chiesto se fosse stato emesso lo scontrino a una cliente anziana che aveva visto uscire, poi l’ha fatta rientrare nel negozio e il tutto ha indotto spavento nella signora.
• Gli agenti mi hanno mostrato velocemente i tesserini, senza consentire l’identificazione.
• Io ho dichiarato la mia identità di “Veneta autodeterminata sotto tutela del MLNV/GVP” e la non soggezione alle leggi italiane, ma ciò è stato ignorato.
• Sono stata minacciata di arresto dall’uomo più giovane se non avessi mostrato un documento italiano, che sono stata costretta ad esibire solo per evitare coercizione.
I due uomini, ignorando ogni mia dichiarazione, hanno poi redatto un verbale:
• con firme illeggibili e dati ritenuti falsi (partita IVA ancora aperta, codice fiscale italiano che non mi identifica, ecc.);
• contestando la mancanza di misuratore fiscale italiano;
• dichiarando, falsamente, che essi si erano identificati prima dell’accesso (L’identificazione dei soggetti deve essere effettuata in modo chiaro, completo e verificabile)
Io non ho firmato il verbale, ritenendolo nullo poiché:
1. redatto da soggetti privi di giurisdizione nei territori della Repubblica di Venezia, mai diventata italiana;
2. intestato a un “trust italiano” e non a me come Essere Umano;
3. configurato di conseguenza come contratto (non consensuale).
Infine, gli atteggiamenti dei due soggetti sono stati ironici e derisori nei confronti del Governo Veneto Provvisorio e del suo presidente Sergio Bortotto.
Conclusioni
Dichiaro che i due uomini che hanno redatto il verbale:
• hanno agito senza giurisdizione e senza identificazione valida;
• hanno tenuto comportamenti intimidatori e offensivi;
• hanno violato norme internazionali e norme U.C.C.;
Io agisco in piena legalità internazionale, riconoscendo solo le autorità del GVP/MLNV, a cui verso regolarmente i contributi.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
24.10.2025
In fede:
ANNALISA PUIATTI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151226160541571

Si attesta che in data 2025.10.24, ANNALISA PUIATTI, nato/a il 08.02.1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 111431181953, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151226160541571.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 24.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.24 – PUIATTI ANNALISA – SPN – 0151226154829714 – referente: ME STESSA

Oggetto: 2025.10.24 – PUIATTI ANNALISA – SPN – 0151226154829714 – referente: ME STESSA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: ANNALISA
Cognome: PUIATTI
Codice Unico Personale: 111431181953
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:23.10.2025
luogo iniziale del fatto segnalato:TAMBRE – BELLUNO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:GUARDIA DI FINANZA BELLUNESE (SOGGETTI NON CHIARAMENTE IDENTIFICATISI)

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
In riferimento a miei precedenti atti ufficiali:
RDN 12212714559 del 2021.11.17
RDN 12212883942 del 2021.11.18
RDN 122135184440 del 2021.11.25
RDN 122135185319 del 2021.11.25
RDN 122135184913 del 2021.11.25
APM 122136175341 del 2021.11.25 RDN 12211133921 del 2021.12.01 RDN 13152711211 del 2022.05.17
(tutti notificati anche tramite RR e/o email ai rispettivi destinatari (G.F., P.L. di Tambre e comune di Tambre)
APM 2^ 13123715033 del 2022.02.26

segnalo quanto segue:
Oggetto:
Segnalazione di ingerenza e abuso di autorità da parte di due uomini qualificatisi come appartenenti alla finanza italiana, operanti in difetto assoluto di giurisdizione sul territorio della Repubblica di Venezia.

Esposizione dei fatti
In data 23 ottobre 2025, verso le ore 10:30, mi trovavo nel mio negozio mentre una cliente, signora anziana e fisicamente fragile, stava acquistando del pane.
Un’autovettura con due uomini in abiti civili si è fermata di fronte all’ingresso.
Dopo che la signora uscì dal mio negozio, l’uomo più giovane è sceso dall’auto e mi ha chiesto se fosse stato emesso lo scontrino alla cliente. Alla mia risposta negativa, l’uomo ha inseguito la signora costringendola – visibilmente spaventata – a rientrare nel locale. Nel frattempo, quello più anziano era entrato nel mio negozio dichiarandosi appartenente alla Guardia di finanza.
La signora era perplessa e confusa ed io, per tranquillizzarla, le ho detto di non preoccuparsi e che poteva uscire liberamente.
Il più giovane, a quel punto, mi ha accusata di “mancanza di rispetto”, alla quale ho preferito far seguire una mia risposta conciliativa.
Preciso che i due uomini non si sono identificati in modo regolare né hanno fornito nome e cognome. Infatti, hanno mostrato velocemente i loro presunti tesserini di riconoscimento e con la stessa rapidità li hanno rimessi nel portafoglio.
Ho subito dichiarato di essere Cittadina Veneta autodeterminata sotto tutela del MLNV/GVP e come tale non soggetta alla giurisdizione italiana. Tale dichiarazione è stata ignorata da entrambi i presunti finanzieri.
Il più giovane ha affermato che, secondo i loro database, risulta una partita IVA italiana ancora aperta e un ultimo controllo risalente al 2012 (tutto falso).
Ho spiegato che la partita IVA italiana è stata chiusa nel dicembre 2020 (più precisamente il 28.01.2021 come evidenzia la visura presso la camera di commercio italiana) e che la finanza di Belluno aveva effettuato un controllo nel novembre 2021 (quando io in realtà avevo appunto già chiuso la p.i).
A novembre del 2021 ho quindi iniziato a redigere gli atti ufficiali riportati all’inizio di questo contenuto e riferiti ai vari RDN e APM.
A questo punto il più giovane mi ha detto:
“E come ha fatto a prendere questo negozio se non ha partita iva?”
(Mi sono chiesta cosa c’entrasse, dato che il negozio è intestato a me e non a una partita IVA, ma ho preferito non rispondere).
Ho tentato di spiegare loro come erano andate le cose quando, precedentemente, nel 2021, avevo avuto l’ennesimo illegale controllo, ma è stato come parlare al muro.
Successivamente, mi hanno chiesto un documento d’identità.
Ho detto che non riconosco quel documento perché non mi rappresenta ed ho presentato la mia Identità Dichiarativa Veneta.
Non hanno considerato nemmeno questa; anzi, il giovane ha dichiarato:
“Se non ci dà il documento italiano IO DEVO ARRESTARLA.”
Di fronte a tale minaccia, mi sono vista costretta, unicamente per evitare coercizione, a mostrare il documento italiano (illegittimo e straniero rispetto alla mia condizione giuridica).
Ho quindi cercato di spiegare che i territori della Venezia non sono mai stati legittimamente annessi all’Italia e che il plebiscito del 1866 è una chiara truffa ai danni del Popolo Veneto.
Nonostante ciò, i due hanno affermato che a loro “non interessa” e che, trovandomi io, a loro dire, “in Italia”, devo rispettare le leggi italiane e che loro sono stati mandati per un controllo e questo devono fare.
Hanno inoltre sostenuto che io “non pago le tasse”.
L’uomo più giovane ha continuato dicendo: “e chi mi dice che il Governo Veneto non usi la partita iva italiana per raggirare le tasse?”
I due hanno ironizzato quindi sulla legittimità delle Istituzioni Venete, atteggiandosi con evidente intento provocatorio:
“Allora avete la Polizia, la guardia di finanza!” hanno detto.
Non ho risposto adeguatamente perché avevo capito che stavo solo sprecando fiato.
I due hanno poi redatto un verbale italiano firmato con sottoscrizioni illeggibili e pertanto non verificabili (e solo questo, anche per legge italiana, rende l’atto nullo).
Nel verbale sono riportate informazioni false e/o non aggiornate, tra cui:
• una partita IVA ancora aperta (ma come detto sopra non è così);
• un codice fiscale che io non ho esibito e che non riconosco poiché riferito a un trust giuridico creato dallo Stato italiano e non alla mia persona vivente;
• la falsa dichiarazione che gli agenti avrebbero mostrato le proprie tessere “prima dell’accesso”, mentre in realtà le hanno esibite per un istante, rendendosi di fatto non identificabili.
Nel verbale è stata inoltre contestata la mancanza di “misuratore fiscale”, elemento irrilevante poiché la mia attività opera sotto la giurisdizione della Venethia e non italiana.
È stato comunque riportato il numero identificativo della mia Identità Dichiarativa Veneta.
Alla voce “verbalizzanti” si legge a mala pena un “DE NARD (C o G)”, mentre l’altro nominativo è illeggibile.
Io non ho firmato il verbale per i seguenti motivi:
1. L’atto è nullo ab origine, redatto da soggetti privi di giurisdizione territoriale;
2. È intestato a un trust italiano e non alla sottoscritta;
3. Costituisce un contratto aziendale non consensuale, mai accettato né sottoscritto, ma unicamente ricevuto per conoscenza.
Prima di concludere, l’uomo più anziano, con tono ironico, ha detto:
“Allora il suo presidente è Zaia!”
Alla risposta:
“No, il mio Presidente è Bortotto Sergio”,
ha replicato con atteggiamento derisorio:
“Allora… mi saluti… Bortotto…”
Io ho concluso ribadendo:
“Sergio.”
Considerazioni conclusive
I soggetti identificatisi come appartenenti alla finanza italiana hanno agito:
• in difetto assoluto di giurisdizione sul territorio della Repubblica Veneta;
• senza fornire identificazione valida, contravvenendo alle norme internazionali di condotta su territorio estero;
• con atteggiamento intimidatorio, denigratorio e potenzialmente lesivo della mia dignità personale;
• in violazione delle norme di diritto internazionale e dei principi sanciti dalle Leggi U.C.C., che tutelano l’autodeterminazione dei popoli e la libertà giuridica degli esseri umani viventi.
La sottoscritta ribadisce di agire in piena legalità internazionale, riconoscendo unicamente la giurisdizione del Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV).
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
ANNALISA PUIATTI

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151226154829714) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.10.28 – GALLINA MAURO – RDN – 0151230153848649 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.28 – GALLINA MAURO – RDN – 0151230153848649 – Referente: SB

at
Comune di Fontanelle, Piazza Giulio Marconi, 1 – 31043 Fontanelle (Treviso) – info@comune.fontanelle.tv.it 

at
ABACO SPA, VIA FRATELLI CERVI, 6 – 25126 PADOVA – ufficiolegale@abacospa.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.10.09 – ABACO SPA – INTIMAZIONE DI PAGAMENTO – NR.28364
emesso il: 09.10.2025
avente nr./codice: 28364
emesso da: ABACO SPA
atto a firma di: LORIS TARGA
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MAURO GALLINA, nato/a il 03.09.1973, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 13133993013
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at ABACO SPA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da ABACO SPA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non avete mai confutato alcun mio precedente RDN, violando anche le norme dell’U.C.C. .
Il presente atto è nullo ab origine in quanto reiterativo e privo di legittimazione giuridica, essendo stato già oggetto di precedente Rigetto di Notifica regolarmente pubblicato in Gaxeta Uficiale MLNV e mai confutato nei termini di legge (90 giorni UCC / 220 giorni norme italiane).
ABACO S.p.A., agendo per conto del cosiddetto Comune di Fontanelle (TV), opera in difetto assoluto di giurisdizione nei confronti del Cittadino autodeterminato GALLINA MAURO, di cittadinanza Veneta, ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.
L’intimazione di pagamento n. 28364 del 09.10.2025, emessa senza alcuna risposta formale al precedente RDN e priva di prova di notifica regolare, costituisce pertanto violazione dei diritti fondamentali di autodeterminazione, nonché abuso amministrativo reiterato.
Si dispone il rigetto integrale dell’atto e la messa in mora dei responsabili, con riserva di iscrizione a ruolo giudiziario presso le Autorità Venete competenti.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
28.10.2025
In fede:
MAURO GALLINA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151230153848649

Si attesta che in data 2025.10.28, MAURO GALLINA, nato/a il 03.09.1973, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13133993013, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151230153848649.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 28.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.27 – VERARDO VANNI – SPN – 0151229195803162 – referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.10.27 – VERARDO VANNI – SPN – 0151229195803162 – referente: ME STESSO

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: VANNI
Cognome: VERARDO
Codice Unico Personale: 2019520202443
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:11/10/2025
luogo iniziale del fatto segnalato:MUNICIPIO CORNUDA -TV-
soggetti ritenuti responsabili:AUTORITA ITALIANE O PRESUNTE TALI
Precisazione:UFFICIO PROTOCOLLI MUNICIPIO CORNUDA

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
invitato da lettera recapitata al mio domicilio da Agenzia Riscossione nella veste dell’incaricato Zaniol Alessio a ritirare alla casa del comune di Cornuda “Avviso di notifica Atto mediante deposito nella casa Comunale” vengo in possesso del sopracitato atto n.11320230017870861000 senza ricevere copia verbale di avvenuta notifica e di aver preteso mia firma per il ritiro dello stesso avviso.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
VANNI VERARDO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151229195803162) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.10.27 – MAZZERO SIGISMONDO – RDN – 0151229152954803 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.27 – MAZZERO SIGISMONDO – RDN – 0151229152954803 – Referente: SB

at
ABACO SPA, VIA FRATELLI CERVI, 6 – 25126 PADOVA – ufficiolegale@abacospa.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: ISCRIZIONE DI FERMO DI BENI MOBILI
emesso il: 09.10.2025
avente nr./codice: 25609
emesso da: ABACO SPA
atto a firma di: LORIS TARGA
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a SIGISMONDO MAZZERO, nato/a il 04/11/1936, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 121717195311
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at ABACO SPA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da ABACO SPA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Ho gia fatto il RDN che non avete mai confutato nei termini di legge.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
27.10.2025
In fede:
SIGISMONDO MAZZERO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151229152954803

Si attesta che in data 2025.10.27, SIGISMONDO MAZZERO, nato/a il 04/11/1936, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121717195311, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151229152954803.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 27.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.25 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 0151227163648927 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.10.25 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 0151227163648927 – Referente: ME STESSO

at
CONTARINA SPA, VIA VITTORIO VENETO, 6 – 31027 LOVAINA DI SPRESIANO – TV – contarina@contarina.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: FATTURA UTENZA DOMESTICA – 2^ ACCONTO 2025 – € 73,64
emesso il: 03.10.2025
avente nr./codice: 01658-0001717
emesso da: CONTARINA SPA
atto a firma di: NON C’E’ FIRMA
notificato il: NON RISCVONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 00000002345401000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at CONTARINA SPA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da CONTARINA SPA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Ho ricevuto via posta ordinaria la fattura in oggetto che la rigetto in toto per l’esosità della pretesa.
Il RDN, come previsto dalle norme del U.C.C., non è un ricorso in ambito italiano, ma è una richiesta di iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili, anche qual’ora l’importo venisse pagato, come avverrà per il programmato giorno 24.11.2025.
Io vivo da solo con modiche quantità di rifiuti e quest’anno non ho ricevuto neppure il calendario con la programmazione della rimozione dei rifiuti.
Quale Cittadino Veneto, autodeterminato sotto l’egida del MLNV e del Governo Provisorio (GVP), non essendo suddito italiano, dispongo di un codice unico personale (00000002345010009) avendo rigettato il codice fisclae che mi è stato imposto illegalmente dalla nascita e nel quale non mi riconosco … vi invito pertanto a non riferirsi alla mia persona con il codice fiscale italiano ma solo con il mio cup personale.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
25.10.2025
In fede:
SERGIO BORTOTTO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151227163648927

Si attesta che in data 2025.10.25, SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 00000002345401000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151227163648927.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 25.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.25 – FABRIS LODOVICO – RDN – 0151227153323276 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.25 – FABRIS LODOVICO – RDN – 0151227153323276 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA, VIA TORINO , 180 – MESTRE 30172 VENEZIA – protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: COMUNICAZIONE PREVENTIVA FERMO AMM.VO
emesso il: 22.08.2025
avente nr./codice: 11980202500004455000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA
atto a firma di: LEONADO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LODOVICO FABRIS, nato/a il 04.01.1979, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 1322241693
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non avete mai confutato i miei preedenti RDN.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
25.10.2025
In fede:
LODOVICO FABRIS

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151227153323276

Si attesta che in data 2025.10.25, LODOVICO FABRIS, nato/a il 04.01.1979, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 1322241693, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151227153323276.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 25.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.24 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0151226094350290 – referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.10.24 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0151226094350290 – referente: ME STESSO

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: BENEDETTO
Cognome: CELOT
Codice Unico Personale: 20170913141401
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:23 OTTOBRE 2025 ORE 14:07
luogo iniziale del fatto segnalato:ALL’INTERNO DI TERRITORI DELLA REPUBLICA DE VENETHIA
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:FORZA DI OCCUPAZIONE STRANIERA ITALIANA – POLIZIA LOCALE VILLORBA

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
In riferimento al RDN – 0151224120155732, denuncio quanto segue:
ieri 23 ottobre 2025 alle ore 14:07, nuovamente ho ricevuto una chiamata dal numero +39 338 4904689 alla quale non ho risposto.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
BENEDETTO CELOT

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151226094350290) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.10.23 – MASIN ETTORE – RDN – 0151225173124368 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.23 – MASIN ETTORE – RDN – 0151225173124368 – Referente: SB

at

POLIZIA LOCALE PADOVA, indirizzo: Via Gozzi 32 – 35131 Padova  – polizialocale@comune.padova.it 
GEFIL SPA, VIA VARESE6/A, 20037 PADERNO DUGNANO – MI – info@gefilspa.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INGIUNZIONE PAGAMENTO
emesso il: 07.08.2025
avente nr./codice: 202505248000264191
emesso da: GEFIL SPA
atto a firma di: GIRALDI CRISTINA
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ETTORE MASIN, nato/a il 10.03.1986, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140823173909808
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at GEFIL SPA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da GEFIL SPA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non avete mai notificato nessuno dei miei precedenti RDN in violazione della legge dell’U.C.C. .

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
23.10.2025
In fede:
ETTORE MASIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151225173124368

Si attesta che in data 2025.10.23, ETTORE MASIN, nato/a il 10.03.1986, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140823173909808, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151225173124368.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 23.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.23 – MASIN ETTORE – RDN – 0151225145031950 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.23 – MASIN ETTORE – RDN – 0151225145031950 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSINE BELLUNO, VIA VITTORIO VENETO, 167 – 32100 BELLUNO – BL – dp.belluno@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVENUTA NOTIFICA MEDIANTE DEPOSITO TELEMATICO
emesso il: 31.08.2025
avente nr./codice: 01697202505530713000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSINE BELLUNO
atto a firma di: LUIGI ARRIGONI
notificato il: LA MIA PEC E’ STATA CANCELLATA
atto notificato da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE BELLUNO

Il/La sottoscritto/a ETTORE MASIN, nato/a il 10.03.1986, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140823173909808
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSINE BELLUNO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSINE BELLUNO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Quale che sia la Comunicazione per la quale riferite di averla notificata mediante deposito telematico, è del tutto nulla perché io sono un Cittadino del Popolo Veneto, non italiano, e non sono più costretto a sobbarcarmi anche l’onere di una pec, che non riconosco. Pertanto la vostra precisazione è del tutto ininfluente perché non avete mai neppure confutato nssuno dei miei precedenti RDN in violazione anchde della legge dell’U.C.C. .

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
23.10.2025
In fede:
ETTORE MASIN

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151225145031950

Si attesta che in data 2025.10.23, ETTORE MASIN, nato/a il 10.03.1986, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140823173909808, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151225145031950.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 23.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.22 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0151224120155732 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.10.22 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0151224120155732 – Referente: ME STESSO

at
FORZA DI OCCUPAZIONE STRANIERA ITALIANA – POLIZIA LOCALE DI VILLORBA, PIAZZA UMBERTO I°, 19 – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) – polizialocale@comune.villorba.tv.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SMS – MESSAGGIO RICEVUTO SUL MIO TELEFONO CELLULARE PERSONALE
emesso il: 21 OTTOBRE 2025
avente nr./codice: SMS – 21 OTTOBRE 2025 – 20:12
emesso da: FORZA DI OCCUPAZIONE STRANIERA ITALIANA – POLIZIA LOCALE DI VILLORBA
atto a firma di: ILLEGIBILE
notificato il: 21 OTTOBRE 2025 ORE 20:12
atto notificato da: TRAMITE SMS RICEVUTO DAL NUMERO +39 338 4904689

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at FORZA DI OCCUPAZIONE STRANIERA ITALIANA – POLIZIA LOCALE DI VILLORBA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da FORZA DI OCCUPAZIONE STRANIERA ITALIANA – POLIZIA LOCALE DI VILLORBA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Con l’invio e la notifica del presente atto RIGETTO e DENUNCIO quanto segue:
• alle ore 21:00 circa di ieri 21 ottobre 2025 recupero il mio telefono cellulare personale e constato di aver ricevuto alle ore 20:12 un SMS proveniente dal numero +39 338 4904689,
• cito testualmente il contenuto dello stesso “Polizia Locale Villorba Se può contattarmi”,
• il messaggio non risulta sottoscritto perché oltre a essere privo del nome e cognome dell’essere umano che lo ha generato, risulta altresì privo del grado da questo rivestito in nome e per conto di tale forza di occupazione straniera,
• il messaggio risulta altresì privo di motivazione in riferimento alla richiesta di contatto contemplata in esso,
• scorro fra le chiamate e rilevo che lo stesso numero sempre alle 20:12 aveva provato a chiamarmi,
• ancora fra le chiamate rilevo di aver ricevuto alle ore 19:48, ovverosia 24 minuti prima, una chiamata proveniente dalla numerazione fissa +39 0422 6179883 riconducibile anch’essa alla forza di occupazione straniera italiana “polizia locale di Villorba”.
Descritto, rigettato e denunciato quanto sopra riportato, faccio presente che:
• ripetutamente nel passato è stato comunicata diffida all’immediata cancellazione di tutti i miei dati personali e di tutti i dati personali dei componenti il mio nucleo familiare, per i motivi di cui al presente atto,
• si diffida ancora una volta all’immediata cancellazione di tutti i miei dati personali e di tutti i dati personali dei componenti il mio nucleo familiare,
• io e tutti i componenti del mio nucleo familiare NON siamo trust italiani,
• risultiamo regolarmente iscritti all’Anagrafe del Popolo Veneto del GVP,
• io e tutti i componenti del mio nucleo familiare NON vogliamo e NON dobbiamo assoggettarci a enti e/o istituzioni e/o corporation e/o forze di occupazione riconducibili e operanti in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano e/o del governo italiano,
• ripetutamente nel passato la forza di occupazione straniera italiana “polizia locale di Villorba” unitamente all’ente straniero italiano “comune italiano di Villorba” sono stati resi destinatari di atti RDN e/o SPN rimasti nella loro interezza inconfutati.
Tutto ciò esposto pongo i seguenti quesiti:
• chi ha fornito loro il mio numero di telefono cellulare personale?
• chi ha fornito loro il mio numero di telefono cellulare personale, che esigenza e che motivazione aveva per cederli?
• nel rispetto di quale procedura è avvenuta la cessione del mio numero di telefono cellulare personale?
• nel rispetto di quale procedura è avvenuta l’acquisizione del mio numero di telefono cellulare personale?
• perché nessuno ha sottoscritto il messaggio con il proprio nome, cognome e grado?
• perché il messaggio non contempla alcuna motivazione in merito?
• perché hanno omesso di dare una spiegazione?
• qual era il loro reale intento celato nell’invio di questo sommario SMS?
• qual era il loro obiettivo che li ha spinti a importunarmi ripetutamente a quell’ora?
• chi ha violato la mia privacy?
• il garante della privacy italiano (GPDP) che ruolo e che posizione assume di fronte a simili episodi?

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
22.10.2025
In fede:
BENEDETTO CELOT

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151224120155732

Si attesta che in data 2025.10.22, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151224120155732.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 22.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.21 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0151223142908074 – referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.10.21 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0151223142908074 – referente: ME STESSO

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: BENEDETTO
Cognome: CELOT
Codice Unico Personale: 20170913141401
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:NEL CORSO DEL MESE DI MAGGIO 2025
luogo iniziale del fatto segnalato:ALL’INTERNO DI TERRITORI DELLA REPUBLICA DE VENETHIA
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:DUODECI NICOLA – STUDIO AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
In riferimento a quanto contenuto nell’atto SPN – 0151217144139019 notificato anche a SEGAT NICOLA in data 15 ottobre 2025, lo stesso in risposta mi ha comunicato che i miei dati gli sono stati forniti dallo studio Duodeci.
A tal proposito rammento che in data 10 giugno 2025 avevo inviato una e-mail a DUODECI NICOLA all’indirizzo studioduodeci@gmail.com chiedendogli espressamente se fosse stato lui a individuare e proporre all’assemblea del 3 maggio 2025 il nominativo di SEGAT NICOLA o se fosse stato qualcuno dei condomini, ma a oggi non ho ottenuto alcuna risposta in merito.
Si prende atto di quanto segue:
• SEGAT NICOLA dichiara e sostiene di aver ricevuto i miei dati personali da DUODECI NICOLA,
• il verbale di assemblea condominiale tenutasi il 3 maggio 2025 non conteneva alcuna delibera in merito alla nomina di SEGAT NICOLA e/o STUDIO SEGAT AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI quale nuovo amministratore,
• il verbale di assemblea condominiale tenutasi il 3 maggio 2025 non conteneva alcuna delibera che autorizzasse DUODECI NICOLA a cedere i dati a SEGAT NICOLA e/o STUDIO SEGAT AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI,
In conseguenza:
• chi ha individuato SEGAT NICOLA quale professionista che avrebbe dovuto succedere a DUODECI NICOLA?
• chi ha messo in relazione SEGAT NICOLA e DUODECI NICOLA?
• chi messo in relazione SEGAT NICOLA e DUODECI NICOLA, quali direttive e/o disposizioni ha loro fornito in merito alla cessione e all’acquisizione senza consenso dei miei dati personali?
Stando a fatti mi chiedo:
• chi e quanti individui sono corresponsabili della cessione dei miei dati personali senza il mio consenso?
• nel rispetto di quale procedura è avvenuta la cessione dei miei dati personali?
• nel rispetto di quale procedura è avvenuta l’acquisizione dei miei dati personali?
• nel rispetto di quale normativa è avvenuta la cessione dei miei dati personali?
• nel rispetto di quale normativa è avvenuta l’acquisizione dei miei dati personali?
• il garante della privacy italiano (GPDP) quando pensa di intervenire in riferimento a quanto denunciato, considerando che è destinatario dell’atto SPN – 0151217144139019?
• il garante della privacy italiano (GPDP) quale protocollo di tutela e risarcimento adotta nei confronti di un essere umano che ha subìto la violazione della propria privacy patita come diretta conseguenza della conclusione e dell’affermazione del mero interesse di terzi?
Conclusione:
• Chiedo di essere risarcito da ciascuno dei soggetti coinvolti per la violazione della mia privacy messa in atto nei miei confronti.




RIPORTO DI SEGUITO IL CONTENUTO INTEGRALE DELL’ATTO SPN – 0151217144139019
Con l’invio della presente SPN intendo riportare i seguenti fatti:
• in data 3 maggio 2025 l’amministratore di condominio DUODECI NICOLA ha convocato e tenuto un’assemblea condominiale del residence PROMENADE PALACE alla quale io ero assente,
• ho atteso qualche tempo per dar modo a DUODECI NICOLA di inviarmi il verbale dell’assemblea al fine di constatare ciò che era stato deliberato, ma riscontrandone la mancata ricezione per un tempo prolungato ho avanzato allo stesso via e-mail la richiesta per l’ottenimento del verbale, ma la mia richiesta è stata del tutto ignorata,
• in data 21 maggio 2025 ho ricevuto una e-mail dall’indirizzo segreteria@studiosegat.it (amministrazioni condominiali) a firma MORETTIN VILMA e in allegato una circolare firmata da SEGAT NICOLA, recante data 20 maggio 2025, mediante la quale ringraziava per la preferenza accordata e contestualmente comunicava che avrebbe provveduto a convocare un’assemblea condominiale,
• in data 4 giugno 2025 ho ricevuto una e-mail dall’indirizzo segreteria@studiosegat.it a firma MORETTIN VILMA e in allegato la convocazione assemblea (tenutasi il giorno 14 giugno 2025) e il mandato di amministrazione, quest’ultimo anch’esso oggetto di approvazione da parte dell’assemblea al fine di ottenere l’incarico di amministratore.
Riportati i suddetti fatti preciso quanto segue:
• in data 10 giugno 2025, tramite e-mail, ho chiesto a DUODECI NICOLA se fosse stato lui a individuare e proporre all’assemblea del 3 maggio 2025 il nominativo di SEGAT NICOLA o se fosse stato qualcuno dei condomini, ma nessuna risposta mi è pervenuta in merito,
• in data 11 giugno 2025, tramite e-mail ho chiesto a MORETTIN VILMA dello STUDIO SEGAT se fosse stato DUODECI NICOLA oppure qualche condomino a designarli come professionista incaricato all’amministrazione, ma nessuna risposta mi è pervenuta in merito,
• in data 9 ottobre 2025 mi sono recato personalmente presso lo studio di SEGAT NICOLA e dallo stesso sono riuscito a ottenere copia del verbale di assemblea tenutasi il giorno 3 maggio 2025, nel quale veniva riportata la decisione di DUODECI NICOLA di rassegnare le proprie dimissioni e che avrebbe ricoperto la carica fino al 14 luglio 2025, ma non veniva fatta alcuna menzione in merito allo studio di SEGAT NICOLA.
Constatata l’indifferenza nella mancanza di risposte da parte di tutti i soggetti coinvolti vorrei denunciare quanto segue:
• chi ha voluto e introdotto SEGAT NICOLA in maniera così repentina e in assenza di un preventivo confronto assembleare?
• chi ha voluto e introdotto SEGAT NICOLA quale unica opzione per l’amministrazione del condominio escludendo di fatto la valutazione di altri professionisti per poi subordinare la scelta a una delibera assembleare?
• chi, a che titolo e con quale consenso ha fornito i miei dati e i miei recapiti a SEGAT NICOLA (amministratore di condominio) affinché provvedesse a “ringraziare per la preferenza accordata e comunicare che avrebbe provveduto a convocare un’assemblea condominiale” ancora prima di ottenere il mandato di amministrazione da parte dei condomini?
• come ha potuto SEGAT NICOLA in data 21 maggio 2025 ringraziare per la preferenza accordata quando nessuna assemblea aveva deliberato per il suo incarico e gli eventi descritti nel verbale di assemblea del 14 giugno 2025, convocata dallo stesso SEGAT NICOLA, non avvallano appieno questa versione? (prova ne è l’estremo tentativo messo in atto da parte di un condomino di sottoporre all’assemblea convocata dal SEGAT un preventivo sensibilmente più economico di quello dello stesso SEGAT, probabilmente però non erano contemplate altre nomine)
Stando a quanto sopra premesso e riportato, per quanto mi riguarda chiedo:
• chi ha fornito i miei dati a SEGAT NICOLA?
• chi ha fornito i miei dati a SEGAT NICOLA, in forza di quale consenso ha ceduto i miei dati personali a una persona e/o azienda italiana che alla data del 21 maggio 2025 risultava a me completamente sconosciuta?
• chi ha fornito i miei dati a SEGAT NICOLA, quando e con quali modalità mi ha richiesto il consenso alla cessione e contemporaneamente mi informava in merito alla motivazione per la quale necessitava di cederli?
• nel rispetto di quale normativa SEGAT NICOLA ha acquisito i miei dati personali?
• nel rispetto di quale procedura SEGAT NICOLA ha acquisito i miei dati personali?
• nel rispetto di quale normativa i miei dati personali sono stati ceduti a SEGAT NICOLA?
• nel rispetto di quale procedura i miei dati personali sono stati ceduti a SEGAT NICOLA?
• nell’acquisire i miei dati personali SEGAT NICOLA ha chiesto riscontro a chi glieli stava fornendo, in merito al consenso che avrebbe dovuto acquisire da parte mia prima della cessione degli stessi, sincerandosi che ciò avvenisse a fronte di un consenso scritto da parte mia?
• chi ha violato la mia privacy?
• il garante della privacy italiano (GPDP) che ruolo e che posizione assume di fronte a simili episodi?
Opinione personale:
• non sarebbe stato più corretto, contestualmente all’assemblea del 3 maggio 2025, chiedere all’amministratore dimissionario DUODECI NICOLA di convocare un’assemblea da lì a due / tre settimane in maniera da permettere a tutti i condomini di organizzarsi e poter portare e confrontare alla successiva assemblea diversi preventivi e in quell’occasione comunicare all’amministratore dimissionario il nominativo del suo successore incaricandolo in forza di una delibera assembleare alla cessione dei dati dei condomini al nuovo amministratore per le future comunicazioni?
Conclusione:
• Chiedo di essere risarcito da ciascuno dei soggetti coinvolti per la violazione della mia privacy messa in atto nei miei confronti.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
BENEDETTO CELOT

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151223142908074) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.10.20 – PENZO LUISA – SPN – 0151222092755737 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2025.10.20 – PENZO LUISA – SPN – 0151222092755737 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:18.10.2025
luogo iniziale del fatto segnalato:MIANE, VIA VITTORIO VENETO – TREVISO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:PATTUGLIA DI CARABINIERI ITALIANI A MIANE, VIA VITTORIO VENETO – TREVISO

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
Il giorno 18.10.2025 vengo fermata a Miane, via Vittorio Veneto (Treviso), da una pattuglia dei carabinieri italiani per un controllo. Dopo aver mostrato la mia patente, mi viene riferito che risulta ancora attiva una denuncia di smarrimento targa relativa alla mia auto.
In quella circostanza, riferisco loro che:
• Mi ero recata a suo tempo dai carabinieri di Puos d’Alpago, esibendo la mia SPN pubblicata in Gaxeta Uficiale del mio Governo (GVP), in quanto cittadina Veneta autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
• Successivamente, avevo fatto una seconda SPN al mio Governo perché avevo trovato la targa e ne avevo dato comunicazione (dopo pubblicazione in G.U.), tramite email, agli stessi carabinieri di Puos.
La pattuglia, pur restando rispettosa, ha affermato che avrebbe riferito quanto da me detto al proprio Comando, senza però redigere alcun verbale o documento formale.
Resta quindi chiaro e inequivocabile che la responsabilità formale e amministrativa in merito alla denuncia e alle mie comunicazioni è di competenza esclusiva dei carabinieri di Puos d’Alpago, presso i quali sono stati notificati tutti i miei atti (SPN e RDN), regolarmente pubblicati nella Gaxeta Uficiale del Governo Veneto Provvisorio.
Una volta rientrata a casa, ho ricostruito dettagliatamente l’intera vicenda.
RICOSTRUZIONE COMPLETA DEI FATTI
• 29.06.2023 – Segnalo lo smarrimento della targa con SPN 0130900153633075 al Governo Veneto Provvisorio.
• 30.06.2023 – Mi reco (costretta dal fatto che mi viene imposta, contro la mia volontà, una targa italiana che in realtà non mi rappresenta né mi identifica) al comando dei carabinieri di Puos d’Alpago, presentando la suddetta SPN, con l’intento di fare una semplice dichiarazione di smarrimento, non una denuncia.
– L’appuntato Elia Daniele, pur informato fin dall’inizio della mia identità Veneta autodeterminata, non riconosce né la mia SPN né la mia identità dichiarativa.
– Mi viene detto che una semplice dichiarazione non esiste e mi viene imposta la firma su una denuncia, contro la mia volontà e senza alcuna base giuridica, visto che non si trattava di un reato.
– Mi viene detto che la motorizzazione mi avrebbe inviato copia della targa; successivamente scopro che, invece, era necessario reimmatricolare l’auto.
Mi chiedo se il carabiniere Elia fosse realmente all’oscuro della normativa oppure se abbia scelto consapevolmente di impormi quella procedura.
• 03.07.2023 – Scrivo un’email alla motorizzazione italiana per chiedere se, smarrita la targa, si ottiene una copia.
• 04.07.2023 – Ricevo risposta dal sig. Brugnera Paolo della motorizzazione: “bisogna rivolgersi ad un’agenzia di pratiche automobilistiche per reimmatricolare l’auto.”
• 12.07.2023 – Faccio un RDN (0130913125750367) in risposta al contenuto dell’email da parte della motorizzazione. • 14.07.2023 – Notifico il RDN suddetto e la SPN del 29.06.2023 alla motorizzazione e ai carabinieri di Puos.
• 31.08.2023 – Dopo aver ritrovato la targa, produco una seconda SPN (0131102184506352), notificata via email il 01.09.2023 a carabinieri di Puos e motorizzazione. • 01.09.2023 – Ricevo tre chiamate dal numero del Comando di Puos. Richiamo, ma nessuno risponde. Inoltro un’email chiedendo di essere informata sul motivo del contatto.
• 02.09.2023 – Non avendo ricevuto risposta, telefono di nuovo. Mi viene riferito che non rispondono a email “informali” e che sarei stata ricontattata telefonicamente. Invio quindi un’ulteriore email formale in cui:
– Riassumo quanto accaduto;
– Comunico il ritrovamento della targa;
– Dichiaro che non mi sarei più recata di persona al Comando, poiché l’errore procedurale era stato commesso all’origine.  È paradossale notare come, per i carabinieri di Puos, le mie email vengano considerate “informali” e prive di valore, mentre le loro telefonate, anche senza riscontro scritto o conferma, vengano trattate come comunicazioni formali.
Ricordo ai Carabinieri di Puos che il fatto di considerare le mie email “informali” non ha alcuna rilevanza giuridica rispetto agli atti da me regolarmente prodotti e notificati. I miei RDN e SPN sono atti formali a tutti gli effetti, in quanto pubblicati nella Gaxeta Uficiale del Governo Veneto Provisorio (GVP), organo ufficiale di un’istituzione che, in base al diritto internazionale, deve necessariamente costituirsi nell’ambito di un Movimento di Liberazione Nazionale. La loro pubblicazione equivale a notifica legale pienamente valida, e ignorarla significa disconoscere non solo il mio status giuridico, ma anche i principi fondamentali del diritto internazionale.
Se per i Carabinieri di Puos l’unica comunicazione “formale” è rappresentata dalla PEC, ricordo che tale strumento appartiene al sistema giuridico italiano, che non mi rappresenta né mi identifica. Di conseguenza, per quanto mi riguarda, l’utilizzo della PEC risulta privo di valore giuridico e inadatto a veicolare la mia volontà, essendo espressione di un ordinamento a me estraneo.
• 02.09.2023 – Produco una terza SPN (0131104184255986) presso il GVP, dove segnalo tutto l’accaduto.
• 04.09.2023 – Notifico la suddetta SPN ai carabinieri di Puos.
• 06.09.2023 – Produco un secondo RDN (0131108145007726) per contestare l’atto italiano (la denuncia indotta), ribadendo la mia identità Veneta autodeterminata e la costrizione a rivolgermi a istituzioni straniere, non potendo utilizzare una targa Veneta.
• 07.09.2023 – Notifico via email il suddetto RDN ai carabinieri di Puos.
Tutti gli atti da me prodotti e notificati (SPN e RDN) non sono mai stati confutati, né dai carabinieri né dalla motorizzazione, il che equivale – secondo diritto notificato – a tacito assenso e conferma della validità e veridicità di quanto da me dichiarato.
È importante precisare che, pur essendo a conoscenza del trasferimento del carabiniere Elia al Sud, ciò non lo esonera dalle responsabilità derivanti dai fatti sopra descritti. Le sue azioni hanno avuto un impatto diretto sulla mia situazione giuridica e amministrativa, e non possono essere ignorate né sminuite.
CONCLUSIONI
Il fatto che ad oggi risulti ancora attiva la denuncia di smarrimento targa, nonostante le mie comunicazioni e notifiche formali, dimostra una grave mancanza di considerazione da parte delle autorità italiane. In particolare:
• Le autorità italiane ignorano consapevolmente atti formalmente pubblicati nella Gaxeta Uficiale del Governo Veneto Provvisorio (GVP), la cui pubblicazione costituisce, secondo il diritto internazionale e l’ordinamento del GVP, notifica legale pienamente valida ai fini giuridici;
• La mia identità giuridica di cittadina Veneta autodeterminata non è stata riconosciuta né rispettata, nonostante sia stata dichiarata e documentata in modo conforme al diritto vigente del GVP;
• Sono stata obbligata a firmare un atto non voluto, in contrasto con la mia volontà, generando pesanti conseguenze giuridiche e amministrative;
• Sono stata costretta a rivolgermi alle autorità italiane unicamente per imposizione, a causa dell’impossibilità di utilizzare una targa Veneta, che rappresenta realmente la mia identità giuridica e nazionale;
• Gli enti coinvolti (Motorizzazione e Carabinieri) non hanno mai confutato formalmente gli atti da me emessi e notificati;
tale silenzio equivale a tacito assenso e accettazione piena del contenuto notificato, secondo i principi di diritto;
• È stata completamente ignorata la mia identità dichiarativa, nonché le mie dichiarazioni e documenti ufficiali, che identificano il mio essere giuridico e personale in modo conforme al diritto internazionale e al principio di autodeterminazione dei popoli.
A oggi risulta ancora attiva la denuncia di smarrimento targa, nonostante le mie ripetute comunicazioni e notifiche formali. Tale situazione dimostra una grave negligenza e mancanza di considerazione da parte delle autorità italiane nei miei confronti.
Pertanto, con la presente, sollecito formalmente un riscontro scritto e ufficiale in merito alla posizione della denuncia di smarrimento, non ancora revocata.
Per tutti questi motivi, mi sento derisa, ingannata e umiliata, sia come persona che come appartenente al Popolo Veneto, il quale non ha mai rinunciato alla propria sovranità e continua a vivere, autodeterminato, sotto il proprio Governo legittimo, il Governo Veneto Provvisorio (GVP).
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151222092755737) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.10.21 – RAMIREZ ANTONIA RAQUEL – RDN – 0151223170406018 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.21 – RAMIREZ ANTONIA RAQUEL – RDN – 0151223170406018 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RTISCOSSIONE BELLUNO, VIA VITTORIO VENETO, 167 – 32100 BELLUNO – dp.belluno@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 23.09.2025
avente nr./codice: 01620259001291935-000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RTISCOSSIONE BELLUNO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON ESISTE NOTIFICA DELL’ATTO
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANTONIA RAQUEL RAMIREZ, nato/a il 11/07/1965, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 122120184915
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RTISCOSSIONE BELLUNO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RTISCOSSIONE BELLUNO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non avete mai confutato i miei precedenti RDN nei termini di legge, anche quelli riferiti all’U.C.C. .

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
21.10.2025
In fede:
ANTONIA RAQUEL RAMIREZ

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151223170406018

Si attesta che in data 2025.10.21, ANTONIA RAQUEL RAMIREZ, nato/a il 11/07/1965, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122120184915, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151223170406018.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 21.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.18 – PELLIZZARI MARCELLO – RDN – 0151220153537867 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.18 – PELLIZZARI MARCELLO – RDN – 0151220153537867 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SOLLECITO PAGAMENTO
emesso il: 25.09.2025
avente nr./codice: 11320259006487419000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: ATTO NON FIRMATO E PRIVO DI VALIDITA’
notificato il: NON ESISTE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARCELLO PELLIZZARI, nato/a il 06/12/1964, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0150416144857850
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
N

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
18.10.2025
In fede:
MARCELLO PELLIZZARI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151220153537867

Si attesta che in data 2025.10.18, MARCELLO PELLIZZARI, nato/a il 06/12/1964, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150416144857850, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151220153537867.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 18.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.17 – PERIN ADELIDE GIULIANA – RDN – 0151219150423504 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.17 – PERIN ADELIDE GIULIANA – RDN – 0151219150423504 – Referente: SB

at
POLIZIA LOCALE CASTELFRANCO VENETO – TV, VIA AVENALE, 11 – 31033 CASTELFRANCO VENETO – TV – poliziamunicipale@comune.castelfranco-veneto.tv.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SOLLECITO PAGAMENTO
emesso il: 25.09.2025
avente nr./codice: 7409042
emesso da: POLIZIA LOCALE CASTELFRANCO VENETO – TV
atto a firma di: NON E’ FIRMATO MA INDICATO PATRICK ROCCA COMANDANTE
notificato il: NON E’ STATA NOTIFICATA MA INVIATA PER POSTA ORDINARIA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ADELIDE GIULIANA PERIN, nato/a il 09.10.1957, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0104203216026000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at POLIZIA LOCALE CASTELFRANCO VENETO – TV:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da POLIZIA LOCALE CASTELFRANCO VENETO – TV per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non avete mai confutato il mio precedente RDN del 22.03.2024 avente nr.0140524150439204 in violazione delle norme dell’U.C.C. .

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
17.10.2025
In fede:
ADELIDE GIULIANA PERIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151219150423504

Si attesta che in data 2025.10.17, ADELIDE GIULIANA PERIN, nato/a il 09.10.1957, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0104203216026000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151219150423504.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 17.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.17 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0151219125518499 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.10.17 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0151219125518499 – Referente: ME STESSO

at
STUDIO SEGAT AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI, VIA FELLINI, 2 – SAN STINO DI LIVENZA (CONTEA DI VENEZIA) – info@studiosegat.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: RISPOSTA A NOTIFICA ATTO “SPN – 0151217144139019”
emesso il: 17 OTTOBRE 2025
avente nr./codice: OGGETTO DELLA E-MAIL “RE: 2025.10.15 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0151217144139019 – REFERENTE: ME STESSO”
emesso da: STUDIO SEGAT AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI
atto a firma di: SEGAT NICOLA
notificato il: 17 OTTOBRE 2025 ORE 09:11
atto notificato da: TRAMITE E-MAIL DA “INFO@STUDIOSEGAT.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at STUDIO SEGAT AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da STUDIO SEGAT AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
In riferimento agli eventi e ai tempi con cui questi si sono concretati, chiaramente delineati nell’atto SPN – 0151217144139019, di cui è stato reso destinatario, prendo atto che la sua risposta, SEGAT NICOLA, risulta priva di un valido riscontro documentale circa la procedura adottata dalle parti coinvolte in merito alla cessione dei miei dati personali.

Altresì risultante la stessa estremamente sommaria e sbrigativa, le sottopongo nuovamente il contenuto del medesimo atto:

Con l’invio della presente SPN intendo riportare i seguenti fatti:
• in data 3 maggio 2025 l’amministratore di condominio DUODECI NICOLA ha convocato e tenuto un’assemblea condominiale del residence PROMENADE PALACE alla quale io ero assente,
• ho atteso qualche tempo per dar modo a DUODECI NICOLA di inviarmi il verbale dell’assemblea al fine di constatare ciò che era stato deliberato, ma riscontrandone la mancata ricezione per un tempo prolungato ho avanzato allo stesso via e-mail la richiesta per l’ottenimento del verbale, ma la mia richiesta è stata del tutto ignorata,
• in data 21 maggio 2025 ho ricevuto una e-mail dall’indirizzo segreteria@studiosegat.it (amministrazioni condominiali) a firma MORETTIN VILMA e in allegato una circolare firmata da SEGAT NICOLA, recante data 20 maggio 2025, mediante la quale ringraziava per la preferenza accordata e contestualmente comunicava che avrebbe provveduto a convocare un’assemblea condominiale,
• in data 4 giugno 2025 ho ricevuto una e-mail dall’indirizzo segreteria@studiosegat.it a firma MORETTIN VILMA e in allegato la convocazione assemblea (tenutasi il giorno 14 giugno 2025) e il mandato di amministrazione, quest’ultimo anch’esso oggetto di approvazione da parte dell’assemblea al fine di ottenere l’incarico di amministratore.
Riportati i suddetti fatti preciso quanto segue:
• in data 10 giugno 2025, tramite e-mail, ho chiesto a DUODECI NICOLA se fosse stato lui a individuare e proporre all’assemblea del 3 maggio 2025 il nominativo di SEGAT NICOLA o se fosse stato qualcuno dei condomini, ma nessuna risposta mi è pervenuta in merito,
• in data 11 giugno 2025, tramite e-mail ho chiesto a MORETTIN VILMA dello STUDIO SEGAT se fosse stato DUODECI NICOLA oppure qualche condomino a designarli come professionista incaricato all’amministrazione, ma nessuna risposta mi è pervenuta in merito,
• in data 9 ottobre 2025 mi sono recato personalmente presso lo studio di SEGAT NICOLA e dallo stesso sono riuscito a ottenere copia del verbale di assemblea tenutasi il giorno 3 maggio 2025, nel quale veniva riportata la decisione di DUODECI NICOLA di rassegnare le proprie dimissioni e che avrebbe ricoperto la carica fino al 14 luglio 2025, ma non veniva fatta alcuna menzione in merito allo studio di SEGAT NICOLA.
Constatata l’indifferenza nella mancanza di risposte da parte di tutti i soggetti coinvolti vorrei denunciare quanto segue:
• chi ha voluto e introdotto SEGAT NICOLA in maniera così repentina e in assenza di un preventivo confronto assembleare?
• chi ha voluto e introdotto SEGAT NICOLA quale unica opzione per l’amministrazione del condominio escludendo di fatto la valutazione di altri professionisti per poi subordinare la scelta a una delibera assembleare?
• chi, a che titolo e con quale consenso ha fornito i miei dati e i miei recapiti a SEGAT NICOLA (amministratore di condominio) affinché provvedesse a “ringraziare per la preferenza accordata e comunicare che avrebbe provveduto a convocare un’assemblea condominiale” ancora prima di ottenere il mandato di amministrazione da parte dei condomini?
• come ha potuto SEGAT NICOLA in data 21 maggio 2025 ringraziare per la preferenza accordata quando nessuna assemblea aveva deliberato per il suo incarico e gli eventi descritti nel verbale di assemblea del 14 giugno 2025, convocata dallo stesso SEGAT NICOLA, non avvallano appieno questa versione? (prova ne è l’estremo tentativo messo in atto da parte di un condomino di sottoporre all’assemblea convocata dal SEGAT un preventivo sensibilmente più economico di quello dello stesso SEGAT, probabilmente però non erano contemplate altre nomine)
Stando a quanto sopra premesso e riportato, per quanto mi riguarda chiedo:
• chi ha fornito i miei dati a SEGAT NICOLA?
• chi ha fornito i miei dati a SEGAT NICOLA, in forza di quale consenso ha ceduto i miei dati personali a una persona e/o azienda italiana che alla data del 21 maggio 2025 risultava a me completamente sconosciuta?
• chi ha fornito i miei dati a SEGAT NICOLA, quando e con quali modalità mi ha richiesto il consenso alla cessione e contemporaneamente mi informava in merito alla motivazione per la quale necessitava di cederli?
• nel rispetto di quale normativa SEGAT NICOLA ha acquisito i miei dati personali?
• nel rispetto di quale procedura SEGAT NICOLA ha acquisito i miei dati personali?
• nel rispetto di quale normativa i miei dati personali sono stati ceduti a SEGAT NICOLA?
• nel rispetto di quale procedura i miei dati personali sono stati ceduti a SEGAT NICOLA?
• nell’acquisire i miei dati personali SEGAT NICOLA ha chiesto riscontro a chi glieli stava fornendo, in merito al consenso che avrebbe dovuto acquisire da parte mia prima della cessione degli stessi, sincerandosi che ciò avvenisse a fronte di un consenso scritto da parte mia?
• chi ha violato la mia privacy?
• il garante della privacy italiano (GPDP) che ruolo e che posizione assume di fronte a simili episodi?
Opinione personale:
• non sarebbe stato più corretto, contestualmente all’assemblea del 3 maggio 2025, chiedere all’amministratore dimissionario DUODECI NICOLA di convocare un’assemblea da lì a due / tre settimane in maniera da permettere a tutti i condomini di organizzarsi e poter portare e confrontare alla successiva assemblea diversi preventivi e in quell’occasione comunicare all’amministratore dimissionario il nominativo del suo successore incaricandolo in forza di una delibera assembleare alla cessione dei dati dei condomini al nuovo amministratore per le future comunicazioni?
Conclusione:
• Chiedo di essere risarcito da ciascuno dei soggetti coinvolti per la violazione della mia privacy messa in atto nei miei confronti.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
17.10.2025
In fede:
BENEDETTO CELOT

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151219125518499

Si attesta che in data 2025.10.17, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151219125518499.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 17.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.15 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0151217173942985 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.10.15 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0151217173942985 – Referente: ME STESSO

at
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE, VIALE DELLA REPUBBLICA 12 INT. 15 – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) – info@amministrazionicosta.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL CON ALLEGATI
emesso il: 2 OTTOBRE 2025
avente nr./codice: “VERBALE ASS. STR. 18.09.25” E “MODULO POSTA ELETTRONICA GALANTI”
emesso da: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE
atto a firma di: COSTA SALVATORE
notificato il: 2 OTTOBRE 2025 ORE 13:14
atto notificato da: TRAMITE E-MAIL DA “INFO@AMMINISTRAZIONICOSTA.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
RIGETTO nella sua interezza l’e-mail del giorno 2 ottobre 2025 ore 13:14 ricevuta da info@amministrazionicosta.it a firma SALVATORE COSTA e gli allegati in essa contenuti “Verbale Ass. Str. 18.09.25” e “MODULO POSTA ELETTRONICA GALANTI”.
RIGETTO il verbale di assemblea condominiale tenutasi dalle ore 18:30 e terminata alle ore 20:20 del giorno 18 settembre 2025 presso lo studio di COSTA SALVATORE viale della repubblica 12 int. 15 Villorba (Contea di Treviso), per i motivi di cui al presente atto.
Vengono richiamati articoli del codice civile dello stato straniero italiano.
In modo perentorio RIGETTO il punto 1 (uno) del verbale riguardante la sopra citata assemblea.
RIGETTO l’addebito di euro 100,00 + iva (illegale imposta italiana) a persona per “pratica detrazioni fiscali”.
Come più volte le è stato notificato io NON sono cittadino italiano e di conseguenza NON posso, NON devo e NON voglio essere obbligato ad aderire e/o accettare coattivamente e/o a sottostare a iniziative provenienti dallo stato straniero occupante italiano in concorso con tutti i suoi enti e/o istituzioni.
Io sono Cittadino Veneto di Nazionalità Veneta Autodeterminato sotto l’Egida del MLNV-GVP come già le è stato più volte notificato e di nuovo con il presente atto.
Tutti i precedenti atti che le sono stati notificati sono rimasti nella loro interezza inconfutati.
NON intendo pagare questa somma di denaro.
NON posso, NON devo e NON voglio essere obbligato da parte sua COSTA SALVATORE a pagare la somma di denaro preventivata per “pratica detrazioni fiscali”.
NON posso, NON devo e NON voglio essere obbligato da parte sua COSTA SALVATORE a contribuire quale calcolo per la suddivisione di un eventuale importo da imputarsi a titolo di detrazione fiscale.
NON voglio beneficiare di alcuna detrazione fiscale prevista e/o concessa dallo stato straniero occupante italiano, che potrà di conseguenza imputare ai condomini che vi aderiscono.
RIGETTO inoltre la sua richiesta per la corresponsione di un compenso che calcola applicando una percentuale sull’ammontare del costo che i condomini devono sostenere per la realizzazione delle opere previste.
RIGETTO e DENUNCIO nuovamente il reiterato tentativo messo in atto nei miei confronti da COSTA SALVATORE di farmi sottoscrivere e firmare un modulo italiano al fine di ottenere tutta la corrispondenza via e-mail.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
15.10.2025
In fede:
BENEDETTO CELOT

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151217173942985

Si attesta che in data 2025.10.15, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151217173942985.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 15.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.15 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0151217171901788 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.15 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0151217171901788 – Referente: SB

at

COMANDO POLIZIA LOCALE – Vicolo S. Sebastiano, 5, 37069 Villafranca di Verona (VR) – polizia.municipale@comune.villafranca.vr.it 

ABACO SPA, VIA FRATELLI CERVI, 6 – 25126 PADOVA – ufficiolegale@abacospa.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 28.08.2025
avente nr./codice: 20772
emesso da: ABACO SPA
atto a firma di: LORIS TARGA
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09/04/1977, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 101933133031
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at ABACO SPA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da ABACO SPA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
L’atto di intimazione ad adempiere n. 20772 del 28.08.2025, notificato da ABACO S.p.A. per conto del Comune di Villafranca di Verona, è formalmente e sostanzialmente nullo e inefficace per i seguenti motivi:
• difetto assoluto di giurisdizione e di legittimazione dell’autorità italiana sui Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia;
• nullità della pretesa di riscossione per carenza di titolo valido, in quanto nessun contratto o delega è mai stata sottoscritta con ABACO S.p.A. o con il Comune di Villafranca di Verona;
• violazione dei principi di diritto internazionale e del Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866, che riconosce la sovranità del Popolo Veneto;
• incompetenza territoriale e difetto di giurisdizione ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra;
• tentata estorsione mediante minaccia di pignoramento e coercizione economica ai danni di un Cittadino autodeterminato veneto (CUP da indicare).

Pertanto l’atto viene rigettato integralmente, con valore di notifica internazionale e opponibilità in sede UCC.

Il Governo Veneto Provvisorio si riserva di iscrivere a ruolo giudiziario i soggetti responsabili e di procedere a constatazione di silenzio trascorsi 90 giorni (UCC) e 220 giorni (secondo normativa italiana).

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
15.10.2025
In fede:
ODOARDO MARIA TASSINI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151217171901788

Si attesta che in data 2025.10.15, ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09/04/1977, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 101933133031, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151217171901788.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 15.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.15 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0151217144139019 – referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.10.15 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0151217144139019 – referente: ME STESSO

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: BENEDETTO
Cognome: CELOT
Codice Unico Personale: 20170913141401
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:NEL CORSO DEL MESE DI MAGGIO 2025
luogo iniziale del fatto segnalato:ALL’INTERNO DI TERRITORI DELLA REPUBLICA DE VENETHIA
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI E/O CONDOMINI

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
Con l’invio della presente SPN intendo riportare i seguenti fatti:
• in data 3 maggio 2025 l’amministratore di condominio DUODECI NICOLA ha convocato e tenuto un’ assemblea condominiale del residence PROMENADE PALACE alla quale io ero assente,
• ho atteso qualche tempo per dar modo a DUODECI NICOLA di inviarmi il verbale dell’assemblea al fine di constatare ciò che era stato deliberato, ma riscontrandone la mancata ricezione per un tempo prolungato ho avanzato allo stesso via e-mail la richiesta per l’ottenimento del verbale, ma la mia richiesta è stata del tutto ignorata,
• in data 21 maggio 2025 ho ricevuto una e-mail dall’indirizzo segreteria@studiosegat.it (amministrazioni condominiali) a firma MORETTIN VILMA e in allegato una circolare firmata da SEGAT NICOLA, recante data 20 maggio 2025, mediante la quale ringraziava per la preferenza accordata e contestualmente comunicava che avrebbe provveduto a convocare un’assemblea condominiale,
• in data 4 giugno 2025 ho ricevuto una e-mail dall’indirizzo segreteria@studiosegat.it a firma MORETTIN VILMA e in allegato la convocazione assemblea (tenutasi il giorno 14 giugno 2025) e il mandato di amministrazione, quest’ultimo anch’esso oggetto di approvazione da parte dell’assemblea al fine di ottenere l’incarico di amministratore.
Riportati i suddetti fatti preciso quanto segue:
• in data 10 giugno 2025, tramite e-mail, ho chiesto a DUODECI NICOLA se fosse stato lui a individuare e proporre all’assemblea del 3 maggio 2025 il nominativo di SEGAT NICOLA o se fosse stato qualcuno dei condomini, ma nessuna risposta mi è pervenuta in merito,
• in data 11 giugno 2025, tramite e-mail ho chiesto a MORETTIN VILMA dello STUDIO SEGAT se fosse stato DUODECI NICOLA oppure qualche condomino a designarli come professionista incaricato all’amministrazione, ma nessuna risposta mi è pervenuta in merito,
• in data 9 ottobre 2025 mi sono recato personalmente presso lo studio di SEGAT NICOLA e dallo stesso sono riuscito a ottenere copia del verbale di assemblea tenutasi il giorno 3 maggio 2025, nel quale veniva riportata la decisione di DUODECI NICOLA di rassegnare le proprie dimissioni e che avrebbe ricoperto la carica fino al 14 luglio 2025, ma non veniva fatta alcuna menzione in merito allo studio di SEGAT NICOLA.
Constatata l’indifferenza nella mancanza di risposte da parte di tutti i soggetti coinvolti vorrei denunciare quanto segue:
• chi ha voluto e introdotto SEGAT NICOLA in maniera così repentina e in assenza di un preventivo confronto assembleare?
• chi ha voluto e introdotto SEGAT NICOLA quale unica opzione per l’amministrazione del condominio escludendo di fatto la valutazione di altri professionisti per poi subordinare la scelta a una delibera assembleare?
• chi, a che titolo e con quale consenso ha fornito i miei dati e i miei recapiti a SEGAT NICOLA (amministratore di condominio) affinché provvedesse a “ringraziare per la preferenza accordata e comunicare che avrebbe provveduto a convocare un’assemblea condominiale” ancora prima di ottenere il mandato di amministrazione da parte dei condomini?
• come ha potuto SEGAT NICOLA in data 21 maggio 2025 ringraziare per la preferenza accordata quando nessuna assemblea aveva deliberato per il suo incarico e gli eventi descritti nel verbale di assemblea del 14 giugno 2025, convocata dallo stesso SEGAT NICOLA, non avvallano appieno questa versione? (prova ne è l’estremo tentativo messo in atto da parte di un condomino di sottoporre all’assemblea convocata dal SEGAT un preventivo sensibilmente più economico di quello dello stesso SEGAT, probabilmente però non erano contemplate altre nomine)
Stando a quanto sopra premesso e riportato, per quanto mi riguarda chiedo:
• chi ha fornito i miei dati a SEGAT NICOLA?
• chi ha fornito i miei dati a SEGAT NICOLA, in forza di quale consenso ha ceduto i miei dati personali a una persona e/o azienda italiana che alla data del 21 maggio 2025 risultava a me completamente sconosciuta?
• chi ha fornito i miei dati a SEGAT NICOLA, quando e con quali modalità mi ha richiesto il consenso alla cessione e contemporaneamente mi informava in merito alla motivazione per la quale necessitava di cederli?
• nel rispetto di quale normativa SEGAT NICOLA ha acquisito i miei dati personali?
• nel rispetto di quale procedura SEGAT NICOLA ha acquisito i miei dati personali?
• nel rispetto di quale normativa i miei dati personali sono stati ceduti a SEGAT NICOLA?
• nel rispetto di quale procedura i miei dati personali sono stati ceduti a SEGAT NICOLA?
• nell’acquisire i miei dati personali SEGAT NICOLA ha chiesto riscontro a chi glieli stava fornendo, in merito al consenso che avrebbe dovuto acquisire da parte mia prima della cessione degli stessi, sincerandosi che ciò avvenisse a fronte di un consenso scritto da parte mia?
• chi ha violato la mia privacy?
• il garante della privacy italiano (GPDP) che ruolo e che posizione assume di fronte a simili episodi?
Opinione personale:
• non sarebbe stato più corretto, contestualmente all’assemblea del 3 maggio 2025, chiedere all’amministratore dimissionario DUODECI NICOLA di convocare un’assemblea da lì a due / tre settimane in maniera da permettere a tutti i condomini di organizzarsi e poter portare e confrontare alla successiva assemblea diversi preventivi e in quell’occasione comunicare all’amministratore dimissionario il nominativo del suo successore incaricandolo in forza di una delibera assembleare alla cessione dei dati dei condomini al nuovo amministratore per le future comunicazioni?
Conclusione:
• Chiedo di essere risarcito da ciascuno dei soggetti coinvolti per la violazione della mia privacy messa in atto nei miei confronti.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
BENEDETTO CELOT

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151217144139019) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.10.14 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0151216182123090 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.10.14 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0151216182123090 – Referente: ME STESSO

at

GARANTE PER LA PROTEZIONE DATI PERSONALI, Pizza Venezia,11 – 00187 Roma (Italia) – protocollo@gpdp.it 
AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION STRANIERI ITALIANI), CENTRO VACCINALE DI SPRESIANO, VIA DEI GIUSEPPINI, 25 – urp@aulss2.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: MESSAGGIO RICEVUTO AL NUMERO DEL MIO CELLULARE PERSONALE
emesso il: 14 OTTOBRE 2025
avente nr./codice: SMS
emesso da: AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION STRANIERI ITALIANI)
atto a firma di: ILLEGIBILE
notificato il: 14 OTTOBRE 2025 ORE 17:11
atto notificato da: TRAMITE SMS RICEVUTO AL NUMERO DEL MIO CELLULARE PERSONALE

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION STRANIERI ITALIANI):
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION STRANIERI ITALIANI) per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Oggi 14 ottobre 2025 alle ore 17:11 ho ricevuto un SMS sul mio cellulare proveniente da AULSS 2.
Il mittente si identifica solo con la sigla sopra riportata ma non mostrava un numero di telefono associato.
Il messaggio recitava quanto segue:
Il centro vaccinale di SPRESIANO, VIA DEI GIUSEPPINI, 25 Le ricorda l’appuntamento del 17/10 ore 18:55 per ( … indicando il nome di uno dei miei figli minorenne … )
Il messaggio risulta privo di firma.
RIGETTO e DENUNCIO quanto ricevuto per i motivi di cui al presente atto.
Io NON vi conosco e NON ho mai preso alcun appuntamento con voi.
Pertanto mi chiedo:
• chi ha fissato un appuntamento usando e sfruttando senza consenso il nome e cognome di mio figlio minorenne?
• chi ha fornito all’ente e/o corporation stranieri italiani il mio numero di cellulare personale?
• chi ha permesso la violazione della privacy nei confronti della mia persona e della persona di mio figlio minorenne?
• il garante della privacy italiano (GPDP) che ruolo e che posizione assume di fronte a simili episodi?
Chiedo per mio conto e per conto di mio figlio minorenne di essere risarciti da ciascuno dei soggetti coinvolti per la violazione della nostra privacy messa in atto nei nostri confronti.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
14.10.2025
In fede:
BENEDETTO CELOT

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151216182123090

Si attesta che in data 2025.10.14, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151216182123090.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 14.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.13 – PENZO LUISA – RDN – 0151215183905359 – Referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2025.10.13 – PENZO LUISA – RDN – 0151215183905359 – Referente: ME MEDESIMA

at
FRANCESCO DA RE AMMINISTRATORE CONDOMINIALE, VIA P. VERONESE,11 TREVISO – condomini.geomdare@gmail.com


ATTO RIGETTATO
tipo atto: EMAIL
emesso il: 10.10.2025
avente nr./codice: NESSUNO
emesso da: FRANCESCO DA RE AMMINISTRATORE CONDOMINIALE
atto a firma di: DA RE FRANCESCO
notificato il: NESSUNA NOTIFICA, DOCUMENTO ARRIVATO PER EMAIL
atto notificato da: INTERNET

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 7981016101001000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at FRANCESCO DA RE AMMINISTRATORE CONDOMINIALE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da FRANCESCO DA RE AMMINISTRATORE CONDOMINIALE per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Con il presente atto ufficiale rigetto integralmente il contenuto dell’e-mail pervenutami dal sig. Francesco Da Re, amministratore condominiale.
Tale contenuto è già stato oggetto di mia comunicazione formale attraverso SPN 0151215111122775 del 13.10.2025.
Oggetto della contestazione è la presunta e illegittima imposizione, da parte del sig. Da Re e del sig. Francesco Carrer (ingegnere incaricato, ma non da me, per la redazione di un certificato di sicurezza antincendio), di sottoscrivere un documento con cui avrei dovuto autorizzare l’accesso di terzi alla mia proprietà personale (garage).
Ricordo che il certificato antincendio riguarda unicamente il corridoio condominiale dove sono collocati i garages, e non le autorimesse private, che restano beni esclusivi dei singoli proprietari.
Le suddette richieste si fondano su normative, regolamenti e disposizioni dello Stato italiano che, nei miei confronti, non hanno alcuna validità né efficacia giuridica, in quanto cittadina autodeterminata della Nazione Veneta sotto la tutela del GVP/MLNV.
Ribadisco inoltre che:
• La compravendita degli immobili del condominio è avvenuta sulla base di un certificato di abitabilità/agibilità rilasciato, a suo tempo, da un ente italiano;
• Eventuali contestazioni relative alla sicurezza strutturale o all’idoneità dell’edificio devono essere rivolte esclusivamente all’ente certificatore, e non alla parte acquirente che ha agito in piena buona fede;
• Non sussiste alcun obbligo giuridico, né per me né per gli altri condòmini, di adeguarsi a nuove certificazioni tecniche promosse su base volontaria o motivate da pressioni interne.
Se tale principio non fosse rispettato, per logica, tutti gli edifici preesistenti privi di certificazioni aggiornate dovrebbero essere dichiarati non conformi, e quindi demoliti e ricostruiti, il che è manifestamente assurdo.
Ribadisco il mio fermo rifiuto a concedere l’accesso alla mia proprietà privata a soggetti non autorizzati e mi riservo ogni azione a tutela dei miei diritti qualora si tentasse, con pressioni o minacce, di forzare la mia volontà o invadere il mio spazio personale.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
13.10.2025
In fede:
LUISA PENZO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151215183905359

Si attesta che in data 2025.10.13, LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 7981016101001000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151215183905359.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 13.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.13 – PENZO LUISA – SPN – 0151215111122775 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2025.10.13 – PENZO LUISA – SPN – 0151215111122775 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:10.10.2025 (EMAIL)
luogo iniziale del fatto segnalato:TREVISO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:DA RE FRANCESCO E CARRER FRANCESCO

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
In data 10.10.2025, il sig. Francesco Da Re, amministratore condominiale, mi ha inviato una comunicazione via e-mail nella quale:
1. Riporta il contenuto di un “report tecnico” redatto dall’Ing. Carrer Francesco, incaricato (non dalla sottoscritta) di eseguire dei sopralluoghi nell’interrato del condominio (autorimessa), ai fini della verifica della conformità antincendio;
2. Segnala la presenza di “parecchie difformità”, che – a detta del tecnico – verrebbero discusse direttamente con i singoli proprietari per quanto riguarda le parti private e in sede assembleare per quanto riguarda le parti comuni;
3. Fa riferimento alla presenza, in alcuni locali, di materiali ritenuti “non conformi” alle normative italiane in materia di prevenzione incendi, allegando a titolo esemplificativo un elenco di “divieti gestionali” estratti dal report tecnico, quali:
o divieto di uso di fiamme libere;
o divieto di deposito di materiali infiammabili o combustibili in quantità ritenute elevate;
o divieto di eseguire lavorazioni, riparazioni o prove motori;
o divieto di parcheggio di veicoli con perdite di carburante/lubrificante;
o divieto di parcheggio per veicoli a GPL non conformi alla normativa europea;
4. Invita i proprietari a comunicare tali divieti anche agli eventuali conduttori, estendendo implicitamente le prescrizioni a terzi.
Il signor Da Re Francesco e il signor Carrer Francesco fanno riferimento a normative, disposizioni e regolamenti italiani che, ai sensi della mia posizione giuridica, non sono applicabili nei miei confronti. Tali atti sono da considerarsi nulli come già specificato nei Rigetti di Notifica precedentemente trasmessi.
Ricordo inoltre che la compravendita degli immobili è avvenuta in presenza di un certificato di abitabilità/agibilità rilasciato da un ente appartenente alla presunta giurisdizione italiana. Pertanto eventuali contestazioni in merito alla conformità dell’edificio o alla sua sicurezza devono essere indirizzate esclusivamente all’ente certificatore, non al singolo proprietario acquirente , che ha acquistato in buona fede. Questo ovviamente non implica che alcuna necessità o obbligo di ottenere ulteriori certificazioni italiane considerato che il condominio sorge su territorio della Venezia, storicamente mai annesso legittimamente all’italia.
Inoltre tengo a precisare che non sussiste alcun obbligo giuridico di adeguamento a standard antincendio o ad altre normative di sicurezza per edifici preesistenti e quindi la richiesta da parte dei suddetti appare arbitraria e fondata su presupposti tecnici e giuridici errati.
Non esiste nemmeno alcun obbligo normativo che imponga la certificazione antincendio dei garage condominiali personali ai fini della validità delle coperture assicurative né tantomeno è previsto l’accesso coatto da parte di terzi a proprietà personali sulla base di semplici richieste amministrative o pressioni condominiali.
L’affermazione , da parte dell’ing. Carrer in sede assembleare, secondo cui l’assicurazione non pagherebbe in assenza di certificazione antincendio è priva di fondamento. Se ciò fosse vero tutti gli immobili privi di certificazioni aggiornate dovrebbero considerarsi non assicurabili, il che è illogico e irrealistico.
La comunicazione attuale ricevuta via email inoltre non è accompagnata da alcuna documentazione ufficiale obbligatoria relativa alle proprietà, né da elementi attestanti la legittimità giurisdizionale dell’atto nei confronti dei singoli proprietari, né tantomeno da un mandato scritto o titolo legale per l’accesso alle proprietà personali.
Eventuali autorizzazioni di accesso rilasciate da altri condòmini si riferiscono esclusivamente alle loro proprietà e non estendono alcun diritto né autorizzazione sulla mia unità immobiliare personale.
Il mio rifiuto di autorizzare l’accesso e di firmare qualsiasi documento non deriva da capriccio, bensì da due motivi fondamentali:
1. non esiste alcun obbligo giuridico che mi imponga di concedere accesso alla mia proprietà personale o di firmare autorizzazioni imposte con pressioni o allusioni;
2. come sospettato ed ora confermato, tali richieste sono strumentali all’imposizione di lavori aggiuntivi, con relative spese a carico dei proprietari, basate su certificazioni non obbligatorie.
In quanto cittadina autodeterminata della Nazione Veneta, rappresentata dal GVP sotto l’egida del MLNV non riconosco alcuna autorità italiana sulla mia persona e sui miei beni.
Ribadisco che non riconosco né accetto le richieste di accesso alla mia proprietà personale (garage), né sono tenuta a firmare documenti o fornire autorizzazioni imposte sotto pressione.
Le normative italiane invocate dai suddetti sono prive di validità giuridica nei miei confronti e su questo Territorio.
Ogni tentativo di applicare tali norme su di me o sulla mia proprietà costituisce un atto arbitrario, privo di giurisdizione e lesivo della mia autodeterminazione.
Rilevo inoltre che i soggetti citati hanno cercato di impormi l’autorizzazione con modalità scorrette: pressione psicologica, allusioni a presunti obblighi, e minacce velate durante le quali sono stata anche zittita pubblicamente in assemblea. Tali comportamenti sono da considerarsi intimidatori e lesivi della mia dignità.
Diffido formalmente i sigg. Francesco Da Re e Francesco Carrer dal:
• proseguire in qualsiasi azione coercitiva;
• accedere o tentare di accedere alla mia proprietà privata senza autorizzazione;
• reiterare pressioni di qualsiasi natura.
Ogni loro futura azione, dichiarazione o ingerenza sarà:
• documentata e archiviata,
• valutata alla luce del sistema giuridico legittimo della Nazione Veneta e del diritto internazionale.
Qualsiasi violazione o danno sarà oggetto di apposita tutela nelle sedi opportune.
Conclusione:
ribadisco con fermezza:
Non firmo. Non consento. Non riconosco alcuna autorità italiana sulla mia persona né sui miei beni.
Ogni ulteriore iniziativa da parte dei soggetti sopra indicati sarà considerata atto ostile e illegittimo, con conseguente riserva di ogni azione necessaria a tutela dei miei diritti, della mia proprietà e della mia autodeterminazione giuridica.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151215111122775) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.10.13 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0151215090758178 – referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.10.13 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0151215090758178 – referente: ME STESSO

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: BENEDETTO
Cognome: CELOT
Codice Unico Personale: 20170913141401
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:SABATO 11 OTTOBRE 2025
luogo iniziale del fatto segnalato:VIA ROMA 73/I – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) / PRESSO LA SEDE DELLA MIA AZIENDA
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:TANGREDI PATRIZIA – OPERATRICE PER CONTO DEL COMUNE STRANIERO ITALIANO DI VILLORBA

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
Sabato 13 ottobre 2025 alle ore 10:05 circa si è presentata presso la mia sede aziendale TANGREDI PATRIZIA.
Mi ha detto che veniva per conto del comune italiano di VILLORBA e ha esibito un cartellino identificativo recante le seguenti diciture:
• CENSIMENTI PERMANENTI POPOLAZIONI E ABITAZIONI
• ISTAT – ISTITUTO NAZIONALE DI STATISTICA
• CARTA DI AUTORIZZAZIONE PER IL RILEVATORE
• nome PATRIZIA
• cognome TANGREDI
• comune VILLORBA
• provincia TREVISO
Ha iniziato a fare domande per le quali pretendeva delle risposte, del tipo:
• questa è un’agenzia immobiliare?
• ci dorme qualcuno?
Io le ha chiesto perché e per conto di chi poneva in essere queste domande.
Lei ha risposto che lavorava per il comune di VILLORBA per conto del quale stava conducendo un censimento.
Io le ho detto che il comune di VILLORBA è un ente straniero italiano e non ha giurisdizione aggiungendo che sono Autodeterminato sotto l’Egida del MLNV-GVP e avrei informato le autorità Venete preposte per quanto da lei messo in atto.
Visto che mi rifiutavo di fornire risposte, mi ha minacciato che avrebbe chiamato i carabinieri.
Ha estratto il telefono dal borsello e ho constato che ha iniziato una conversazione telefonica di cui non ho udito alcunché perché mi trovavo all’interno del mio ufficio mentre lei si muoveva nel piazzale antistante.
Mi chiedo: anche se una persona decidesse di coricarsi all’interno della propria sede aziendale a loro cosa importa?
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
BENEDETTO CELOT

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151215090758178) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.10.11 – DAL PRA DANIEL – RDN – 0151213142434886 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.11 – DAL PRA DANIEL – RDN – 0151213142434886 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO, 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 09.09.2025
avente nr./codice: 12420259007042635-000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DANIEL DAL PRA, nato/a il 23/11/1971, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0121240117530000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 2025.09.09 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.12420259007042635-000:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 2025.09.09 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.12420259007042635-000 per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
cosa mi mandate un’intimazione di pagamento quando non avete mai confutato i miei precedenti RDN e non vi impegnate neppure a far notificare tale atto secondo le norme di legge facendolo reisulare nullo e invalido.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
11.10.2025
In fede:
DANIEL DAL PRA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151213142434886

Si attesta che in data 2025.10.11, DANIEL DAL PRA, nato/a il 23/11/1971, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0121240117530000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151213142434886.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 11.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.08 – CRISTOFOLETTO RAFFAELE – RDN – 0151210143441657 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.08 – CRISTOFOLETTO RAFFAELE – RDN – 0151210143441657 – Referente: SB

at
2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.113202590061911738000, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.113202590061911738000
emesso il: 05.09.2025
avente nr./codice: 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.113202590061911738000
emesso da: 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.113202590061911738000
atto a firma di: DOCUMENTO NON FIRMATO CON NOME E COGNOME DI UN FUNZIONARIO
notificato il: NON ESISTE ATTO DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a RAFFAELE CRISTOFOLETTO, nato/a il 26.09.1961, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0150620101934052
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.113202590061911738000:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.113202590061911738000 per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Il sollecito di pagamento non è stato notificato da nessuno e l’ho trovato nella cassetta della posta , inoltre, come già specificato l’atto di sollecito è nullo per mancanza della firma con nome e cognome di un funzionario responsabile.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
08.10.2025
In fede:
RAFFAELE CRISTOFOLETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151210143441657

Si attesta che in data 2025.10.08, RAFFAELE CRISTOFOLETTO, nato/a il 26.09.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150620101934052, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151210143441657.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 08.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.08 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0151210083435877 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2025.10.08 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0151210083435877 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:06.10.2025
luogo iniziale del fatto segnalato:ALPAGO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTINO

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:
1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
• È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
• Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
• L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.
2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
• Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
• Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
• In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.
3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
• Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
• Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
• L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.
4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
• Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
• Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
• Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
Il giorno 06.10.2025 il postino si presenta con la raccomandata 61972943375-1 (mi dice che proviene dalla solita azienda di recupero crediti piemontese Area srl). Mi viene chiesta come al solito la firma e come sempre mi rifiuto di firmare. Il postino mi dice che questa volta la firma serve solo per dimostrare all’azienda che ho ricevuto il plico ed io gli ripeto per l’ennesima volta che la firma produce effetto giuridico, va a convalidare la notifica. Lui mi risponde che questa non è una notifica e comincia a raccontarmi le varie differenze tra una busta e l’altra secondo la visione postale. Lo interrompo e gli dico che non è così. Poi gentilmente gli chiedo di scrivere sulla busta le mie dichiarazioni e cioè che io sono Veneta e non italiana, autodeterminata sotto l’egida del MLNV/GVP e che il mio rifiuto a firmare non costituisce né accettazione né convalida della notifica. E lui se ne ritorna in macchina con la sua busta.
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
• Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni di legge;
• Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
• Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151210083435877) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.10.08 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0151210081644242 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2025.10.08 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0151210081644242 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:06.10.2025
luogo iniziale del fatto segnalato:ALPAGO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTINO

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:
1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
• È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
• Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
• L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.
2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
• Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
• Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
• In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.
3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
• Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
• Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
• L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.
4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
• Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
• Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
• Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
Il giorno 06.10.2025 il postino si presenta con la raccomandata 61972943376-2 (mi dice che proviene dalla solita azienda di recupero crediti piemontese Area srl).
Mi viene chiesta come al solito la firma e come sempre mi rifiuto di firmare.
Il postino mi dice che questa volta la firma serve solo per dimostrare all’azienda che ho ricevuto il plico ed io gli ripeto per l’ennesima volta che la firma produce effetto giuridico, va a convalidare la notifica.
Lui mi risponde che questa non è una notifica e comincia a raccontarmi le varie differenze tra una busta e l’altra secondo la visione postale.
Lo interrompo e gli dico che non è così.
Poi gentilmente gli chiedo di scrivere sulla busta le mie dichiarazioni e cioè che io sono Veneta e non italiana, autodeterminata sotto l’egida del MLNV/GVP e che il mio rifiuto a firmare non costituisce né accettazione né convalida della notifica. E lui se ne ritorna in macchina con la sua busta.
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
• Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni di legge;
• Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
• Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151210081644242) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.10.03 – DEL BEN ANGELINA – RDN – 0151205161142445 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.03 – DEL BEN ANGELINA – RDN – 0151205161142445 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SOLLECITO PAGAMENTO
emesso il: 05.09.2025
avente nr./codice: 11320259006221860000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON C’E’ FIRMA, IGNOTO
notificato il: NON C’E’ NOTIFICA SOLO CORRISPONDENZA ORDINARIA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANGELINA DEL BEN, nato/a il 30/10/1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 13131214655
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non avete mai confutato i miei precedenti RDN anche in violazione alle norme U.C.C. e mi chiedo cosa volete ora da me, non ho soldi da darvi … firmate i vostri solleciti con nome e cognome del funzionario che emette queste “minacce” in violazione dell’art 2 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
03.10.2025
In fede:
ANGELINA DEL BEN

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151205161142445

Si attesta che in data 2025.10.03, ANGELINA DEL BEN, nato/a il 30/10/1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13131214655, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151205161142445.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 03.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.02 – FAVARETTO MARCO – RDN – 0151204160659230 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.02 – FAVARETTO MARCO – RDN – 0151204160659230 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA VIA TORINO, 180 – MESTRE – 30172 VENEZIA – protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it
o a mezzo
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE – Direzione Provinciale Venezia Codice ufficio: T62 – VIA GIUSEPPE DE MARCHI 16 – 30175 VENEZIA – dp.venezia@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.11920259006147484000
emesso il: 05.09.2025
avente nr./codice: 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.11920259006147484000
emesso da: 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.11920259006147484000
atto a firma di: NON C’E’ FIRMA – IGNOTO
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARCO FAVARETTO, nato/a il 23.02.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140805102333029
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.11920259006147484000:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.11920259006147484000 per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non avete mai confutato i miei RDN precedenti nei termini prescritti dalla legge anche quella dell’U.C.C. pertanto tale sollecito non è legale.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.10.2025
In fede:
MARCO FAVARETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151204160659230

Si attesta che in data 2025.10.02, MARCO FAVARETTO, nato/a il 23.02.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140805102333029, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151204160659230.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.02 – BALLESTRIN GALLIANO – RDN – 0151204154627440 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.02 – BALLESTRIN GALLIANO – RDN – 0151204154627440 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 19.08.2025
avente nr./codice: 11320259005591076-000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON C’E’ NOTIFICA – RIFIUTATA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GALLIANO BALLESTRIN, nato/a il 18.04.1955, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0130803104101163
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
non avete mai confutato i miei precedenti RDN nei termini di tempo stabiliti dalla Legge, anche quella dell’U.C.C., pertanto questa intimazione di pagamento è illegale.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.10.2025
In fede:
GALLIANO BALLESTRIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151204154627440

Si attesta che in data 2025.10.02, GALLIANO BALLESTRIN, nato/a il 18.04.1955, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130803104101163, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151204154627440.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.01 – DE GIORGIO MARIO – RDN – 0151203181957951 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.01 – DE GIORGIO MARIO – RDN – 0151203181957951 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO ACCERTAMENTO E IRROGAZIONE IMMEDIATA SANZIONE PER BOLLO AUTO 2023
emesso il: 17.03.2025
avente nr./codice: 37877130-TAPDF
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARIO DE GIORGIO, nato/a il 25/02/1974, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 21920233228
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Le poste italiane non rilasciano alcun verbale di notifica ma pretendono la mia firma su un tablet senza mai rilasciare ricevuta della mia vidimazione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
01.10.2025
In fede:
MARIO DE GIORGIO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151203181957951

Si attesta che in data 2025.10.01, MARIO DE GIORGIO, nato/a il 25/02/1974, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 21920233228, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151203181957951.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 01.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.10.01 – SANTORO ANNA – RDN – 0151203181251694 – Referente: SB

Oggetto: 2025.10.01 – SANTORO ANNA – RDN – 0151203181251694 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it
emesso il: 05.09.2025
avente nr./codice: 11320259006598110000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: IGNOTO – NON RISCONTRABILE
notificato il: NON ESISTE NOTIFICA MA LETTERA ORDINARIA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANNA SANTORO, nato/a il 16/04/1975, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131311228407000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.11320259006598110000:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.11320259006598110000 per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
non sono stati mai confutati nei termini i miei precedenti RDN e pertanto, anche questo sollecito di pagamento è nullo, oltre al fatto che non è stato firmato con nome e cognome da nessun funzionario.
La cartella dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) deve indicare con precisione la data di formazione dell’atto e deve essere sottoscritta da un responsabile identificabile.
Se questi elementi mancano, l’atto è illegittimo per difetto di motivazione e firma, secondo la normativa sulla validità degli atti amministrativi.
Se ne contesta la validità della cartella, chiedendo l’annullamento per vizio formale.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
01.10.2025
In fede:
ANNA SANTORO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151203181251694

Si attesta che in data 2025.10.01, ANNA SANTORO, nato/a il 16/04/1975, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131311228407000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151203181251694.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 01.10.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.30 – GIACOMAZZO CARLO – RDN – 0151202164508929 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.30 – GIACOMAZZO CARLO – RDN – 0151202164508929 – Referente: SB

at
2025.08.28 – CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALED PADOVA OVEST – VERBALE CDS – REGISTRO NR.13061-2025 VERBALE S9122, IA ROMA, 60, 35030 SELVAZZANO DENTRO PD – segreteria@consorziopadovaovest.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.08.28 – CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALED PADOVA OVEST – VERBALE CDS – REGISTRO NR.13061-2025 VERBALE S9122
emesso il: 28.08.2025
avente nr./codice: 2025.08.28 – CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALED PADOVA OVEST – VERBALE CDS – REGISTRO NR.13061-2025 VERBALE S9122
emesso da: 2025.08.28 – CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALED PADOVA OVEST – VERBALE CDS – REGISTRO NR.13061-2025 VERBALE S9122
atto a firma di: BAZZOLO ROBERTO
notificato il: 30.09.2025
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARLO GIACOMAZZO, nato/a il 17-12-1964, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 2019616115222
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 2025.08.28 – CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALED PADOVA OVEST – VERBALE CDS – REGISTRO NR.13061-2025 VERBALE S9122:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 2025.08.28 – CONSORZIO POLIZIA MUNICIPALED PADOVA OVEST – VERBALE CDS – REGISTRO NR.13061-2025 VERBALE S9122 per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
30.09.2025
In fede:
CARLO GIACOMAZZO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151202164508929

Si attesta che in data 2025.09.30, CARLO GIACOMAZZO, nato/a il 17-12-1964, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 2019616115222, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151202164508929.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 30.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.30 – PANZIERA CIRILLO – RDN – 0151202163132411 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.30 – PANZIERA CIRILLO – RDN – 0151202163132411 – Referente: SB

at
2025.08.20 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689435, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.08.20 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689435
emesso il: 20.08.2025
avente nr./codice: 2025.08.20 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689435
emesso da: 2025.08.20 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689435
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: IGNOTA
atto notificato da: IGNOTO

Il/La sottoscritto/a CIRILLO PANZIERA, nato/a il 30.07.1952, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 13141817051
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 2025.08.20 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689435:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 2025.08.20 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689435 per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
30.09.2025
In fede:
CIRILLO PANZIERA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151202163132411

Si attesta che in data 2025.09.30, CIRILLO PANZIERA, nato/a il 30.07.1952, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13141817051, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151202163132411.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 30.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
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Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.30 – PANZIERA CIRILLO – RDN – 0151202161222451 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.30 – PANZIERA CIRILLO – RDN – 0151202161222451 – Referente: SB

at
202508.20 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689536, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 202508.20 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689536
emesso il: 20.08.2025
avente nr./codice: 202508.20 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689536
emesso da: 202508.20 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689536
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: IGNOTA
atto notificato da: IGNOTO

Il/La sottoscritto/a CIRILLO PANZIERA, nato/a il 30.07.1952, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 13141817051
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 202508.20 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689536:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 202508.20 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689536 per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
30.09.2025
In fede:
CIRILLO PANZIERA

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151202161222451

Si attesta che in data 2025.09.30, CIRILLO PANZIERA, nato/a il 30.07.1952, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13141817051, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151202161222451.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 30.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.30 – PANZIERA CIRILLO – RDN – 0151202160850887 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.30 – PANZIERA CIRILLO – RDN – 0151202160850887 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2026 – NR.011000001218689637
emesso il: 20.08.2025
avente nr./codice: 011000001218689637
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON C’E’ NOTIFICA
atto notificato da: IGNOTO

Il/La sottoscritto/a CIRILLO PANZIERA, nato/a il 30.07.1952, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 13141817051
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
30.09.2025
In fede:
CIRILLO PANZIERA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151202160850887

Si attesta che in data 2025.09.30, CIRILLO PANZIERA, nato/a il 30.07.1952, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13141817051, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151202160850887.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 30.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.29 – OLTEANU VICTOR – RDN – 0151201165349113 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.29 – OLTEANU VICTOR – RDN – 0151201165349113 – Referente: SB

at
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – SEDE DI PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35100 PADOVA – dp.padova@agenziaentrate.it
e p.c. e quanto di competenza
INPS – DIREZIONE REGIONALE VENETO – DIREZIONE PROVINCIALE DI PADOVA – Via Dario Delù, 3 – 35100 PADOVA – direzione.padova@inps.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: PIGNORAMENTO CREDITI PRESSO TERZI
emesso il: 01.09.2025
avente nr./codice: ASCICOLO 77/2025/39073 – PROCEDURA ESECUTIVA 07784202500010777001
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – SEDE DI PADOVA
atto a firma di: CADONA’ TIZIANA
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: NON RISCONTRABILE

Il/La sottoscritto/a VICTOR OLTEANU, nato/a il 03/12/1978, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0151126072622394
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – SEDE DI PADOVA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE – SEDE DI PADOVA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
MOTIVAZIONI EXTRA
1. Difetto assoluto di giurisdizione
L’atto proviene da autorità dello Stato italiano (Agenzia Entrate Riscossione – Padova), priva di giurisdizione sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Ai sensi dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, il presente RDN rigetta la competenza italiana e dichiara nullo l’atto notificato.
2. Violazione dei diritti fondamentali
Il pignoramento delle somme dovute dall’INPS al Cittadino autodeterminato incide direttamente su redditi di natura previdenziale, configurando violazione:
o dell’art. 25 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (ONU, 1948), che tutela il diritto a un tenore di vita adeguato;
o dell’art. 1 del Protocollo Addizionale alla CEDU (1952), che protegge la proprietà privata da privazioni arbitrarie.
La misura è sproporzionata e lesiva della dignità personale.
3. Prescrizione e atti viziati
L’atto di pignoramento richiama cartelle risalenti agli anni 2012–2016, presumibilmente prescritte ai sensi delle normative italiane stesse.
CONCLUSIONI
Per tutto quanto sopra dichiarato:
• si rigetta integralmente l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi emesso in data 01.09.2025 dall’Agenzia delle Entrate Riscossione di Padova;
• si dichiara tale atto nullo, inopponibile e privo di effetti nei confronti del Cittadino autodeterminato;
• si diffida tanto l’Agenzia delle Entrate Riscossione quanto l’INPS dall’adottare ulteriori provvedimenti in difetto di giurisdizione, riservandosi iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
29.09.2025
In fede:
VICTOR OLTEANU

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151201165349113

Si attesta che in data 2025.09.29, VICTOR OLTEANU, nato/a il 03/12/1978, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0151126072622394, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151201165349113.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 29.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.28 – GERI FILIPPO – RDN – 0151200155032249 – Referente: SB

2025.09.28 – GERI FILIPPO – RDN – 0151200155032249 – Referente_ SB – NOTIFICA RDN

Oggetto: 2025.09.28 – GERI FILIPPO – RDN – 0151200155032249 – Referente: SB

at
QUESTURA DI BRESCIA – DIVISIONE P.A.S. – UFFICIO PASSAPORTI, VIA LATTANZIO GAMBARA, 21 – 25128 BRESCIA – dipps116.00n0@pecps.poliziadistato.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: COMUNICAZIONE MOTIVI OSTATIVI ALLA CONCESSIONE DEL PASSAPORTO
emesso il: 16.09.2025
avente nr./codice: PROT. N. 825/CAT.22B/2025/PAS-5^SEZ
emesso da: QUESTURA DI BRESCIA – DIVISIONE P.A.S. – UFFICIO PASSAPORTI
atto a firma di: DANIELE BARBERI
notificato il: 16.09.2025
atto notificato da: QUESTURA DI BRESCIA – DIVISIONE P.A.S. – UFFICIO PASSAPORTI

Il/La sottoscritto/a FILIPPO GERI, nato/a il 28/12/1980, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0111517205330900
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at QUESTURA DI BRESCIA – DIVISIONE P.A.S. – UFFICIO PASSAPORTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da QUESTURA DI BRESCIA – DIVISIONE P.A.S. – UFFICIO PASSAPORTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
MOTIVAZIONI EXTRA
1. Difetto assoluto di giurisdizione
La Questura di Brescia fonda il diniego sul presupposto di un decreto penale di condanna emesso dal Tribunale Ordinario di Brescia (25.06.2021, esecutivo 13.07.2022).
Tuttavia, in quanto Cittadino autodeterminato del Popolo Veneto, lo scrivente rigetta la competenza e giurisdizione delle autorità italiane sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.
In virtù dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ogni atto proveniente da organi dello Stato italiano è nullo e non opponibile.
2. Irrilevanza del decreto penale richiamato
Il provvedimento citato (decreto penale nr. 12970/20 RG GIP del 25.06.2021) si fonda su fattispecie contestata di “rifiuto di fornire generalità” (art. 651 c.p.).
Tale atto:
– è stato emesso in difetto assoluto di giurisdizione;
– non può produrre alcun effetto giuridico nei confronti di un Cittadino autodeterminato;
– non può costituire legittimo motivo ostativo al rilascio del passaporto, che rientra tra i diritti fondamentali di libertà di circolazione e autodeterminazione.
3. Violazione dei diritti fondamentali
Il diniego al rilascio del passaporto costituisce violazione degli artt. 12 e 13 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ONU, 1966), che garantiscono la libertà di movimento e il diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio.
La condotta della Questura integra un atto discriminatorio e coercitivo in violazione del diritto internazionale.
Il rifiuto di rilasciare il passaporto integra una violazione del diritto fondamentale alla libertà di movimento, sancito dall’art. 13 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (1948) e dall’art. 12 del Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici (ONU, 1966), ratificato anche dallo Stato italiano.
Tali norme stabiliscono che ogni individuo ha il diritto di lasciare qualsiasi Paese, incluso il proprio, e di ritornarvi, e che eventuali restrizioni sono ammesse soltanto se previste dalla legge e necessarie, proporzionate e giustificate da motivi concreti di sicurezza nazionale, ordine pubblico, salute o diritti altrui.
Nel caso di specie, la misura adottata dalla Questura di Brescia è arbitraria e sproporzionata, poiché si fonda su un provvedimento nullo e inapplicabile nei confronti del Cittadino autodeterminato, e finisce per costituire una limitazione vessatoria, priva di giustificazione legittima.
CONCLUSIONI
Per tutto quanto sopra:
• si rigetta integralmente la comunicazione della Questura di Brescia del 16.09.2025 (Prot. n. 825/Cat.22B/2025/PAS-5^Sez);
• si dichiara tale atto nullo, inopponibile e privo di effetti nei confronti del Cittadino autodeterminato;
• si diffida l’Ente notificante dall’adottare ulteriori provvedimenti restrittivi, riservandosi iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
28.09.2025
In fede:
FILIPPO GERI

.
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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151200155032249

Si attesta che in data 2025.09.28, FILIPPO GERI, nato/a il 28/12/1980, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0111517205330900, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151200155032249.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 28.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.27 – MORARU MARICICA – RDN – 0151129145544511 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.27 – MORARU MARICICA – RDN – 0151129145544511 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 19.08.2025
avente nr./codice: 11320259005788404-000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARICICA MORARU, nato/a il 12.01.1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 13222323213
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non avete mai confutato neppure i miei precedenti RDN nei termini previsti anche dall’U.C.C. e pertanto anche questa intimazione non ha alcun valore giuridico per difetto assoluto di giurisdizione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
27.09.2025
In fede:
MARICICA MORARU

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151129145544511

Si attesta che in data 2025.09.27, MARICICA MORARU, nato/a il 12.01.1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13222323213, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151129145544511.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 27.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.27 – MEROTTO CLAUDIANA – RDN – 0151129142255389 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.27 – MEROTTO CLAUDIANA – RDN – 0151129142255389 – Referente: SB

at
SEZIONE POLIZIA STRADALE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI, 1 – 31100 TREVISO – dipps2040300@pecps.poliziadistato.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: VERBALE CDS PER VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA
emesso il: 08.08.2025
avente nr./codice: PTR 3545000572
emesso da: SEZIONE POLIZIA STRADALE TREVISO
atto a firma di: SC LUIGI GNES E ACC SAMUELE PILLONETTO
notificato il: 08.08.2025
atto notificato da: MEDESIMI ACCERTATORI

Il/La sottoscritto/a CLAUDIANA MEROTTO, nato/a il 21/01/1961, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 110934201630000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at SEZIONE POLIZIA STRADALE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da SEZIONE POLIZIA STRADALE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Ricostruzione degli eventi
• 08.08.2025 – ore 09:42: la pattuglia della Polizia Stradale di Treviso contesta anche a Merotto Claudio (nato il 07.04.1931 di anni 94 accompagnato)  il verbale CDS (n. PR 3545000572) e a Merotto Claudiana (conducente il veicolo) il verbale CDS di cui sopra.
• Ore 09:50: davanti alla pattuglia viene effettuata una telefonata al medico curante (dott. Collmeller Giannantonio) che rilascia immediatamente una ricetta urgente (impegnativa per RX torace ed emicostato) a favore del padre, Merotto Stefano, a conferma delle condizioni sanitarie gravi e urgenti.
Durante la contestazione:
è stata esibita l’Identità Dichiarativa di cittadino autodeterminato, che gli agenti hanno contestato (ma non si sa a che titolo visto che hanno chiesto e ottenuto un documento valido nell’ambito autrodeterminativo); successivamente è stata comunque esibita anche la patente di guida, che non è stata ulteriormente messa in discussione.
SI EVIDENZIA QUANTO SEGUE:
1. Circostanza sanitaria urgente
Documentata dall’impegnativa medica urgente emessa pochi minuti dopo l’orario del verbale che dimostra che la presenza su strada era collegata a una situazione di necessità sanitaria impellente (si stavano recando dal medico di base);  la motivazione è stata fatta presente agli operatori di polizia visto e considerato anche che il padre della conducente (Merotto Claudio) non comprendeva il motivo di tale controllo entrando sempre più in uno stato di agitazione.
2. Regolarità dell’identificazione personale
È stata esibita dapprima l’Identità Dichiarativa, quindi un documento valido nell’ambito autodeterminativo;  su successiva richiesta, è stata presentata anche la patente di guida validata in ambito italiano che e non è stata contestata.
Pertanto l’identificazione personale e la legittimazione alla guida risultano regolari.
3. Comportamento collaborativo
Non vi è stato alcun rifiuto di esibizione dei documenti e l’eventuale contestazione riguarda solo il primo documento mostrato, non la patente poi esibita.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
27.09.2025
In fede:
CLAUDIANA MEROTTO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151129142255389

Si attesta che in data 2025.09.27, CLAUDIANA MEROTTO, nato/a il 21/01/1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 110934201630000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151129142255389.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 27.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.27 – DUCA DOINA – RDN – 0151129141308674 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.27 – DUCA DOINA – RDN – 0151129141308674 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SOLLECITO PAGAMENTO
emesso il: 05.09.2025
avente nr./codice: 11320259006213469000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: INESISTENTE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: NON RISCONTRABILE

Il/La sottoscritto/a DOINA DUCA, nato/a il 14.12.1992, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0130501095351541
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.113202549006213469000:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 2025.09.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – SOLLECITO PAGAMENTO – NR.113202549006213469000 per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Questo sollecito di pagamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione (AdER) di Treviso non è sottoscritta da un responsabile identificabile con nome e cognome rendendo l’atto illegittimo per difetto di motivazione e firma, secondo la normativa sulla validità degli atti amministrativi.
Si contestata pertanto la validità di tale sollecito chiedendo l’annullamento per vizio formale e per il fatto che non avete mai confutato i miei precedenti RDN.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
27.09.2025
In fede:
DOINA DUCA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151129141308674

Si attesta che in data 2025.09.27, DOINA DUCA, nato/a il 14.12.1992, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130501095351541, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151129141308674.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 27.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.27 – DISPOSIZIONE URGENTE – SCIOLTO DIRETTIVO – NUOVE DISPOSIZIONI CONTRIBUTIVE

2025.09.27 – DISPOSIZIONE NR. 0151129094044690 – SCIOLTO DIRETTIVO – NUOVE DISPOSIZIONI CONTRIBUTIVE

Oggetto: DISPOSIZIONE NR. 0151129094044690

  1. Scioglimento Direttivo.
  2. Nuove disposizioni relativamente ai contributi.

ACRONIMI
– MLNV: Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto
– GVP: Governo Veneto Provvisorio
– OGVP: Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio
– PNV: Polisia Nasionale Veneta
– U.C.C.: Uniform Commercial Code
– RDN: Rigetti di Notifica
– SPN: Denuncia/Segnalazione alla Polisia Nasionale


Nella riunione del Direttivo di ieri sera, venerdì 26 settembre 2025, si è stabilito quanto segue:

  1. SCIOGLIMENTO DIRETTIVO – alla luce degli eventi del recente passato e presenti, si rende necessario ripristinare un nuovo Direttivo e pertanto si dispone lo scioglimento del presente.
  2. CONTRIBUTI – il sostentamento alla causa, stabilito con gli € 10,00/mensili per tutti gli autodeterminati emancipati e non di età superiore agli anni sessantacinque (65) (i minori di anni 14  e gli utra65enni hanno accesso gratuito) viene riconfermato nella sostanza, ma da attuarsi in modalità di un versamento iniziale di un (1) anno , pari ad € 120,00/anno seguiti da un versamento mensile di € 10,00 dal secondo anno di Autodeterminazione.
    Ogni versamento al MLNV deve essere sempre riscontrato da una ricevuta e contabilizzato da apposita modulistica che ne consente anche il riscontro della situazione personale contributiva.

Il mancato, ingiustificato adempimento a tale onere costituirà motivo di decadimento dal diritto di usufruire di tutti i servizi forniti dal MLNV-GVP.

Così è e così è deciso.
Con onore e rispetto.
Venethia, sabato 27 settembre 2025

2025.09.23 – BOSCHET MATTEO – RDN – 0151125111753103 – Referente: CONTEA BELLUNO

Oggetto: 2025.09.23 – BOSCHET MATTEO – RDN – 0151125111753103 – Referente: CONTEA BELLUNO

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE BELLUNO, VIA VITTORIO VENETO 167- BELLUNO – dp.belluno.uptbelluno@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI INTIMAZIONE DI PAGAMENTO RELATIVO AL PERIODO 2011 – 2017
emesso il: 12.09.2025
avente nr./codice: 01620259001155667000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE BELLUNO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: 22.09.2025
atto notificato da: INTERNET (EMAIL)

Il/La sottoscritto/a MATTEO BOSCHET, nato/a il 15.10.89, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 121136202854
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE BELLUNO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE BELLUNO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
E’ già tutto chiaro nel presente Rigetto di Notifica

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
23.09.2025
In fede:
MATTEO BOSCHET

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151125111753103

Si attesta che in data 2025.09.23, MATTEO BOSCHET, nato/a il 15.10.89, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121136202854, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151125111753103.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 23.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.22 – PENZO LUISA – RDN – 0151124102304301 – Referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2025.09.22 – PENZO LUISA – RDN – 0151124102304301 – Referente: ME MEDESIMA

at
COMUNE DI TAMBRE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI- RESPONSABILE SERVIZIO BRANDALISE FIORAVANTE, VIA MONTE GUSLON, 44 – tributi@comune.tambre.bl.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TARI 2023
emesso il: 18.08.2025 ( ARRIVATO PER EMAIL IL 15.09.2025 – IL COMUNE DICHIARA DI AVER RICEVUTO INDIETRO L’ATTO CHE PROBABILMENTE HA CERCATO DI CONSEGNARE A QUELLA PENZO LUISA CHE NON SONO IO.)
avente nr./codice: 139/2025
emesso da: COMUNE DI TAMBRE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI- RESPONSABILE SERVIZIO BRANDALISE FIORAVANTE
atto a firma di: BRANDALISE FIORAVANTE ( COSETTA FAVOT È IL NOME PRESENTE NEL CORPO DELL’EMAIL)
notificato il: 15.09.2025
atto notificato da: INTERNET (EMAIL)

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 7981016101001000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at COMUNE DI TAMBRE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI- RESPONSABILE SERVIZIO BRANDALISE FIORAVANTE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da COMUNE DI TAMBRE GESTIONE ASSOCIATA TRIBUTI- RESPONSABILE SERVIZIO BRANDALISE FIORAVANTE per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Il signor Fioravante Brandalise a la signora Cosetta Favot hanno sbagliato destinatario perché io non sono quella Luisa Penzo cui loro si stanno rivolgendo. Infatti io sono Veneta, mai divenuta italiana. Inoltre io non mi identifico con il trust cui si riferiscono. Il trust infatti è una finzione giuridica e non mi rappresenta.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
22.09.2025
In fede:
LUISA PENZO

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151124102304301

Si attesta che in data 2025.09.22, LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 7981016101001000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151124102304301.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 22.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.22 – VOLPATO LUCIA – RDN – 0151124164006006 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.22 – VOLPATO LUCIA – RDN – 0151124164006006 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 19.08.2025
avente nr./codice: 11320259005908589-000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LUCIA VOLPATO, nato/a il 14.02.1967, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131335101436
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Non avete mai confutanto nessuno dei miei precedenti RDN e, come anche in questo caso, l’intimazione di pagamento è atto nullo per il mancato rilascio di un verbale di notifica.
Insistete inoltre ad attribuirmi un codice fiscale italiano senza il mio consenso … il mio codice unico è e rimane solo questyo: 131335101436

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
22.09.2025
In fede:
LUCIA VOLPATO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151124164006006

Si attesta che in data 2025.09.22, LUCIA VOLPATO, nato/a il 14.02.1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131335101436, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151124164006006.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 22.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.19 – PENZO LUISA – SPN – 0151121170045478 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2025.09.19 – PENZO LUISA – SPN – 0151121170045478 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:18.09.2025
luogo iniziale del fatto segnalato:TREVISO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:AMMINISTRATORE DA RE FRANCESCO, ING. CARRER FRANCESCO, AVV. BONATTO FRANCESCA

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
I fatti che seguono si riferiscono ad atti e comportamenti da me documentati, perpetrati da parte del sig. Da Re Francesco (amministratore condominiale), dell’ing. Carrer Francesco (tecnico incaricato) e dell’avv. Italiano Bonatto Francesca, in riferimento a una proprietà privata e personale (garage) di mia esclusiva titolarità, ubicata all’interno di un condominio costruito nell’anno 1991, mai soggetto ad alcuna segnalazione o problematica di sicurezza antincendio.
Tutti gli atti di seguito descritti sono stati formalmente notificati alle controparti tramite RDN regolarmente pubblicati in G.U. del MLNV/GVP, mai contestati, smentiti né giuridicamente confutati.
Ricostruzione dei fatti:
17.09.2024
In occasione dell’assemblea condominiale, tutti i presenti hanno espresso consenso alla proposta dell’amministratore Da Re Francesco in merito all’intervento dell’ing. Carrer Francesco per la certificazione antincendio.
La sottoscritta, pur nutrendo riserve, ha aderito sotto condizionamento psicologico, a seguito della seguente affermazione:
“Se lei non firma e succede qualcosa, l’assicurazione non paga e i condòmini si rifanno su di lei.”
Successive verifiche personali presso compagnie assicurative hanno confermato l’infondatezza di tale affermazione, che risulta fuorviante e priva di fondamento giuridico.
Di conseguenza, il consenso espresso in quella sede è da ritenersi viziato e privo di validità legale, in quanto ottenuto mediante pressione indebita.
01.10.2024
Ricevo una email dallo studio Da Re contenente un modulo privo di intestazione, firma o valore giuridico, con richiesta di autorizzazione all’accesso al mio garage. Il testo prevede clausole arbitrarie e unilaterali, tra cui l’eventuale revoca del “beneficio” dell’accesso da parte dell’ing. Carrer “senza preavviso e a insindacabile giudizio”. Viene richiesto inoltre che io, proprietaria, garantisca la sicurezza per operatori terzi, assumendomi indebite responsabilità.
08.10.2024
Rispondo formalmente via email sia allo studio Da Re che all’ing. Carrer, rifiutando l’estorsione di firma e chiarendo che:
• la mia posizione è di Cittadina Veneta autodeterminata sotto egida del MLNV/GVP.
• la certificazione antincendio riguarda parti comuni e non proprietà individuali,
• non sussiste alcun obbligo legale a permettere l’accesso alla mia proprietà personale.
Nessuna risposta è pervenuta a questa comunicazione.
• ero disposta a concedere la visione dell’interno del garage unicamente dall’esterno, impegnandomi personalmente ad aprire il basculante
09.10.2024
Invio ulteriore comunicazione con il divieto formale di scattare fotografie all’interno del mio garage da parte di estranei.
28.10.2024
Ricevo comunicazione dall’ing. Carrer che definisce l’accesso al mio box “conditio sine qua non” per l’emissione delle certificazioni.
29.10.2024
Invio, via emai sia all’ing Carrer sia allo studio Da Re e a mezzo G.U. del MLNV/GVP, il RDN 0150100113820238 del 2024.10.29 che ribadisce formalmente il mio diniego legittimo.
25.02.2025
Ricevo una diffida formale dall’avv. Bonatto Francesca, la quale mi intimava a conformarmi alle richieste avanzate riguardo l’accesso e le certificazioni antincendio.
27.02.2025
Replico ufficialmente tramite RDN 0150501134200815 del 2025.02.27, inviato dal del MLNV/GVP e mai confutato.
28.02.2025
Trasmetto ulteriore comunicazione, via email, all’avvocato richiamando anche:
• artt. 614 e 615-bis c.p. (violazione di domicilio, interferenze illecite nella vita privata),
• Cass. Pen., Sez. V, n. 31276/2020,
• il mancato valore giuridico del modulo ricevuto,
• la non rappresentatività del codice fiscale italiano, strumento di trust e non di identità personale,
• la mancata risposta a tutte le domande giuridiche poste, a conferma implicita della validità delle mie dichiarazioni.
18.09.2025
Ricevo nuova comunicazione dal sig. Da Re, che informa data e ora di un sopralluogo, ribadendo che: “se non verrà consentito l’accesso, la pratica antincendio non potrà aver seguito, con relative responsabilità.”
Tale affermazione è da considerarsi una forma di pressione indebita, potenzialmente riconducibile a minaccia (violazione dell’art. 2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite).
Rispondo il medesimo giorno, chiarendo:
• Il condominio è su suolo Veneto, non italiano.
• Non vi è mai stato alcun principio di incendio in oltre 30 anni.
• Ribadisco di essere Veneta autodeterminata sotto egida del MLNV/GVP
• “I miei atti di rigetto e le relative dichiarazioni legali, identificati dai RDN 0150100113820238 del 29.10.2024 e RDN 0150501134200815 del 27.02.2025, sono stati ufficialmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale del MLNV/GVP e regolarmente notificati allo studio Da Re, all’ing. Carrer Francesco e all’avv. Italiano Bonatto Francesca.”
• “I miei atti di rigetto e le relative dichiarazioni legali, identificati dai RDN 0150100113820238 del 29.10.2024 e RDN 0150501134200815 del 27.02.2025, sono stati ufficialmente pubblicati in Gazzetta Ufficiale del MLNV/GVP e regolarmente notificati allo studio Da Re, all’ing. Carrer Francesco e all’avv. Italiano Bonatto Francesca.”
• Non autorizzo in alcun modo l’accesso fisico al mio garage. Qualora ritenuto necessario, sono disponibile esclusivamente a mostrarne l’interno dall’esterno, aprendo io stessa il basculante, senza che alcuno vi entri o effettui riprese o misurazioni.”
· Senza autorizzare in alcun modo l’accesso fisico al mio garage, ho comunque dato la mia disponibilità, attraverso email del 19.09.2025 indirizzata all’amministratore Da Re, a scattare io stessa delle fotografie da inviare all’amministratore.”
• Rifiuto categorico di firmare autorizzazioni all’accesso da parte di terzi.
• Diniego assoluto alla richiesta di garantire la sicurezza per conto altrui.
• Richiesta formale di conoscere la legge in virtù della quale si pretende l’accesso.
19.09.2025
Oggi è stato pubblicato dal GVP il mio RDN 0151121111544006 del 2025.09.19 in risposta all’ennesima email inviata dall’amministratore Da Re (vedasi riferimento su indicato con data 18.09.2025
Concludendo ribadisco quanto segue:
1. Rifiuto categorico e formale di ogni richiesta, modulo o comunicazione tesa ad estorcere il mio consenso all’accesso al mio garage di proprietà privata.
2. Ribadisco la validità giuridica dei miei RDN, notificati e pubblicati in G.U. del MLNV/GVP, mai contestati da alcuno dei soggetti coinvolti.
3. Contesto la legittimità di qualsiasi autorizzazione non firmata da me, ritenendola nulla, inefficace e priva di ogni valore.
4. Diffido l’amministratore Da Re Francesco, l’ing. Carrer Francesco e l’avv. Italiano Bonatto Francesca dal proseguire con qualsiasi iniziativa che implichi:
o accesso non autorizzato alla mia proprietà,
o trattamento illecito dei miei dati personali (violazione legge 675/1996, art. 35),
o pressione psicologica o minacce più o meno velate.
Ogni eventuale azione futura intrapresa in contrasto con quanto sopra esposto sarà documentata, notificata al GVP, e perseguita nei fori competenti secondo le norme del diritto internazionale
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151121170045478) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.09.19 – DE LUCIA FRANCESO – RDN – 0151121170055597 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.19 – DE LUCIA FRANCESO – RDN – 0151121170055597 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 19.08.2025
avente nr./codice: 11320259005667807-000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTA ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FRANCESO DE LUCIA, nato/a il 18/03/1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131112145234
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
19.09.2025
In fede:
FRANCESO DE LUCIA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151121170055597

Si attesta che in data 2025.09.19, FRANCESO DE LUCIA, nato/a il 18/03/1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131112145234, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151121170055597.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 19.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.19 – BAVARESCO ALEZIO – RDN – 0151121153359738 – Referente: DN

Oggetto: 2025.09.19 – BAVARESCO ALEZIO – RDN – 0151121153359738 – Referente: DN

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
emesso il: 25.07.2025
avente nr./codice: 241028152026-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ALEZIO BAVARESCO, nato/a il 3.03.1966, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 141114184355
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
19.09.2025
In fede:
ALEZIO BAVARESCO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151121153359738

Si attesta che in data 2025.09.19, ALEZIO BAVARESCO, nato/a il 3.03.1966, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 141114184355, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151121153359738.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 19.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.19 – FEDON TIZIANA – RDN – 0151121152408424 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.19 – FEDON TIZIANA – RDN – 0151121152408424 – Referente: SB

at
COMUNE DI MARCA OCCIDENTALE – COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO CONTRAVVENZIONI – VIA PAPA SARO 5 – 31050 TREVISO, VIA PAPA SARTO 5 – 31050 TREVISO –polizia.locale@marcaoccidentale.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: MANCATA RISCOSSIONE DI SOMME DOVUTE … – ULTIMO AVVISO.
emesso il: 08.07.2025
avente nr./codice: RIF. VERBALE NR.89723A 20222/V PR. 26624/2022
emesso da: COMUNE DI MARCA OCCIDENTALE – COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO CONTRAVVENZIONI – VIA PAPA SARO 5 – 31050 TREVISO
atto a firma di: MARIA ROSA MANUPPELLI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a TIZIANA FEDON, nato/a il 11/04/1966, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 12193513384
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at COMUNE DI MARCA OCCIDENTALE – COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO CONTRAVVENZIONI – VIA PAPA SARO 5 – 31050 TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da COMUNE DI MARCA OCCIDENTALE – COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE – UFFICIO CONTRAVVENZIONI – VIA PAPA SARO 5 – 31050 TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
La sottoscritta FEDON TIZIANA dichiara di non aver mai ricevuto alcun verbale originario né la relativa notifica, e di essere venuta a conoscenza solo tramite il presente “ultimo avviso”, che dunque costituisce la prima comunicazione ricevuta.
Si contesta pertanto:
Difetto assoluto di notifica valida, in violazione dell’art. 14 L. 689/1981 e degli artt. 200 e seguenti Codice della Strada;
Nullità insanabile dell’atto e di ogni successivo procedimento esecutivo, in quanto privo del presupposto della regolare notifica;
Difetto di giurisdizione dello Stato italiano e dei suoi organi sugli atti relativi ai Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto, ai sensi del diritto internazionale e dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra;
Irricevibilità formale della comunicazione in quanto indirizzata a soggetto che ha rigettato la cittadinanza italiana e agisce sotto la legittimazione del Governo Veneto Provvisorio (MLNV-GVP).
Si invita pertanto l’Ente emittente a produrre prova certa e documentale della notifica del verbale contestato.
In difetto, ogni pretesa economica è priva di fondamento e da considerarsi nulla e improcedibile.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
19.09.2025
In fede:
TIZIANA FEDON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151121152408424

Si attesta che in data 2025.09.19, TIZIANA FEDON, nato/a il 11/04/1966, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 12193513384, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151121152408424.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 19.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.19 – PENZO LUISA – RDN – 0151121111544006 – Referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2025.09.19 – PENZO LUISA – RDN – 0151121111544006 – Referente: ME MEDESIMA

at
STUDIO AMMINISTRAZIONI DA RE FRANCESCO, VIA PAOLO VERONESE 11, 31100 – TREVISO – CONDOMINI@GEOMDARE.IT


ATTO RIGETTATO
tipo atto: EMAIL
emesso il: 18.09.2025
avente nr./codice: NESSUNO
emesso da: STUDIO AMMINISTRAZIONI DA RE FRANCESCO
atto a firma di: AMMINISTRATORE SIG. DA RE FRANCESCO
notificato il: 18.09.2025
atto notificato da: INTERNET

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25.04.1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 7981016101001000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at STUDIO AMMINISTRAZIONI DA RE FRANCESCO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da STUDIO AMMINISTRAZIONI DA RE FRANCESCO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
“Rigetto integralmente l’allegato e il contenuto dell’email ricevuta il 18.09.2025 dall’amministratore sig. Da Re Francesco, per i motivi esposti nel presente RDN e in quelli ulteriormente specificati nella mia risposta del 19.09.2025, inviata personalmente via email al medesimo.
Nonostante i miei precedenti RDN (0150100113820238 del 2024.10.29 e 0150501134200815 del 2025.02.27) e le puntuali risposte personali, inviate via email a tutte le comunicazioni ricevute da parte di tutti i soggetti coinvolti nella vicenda, continuo tutt’ora a ricevere sollecitazioni e intimidazioni da parte del sig. Da Re. Ribadisco che tutti i miei RDN e tutte le mie precedenti comunicazioni telematiche restano pienamente valide e mai confutate nel loro contenuto neppure nei termini previsti dalla legge.”

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
19.09.2025
In fede:
LUISA PENZO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151121111544006

Si attesta che in data 2025.09.19, LUISA PENZO, nato/a il 25.04.1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 7981016101001000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151121111544006.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 19.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
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Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
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– Courrier électronique certifié (PEC) ;
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– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.17 – GALLINA FLAVIA – RDN – 0151119184224787 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.17 – GALLINA FLAVIA – RDN – 0151119184224787 – Referente: SB

at
2025.07.17 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2023 – NR.38056492-TA, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.07.17 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2023 – NR.38056492-TA
emesso il: 17.07.2025
avente nr./codice: 2025.07.17 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2023 – NR.38056492-TA
emesso da: 2025.07.17 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2023 – NR.38056492-TA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FLAVIA GALLINA, nato/a il 23.06.1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 132116192346
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 2025.07.17 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2023 – NR.38056492-TA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 2025.07.17 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2023 – NR.38056492-TA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
non avete mai confutato uno solo dei miei precedenti RDN … ma cosa volete ??? rispettate la legge prima di infastidire i Cittadini con simili vostre pretese.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
17.09.2025
In fede:
FLAVIA GALLINA

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151119184224787

Si attesta che in data 2025.09.17, FLAVIA GALLINA, nato/a il 23.06.1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132116192346, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151119184224787.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 17.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.17 – GALLINA FLAVIA – RDN – 0151119155940083 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.17 – GALLINA FLAVIA – RDN – 0151119155940083 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: ATTO PIGNORAMENTO CREDITI VERSO TERZI
emesso il: 25.08.2025
avente nr./codice: 11384202500009711-001
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: FAGGIAN GIANFRANCO
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FLAVIA GALLINA, nato/a il 23.06.1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 132116192346
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE
L’atto proviene da ente italiano privo di legittimità ad esercitare poteri coercitivi nei confronti del Cittadino autodeterminato del Popolo Veneto, la cui soggettività giuridica è riconosciuta dal diritto internazionale e dal Governo Veneto Provvisorio (art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo del 1977 alle Convenzioni di Ginevra del 1949).
NULLITA’ PER VIZIO DI NOTIFICA NELLE CARTELLE SOTTOSTANTI
Non è stata fornita prova della regolare notifica al Cittadino delle cartelle indicate nell’atto di pignoramento. L’elenco riportato non è accompagnato da relata di notifica o ricevute idonee.
Prescrizione dei crediti
Alcune cartelle riportate sono risalenti ad annualità antecedenti al termine prescrizionale (5 anni per tributi e contributi).
L’atto è pertanto inefficace per intervenuta prescrizione dei crediti.
VIOLAZIONE DEI LIMI DI PIGNORABILITA’
L’atto dispone genericamente il pignoramento dei crediti da lavoro, senza specificare i limiti previsti dagli artt. 545 c.p.c. e normativa speciale per debiti fiscali. Si contesta la violazione del principio di proporzionalità e tutela del minimo vitale.
VIOLAZIONE DEI DIRITTI FONDAMENALI
L’atto si traduce in un’aggressione diretta e sproporzionata al reddito da lavoro della Cittadina, configurando abuso d’ufficio e violazione degli artt. 1 e 2 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e dei principi di diritto internazionale consuetudinario.
ERRORE NELL’INDIVIDUAZIONE DEL TERZO PIGNORATO
L’atto è stato erroneamente indirizzato ad ENEL – CED Cosenza, soggetto che non riveste alcun ruolo di datore di lavoro o di terzo debitore nei confronti della Sig.ra Gallina Flavia, che risulta invece dipendente del Ministero della Pubblica Istruzione. Pertanto, l’atto è nullo e inefficace in quanto privo di presupposto soggettivo e oggettivo.
DIFFIDA
Si diffida formalmente l’Agenzia delle Entrate Riscossione dal proseguire con l’esecuzione del pignoramento in oggetto, avvertendo che:
il presente RDN ha valore di Affidavit se non confutato entro 90 giorni (UCC) o 220 giorni (ordinamento italiano);
i responsabili saranno iscritti a ruolo giudiziario presso le istituzioni del Popolo Veneto;
sarà data segnalazione alle sedi internazionali competenti.
CONCLUSIONI
L’atto notificato è rigettato integralmente e dichiarato privo di effetti giuridici nei confronti della Cittadina autodeterminata.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
17.09.2025
In fede:
FLAVIA GALLINA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151119155940083

Si attesta che in data 2025.09.17, FLAVIA GALLINA, nato/a il 23.06.1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132116192346, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151119155940083.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 17.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.16 – PENZO LUISA – RDN – 0151118104604035 – Referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2025.09.16 – PENZO LUISA – RDN – 0151118104604035 – Referente: ME MEDESIMA

at
ENEL ENERGIA SPA, SEDE LEGALE VIA LUIGI BOCCHERINI,15 – ROMA,00198 – allegati.enelenergia@enel.com


ATTO RIGETTATO
tipo atto: FATTURA ENEL ENERGIA (RIGETTO DELL’ILLEGALE CANONE ITALIANO TV)
emesso il: 09.09.2025
avente nr./codice: 5271273504
emesso da: ENEL ENERGIA SPA
atto a firma di: NESSUNA FIRMA
notificato il: ARRIVATA PER EMAIL 11.09.2025
atto notificato da: INTERNET

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 7981016101001000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at ENEL ENERGIA SPA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da ENEL ENERGIA SPA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
comunico all’attuale ente pubblico/privato straniero italiano per l’erogazione di energia ed in particolare al suo amministratore delegato e/o direttore generale nonché al presidente del consiglio di amministrazione che non ho mai stipulato alcun contratto con il presunto ente straniero italiano RAI SPA in cui richiedevo i suoi servizi e lo autorizzavo a comunicare i miei dati personali a qualsivoglia fornitore di energia.
Aggiungo anche che, dopo il vergognoso e deplorevole atto compiuto dalla giornalista e dall’operatore della rai (illegale e occulta entrata in Territorio Russo attraverso mezzi da guerra  blindati ucraini) ancor più non voglio che mi venga chiesto qualcosa da parte della straniera ed illegale “radiotelevisione italiana spa”.
Come Cittadino/a Veneto/a di Nazionalità Veneta disconosco e rigetto tale IGNOBILE e PROVOCATORIA AZIONE da parte della RAI-radiotelevisione italiana spa e dei suoi dipendenti.
Non voglio pertanto elargire alcun denaro alla RAI, che, oltre ad usare i soldi per finanziare politici, televisioni private locali di cui molti cittadini ignorano l’esistenza, radio locali sconosciute ai molti, giornali dietro ai quali ci sono personaggi politici, ora finanzia anche azioni inacettabili.
Inoltre Vi chiede la cancellazione d’ogni asserito e creduto debito viziato dall’altrettanto creduta esigibilità del capitale de facto non dovuto per violazione di legge da parte della P.A. accertatrice [Agenzia delle Entrate di Torino, Ufficio Canone TV] dell’asserita violazione e nella personale qualità di ingiunto al pagamento del canone RAI anche perchè non è venuto meno il regime di monopolio pubblico delle emissioni televisive anche a carattere nazionale italiano, è irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria RAI.
È una menzogna sostenere ch’è venuto meno il monopolio statale italiano delle emissioni televisive a seguito di pronunce della Corte Costituzionale, con riguardo alle trasmissioni:
– provenienti dall’estero (Sentenza n.225 del 1974);
– in ambito locale (Sentenze n.226 del 1974 e n.202 del 1976), quindi, per scelta del legislatore, anche con riguardo alle trasmissioni via etere in ambito nazionale, prima in via transitoria (d.l. 6.12.1984 n.807), poi in via definitiva (l. 6.8.1990 n.223 «legge Mammì»);
a) «legge Mammì» che ha fatto venir meno l’esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico «servizio pubblico radiotelevisivo» esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica;
b) citando l’art.1 ex lege n.103 del 1975, che definiva la diffusione circolare di programmi televisivi via etere come un «servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione», servizio riservato per questo allo Stato italiano e indicava l’indipendenza, l’obiettività e l’apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, come «principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo» e non è esatto sostenere che quella legge [n.103 del 1975] disciplinava un sistema che, all’epoca, era ancora di monopolio statale delle emissioni televisive di ambito nazionale, perché il monopolio statale sussiste a tutt’oggi ed i cittadini veneti sono esclusi;
c) il legislatore italiano [occupante] adesso fa riferimento all’art.1 della legge [«Mammì»] n.223 del 1990, che da un lato:
– conferma il «carattere di preminente interesse generale» della diffusione di programmi radiofonici o televisivi (comma 1), e conferma che il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano «i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo» (comma 2);
ma dall’altro lato:
– stabilisce che tale sistema «si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati [partiti politici]» (ancora 2° co.);
d) fermi dunque i principi comuni che debbono informare il sistema, la legge n.223 del 1990 fa una netta distinzione fra il «servizio pubblico radiotelevisivo», ch’è «affidato mediante concessione ad una società per azioni» (oggi non più a totale partecipazione pubblica» v. art.2/2° co. l. 223/1990), e la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi che «può essere affidata mediante concessione» a soggetti privati [partiti politici] «diversi dalla concessionaria pubblica» (v. art./1° co. e art.16/1° co. l. 223/1990), credendo di realizzare così quel «concorso di soggetti pubblici e privati» di cui è parola nell’art.1/2° co. l. 223/1990 ed invece ha favorito e favorisce l’occupazione partitica, vale a dire di associazioni private che si sono arricchite e si stanno arricchendo in danno ai cittadini veneti e italiani;
e) l’esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, cioè promosso e organizzato dallo Stato italiano occupante, non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi, ma nell’ambito di un sistema misto pubblico-privato [«lottizzazione»], si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti dovuto, dei principi generali del sistema (cfr in proposito, la Sentenza Corte Costituzionale n.155 del 2002), bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento[?] del diritto dei cittadini all’informazione e per la diffusione della cultura, col fine di «ampliare la partecipazione[?] dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese» non avviene mai, se non dietro ordine di partito, come si esprime il citato art.1 legge n.103 del 1975.
Di qui la necessità che la concessione preveda specifici obblighi di servizio pubblico, mai adempiuti (vedi la convenzione approvata con il d.p.r. 28.3.1994, il contratto di servizio per il triennio 2000-2002 approvato con d.p.r. 8.2.2001) e imponga alla concessionaria l’obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale ad essa affidata e l’apertura dei programmi alle più significative realtà culturali.
I Territori del la Venethia sono esclusi.
Belle parole ma la «lottizzazione» prevedeva che:
– «RAI 1» fosse in mano alla «Democrazia Cristiana» [associazione privata];
– «RAI 2» fosse in mano al «Partito Socialista italiano» [associazione privata];
– «RAI 3» fosse in mano al «Partito Comunista Italiano» [associazione privata];
f) oggi con la scomparsa della «Democrazia Cristiana», la quasi inesistenza del «Partito Socialista italiano» e la trasformazione del «Partito Comunista Italiano» in «Partito Democratico» sono cambiati gli equilibri in favore di nuovi schieramenti, ov’è assodato che RAI 3» è in mano al «Partito Democratico» [associazione privata], si consideri – addietro – che grazie al sodalizio tra Silvio Berlusconi [«Forza Italia»] e Bettino Craxi «Partito Socialista italiano».
Il «decreto Berlusconi» del 1984 ha consentito [a Berlusconi] di trasmettere su tutto il territorio nazionale e la «legge Oscar Mammì» (del «Partito Repubblicano italiano») l. 6.8.1990 n.223] ha certificato lo status quo: una legge controversa, che provocò l’uscita dal governo di cinque ministri del la sinistra democristiana, padrona di «RAI 1» v.supra, difatti, cosa avvenne nel 1994 sotto il Governo Andreotti?
Nel 1994 la Corte costituzionale contestando la ripartizione delle concessioni previste dalla Legge Mammì [Berlusconiano di ferro, sebbene «repubblicano»] affermò che, in questo modo non viene assicurato il pluralismo dell’informazione e si sancisce un regime di oligopolio di fatto, in favore di chi?
Silvio Berlusconi.
Ergo, pagare il canone RAI significa continuare a mantenere una classe politica becera, falsa, ingannevole fortunatamente in via di estinzione, basti vedere l’affluenza alle urne già ridotta al di sotto del 50% [cinquanta per cento].
Non solo il Cittadino Veneto non deve pagare il canone RAI, v. il caso de quo, ma deve attivarsi per farsi rimborsare i canoni RAI già pagati, perché pagamento d’«indebito oggettivo» ex art.2033 c.c. italiano. Su tutto questo l’MLNV mi assisterà. Il/La sottoscritto/a non pagherà alcunché.

16.09.2025
In fede:
LUISA PENZO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151118104604035

Si attesta che in data 2025.09.16, LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 7981016101001000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151118104604035.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 16.09.2025
per la Segreteria di Stato

.
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PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2025.09.17 – FACCHIN ALESSANDRO – RDN – 0151119153621689 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.17 – FACCHIN ALESSANDRO – RDN – 0151119153621689 – Referente: SB

at
DISTRETTO POLIZIA LOCALE PD1A, PIAZZA L. PIEROBON, 1 – 35013 CITTADELLA – PADOVA – centrale.operativa@distrettopl.pd1a.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: VERBALE CDS
emesso il: 12.08.2025
avente nr./codice: 45784 TIPO V NR.REGISTRO 25054523-2025
emesso da: DISTRETTO POLIZIA LOCALE PD1A
atto a firma di: ACCERTATORE: FRASSON VALENTINA MATR.33 – FUNZIONARIO FIRMATARIO: SAMBUGARO GLEDIS
notificato il: LUNEDI’ 15.09.2025
atto notificato da: VIA PEC DA COMANDO POLIZIA LOCALE MEDESIMO

Il/La sottoscritto/a ALESSANDRO FACCHIN, nato/a il 10.04.1966, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131339132056
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at DISTRETTO POLIZIA LOCALE PD1A:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da DISTRETTO POLIZIA LOCALE PD1A per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Contestate 5 km in più, comprensiva della tolleranza strumentale, per una sanzione edittale di € 42,00, in misura ridotta.
Mi chiedo se il senso di responsabilità che dimostrate è obbettivamente mirato a contabilizzaere i ricavi di infrazioni come quella che mi contestate e non al fine per il quale le contestazioni amministrative devono essere finalizzate all’educazione stradale.
In ogni caso rigetto il vostro vebale perchè sono un Cittadino autodeterminato, sotto l’egida del MLNV, così come previsto dalle norme del Diritto Internazionale e dallo stesso Uniform Commercial Code (U.C.C.).

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
17.09.2025
In fede:
ALESSANDRO FACCHIN

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151119153621689

Si attesta che in data 2025.09.17, ALESSANDRO FACCHIN, nato/a il 10.04.1966, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131339132056, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151119153621689.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 17.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.15 – ROSSETTO GIULIANA – RDN – 0151117174003475 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.15 – ROSSETTO GIULIANA – RDN – 0151117174003475 – Referente: SB

at
2025.03.12 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2023 – NR.37859169-TA, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.03.12 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2023 – NR.37859169-TA
emesso il: 12.03.2025
avente nr./codice: 2025.03.12 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2023 – NR.37859169-TA
emesso da: 2025.03.12 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2023 – NR.37859169-TA
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIULIANA ROSSETTO, nato/a il 01.08.1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0150200090921249
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 2025.03.12 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2023 – NR.37859169-TA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 2025.03.12 – REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI – BOLLO AUTO 2023 – NR.37859169-TA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
non avete mai confutato i miei precedenti RDN pertando questa tassa automobilistica è illegale e nulla la sua notifica anche per violazione della legge 890/1982.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
15.09.2025
In fede:
GIULIANA ROSSETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151117174003475

Si attesta che in data 2025.09.15, GIULIANA ROSSETTO, nato/a il 01.08.1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150200090921249, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151117174003475.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 15.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.15 – BALDISSER IVAN – RDN – 0151117170508131 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.15 – BALDISSER IVAN – RDN – 0151117170508131 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 19.08.2025
avente nr./codice: 113202590059462 01000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a IVAN BALDISSER, nato/a il 29/12/1977, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 121930221653
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
non avete mai confutato in nostri precedenti RDN pertanto questa vosdtra intimazione è del tutto nulla e priva di effetto giuridico per violazione delle norme dell’U.C.C. .

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
15.09.2025
In fede:
IVAN BALDISSER

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151117170508131

Si attesta che in data 2025.09.15, IVAN BALDISSER, nato/a il 29/12/1977, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121930221653, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151117170508131.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 15.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
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Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

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INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
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– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
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– Courrier électronique certifié (PEC) ;
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– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.15 – FEDON TIZIANA – RDN – 0151117144827237 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.15 – FEDON TIZIANA – RDN – 0151117144827237 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
emesso il: 19.08.2025
avente nr./codice: 12420259005732042000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: VIA PEC DEL 12.09.2025
atto notificato da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA

Il/La sottoscritto/a TIZIANA FEDON, nato/a il 11/04/1966, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 12193513384
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
non avete mai confutato i miei precedenti RDN e pertanto anche questa vostra pretesa di intimare il pagamento è dl tutto illegale.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
15.09.2025
In fede:
TIZIANA FEDON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151117144827237

Si attesta che in data 2025.09.15, TIZIANA FEDON, nato/a il 11/04/1966, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 12193513384, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151117144827237.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 15.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.12 – CAMPAGNOLO RENATO – RDN – 0151114154700589 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.12 – CAMPAGNOLO RENATO – RDN – 0151114154700589 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO SCADENZA
emesso il: 20.08.2025
avente nr./codice: 01100001221749438
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NESSUNA NOTIFICA – POSTA ORDINARIA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a RENATO CAMPAGNOLO, nato/a il 22.01.1950, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131227164354
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.


Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
12.09.2025
In fede:
RENATO CAMPAGNOLO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151114154700589

Si attesta che in data 2025.09.12, RENATO CAMPAGNOLO, nato/a il 22.01.1950, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131227164354, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151114154700589.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 12.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.12 – PERIN ADELAIDE GIULIANA – SPN – 0151114170541510 – referente: SB

Oggetto: 2025.09.12 – PERIN ADELAIDE GIULIANA – SPN – 0151114170541510 – referente: SB

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: ADELAIDE GIULIANA
Cognome: PERIN
Codice Unico Personale: 0104203216026000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:04.09.2025 – GIOV. – ORE 18.30 CIRCA
luogo iniziale del fatto segnalato:VIA ASOLANA NR.1 – 31030 SAN VITO DI ALTIVOLE – TV
soggetti ritenuti responsabili:SCONOSCIUTI MA RICONOSCIBILI
Precisazione:CONDUCENTE DI SESSO MASCHILE DI ETA’ PRESUNTA DI 20/25 ANNI, CORPORATURA ESILE E MAGRA, ALTEZZA MEDIA, CAPELLI SCURI, CARNAGIONE CHIARA, TATUATO SU BRACCIA E GAMBE, CON PIRINCING AL VISO, DI APPARENTE ORIGINE LOCALE

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
quel giorno (nuvoloso ma non piovoso), ho portato l’auto al lavaggio automatico del distributore “DINA GAS” di San Vito di Altivole – Tv, dove vado solitamente anche a fare rifornimento.
Nell’uscire dal tunnel, a seguito del lavaggio automatico e seguendo le indicazioni fornite dall’impianto, il cui automatismo impone l’uscita del mezzo aprendo il telone anteriore uscivo con il muso della mia macchina dalla struttura.
Ricordo benissimo di essermi fermata al limite esterno dell’impianto delimitato dal pavimento in cemento per portarmi all’aspiratore sulla destra dello stesso.
Mentre ero ferma, con parte dell’auto ancora all’interno dell’impianto di lavaggio, improvvisamente ho sentito lo stridere sul lato sinistro anteriore della mia macchina e vedendo poco più avanti una Fiat Punto di colore nero fermarsi.
L’autista, sceso dalla macchina avvicinandosi alla mia, ha subito inveito contro di me accusandomi di aver urtato la sua auto, cosa inverosimile visto e considerato che ero ferma e che anche gli altri punti di impatto (parafango anteriore lato destro, primo punto di impatto, risultava già vecchio, come ammesso dallo stesso).
Ho notato che la passeggera, seduta al sedile anteriore, scesa anch’ella dall’auto, col telefonino registrava o filmava.
Il giovane alla guida ha detto che avrebbe chiamato suo padre che arrivava alcuni minuti dopo dalla medesima strada, ma dalla direzione opposta e a bordo di una vettura targata FR-813-JM.
Lo stesso giovane spostava la sua auto di fronte alla mia che nel frattempo avevo spostata liberando il tunnel del lavaggio per far uscire gli altri veicoli in coda.
Il giovane prepotentemente mi ha gridato che “lei da qua non si sposta”.
Il presunto padre del conducente, mi ha subito accusato della responsabilità del sinistro senza neppure ascoltare e ponderare la mia versione.
Alla pretesa di dargli la mia patente, ma alla negata analoga richiesta da parte mia, per la constatazione amichevole, ho quindi chiamato mio marito per essere supportata vedendomi intimorita dall’aggressione verbale e fisica degli individui protagonisti anche di questa violenza privata.
Visto il modo pretestuoso e prepotente degli individui ho detto che prima sarei andata dai carabinieri invitando anche la controparte a seguirmi … ma entrambi i convenuti, si sono allontanati senza neppure fare la constatazione.
Si allegano foto.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
ADELAIDE GIULIANA PERIN

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151114170541510) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.09.11 – GIACOMAZZO CARLO – RDN – 0151113163112672 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.11 – GIACOMAZZO CARLO – RDN – 0151113163112672 – Referente: SB

at
POLIZIA LOCALE PADOVA, VIA GOZZI 32 – 35131 PADOVA – polizialocale@comune.padova.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: VERBALE VIOLAZIONE CDS
emesso il: 22.08.2025
avente nr./codice: B-80979887
emesso da: POLIZIA LOCALE PADOVA
atto a firma di: MATR.8330
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARLO GIACOMAZZO, nato/a il 17-12-1964, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 2019616115222
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at POLIZIA LOCALE PADOVA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da POLIZIA LOCALE PADOVA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Si riscontra inoltre la mancata indicazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della formazione dell’atto rendendo lo stesso illegittimo per difetto di motivazione e firma, secondo la normativa sulla validità degli atti amministrativi.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
11.09.2025
In fede:
CARLO GIACOMAZZO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151113163112672

Si attesta che in data 2025.09.11, CARLO GIACOMAZZO, nato/a il 17-12-1964, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 2019616115222, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151113163112672.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 11.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.11 – GIACOMAZZO CARLO – RDN – 0151113155938241 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.11 – GIACOMAZZO CARLO – RDN – 0151113155938241 – Referente: SB

at
POLIZIA LOCALE PADOVA, VIA GOZZI 32 – 35131 PADOVA – polizialocale@comune.padova.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: VERBALE VIOLAZIONEW CDS
emesso il: 22.08.25
avente nr./codice: B-80979723
emesso da: POLIZIA LOCALE PADOVA
atto a firma di: MATRICOLA 8330
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARLO GIACOMAZZO, nato/a il 17-12-1964, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 2019616115222
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at POLIZIA LOCALE PADOVA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da POLIZIA LOCALE PADOVA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
Si riscontra inoltre la mancata indicazione e sottoscrizione del funzionario responsabile della formazione dell’atto rendendo lo stesso illegittimo per difetto di motivazione e firma, secondo la normativa sulla validità degli atti amministrativi.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
11.09.2025
In fede:
CARLO GIACOMAZZO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151113155938241

Si attesta che in data 2025.09.11, CARLO GIACOMAZZO, nato/a il 17-12-1964, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 2019616115222, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151113155938241.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 11.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.06 – MALENKAIA LIUDMILA – RDN – 0151108161432900 – Referente: SB

Oggetto: 2025.09.06 – MALENKAIA LIUDMILA – RDN – 0151108161432900 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – dp.padova@agenziaentrate.it

at
PETTENON COSMETICS SPA, Via del Palù 7/D – 35018 San Martino di Lupari (PD) – info@pettenon.it – hr@pettenon.it – amministrazione@pettenon.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: PIGNORAMENTO DEI CREDITI VERSO TERZI
emesso il: 25.08.2025
avente nr./codice: 07784202500010635-000
emesso da: AGENZIA ENTRATE ISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: FAGGIAN GIANFRANCO
notificato il: 04.09.2025 DALLA PETTENON COSMETICS SPA – S.MARTINO DI LUPARI – PD
atto notificato da: UFFICIO RISORSE UMANE – PETTENON COSMETICS SPA – S.MARTINO DI LUPARI – PD

Il/La sottoscritto/a LIUDMILA MALENKAIA, nato/a il 15.07.1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 13171692449
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus cogens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE ISCOSSIONE PADOVA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE ISCOSSIONE PADOVA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
la ditta di cui sopra, non mi ha notificato l’atto di pignoramento dei crediti verso terzi, inviato dall’agenzia delle entrate riscossione di Padova solo a tale ditta e mai a me, che non ho ricevuto da tale ente una qualsivoglia copia.
Con la presente si diffida l’Agenzia delle Entrate e Riscossione di Padova a:

  1. trasmettere integralmente (in copia semplice digitale) il fascicolo e tutti gli atti presupposti relativi al pignoramento in oggetto (cartelle, avvisi, intimazioni, relate/notifiche, deleghe e firma del funzionario estensore);
  2. sospendere immediatamente ogni effetto esecutivo e/o trattenuta presso il terzo, atteso il vizio essenziale di mancata notifica al debitore e la contestazione formale già pubblicata «in violazione degli artt. 543 c.p.c. e 72-bis del D.P.R. 602/1973, con conseguente inefficacia/nullità dell’atto sino a regolare notificazione al debitore»;
  3. astenersi dall’utilizzare PEC o notifiche presso Casa Comunale, canali espressamente irricevibili dal MLNV-GVP e dai suoi Cittadini autodeterminati (v. Precisazione istituzionale allegata – IT/EN/RU/FR).

In assenza di riscontro puntuale e documentato entro i termini di legge, si procederà:

  • alla prosecuzione dell’iscrizione a ruolo in sede de la Venethia;
  • alle segnalazioni internazionali per violazione del diritto di autodeterminazione e per la condotta lesiva della posizione giuridica della sottoscritta;
  • alla richiesta di restituzione integrale di quanto eventualmente trattenuto, oltre interessi e spese.

la sottoscritta, vostra dipendente/collaboratrice, comunica che ha così rigettato formalmente il pignoramento dei crediti verso terzi con atto n. 07784202500010635-000 emesso da ADER Padova in data 25.08.2025, mai notificato alla diretta interessata «in violazione degli artt. 543 c.p.c. e 72-bis del D.P.R. 602/1973, con conseguente inefficacia/nullità dell’atto sino a regolare notificazione al debitore» e da voi ricevuto in data 04.09.2025.
Il rigetto è registrato come RDN n. 0151108161432900 del 06.09.2025 ed è stato chiesto il blocco degli effetti dell’atto e la relativa iscrizione a ruolo giudiziario.
Con la presente diffido la Società dal procedere ad alcuna trattenuta o versamento a favore di ADER in esecuzione dell’atto sopra indicato, finché:

  • ADER non avrà fornito integrale documentazione e prova della regolare notifica alla sottoscritta;
  • non sarà definita la pendenza giudiziale conseguente al RDN.

Qualsiasi trattenuta effettuata nonostante la presente diffida sarà considerata indebita e comporterà richiesta di restituzione delle somme, oltre interessi e spese, nonché la segnalazione dell’evento in sede veneta e internazionale.
Per ogni comunicazione si utilizzi esclusivamente email ordinaria; si precisa l’irricevibilità di PEC e canali postali italiani, come da dichiarazione istituzionale allegata (IT/EN/RU/FR).

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
06.09.2025
In fede:
LIUDMILA MALENKAIA

.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0151108161432900

Si attesta che in data 2025.09.06, LIUDMILA MALENKAIA, nato/a il 15.07.1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13171692449, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0151108161432900.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 06.09.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.09.03 – AVVISO A PUBBLICA MENZIONE – AFFIDAVIT  NR.0151105115252583, formalizzato in nome e per conto di BORTOTTO SERGIO

NR.0151105115252583

Oggetto: AVVISO A PUBBLICA MENZIONE – AFFIDAVIT  NR.0151105115252583, formalizzato in nome e per conto di BORTOTTO SERGIO, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe con attribuzione del codice unico personale 0000000234501000

at
ALL’UFFICIO ONU PER I DIRITTI UMANI (OHCHR)
InfoDesk@ohchr.org
ohchr-brussels@un.org

at
ALL’EUROPEAN DATA PROTECTION BOARD (UE)
edpb@edpb.europa.eu
edpb-dpo@edpb.europa.eu

at
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALAZZO CHIGI
PIAZZA COLONNA NR.370, 0087 ROMA – ITALIA
uscm@palazzochigi.it

at
AGENZA ENTRATE – DIREZIONE PROVINCIALE TREVISO
dp.treviso@agenziaentrate.it


e per l’ulteriore a praticarsi

SEGRETERIA DI STATO DEL GVP – SEDE

DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA GIUDISIARIA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DE GIUSTISIA – SEDE

ACRONIMI
– MLNV: Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto
– GVP: Governo Veneto Provvisorio
– OGVP: Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio
– PNV: Polisia Nasionale Veneta
– U.C.C.: Uniform Commercial Code
– RDN: Rigetti di Notifica
– SPN: Denuncia/Segnalazione alla Polisia Nasionale

CON RIFERIMENTO
alle ragioni notificate agli enti interessati con

  • NOTIFICA ISTANZA at AGENZIA ENTRATE TREVISO del 2025.04.29;
  • SOLLECITO RISCONTRO NR. 0150811155306683 del 2025.05.09;
  • SOLLECITO RISCONTRO NR. 0150811155306683 del 2025.06.09;

e per le seguenti motivazioni:

  • in data 29 aprile 2025 è stata notificata all’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso un’istanza di accesso ai sensi del regolamento (ue) 2016/679 (gdpr), per ottenere copia della scheda anagrafia tributaria e contestare formalmente il codice fiscale italiano assegnato d’ufficio (brtsrg61l15l840c);
  • in data 9 maggio 2025 è stato notificato un primo sollecito (codice 0150811155306683) rimasto privo di risposta;
  • in data 9 giugno 2025 è stato notificato un secondo sollecito, anche in lingua inglese, francese e russa, con termine ultimo fissato al 19 giugno 2025;

– alla data odierna non è pervenuto alcun riscontro, in violazione dell’art. 12 gdpr che impone tempi massimi di 30 giorni;

CONSTATATO CHE

  • il silenzio dell’agenzia delle entrate costituisce violazione grave e sistematica dei diritti fondamentali alla protezione dei dati personali;
  • il codice fiscale italiano, già formalmente rigettato, continua ad essere mantenuto in violazione del principio di autodeterminazione personale e giuridica;

DICHIARA
l’inadempimento dell’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Treviso e dispone l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili, con riserva di procedere alla trasmissione dell’atto alle istituzioni internazionali competenti.

DISPONE
– la pubblicazione del presente affidavit sulla Gaxeta Uficiale del MLNV-GVP con valore di avviso a pubblica menzione;

 

 

AFFIDAVIT – PUBLIC NOTICE
REGISTRATION IN JUDICIAL RECORD

The Provisional Government of Veneto (GVP), established by the National Liberation Movement of the Venetian People (MLNV), pursuant to Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949, on behalf of the self-determined Citizen Sergio Bortotto (Personal CUP 0000000234501000),

WHEREAS
– On 29 April 2025, a request was filed with the Italian Revenue Agency – Treviso Provincial Directorate, under Regulation (EU) 2016/679 (GDPR), to obtain a copy of the tax registry record and to formally object to the Italian tax code assigned without consent (BRTSRG61L15L840C);
– On 9 May 2025, a first reminder (code 0150811155306683) was sent without any reply;
– On 9 June 2025, a second reminder was sent, also in English, French, and Russian, with a final deadline of 19 June 2025;
– To date, no reply has been received, in violation of Article 12 GDPR which requires a response within 30 days;

CONSIDERING THAT
– The silence of the Italian Revenue Agency constitutes a serious and systematic violation of fundamental rights to data protection;
– The Italian tax code, already formally rejected, continues to be maintained in violation of the principle of personal and legal self-determination;

DECLARES
the non-compliance of the Italian Revenue Agency – Treviso Provincial Directorate and orders the registration in the judicial record of the responsible officials, with the right to escalate this case to international institutions.

ORDERS
– The publication of this Affidavit in the Official Gazette of the MLNV-GVP as Public Notice;

Venice, Wednesday, September 3, 2025

With honor and respect,

Sergio Bortotto

President of the MLNV – Provisional Government

 

 

AFFIDAVIT – AVIS PUBLIC
INSCRIPTION AU RÔLE JUDICIAIRE

Le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), institué par le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV), conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949, au nom du Citoyen autodéterminé Sergio Bortotto (CUP personnel 0000000234501000),

ATTENDU QUE
– Le 29 avril 2025, une demande a été déposée auprès de l’Agence Italienne des Revenus – Direction Provinciale de Trévise, au titre du Règlement (UE) 2016/679 (RGPD), afin d’obtenir une copie du registre fiscal et de contester formellement le code fiscal italien attribué sans consentement (BRTSRG61L15L840C);
– Le 9 mai 2025, un premier rappel (code 0150811155306683) a été envoyé sans aucune réponse;
– Le 9 juin 2025, un second rappel a été envoyé, également en anglais, français et russe, avec un délai final fixé au 19 juin 2025;
– À ce jour, aucune réponse n’a été reçue, en violation de l’article 12 du RGPD qui impose un délai maximal de 30 jours;

CONSIDÉRANT QUE
– Le silence de l’Agence Italienne des Revenus constitue une violation grave et systématique des droits fondamentaux à la protection des données personnelles;
– Le code fiscal italien, déjà formellement rejeté, continue d’être maintenu en violation du principe d’autodétermination personnelle et juridique;

DÉCLARE
le manquement de l’Agence Italienne des Revenus – Direction Provinciale de Trévise et ordonne l’inscription au rôle judiciaire des responsables, avec la possibilité de porter cette affaire devant les institutions internationales compétentes.

ORDONNE
– La publication du présent Affidavit dans la Gazette Officielle du MLNV-GVP en tant qu’Avis Public;

Venise, le mercredi 3 septembre 2025

Avec honneur et respect,

Sergio Bortotto

Président du MLNV – Gouvernement Provisoire

 

 

АФФИДАВИТ – ПУБЛИЧНОЕ ИЗВЕЩЕНИЕ
ЗАНЕСЕНИЕ В СУДЕБНЫЙ РЕЕСТР

Временное Венецианское Правительство (GVP), созданное Национальным Освободительным Движением Венецианского Народа (MLNV), в соответствии со статьей 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 г.) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 г., от имени самоопределившегося гражданина Серджо Бортотто (личный CUP 0000000234501000),

УЧИТЫВАЯ ЧТО
– 29 апреля 2025 г. в Налоговое агентство Италии – Провинциальное управление Тревизо был направлен запрос на основании Регламента (ЕС) 2016/679 (GDPR) с целью получить копию налоговой анкеты и официально оспорить итальянский налоговый код, присвоенный без согласия (BRTSRG61L15L840C);
– 9 мая 2025 г. было направлено первое напоминание (код 0150811155306683), оставшееся без ответа;
– 9 июня 2025 г. было направлено второе напоминание, также на английском, французском и русском языках, с окончательным сроком до 19 июня 2025 г.;
– По сей день ответа не получено, что нарушает статью 12 GDPR, обязывающую дать ответ в течение 30 дней;

ПРИНИМАЯ ВО ВНИМАНИЕ ЧТО
– Молчание Налогового агентства Италии является серьёзным и систематическим нарушением фундаментальных прав на защиту персональных данных;
– Итальянский налоговый код, уже официально отклонённый, продолжает использоваться в нарушение принципа личного и юридического самоопределения;

ЗАЯВЛЯЕТ
о неисполнении обязательств Налоговым агентством Италии – Провинциальным управлением Тревизо и постановляет занесение в судебный реестр ответственных лиц с правом передать данное дело в международные инстанции.

ПОСТАНОВЛЯЕТ
– Опубликовать настоящий Аффидавит в Официальной газете MLNV-GVP в качестве публичного извещения;

 

Венето, среда, 3 сентября 2025 г.

С уважением и почтением,

Серджо Бортотто

Президент Временного правительства MLNV

 

 

PREMESSO CHE

Formalizzando le predette istanze, BORTOTTO SERGIO ha respinto, secondo le norme dell’U.C.C., tutti gli atti prodotti, nel caso in specie, dalle Autorità d’occupazione dello Stato straniero italiano, che altresì, non sono stati confutati nei termini previsti anche dalle norme dell’U.C.C. .

Gli atti di SPN pervenuti alla Polisia Nasionale Veneta e i RDN non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano e sono atti espressioni di volontà attraverso i quali i Cittadini del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si sono autodeterminati e hanno dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta sotto l’egida di questo MLNV-GVP, si oppongono all’esercizio di qualsiasi attività che ritengono illegale anche da parte di autorità e forze militari e/o di polizia italiane operanti in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Patria, ovvero di violazioni, in proprio danno, di diritti umani, civili e politici, ovunque nel mondo e lo fa informando delle loro responsabilità i responsabili di tali violazioni, secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .

Per quanto di competenza, questo GVP viene attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili che, secondo il denunciante, sono imputabili degli eventi e delle conseguenze derivanti dagli atti posti in essere in proprio danno.

CIO’ PREMESSO

01) – Si fa presente che nel diritto internazionale contemporaneo, l’annessione illegale di un territorio da parte di una potenza occupante si deve considerare privo di effetti giuridici.

02) – Fino al termine della prima guerra mondiale e alla messa al bando dell’uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, l’annessione poteva essere la conseguenza legale della sconfitta militare e debellatio dell’avversario, ma certamente non è questo il caso della Serenissima Repubblica di Venezia.

03) – In passato, l’annessione poteva anche fare seguito all’occupazione militare di territori che non sono sotto sovranità di alcuno Stato (res nullius) ma certamente non è questo il caso della Serenissima Repubblica di Venezia.

04) – La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, adottata nel 1970 dall’AG dell’Onu con risoluzione 2625 (XXV), stabilisce con chiarezza che il territorio di uno Stato non sarà oggetto di acquisizione da parte di un altro Stato a seguito della minaccia o dell’uso della forza.

05) – La conquista non costituisce un titolo di acquisto della sovranità nel caso in cui il ricorso alla forza che ha portato all’occupazione è consentito dal diritto internazionale.

06) – Nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione ha avuto una duplice conseguenza, da un lato, esso ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 pag. 4, della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli Stati di ricorrere alla minaccia, o all’uso della forza contro il Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.

07) – Dall’altra parte, i Movimenti di Liberazione in lotta per l’autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo Stato che impedisce con la forza l’esercizio del diritto di autodeterminazione.

08) – La Repubblica Veneta oggi è di fatto occupata territorialmente, militarmente e amministrativamente da uno stato straniero che è l’Italia.

09) – Il Popolo Veneto “condivide” questa condizione di forzata sudditanza con la quasi totalità delle Nazioni degli altri Popoli presenti nella penisola italica ben prima dell’occupazione da parte dello stato straniero italiano.

10) – La sgradevole e insincera descrizione del risorgimento italiano è ancora oggi frutto di una mistificazione mirata a controllare le verità storiche da parte dello stato italiano … si pensi ad esempio alla contraddizione sui festeggiamenti per i 150 dell’unità d’italia 1861/2011 quando a quella data la stessa Roma non ne faceva ancora parte e le battaglie della terza guerra d’indipendenza vennero combattute nel 1866…. ben cinque anni dopo.

11) – La Repubblica di Venethia, di fatto, non ha mai cessato di esistere e il Popolo Veneto ha perso la propria sovranità causa il susseguirsi di occupazioni militari da parte di potenze straniere, nonostante la propria rivendicata neutralità ai conflitti in corso all’epoca dei fatti.

12) – Considerato pertanto che non esiste norma del diritto internazionale che prevede l’annessione violenta, militare o colonizzatrice di territori di una nazione da parte di una potenza straniera è diritto del Popolo Veneto tornare LIBERO e SOVRANO sui propri territori.

13) – Il bottino di una rapina è sempre un provento illecito anche a distanza di anni … e questa realtà è inconfutabile.

14) – Con imperialismo culturale si intende l’imposizione di una lingua e conseguentemente di una cultura da parte di uno stato (o gruppo etnico) nei confronti di un’altra.

15) – L’imperialismo si sviluppa e consiste nell’azione da parte dei governi ad imporre la propria egemonia su altri paesi per sfruttarli dal punto di vista economico assumendone il pieno controllo monopolistico delle fonti energetiche ed esportazione soprattutto di capitali.

COMPROVATO

16) – Che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

17) – Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

18) – Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

19) – Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

20) – Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

21) – Che ogni Cittadino del Popolo Veneto che, in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e richiedendo la cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) sotto l’egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV, che con la pubblicazione all’Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.

22) – Che ogni Cittadino del Popolo Veneto, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta, chiede la pubblicazione sulla GAXETA UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio, con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione di atti e della successiva eventuale loro notifica o tentativo.

OSSERVATO PERTANTO CHE OGNI CITTADINO DEL POPOLO VENETO.

23) – Ha pubblicamente espresso la capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.

24) – Ha manifestamente pronunciato e notificato ad ogni autorità d’occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto/a a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.

25) – Non è suddito/a dello stato italiano e non è obbligato/a in alcun modo verso di esso.

26) – Come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d’occupazione straniere italiane.

27) – Non si identifica con l’imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato/a a riconoscere l’illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.

28) – Ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a.

29) – Si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.

30) – Si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.

31) – Riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come Umanità.

APPURATO

32) – che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

33) – Che secondo il principio consuetudinario del Diritto Internazionale uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo) e che tale requisito non si configura per il Popolo Veneto che non è estinto ma esiste tutt’oggi e reclama il proprio posto come Nazione fra le Nazioni.

34) – Che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante faccia parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano.

PROVATA

35) – L’illegale e reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale il regno italico ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

36) – La reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati resi pubblici prima ancora del suo concretarsi).

37) – La reiterata dolosa responsabilità di tutte le più alte cariche istituzionali italiane che insistentemente ignorano e disconoscono l’esistenza del Popolo Veneto e che anche per il tramite del loro massimo Organo di Giustizia hanno sentenziato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano” nonostante sia loro ben noto il falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, poi ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale, il raggiro commesso.

38) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta per la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus cogens”, di cui è detentore il Popolo Veneto.

39) – Non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.

40) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali.

41) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor – U.S.A. e altro).

42) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi.

43) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione.
44) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro.

45) – Dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità e che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali anche dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

PRESO ATTO

46) – Che il reiterarsi di tali illeciti, nel loro insieme, concorre a concretare il reale rischio del delitto di democidio nei confronti del Popolo Veneto in ragione dell’aberrante finalità politiche dello stato italiano tese alla sua cancellazione, soppressione ed estinzione.

47) – Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

RICHIAMANDOSI

48) – Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

49) – All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

50) – Atteso pertanto che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto e che tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e modi contemplati.

QUESTO MLNV HA STABILITO CHE

51) – Nel dar seguito all’adempimento dei propri doveri che si è dato nei confronti della Serenissima Patria, rimanendo con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme di diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità.

52) – Ha il dovere di ripristinare la legalità su tutti i propri Territori.

53) – Di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante quest’ultima sia prevista e conforme alla legge.

54) – Disapprova e rifiuta l’illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.

55) – Riconosce l’esclusiva legalità a qualsiasi relazione e negozio giuridico che determina uguali doveri fra le parti riguardo anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

56) – Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

57) – La mancanza della prova documentale, da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e produrre gli effetti che ne deriverebbero.

58) – Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.

59) – Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio (Gaxeta Uficiale), avente effetto di notifica a pubblica menzione, sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.

QUESTO MLNV, AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI

60) – Al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità.

61) – Al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità.

62) – Al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere LIBERA.

63) – Al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa anche le proprie radici etniche e/o un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia.

64) – Alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789.

65) – Alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948.

66) – Al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945).

67) – Al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977.

68) – Al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970.

69) – Ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1° agosto 1975)

QUESTO MLNV RITIENE

70) – Che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio.

71) – Ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset e pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo sono vietati.

Pertanto il MLN, per il tramite del suo apparato istituzionale GVP

ATTESTA E CERTIFICA

72) – Che ogni essere umano, che abbia formalizzato la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

SI VIETA PERTANTO

73) – Il trattamento dei dati personali della persona umana in oggetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

SI AVVISA E NOTIFICA

Agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano dell’attuale situazione;

CHE è FATTO LORO DIVIETO
IN RAGIONE DELL’ATTUALE STATO I FATTO E DI DIRITTO

74) – Di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana e in particolare di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.

IL PERSISTERE E/O PROSEGUIRE

Nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano verranno attribuite a ciascuno specifiche responsabilità:

75) – Per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.

76) – Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.

77) – Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.

78) – Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.

LA RESPONSABILITA’ DELL’ESECUZIONE

79) – Di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all’albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.

E’ FATTO OBBLIGO

80) – Agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA

81) – Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.

82) – Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.

83) – Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

VISTI

gli atti antecedenti e propugnanti il presente avviso a pubblica menzione;

ACCERTATO CHE

84) – la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

85) – Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo ogni Cittadino del Popolo Veneto che sia rigettante o denunciante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.

86) – Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.

87) – Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

PRESO ATTO

88) – dell’intenzionale inosservanza dei termini previsti dalle norme UCC e da qualsiasi altra ipotizzabile violazione dei diritti umani, civili e politici del Cittadino/a del Popolo Veneto che pubblicamente ha già rigettato/segnalato l’illecito

CONFIGURANDOSI

89) – Il reiterarsi degli illeciti già rigettati/segnalati, si procederà con la dichiarazione di arresto di tutti gli attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito, l’esecuzione di tali norme criminose con l’aggravante della manifesta ostilità nei confronti di Esseri Umani, della Nazione Veneta e del Popolo Veneto.

90) – Si fa presente che il presente atto verrà pubblicato a mezzo l’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario/dichiarazione di arresto dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.

TENUTO CONTO

91) – della “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;

92) – dell’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;

93) – del decreto del GVP nr.01 – 2012.06.01 – Soggettività del MLNV

94) – del decreto del GVP nr.04 – 2013.04.09 – Nullità assoluta dei provvedimenti di pignoramento italiani

95) – del decreto del GVP nr.05 – 2019.01.06 – Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani

96) – del decreto del GVP nr.07 – 2019.04.18 – Delega di Ufficiale Federale Pubblico;

97) – del UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti)

Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949,

R E C L A M O

98) – Che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto l’egida di questo MLNV e del GVP.

99) – Che lo stato italiano rispetti il diritto all’autodeterminazione che ha il Popolo Veneto anche perché è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

100) – Che lo stato italiano ottemperi ai propri doveri riguardo alle norme di diritto internazionale da esso stesso ratificato con la legge nr.881/1977 visto e considerato che tale principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).

NON SI SOTTOVALUTI

101) – che nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’ autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.

102) – Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell’art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).

WSM
Con onore e rispetto.
Venetia mercoledì 3 settembre 2025
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP

 

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato italiano e degli enti pubblici italiani sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

Vi ricordiamo altresì che la più importante delle leggi umane ha a che fare con la sopravvivenza che è un Principio Universale.
Si riferisce alle interazioni umane di ogni tipo esse siano, come l’acquisto, la vendita ed ogni genere di negoziazione.

Questa è la Legge del Commercio la quale esiste sin da quando l’uomo ha cominciato a interagire con il suo simile diverse migliaia di anni fa, a partire dall’era Sumero/Babilonese quando è stata codificata e strutturata antichi datati oltre 6000 anni fa rivelano che il sistema legale era già così articolato da includere ricevute, conio di denaro, liste di spesa, bandi e sistema postale.

Ed ecco alcuni dei principi sanciti dall’UCC.

IL LAVORATORE E’ DEGNO DELLA SUA MERCEDE.

La prima di queste è espressa in: Esodo 20:15; Lev. 19:13; Mat. 10:10; Luca 10″7; II Tim. 2:6. Massima di legge: “è contro l’equità per gli uomini liberi non avere la libera disposizione della loro proprietà.”

TUTTI SONO UGUALI SOTTO LA LEGGE

La seconda massima è: ” Uguaglianza prima della legge” o più precisamente, TUTTI SONO UGUALI SOTTO LA LEGGE. (Legge di Dio – Legge Naturale e Morale) Esodo 21:23-25; Lev. 24: 17-21; Deut. 1;17, :21; Mat. 22:36-40; Luca 10:17; Col. 3:25. “Nessuno è superiore alla legge”. Ciò è basato su entrambe, Legge Naturale e Legge Morale, e si applica su tutti. Se qualcuno afferma, o si comporta come se, egli fosse “al di sopra della legge”, questo è folle. Questa è la massima follia nel mondo di oggi.
L’uomo continua a vivere, agire, credere e formare sistemi, organizzazioni, governi, leggi e processi che presumono essere capaci di surclassare o abrogare la Legge Naturale e Morale. Ma, sotto la Legge Commerciale, la Legge Naturale e Morale vincolano ciascuno e nessuno può fare eccezione.
Il Commercio, attraverso la legge delle nazioni, deve essere comune e non può essere convertito in monopolio o guadagno privato di pochi.

NEL COMMERCIO LA VERITA’ E’ SOVRANA.

(Esodo 20:16; Ps. 117:2;Giovanni 8:32; II Cor. 13: La verità è sovrana – e il Sovrano dice solo la verità. La tua parola è il tuo impegno. Se la verità non fosse sovrana nel commercio, cioè in tutte le azioni e inter-relazioni umane, allora non ci sarebbero basi per nulla. Nessuna base per legge ed ordine, nessuna base per la responsabilità, non ci sarebbero standard, nessuna capacità di risolvere alcunché.

UN AFFIDAVIT INCONFUTATO RIMANE COME VERITA’ NEL COMMERCIO.
(12 Pet. 1:25; Heb. 6:13-15;) Le affermazioni fatte nel tuo affidavit, se non confutate, emergono come la verità nel fatto. Massima legale: “colui che fa una negazione, ammette”. Tutti i rigetti di notifica redatti da Cittadini del Popolo Veneto e gli Avvisi a Pubblica Menzione del Governo Veneto Provvisorio sono degli Affidavit)

UN AFFIDAVIT INCONFUTATO DIVENTA SENTENZA NEL COMMERCIO.

(Heb.6:16-17;) Ogni procedimento in un tribunale o in un foro di arbitrato consistente in una disputa, un duello relativo all’affidavit commerciale nel quale il punto che rimane alla fine inconfutato, si erge come verità nella materia alla quale l’esercizio della legge si applica.

NEL COMMERCIO OGNI MATERIA DA RISOLVERE DEVE ESSERE ESPRESSA.
(Heb. 4:16; Phil. 4:6; Eph. 6:19-21) Nessuno legge la mente. Massima legale: “colui che fallisce nell’asserire i suoi diritti, non ne ha”.

CHI NON RESPINGE UN TORTO QUANDO PUÒ, LO ACCETTA
Gli utilizzatori principali dalla legge commerciale e quelli che meglio la comprendono e la codificano nell’occidente civilizzato sono gli ebrei. La Legge Mosaica, che essi hanno avuto per più di 3500 anni, è basata sul commercio Babilonese. Questa asserisce: chi lascia per primo il campo di battaglia perde per abbandono. (Book of Job; Mat. 10:22)- Ciò significa che un Affidavit non confutato punto per punto rimane come “verità nel commercio” perché la controparte ha lasciato il campo di battaglia. I governi esistono presumibilmente per risolvere le dispute, i conflitti e portare alla verità. Esistono per intervenire sul campo del duello e della battaglia in modo che la disputa, il conflitto per la verità nell’Affidavit possa essere risolto pacificamente, ragionevolmente evitando la soluzione violenta. Massima legale: “chi non respinge un torto quando può, lo accetta.

2025.09.05 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0151107102256801 – referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.09.05 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0151107102256801 – referente: ME STESSO

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: BENEDETTO
Cognome: CELOT
Codice Unico Personale: 20170913141401
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:4 SETTEMBRE 2025
luogo iniziale del fatto segnalato:VENEZIA
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:STATO STRNAIERO ITALIANO E TUTTI I SUOI ENTI E/O ISTITUZIONI E/O CORPORATION

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
La nostra città di VENEZIA è afflitta oramai da tantissimo tempo da ben noti e accertati problemi di criminalità riguardanti scippi e borseggi.
Diversi cittadini Veneti nativi e residenti a Venezia si sono mobilitati per tenere d’occhio la situazione, vestendo i panni di guardiani nel cercare, appena prima che il malvivente porti a termine la sua azione, di allertare altri cittadini e turisti al fine di evitare che questi ultimi possano subire dei danni.
In senso più ampio a subire dei danni è anche la città stessa di Venezia che di conseguenza si trova a soffrire di un danno di immagine che si riverserebbe sui cittadini Veneziani che ivi sono nati e conducono le loro attività, che per gli stessi motivi vengono di conseguenza compromesse.
Lo stato occupante italiano e le sue istituzioni come si adoperano in tal senso?
Nulla.
Non solo lasciano correre, ma addirittura lasciano che i borseggiatori e gli scippatori denuncino i cittadini Veneziani “non distratti”.
I colpevoli diventano i Veneziani che segnalano tali episodi.
Può forse lo stato straniero italiano affermare di agire in ONORE nei confronti del Popolo Veneto?
Di seguito la fonte ANSA del 4 settembre 2025:
https://www.msn.com/it-it/notizie/other/a-venezia-vengono-denunciati-i-cittadini-anti-borseggiatori/ar-AA1LRgtx?ocid=winp1taskbar&cvid=85d506f918f14319a5bdca7937c50852&ei=16
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

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BENEDETTO CELOT

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151107102256801) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.09.04 – CELOT BENEDETTO – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0151106155309068 – referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.09.04 – CELOT BENEDETTO – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0151106155309068 – referente: ME STESSO

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: BENEDETTO
Cognome: CELOT
Codice Unico Personale: 20170913141401
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:MARTEDì 2 SETTEMBRE 2025 ORE 11:10 CIRCA
luogo iniziale del fatto segnalato:VIA ROMA 73/I – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) / PRESSO LA SEDE DELLA MIA AZIENDA
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE ITALIANE S.P.A., VIALE EUROPA 190, 00144 – ROMA (RM) – PARTITA IVA ITALIANA: 01114601006 / CODICE FISCALE ITALIANO: 97103880585

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:
1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
• È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
• Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
• L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.
2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
• Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
• Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
• In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.
3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
• Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
• Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
• L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.
4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
• Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
• Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
• Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
Faccio riferimento a tutte le precedenti SPN e con l’invio della presente DENUNCIO nuovamente la corporation POSTE ITALIANE S.P.A. per quanto successo martedì 2 settembre 2025 alle ore 11:10 circa.
Il copione della corporation italiana POSTE ITALIANE S.P.A. si ripete.
Si è presentato presso la mia sede aziendale un operatore uomo della corporation POSTE ITALIANE S.P.A. a bordo di ciclomotore di colore bianco e giallo.
Ha ammesso che il suo scopo era portare a termine una notifica nei miei confronti per conto della corporation italianate TELECOM ITALIA S.P.A..
Ha confermato che per consegnare necessitava di avere la mia firma.
Gli ho chiesto il verbale di notifica e lui ha ammesso di non poter procedere in tal senso.
Gli ho ribadito che se intendeva notificarmi avrebbe dovuto rilasciarmi il verbale di notifica, altrimenti avrebbe potuto inserire la busta nella cassetta delle lettere senza pretendere da me alcuna firma in quanto io non avevo chiesto alla suddetta corporation l’invio di alcunché e con la stessa non avevo rapporti in essere.
Lui ha iniziato a esclamare “quindi lei rifiuta” e io gli ho detto che non rifiutavo ma pretendevo il verbale richiesto.
Lui insisteva nell’asserire che io rifiutavo e io gli ho suggerito di non scrivere il falso.
Si è rifiutato di declinare le proprie generalità perché sosteneva di non doverlo fare in quanto non accettavo di ricevere una raccomandata seguendo la procedura che lui pretendeva d’impormi.
L’operatore di POSTE ITALIANE S.P.A. si è trattenuto per circa 10 minuti.
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
• Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni di legge;
• Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
• Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
BENEDETTO CELOT

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151106155309068) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

205.09.03 – ISTANZA AT BANCA NR. 0151105111309637

205.09.03 – ISTANZA AT BANCA NR. 0151105111309637 – RIF.SPN 0151104181330275

Rif. 0151105111309637

Oggetto: Istanza di accesso nr. 0151105111309637 e rilascio documentazione – Pignoramento conto corrente cointestato.

Spett.le
Banca delle Terre Venete
Agenzia Caerano di San Marco (TV)
e p.c.
Direzione Generale – Ufficio Reclami / Ufficio Legale
Via Spada, 2 – 31050 Vedelago (TV)
info@bancaterrevenete.it

Il Governo Veneto Provvisorio (GVP), istituzione costituita dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, in nome e per conto del Cittadino autodeterminato del Popolo Veneto, FACCHIN ALESSANDRO, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio con attribuzione del codice unico personale 131339132056, espone quanto segue:

PREMESSO CHE

  • In data 1 settembre 2025, il Cittadino ha constatato il blocco del proprio conto corrente cointestato presso la Vostra Agenzia di Caerano di San Marco.
  • La Vostra Agenzia ha comunicato verbalmente che il conto è stato pignorato su disposizione di Agenzia delle Entrate – Riscossione, in riferimento a presunte cartelle 2022.
  • Ad oggi, non è stato mai notificato né al Cittadino né al GVP alcun atto di pignoramento o intimazione di pagamento.
  • La banca, in qualità di terzo pignorato, è tenuta a informare il correntista e a mettere a disposizione la documentazione relativa al vincolo.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il GVP, in rappresentanza del Cittadino autodeterminato, CHIEDE:

  1. Copia integrale dell’atto di pignoramento notificato alla banca, con estremi (protocollo, data, ente mittente, modalità di notifica).
  2. Prova della notifica dell’atto al Cittadino (relata, ricevuta, avviso o atto equivalente).
  3. Cronologia documentata delle istruzioni ricevute e degli adempimenti eseguiti dalla banca in seguito alla notifica.
  4. Base giuridica e normativa del blocco applicato, con indicazione delle disposizioni interne adottate.
  5. Eventuali ulteriori comunicazioni ricevute da terzi in merito al vincolo.

DIFFIDA

La banca è formalmente diffidata a fornire entro 5 giorni lavorativi tutta la documentazione richiesta, in formato digitale o cartaceo, presso la sede del GVP o all’indirizzo comunicato.

In difetto, il GVP provvederà a procedere con:

  • Iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili;
  • Segnalazione di violazione dei diritti fondamentali del Cittadino autodeterminato presso le sedi internazionali competenti.

ALLEGATI

  • SPN n. 0151104181330275 – Segnalazione/denuncia pubblicata in Gaxeta Uficiale del 02.09.2025.

Con onore e rispetto
WSM
Venethia, mercoledì 3 settembre 2025
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV – Governo Veneto Provvisorio

 

2025.09.02 – FACCHIN ALESSANDRO – SPN – 0151104181330275 – referente: FACCHIN ALESSANDRO

Oggetto: 2025.09.02 – FACCHIN ALESSANDRO – SPN – 0151104181330275 – referente: FACCHIN ALESSANDRO

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: ALESSANDRO
Cognome: FACCHIN
Codice Unico Personale: FCCLSN66D10F009J
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:01/09/2025
luogo iniziale del fatto segnalato:CAERANO DI SAN MARCO TREVISO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:BANCA TERRE VENETE AGENZIA DI CAERANO SAN MARCO

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
Mattina del 1 settembre 2025 entro nel portale della banca terre venete sul conto personale cointestato con la mia moglie Dall’armi Maria, per effettuare un bonifico, e non riuscendo ad inviarlo, telefono alla banca per avere spiegazioni. dopo aver atteso qualche minuto mi passano una dirigente e mi dice che il conto è stato pignorato dalla agenzia delle entrate per delle cartelle esattoriali del 2022 come spiegato dalla dirigente della banca. Preciso che non ho ricevuto nessun avviso del pignoramento ne dalla agenzia delle entrate ne quanto meno dalla banca ,ho sollecitato per avere la documentazione alla banca di questo pignoramento senza esito, e sto ancora aspettando questa documentazione. Tutto questo mi sembra veramente una truffa legalizzata senza nessun avviso prelevano i miei risparmi per vivere .
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
ALESSANDRO FACCHIN

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0151104181330275) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.