Autore: sergio

2026-01-27 – MAMAN DORIANA – RDN – 0160400101803125 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-27 – MAMAN DORIANA – RDN – 0160400101803125 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: 11320259010032133000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DORIANA MAMAN, nato/a il 18/09/1960, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 122214155455,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
27.01.2026
In fede:
DORIANA MAMAN

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160400101803125

Si attesta che in data 2026.01.27, DORIANA MAMAN, nato/a il 18/09/1960, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122214155455, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160400101803125.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 27.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.24 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0160328112452569 – referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.01.24 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0160328112452569 – referente: ME STESSO

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: BENEDETTO
Cognome: CELOT
Codice Unico Personale: 20170913141401
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:GIOVEDì 22 GENNAIO 2026 ORE 16:00 CIRCA
luogo iniziale del fatto segnalato:LEROY MERLIN (NEGOZIO APERTO AL PUBBLICO) – VIA BRESCIA 20, OLMI DI SAN BIAGIO DI CALLALTA (CONTEA DI TREVISO)
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:CARDILLO MARIO E LA RAGAZZA GIOVANE MULATTA CON CAPELLI SCURI E RICCI

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
Con l’invio della presente DENUNCIO quanto segue:
il giorno 22 gennaio 2026 alle ore 16:00 circa mi sono recato presso il negozio aperto al pubblico LEROY MERLIN con sede a OLMI di SAN BIAGIO DI CALLALTA (Contea di TREVISO).
Nel momento in cui stavo superando l’entrata vengo fermato da un addetto del negozio il quale mi ha impedito di accedervi in quanto indossavo in spalla il mio zaino personale nel quale ripongo tutti i miei effetti di valore e strettamente attinenti alle mie attività personali. Tutto ciò per evitare di lasciarli in un’autovettura parcheggiata e incostudita.
Io gli faccio presente che con l’impedimento che mi sta imponendo, agli effetti pratici sta ostacolando la mia libera circolazione e la mia libertà personale di circolare e accedere al negozio portando con me gli effetti personali che voglio che restino con me.
Mi dice che non posso e devo metterli dentro un armadietto di cui loro dispongono e provvisto di una loro chiave.
Io gli dico che non voglio metterlo dentro il loro armadio.
Gli faccio inoltre presente che non capivo perché io non potessi accedere al negozio con il mio zaino in spalla, mentre constatavamo entrambi in quel momento che c’erano donne che entravano e uscivano con borse a tracolla di varie dimensioni.
Lui mi dice che la disposizione a lui impartita riguarda solo gli zaini.
Io gli dico che non trovo giusto perché non trovo alcuna differenza sostanziale fra avere una borsa a tracolla o uno zaino in spalla.
Aggiungo inoltre che il negozio potrebbe essere provvisto di telecamere e se così non fosse poteva seguirmi all’interno, ma non poteva impedirmi di accedere, rassicurandolo inoltre che gli avrei aperto lo zaino.
La risposta è stata che lui non ha tempo di seguire i clienti all’interno del negozio e che non poteva chiedermi di aprire lo zaino.
A questo punto visto che persisteva nel proibirmi l’accesso al negozio, gli chiedo da darmi le sue generalità.
Lui mi chiese chi fossi aggiungendo “un carabiniere, un poliziotto” per chiedergli questo e a cosa mi servissero.
Io gli ho risposto qualificandomi come “Uficiale Federale Publico, Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto” aggiungendo che i suoi dati mi servivano per denunciare quanto stava accadendo.
Lui si è rifiutato scrivendo su un piccolo foglio di carta il suo numero di matricola “19871”.
Gli ho chiesto nuovamente il suo cognome e nome, ma mi ha risposto che avrebbe chiamato un responsabile.
Dopo qualche minuto arriva una ragazza giovane con capelli scuri e ricci che si contraddistingueva per i suoi tratti somatici non Veneti, dalla pelle mulatta e/o olivastra.
Cerco di spiegare la situazione ma anche lei è risoluta nel sostenere che non potessi entrare in negozio e inizia a parlare al telefono con qualcuno, mentre lo fa mi guarda e ride.
Io le chiedo perché ride e lei mi risponde che non sta ridendo ma è semplicemente al telefono con il direttore.
Le chiedo ugualmente di darmi il suo nominativo ma le si gira e mi dà la spalle.
A quel punto il primo operatore che mi ha impedito l’accesso mi ha chiesto testualmente “se ti dò il mio nome e cognome chiudiamo qua la questione”.
Io ho ribadito più volte che avrei provveduto a denunciare l’episodio e lui mi ha detto chiudiamola qua e mi ha fornito le sue generalità riportandole sul foglio dove prima aveva indicato il suo numero di matricola, scrivendo MARIO CARDILLO.
A questo punto la ragazza mulatta si avvicina e gli dice che da lì non potevo uscire con i nominativi, ma lui le ha risposto “gli dò il mio nominativo e la chiudiamo così”.
A quel punto me ne sono andato.
Le seguenti fonti on-line:
https://www.imille.com/2025/12/09/leroy-merlin-sceglie-ignacio-sanchez-villares-come-nuovo-direttore-generale-per-litalia/
https://distribuzionemoderna.info/persone/leroy-merlin-italia-ignacio-sanchez-villares-nuovo-direttore-generale-dal-2026
riportano che dal corrente mese di gennaio dell’anno 2026 il nuovo direttore generale di LEROY MERLIN italia è Ignacio Sánchez Villares.
Preciso che lo zaino mi ero spontaneamente reso disponibile io ad aprirglielo anche senza alcuna richiesta da parte sua.
Inoltre il dibattito verteva sul fatto di entrare con uno zaino in spalla e non con una sciabola, con un bastone o con altri arnesi contundenti che potenzialmente potevano arrecare danno a cose o persone.
Non capisco pertanto quali danni avrei potuto causare con uno zaino in spalla e quali danni, a parer loro, sicuramente non avrei causato se avessi avuto addosso una borsa indossata a tracolla, come del resto tutte le donne che in quel momento entravano e uscivano.
Chiedo alla Divisione Investigativa della Polisia Nasionale Veneta di indagare su quanto accaduto, episodio dalle sfacettature denigratorie nei confronti della mia persona in quanto da loro messo in atto difronte alla clientela presente.
Chiedo di essere risarcito per quanto sono stato costretto a subire.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
BENEDETTO CELOT

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160328112452569) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2026.01.21 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160325213734718 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.01.21 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160325213734718 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:21.01.2026
luogo iniziale del fatto segnalato:ALPAGO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE STRANIERE ITALIANE

DENUNCIA/SEGNALA QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:

1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
– È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
– Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
– L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.

2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
– Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
– Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
– In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.

3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
– Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
– Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
– L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.

4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
– Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
– Il sottoscritto non riconosce, non utilizza e non legittima il cosiddetto Codice Fiscale italiano, in quanto imposto alla nascita senza consenso, quale strumento di identificazione amministrativa riconducibile a un trust giuridico di diritto italiano.
– Ogni atto intestato, notificato o riferito a tale codice non è riferibile alla persona fisica autodeterminata, ma esclusivamente a una finzione giuridica amministrativa creata e gestita dallo Stato italiano.
– In assenza di mandato espresso, contratto valido o accettazione consapevole, nessun atto indirizzato tramite tale strumento può:
– essere notificato validamente;
– essere ritirato;
– produrre effetti giuridici nei confronti del Cittadino Autodeterminato.
– Ne consegue che qualsiasi tentativo di notifica, deposito, giacenza o ritiro di atti intestati o collegati al suddetto trust/codice fiscale è giuridicamente nullo, inefficace e non opponibile.
– Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
– Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
In data 21.01.2026, il postino si presenta per la consegna di una raccomandata
(n. 67610980896-5 – documento n. 11320259010170724000) proveniente dall’azienda straniera italiana Agenzia Entrate-Riscossione – sede di Treviso.

La sottoscritta rifiuta la consegna e dichiara le proprie motivazioni, che il postino riporta sulla busta, ossia che:

ella si dichiara cittadina Veneta, autodeterminata sotto l’egida del MLNV-GVP;

non si identifica con il destinatario indicato, chiaramente trust italiano.

Inoltre, non viene redatta la relata di notifica.

Prima di riportare le dichiarazioni della cittadina Veneta, il postino informa che non dovrebbe scrivere le dichiarazioni del destinatario sulla busta del mittente, perché la busta non appartiene alla sottoscritta.
A tal proposito sottolineo che il mittente tenta di consegnare documentazione a un trust italiano, pretendendo di obbligare la sottoscritta, Essere Umano, a riceverla.
La sottoscritta ricorda che, in qualità di Essere Umano, non ha mai autorizzato l’Agenzia Entrate-Riscossione di Treviso a carpire, trattare o utilizzare i propri dati personali per costituire un trust, né a inviarle documentazione o comunicazioni di qualsiasi tipo.

Il postino, inoltre, riferisce di essere stato richiamato dal proprio superiore in relazione a quanto egli scrive ogni volta che tenta la notifica presso la sottoscritta, e tale superiore afferma che tale comportamento da parte della cittadina deve essere denunciato.

Tale affermazione risuona come intimidazione, con conseguente violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite.
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
– Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni anche di legge italiana;
– Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
– Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160325213734718) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2026.01.21 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160325194041783 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.01.21 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160325194041783 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:21.01.2026
luogo iniziale del fatto segnalato:ALPAGO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE STRANIERE ITALIANE

DENUNCIA/SEGNALA QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:

1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
– È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
– Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
– L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.

2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
– Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
– Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
– In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.

3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
– Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
– Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
– L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.

4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
– Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
– Il sottoscritto non riconosce, non utilizza e non legittima il cosiddetto Codice Fiscale italiano, in quanto imposto alla nascita senza consenso, quale strumento di identificazione amministrativa riconducibile a un trust giuridico di diritto italiano.
– Ogni atto intestato, notificato o riferito a tale codice non è riferibile alla persona fisica autodeterminata, ma esclusivamente a una finzione giuridica amministrativa creata e gestita dallo Stato italiano.
– In assenza di mandato espresso, contratto valido o accettazione consapevole, nessun atto indirizzato tramite tale strumento può:
– essere notificato validamente;
– essere ritirato;
– produrre effetti giuridici nei confronti del Cittadino Autodeterminato.
– Ne consegue che qualsiasi tentativo di notifica, deposito, giacenza o ritiro di atti intestati o collegati al suddetto trust/codice fiscale è giuridicamente nullo, inefficace e non opponibile.
– Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
– Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
In data 21.01.2026, il postino si presenta per la consegna di una raccomandata
(n. 67610980896-5 – documento n. 11320259010170724000) proveniente dall’azienda straniera italiana Agenzia Entrate-Riscossione – sede di Treviso.

La sottoscritta rifiuta la consegna e dichiara le proprie motivazioni, che il postino riporta sulla busta, ossia che:

ella si dichiara cittadina Veneta, autodeterminata sotto l’egida del MLNV-GVP;

non si identifica con il destinatario indicato, ritenuto trust italiano.

Inoltre, non viene redatta la relata di notifica.

Prima di riportare le dichiarazioni della cittadina Veneta, il postino riferisce di essere stato richiamato dal proprio superiore in relazione a quanto egli scrive ogni volta che tenta la notifica presso la sottoscritta e afferma che tale COMPORTAMENTO DA PARTE DELLA CITTADINA DEVE ESSERE DENUNCIATO (praticamente poste straniere italiane vorrebbe denunciare cosa? Il fatto che una cittadina da sempre Veneta, e non italiana come qualcuno vorrebbe far credere, sta dichiarando e agendo in verità?

Tale comportamento da parte di poste italiane ha carattere intimidatorio, con evidente violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite.

Nonostante ciò, il postino ha comunque annotato sulla busta le dichiarazioni della sottoscritta.
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
– Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni anche di legge italiana;
– Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
– Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160325194041783) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2026-01-21 – BREDA CRISTINA – RDN – 0160325174643211 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-21 – BREDA CRISTINA – RDN – 0160325174643211 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250008639967000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CRISTINA BREDA, nato/a il 15/07/1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0111229052000000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
21.01.2026
In fede:
CRISTINA BREDA

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160325174643211

Si attesta che in data 2026.01.21, CRISTINA BREDA, nato/a il 15/07/1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0111229052000000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160325174643211.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 21.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-21 – DONAI CARLO – RDN – 0160325113659652 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-21 – DONAI CARLO – RDN – 0160325113659652 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR. 11320250009333932000
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250009333932000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARLO DONAI, nato/a il 13/01/1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0111229013100000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
21.01.2026
In fede:
CARLO DONAI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160325113659652

Si attesta che in data 2026.01.21, CARLO DONAI, nato/a il 13/01/1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0111229013100000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160325113659652.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 21.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-21 – PILLER LETIZIA – RDN – 0160325111957526 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-21 – PILLER LETIZIA – RDN – 0160325111957526 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250010503409000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LETIZIA PILLER, nato/a il 14/03/1987, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 12173414329,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
21.01.2026
In fede:
LETIZIA PILLER

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160325111957526

Si attesta che in data 2026.01.21, LETIZIA PILLER, nato/a il 14/03/1987, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 12173414329, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160325111957526.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 21.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-21 – PILLA EGLE – RDN – 0160325104125765 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-21 – PILLA EGLE – RDN – 0160325104125765 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO SCADENZA BOLLO AUTO 2026
formato in data: 16.12.2025
avente nr./codice: 01100001331883775
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a EGLE PILLA, nato/a il 19.11.1954, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13133275141,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
21.01.2026
In fede:
EGLE PILLA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160325104125765

Si attesta che in data 2026.01.21, EGLE PILLA, nato/a il 19.11.1954, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13133275141, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160325104125765.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 21.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-21 – PASE MAURO – RDN – 0160325101428445 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-21 – PASE MAURO – RDN – 0160325101428445 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250012998031000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MAURO PASE, nato/a il 06/09/1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 1121179114,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
21.01.2026
In fede:
MAURO PASE

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160325101428445

Si attesta che in data 2026.01.21, MAURO PASE, nato/a il 06/09/1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 1121179114, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160325101428445.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 21.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-21 – LICINI MICHELA – RDN – 0160325100703188 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-21 – LICINI MICHELA – RDN – 0160325100703188 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR.11320250009917004000, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250009917004000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR.11320250009917004000
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MICHELA LICINI, nato/a il 11/10/1971, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 112137142055,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR.11320250009917004000:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR.11320250009917004000, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
21.01.2026
In fede:
MICHELA LICINI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160325100703188

Si attesta che in data 2026.01.21, MICHELA LICINI, nato/a il 11/10/1971, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 112137142055, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160325100703188.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 21.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-20 – MANENTE DYLAN – RDN – 0160324165735642 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-20 – MANENTE DYLAN – RDN – 0160324165735642 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250010172447000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DYLAN MANENTE, nato/a il 31.01.1993, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140617192902938,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.
Inoltre, il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
20.01.2026
In fede:
DYLAN MANENTE

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160324165735642

Si attesta che in data 2026.01.20, DYLAN MANENTE, nato/a il 31.01.1993, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140617192902938, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160324165735642.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 20.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-20 – MARTIGNAGO RENZO – RDN – 0160324093715190 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-20 – MARTIGNAGO RENZO – RDN – 0160324093715190 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO SCADENZA BOLLO AUTO 2026
formato in data: 16.12.2025
avente nr./codice: 01100001333096064
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a RENZO MARTIGNAGO, nato/a il 02/01/1950, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 12203819514,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
20.01.2026
In fede:
RENZO MARTIGNAGO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160324093715190

Si attesta che in data 2026.01.20, RENZO MARTIGNAGO, nato/a il 02/01/1950, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 12203819514, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160324093715190.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 20.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.19 – PENZO LUISA – RDN – 0160323155433933 – Referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.01.19 – PENZO LUISA – RDN – 0160323155433933 – Referente: ME MEDESIMA

at
NESSUNA AUTORITA’ – AZIENDA PRIVATA ITALIANA ENEL ENERGIA, SEDE LEGALE VIA L. BOCCHERINI – 15, 00198 – ROMA – allegati.enelenergia@enel.com


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLETTA ENEL COMPRENSIVA DI ILLEGALE CANONE TELEVISIVO STRANIERO ITALIANO
emesso il: 13.01.2026
avente nr./codice: FAT. 5406633468
emesso da: NESSUNA AUTORITA’ – AZIENDA PRIVATA ITALIANA ENEL ENERGIA
atto a firma di: NON PRESENTE
notificato il: ARRIVATA PER EMAIL IL 14.01.2026
atto notificato da: ………….

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 79810161010001000
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at NESSUNA AUTORITA’ – AZIENDA PRIVATA ITALIANA ENEL ENERGIA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da NESSUNA AUTORITA’ – AZIENDA PRIVATA ITALIANA ENEL ENERGIA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
comunico all’attuale ente pubblico/privato straniero italiano per l’erogazione di energia ed in particolare al suo amministratore delegato e/o direttore generale nonché al presidente del consiglio di amministrazione che non ho mai stipulato alcun contratto con il presunto ente straniero italiano RAI SPA in cui richiedevo i suoi servizi e lo autorizzavo a comunicare i miei dati personali a qualsivoglia fornitore di energia.
Aggiungo anche che, dopo il vergognoso e deplorevole atto compiuto dalla giornalista e dall’operatore della rai (illegale e occulta entrata in Territorio Russo attraverso mezzi da guerra  blindati ucraini) ancor più non voglio che mi venga chiesto qualcosa da parte della straniera ed illegale “radiotelevisione italiana spa”.
Come Cittadino/a Veneto/a di Nazionalità Veneta disconosco e rigetto tale IGNOBILE e PROVOCATORIA AZIONE da parte della RAI-radiotelevisione italiana spa e dei suoi dipendenti.
Non voglio pertanto elargire alcun denaro alla RAI, che, oltre ad usare i soldi per finanziare politici, televisioni private locali di cui molti cittadini ignorano l’esistenza, radio locali sconosciute ai molti, giornali dietro ai quali ci sono personaggi politici, ora finanzia anche azioni inacettabili.
Inoltre Vi chiede la cancellazione d’ogni asserito e creduto debito viziato dall’altrettanto creduta esigibilità del capitale de facto non dovuto per violazione di legge da parte della P.A. accertatrice [Agenzia delle Entrate di Torino, Ufficio Canone TV] dell’asserita violazione e nella personale qualità di ingiunto al pagamento del canone RAI anche perchè non è venuto meno il regime di monopolio pubblico delle emissioni televisive anche a carattere nazionale italiano, è irragionevole la imposizione di un canone destinato alla sola concessionaria RAI.
È una menzogna sostenere ch’è venuto meno il monopolio statale italiano delle emissioni televisive a seguito di pronunce della Corte Costituzionale, con riguardo alle trasmissioni:
– provenienti dall’estero (Sentenza n.225 del 1974);
– in ambito locale (Sentenze n.226 del 1974 e n.202 del 1976), quindi, per scelta del legislatore, anche con riguardo alle trasmissioni via etere in ambito nazionale, prima in via transitoria (d.l. 6.12.1984 n.807), poi in via definitiva (l. 6.8.1990 n.223 «legge Mammì»);
a) «legge Mammì» che ha fatto venir meno l’esistenza e la giustificazione costituzionale dello specifico «servizio pubblico radiotelevisivo» esercitato da un apposito concessionario rientrante, per struttura e modo di formazione degli organi di indirizzo e di gestione, nella sfera pubblica;
b) citando l’art.1 ex lege n.103 del 1975, che definiva la diffusione circolare di programmi televisivi via etere come un «servizio pubblico essenziale ed a carattere di preminente interesse generale, in quanto volta ad ampliare la partecipazione dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese in conformità ai principi sanciti dalla Costituzione», servizio riservato per questo allo Stato italiano e indicava l’indipendenza, l’obiettività e l’apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali, nel rispetto delle libertà garantite dalla Costituzione, come «principi fondamentali della disciplina del servizio pubblico radiotelevisivo» e non è esatto sostenere che quella legge [n.103 del 1975] disciplinava un sistema che, all’epoca, era ancora di monopolio statale delle emissioni televisive di ambito nazionale, perché il monopolio statale sussiste a tutt’oggi ed i cittadini veneti sono esclusi;
c) il legislatore italiano [occupante] adesso fa riferimento all’art.1 della legge [«Mammì»] n.223 del 1990, che da un lato:
– conferma il «carattere di preminente interesse generale» della diffusione di programmi radiofonici o televisivi (comma 1), e conferma che il pluralismo, l’obiettività, la completezza e l’imparzialità dell’informazione, nonché l’apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose, nel rispetto delle libertà e dei diritti garantiti dalla Costituzione, rappresentano «i principi fondamentali del sistema radiotelevisivo» (comma 2);
ma dall’altro lato:
– stabilisce che tale sistema «si realizza con il concorso di soggetti pubblici e privati [partiti politici]» (ancora 2° co.);
d) fermi dunque i principi comuni che debbono informare il sistema, la legge n.223 del 1990 fa una netta distinzione fra il «servizio pubblico radiotelevisivo», ch’è «affidato mediante concessione ad una società per azioni» (oggi non più a totale partecipazione pubblica» v. art.2/2° co. l. 223/1990), e la radiodiffusione di programmi radiofonici e televisivi che «può essere affidata mediante concessione» a soggetti privati [partiti politici] «diversi dalla concessionaria pubblica» (v. art./1° co. e art.16/1° co. l. 223/1990), credendo di realizzare così quel «concorso di soggetti pubblici e privati» di cui è parola nell’art.1/2° co. l. 223/1990 ed invece ha favorito e favorisce l’occupazione partitica, vale a dire di associazioni private che si sono arricchite e si stanno arricchendo in danno ai cittadini veneti e italiani;
e) l’esistenza di un servizio radiotelevisivo pubblico, cioè promosso e organizzato dallo Stato italiano occupante, non più a titolo di monopolista legale della diffusione di programmi televisivi, ma nell’ambito di un sistema misto pubblico-privato [«lottizzazione»], si giustifica però solo in quanto chi esercita tale servizio sia tenuto ad operare non come uno qualsiasi dei soggetti del limitato pluralismo di emittenti, nel rispetto, da tutti dovuto, dei principi generali del sistema (cfr in proposito, la Sentenza Corte Costituzionale n.155 del 2002), bensì svolgendo una funzione specifica per il miglior soddisfacimento[?] del diritto dei cittadini all’informazione e per la diffusione della cultura, col fine di «ampliare la partecipazione[?] dei cittadini e concorrere allo sviluppo sociale e culturale del Paese» non avviene mai, se non dietro ordine di partito, come si esprime il citato art.1 legge n.103 del 1975.
Di qui la necessità che la concessione preveda specifici obblighi di servizio pubblico, mai adempiuti (vedi la convenzione approvata con il d.p.r. 28.3.1994, il contratto di servizio per il triennio 2000-2002 approvato con d.p.r. 8.2.2001) e imponga alla concessionaria l’obbligo di assicurare una informazione completa, di adeguato livello professionale e rigorosamente imparziale nel riflettere il dibattito fra i diversi orientamenti politici che si confrontano nel Paese, nonché di curare la specifica funzione di promozione culturale ad essa affidata e l’apertura dei programmi alle più significative realtà culturali.
I Territori del la Venethia sono esclusi.
Belle parole ma la «lottizzazione» prevedeva che:
– «RAI 1» fosse in mano alla «Democrazia Cristiana» [associazione privata];
– «RAI 2» fosse in mano al «Partito Socialista italiano» [associazione privata];
– «RAI 3» fosse in mano al «Partito Comunista Italiano» [associazione privata];
f) oggi con la scomparsa della «Democrazia Cristiana», la quasi inesistenza del «Partito Socialista italiano» e la trasformazione del «Partito Comunista Italiano» in «Partito Democratico» sono cambiati gli equilibri in favore di nuovi schieramenti, ov’è assodato che RAI 3» è in mano al «Partito Democratico» [associazione privata], si consideri – addietro – che grazie al sodalizio tra Silvio Berlusconi [«Forza Italia»] e Bettino Craxi «Partito Socialista italiano».
Il «decreto Berlusconi» del 1984 ha consentito [a Berlusconi] di trasmettere su tutto il territorio nazionale e la «legge Oscar Mammì» (del «Partito Repubblicano italiano») l. 6.8.1990 n.223] ha certificato lo status quo: una legge controversa, che provocò l’uscita dal governo di cinque ministri del la sinistra democristiana, padrona di «RAI 1» v.supra, difatti, cosa avvenne nel 1994 sotto il Governo Andreotti?
Nel 1994 la Corte costituzionale contestando la ripartizione delle concessioni previste dalla Legge Mammì [Berlusconiano di ferro, sebbene «repubblicano»] affermò che, in questo modo non viene assicurato il pluralismo dell’informazione e si sancisce un regime di oligopolio di fatto, in favore di chi?
Silvio Berlusconi.
Ergo, pagare il canone RAI significa continuare a mantenere una classe politica becera, falsa, ingannevole fortunatamente in via di estinzione, basti vedere l’affluenza alle urne già ridotta al di sotto del 50% [cinquanta per cento].
Non solo il Cittadino Veneto non deve pagare il canone RAI, v. il caso de quo, ma deve attivarsi per farsi rimborsare i canoni RAI già pagati, perché pagamento d’«indebito oggettivo» ex art.2033 c.c. italiano. Su tutto questo l’MLNV mi assisterà. Il/La sottoscritto/a non pagherà alcunché.

19.01.2026
In fede:
LUISA PENZO

.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160323155433933

Si attesta che in data 2026.01.19, LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 79810161010001000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160323155433933.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.

WSM
Venetia lì 19.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.

2026-01-19 – CERTALI GIUSEPPE – RDN – 0160323163018139 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-19 – CERTALI GIUSEPPE – RDN – 0160323163018139 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11330350009081620000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE CERTALI, nato/a il 09/04/1943, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121720205457,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
19.01.2026
In fede:
GIUSEPPE CERTALI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160323163018139

Si attesta che in data 2026.01.19, GIUSEPPE CERTALI, nato/a il 09/04/1943, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121720205457, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160323163018139.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 19.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.19 – CERTALI GIUSEPPE – RDN – 0160323150042325 – Referente: SB

Oggetto: 2026.01.19 – CERTALI GIUSEPPE – RDN – 0160323150042325 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RICOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 07.11.2025
avente nr./codice: 11320259008465483000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RICOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE CERTALI, nato/a il 09/04/1943, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121720205457,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RICOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RICOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
19.01.2026
In fede:
GIUSEPPE CERTALI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160323150042325

Si attesta che in data 2026.01.19, GIUSEPPE CERTALI, nato/a il 09/04/1943, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121720205457, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160323150042325.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 19.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.15 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160319184032387 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.01.15 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160319184032387 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:13.01.2026
luogo iniziale del fatto segnalato:ALPAGO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE STRANIERE ITALIANE

DENUNCIA/SEGNALA QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:

1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
– È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
– Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
– L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.

2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
– Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
– Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
– In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.

3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
– Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
– Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
– L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.

4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
– Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
– Il sottoscritto non riconosce, non utilizza e non legittima il cosiddetto Codice Fiscale italiano, in quanto imposto alla nascita senza consenso, quale strumento di identificazione amministrativa riconducibile a un trust giuridico di diritto italiano.
– Ogni atto intestato, notificato o riferito a tale codice non è riferibile alla persona fisica autodeterminata, ma esclusivamente a una finzione giuridica amministrativa creata e gestita dallo Stato italiano.
– In assenza di mandato espresso, contratto valido o accettazione consapevole, nessun atto indirizzato tramite tale strumento può:
– essere notificato validamente;
– essere ritirato;
– produrre effetti giuridici nei confronti del Cittadino Autodeterminato.
– Ne consegue che qualsiasi tentativo di notifica, deposito, giacenza o ritiro di atti intestati o collegati al suddetto trust/codice fiscale è giuridicamente nullo, inefficace e non opponibile.
– Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
– Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
Il giorno 13.01.2026 il postino porta una RR (61973119672-5) proveniente dall’azienda italiana AREA srl. Mi viene chiesta la firma. Rifiuto il tutto e faccio scrivere sulla busta che la sottoscritta è cittadina Veneta autodeterminata (MLNV/GVP) e perciò non è la destinataria cui è rivolta la documentazione (indirizzata al trust italiano) e che la ricezione viene rigettata anche perché non viene redatta la relata di notifica prevista per legge.
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
– Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni anche di legge italiana;
– Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
– Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160319184032387) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2026.01.15 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160319182153548 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.01.15 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160319182153548 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:13.01.2026
luogo iniziale del fatto segnalato:ALPAGO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE STRANIERE ITALIANE

DENUNCIA/SEGNALA QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:

1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
– È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
– Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
– L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.

2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
– Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
– Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
– In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.

3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
– Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
– Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
– L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.

4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
– Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
– Il sottoscritto non riconosce, non utilizza e non legittima il cosiddetto Codice Fiscale italiano, in quanto imposto alla nascita senza consenso, quale strumento di identificazione amministrativa riconducibile a un trust giuridico di diritto italiano.
– Ogni atto intestato, notificato o riferito a tale codice non è riferibile alla persona fisica autodeterminata, ma esclusivamente a una finzione giuridica amministrativa creata e gestita dallo Stato italiano.
– In assenza di mandato espresso, contratto valido o accettazione consapevole, nessun atto indirizzato tramite tale strumento può:
– essere notificato validamente;
– essere ritirato;
– produrre effetti giuridici nei confronti del Cittadino Autodeterminato.
– Ne consegue che qualsiasi tentativo di notifica, deposito, giacenza o ritiro di atti intestati o collegati al suddetto trust/codice fiscale è giuridicamente nullo, inefficace e non opponibile.
– Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
– Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
Il giorno 13.01.2026 il postino porta una busta (DCODM1911 – pr11976 12004 )proveniente dall’azienda italiana ACI. Non mi viene chiesta la firma, ma il postino mi dice che deve tramettere l’avvenuta consegna (quindi mi risuona come “avvenuta notifica”). Rifiuto perciò il tutto e faccio scrivere sulla busta che la sottoscritta è cittadina Veneta autodeterminata (MLNV/GVP) e quindi è palese che non è la destinataria cui è rivolta la documentazione (indirizzata al trust italiano) e che la ricezione viene rigettata anche perché non viene redatta la relata di notifica prevista per legge.
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
– Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni anche di legge italiana;
– Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
– Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160319182153548) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2026.01.15 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160319115709173 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.01.15 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160319115709173 – Referente: ME STESSO

at
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE, VIALE DELLA REPUBBLICA 12 INT. 15 – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) – info@amministrazionicosta.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL “INVIO MODULO DICHIARAZIONE E-MAIL” E ALLEGATO FILE .PDF DENOMINATO “MODULO POSTA ELETTRONICA – RES. GALANTI”
emesso il: 14 GENNAIO 2026
avente nr./codice: MODULO POSTA ELETTRONICA – RES. GALANTI
emesso da: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE
atto a firma di: COSTA SALVATORE
notificato il: 14 GENNAIO 2026 ORE 17:17
atto notificato da: COSTA SALVATORE – TRAMITE E-MAIL DA “INFO@AMMINISTRAZIONICOSTA.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
In data 14 gennaio 2026 alle ore 16:37 il GVP ha trasmesso notifica dell’atto RDN 160317155424353 a COSTA SALVATORE.
Alle ore 17:17 sempre del giorno 14 gennaio 2026, COSTA SALVATORE mi invia un’ulteriore e-mail, oggetto di rigetto con il presente atto, mediante la quale nuovamente mi richiede di compilare e firmare il suo modulo italiano per ottenere la documentazione via e-mail in caso contrario invia le comunicazioni anche tramite raccomandata.
Essendo già tutto chiaro per mezzo di tutte le precedenti comunicazioni e/o notifiche di atti RDN, chiedo:
– di essere risarcito da COSTA SALVATORE per l’incomprensibile insistenza che persevera nei miei confronti,
– di essere risarcito da COSTA SALVATORE per gli addebiti di corrispondenze cartacee da me mai richieste,
– che venga fatta chiarezza sull’operato di COSTA SALVATORE,
– che venga fatta chiarezza su tutto quello che mi viene addebitato da COSTA SALVATORE,
– di essere risarcito per addebiti di spese da me mai richieste discrezionalmente generate per sua iniziativa e già oggetto anche di passati RDN.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
15.01.2026
In fede:
BENEDETTO CELOT

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160319115709173

Si attesta che in data 2026.01.15, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160319115709173.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 15.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.17 – NOTA CRITICA ISTITUZIONALE X CONTINUITA’ SISTEMICA – NR. 0160321105549378

2026.01.17 – NOTA CRITICA ISTITUZIONALE X CONTINUITA’ SISTEMICA – NR. 0160321105549378
2026.01.17 – INSTITUTIONAL CRITICAL NOTE – NR. 0160321105549378

0160321105549378

NOTA CRITICA ISTITUZIONALE
sulla continuità sistemica della giurisprudenza italiana in materia di  autodeterminazione del Popolo Veneto e di svuotamento delle garanzie giuridiche fondamentali

Premessa

Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nell’esercizio delle proprie funzioni di rappresentanza politica e istituzionale del Popolo Veneto, ritengono doveroso intervenire pubblicamente in merito alla recente ordinanza della Corte di Cassazione n. 27499/2025, concernente la validità delle notifiche fiscali effettuate mediante semplice invio postale, anche in assenza di relata di notifica.
Tale intervento si rende necessario non solo per le gravi conseguenze giuridiche della pronuncia in sé, ma soprattutto per la continuità logica e sistemica che essa presenta rispetto a precedenti orientamenti della medesima Corte, già espressi in materia di autodeterminazione del Popolo Veneto e di legittimazione storica dello Stato italiano sui Territori della Serenissima Repubblica di Venezia.

1. Continuità giurisprudenziale e non episodicità della pronuncia

La citata ordinanza non costituisce un episodio isolato né una mera interpretazione tecnica del diritto tributario.
Essa si inserisce in una linea giurisprudenziale coerente e persistente, volta a:
ridurre progressivamente le garanzie formali di legalità nei rapporti tra cittadino e autorità pubblica;

  • rafforzare una presunzione assoluta di legittimità dell’azione statale;
  • impedire, nei fatti, l’effettiva contestazione degli atti amministrativi e fiscali.

Tale linea risulta perfettamente compatibile – e funzionale – a precedenti pronunce con cui la Corte di Cassazione ha affermato che il Popolo Veneto non esisterebbe come soggetto titolare del diritto all’autodeterminazione, sostenendo che nel 1866 esso avrebbe “scelto” di diventare parte del Popolo italiano.

2. La rimozione consapevole del fatto storico del 1866

L’affermazione secondo cui il Popolo Veneto avrebbe liberamente rinunciato alla propria sovranità nel 1866 presuppone un fatto storico inesistente sul piano giuridico.
È documentalmente provato che:

  • l’annessione dei Territori della Serenissima Repubblica di Venezia al Regno d’Italia avvenne prima del plebiscito del 21–22 ottobre 1866;
  • la cessione dei territori fu già perfezionata e pubblicata in atti ufficiali;
  • la consultazione popolare si svolse in assenza di sovranità, sotto controllo militare e politico;
  • la sovranità del Popolo Veneto era stata riconosciuta a livello internazionale dal Trattato di Vienna del 3 ottobre 1866.

Pertanto, non può esistere alcuna “scelta” giuridicamente valida, poiché nessun popolo può rinunciare alla propria sovranità quando questa è già stata soppressa con atto di forza.
La persistenza di tale affermazione nella giurisprudenza italiana non può essere qualificata come errore, bensì come rimozione consapevole del fatto storico, funzionale alla conservazione della legittimità statale.

3. La sentenza sulle notifiche come effetto derivato
La recente pronuncia in materia di notifiche fiscali rappresenta un effetto diretto e coerente di quella negazione originaria.

Se:

  • il Popolo Veneto non è riconosciuto come soggetto sovrano;
  • i suoi cittadini non sono considerati titolari di una sovranità originaria;
  • la legittimità dello Stato non può essere messa in discussione ab origine,
  • allora:
  • le garanzie formali diventano un ostacolo;
  • la relata di notifica diventa superflua;
  • la conoscenza effettiva dell’atto viene sostituita dalla mera presunzione;
  • l’onere della prova viene trasferito integralmente sul destinatario.

In tal modo, la notifica non è più uno strumento di garanzia del diritto di difesa, ma un mezzo di imposizione unilaterale.

4. Profili di incompatibilità con il diritto internazionale

Questa impostazione risulta incompatibile con:

  • il principio di autodeterminazione dei popoli;
  • il diritto a un rimedio effettivo;
  • il principio di buona fede dell’autorità pubblica;
  • il divieto di fondare pretese giuridiche su fatti storicamente e giuridicamente nulli.
  • La combinazione tra:
  • negazione dell’esistenza di un popolo;
  • svuotamento delle garanzie procedurali;
  • presunzione assoluta di conoscenza e legittimità,

configura un abuso sistemico, non un semplice orientamento giurisprudenziale.

5. Dichiarazione conclusiva
Il MLNV e il Governo Veneto Provvisorio dichiarano che:

  • nessuna pronuncia giurisdizionale può sanare una frode storica;
  • nessuna semplificazione procedurale può sostituire il rispetto delle garanzie fondamentali;
  • nessuna autorità può fondare la propria legittimità sulla negazione di un popolo.

La presente Nota è resa a pubblica menzione e conservata agli atti quale documentazione istituzionale della continuità abusiva dell’azione giurisprudenziale italiana, ai fini di ogni futura valutazione in sede internazionale.

2026-01-16 – ZARPELLON PIERO LUIGI – RDN – 0160320172200016 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-16 – ZARPELLON PIERO LUIGI – RDN – 0160320172200016 – Referente: SB

at
REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: BOLLO AUTO 2023
formato in data: 20.02.2025
avente nr./codice: 237655842024-TA
emesso da: REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a PIERO LUIGI ZARPELLON, nato/a il 16.04.1961, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0160320161611690,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE VENETO – DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
16.01.2026
In fede:
PIERO LUIGI ZARPELLON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160320172200016

Si attesta che in data 2026.01.16, PIERO LUIGI ZARPELLON, nato/a il 16.04.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160320161611690, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160320172200016.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 16.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-16 – ZARPELLON PIERO LUIGI – RDN – 0160320124513797 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-16 – ZARPELLON PIERO LUIGI – RDN – 0160320124513797 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 12420250115034674000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a PIERO LUIGI ZARPELLON, nato/a il 16.04.1961, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0160320161611690,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
16.01.2026
In fede:
PIERO LUIGI ZARPELLON

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160320124513797

Si attesta che in data 2026.01.16, PIERO LUIGI ZARPELLON, nato/a il 16.04.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160320161611690, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160320124513797.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 16.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-16 – PILLER LETIZIA – RDN – 0160320122422165 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-16 – PILLER LETIZIA – RDN – 0160320122422165 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 07.11.2025
avente nr./codice: 11320259008640870000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LETIZIA PILLER, nato/a il 14/03/1987, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 12173414329,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
16.01.2026
In fede:
LETIZIA PILLER

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160320122422165

Si attesta che in data 2026.01.16, LETIZIA PILLER, nato/a il 14/03/1987, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 12173414329, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160320122422165.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 16.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-15 – BONESSO GIANNI – RDN – 0160319153933016 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-15 – BONESSO GIANNI – RDN – 0160319153933016 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250008609138000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA FIRMA DI FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO CONSEGNA VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIANNI BONESSO, nato/a il 30/09/1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150622210818816,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
15.01.2026
In fede:
GIANNI BONESSO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160319153933016

Si attesta che in data 2026.01.15, GIANNI BONESSO, nato/a il 30/09/1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150622210818816, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160319153933016.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 15.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.14 – DA MLNV AT MILANI STEFANO – DIFFIDA NR.0160318182459156 AD ADEMPIERE ALLA RESTITUZIONE DELLA SOMMA DI DENARO APPARTENENTE AL MLNV – NOTIFICA EMAIL

0160318182459156

al Sig. Stefano Milani sono state affidate somme di denaro appartenenti al fondo del Movimento de iberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), destinate a specifiche finalità istituzionali e  operative;
una parte di tali somme non risulta restituita né integralmente rendicontata;
risultano agli atti del MLNV dichiarazioni scritte e ammissioni rese dallo stesso Sig. Stefano Milani, nonché verbalizzazioni di riunioni del Direttivo, dalle quali emerge
il riconoscimento della mancata restituzione;
il Direttivo del MLNV ha formalmente richiesto alla Presidenza di procedere alla
tutela dell’integrità patrimoniale del Movimento e alla dovuta informazione verso i
Cittadini autodeterminati;

TUTTO CIÒ PREMESSO con la presente il MLNV
DIFFIDA FORMALMENTE

il Sig. Stefano Milani a provvedere alla restituzione integrale della somma di € 10.000,00 (diecimila/00) entro e non oltre 10 (dieci) giorni dal ricevimento della presente, mediante:

  • restituzione diretta al MLNV;
  • oppure bonifico su conto indicato dalla Presidenza MLNV;
  • oppure altra modalità concordata per iscritto entro il termine sopra indicato.

AVVISA ESPRESSAMENTE
che, in difetto di adempimento entro il termine assegnato, il MLNV procederà senza ulteriore preavviso a:
– formalizzare Segnalazione alla Polisia Nasionale Veneta (SPN) per i fatti accertati;
– pubblicare gli atti a pubblica menzione sulla Gaxeta Uficiale;
– trasmettere la documentazione agli organi di Giustizia Veneta per le valutazioni di competenza;
– intraprendere ogni ulteriore iniziativa istituzionale ritenuta necessaria a tutela del Movimento e dei Cittadini autodeterminati.
La presente non costituisce anticipazione di giudizio, ma atto dovuto, adottato nel rispetto dei principi di trasparenza, correttezza e responsabilità istituzionale.

Così è deciso e così sia.
WSM
Venethia 14 gennaio 2026
Sergio Bortotto
Presidente MLNV-GVP

2026.01.13 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160317190823855 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.01.13 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160317190823855 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:07.01.2026
luogo iniziale del fatto segnalato:ALPAGO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE STRANIERE ITALIANE

DENUNCIA/SEGNALA QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:

1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
– È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
– Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
– L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.

2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
– Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
– Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
– In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.

3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
– Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
– Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
– L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.

4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
– Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
– Il sottoscritto non riconosce, non utilizza e non legittima il cosiddetto Codice Fiscale italiano, in quanto imposto alla nascita senza consenso, quale strumento di identificazione amministrativa riconducibile a un trust giuridico di diritto italiano.
– Ogni atto intestato, notificato o riferito a tale codice non è riferibile alla persona fisica autodeterminata, ma esclusivamente a una finzione giuridica amministrativa creata e gestita dallo Stato italiano.
– In assenza di mandato espresso, contratto valido o accettazione consapevole, nessun atto indirizzato tramite tale strumento può:
– essere notificato validamente;
– essere ritirato;
– produrre effetti giuridici nei confronti del Cittadino Autodeterminato.
– Ne consegue che qualsiasi tentativo di notifica, deposito, giacenza o ritiro di atti intestati o collegati al suddetto trust/codice fiscale è giuridicamente nullo, inefficace e non opponibile.
– Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
– Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
Il giorno 07.01.2026 il postino porta una RR (61973122748-2) proveniente dall’azienda italiana AREA srl. Mi viene chiesta la firma. Rifiuto il tutto e faccio scrivere sulla busta che la sottoscritta è cittadina Veneta autodeterminata (MLNV/GVP) e perciò non è la destinataria cui è rivolta la documentazione (indirizzata al trust italiano) e che la ricezione viene rigettata anche perché non viene redatta la relata di notifica prevista per legge.
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
– Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni anche di legge italiana;
– Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
– Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160317190823855) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2026.01.13 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160317184722582 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.01.13 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160317184722582 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:07.01.2026
luogo iniziale del fatto segnalato:ALPAGO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE STRANIERE ITALIANE

DENUNCIA/SEGNALA QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:

1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
– È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
– Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
– L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.

2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
– Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
– Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
– In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.

3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
– Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
– Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
– L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.

4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
– Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
– Il sottoscritto non riconosce, non utilizza e non legittima il cosiddetto Codice Fiscale italiano, in quanto imposto alla nascita senza consenso, quale strumento di identificazione amministrativa riconducibile a un trust giuridico di diritto italiano.
– Ogni atto intestato, notificato o riferito a tale codice non è riferibile alla persona fisica autodeterminata, ma esclusivamente a una finzione giuridica amministrativa creata e gestita dallo Stato italiano.
– In assenza di mandato espresso, contratto valido o accettazione consapevole, nessun atto indirizzato tramite tale strumento può:
– essere notificato validamente;
– essere ritirato;
– produrre effetti giuridici nei confronti del Cittadino Autodeterminato.
– Ne consegue che qualsiasi tentativo di notifica, deposito, giacenza o ritiro di atti intestati o collegati al suddetto trust/codice fiscale è giuridicamente nullo, inefficace e non opponibile.
– Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
– Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
Il giorno 07.01.2026 il postino porta una raccomandata (69734955322-1) proveniente dall’azienda italiana COMUNE DI TREVISO.
Mi viene chiesta la firma. Rifiuto il tutto e faccio scrivere sulla busta che la sottoscritta è cittadina Veneta autodeterminata (MLNV/GVP) e perciò non è la destinataria cui è rivolta la documentazione (indirizzata al trust italiano) e che la ricezione viene rigettata anche perché non viene redatta la relata di notifica prevista per legge (avvalorata anche dal fatto che sotto la dicitura “comune di Treviso” c’era scritto “comunicazione a valore legale”).
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
– Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni anche di legge italiana;
– Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
– Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160317184722582) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2026.01.13 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160317182542739 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2026.01.13 – PENZO LUISA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160317182542739 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:07.01.2026
luogo iniziale del fatto segnalato:ALPAGO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE STRANIERE ITALIANE

DENUNCIA/SEGNALA QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:

1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
– È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
– Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
– L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.

2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
– Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
– Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
– In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.

3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
– Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
– Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
– L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.

4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
– Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
– Il sottoscritto non riconosce, non utilizza e non legittima il cosiddetto Codice Fiscale italiano, in quanto imposto alla nascita senza consenso, quale strumento di identificazione amministrativa riconducibile a un trust giuridico di diritto italiano.
– Ogni atto intestato, notificato o riferito a tale codice non è riferibile alla persona fisica autodeterminata, ma esclusivamente a una finzione giuridica amministrativa creata e gestita dallo Stato italiano.
– In assenza di mandato espresso, contratto valido o accettazione consapevole, nessun atto indirizzato tramite tale strumento può:
– essere notificato validamente;
– essere ritirato;
– produrre effetti giuridici nei confronti del Cittadino Autodeterminato.
– Ne consegue che qualsiasi tentativo di notifica, deposito, giacenza o ritiro di atti intestati o collegati al suddetto trust/codice fiscale è giuridicamente nullo, inefficace e non opponibile.
– Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
– Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
Il giorno 07.01.2026 il postino porta una busta proveniente dall’azienda italiana AREA srl. Mi viene chiesta la firma. Rifiuto il tutto e faccio scrivere sulla busta che la sottoscritta è cittadina Veneta autodeterminata (MLNV/GVP) e perciò non è la destinataria cui è rivolta la documentazione (indirizzata al trust italiano) e che la ricezione viene rigettata anche perché non viene redatta la relata di notifica prevista per legge.
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
– Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni anche di legge italiana;
– Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
– Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160317182542739) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2026-01-13 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160317155424353 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026-01-13 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160317155424353 – Referente: ME STESSO

at
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE, VIALE DELLA REPUBBLICA 12 INT. 15 – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) – info@amministrazionicosta.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL “INVIO MODULO DICHIARAZIONE E-MAIL” E ALLEGATO FILE .PDF DENOMINATO “MODULO POSTA ELETTRONICA – RES. GALANTI”
emesso il: 12 GENNAIO 2026
avente nr./codice: MODULO POSTA ELETTRONICA – RES. GALANTI
emesso da: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE
atto a firma di: COSTA SALVATORE
notificato il: 12 GENNAIO 2026 ORE 14:22
atto notificato da: COSTA SALVATORE – TRAMITE E-MAIL DA “INFO@AMMINISTRAZIONICOSTA.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
RIGETTO nella loro interezza l’e-mail del 12 gennaio 2026 ore 14:22 e l’allegato in essa contenuto denominato “MODULO POSTA ELETTRONICA – res. Galanti”, ricevuti da COSTA SALVATORE dall’indirizzo info@amministrazionicosta.it .
RIGETTO ancora una volta la coercitiva richiesta posta in essere nei miei confronti da COSTA SALVATORE di sottoscrivere un modulo italiano da lui stesso predisposto al fine di ottenere tutte le comunicazioni via e-mail.
Sono innumerevoli le passate situazioni in cui, tramite e-mail e/o tramite notifica di atti RDN, ho ribadito a più riprese a COSTA SALVATORE che voglio ottenere tutte le comunicazioni tramite e-mail, nessuna esclusa, in quanto non voglio che mi vengano addebitate spese per l’invio di comunicazioni cartacee.
COSTA SALVATORE di fronte a queste mie richieste a lui formulate per iscritto continua a rimanere indifferente.
COSTA SALVATORE agli effetti pratici reputa che una mia comunicazione e-mail da me formulata e sottoscritta, ben identificabile da non lasciare alcun dubbio, non sia degna di tutela mettendone in discussione la veridicità nell’espressione di volontà da parte mia. Tutto ciò con l’intento di arrogarsi il diritto di decidere e imporre agli altri la modalità con cui devono manifestare la propria volontà.
Probabilmente per COSTA SALVATORE solo la firma del suo modulo italiano costituisce prova dell’espressione della libertà personale. Questo è il modo in cui obbliga qualcuno per offrirgli la libertà di scelta. Tutto ciò è un ossimoro, ma è di fatto il modo in cui pretende di imporsi con le persone.
Ribadisco ancora una volta che non sussiste alcuna necessità di firma di un modulo italiano affinché io possa esprimere liberamente la mia volontà e la mia preferenza, rimanendo la presente e tutte le mie precedenti comunicazioni rilevanti sotto tale profilo.
L’insistenza di COSTA SALVATORE in tale direzione mi porta a pensare che metta in atto intenzionalmente tutto ciò nei miei confronti.
Infatti lo stesso COSTA SALVATORE risulta destinatario di atti RDN e/o SPN rimasti nella loro interezza inconfutati, ma chiari nella rivendicazione di un diritto e probabilmente tutto questo a lui non è cosa gradita.
NON voglio e NON posso essere obbligato da COSTA SALVATORE a fare qualcosa che non è necessaria. Del resto lo stesso COSTA SALVATORE scrivendomi questa e-mail riconosce di aver chiaramente recepito la mia volontà da me sempre espressa anche in passato. Lo stesso vale per gli eventuali addebiti di corrispondenze cartacee da me sempre RIGETTATI e che mi dovranno essere stornati e mai più addebitati.
Probabilmente COSTA SALVATORE ha necessità di assegnare, mediante la sottoscrizione del suo modulo, una data certa alla mia richiesta per cercare di cancellare le mie precedenti rimostranze.
Ribadisco ancora una volta che tutte le mie e-mail rimangono rilevanti sotto ogni profilo.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
13.01.2026
In fede:
BENEDETTO CELOT

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160317155424353

Si attesta che in data 2026.01.13, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160317155424353.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 13.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-13 – SANTI GIULIANA – RDN – 0160317133840764 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-13 – SANTI GIULIANA – RDN – 0160317133840764 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISOSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250011020363000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISOSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESAPOPNSABILE EMISSIONE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VEBRALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIULIANA SANTI, nato/a il 10/04/1967, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121940112343,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISOSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISOSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
13.01.2026
In fede:
GIULIANA SANTI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160317133840764

Si attesta che in data 2026.01.13, GIULIANA SANTI, nato/a il 10/04/1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121940112343, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160317133840764.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 13.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-13 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 0160317130653618 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-13 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 0160317130653618 – Referente: SB

at
POSTE ITALIANE, POSTE ITALIANE – posteitaliane@posteitaliane.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CONTESTAZIONE PER OSTRUZIONISMO E OSTACOLO AI CANALI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI
formato in data: 13.01.2026
avente nr./codice: INESISTENTE
emesso da: POSTE ITALIANE
atto a firma di: INESISTENTE
notificato il: 13.01.2026
atto notificato da: POST ITALIANE

Il/La sottoscritto/a SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0000000234501000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad POSTE ITALIANE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da POSTE ITALIANE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

RIGETTO DI NOTIFICA PER CONTESTAZIONE PER OSTRUZIONISMO ISTITUZIONALE
– rifiuto sistematico di ricezione comunicazioni scritte
– blocco degli indirizzi email istituzionali
– impedimento al contraddittorio
– violazione dei principi di trasparenza e buona fede

AUTORITÀ DICHIARANTE
Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto – MLNV
Governo Veneto Provvisorio – GVP
nella persona del Presidente pro tempore
Sergio Bortotto

DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A.

PREMESSO CHEil MLNV – GVP, per il tramite del proprio Presidente, ha trasmesso comunicazioni formali e atti di contestazione relativi a procedure notificatorie irregolari;
• tali comunicazioni sono state inoltrate a indirizzi email istituzionali riconducibili a Poste Italiane S.p.A.;
• in data 13.01.2026 il sistema di posta elettronica ha restituito messaggio automatico di rifiuto permanente con codice errore:
550 5.4.1 – Recipient address rejected: Access denied;
• il rifiuto è stato generato dal server di Poste Italiane, come da documentazione tecnica allegata (Mailer-Daemon);

CONSTATATO
1. che Poste Italiane S.p.A. impedisce di fatto la ricezione di comunicazioni scritte tramite email ordinaria;
2. che il rinvio esclusivo a piattaforme web non garantisce:
o tracciabilità legale,
o identificazione del responsabile,
o opponibilità giuridica;
3. che tale condotta ostacola deliberatamente il contraddittorio, soprattutto in presenza di contestazioni formali su atti di notifica;
4. che l’impossibilità di comunicare non è imputabile al mittente, bensì a un blocco attivo lato destinatario;

QUALIFICAZIONE DELLA CONDOTTA
La condotta di Poste Italiane S.p.A. viene qui qualificata come:
• ostruzionismo amministrativo;
• impedimento alla comunicazione istituzionale;
• violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede;
• comportamento idoneo a precludere l’esercizio del diritto di difesa.
Tale condotta assume rilievo ancor più grave in quanto posta in essere da soggetto che opera quale notificatore per conto di terzi.

RIGETTO E DIFFIDA
Il MLNV – GVP, per il tramite del proprio Presidente:
RIGETTA
ogni pretesa di validità di notifiche, comunicazioni o atti provenienti da Poste Italiane S.p.A.
finché persistano condotte ostruzionistiche che impediscano un regolare contraddittorio scritto.
DIFFIDA
Poste Italiane S.p.A. dal:
• proseguire nel blocco dei canali di comunicazione;
• rifiutare la ricezione di comunicazioni formali;
• pretendere effetti giuridici da notifiche in assenza di trasparenza e reperibilità.

PUBBLICA MENZIONE
Il presente atto è posto a Pubblica Menzione mediante pubblicazione sulla Gaxeta Uficiale del MLNV – GVP, con valore di notifica pubblica, cristallizzazione probatoria e opponibilità verso terzi.
Ogni successiva reiterazione delle condotte qui contestate sarà valutata ai fini di:
• iscrizione a ruolo giudiziario interno;
• segnalazione a organismi e autorità internazionali;
• responsabilità personale dei funzionari coinvolti.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
13.01.2026
In fede:
SERGIO BORTOTTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160317130653618

Si attesta che in data 2026.01.13, SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0000000234501000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160317130653618.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 13.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-13 – ZANIBELLATO GIOVANNI – RDN – 0160317110755416 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-13 – ZANIBELLATO GIOVANNI – RDN – 0160317110755416 – Referente: SB

at
POST ITALIANE – UFFICIO POSTALE 65210 CASTELFRANCO VENETO – TV, PIAZZA GIORGIONE, 103 – 31020 CASTELFRANCO VENETO (TV) – posteitaliane@posteitaliane.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO
formato in data: 08.01.2026
avente nr./codice: NON RISCONTRABILE
emesso da: POST ITALIANE – UFFICIO POSTALE 65210 CASTELFRANCO VENETO – TV
atto a firma di: ILLEGGIBILE
notificato il: 08.01.2026
atto notificato da: ADDETTO POSTALE DELL’UFFICIO POSTALE DI CASTELFRANCO VENETO TV

Il/La sottoscritto/a GIOVANNI ZANIBELLATO, nato/a il 22.08.1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13173912268,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad POST ITALIANE – UFFICIO POSTALE 65210 CASTELFRANCO VENETO – TV:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da POST ITALIANE – UFFICIO POSTALE 65210 CASTELFRANCO VENETO – TV, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
PREMESSO CHE
• in data 08.01.2026 l’addetto al recapito ha rifiutato di rilasciare la relata di notifica;
• per tale rifiuto è stata formalizzata SPN in data 12.01.2026, con riferimento ai fatti dell’08.01.2026;
• successivamente è stato rinvenuto/consegnato un avviso di deposito (CAD);
• l’avviso non è corredato da relata di notifica, né da identificazione certa e leggibile del notificatore;
• nessun atto è mai stato consegnato a mani, né risulta un rifiuto del destinatario formalmente verbalizzato;
CONSTATATO
1. che la relata di notifica è elemento essenziale e costitutivo della notifica;
2. che il rifiuto della relata impedisce il perfezionamento del procedimento notificatorio;
3. che un avviso di deposito non può sanare né sostituire una notifica mai validamente iniziata;
4. che l’atto lasciato in cassetta:
o non identifica il notificatore (nome, cognome, qualifica);
o reca firma illeggibile;
o utilizza formule prestampate (“preso atto dell’assenza”) senza accertamento reale;
5. che non è mai stato conferito alcun mandato a Poste Italiane né alla Casa Comunale per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
ULTERIORE PROFILO DI INESISTENZA – ALTERAZIONE CRONOLOGICA
Si rileva una grave e insanabile ambiguità temporale nel procedimento notificatorio.
L’avviso di deposito (CAD) indica quale data del presunto tentativo di notifica il 08.01.2026, mentre la SPN per rifiuto della relata è stata formalizzata in data 12.01.2026, proprio in riferimento ai fatti accaduti l’08.01.2026.
L’avviso di deposito è stato tuttavia reso conoscibile al destinatario solo in data 12.01.2026 o successiva, quando il rifiuto della relata era già stato formalmente denunciato.
Ne consegue che l’attribuzione retroattiva della data dell’08.01.2026 costituisce una ricostruzione artificiosa e postuma, priva di valore giuridico, finalizzata a simulare l’esistenza di una notifica mai validamente perfezionata.
Tale condotta integra un tentativo di sanatoria successiva di un procedimento inesistente, rendendo la notifica inesistente, inefficace e non opponibile, nonché inidonea a far decorrere qualsivoglia termine.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La notifica deve considerarsi GIURIDICAMENTE INESISTENTE, in quanto:
• priva della relata di notifica;
• fondata su dichiarazioni unilaterali e non verificabili;
• successiva a un rifiuto documentato della verbalizzazione (SPN);
• affetta da alterazione cronologica del procedimento.
Ogni successivo atto fondato su tale presunta notifica ricade nel vizio originario.
RIGETTO
Il sottoscritto RIGETTA INTEGRALMENTE la presunta notifica in oggetto, che viene dichiarata:
• inesistente;
• inefficace;
• non opponibile;
• priva di qualunque effetto giuridico.

COSTITUZIONE IN MORA E RISERVA
Si diffida formalmente:
• dal reiterare tentativi di notifica irregolari;
• dal qualificare come “compiuta giacenza” un procedimento mai validamente avviato;
• dall’immettere ulteriori atti in cassette postali private in assenza di titolo.
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedura;
• falsus procurator;
• stalking amministrativo;
• responsabilità personale dell’addetto non identificato;
• segnalazioni alle autorità competenti, interne e internazionali.
PUBBLICA MENZIONE
Il presente atto è richiesto per pubblicazione in Gaxeta Uficiale, con valore di notifica pubblica e cristallizzazione probatoria dei fatti.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
13.01.2026
In fede:
GIOVANNI ZANIBELLATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160317110755416

Si attesta che in data 2026.01.13, GIOVANNI ZANIBRLLATO, nato/a il 22.08.1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13173912268, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160317110755416.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 13.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-12 – FILIPPETTO LORIS – RDN – 0160316160518243 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-12 – FILIPPETTO LORIS – RDN – 0160316160518243 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250009453418000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSQBILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRQBILE PER RIFIUTO VERBALIZZAZIONE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LORIS FILIPPETTO, nato/a il 08/12/1972, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121926203338,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
12.01.2026
In fede:
LORIS FILIPPETTO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160316160518243

Si attesta che in data 2026.01.12, LORIS FILPPETTO, nato/a il 08/12/1972, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121926203338, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160316160518243.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 12.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-10 – DAL PRA DANIEL – RDN – 0160314123146255 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-10 – DAL PRA DANIEL – RDN – 0160314123146255 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA DASTA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 12420250012861916000
emesso da: AGENZIA ENTATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: NON RIACONTRABILE PE MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DANIEL DAL PRA, nato/a il 23/11/1971, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0121240117530000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTATE RISCOSSIONE VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTATE RISCOSSIONE VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

MANCANZA FIRMA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente, prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
10.01.2026
In fede:
DANIEL DAL PRA

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160314123146255

Si attesta che in data 2026.01.10, DANIEL DAL PRA, nato/a il 23/11/1971, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0121240117530000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160314123146255.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 10.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

2026.01.09 – ZANIBELLATO GIOVANNI – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160313152415143 – referente: SB

Oggetto: 2026.01.09 – ZANIBELLATO GIOVANNI – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160313152415143 – referente: SB

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: GIOVANNI
Cognome: ZANIBELLATO
Codice Unico Personale: 13173912268
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:08.01.2026
luogo iniziale del fatto segnalato:VIA ANTONIO CANOVA 2/A – CASTELFRANCO VENETO – TV – DOMICILIO PERSONALE
soggetti ritenuti responsabili:AUTORITA ITALIANE O PRESUNTE TALI
Precisazione:OPERATORE POSTALE – GIA’ RESPONSABILE DI ANALOGHI RIFIUTI DI VERBALIZZAZIONE NOTIFICA

DENUNCIA/SEGNALA QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:

1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
– È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
– Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
– L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.

2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
– Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
– Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
– In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.

3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
– Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
– Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
– L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.

4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
– Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
– Il sottoscritto non riconosce, non utilizza e non legittima il cosiddetto Codice Fiscale italiano, in quanto imposto alla nascita senza consenso, quale strumento di identificazione amministrativa riconducibile a un trust giuridico di diritto italiano.
– Ogni atto intestato, notificato o riferito a tale codice non è riferibile alla persona fisica autodeterminata, ma esclusivamente a una finzione giuridica amministrativa creata e gestita dallo Stato italiano.
– In assenza di mandato espresso, contratto valido o accettazione consapevole, nessun atto indirizzato tramite tale strumento può:
– essere notificato validamente;
– essere ritirato;
– produrre effetti giuridici nei confronti del Cittadino Autodeterminato.
– Ne consegue che qualsiasi tentativo di notifica, deposito, giacenza o ritiro di atti intestati o collegati al suddetto trust/codice fiscale è giuridicamente nullo, inefficace e non opponibile.
– Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
– Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
In data 08.01.2026, un addetto di Poste Italiane ha tentato la consegna di un presunto atto giudiziario presso il sottoscritto.
Il sottoscritto ha dichiarato la propria disponibilità al ritiro dell’atto esclusivamente a fronte del rilascio della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
L’addetto ha risposto di non poter rilasciare né sottoscrivere alcuna relata, affermando che il destinatario avrebbe dovuto “farsi bastare la ricevuta”.
A fronte di tale dichiarazione, il sottoscritto ha rifiutato l’atto e ha espressamente vietato il deposito di avvisi o comunicazioni nella propria cassetta postale, precisando che, qualora legittimo, l’atto avrebbe dovuto essere consegnato da un Ufficiale Giudiziario competente.
L’addetto ha quindi affermato di essere egli stesso un Ufficiale Giudiziario.
A tale affermazione, il sottoscritto ha chiesto di fornirne prova, precisando che, in assenza di qualificazione dimostrabile, lo stesso sarebbe stato considerato un semplice portalettere.
Con educazione e trasparenza, il sottoscritto ha inoltre manifestato l’intenzione di documentare il tentativo di consegna mediante ripresa video, al solo fine di tutelare la propria posizione.
Tale richiesta è stata respinta con la frase: “non siamo mica al Grande Fratello”.
Nonostante il rifiuto espresso dell’atto e il divieto di deposito, l’addetto ha comunque inserito nella cassetta postale un avviso di mancata consegna/giacenza, che si allega alla presente
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
– Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni anche di legge italiana;
– Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
– Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
GIOVANNI ZANIBELLATO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160313152415143) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.


falsità ideologia e materiale?  commesso  da  privato  o incaricato di pubblico servizio in  atto pubblico,  peggio  se  da  un ufficiale  di  P.G.?

 

2026.01.08 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0160312165243954 – referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.01.08 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0160312165243954 – referente: ME STESSO

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: BENEDETTO
Cognome: CELOT
Codice Unico Personale: 20170913141401
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:LUGLIO 2025
luogo iniziale del fatto segnalato:VIA GALANTI 10 – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO)
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:COSTA SALVATORE – AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
In riferimento all’atto SPN 0150926121059361 del 25 luglio 2025 riguardante la sottrazione degli atti MLNV-GVP affissi al portoncino della mia abitazione personale, denuncio quanto segue:
• in data 6 agosto 2025 alle ore 18:27 ho avvisato tramite e-mail l’amministratore COSTA SALVATORE di quanto accaduto chiedendo allo stesso di informarsi, fare chiarezza e adoperarsi affinché mi venisse restituito quanto sottratto,
• non avendo ricevuto da COSTA SALVATORE alcuna risposta in merito, in data 2 ottobre 2025 alle ore 13:00, tramite e-mail, nuovamente ho chiesto riscontro,
• anche di fronte a questa mia seconda richiesta COSTA SALVATORE ha dimostrato riluttanza nel fornirmi spiegazioni,
• in data 20 novembre 2025 alle ore 13:56 ricevo da COSTA SALVATORE, tramite e-mail, convocazione assemblea per il giorno 4 dicembre 2025,
• in data 21 novembre 2025 alle ore 18:07 invio tramite a COSTA SALVATORE, lamentando l’enorme tempo trascorso senza ottenere da lui riscontro alcuno, richiesta di “inserire all’ordine del giorno la discussione in merito alla sottrazione della mia documentazione”,
• anche in quest’ultimo caso COSTA SALVATORE ha ritenuto che la mia richiesta non fosse a suo giudizio degna di tutela in quanto non ha dato seguito in alcun modo a quanto da me richiesto.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
BENEDETTO CELOT

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160312165243954) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2026-01-08 – MAGGIOLO MATTEO – RDN – 0160312123003584 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-08 – MAGGIOLO MATTEO – RDN – 0160312123003584 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250010090969000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MATTEO MAGGIOLO, nato/a il 28.02.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150214103849584,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
________________________________________

Se l’hanno lasciato nella cassetta postale:
– Lascito in cassetta postale senza relata = atto privo di notifica.
– Il divieto di deposito è esposto e noto.
– La mera immissione nella buca delle lettere non costituisce notifica.
– Se l’hanno inviato alla Casa Comunale:
– Nessun mandato è conferito alla Casa Comunale per ricevere posta o atti.
– Ogni deposito presso Casa Comunale è atto unilaterale non opponibile, contestato e respinto.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
08.01.2026
In fede:
MATTEO MAGGIOLO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160312123003584

Si attesta che in data 2026.01.08, MATTEO MAGGIOLO, nato/a il 28.02.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150214103849584, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160312123003584.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 08.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-08 – PELLEGRINI ORESTE – RDN – 0160312104140733 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-08 – PELLEGRINI ORESTE – RDN – 0160312104140733 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.11.07 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259008641376000
formato in data: 2025.11.07
avente nr./codice: 11320259008641376000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO DI VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ORESTE PELLEGRINI, nato/a il 17.03.1952, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13153519356,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
________________________________________

Se l’hanno lasciato nella cassetta postale:
– Lascito in cassetta postale senza relata = atto privo di notifica.
– Il divieto di deposito è esposto e noto.
– La mera immissione nella buca delle lettere non costituisce notifica.
– Se l’hanno inviato alla Casa Comunale:
– Nessun mandato è conferito alla Casa Comunale per ricevere posta o atti.
– Ogni deposito presso Casa Comunale è atto unilaterale non opponibile, contestato e respinto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
08.01.2026
In fede:
ORESTE PELLEGRINI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160312104140733

Si attesta che in data 2026.01.08, ORESTE PELLEGRINI, nato/a il 17.03.1952, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13153519356, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160312104140733.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 08.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

20265.01.07 – PRESA D’ATTO DEFINITIVA  nr.0160311104809426 DI PRASSI OMISSIVA REITERATA E COMUNICAZIONI PRIVE DI IMPUTABILITÀ – UPT PADOVA

Oggetto: PRESA D’ATTO DEFINITIVA  nr.0160311104809426 DI PRASSI OMISSIVA REITERATA E COMUNICAZIONI PRIVE DI IMPUTABILITÀ – UPT PADOVA

Alla cortese attenzione di
Agenzia delle Entrate – DP Padova / UPT Padova

e, per conoscenza,
Agenzia delle Entrate – Riscossione

Con riferimento alle comunicazioni pervenute da codesto Ufficio in data 02.01.2026 e 03.01.2026, di identico contenuto, relative ai seguenti Rigetti di Notifica (RDN):

  • 0160306153311090 – TOSATO RINO

  • 0160307141745515 – TOSATO DANTE

  • 0160306125657250 – CUSINATO DIEGO

si prende atto formalmente e definitivamente che l’UPT di Padova ha adottato una condotta uniforme e reiterata, consistente nel:

  • mancato inoltro d’ufficio degli atti all’ente ritenuto competente;

  • reiterato rinvio ai destinatari mediante link web e indicazioni generiche;

  • assenza di qualunque atto formale di presa in carico, trasmissione o rigetto dei RDN notificati.

Si rileva inoltre che le comunicazioni trasmesse risultano prive di sottoscrizione, di indicazione del funzionario responsabile, della qualifica e di ogni elemento di imputabilità amministrativa, configurandosi pertanto come mere risposte anonime e informative, giuridicamente inidonee a produrre effetti e non qualificabili come atti o provvedimenti amministrativi.

La reiterazione di risposte standardizzate, prive di firma e di effetti procedimentali, configura una prassi amministrativa omissiva consapevole, già oggetto di richiamo e intimazione, e non sanabile mediante ulteriori comunicazioni di analogo tenore.

La presente vale pertanto quale presa d’atto conclusiva dell’inerzia procedimentale e della prassi omissiva adottata da codesto Ufficio, con espressa precisazione che ogni ulteriore risposta non formalmente imputabile, non firmata o meramente informativa sarà considerata irrilevante e archiviata come aggravante.

Resta ferma ogni ulteriore determinazione nelle sedi competenti.

Saluti
WSM
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP

2026.01.07 – INTIMAZAIONE AT AGENZIA ENTRATE PADOVA NR.0160311093619227 – RIF. 2026-01-03 – TOSATO DANTE – RDN – 0160307141745515

Nr. 0160311093619227

Col presente atto  Nr. 0160311093619227, si dà pubblica menzione che in data odierna il MLNV – Governo Veneto Provvisorio, nella persona del suo Presidente, Sergio Bortotto, ha intimato all’Aenzia  Entrate di Padova di cessare l’imposizione illegittima dell’utilizzo esclusivo della PEC come unico canale di comunicazione, qualificando tale comportamento come:

Con riferimento alla Vostra comunicazione odierna, si prende atto che codesto Ufficio:

  • non ha provveduto alla trasmissione d’ufficio del Rigetto di Notifica (RDN) in oggetto all’ente ritenuto competente;
  • si è limitato a un rinvio generico a siti web, canali PEC e form preimpostati, privi di carattere vincolante e comunque non obbligatori per il mittente.

Si richiama formalmente l’obbligo, in capo alla Pubblica Amministrazione che riceve un’istanza o atto, di trasmetterlo senza ritardo all’ufficio competente, dando comunicazione dell’avvenuto inoltro, non essendo ammissibile il semplice rinvio al cittadino.
Si contesta altresì la pretesa illegittima di subordinare la trattazione dell’atto all’utilizzo di canali certificati o alla compilazione di moduli che impongano attribuzioni giuridiche (quali codice fiscale o qualifiche di “contribuente”) non riconosciute e oggetto di contestazione.
La presente vale pertanto quale richiamo per omissione procedimentale e costituzione in mora, precisando che i termini decorrono dalla prima ricezione del RDN, già regolarmente notificato e pubblicato.
In difetto di riscontro formale e di avvenuta trasmissione, l’omissione resterà agli atti come comportamento amministrativo dilatorio.

Saluti
WSM
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP

2026.01.04 – DAL PRA’ MARINA – SPN – 0160308135224816 – referente: ME STESSA

Oggetto: 2026.01.04 – DAL PRA’ MARINA – SPN – 0160308135224816 – referente: ME STESSA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: MARINA
Cognome: DAL PRA’
Codice Unico Personale: 090913161133000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:30/12/2025
luogo iniziale del fatto segnalato:PRESSO IL MIO DOMICILIO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE ITALIANE

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
Oggi martedì 30 Dicembre 2025 ore1400 1430 circa hanno suonato il campanello presso il mio domicilio di via Giove n. 14 a Nove (VI);   sono andata ad aprire, era il postino che doveva consegnarmi una raccomandata e intimandomi di dover firmare.
Ho risposto che firmo se mi rilascia un verbale di notifica: come al solito non ottengo neppure risposta.
Ho comunque notato che la raccomandata è stataa inviata dalla banca MONTE DEI PASCHI DI SIENA.
Al mio rifiuto di firmare  l’addetto postale ha insistito aggiungendo testualmente “ Allora non la vuole ?” .
Ho pertanto precisato che rifutavo di firmare xchè non mi veniva rilasciata una necessaria e contestuale relata di notifica.
Al postino ho anche ribadito di non lasiare nella mia cassetta postale avvisi di giacenza  o inviti al ritiro di raccomandate perchè la cassetta postale è proprietà personale e non serve per agevolare le poste italiane spa nei propri affari.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
MARINA DAL PRA’

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160308135224816) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2026.01.04 – ZANONI TIZIANA – RDN – 0160308124049498 – Referente: SB

Oggetto: 2026.01.04 – ZANONI TIZIANA – RDN – 0160308124049498 – Referente: SB

at
ABACO SPA, VIA FRATELLI CERVI, 6 – 25126 PADOVA – ufficiolegale@abacospa.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INGIUNZIONE E PRECETTO
formato in data: 22.11.2025
avente nr./codice: 4028
emesso da: ABACO SPA
atto a firma di: LORIS TARGA
notificato il: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: VITTORIA CURRARO E POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a TIZIANA ZANONI, nato/a il 10.07.1948, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131340143515,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad ABACO SPA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da ABACO SPA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
04.01.2026
In fede:
TIZIANA ZANONI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160308124049498

Si attesta che in data 2026.01.04, TIZIANA ZANONI, nato/a il 10.07.1948, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131340143515, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160308124049498.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 04.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.04 – ZANUSO MORENO – RDN – 0160308085355638 – Referente: SB

Oggetto: 2026.01.04 – ZANUSO MORENO – RDN – 0160308085355638 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.11.07 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259008760356000
formato in data: 07.11.2025
avente nr./codice: 11320259008760356000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONRABILE PER RIFIUTO VERBALIZZAZIONE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MORENO ZANUSO, nato/a il 21.11.1979, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 2019321171401,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
04.01.2026
In fede:
MORENO ZANUSO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160308085355638

Si attesta che in data 2026.01.04, MORENO ZANUSO, nato/a il 21.11.1979, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 2019321171401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160308085355638.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 04.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.03 – TOSATO DANTE – RDN – 0160307141745515 – Referente: SB

Oggetto: 202.01.03 – TOSATO DANTE – RDN – 0160307141745515 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – dp.padova.uptpadova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA – CARTELLA PAGAMENTO – NR.07720250016068588000
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 07720250016068588000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALIZZAZIONE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DANTE TOSATO, nato/a il 10/08/1938, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0131004185045247,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
03.01.2026
In fede:
DANTE TOSATO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160307141745515

Si attesta che in data 2026.01.03, DANTE TOSATO, nato/a il 10/08/1938, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0131004185045247, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160307141745515.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 03.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.03 – BALDISSER DINO – RDN – 0160307135043513 – Referente: SB

Oggetto: 2026.1.03 – BALDISSER DINO – RDN – 0160307135043513 – Referente: SB

at
AGENZI ENTRATE RICOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250012092489000
emesso da: AGENZI ENTRATE RICOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALIZZAZIONE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DINO BALDISSER, nato/a il 12.11.1952, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0141111121041184,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZI ENTRATE RICOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZI ENTRATE RICOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
03.01.2026
In fede:
DINO BALDISSER

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160307135043513

Si attesta che in data 2026.01.03, DINO BALDISSER, nato/a il 12.11.1952, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141111121041184, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160307135043513.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 03.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.03 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0160307110027855 – Referente: SB

Oggetto: 2026.01.03 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0160307110027855 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VERONA, VIA NICOLO’ GIOLFINO, 13 – 37133 VERONA (VR) – dp.verona@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 28.10.2025
avente nr./codice: 12220259009758429000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VERONA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09/04/1977, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 101933133031,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VERONA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VERONA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
03.01.2026
In fede:
ODOARDO MARIA TASSINI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160307110027855

Si attesta che in data 2026.01.03, ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09/04/1977, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 101933133031, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160307110027855.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 03.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-02 – CUSINATO DIEGO – RDN – 0160306125657250 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-02 – CUSINATO DIEGO – RDN – 0160306125657250 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – dp.padova.uptpadova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON C’E’ RISCONTRO A DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 077202500113987416000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: NON C’E’ RISCONTRO PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE FORMAZIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALIZZAZIONE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DIEGO CUSINATO, nato/a il 04/07/1975, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121220105316,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.01.2026
In fede:
DIEGO CUSINATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160306125657250

Si attesta che in data 2026.01.02, DIEGO CUSINATO, nato/a il 04/07/1975, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121220105316, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160306125657250.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-02 – CATALDI GIUSEPPE – RDN – 0160306120616752 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-02 – CATALDI GIUSEPPE – RDN – 0160306120616752 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON C’E’ DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 113202500092137723000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON C’E’ RISCONTRO PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON C’E’ RISCONTRO PER RIFIUTO VERBALIZZAZIONE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE CATALDI, nato/a il 13/12/1969, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13131414133,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.01.2026
In fede:
GIUSEPPE CATALDI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160306120616752

Si attesta che in data 2026.01.02, GIUSEPPE CATALDI, nato/a il 13/12/1969, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13131414133, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160306120616752.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-02 – DE MARI CRISTINA – RDN – 0160306164549197 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-02 – DE MARI CRISTINA – RDN – 0160306164549197 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON C’E’ PER MANCANZA RISCONTRO DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250009298752000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON C’E’ RISCONTRO FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CRISTINA DE MARI, nato/a il 20/03/1973, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131314121021,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.01.2026
In fede:
CRISTINA DE MARI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160306164549197

Si attesta che in data 2026.01.02, CRISTINA DE MARI, nato/a il 20/03/1973, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131314121021, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160306164549197.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.02 – TOSATO RINO – RDN – 0160306153311090 – Referente: SB

Oggetto: 2026.01.02 – TOSATO RINO – RDN – 0160306153311090 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – dp.padova.uptpadova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: MOM C’E’ INDICSTS DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 07720250016072636000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: MPM C’è FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON C’E’ RISCONTRO PER RIFIUTO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE TALIANE

Il/La sottoscritto/a RINO TOSATO, nato/a il 04/03/1965, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0121215193430800,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.01.2026
In fede:
RINO TOSATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160306153311090

Si attesta che in data 2026.01.02, RINO TOSATO, nato/a il 04/03/1965, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0121215193430800, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160306153311090.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.02 – GHIRALDO DANIELE – RDN – 0160306103104747 – Referente: SB

Oggetto: 2026.01.02 – GHIRALDO DANIELE – RDN – 0160306105900417 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
emesso il: NON C’E’ RISCONTRO PER MANCANZA DATA EMISSIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250009627484000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON C’E’ RISCONTRO PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON C’E’ RISCONTRO PER RIFIUTO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DANIELE GHIRALDO, nato/a il 20.08.1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 111615122850,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.01.2026
In fede:
DANIELE GHIRALDO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160306105900417

Si attesta che in data 2026.01.02, DANIELE GHIRALDO, nato/a il 20.08.1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 111615122850, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160306105900417.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025-12-30 – ZANIBELLATO GIOVANNI – RDN – 0160303161455838 – Referente: SB

Oggetto: 2025-12-30 – ZANIBELLATO GIOVANNI – RDN – 0160303161455838 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
emesso il: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250011429361000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA FIRMA DI UN FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO DEL VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIOVANNI ZANIBELLATO, nato/a il 22.08.1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 13173912268
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
30.12.2025
In fede:
GIOVANNI ZANIBELLATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160303161455838

Si attesta che in data 2025.12.30, GIOVANNI ZANIBELLATO, nato/a il 22.08.1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13173912268, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160303161455838.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 30.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025-12-23 – CENDRON FRANCESCO – RDN – 0160224160721380 – Referente: SB

Oggetto: 2025-12-23 – CENDRON FRANCESCO – RDN – 0160224160721380 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
emesso il: NON RISCONTRBILE PER MANCANZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250008984774000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA FIRMA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO DEL VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FRANCESCO CENDRON, nato/a il 17-08-1983, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0141106161633763
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
23.12.2025
In fede:
FRANCESCO CENDRON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160224160721380

Si attesta che in data 2025.12.23, FRANCESCO CENDRON, nato/a il 17-08-1983, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141106161633763, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160224160721380.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 23.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025-12-22 – FACCHIN FABIO – RDN – 0160223154656615 – Referente: SB

Oggetto: 2025-12-22 – FACCHIN FABIO – RDN – 0160223154656615 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
emesso il: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250009426326000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FABIO FACCHIN, nato/a il 22/03/1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131128113247
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.


Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
22.12.2025
In fede:
FABIO FACCHIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160223154656615

Si attesta che in data 2025.12.22, FABIO FACCHIN, nato/a il 22/03/1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131128113247, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160223154656615.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 22.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025-12-22 – FACCHIN ALESSANDRO – RDN – 0160223154054885 – Referente: SB

Oggetto: 2025-12-22 – FACCHIN ALESSANDRO – RDN – 0160223154054885 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
emesso il: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 113202500112116248000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA FIRMA DI UN FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’EMISSIONE DELL’ATTO
notificato il: 28.11.2025
atto notificato da: TRAMITE PEC DALL’AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE

Il/La sottoscritto/a ALESSANDRO FACCHIN, nato/a il 10.04.1966, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131339132056
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.


Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
22.12.2025
In fede:
ALESSANDRO FACCHIN

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160223154054885

Si attesta che in data 2025.12.22, ALESSANDRO FACCHIN, nato/a il 10.04.1966, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131339132056, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160223154054885.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 22.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.12.22 – PUIATTI ANNALISA – RICHIESTA UNILATERALE DI CHIUSURA AZIENDA VENETA

2025.12.22 – DA MLNV – A PUIATTI ANNALISA – CHIESTA CHIUSURA UNILATERALE DITTA VENETA

Oggi lunedì 22 dicembre 2025 viene chiesto unilateralmene alla PUIATTI ANNALISA di chiudere l’azienda Veneta a lei intestata e sotto riportata, per contraddizione procedurale con conseguenze interrompenti per aver dichiaratamente effettuato verifiche in ambito italiano tramite un legale.

Oggetto: 2020.09.17- ANNALISA PUIATTI – AEI – 111927165624

 – TITOLARE DEL L’ATTIVITA’ ECONOMICA

Nome: ANNALISA
Cognome: PUIATTI
sesso: F
codice unico personale: 111431114510
email personale: annalisapuiatti@gmail.com
data di nascita: 08.02.1970

 – ATTIVITA’ ECONOMICA

denominazione: ANNALISA PUIATTI
tipologia:AEI
codice unico di tutti i soci: (separare i singoli codici con una virgola)
settore: COMMERCIO
sede legale (indirizzo, Distretto, Contea): VIA BISOCCA, 10 – TAMBRE – BELLUNO
sede operativa se diversa da quella legale (indirizzo, Distretto, Contea):
sito web:
e-mail impresa:
recapiti telefonici impresa:
fax impresa: —

breve descrizione sull’attività intrapresa:vendita frutta, verdura e oggettistica.

Venetia 2020.09.17 il/la Cittadino/a Veneto/a ANNALISA PUIATTI

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.111927165624 – AUTOCERTIFICAZIONE DI INIZIO ATTIVITA’ ECONOMICA.

Si attesta che oggi 2020.09.17 è qui pervenuta la suindicata autocertificazione di inizio attività economica alla quale è stato attribuito il seguente codice unico: 111927165624.

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
Per il Dipartimento LAVORO e SVILUPO

 

2025-12-22 – DARIN ELISABETTA – RDN – 0160223084913075 – Referente: CERNIDE 1307

Oggetto: 2025-12-22 – DARIN ELISABETTA – RDN – 0160223084913075 – Referente: CERNIDE 1307

at
2025.11.07 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11920259008372313-000, VIA TORINO, 180 MESTRE – 30172 VENEZIA – dp.venezia@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.11.07 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11920259008372313-000
emesso il: 07.11.2025
avente nr./codice: 2025.11.07 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11920259008372313-000
emesso da: 2025.11.07 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11920259008372313-000
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ELISABETTA DARIN, nato/a il 06.03.1959, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131528222633
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at 2025.11.07 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11920259008372313-000:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da 2025.11.07 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11920259008372313-000 per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.


Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
22.12.2025
In fede:
ELISABETTA DARIN

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160223084913075

Si attesta che in data 2025.12.22, ELISABETTA DARIN, nato/a il 06.03.1959, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131528222633, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160223084913075.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 22.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.12.18 – DAL PRA’ MARINA – SPN – 0160219135439297 – referente: ME STESSA

Oggetto: 2025.12.18 – DAL PRA’ MARINA – SPN – 0160219135439297 – referente: ME STESSA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: MARINA
Cognome: DAL PRA’
Codice Unico Personale: 090913161133000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:15/12/2025
luogo iniziale del fatto segnalato:PRESSO IL MIO DOMICILIO
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE ITALIANE

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
Alle ore 12.20 circa hanno suonato il campanello presso il mio domicilio sono andata giù, ho aperto la porta dell’ entrata era il postino che voleva recapitarmi la raccomandata.
Gli chiedo se mi fa il verbale di notifica io l’ accetto e firmo altrimenti la rimandi indietro .
Poi gli ho chiesto se poteva farmela vedere lo stesso chi me la mandava lui mi dice che neanche lui non sapeva che cosa potesse contenere .
Mentre la guardavo il postino la teneva stretta con il pollice e l’ indice.
Ho fatto in tempo a vedere che l’ indirizzo era via Brescia CZ.
Ha messo via il tutto e se ne è andato via.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
MARINA DAL PRA’

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160219135439297) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.12.17 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160218163533434 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.12.17 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160218163533434 – Referente: ME STESSO

at
COVISIAN CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (CODICE FISCALE, P.IVA E REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO N. 06467900012 R.E.A. TO – 790252), SEDE LEGALE: VIA PAOLO VERONESE, 250 – 10148 TORINO (TO), ITALIA – SEDE AMMINISTRA􀀂VA: VIA CASCINA COLOMBARO, 6 – 12100 CUNEO (CN), ITALIA – go2pay@covisiancm.com


ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL
emesso il: 2 DICEMBRE 2025
avente nr./codice: OGGETTO DELLA E-MAIL “RIF 23-00920557-25O1 – COMUNICAZIONE RISERVATA”
emesso da: COVISIAN CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (CODICE FISCALE, P.IVA E REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO N. 06467900012 R.E.A. TO – 790252)
atto a firma di: ILLEGIBILE
notificato il: 2 DICEMBRE 2025 ORE 16:05
atto notificato da: TRAMITE E-MAIL DA “GO2PAY@COVISIANCM.COM

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at COVISIAN CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (CODICE FISCALE, P.IVA E REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO N. 06467900012 R.E.A. TO – 790252):
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da COVISIAN CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (CODICE FISCALE, P.IVA E REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO N. 06467900012 R.E.A. TO – 790252) per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
Con l’invio e la notifica del presente RDN, rispondo alla mail ricevuta in data 2 dicembre 2025 alle ore 16:05 dalla presunta azienda e/o presunta corporation e/o presunta società e/o presunto ente e/o presunto istituto “Covisian Credit Management S.p.A.”, pervenuta dall’indirizzo go2pay@covisiancm.com con oggetto “RIF 23-00920557-25O1 – comunicazione riservata”.
Chiedete il pagamento di somme di denaro per conto della corporation italiana TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A..
Di quale verità siete depositari per pretendere di avanzare una simile richiesta nei miei confronti.
L’e-mail non risulta sottoscritta e firmata da alcun essere umano.
Mai ho autorizzato TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. a cedere i miei dati a “Covisian Credit Management S.p.A.”.
Mai ho autorizzato “Covisian Credit Management S.p.A.” a ricevere i miei dati da TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A..
Per quanto mi riguarda TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. è una corporation che mi ha causato danni, perdite di tempo con conseguenti perdite di denaro, senza essere stato risarcito nonostante le ripetute mie richieste in tal senso riportate al servizio clienti.
La corporation italiana TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. è destinatario di atti RDN e/o SPN rimasti nella loro interezza inconfutati.
RIGETTO SENZA PREGIUDIZIO (UCC 1-308) nella sua interezza la suddetta e-mail ricevuta da go2pay@covisiancm.com riconducibile alla corporation italiana “Covisian Credit Management S.p.A.”.
Io NON sono un trust italiano.

Avete sbagliato destinatario.

Io NON conosco, NON ho mai conosciuto e NON ho mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con “Covisian Credit Management S.p.A.”.

Io NON ho mai firmato alcun tipo di contratto con “Covisian Credit Management S.p.A.”.
Io NON ho mai fornito alcun tipo di dato e/o riferimento mio personale a “Covisian Credit Management S.p.A.”.
Io NON conosco, NON ho mai conosciuto, NON ho mai intrattenuto alcun tipo di rapporto e NON ho mai firmato alcun tipo di contratto con alcun ESSERE UMANO che, dopo essersi identificato con il proprio cognome e il proprio nome, abbia agito in nome e per conto di “Covisian Credit Management S.p.A.”.
Inoltre espressamente chiedo:
• nel rispetto di quale normativa “Covisian Credit Management S.p.A.” ha acquisito i miei dati personali?
• nel rispetto di quale procedura “Covisian Credit Management S.p.A.” ha acquisito i miei dati personali?
• nel rispetto di quale normativa TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. ha ceduto i miei dati personali a “Covisian Credit Management S.p.A.”?
• nel rispetto di quale procedura TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. ha ceduto i miei dati personali a “Covisian Credit Management S.p.A.”?
• nell’acquisire i miei dati personali “Covisian Credit Management S.p.A.” ha chiesto riscontro a chi glieli stava fornendo, in merito al consenso che avrebbe dovuto acquisire da parte mia prima della cessione degli stessi, sincerandosi che ciò avvenisse a fronte di un consenso scritto da parte mia?
• chi ha violato la mia privacy?
• il garante della privacy italiano (GPDP) che ruolo e che posizione assume di fronte a simili episodi?
Chiedo nuovamente di essere risarcito da TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. per i danni che mi ha causato.
Chiedo di essere risarcito per la violazione della mia privacy.
Chiedo di essere ulteriormente risarcito da “Covisian Credit Management S.p.A.” qualora perseveri nell’importunarmi.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
17.12.2025
In fede:
BENEDETTO CELOT

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160218163533434

Si attesta che in data 2025.12.17, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160218163533434.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 17.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.12.17 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160218162930378 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.12.17 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160218162930378 – Referente: ME STESSO

at
COVISIAN CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (CODICE FISCALE, P.IVA E REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO N. 06467900012 R.E.A. TO – 790252), SEDE LEGALE: VIA PAOLO VERONESE, 250 – 10148 TORINO (TO), ITALIA – SEDE AMMINISTRA􀀂VA: VIA CASCINA COLOMBARO, 6 – 12100 CUNEO (CN), ITALIA – go2pay@covisiancm.com


ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL
emesso il: 2 DICEMBRE 2025
avente nr./codice: OGGETTO DELLA E-MAIL “RIF 23-00920557-25O1 – COMUNICAZIONE RISERVATA”
emesso da: COVISIAN CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (CODICE FISCALE, P.IVA E REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO N. 06467900012 R.E.A. TO – 790252)
atto a firma di: ILLEGIBILE
notificato il: 2 DICEMBRE 2025 ORE 15:17
atto notificato da: TRAMITE E-MAIL DA “GO2PAY@COVISIANCM.COM

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at COVISIAN CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (CODICE FISCALE, P.IVA E REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO N. 06467900012 R.E.A. TO – 790252):
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da COVISIAN CREDIT MANAGEMENT S.P.A. (CODICE FISCALE, P.IVA E REGISTRO DELLE IMPRESE DI TORINO N. 06467900012 R.E.A. TO – 790252) per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
Con l’invio e la notifica del presente RDN, rispondo alla mail ricevuta in data 2 dicembre 2025 alle ore 15:17 dalla presunta azienda e/o presunta corporation e/o presunta società e/o presunto ente e/o presunto istituto “Covisian Credit Management S.p.A.”, pervenuta dall’indirizzo go2pay@covisiancm.com con oggetto “RIF 23-00920557-25O1 – comunicazione riservata”.
Chiedete il pagamento di somme di denaro per conto della corporation italiana TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A..
Di quale verità siete depositari per pretendere di avanzare una simile richiesta nei miei confronti.
L’e-mail non risulta sottoscritta e firmata da alcun essere umano.
Mai ho autorizzato TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. a cedere i miei dati a “Covisian Credit Management S.p.A.”.
Mai ho autorizzato “Covisian Credit Management S.p.A.” a ricevere i miei dati da TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A..
Per quanto mi riguarda TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. è una corporation che mi ha causato danni, perdite di tempo con conseguenti perdite di denaro, senza essere stato risarcito nonostante le ripetute mie richieste in tal senso riportate al servizio clienti.
La corporation italiana TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. è destinatario di atti RDN e/o SPN rimasti nella loro interezza inconfutati.
RIGETTO SENZA PREGIUDIZIO (UCC 1-308) nella sua interezza la suddetta e-mail ricevuta da go2pay@covisiancm.com riconducibile alla corporation italiana “Covisian Credit Management S.p.A.”.
Io NON sono un trust italiano.

Avete sbagliato destinatario.

Io NON conosco, NON ho mai conosciuto e NON ho mai intrattenuto alcun tipo di rapporto con “Covisian Credit Management S.p.A.”.

Io NON ho mai firmato alcun tipo di contratto con “Covisian Credit Management S.p.A.”.
Io NON ho mai fornito alcun tipo di dato e/o riferimento mio personale a “Covisian Credit Management S.p.A.”.
Io NON conosco, NON ho mai conosciuto, NON ho mai intrattenuto alcun tipo di rapporto e NON ho mai firmato alcun tipo di contratto con alcun ESSERE UMANO che, dopo essersi identificato con il proprio cognome e il proprio nome, abbia agito in nome e per conto di “Covisian Credit Management S.p.A.”.
Inoltre espressamente chiedo:
• nel rispetto di quale normativa “Covisian Credit Management S.p.A.” ha acquisito i miei dati personali?
• nel rispetto di quale procedura “Covisian Credit Management S.p.A.” ha acquisito i miei dati personali?
• nel rispetto di quale normativa TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. ha ceduto i miei dati personali a “Covisian Credit Management S.p.A.”?
• nel rispetto di quale procedura TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. ha ceduto i miei dati personali a “Covisian Credit Management S.p.A.”?
• nell’acquisire i miei dati personali “Covisian Credit Management S.p.A.” ha chiesto riscontro a chi glieli stava fornendo, in merito al consenso che avrebbe dovuto acquisire da parte mia prima della cessione degli stessi, sincerandosi che ciò avvenisse a fronte di un consenso scritto da parte mia?
• chi ha violato la mia privacy?
• il garante della privacy italiano (GPDP) che ruolo e che posizione assume di fronte a simili episodi?
Chiedo nuovamente di essere risarcito da TIM S.P.A. – TELECOM ITALIA S.P.A. per i danni che mi ha causato.
Chiedo di essere risarcito per la violazione della mia privacy.
Chiedo di essere ulteriormente risarcito da “Covisian Credit Management S.p.A.” qualora perseveri nell’importunarmi.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
17.12.2025
In fede:
BENEDETTO CELOT

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160218162930378

Si attesta che in data 2025.12.17, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160218162930378.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 17.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.12.18 – DAL PRA’ MARINA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160219142612141 – referente: ME STESSA

Oggetto: 2025.12.18 – DAL PRA’ MARINA – SPN PER MANCATA NOTIFICA – 0160219142612141 – referente: ME STESSA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: MARINA
Cognome: DAL PRA’
Codice Unico Personale: 090913161133000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:16/12/2025
luogo iniziale del fatto segnalato:PRESSO IL MIO DOMICILIO VIA GIOVE 14
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE ITALIANE

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
In qualità di presunto destinatario dell’atto che si vuole notificare, contesto formalmente la mancata consegna della relata di notifica, come previsto dalla normativa vigente.
Inoltre, ribadisco che nessun atto e/o provvedimento italiano può essere notificato a Cittadini Autodeterminati sotto l’egida del MLNV per le seguenti motivazioni:
1. STATO ITALIANO COME ENTITA’ OCCUPANTE NEI TERRITORI DELLA REPUBBLICA DI VENETHIA
• È accertato che lo Stato italiano, nei Territori della Repubblica di Venezia, rimane uno Stato straniero occupante.
• Gli anni di illegittima e illecita occupazione non conferiscono alcuna legittimazione giuridica all’esercizio della sovranità italiana su tali territori.
• L’occupazione è avvenuta con modalità colonialiste e razziste, in violazione del diritto internazionale.
2. NULLITA’ ASSOLUTA DEGLI ATTI EMESSI DALLO STATO ITALIANO NEI TERRITORI VENETI
• Qualsiasi atto o provvedimento emesso da un’autorità italiana nei Territori della Repubblica Veneta è giuridicamente privo di efficacia.
• Tale invalidità deriva dal difetto assoluto di giurisdizione e dall’incompetenza assoluta per materia e per territorio.
• In base al principio giuridico tamquam non esset, qualsiasi atto italiano in questi territori è inesistente, come se non fosse mai stato prodotto.
3. IL D.LGS 212/20210 CONFERMA L’ILLEGALITA’ DELLA SOVRANITA’ ITALIANA
• Lo Stato italiano stesso ha sancito l’illiceità della propria occupazione con il Decreto Legislativo 13 dicembre 2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010.
• Tale decreto ha abrogato il Regio Decreto 3300 del 4 novembre 1866, con cui le province della Venezia e di Mantova erano state annesse all’Italia.
• L’abrogazione di tale decreto conferma l’assenza di una base giuridica per la sovranità italiana sulla Repubblica Veneta.
4. ASSENZA DI UN CONTRATTO DI CITTADINANZA TRA IL POPOLO VENETO E LO STATO ITALIANO
• Non esiste alcuna prova documentata che attesti che ogni singolo cittadino veneto abbia accettato volontariamente la cittadinanza italiana.
• Non risulta alcun contratto valido e sottoscritto tra il Popolo Veneto e lo Stato Italiano che vincoli i Veneti alle sue leggi e regolamenti.
• Di conseguenza, nessun cittadino veneto autodeterminato è obbligato a rispettare le norme politiche, penali, civili, commerciali, fiscali e stradali dello Stato italiano.
5. DINAMICA DELL’ACCADUTO;
IL giorno 16 dicembre 2025 alle ore 14.15 qualcuno ha suonato presso il mio domicilio, ho guardato al citofono, non vedendo nessuno ho aperto lo stesso e sono andata giù.
Ho trovato il postino che mostra una busta su una mano e sull’ altra aveva l’avviso di giacenza già pronto per metterla nella cassetta della posta.
Il postino mi ha chiesto il mio nome e cognome aggiungendo che c è da firmare.
Ho risposto che non firmo se non mi fa il verbale di notifica.
In realtà mi sono dimenticata di dirgli che lo denunciavo allora sono andata dietro casa e per fortuna l’ ho rivisto perché doveva entrare nella scuola vicina.
Ho atteso che uscisse e gli ho detto che gli facevo la SPN, lui mi ha risposto che anche altre persone hanno fatto così e allora mi denunci.
Ha chiuso la porta della macchina e se ne è andato via.
6. RICHIESTA:
Alla luce dei fatti esposti, si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili, qualora ne sussistano i presupposti, e l’adozione delle misure necessarie affinché:
• Le notifiche degli atti ufficiali avvengano nel rispetto delle disposizioni di legge;
• Venga riconosciuta la condizione giuridica del Popolo Veneto come entità autodeterminata e non soggetta all’autorità italiana;
• Venga garantito il diritto dei cittadini veneti a rifiutare atti emessi da uno Stato straniero occupante.
MARINA DAL PRA’

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160219142612141) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.12.19 – RIGATO MARCO – RDN – 0160220082555788 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.12.19 – RIGATO MARCO – RDN – 0160220082555788 – Referente: ME STESSO

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, VIA LONGHIN 115 35129 PADOVA – leonardo.arrigoni@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
emesso il: ASSENTE
avente nr./codice: N’ 077 2025 001 55423 34 000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: 18-12-2025
atto notificato da: POSTINO

Il/La sottoscritto/a MARCO RIGATO, nato/a il 26-08-1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 201607060826
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
I motivi sono ampiamente descritti nel rigetto.

Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
19.12.2025
In fede:
MARCO RIGATO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160220082555788

Si attesta che in data 2025.12.19, MARCO RIGATO, nato/a il 26-08-1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 201607060826, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160220082555788.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 19.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025-12-18 – TONELLO MICHELE – RDN – 0160219102618745 – Referente: SB

Oggetto: 2025-12-18 – TONELLO MICHELE – RDN – 0160219102618745 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – dp.padova.uptpadova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
emesso il: MANCATO RISCONTRO DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 07720250015987825000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: MANCATO RISCONTRO DI NOMINATIVO E FIRMA DI UN FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’ATTO
notificato il: MANCATO RISCONTRO PER RIFIUTO DI VERBALIZZARE LA NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MICHELE TONELLO, nato/a il 16.11.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140527184505898
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
18.12.2025
In fede:
MICHELE TONELLO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160219102618745

Si attesta che in data 2025.12.18, MICHELE TONELLO, nato/a il 16.11.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140527184505898, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160219102618745.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 18.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025-12-17 – BERNARDELLO ENNIO – RDN – 0160218163722373 – Referente: SB

Oggetto: 2025-12-17 – BERNARDELLO ENNIO – RDN – 0160218163722373 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – dp.padova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTERLLA PAGFAMENTO
emesso il: NON RISCONTRABILE DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 07720250013569926000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE FIRMA E NOMINATIVO DEL FUNZIONARIO CHE HA EMESSO L’ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO DEL VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ENNIO BERNARDELLO, nato/a il 07.07.1954, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0130421114933166
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.
Continuate a mandare una cartella che non può essere intestata a me perchè io non sono un trust identificabile tramite codice fiscale italiano e perchè, come già detto nei precendenti RDN, da voi mai confutati, il veicolo per cui pretendete il pagamento del bollo, è targato RO-208445 e risulta essere sempre stato intestato a ANDREASI ROBERTO, che non sono io, pertanto avete l’obbligo di non insistere con inviare tali pretese perchè si configura lo stalkink giufìdziaio e amministrativo le cui azioni moleste consistono in reiterate pretese risarcitorie in sede civile, amministrativa ed anche in denunce-querele del tutto infondate.
Tali azioni giudiziarie, infatti, sono volte unicamente a creare nella vittima uno stato di ansia e paura, e costringono la stessa a sostenere tutte le spese del giudizio per far valere le proprie ragioni.
A ben vedere, la Suprema Corte di Cassazione, con la recente sentenza n. 3831/2017, ha implicitamente riconosciuto la configurabilità del reato di atti persecutori, perpetrati attraverso “un utilizzo degenerato dello strumento giudiziario a fini vessatori”.
Il delitto di atti persecutori “giudiziari”, viene integrato da una pluralità di condotte e pretese fatte valere in giudizio devono essere palesemente infondate e strumentali.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
17.12.2025
In fede:
ENNIO BERNARDELLO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160218163722373

Si attesta che in data 2025.12.17, ENNIO BERNARDELLO, nato/a il 07.07.1954, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130421114933166, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160218163722373.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 17.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025-12-17 – GALLINA ROSITA – RDN – 0160218121913420 – Referente: SB

Oggetto: 2025-12-17 – GALLINA ROSITA – RDN – 0160218121913420 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
emesso il: NON RISCONTRABILE DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250009647506000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE FIRMA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE DELL’EMISSIONE DEL DOCUMENTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO DI VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ROSITA GALLINA, nato/a il 05.10.1977, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 131712164041
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
17.12.2025
In fede:
ROSITA GALLINA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160218121913420

Si attesta che in data 2025.12.17, ROSITA GALLINA, nato/a il 05.10.1977, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131712164041, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160218121913420.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 17.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025.12.17 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0160218152055167 – referente: ME STESSO

Oggetto: 2025.12.17 – CELOT BENEDETTO – SPN – 0160218152055167 – referente: ME STESSO

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: BENEDETTO
Cognome: CELOT
Codice Unico Personale: 20170913141401
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:17 DICEMBRE 2025 ORE 14:30
luogo iniziale del fatto segnalato:VIA ROMA 73/I – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) / PRESSO LA SEDE DELLA MIA AZIENDA
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:POSTE ITALIANE S.P.A., VIALE EUROPA 190, 00144 – ROMA (RM) – PARTITA IVA ITALIANA: 01114601006 / CODICE FISCALE ITALIANO: 97103880585

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
Con l’invio della presente SPN intendo denunciare quanto segue:
– oggi mercoledì 17 dicembre 2025 alle ore 14:30 circa si presenta presso il mio ufficio un’operatrice della corporation POSTE ITALIANE SPA (femmina, giovane, bionda, corporatura magra),
– voleva notificarmi una comunicazione proveniente dalla corporation italiana CONTARINA SPA,
– io le dico che non sono un trust italiano e che loro (riferendomi a poste italiane) operando per conto di corporation italiane stanno cercando un trust italiano,
– lei esclama “quindi la mando indietro”,
– le chiedo di scrivere (riferendomi a quanto da me affermato),
– lei mi indica un destinatario,
– io affermo e le paleso che POSTE ITALIANE è una corporation italiana (lei conferma), CONTARINA è una corporation italiana (lei conferma) e aggiungo che enti, corporation e istituzioni italiane agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e che per tale motivo loro indirizzano le loro missive a dei trust italiani ribadendo che non sono un trust italiano,
– mi identifico come cittadino Veneto di nazionalità Veneta autodeterminato sotto l’Egida del MLNV,
– lei esclama “quindi in poche parole me la rifiuta”,
– io le faccio presente che il mio non è un rifiuto in quanto non posso ricevere qualcosa che non mi appartiene,
– io le ribadisco che deve riportare le mie affermazioni, ma lei mi dice che ha delle opzioni da indicare,
– io riaffermo che dico le cose come stanno, ma se lei vuole indicare fra le opzioni che le fornisce poste italiane sono problemi loro,
– le chiedo il suo nome e cognome, ma lei rifiuta perché sostiene che non si possa,
– io aggiungo che non comprendo perché si rifiuti considerando il fatto che sta cercando di notificare,
– lei sostiene che il suo compito è consegnarla,
– io le chiedo se pretende una firma per la ricezione,
– lei afferma che non può costringermi e quindi se voglio firmo altrimenti se la rifiuto la manda indietro,
– io le faccio presente che sta parlando ancora di rifiuto, ma se il suo compito è semplicemente consegnare può consegnarla senza chiedere alcunché altrimenti significa che sta tentando di notificare,
– lei ha negato il fatto che stesse tentando di notificare ed è uscita.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
BENEDETTO CELOT

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160218152055167) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025.12.16 – PENZO LUISA – SPN – 0160217171349432 – referente: ME MEDESIMA

Oggetto: 2025.12.16 – PENZO LUISA – SPN – 0160217171349432 – referente: ME MEDESIMA

DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: LUISA
Cognome: PENZO
Codice Unico Personale: 7981016101001000
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:SCONOSCIUTA
luogo iniziale del fatto segnalato:TREVISO
soggetti ritenuti responsabili:SCONOSCIUTI MA RICONOSCIBILI
Precisazione:….

DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
La sottoscritta denuncia il furto di documentazione personale (RDN) esposta sul basculante del garage di sua proprietà. Tale documentazione era composta da più fogli, ciascuno inserito in cartelline trasparenti e fissato saldamente alla maniglia del box.
Non è possibile stabilire con certezza la data del furto, che è stato scoperto dalla sottoscritta in data 01.12.2025.
Si precisa che i garage sono ubicati in area sotterranea e che l’accesso agli stessi è possibile esclusivamente:
• tramite la porta di ingresso condominiale, oppure
• attraverso il basculante esterno a funzionamento elettronico, che immette nella corsia di manovra per l’accesso ai singoli box privati.
Alla luce di quanto sopra, appare evidente che l’autore del furto sia una persona regolarmente autorizzata all’accesso ai garage oppure un soggetto estraneo, introdotto o incaricato da terzi.
In data 04.12.2025, la sottoscritta ha inviato un’e-mail all’amministratore Da Re Francesco, comunicando l’accaduto e chiedendo di svolgere le opportune verifiche, nonché di informare tutti i condòmini. Ad oggi, tuttavia, non è pervenuta alcuna risposta.
Si precisa che i suddetti RDN sono stati redatti dalla sottoscritta in risposta all’illegittima imposizione, da parte dell’amministratore condominiale Da Re Francesco e del signor Carrer Francesco, ingegnere incaricato della redazione del certificato antincendio condominiale, di apporre una firma al fine di consentire l’accesso al garage di sua proprietà ai medesimi e ad altre persone sconosciute. Inoltre, veniva irragionevolmente richiesto alla sottoscritta di rendere sicuro il box stesso.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
LUISA PENZO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0160217171349432) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2025-12-17 – ZANIBELLATO GIOVANNI – RDN – 0160218213725863 – Referente: CERNIDE 34 -2

Oggetto: 2025-12-17 – ZANIBELLATO GIOVANNI – RDN – 0160218213725863 – Referente: CERNIDE 34 -2

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, VIA VARESE 6 / A 20037 PADERNO DUGNANO MI – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
emesso il: 12/02/2025
avente nr./codice: PROT.234298512024/TA – ANNO 2023
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: 11/03/2025
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIOVANNI ZANIBELLATO, nato/a il 22/08/1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 13173912268
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.


Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
17.12.2025
In fede:
GIOVANNI ZANIBELLATO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160218213725863

Si attesta che in data 2025.12.17, GIOVANNI ZANIBELLATO, nato/a il 22/08/1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13173912268, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160218213725863.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 17.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2025-12-16 – MASIN ETTORE – RDN – 0160217111651928 – Referente: SB

Oggetto: 2025-12-16 – MASIN ETTORE – RDN – 0160217111651928 – Referente: SB

at
GSFIL SPA, SEDE LEGALE, IN PIAZZALE DEL MARINAIO 4/6 – LA SPEZIA – protocollo@gefilspa.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: COMUNICAZIONE PREVENTIV DI FERMO AMMINISTRATIVO DI BENI MOBILI
emesso il: 26.11.2025
avente nr./codice: 101500261229
emesso da: GSFIL SPA
atto a firma di: GIRALDI CRISTINA
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO DI VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE TALIANE

Il/La sottoscritto/a ETTORE MASIN, nato/a il 10.03.1986, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 0140823173909808
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at GSFIL SPA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da GSFIL SPA per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
non avete mai confutato i miei precedenti RDN in violazione di tutte le norme amministrative inerenti e dell’ U.C.C. e insistete nel riferivi alla mia persona tramite il trust contraddistinto dal codice fiscale italiano nel quale come Autodeterminato non mi riconosco.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
16.12.2025
In fede:
ETTORE MASIN

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160217111651928

Si attesta che in data 2025.12.16, ETTORE MASIN, nato/a il 10.03.1986, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140823173909808, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160217111651928.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 16.12.2025
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.