RIGETTI DI NOTIFICA 2026

2026-01-13 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160317155424353 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026-01-13 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160317155424353 – Referente: ME STESSO

at
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE, VIALE DELLA REPUBBLICA 12 INT. 15 – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) – info@amministrazionicosta.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL “INVIO MODULO DICHIARAZIONE E-MAIL” E ALLEGATO FILE .PDF DENOMINATO “MODULO POSTA ELETTRONICA – RES. GALANTI”
emesso il: 12 GENNAIO 2026
avente nr./codice: MODULO POSTA ELETTRONICA – RES. GALANTI
emesso da: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE
atto a firma di: COSTA SALVATORE
notificato il: 12 GENNAIO 2026 ORE 14:22
atto notificato da: COSTA SALVATORE – TRAMITE E-MAIL DA “INFO@AMMINISTRAZIONICOSTA.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
RIGETTO nella loro interezza l’e-mail del 12 gennaio 2026 ore 14:22 e l’allegato in essa contenuto denominato “MODULO POSTA ELETTRONICA – res. Galanti”, ricevuti da COSTA SALVATORE dall’indirizzo info@amministrazionicosta.it .
RIGETTO ancora una volta la coercitiva richiesta posta in essere nei miei confronti da COSTA SALVATORE di sottoscrivere un modulo italiano da lui stesso predisposto al fine di ottenere tutte le comunicazioni via e-mail.
Sono innumerevoli le passate situazioni in cui, tramite e-mail e/o tramite notifica di atti RDN, ho ribadito a più riprese a COSTA SALVATORE che voglio ottenere tutte le comunicazioni tramite e-mail, nessuna esclusa, in quanto non voglio che mi vengano addebitate spese per l’invio di comunicazioni cartacee.
COSTA SALVATORE di fronte a queste mie richieste a lui formulate per iscritto continua a rimanere indifferente.
COSTA SALVATORE agli effetti pratici reputa che una mia comunicazione e-mail da me formulata e sottoscritta, ben identificabile da non lasciare alcun dubbio, non sia degna di tutela mettendone in discussione la veridicità nell’espressione di volontà da parte mia. Tutto ciò con l’intento di arrogarsi il diritto di decidere e imporre agli altri la modalità con cui devono manifestare la propria volontà.
Probabilmente per COSTA SALVATORE solo la firma del suo modulo italiano costituisce prova dell’espressione della libertà personale. Questo è il modo in cui obbliga qualcuno per offrirgli la libertà di scelta. Tutto ciò è un ossimoro, ma è di fatto il modo in cui pretende di imporsi con le persone.
Ribadisco ancora una volta che non sussiste alcuna necessità di firma di un modulo italiano affinché io possa esprimere liberamente la mia volontà e la mia preferenza, rimanendo la presente e tutte le mie precedenti comunicazioni rilevanti sotto tale profilo.
L’insistenza di COSTA SALVATORE in tale direzione mi porta a pensare che metta in atto intenzionalmente tutto ciò nei miei confronti.
Infatti lo stesso COSTA SALVATORE risulta destinatario di atti RDN e/o SPN rimasti nella loro interezza inconfutati, ma chiari nella rivendicazione di un diritto e probabilmente tutto questo a lui non è cosa gradita.
NON voglio e NON posso essere obbligato da COSTA SALVATORE a fare qualcosa che non è necessaria. Del resto lo stesso COSTA SALVATORE scrivendomi questa e-mail riconosce di aver chiaramente recepito la mia volontà da me sempre espressa anche in passato. Lo stesso vale per gli eventuali addebiti di corrispondenze cartacee da me sempre RIGETTATI e che mi dovranno essere stornati e mai più addebitati.
Probabilmente COSTA SALVATORE ha necessità di assegnare, mediante la sottoscrizione del suo modulo, una data certa alla mia richiesta per cercare di cancellare le mie precedenti rimostranze.
Ribadisco ancora una volta che tutte le mie e-mail rimangono rilevanti sotto ogni profilo.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
13.01.2026
In fede:
BENEDETTO CELOT

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160317155424353

Si attesta che in data 2026.01.13, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160317155424353.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 13.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-13 – SANTI GIULIANA – RDN – 0160317133840764 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-13 – SANTI GIULIANA – RDN – 0160317133840764 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISOSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250011020363000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISOSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESAPOPNSABILE EMISSIONE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VEBRALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIULIANA SANTI, nato/a il 10/04/1967, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121940112343,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISOSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISOSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
13.01.2026
In fede:
GIULIANA SANTI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160317133840764

Si attesta che in data 2026.01.13, GIULIANA SANTI, nato/a il 10/04/1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121940112343, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160317133840764.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 13.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-13 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 0160317130653618 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-13 – BORTOTTO SERGIO – RDN – 0160317130653618 – Referente: SB

at
POSTE ITALIANE, POSTE ITALIANE – posteitaliane@posteitaliane.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CONTESTAZIONE PER OSTRUZIONISMO E OSTACOLO AI CANALI DI COMUNICAZIONE ISTITUZIONALI
formato in data: 13.01.2026
avente nr./codice: INESISTENTE
emesso da: POSTE ITALIANE
atto a firma di: INESISTENTE
notificato il: 13.01.2026
atto notificato da: POST ITALIANE

Il/La sottoscritto/a SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0000000234501000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad POSTE ITALIANE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da POSTE ITALIANE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

RIGETTO DI NOTIFICA PER CONTESTAZIONE PER OSTRUZIONISMO ISTITUZIONALE
– rifiuto sistematico di ricezione comunicazioni scritte
– blocco degli indirizzi email istituzionali
– impedimento al contraddittorio
– violazione dei principi di trasparenza e buona fede

AUTORITÀ DICHIARANTE
Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto – MLNV
Governo Veneto Provvisorio – GVP
nella persona del Presidente pro tempore
Sergio Bortotto

DESTINATARIO
Poste Italiane S.p.A.

PREMESSO CHEil MLNV – GVP, per il tramite del proprio Presidente, ha trasmesso comunicazioni formali e atti di contestazione relativi a procedure notificatorie irregolari;
• tali comunicazioni sono state inoltrate a indirizzi email istituzionali riconducibili a Poste Italiane S.p.A.;
• in data 13.01.2026 il sistema di posta elettronica ha restituito messaggio automatico di rifiuto permanente con codice errore:
550 5.4.1 – Recipient address rejected: Access denied;
• il rifiuto è stato generato dal server di Poste Italiane, come da documentazione tecnica allegata (Mailer-Daemon);

CONSTATATO
1. che Poste Italiane S.p.A. impedisce di fatto la ricezione di comunicazioni scritte tramite email ordinaria;
2. che il rinvio esclusivo a piattaforme web non garantisce:
o tracciabilità legale,
o identificazione del responsabile,
o opponibilità giuridica;
3. che tale condotta ostacola deliberatamente il contraddittorio, soprattutto in presenza di contestazioni formali su atti di notifica;
4. che l’impossibilità di comunicare non è imputabile al mittente, bensì a un blocco attivo lato destinatario;

QUALIFICAZIONE DELLA CONDOTTA
La condotta di Poste Italiane S.p.A. viene qui qualificata come:
• ostruzionismo amministrativo;
• impedimento alla comunicazione istituzionale;
• violazione dei principi di trasparenza, correttezza e buona fede;
• comportamento idoneo a precludere l’esercizio del diritto di difesa.
Tale condotta assume rilievo ancor più grave in quanto posta in essere da soggetto che opera quale notificatore per conto di terzi.

RIGETTO E DIFFIDA
Il MLNV – GVP, per il tramite del proprio Presidente:
RIGETTA
ogni pretesa di validità di notifiche, comunicazioni o atti provenienti da Poste Italiane S.p.A.
finché persistano condotte ostruzionistiche che impediscano un regolare contraddittorio scritto.
DIFFIDA
Poste Italiane S.p.A. dal:
• proseguire nel blocco dei canali di comunicazione;
• rifiutare la ricezione di comunicazioni formali;
• pretendere effetti giuridici da notifiche in assenza di trasparenza e reperibilità.

PUBBLICA MENZIONE
Il presente atto è posto a Pubblica Menzione mediante pubblicazione sulla Gaxeta Uficiale del MLNV – GVP, con valore di notifica pubblica, cristallizzazione probatoria e opponibilità verso terzi.
Ogni successiva reiterazione delle condotte qui contestate sarà valutata ai fini di:
• iscrizione a ruolo giudiziario interno;
• segnalazione a organismi e autorità internazionali;
• responsabilità personale dei funzionari coinvolti.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
13.01.2026
In fede:
SERGIO BORTOTTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160317130653618

Si attesta che in data 2026.01.13, SERGIO BORTOTTO, nato/a il 15.07.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0000000234501000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160317130653618.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 13.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-13 – ZANIBELLATO GIOVANNI – RDN – 0160317110755416 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-13 – ZANIBELLATO GIOVANNI – RDN – 0160317110755416 – Referente: SB

at
POST ITALIANE – UFFICIO POSTALE 65210 CASTELFRANCO VENETO – TV, PIAZZA GIORGIONE, 103 – 31020 CASTELFRANCO VENETO (TV) – posteitaliane@posteitaliane.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: COMUNICAZIONE DI AVVENUTO DEPOSITO
formato in data: 08.01.2026
avente nr./codice: NON RISCONTRABILE
emesso da: POST ITALIANE – UFFICIO POSTALE 65210 CASTELFRANCO VENETO – TV
atto a firma di: ILLEGGIBILE
notificato il: 08.01.2026
atto notificato da: ADDETTO POSTALE DELL’UFFICIO POSTALE DI CASTELFRANCO VENETO TV

Il/La sottoscritto/a GIOVANNI ZANIBELLATO, nato/a il 22.08.1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13173912268,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad POST ITALIANE – UFFICIO POSTALE 65210 CASTELFRANCO VENETO – TV:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da POST ITALIANE – UFFICIO POSTALE 65210 CASTELFRANCO VENETO – TV, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
PREMESSO CHE
• in data 08.01.2026 l’addetto al recapito ha rifiutato di rilasciare la relata di notifica;
• per tale rifiuto è stata formalizzata SPN in data 12.01.2026, con riferimento ai fatti dell’08.01.2026;
• successivamente è stato rinvenuto/consegnato un avviso di deposito (CAD);
• l’avviso non è corredato da relata di notifica, né da identificazione certa e leggibile del notificatore;
• nessun atto è mai stato consegnato a mani, né risulta un rifiuto del destinatario formalmente verbalizzato;
CONSTATATO
1. che la relata di notifica è elemento essenziale e costitutivo della notifica;
2. che il rifiuto della relata impedisce il perfezionamento del procedimento notificatorio;
3. che un avviso di deposito non può sanare né sostituire una notifica mai validamente iniziata;
4. che l’atto lasciato in cassetta:
o non identifica il notificatore (nome, cognome, qualifica);
o reca firma illeggibile;
o utilizza formule prestampate (“preso atto dell’assenza”) senza accertamento reale;
5. che non è mai stato conferito alcun mandato a Poste Italiane né alla Casa Comunale per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
ULTERIORE PROFILO DI INESISTENZA – ALTERAZIONE CRONOLOGICA
Si rileva una grave e insanabile ambiguità temporale nel procedimento notificatorio.
L’avviso di deposito (CAD) indica quale data del presunto tentativo di notifica il 08.01.2026, mentre la SPN per rifiuto della relata è stata formalizzata in data 12.01.2026, proprio in riferimento ai fatti accaduti l’08.01.2026.
L’avviso di deposito è stato tuttavia reso conoscibile al destinatario solo in data 12.01.2026 o successiva, quando il rifiuto della relata era già stato formalmente denunciato.
Ne consegue che l’attribuzione retroattiva della data dell’08.01.2026 costituisce una ricostruzione artificiosa e postuma, priva di valore giuridico, finalizzata a simulare l’esistenza di una notifica mai validamente perfezionata.
Tale condotta integra un tentativo di sanatoria successiva di un procedimento inesistente, rendendo la notifica inesistente, inefficace e non opponibile, nonché inidonea a far decorrere qualsivoglia termine.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La notifica deve considerarsi GIURIDICAMENTE INESISTENTE, in quanto:
• priva della relata di notifica;
• fondata su dichiarazioni unilaterali e non verificabili;
• successiva a un rifiuto documentato della verbalizzazione (SPN);
• affetta da alterazione cronologica del procedimento.
Ogni successivo atto fondato su tale presunta notifica ricade nel vizio originario.
RIGETTO
Il sottoscritto RIGETTA INTEGRALMENTE la presunta notifica in oggetto, che viene dichiarata:
• inesistente;
• inefficace;
• non opponibile;
• priva di qualunque effetto giuridico.

COSTITUZIONE IN MORA E RISERVA
Si diffida formalmente:
• dal reiterare tentativi di notifica irregolari;
• dal qualificare come “compiuta giacenza” un procedimento mai validamente avviato;
• dall’immettere ulteriori atti in cassette postali private in assenza di titolo.
Si riserva ogni azione per:
• abuso di procedura;
• falsus procurator;
• stalking amministrativo;
• responsabilità personale dell’addetto non identificato;
• segnalazioni alle autorità competenti, interne e internazionali.
PUBBLICA MENZIONE
Il presente atto è richiesto per pubblicazione in Gaxeta Uficiale, con valore di notifica pubblica e cristallizzazione probatoria dei fatti.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
13.01.2026
In fede:
GIOVANNI ZANIBELLATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160317110755416

Si attesta che in data 2026.01.13, GIOVANNI ZANIBRLLATO, nato/a il 22.08.1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13173912268, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160317110755416.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 13.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-12 – FILIPPETTO LORIS – RDN – 0160316160518243 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-12 – FILIPPETTO LORIS – RDN – 0160316160518243 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250009453418000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSQBILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRQBILE PER RIFIUTO VERBALIZZAZIONE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LORIS FILIPPETTO, nato/a il 08/12/1972, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121926203338,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
12.01.2026
In fede:
LORIS FILIPPETTO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160316160518243

Si attesta che in data 2026.01.12, LORIS FILPPETTO, nato/a il 08/12/1972, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121926203338, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160316160518243.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 12.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-10 – DAL PRA DANIEL – RDN – 0160314123146255 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-10 – DAL PRA DANIEL – RDN – 0160314123146255 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA DASTA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 12420250012861916000
emesso da: AGENZIA ENTATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: NON RIACONTRABILE PE MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DANIEL DAL PRA, nato/a il 23/11/1971, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0121240117530000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTATE RISCOSSIONE VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTATE RISCOSSIONE VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

MANCANZA FIRMA DEL FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente, prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
10.01.2026
In fede:
DANIEL DAL PRA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160314123146255

Si attesta che in data 2026.01.10, DANIEL DAL PRA, nato/a il 23/11/1971, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0121240117530000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160314123146255.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 10.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.

2026-01-08 – MAGGIOLO MATTEO – RDN – 0160312123003584 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-08 – MAGGIOLO MATTEO – RDN – 0160312123003584 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250010090969000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MATTEO MAGGIOLO, nato/a il 28.02.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150214103849584,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
________________________________________

Se l’hanno lasciato nella cassetta postale:
– Lascito in cassetta postale senza relata = atto privo di notifica.
– Il divieto di deposito è esposto e noto.
– La mera immissione nella buca delle lettere non costituisce notifica.
– Se l’hanno inviato alla Casa Comunale:
– Nessun mandato è conferito alla Casa Comunale per ricevere posta o atti.
– Ogni deposito presso Casa Comunale è atto unilaterale non opponibile, contestato e respinto.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
08.01.2026
In fede:
MATTEO MAGGIOLO

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160312123003584

Si attesta che in data 2026.01.08, MATTEO MAGGIOLO, nato/a il 28.02.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150214103849584, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160312123003584.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 08.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-08 – PELLEGRINI ORESTE – RDN – 0160312104140733 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-08 – PELLEGRINI ORESTE – RDN – 0160312104140733 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.11.07 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259008641376000
formato in data: 2025.11.07
avente nr./codice: 11320259008641376000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO DI VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ORESTE PELLEGRINI, nato/a il 17.03.1952, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13153519356,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
________________________________________

Se l’hanno lasciato nella cassetta postale:
– Lascito in cassetta postale senza relata = atto privo di notifica.
– Il divieto di deposito è esposto e noto.
– La mera immissione nella buca delle lettere non costituisce notifica.
– Se l’hanno inviato alla Casa Comunale:
– Nessun mandato è conferito alla Casa Comunale per ricevere posta o atti.
– Ogni deposito presso Casa Comunale è atto unilaterale non opponibile, contestato e respinto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
08.01.2026
In fede:
ORESTE PELLEGRINI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160312104140733

Si attesta che in data 2026.01.08, ORESTE PELLEGRINI, nato/a il 17.03.1952, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13153519356, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160312104140733.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 08.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.04 – ZANONI TIZIANA – RDN – 0160308124049498 – Referente: SB

Oggetto: 2026.01.04 – ZANONI TIZIANA – RDN – 0160308124049498 – Referente: SB

at
ABACO SPA, VIA FRATELLI CERVI, 6 – 25126 PADOVA – ufficiolegale@abacospa.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INGIUNZIONE E PRECETTO
formato in data: 22.11.2025
avente nr./codice: 4028
emesso da: ABACO SPA
atto a firma di: LORIS TARGA
notificato il: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: VITTORIA CURRARO E POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a TIZIANA ZANONI, nato/a il 10.07.1948, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131340143515,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad ABACO SPA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da ABACO SPA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
04.01.2026
In fede:
TIZIANA ZANONI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160308124049498

Si attesta che in data 2026.01.04, TIZIANA ZANONI, nato/a il 10.07.1948, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131340143515, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160308124049498.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 04.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.04 – ZANUSO MORENO – RDN – 0160308085355638 – Referente: SB

Oggetto: 2026.01.04 – ZANUSO MORENO – RDN – 0160308085355638 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.11.07 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259008760356000
formato in data: 07.11.2025
avente nr./codice: 11320259008760356000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONRABILE PER RIFIUTO VERBALIZZAZIONE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MORENO ZANUSO, nato/a il 21.11.1979, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 2019321171401,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
04.01.2026
In fede:
MORENO ZANUSO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160308085355638

Si attesta che in data 2026.01.04, MORENO ZANUSO, nato/a il 21.11.1979, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 2019321171401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160308085355638.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 04.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.03 – TOSATO DANTE – RDN – 0160307141745515 – Referente: SB

Oggetto: 202.01.03 – TOSATO DANTE – RDN – 0160307141745515 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – dp.padova.uptpadova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA – CARTELLA PAGAMENTO – NR.07720250016068588000
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 07720250016068588000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALIZZAZIONE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DANTE TOSATO, nato/a il 10/08/1938, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0131004185045247,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
03.01.2026
In fede:
DANTE TOSATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160307141745515

Si attesta che in data 2026.01.03, DANTE TOSATO, nato/a il 10/08/1938, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0131004185045247, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160307141745515.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 03.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.03 – BALDISSER DINO – RDN – 0160307135043513 – Referente: SB

Oggetto: 2026.1.03 – BALDISSER DINO – RDN – 0160307135043513 – Referente: SB

at
AGENZI ENTRATE RICOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250012092489000
emesso da: AGENZI ENTRATE RICOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALIZZAZIONE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DINO BALDISSER, nato/a il 12.11.1952, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0141111121041184,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZI ENTRATE RICOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZI ENTRATE RICOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
03.01.2026
In fede:
DINO BALDISSER

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160307135043513

Si attesta che in data 2026.01.03, DINO BALDISSER, nato/a il 12.11.1952, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0141111121041184, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160307135043513.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 03.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-02 – CUSINATO DIEGO – RDN – 0160306125657250 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-02 – CUSINATO DIEGO – RDN – 0160306125657250 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – dp.padova.uptpadova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON C’E’ RISCONTRO A DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 077202500113987416000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: NON C’E’ RISCONTRO PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE FORMAZIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALIZZAZIONE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DIEGO CUSINATO, nato/a il 04/07/1975, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121220105316,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.01.2026
In fede:
DIEGO CUSINATO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160306125657250

Si attesta che in data 2026.01.02, DIEGO CUSINATO, nato/a il 04/07/1975, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121220105316, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160306125657250.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-02 – CATALDI GIUSEPPE – RDN – 0160306120616752 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-02 – CATALDI GIUSEPPE – RDN – 0160306120616752 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON C’E’ DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 113202500092137723000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON C’E’ RISCONTRO PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON C’E’ RISCONTRO PER RIFIUTO VERBALIZZAZIONE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE CATALDI, nato/a il 13/12/1969, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13131414133,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.01.2026
In fede:
GIUSEPPE CATALDI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160306120616752

Si attesta che in data 2026.01.02, GIUSEPPE CATALDI, nato/a il 13/12/1969, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13131414133, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160306120616752.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-02 – DE MARI CRISTINA – RDN – 0160306164549197 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-02 – DE MARI CRISTINA – RDN – 0160306164549197 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON C’E’ PER MANCANZA RISCONTRO DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250009298752000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON C’E’ RISCONTRO FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CRISTINA DE MARI, nato/a il 20/03/1973, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131314121021,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.01.2026
In fede:
CRISTINA DE MARI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160306164549197

Si attesta che in data 2026.01.02, CRISTINA DE MARI, nato/a il 20/03/1973, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131314121021, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160306164549197.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.02 – TOSATO RINO – RDN – 0160306153311090 – Referente: SB

Oggetto: 2026.01.02 – TOSATO RINO – RDN – 0160306153311090 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – dp.padova.uptpadova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: MOM C’E’ INDICSTS DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 07720250016072636000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: MPM C’è FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON C’E’ RISCONTRO PER RIFIUTO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE TALIANE

Il/La sottoscritto/a RINO TOSATO, nato/a il 04/03/1965, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0121215193430800,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.01.2026
In fede:
RINO TOSATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160306153311090

Si attesta che in data 2026.01.02, RINO TOSATO, nato/a il 04/03/1965, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0121215193430800, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160306153311090.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.02 – GHIRALDO DANIELE – RDN – 0160306103104747 – Referente: SB

Oggetto: 2026.01.02 – GHIRALDO DANIELE – RDN – 0160306105900417 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
emesso il: NON C’E’ RISCONTRO PER MANCANZA DATA EMISSIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250009627484000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON C’E’ RISCONTRO PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON C’E’ RISCONTRO PER RIFIUTO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DANIELE GHIRALDO, nato/a il 20.08.1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 111615122850,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il sottoscritto, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.01.2026
In fede:
DANIELE GHIRALDO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160306105900417

Si attesta che in data 2026.01.02, DANIELE GHIRALDO, nato/a il 20.08.1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 111615122850, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160306105900417.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.