2019.05.09 – MLNV-GVP – APM NR.201957165701 – CASELLATO ANTONIO
Oggetto:
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AVVISO A PUBBLICA MENZIONE.
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Essere Umano antonio casellato, dichiaratamente di Nazionalità e Cittadinanza del Popolo Veneto.
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at
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PRESIDENTE DEL CONSIGLIO dei Ministri italiano
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia
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Comune di VENEZIA – POLIZIA LOCALE
Ufficio contravvenzioni CdS Via Cappuccina, nr. 76 – 30172 MESTRE – VE – C.F./P.IVA : 00339370272 – PEC: ufficiocdsvenezia@legalmail.it
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e per l'ulteriore a praticarsi
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Segreteria di Stato del Governo Veneto Provvisorio – sede
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Divisione Federale Investigativa
Proveditorato Generale de la Polisia Giudisiaria
presso il Dipartimento de Giustisia – sede
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PREMESSA
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Oggi 06/05/2019, a mezzo compilazione del modulo predisposto sul sito ufficiale del Governo Veneto Provvisorio, antonio casellato, ha rigettato la notifica del provvedimento sotto indicato e contestualmente ha chiesto la sua pubblicazione a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione, nonché l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili.
ATTO RIGETTATO
VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA n° V750357293T/2019 del 06/04/2019 contrassegnato da nr./codice: Prot. 4864914/2019 emesso da: Comune di VENEZIA – POLIZIA LOCALE Ufficio contravvenzioni CdS Via Cappuccina, nr. 76 – 30172 MESTRE – VE – C.F./P.IVA : 00339370272 – PEC: ufficiocdsvenezia@legalmail.it a firma di: Commissario Gianluca GIUGIE la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Accertatore matr. 928: STEFANI ELISA in data: 06/04/2019.
breve descrizione:
Verbale relativo a mancato pagamento sosta. Copio il mio rigetto:
1. Vista la formale denuncia denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta. 2. Visto che la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità). 3. Visto che, grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code). 4. Vista la totale e assoluta inosservanza e trasgressione da parte della I.R. della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI ratificata dalla stessa I.R. ponendo in stato di schiavitù gli Esseri Umani e per questo pignorata. 5. Visto che il Comune di VENEZIA essendo azienda subordinata alla I.R. opera per conto di una azienda privata ed è essa stessa un’azienda commerciale privata con Partita I.v.A. e C.F. nr. 00339370272 6. Visto ciò che voi definite “VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA n° V750357293T/2019 del 06/04/2019” pervenutomi il giorno 07/05/2019, essendo fatto da un dipendente di una azienda privata a sua volta subordinata ad un’altra azienda privata, è in realtà un contratto o proposta di contratto. 7. Essendo il vostro “VERBALE DI VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA n° V750357293T/2019 del 06/04/2019” in realtà un contratto in cui il Proponente è la “Comune di VENEZIA – POLIZIA LOCALE – Ufficio contravvenzioni CdS. ” sottoscritto dalla Persona FISICA, Commissario Gianluca GIUGIE, ed il Rispondente la finzione giuridica creata dalla I.R. in data 20 gennaio 1970 senza il mio consenso CASELLATO ANTONIO, di cui sono amministratore, il quale NON ha sottoscritto e non ha accettato il contratto come da art. 1333 c.c. 8. Tenuto conto che il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle ex istituzioni fanno finta di nulla confidando nell’ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore. 9. Visto il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”. 10. Visto il difetto assoluto di giurisdizione della I.R. nelle province e territori veneti come da d.l.g. 212 del 12/12/2010 con abrogazione del Regio Decreto 3300 del 04/11/1866 e della legge 3841 del 18/07/1867 riguardanti l’annessione delle province venete e della Venezia all’Italia, riconosciuto dall’ONU. |
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antonio casellato ,in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l'egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all'Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
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OSSERVATO CHE
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La Persona Umana, meglio in oggetto indicata,
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E CHE
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RICHIAMANDOSI
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Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
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CONSIDERANDO CHE
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questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.
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questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.
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questo MLNV disconosce e rigetta l'illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
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lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.
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non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
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qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;
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E CHE IN CONSEGUENZA DI CIO'
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tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
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PERTANTO
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La mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.
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Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
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Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
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AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
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al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;
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al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;
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al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;
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al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;
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alla Dichiarazione dei Diritti dell'Uomo e del Cittadino del 1789;
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alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;
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al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell'articolo 1.2 della Carta dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);
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al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;
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al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;
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ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)
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ESSENDO PROVATO
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che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
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SI PRENDA ATTO CHE
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tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio; ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.
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L’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima "ab origine", ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.
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Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
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SI VIETA
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Il trattamento dei dati personali della persona umana in oggetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.
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SI AVVISA E NOTIFICA
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agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;
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CHE E' FATTO LORO DIVIETO
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in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana in oggetto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations, |
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VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA'
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per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
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Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
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Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
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Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
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La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all'albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.
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E’ FATTO OBBLIGO
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agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto
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APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
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Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.
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SI FA INFINE PRESENTE CHE
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il presente atto verrà pubblicato a mezzo l' ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.
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Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell'art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.
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Visti pertanto:
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SI PROCEDE
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Con l'iscrizione a ruolo giudiziario di tutti gli altri attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito l'esecuzione di tali norme criminose
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Tale responsabilità renderà necessaria l'applicazione delle conseguenze derivanti dal doloso inasprimento delle condizioni di belligeranza con lo stato straniero occupante italiano in conseguenza della quale sarà ad esso estesa per l'effetto dell'applicazione del principio di responsabilità collettiva
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Il diritto all'autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.
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Nell'ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
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Non si sottovaluti che nel settore dell'uso della forza, l'affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all'art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all'uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all' autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
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Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell'art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
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WSM
Con onore e rispetto Venetia giovedì 9 maggio 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio |
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