2021.12.10 – CELOT BENEDETTO – RDN – 122220114242

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Oggetto: 2021.12.10 – CELOT BENEDETTO – RDN – 122220114242

at
CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE “POSTUMIA ROMANA” ARCADE – BREDA DI PIAVE – CARBONERA – VILLORBA, PIAZZA UMBERTO I°, 18 – VILLORBA (TV) – polizialocale@comune.villorba.tv.it

Io sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 gennaio 1976, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20170913141401

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE “POSTUMIA ROMANA” ARCADE – BREDA DI PIAVE – CARBONERA – VILLORBA:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE “POSTUMIA ROMANA” ARCADE – BREDA DI PIAVE – CARBONERA – VILLORBA per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La sera del 30 novembre 2021 ho subito un’imposizione di autorità straniera italiana, iniziata alle ore 17:15 e terminata alle ore 17:50.
Riporto i fatti:
in località Saletto di Breda di Piave (Contea di Treviso), mentre ero alla guida di un automezzo di mia proprietà, sono stato fermato da due agenti appartenenti alla forza di occupazione straniera italiana “corpo intercomunale di polizia locale postumia romana Arcade-Breda di Piave-Carbonera-Villorba”.
Premetto che i due agenti non si sono né identificati né qualificati, infatti anche nel verbale oggetto del presente rigetto, omettono di indicare per intero le loro generalità (manca di fatto il loro nome, riportano solo CAMPIGOTTO V.D. – COSTANTINI M.) producendo di fatto loro stessi un atto nullo; aggiungo inoltre che le firme che hanno apposto su di esso sono illeggibili.
Appena mi hanno fermato mi hanno chiesto i documenti e subito mi sono identificato come “Cittadino Veneto di Nazionalità Veneta autodeterminato sotto l’Egida del MLNV”, aggiungendo “vi contesto il difetto assoluto di giurisdizione”. A questo punto l’agente CAMPIGOTTO mi chiede per ben due o tre volte se sono un venetista e io ripeto ogni volta che non lo sono, che non centro nulla con loro e che l’autodeterminazione è ben altra cosa visto che è un diritto ius cogens previsto per legge. L’agente CAMPIGOTTO replica e mi chiede cosa sia questo ius cogens, quasi a volermi sminuire e ammutolire facendo finta che tale diritto non esista e immediatamente aggiunge che l’unica cosa che conta e a cui ci si deve rifare è il “PACTA SERVANDA SUNT” e “NEMINEM LAEDERE”, che subito dopo me li traduce rispettivamente come segue “RISPETTARE I PATTI E CONTRATTI” e “NON LEDERE GLI ALTRI”.
Per quanto riguarda il primo posso dire che io questi due agenti non li conosco, non ci ho mai avuto a che fare e non ho mai fatto e firmato alcun patto e/o contratto con loro, come dimostrato nei verbali che hanno voluto consegnarmi; mentre per quanto riguarda il secondo gli ho subito fatto presente che continuando e perseverando con le loro vessazioni avrebbero di fatto leso la mia persona visto che rivendico il mio diritto all’autodeterminazione e allo stesso tempo contesto loro il difetto assoluto di giurisdizione.
In quel momento non avevo con me la mia licenza di guida, pertanto ho declinato le mie generalità, che tra l’altro avevano già visionato mediante una loro banca dati digitale dalla quale risultava, per loro stessa ammissione, che io ero in possesso di regolare licenza di guida; avvertendomi altresì che la revisione del mezzo che conducevo era scaduta.
A quel punto ho gentilmente ringraziato per l’avviso e pensavo che il tutto fosse finito così visto che avevo comunicato loro che sono un autodeterminato; ma non fu così perché l’agente CAMPIGOTTO adducendo che la Nazionalità Veneta non esiste (articolo 15 Dichiarazione Universale dei Diritti Umani) mi invitava a consegnargli il libretto del mezzo perché dovevano apporci un timbro per la mancata revisione oltre a procedere con l’emissione di verbali che avrebbero previsto sanzioni. A questo punto, visto che venivo completamente ignorato e per giunta l’agente COSTANTINI si intromise con tono sostenuto a intimare di consegnare i documenti, consegno di fatto il libretto di circolazione del mio automezzo ai due agenti.
Dopo qualche minuto, mentre mi trovavo chiuso all’interno del mio automezzo in area non illuminata, l’agente CAMPIGOTTO apre, senza il mio consenso e senza alcun preavviso, lo sportello lato passeggero per chiedermi se avevo con me la carta di identità. Rispondo di no, infatti in quel momento non avevo con me la mia Carta di Identità Autodichiarativa emessa dal Governo Provisorio della Repubblica Veneta. L’agente CAMPIGOTTO mi comunica allora che avrebbe provveduto a riportare il termine “sedicente” nei verbali in corrispondenza dei miei dati e richiude lo sportello.
Una volta terminata la stesura dei loro verbali sono stato convocato per le dichiarazioni personali, che hanno riportato come da me esposte con l’unica eccezione che la sigla MLNV non è stata riportata in maniera propriamente corretta e su uno dei due verbali è stato riportato il termine LEGIDA invece di L’EGIDA. No ho firmato i loro verbali, ma hanno voluto lo stesso consegnarmi le copie. Mentre mi consegnavano le copie l’agente CAMPIGOTTO mi intimava a presentare la patente di guida entro 30 giorni, cercando di intimorirmi raccontandomi che in caso contrario la situazione sarebbe peggiorata perché mi avrebbero contestato e sanzionato di nuovo e più pesantemente (articolo 2 paragrafo 4 Carta delle Nazioni Unite).
Preciso inoltre questo ulteriore aneddoto: l’agente CAMPIGOTTO che ha affermato che la Nazionalità Veneta a dir suo non esiste, ha altresì ammesso che è risaputo che il plebiscito del 1866 è stata una truffa.

10.12.2021
In fede:
BENEDETTO CELOT

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.122220114242

Si attesta che in data 2021.12.10, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 gennaio 1976, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20170913141401, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 122220114242

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


ATTO RIGETTATO
tipologia atto rigettato: VERBALE CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE “POSTUMIA ROMANA” ARCADE – BREDA DI PIAVE – CARBONERA – VILLORBA
data dell’atto rigettato: 30 novembre 2021
contrassegnato da nr./codice: Verbale N. 9472
emesso da: CORPO INTERCOMUNALE DI POLIZIA LOCALE “POSTUMIA ROMANA” ARCADE – BREDA DI PIAVE – CARBONERA – VILLORBA
a firma di: ILLEGIBILI LE FIRME – ( ACCERTATORI: CAMPIGOTTO V.D. – COSTANTINI M. )
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: CAMPIGOTTO V.D. – COSTANTINI M.
in data: 30 novembre 2021 ore 17:50
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 10.12.2021
La Segreteria di Stato


posizione contributi:AGGIORNATO