2023.06.16 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0130818104608016

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Oggetto: 2023.06.16 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0130818104608016 – Referente: ME STESSO

at
VESNAVER ENRICO – CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO / SPARKASSE SEDE CENTRALE DI BOLZANO, VIA CASSA DI RISPARMIO 12 – 39100 BOLZANO – Beschwerde_Reclami@sparkasse.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: E-MAIL RICEVUTA DA: BESCHWERDE_RECLAMI@SPARKASSE.IT
emesso il: E-MAIL DEL 15 GIUGNO 2023 ORE 11:23
avente nr./codice: OGGETTO: PIGNORAMENTO PRESSO TERZI EX ART. 72-BIS, CELOT BENEDETTO
emesso da: VESNAVER ENRICO – CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO / SPARKASSE SEDE CENTRALE DI BOLZANO
atto a firma di: VESNAVER ENRICO (UFFICIO RECLAMI – CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO S.P.A.)
notificato il: TRAMITE E-MAIL IN DATA 15 GIUGNO 2023 ORE 11:23
atto notificato da: VESNAVER ENRICO

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Serenisima Republica de Venethia, autodeterminatesi presso il suo Dipartimento Anagrafe, (Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at VESNAVER ENRICO – CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO / SPARKASSE SEDE CENTRALE DI BOLZANO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da VESNAVER ENRICO – CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO / SPARKASSE SEDE CENTRALE DI BOLZANO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
È tutto chiaro per mezzo del presente rigetto di notifica, ma doveva essere già tutto chiaro per mezzo dei precedenti già notificati:
RDN 0130810132154913 del 08/06/2023
SPN 0130811154027387 del 09/06/2023
In risposta alla mia e-mail del 12/06/2023 delle ore 12:22 inviata a info@sparkasse.it , come richiesto dalla sede centrale SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA e indirizzata all’attenzione di CALABRO’ NICOLA che ricopre il ruolo di amministratore delegato del medesimo istituto, riporto il testo integrale dell’e-mail ricevuta e firmata dal VESNAVER ENRICO in risposta alla mia e per venutami dall’indirizzo e-mail Beschwerde_Reclami@sparkasse.it , in data 15/06/2023 alle ore 11:23, oggetto del presente rigetto di notifica:

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Egregio Signore,
con riferimento alla Sua mail di data 12 c.m., Le comunichiamo che Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A. per tramite dei suoi collaboratori, accantonando l’importo presente sul Suo conto corrente a seguito del pignoramento notificato in data 06.06.2023 da versare alla procedente Agenzia delle Entrate, ha ottemperato ad un obbligo previsto dalla legge, ai sensi degli artt. 546 c.p.c. (Obblighi del terzo) e 72-ter del DPR n. 602/1973 (Disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito), rivestendo la scrivente Banca la qualifica di terzo pignorato.
Si ritiene, peraltro, che la questione riguardante il pignoramento di cui sopra debba eventualmente riguardare la parte con cui è sorta l’obbligazione, ovvero Agenzia delle Entrate, secondo modalità che non comportino in alcun modo un coinvolgimento di soggetti terzi, quale Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A..
Porgiamo cordiali saluti.
Cassa di Risparmio di Bolzano S.p.A.
Ufficio Reclami
Enrico Vesnaver
“La informiamo inoltre che, nel caso Lei non fosse soddisfatto della nostra risposta, potrà rivolgersi all’Arbitro Bancario Finanziario o altre forme di composizione stragiudiziale delle controversie che sono state rese obbligatorie prima di rivolgersi all’Autorità Giudiziaria. La relativa documentazione è reperibile presso i nostri sportelli o sul nostro sito www.sparkasse.it
Ufficio Reclami / Beschwerdebüro
Cassa di Risparmio di Bolzano SpA / Südtiroler Sparkasse AG

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VESNAVER ENRICO parla di accantonamento, un termine che interpretato con il suo vero significato “scorta / riserva”, trasmette l’idea che i MIEI soldi depositati e/o fatti accreditare presso la SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA siano stati dalla stessa per mezzo dei suoi dipendenti e/o collaboratori accantonati con il preciso intento di tutelarmi dalle illegali pretese avanzate dall’agenzia delle entrate-riscossione italiana.
E allora chiedo ai dipendenti e/o collaboratori della SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA dove siano stati accantonati. Fatemi vedere dove avete accantonato i MIEI soldi visto che avete operato sul mio conto senza alcun consenso. Se non sono stati accantonati a tutela della mia persona, ma li avete discrezionalmente utilizzati, allora non si tratta di ACCANTONAMENTO ma di SOTTRAZIONE.
Per quanto riguarda l’intimazione formulata da VESNAVER ENRICO che vuol far passare nella sua e-mail come suggerimento, ovvero non coinvolgere la banca in alcuna procedura, rispondo e ribadisco che tra ME e l’agenzia delle entrate-riscossione italiana non è MAI sorta alcuna obbligazione, per i motivi di cui al presente RIGETTO DI NOTIFICA.
Preciso e ricordo ancora che questo presunto atto di pignoramento, a voi e solo a voi notificato, MAI mi è stato notificato da coloro che avanzano quest’illegale pretesa proprio per questo motivo.
La realtà e verità dei fatti è che CIANCIARUSO GIOVANNI e ROMANELLO ANDREA, non hanno ritenuto opportuno che fosse giusto interfacciarsi con il proprio cliente a prova e riscontro di quanto da loro ricevuto, ma hanno preferito dar seguito e soddisfare la presunta pretesa di questi ILLEGALI IMPOSTORI.
Pertanto attenendosi alle norme UCC anche SPARKASSE CASSA DI RISPARMIO DI BOLZANO SPA, in virtù di quanto messo in atto ai miei danni dai suoi dipendenti e/o collaboratori, NON E’ di fatto sollevata da responsabilità.
Infine in merito all’ulteriore suggerimento che VESNAVER ENRICO tenta di servirmi, ovvero rivolgersi all’arbitro bancario finanziario, rispondo che per i provvedimenti risarcitori dovuti ricorrerò solo ed esclusivamente alla GIUSTIZIA VENETA.
16.06.2023
In fede:
BENEDETTO CELOT

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0130818104608016
Si attesta che in data 2023.06.16, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo formalizzato la propria registrazione di autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Serenisima Republica de Venethia presso il suo Dipartimento Anagrafe, (Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), codice unico personale 20170913141401, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso questo Governo Veneto Provisorio-
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 0130818104608016

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO