2024.01.08 – PENZO LUISA – RDN – 0140311085118221 – Referente: ME MEDESIMA

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Oggetto: 2024.01.08 – PENZO LUISA – RDN – 0140311085118221 – Referente: ME MEDESIMA

at
AREA SRL DI MONDOVI’-CUNEO, VIA TORINO 10/B-MONDOVI’-CUNEO – DPO@areariscossioni.it

ATTO RIGETTATO
tipo atto: PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO AUTO
emesso il: 05.12.2023
avente nr./codice: N° 19560747-PREAVVISO N. 460689
emesso da: AREA SRL DI MONDOVI’-CUNEO
atto a firma di: TAMBUSCIO VALERIA E TODESCO ANNA
notificato il: 05.01.2024
atto notificato da: POSTE ITALIANE

CON RIFERIMENTO A PRECEDENTI RDN/SPN
1)RDN 1117351136 DEL 25.07.2020
2)RDN DI RDN 12183113254 DEL 21.08.2021
3)RDN DI RDN 121912181618 DEL 02.09.2021
4)RDN DI RDN 132222131428 DEL 12.12.2022
5)RDN DI RDN 141114143614 DEL 04.01.2023
6)APM 1411111514478 DEL 06.01.2023
7)RDN DI RDN 141119122612 DEL 09.01.2023
8)RDN DI RDN 141119122428 DEL 09.01.2023
9)RDN DI RDN 14112714155 DEL 17.01.2023
10)RDN DI RDN 0130522124317007 DEL 20.03.2023
11)RDN DI RDN 0130522132138539 DEL 20.03.2023
12)SPN 0130522130718488 DEL 20.03.2023
13)RDN DI RDN 0130524223311359 DEL 22.03.2023
14)RDN DI RDN 0130723224250115 DEL 21.05.2023
15)RDN DI RDN 0130830131909211 DEL 28.06.2023
16)RDN DI RDN 0131012161700043 DEL 10.08.2023

Il/La sottoscritto/a LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, ha formalizzato la propria registrazione di autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, di Nazionalità e Cittadinanza dei Popoli della Serenisima Republica de Venethia presso il suo Dipartimento Anagrafe, (Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949), codice unico personale 28072015101001
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AREA SRL DI MONDOVI’-CUNEO:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AREA SRL DI MONDOVI’-CUNEO per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
In successione ai seguenti miei RDN
1)RDN 1117351136 DEL 25.07.2020
2)RDN DI RDN 12183113254 DEL 21.08.2021
3)RDN DI RDN 121912181618 DEL 02.09.2021
4)RDN DI RDN 132222131428 DEL 12.12.2022
5)RDN DI RDN 141114143614 DEL 04.01.2023
6)APM 1411111514478 DEL 06.01.2023
7)RDN DI RDN 141119122612 DEL 09.01.2023
8)RDN DI RDN 141119122428 DEL 09.01.2023
9)RDN DI RDN 14112714155 DEL 17.01.2023
10)RDN DI RDN 0130522124317007 DEL 20.03.2023
11)RDN DI RDN 0130522132138539 DEL 20.03.2023
12)SPN 0130522130718488 DEL 20.03.2023
13)RDN DI RDN 0130524223311359 DEL 22.03.2023
14)RDN DI RDN 0130723224250115 DEL 21.05.2023
15)RDN DI RDN 0130830131909211 DEL 28.06.2023
16)RDN DI RDN 0131012161700043 DEL 10.08.2023
redigo questo attuale.
Questo mio quindicesimo rigetto è relativo all’ennesima comunicazione( da parte di TAMBUSCIO VALERIA e TODESCO ANNA, dipendenti dell’azienda italiana area srl di mondovì-cuneo) ricevuta per raccomandata il giorno 05.01.2024. Tale comunicazione (numero documento 19560747) è relativa a PREAVVISO DI FERMO AMMINISTRATIVO ( sempre per la più volte denunciata ILLEGALE SANZIONE ITALIANA cds V1106270R/20 del 25.07. 2020 da parte dei vigili urbani di treviso, via castello d’amore) ex art…pappardella italiana solita…n. 460689….a seguito nota agenzia entr. numero 2003/57413 del 09.04.2003 ( e che roba xea?!), ente creditore treviso ( chi? la città?)…
Passiamo ora al testo della raccomandata: ” la signoria vostra dovrà corrispondere la somma di cui in dettaglio entro trenta giorni dal ricevimento della presente…qualora non sia stato saldato il debito si provvederà senza dare ulteriore comunicazione ad eseguire l’iscrizione del fermo amministrativo ai sensi dell’art….pappardella italiana…Si ricorda che chiunque circola con un veicolo sottoposto a fermo amministrativo è soggetto a sanzione amministrat. di cui all’art….pappardella italiota….al ritiro della carta di circolazione o certificato di idoneità tecnica e al sequestro del mezzo con ricovero in apposito luogo di custodia.” La compagnia assicuratrice ha facoltà di esercitare il diritto di rivalsa sull’assicurato in caso di sinistro”
Testo quindi pieno di minacce con chiara violazione dell’articolo 1 paragrafo 4 della Carta delle Nazioni Unite.
TAMBUSCIO VALERIA, responsabile del procedimento e TODESCO ANNA , legale rappresentante dell’azienda italiana area srl , forse non sapete che anche voi siete state e siete considerate TRUST dal vostro governo italiano e sue istituzioni e regolarmente “VENDUTE”, a vostra insaputa e ad insaputa dei vostri genitori, alla S.E.C. americana (in italiano “commissione per i titoli e gli scambi) , fondata dopo la progettata crisi economica americana del 1929, ATTRAVERSO L’ATTO DI NASCITA (creato ad hoc in anagrafe italiana ) con la CREAZIONE DELLA FIGURA GIURIDICA o STRAWMAN al quale viene legato un bond o titolo di stato che viene quotato in borsa. Quindi anche voi, TAMBUSCIO VALERIA E TODESCO ANNA SIETE STATE VENDUTE E MESSE IN SCHIAVITU’ dal vostro stesso governo in cambio di un “valore economico” dato alla republic of italy, da sempre regolarmente iscritta alla S.E.C. come corporation …azienda insomma… C’è da aggiungere anche che ad entrambe in quanto femmine, viene attribuito un valore economico inferiore rispetto ai maschi. Chissà se entrambe conoscete tutta questa verità…forse no…altrimenti credo agireste come belve furiose invece di sostenere con le vostre illegali azioni un GOVERNO ITALIANO NON SOLO ILLEGALE FIN DALLA SUA COSTITUZIONE NELLA REPUBBLICA DI VENEZIA MA PER DI PIU’ DENUNCIATO DALL’AVVOCATO HEATHER ANN TUCCI JARRAF ,cofondatrice di OPPT, IL 25 DICEMBRE 2O12 PER AVER VENDUTO E RESO IN SCHIAVITU’ LA POPOLAZIONE ITALIANA ( SAREBBE PIU’ CORRETTO DIRE I POPOLI DELLA PENISOLA) e DICHIARATO UFFICIALMENTE PIGNORATO il 23 gennaio 2013 (tutto pubblicato in archivio U.C.C.). E’ lo stesso GOVERNO cui siete inconsapevolmente (spero per voi che siate inconsapevoli perché andare contro le LEGGI UNIVERSALI è un gran brutto affare!…e se prima eravate inconsapevoli ora invece lo sapete…e quindi ve ne assumete tutte le responsabilità) assoggettate e che servite con grande rispetto nonostante ESSO NON ESISTA PIU’ DE IURE ,ma solo ed unicamente de facto. Che ne dite di cercare la verità e di incaricare i vostri legali( anch’essi trust e quindi schiavi fin dalla nascita, poi magari diventati anche loro amministratori degli altri trust, ma pur sempre restanti bond) di entrare nel sito della S.E.C. per controllare se ciò che affermo è vero? Naturalmente trovare il proprio bond non è semplice…tutto oscurato…ma l’eroina avvocato Tucci Jarraf ha scoperto tutto a suo tempo! Non siete curiose di conoscere la verità su voi stesse e su quello che il governo italiano ha fatto anche a voi , ai vostri genitori, ai vostri figli, eccetera.? Se avete figli…li avete venduti…lo sapete? Chissà che scoprire la verità vi porti a ribellarvi invece di servire chi vi ha vergognosamente vendute! CERCATE anche voi i DOCUMENTI, relativi alla resa in schiavitù anche degli italiani, MAI CONTESTATI DEPOSITATI DALL’AVVOCATO HEATHER ANN TUCCI JARRAF in U.C.C.(documenti che non possono essere più annullati visto che OPPT ha chiuso il 18 marzo 2013) che DICHIARANO UFFICIALMENTE PIGNORATI TUTTI I GOVERNI CHE HANNO VENDUTO I LORO ( loro…non è in raltà molto appropriato in quanto il Popolo non appartiene a nessuno se non a sè stesso) POPOLI!
Anche voi siete state vendute come carne da macello da questi esseri (prova ne è anche quello che è successo dal 2019 dove hanno deciso per voi cosa fare del vostro corpo facendovi credere che stavano facendo il vostro bene!) come facciamo noi umani che vendiamo o comperiamo gli animali per svariati scopi e finti bisogni…anche su questo riflettete perché se non lo fate in questa vita dovrete farlo nella prossima, finché capirete…questa é l’ EVOLUZIONE. SERVITE LA VERITA’ e non la menzogna, la vigliaccheria e la criminalità. SOLLEVATE LA TESTA E RIPRENDETEVI LA VOSTRA DIGNITA’! E’ per questo che io sto lottando e non certo per una multa del cavolo (andrebbe usata un’altra parola senz’altro più incisiva…ma questo è un atto pubblico e devo trattenermi) che comunque risulta a tutti gli effetti illegale per i motivi che infinite volte vi ho detto.
Siete entrambe consapevoli che state agendo in nome e per conto di un qualcosa che non esiste più? MAI IL GOVERNO ITALIANO INFATTI HA CONFUTATO LE DENUNCE PUBBLICATE IN U.C.C.!
Tambuscio Valeria e Todesco Anna sappiate che voi nel rivendicare qualcosa per conto del governo suddetto e/o suoi enti o similari VI ASSUMETE TUTTA LA RESPONSABILITA’ DELLE VOSTRE ILLEGALI AZIONI NEI MIEI CONFRONTI E SE SCEGLIETE DI ANDARE AVANTI RISPONDERETE VOI DI PERSONA per i danni a me provocati (punto 19 e 20 del presente rigetto che vi ripeto qui : ogni individuo è responsabile delle proprie azioni e sottostà alle Leggi di Ordine Pubblico UCC 1-103 e UCC 1-308; Il documento WA DC UCC Doc # 2012113593 pubblicato in U.C.C. recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di un ‘governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.) E NON CERTO area srl che continua a mandarvi in prima linea ben consapevole che il MLNV agisce in legge! La LEGGE U.C.C. , SOTTO LA QUALE VOI STESSE DOVETE SOTTOSTARE, parla molto chiaro al riguardo. Con questo INTENDO DIRE CHE SE SUBIRO’ UN DANNO VI TRASCINERO’ ENTRAMBE, AL MOMENTO OPPORTUNO, IN TUTTE LE SEDI CHE RITERRO’ OPPORTUNE (non certo italiane, visto che anch’esse de iure non esistono più dal 23 gennaio 2013..assieme ai loro giudici, avvocati e pm) AFFINCHE’ IO VENGA RISARCITA DI TUTTO, COMPRESA DELLE VOSTRE MINACCE E DEL VOSTRO STALKERAGGIO!( SONO 10.000 EURO AL GIORNO!)( Non è una minaccia ma una realtà).
IL VOSTRO GOVERNO E’ STATO PIGNORATO CON TUTTI I VOSTRI TRIBUNALI, AVVOCATI, GIUDICI E QUANT’ALTRO.
Concludo dichiarando che RIGETTO E QUINDI ANNULLO LA VOSTRA OFFERTA DI CONTRATTO che continuate a comunicarmi ( perché di questo in realtà si tratta e sapete, forse, che perché un contratto sia valido ci vogliono le firme del proponente e del disponente o il silenzio assenso del disponente…silenzio che non mi si può attribuire visto che io ho sempre rigettato ogni vostra comunicazione) E NEGO IL CONSENSO AL PRESENTE VOSTRO PROCEDIMENTO SENZA PREGIUDIZIO U.C.C. 1-308 E NEGO L’AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI U.C.C. 1-103
E’ chiaro che la sottoscritta parla come Essere Umano e soprattutto Spirituale e non certo come trust , mentre voi, TAMBUSCIO VALERIA e TODESCO ANNA CONTINUATE A RIVOLGERVI AL TRUST O STRAWMAN CHE NON MI RAPPRESENTA!

Una volta pubblicato notificherò questo rdn a TAMBUSCIO VALERIA e TODESCO ANNA (info@areariscossioni.it
DPO@areariscossioni.it)
Farò di seguito una denuncia alla Polisia Nasionale di entrambe che poi notificherò loro.
Il tutto verrà da me notificato anche ai vigili urbani di treviso, via castello d’amore e in particolare a GALLO ANDREA (pl.ruoli@comune.treviso.it) e al sindaco CONTE MARIO di treviso (sindaco@comune.treviso.it)
Alle TAMBUSCIO e TODESCO invierò anche l’Avviso a Pubblica Menzione-Affidavit nr. 0130902190230109 emesso dal mio Governo (GVP) e pubblicato in G.U. lo 05.07.2023
08.01.2024
In fede:
LUISA PENZO

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0140311085118221
Si attesta che in data 2024.01.08, LUISA PENZO, nato/a il 25/04/1962, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 28072015101001, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 0140311085118221

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE (AFFIDAVIT) DELLA PRESIDENZA DEL MLNV-GVP:
Il rigetto di notifica è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche quelle dell’U.C.C.
I rigetti di notifica, prodotti da Cittadini del Popolo Veneto, non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano e non sono destinati a produrre effetti ostativi e/o di annullamento laddove le autorità di occupazione straniere italiane ne ignorano la valenza giuridica.
I rigetti di notifica sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
L’esito dei rigetti infatti non dipende in alcun modo dal MLNV o dal GVP che viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (atto dovuto) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Questa procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
L’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività, per di più ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’effettivo esercizio del potere di governo.
L’autorità e il potere, così come attualmente esercitati in ambito straniero italiano, è tale per imposizione e intimazione ma è sprovvista di un elemento fondante del principio democratico … non deriva dal mutuo consenso.
In democrazia è il Popolo che, attraverso il mutuo consenso, conferisce agli organi deputati di far rispettare le leggi la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi altrimenti siamo in dittatura e/o in condizioni di occupazione di uno stato straniero.
Ogni rigetto di notifica, dunque, non è necessario che sia ricevibile dall’autorità straniera italiana, l’importante è che configuri la sua irritualità procedurale rispetto a quella imposta dallo stato straniero italiano.
La non ricevibilità del rigetto di un Cittadino del Popolo Veneto non inficia l’esito degli effetti prodotti che per quanto sembra non siano destinati a produrre conseguenze in ambito italiano ne confermano la valenza giuridica.
È proprio l’atto delle autorità italiane che è irricevibile da parte di un Cittadino del Popolo Veneto perché per sua natura è antidemocratico e illegale e va rifiutato.
Lo stato straniero occupante italiano potrà anche poi imporre con la forza, così come realmente fa.ma deve anche accettare le conseguenze delle sue azioni che sono vietate anche da norme di diritto internazionale.
Ecco la ragione giuridica del MLNV e del GVP che per legge agiscono in nome e per conto di un intero Popolo che ha diritto all’autodeterminazione e per legge sono tutelate dallo stesso diritto internazionale.
Quindi, non può essere irricevibile un atto dovuto ed esercitato secondo le norme del diritto internazionale con valore “jus cogens” … bisogna solo rispettare la legge e anche la costituzione italiana impone il rispetto di tali norme che non sono derogabili.
Inoltre, non esistono apposite sedi giurisdizionali in ambito italiano perché tutte sono emanazioni “ab origine” dell’illegale imposta presenza e autorità dello stato italiano sui Territori della nostra Patria.
Il potere giurisdizionale straniero italiano è espressione dell’autorità d’occupazione e nessun giudice italiano è terzo o può garantire una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalle parti contendenti, il Cittadino del Popolo Veneto e qualsiasi altra autorità d’occupazione straniera italiana … infatti accusa e giudizio sono facoltà esercitate dal medesimo potere straniero occupante italiano.
Per essere terzo e imparziale il giudice non deve avere un interesse nella causa, ma è italiano ed agisce con l’autorità conferitagli dallo stato italiano e in nome e per conto del popolo italiano al quale il Cittadino Veneto non appartiene.
Nessun giudice straniero italiano potrà mai essere un “giudice naturale” per il Popolo Veneto perché non è Veneto e perché non è garantita la sua autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello stato straniero occupante italiano.
Ogni giudice italiano è soggetto alla legge italiana e non a quella Veneta.
La Serenissima Repubblica Veneta, è giuridicamente ancora vivente e non ha mai cessato di esistere.
Non esistono, infatti, atti di cessione di sovranità così come previsti per consuetudine dal diritto internazionale e l’annessione di territori di un’altra Nazione, “manu militari” per legge non può produrre effetti giuridici e di legittimità.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.


(anche in riferimento at Vostra Legge italiana ex art.21nonies l. 7.8.1990 n. 241 si chiede il Vostro riesame in Autotutela per l’annullamento ex officio del summenzionato Vostro provvedimento contestato nell’an e nel quantum, in fatto e in diritto)

in forza alla norma contenuta all’art.1393 «giustificazione del potere del rappresentante» c.c. italiano, chiedo l’invio di copia autentica ex art.7/6° co. d.p.r. 12.4.2006 n.184 e di data certa del mandato che «diTe» conferitoVi dalla P.A. sedicente «creditrice», pena la denuncia per falsus procurator.
Chiedo inoltre le generalità complete di chi agisce e di coloro per le quali agiTe, nonché gli estremi completi relativi a importi non pagati di cui reclamaTe l’inventato credito.
Rinnovo «ex persona» la Vostra costituzione in mora debendi (già «ex re») ex art.1219 c.c. italiano.



WSM
Venetia lì 08.01.2024
La Segreteria di Stato