Oggetto: 2024.10.02 – LORENZIN DAVIDE – SPN – 0141204160738752 – referente: SB
DENUNCIANTE/SEGNALANTE
Nome: DAVIDE
Cognome: LORENZIN
Codice Unico Personale: 0101129233732000
in qualità di: PARTE LESA
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CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:17.09.2024
luogo iniziale del fatto segnalato:ABITAZIONE DI RESIDENZA
soggetti ritenuti responsabili:AUTORITA ITALIANE O PRESUNTE TALI
Precisazione:TAMBUSCIO VALERIA
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DENUNCIA/SEGNALAZIONE QUANTO SEGUE
In data 17.09.2024, Valeria Tambuscio, responsabile del procedimento (?) per conto della società straniera privata italiana AREA srl società unipersonale, ha inviato, ancora una volta, una semplice comunicazione a mezzo poste italiane indirizzata alla mia persona e al mio domicilio e residenza, definendomi un contribuente.
La stessa, come ho saputo aver fatto anche in altre occasioni, si riferisce ai miei rigetti, regolarmente notificati a mezzo Gaxeta Uficiale del Governo Veneto Provisorio del MLNV ai sensi e per gli effetti anche dell’U.C.C., come un’istanza di revisione, che tale non è.
Afferma falsamente che tale “istanza di revisione” che io non ho mai presentato, non è stata accolta, ma da chi, quale autorità italiana ha respinto la mia presunta istanza di revisione … AREA SRL o la Tambuscio Valeria, ha inoltrato il mio precedente rigetto di notifica a qualche autorità italiana e se si perchè non ne sono stato informato, com’è mio diritto?
E’ palese che AREA SRL e tanto meno la TAMBUSCIO VALERIA non può arrogarsi la pretesa di decidere sui miei rigetti di notifica, perchè non è NIENTE e NESSUNO per noi Cittadini del Popolo Veneto autodeterminati.
Il rigetto di notifica è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche quelle dell’U.C.C.
I rigetti di notifica, prodotti da Cittadini del Popolo Veneto, non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano e non sono destinati a produrre effetti ostativi e/o di annullamento laddove le autorità di occupazione straniere italiane ne ignorano la valenza giuridica.
I rigetti di notifica sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
L’esito dei rigetti infatti non dipende in alcun modo dal MLNV o dal GVP che viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (atto dovuto) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Questa procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio.
L’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività, per di più ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’effettivo esercizio del potere di governo.
L’autorità e il potere, così come attualmente esercitati in ambito straniero italiano, è tale per imposizione e intimazione ma è sprovvista di un elemento fondante del principio democratico… non deriva dal mutuo consenso.
In democrazia è il Popolo che, attraverso il mutuo consenso, conferisce agli organi deputati di far rispettare le leggi la capacità giuridica di conseguire scopi sociali secondo i comuni interessi altrimenti siamo in dittatura e/o in condizioni di occupazione di uno stato straniero.
Ogni rigetto di notifica, dunque, non è necessario che sia ricevibile dall’autorità straniera italiana, l’importante è che configuri la sua irritualità procedurale rispetto a quella imposta dallo stato straniero italiano.
La non ricevibilità del rigetto di un Cittadino del Popolo Veneto non inficia l’esito degli effetti prodotti che per quanto sembra non siano destinati a produrre conseguenze in ambito italiano ne confermano la valenza giuridica.
È proprio l’atto delle autorità italiane che è irricevibile da parte di un Cittadino del Popolo Veneto perché per sua natura è antidemocratico e illegale e va rifiutato.
Lo stato straniero occupante italiano potrà anche poi imporre con la forza, così come realmente fa, ma deve anche accettare le conseguenze delle sue azioni che sono vietate anche da norme di
diritto internazionale.
Ecco la ragione giuridica del MLNV e del GVP che per legge agiscono in nome e per conto di un intero Popolo che ha diritto all’autodeterminazione e per legge sono tutelate dallo stesso diritto
internazionale.
Quindi, non può essere irricevibile un atto dovuto ed esercitato secondo le norme del diritto internazionale con valore “jus cogens”… bisogna solo rispettare la legge e anche la costituzione italiana impone il rispetto di tali norme che non sono derogabili.
Inoltre, non esistono apposite sedi giurisdizionali in ambito italiano perché tutte sono emanazioni “ab origine” dell’illegale imposta presenza e autorità dello stato italiano sui Territori della nostra Patria.
Il potere giurisdizionale straniero italiano è espressione dell’autorità d’occupazione e nessun giudice italiano è terzo o può garantire una posizione di assoluta indifferenza e di effettiva equidistanza dalle parti contendenti, il Cittadino del Popolo Veneto e qualsiasi altra autorità d’occupazione straniera italiana infatti accusa e giudizio sono facoltà esercitate dal medesimo potere straniero occupante italiano.
Per essere terzo e imparziale il giudice non deve avere un interesse nella causa, ma è italiano ed agisce con l’autorità conferitagli dallo stato italiano e in nome e per conto del popolo italiano al quale il Cittadino Veneto non appartiene.
Nessun giudice straniero italiano potrà mai essere un “giudice naturale” per il Popolo Veneto perché non è Veneto e perché non è garantita la sua autonomia e indipendenza rispetto agli altri poteri dello stato straniero occupante italiano.
Ogni giudice italiano è soggetto alla legge italiana e non a quella Veneta.
La Serenissima Repubblica Veneta, è giuridicamente ancora vivente e non ha mai cessato di esistere.
Non esistono, infatti, atti di cessione di sovranità così come previsti per consuetudine dal diritto internazionale e l’annessione di territori di un’altra Nazione, “manu militari” per legge non può produrre effetti giuridici e di legittimità.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.
DAVIDE LORENZIN
La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 0141204160738752) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.