Oggetto: AVVISO A PUBBLICA MENZIONE nr. 0131106130825756 in nome e per conto di FURLANETTO MANUEL nato il 17.05.1965, residente a Villorba (Tv) essere umano Autodeterminatosi presso l’Anagrafe del Popolo Veneto, sotto l’egida del Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949 e in nome e per conto di tutti i soggetti direttamente e indirettamente coinvolti in specifici continui abusi e illegalità già oggetto di APM-AFFIDAVIT nr.0130724104154962 del 22.05.2023 inoltrato a codesto Governi italiano.
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PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PALAZZO CHIGI
PIAZZA COLONNA NR.370, 00187 ROMA – ITALIA
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ISTITUTO VENDITE GIUDIZIARIE (IVG)
CONCESSIONARIO DEL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
SERVIZI AUSILIARI GIUDIZIARIA ED ERARIALI
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e per l’ulteriore a praticarsi
SEGRETERIA DI STATO DEL GVP – SEDE
DIVISIONE FEDERALE INVESTIGATIVA
PROVEDITORATO GENERALE DE LA POLISIA GIUDISIARIA
PRESSO IL DIPARTIMENTO DE GIUSTISIA – SEDE
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acronimi:
- MLNV Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto
- GVP Governo Veneto Provvisorio
- OGVP Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio
- PN Polisia Nasionale
- U.C.C. Uniform Commercial Code
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VISTI
i seguenti atti pubblicati in Gaxeta Uficiale:
- 09.06 – SPN – nr. 0131108112311942 motivazioni: in riferimento ai verbali di ricognizione negativa lasciati nella cassetta della posta apribile a chiunque (il negozio era chiuso in quel momento), da persona a me sconosciuta, volevo precisare che:
– i due verbali lasciati in mia assenza, sono indirizzati uno al civico 45a e l’ altro al civico 45 (dove vivono i miei genitori di 87 anni che sono usufruttuari), però sono stati lasciati tutti e due al civico 45a,
– altro cosa che volevo puntualizzare era che al momento attuale, le persone venute qui da parte dell’istituto aste giudiziarie, (persone che non hanno mai voluto esibire un documento di riconoscimento perché chiedevo a loro di farne una fotocopia) non hanno mai consegnato o mandato per raccomandata un ordine di sgombero a mia sorella Furlanetto Teresa, che vive con i miei genitori, ai miei genitori Furlanetto Giuseppe e forte Angela e a mio fratello Tiberio Furlanetto,
– inoltre, i verbali di ricognizione negativa hanno come destinatari furlanetto manuel e altri (altri chi?),
– poi altro punto, come dichiaratomi dall’ avvocato che segue mio fratello Tiberio e che si recò presso l’ istituto aste giudiziarie, è che gli è stato detto che il giudice andrà giù più pesante, quindi buttare fuori di casa anche i miei genitori senza tener conto della situazione delicata per due anziani, in quanto indipendentisti che hanno intralciato in qualche modo la visita degli immobili da parte di terzi interessati (chiedevamo solo di fotocopiare i documenti di riconoscimento, cosa che quelli delle aste non mi hanno mai permesso, quindi non esibendo niente non li facevo entrare).
per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.
Manuel Furlanetto
- 05.22 – APM-AFFIDAVIT nr.0130724104154962
- 05.19 – FURLANETTO MANUEL – RDN – 0130721094510256 motivazioni:
rigetto la lettera relativa alla visita di possibili acquirenti presso il mio immobile e casa, programmata per il 23/05/2023 dall’ Avvocato Chiara Pagotto, perché illegale nei miei confronti. Oggetto lettera: tribunale di treviso, rif. esecuzione immobiliare n. 723/2015 r.g.e., Giudice dell’ esecuzione dott. Leonardo Bianco (riunita con la proc. es. imm. n. 218/2019 r.g.e.) – comunicazione visita immobili per aste 30/06/2023 alle ore 15.00 – il 23/05/2023 dalle ore 12.15 alle ore 12.30
- 01.03 – FURLANETTO MANUEL – SPN – 1411138358 motivazioni:
desidero denunciare tutti coloro che partecipano all’ordinanza di vendita delegata emessa dal tribunale di treviso del lotto di proprieta’ della famiglia Furlanetto, dove lavoro, dove vivono i miei genitori, dove vive mia sorella. I soggetti attori dell’ azione contro di noi sono:
- Giudice italiano incaricato dell’ esecuzione dott. Leonardo Bianco
- Geometra Fabio Cian
- Francesca Bonatto
- Chiara Pagotto
- Unicredit spa (risultati usurai nei nostri confronti sul mutuo fondiario dopo conteggi appurati da studio professionale)
- Societa’ Aporti srl (subentrato per cessione del credito a Unicredit spa)
- Societa’ Fino 1 Securitisation srl
- ssa Angela Scotto Di Clemente (presente ai fini della pratica professionale)
- 11.11 – FURLANETTO MANUEL – SPN – 122121162850,motivazioni:
in data 19/05/2021 veniamo convocati urgentemente, io ed i miei genitori anziani, dall’ avvocato Pagotto Chiara, nominato come custode giudiziario dal giudice dell’ esecuzione Burra Alessandra del tribunale di Treviso, per la consegna a mano, presso il suo ufficio legale, dell’ esecuzione immobiliare n.723/2015 r.g.e. nei confronti dei miei immobili (1/3 della nuda proprietà dove vivono i miei genitori e l’immobile dove svolgo la mia attività veneta, siti rispettivamente in via Postioma 45 e 45a).
L’esecuzione immobiliare e’ frutto del pignoramento promosso da Securitisation (Unicredit).
Con l’ Unicredit è in corso la causa per usura sul mutuo del capannone dove svolgo la mia attività.
Mi sono stati riconosciuti, dalla prima sentenza, i tassi d’usura sul conto corrente bancario, restituendomi i soldi maltolti, senza però i danni derivanti dal maltolto.
Ora, siccome l’usura sul mutuo i Tribunali ci passano sopra senza nessun riconoscimento (ricordo che dall’ agenzia alla quale avevo affidato l’analisi del mio mutuo, constatò usura grave sia sul conto corrente che sui conteggi degli interessi sul mutuo) vogliono procedere alla valutazione dei miei immobili con il geometra preposto dal Tribunale, sig. Fabio Cian, per eventualmente mandare all’asta, se non troverò un accordo con la banca che vuole la parte del mutuo che manca, calcolato con gli interessi considerati dagli esperti, “usura”.
Chiedo alla Polisia Veneta la dovuta considerazione per questa mia denuncia.
CONSIDERATO
Che formalizzando i predetti RDN e/o SPN FURLANETTO Manuel ha respinto, secondo le norme dell’U.C.C., tutti gli atti prodotti nello specifico dalle Autorità d’occupazione dello Stato straniero italiano, che altresì, non sono stati confutati nei termini previsti sempre dalle norme dell’U.C.C. .
Che gli atti di denuncia/segnalazione pervenuti alla Polisia Nasionale Veneta (1) e i rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano e sono atti espressioni di volontà attraverso i quali i Cittadini del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si sono autodeterminati e hanno dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppongono all’esercizio di qualsiasi attività che ritengono illegale anche da parte di autorità e forze militari e/o di polizia italiane operanti in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Patria, ovvero di violazione, in proprio danno, di diritti umani, civili e politici, ovunque nel mondo.
Per quanto di competenza, questo GVP viene attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili che, secondo il denunciante sono responsabili degli eventi e delle conseguenze derivanti dagli atti posti in essere in proprio danno.
Il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C.
Nello specifico delle motivazioni propugnati anche questo APM-AFFIDAVIT al Governo italiano, vi è l’ingerenza, la malafede e l’atteggiamento provocatorio e perturbante di personale dell’ Istituto Vendite Giudiziarie (IVG) di Silea (Tv), che per noi non sono pubblici ufficiali né tanto meno incaricati di pubblico servizio (non sono Ufficiali Giudiziari), che non si qualificano mai e non esibiscono alcun documento d’identità e agiscono soprattutto in riscontro a interessi economici privati e individuali, di cui viene riferito che alcuni di loro sono già oggetto di denunce per esercizio arbitrario delle proprie ragioni con violenza alla persona art.393 c.p. e con violenza privata art.610 c.p. e violazione di domicilio privato … ci si chiede altresì come mai tali personaggi ancora agiscono incaricati da giudici italiani, richiamando a memoria i “bravi” di Manzoniana memoria ne “I Promessi Sposi” e condannabili all’epoca dalla Giustixia della Serenissima con trent’anni de Galera (a vogar ne le Galeasse) e a medesimo destino a vent’anni i “nobili” lor paroni.
Gravissima la riferita alterigia e boria dell’IVG nel ribadire al legale di uno dei familiari che il giudice italiano agirà con maggior pesantezza perché i soggetti tutelati dal MLNV sono indipendentisti.
CIò anteposto
01) – Si fa presente che nel diritto internazionale contemporaneo, l’annessione illegale di un territorio da parte di una potenza occupante si deve considerare privo di effetti giuridici.
02) – Fino al termine della prima guerra mondiale e alla messa al bando dell’uso della forza come mezzo di risoluzione delle controversie internazionali, l’annessione poteva essere la conseguenza legale della sconfitta militare e debellatio dell’avversario, ma certamente non è questo il caso della Serenissima Repubblica di Venezia.
03) – In passato, l’annessione poteva anche fare seguito all’occupazione militare di territori che non sono sotto sovranità di alcuno Stato (res nullius) ma certamente non è questo il caso della Serenissima Repubblica di Venezia.
04) – La Dichiarazione sulle relazioni amichevoli, adottata il 4 ottobre 1970 dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite (AG ONU) con risoluzione 2625 (XXV), stabilisce con chiarezza che il territorio di uno Stato non sarà oggetto di acquisizione da parte di un altro Stato a seguito della minaccia o dell’uso della forza;
- viene ricordato il dovere degli Stati di astenersi, nelle loro relazioni internazionali, dall’impiego di misure coercitive di carattere militare, politico, economico o di altro genere, dirette contro l’indipendenza politica o l’integrità territoriale di qualunque Stato.
- Viene anche ribadito che è essenziale che tutti gli Stati si astengano, nelle loro relazioni internazionali, dal ricorso alla minaccia o all’uso della forza contro l’integrità territoriale o l’indipendenza politica di uno Stato, o in qualunque altro modo incompatibile con i fini delle Nazioni Unite.
- Con tale risoluzione si dà convinzione che la soggezione dei popoli al giogo, alla dominazione o allo sfruttamento straniero costituisce l’ostacolo principale alla realizzazione della pace e della sicurezza internazionali.
Si rafforzano i principi dell’uguaglianza di diritti dei popoli e del loro diritto all’autodeterminazione perché rappresentano un contributo significativo al diritto internazionale contemporaneo e che la loro effettiva applicazione è della massima importanza per promuovere le relazioni amichevoli fra gli Stati fondate sul rispetto del principio di eguaglianza sovrana e che, di conseguenza, ogni tentativo diretto a spezzare parzialmente o totalmente l’unità nazionale o l’integrità territoriale di uno Stato o di un Paese o a metterne in pericolo la sua indipendenza politica è incompatibile con i fini e con i principi della Carta.
Tutto questo è tuttavia successo al Popolo Veneto e alla Repubblica de Venethia, attraverso la frode del plebiscito nel 1866, e all’occupazione militare da parte del regno d’Italia di allora.
05) – La conquista non costituisce un titolo di acquisto della sovranità nel caso in cui, il ricorso alla forza che ha portato all’occupazione, è consentito dal diritto internazionale.
06) – Nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione ha avuto una duplice conseguenza, da un lato, esso ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 pag. 4, della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli Stati di ricorrere alla minaccia, o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione; dall’altra parte, i Movimenti di Liberazione in lotta per l’autodeterminazione hanno il diritto di ricorrere alla forza per reagire contro lo Stato che impedisce con la forza l’esercizio del diritto di autodeterminazione.
07) – La Repubblica de Venethia oggi è di fatto occupata territorialmente, militarmente e amministrativamente da uno stato straniero che è l’Italia.
08) – Il Popolo Veneto è costretto a sopportare questa condizione di forzata soggezione al giogo, alla dominazione e allo sfruttamento straniero congiuntamente alla quasi totalità degli altri Popoli e delle Nazioni liberamente presenti e radicati nella penisola italica ben prima dell’occupazione da parte dello stato straniero italiano.
Inoltre, con riferimento e per gli effetti dell’art.6 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, è assicurato ad ogni individuo il diritto, in ogni luogo, al riconoscimento della propria personalità giuridica, che vuole dire soprattutto “esistere” con tutti i doveri e le responsabilità rispetto alla collettività di cui fa parte.
Millenari eventi della storia attribuiscono inequivocabilmente la qualifica di Popolo e Nazione alle Genti stanziate nel territorio della Venethia, che condividono la stessa lingua con varianti locali più o meno marcate, parlata da cinque milioni di veneti stanziali e da almeno altrettanti emigrati nel mondo, che condividono la stessa storia, le stesse tradizioni e la stessa cultura.
I Veneti hanno costituito fino al 1797 la Repubblica Serenissima, dalla storia millenaria, occupata militarmente e annessa al regno italico per una congiura della massoneria internazionale, ma non sono estinti come Popolo, mai diventato italiano.
Il “Popolo Veneto” esiste tutt’ora e si identifica come comunità di “Genti Venete” ovvero come pluralità di Persone sovrane del proprio corpo fisico, della propria sfera intellettuale e della propria sfera spirituale e Venete per diritto naturale, che dovrebbero essere libere e sovrane sulle proprie terre d’origine.
09) – La sgradevole e insincera descrizione del risorgimento italiano è ancora oggi frutto di una mistificazione mirata a controllare le verità storiche da parte dello stato italiano … si pensi ad esempio alla contraddizione sui festeggiamenti per i 150 anni dell’unità d’Italia (1861/2011) quando a quella data la stessa Roma non ne faceva ancora parte e le battaglie della terza guerra d’indipendenza vennero combattute nel 1866… ben cinque anni dopo e il Popolo Veneto ha combattuto contro gli invasori, a Custoza (Vr) e nella Battaglia Navale di Lissa del 20 luglio 1866, (“Uomini di ferro su navi di legno hanno vinto uomini di legno su navi di ferro” Per San Marco!” era il grido di battaglia dei combattenti veneti agli ordini del celebre Contrammiraglio austriaco Wilhelm von Tegetthoff durante lo scontro navale nelle acque di Lissa).
10) – La Repubblica di Venethia, di fatto, non ha mai cessato di esistere e il Popolo Veneto non è estinto ma ha perso la propria temporanea sovranità causa il susseguirsi di occupazioni militari da parte di potenze straniere, nonostante la propria rivendicata neutralità ai conflitti in corso all’epoca dei fatti.
11) – Considerato pertanto che non esiste norma del diritto internazionale che prevede l’annessione violenta, militare o colonizzatrice di territori di una nazione da parte di una potenza straniera è diritto del Popolo Veneto tornare LIBERO e SOVRANO sui propri territori all’epoca dei fatti fin dal 1797.
12) – Il bottino di una rapina è sempre un provento illecito anche a distanza di anni … e questa realtà è inconfutabile e imprescrittibile.
La cessione dei territori della Venethia del successivo 19 ottobre 1866 venne proclamata con questa formula, pronunciata dal commissario Leboeuf: “A nome di Sua Maestà l’Imperatore dei Francesi ed in virtù dei pieni poteri e mandato che ha voluto conferirmi […] dichiariamo di rimettere la Venezia a sé stessa, affinché le popolazioni padrone dei loro destini, possano esprimere liberamente, con suffragio universale, il loro volere a riguardo dell’annessione della Venezia al Regno d’Italia”; ma il plenipotenziario del re d’Italia Revel ci descrive anche i momenti successivi: “Ciò detto, il conte Michiel a nome della Commissione diede atto al generale Leboeuf della rimessione della Venezia a sé stessa; la Francia, insomma, ha ceduto la Venethia a sé stessa, come cioè prevedeva l’accordo internazionale, concedendo al Popolo Veneto di autodeterminarsi con una consultazione popolare autogestita; ma ciò non è mai avvenuto negando al Popolo Veneto il diritto di autodeterminarsi come riconosciuto, garantito e sancito dalla Pace di Vienna del 3 ottobre 1866: la sovranità dei Veneti è riconosciuta con un trattato internazionale dai due Stati più potenti dell’Europa continentale (l’Impero Austriaco e l’Impero Francese), dal Regno d’Italia stesso, e col benestare del Regno di Prussia (alleato dell’Italia nella guerra del 1866).
13) – Con imperialismo culturale si intende l’imposizione di una lingua e conseguentemente di una cultura da parte di uno stato (o gruppo etnico) nei confronti di un altro.
Infatti, ancora oggi, da parte dello stato italiano, non viene riconosciuto al Popolo Veneto ciò che ha sviluppato con la propria originale civiltà, fin dal primo millennio a.C., trovandosi su queste terre da tremila anni, in epoca protostorica, che è il secondo periodo della preistoria, compreso tra la prima metà del bronzo (prima metà del IV millennio a.C.) e quella del ferro che ha inizio nel Mediterraneo orientale attorno al XII secolo a.C. .
Il Popolo Veneto non è “una minoranza nazionale” che va tutelata secondo le convenzioni internazionali e su questo si è sicuramente concordi, ma ripudiamo la motivazione della sentenza che afferma: “Non c’è nessun “popolo veneto”, né tantomeno nessuna “minoranza nazionale” da tutelare, in Veneto. Siamo tutti italiani.”
A questa indegna e volgare conclusione è giunta la Corte Costituzionale italiana, con sentenza 20 aprile 2018, n. 81.
Che dimostri la Corte Costituzionale italiana che noi Veneti abbiamo firmato liberamente un qualsivoglia legittimo contratto con lo stato italiano, chiedendo la nostra cancellazione come Popolo.
Neppure la coalizione internazionale, nella guerra contro il regime di Saddam Hussein, una volta vinto il conflitto, ha cancellato il Popolo Iracheno … e si è formalmente spartito il territorio di quella Nazione.
Esiste pertanto una causa giustificativa a favore dell’aggressore per cui la sua minaccia possa non essere considerata ingiusta e illegale ?
Ovvero, vi sono minacce e aggressioni ai diritti della persona umana che possono essere non considerate tali, per legge ?
Ovvero, vi possono essere istituzioni dello stato occupante italiano e circostanze per le quali siano esse legittimate a violare i diritti umani del Popolo Veneto ? … se si, quali inimmaginabili interessi dovrebbero tutelare per sopraffare i diritti umani del Popolo Veneto ?
14) – L’imperialismo si sviluppa e consiste nell’azione da parte dei governi ad imporre la propria egemonia su altri paesi per sfruttarli dal punto di vista economico assumendone il pieno controllo monopolistico delle fonti energetiche ed esportazione soprattutto di capitali e questo è ciò che subisce il Popolo Veneto.
COMPROVATO
15) – Che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de iure” è tutt’ora esistente su tutti i propri antichi Territori.
16) – Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
17) – Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
18) – Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
19) – Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP), al quale l’Uniform Commercial Code (UCC) ha poi conferito il File Number 2019-086-9892-9.
20) – Che ogni Cittadino del Popolo Veneto che, in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e richiedendo la cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) sotto l’egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV), che con la pubblicazione all’Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.
21) – Che ogni Cittadino del Popolo Veneto, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta, chiede la pubblicazione sulla GAXETA UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio, con valore di notificazione, l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione di atti e della successiva eventuale loro notifica o tentativo.
OSSERVATO PERTANTO CHE OGNI CITTADINO DEL POPOLO VENETO.
22) – Ha pubblicamente espresso la capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.
23) – Ha manifestamente pronunciato e notificato ad ogni autorità d’occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto/a ad eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.
24) – Non è suddito/a dello stato italiano e non è obbligato/a in alcun modo verso di esso.
25) – Come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d’occupazione straniere italiane.
26) – Non si identifica con l’imposta cittadinanza italiana e non è obbligato/a a riconoscere l’illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.
27) – Ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso/a.
28) – Si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.
29) – Si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.
30) – Riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come Umanità.
APPURATO
31) – che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.
32) – Che secondo il principio consuetudinario del Diritto Internazionale uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo) e che tale requisito non si configura per il Popolo Veneto che non è estinto ma esiste tutt’oggi e reclama il proprio posto come Nazione fra le Nazioni.
33) – Che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante faccia parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano.
PROVATA
34) – L’illegale e reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale il regno italico ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.
35) – La reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati resi pubblici prima ancora del suo concretarsi, infatti avvenne anche senza scrutinio segreto.
36) – La reiterata dolosa responsabilità di tutte le più alte cariche istituzionali italiane che insistentemente ignorano e disconoscono l’esistenza del Popolo Veneto e che anche per il tramite del loro massimo Organo di Giustizia hanno sentenziato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano” nonostante sia loro ben noto il falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, poi ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’ italia di allora e responsabile dell’operazione, che confessò in un suo successivo memoriale, il raggiro commesso.
37) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta per la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “ius cogens”, di cui è detentore il Popolo Veneto.
38) – Non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.
39) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali.
40) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. eurogendfor – U.S.A. e altro).
41) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi.
42) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione.
43) – La reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro.
44) – Dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità e che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali anche dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o repubblica italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società privata” iscritta alla S.E.C. .
PRESO ATTO
45) – Che il reiterarsi di tali illeciti, nel loro insieme, concorre a concretare il reale rischio del delitto di democidio nei confronti del Popolo Veneto in ragione dell’aberrante finalità politiche dello stato italiano tese alla sua cancellazione, soppressione ed estinzione.
46) – Che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.
RICHIAMANDOSI
47) – Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
48) – All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.
49) – Atteso pertanto che il principio di legalità è applicabile al diritto di autodeterminazione per il Popolo Veneto e che tale diritto concreta il potere di esercitarlo nelle forme e modi contemplati.
QUESTO MLNV HA STABILITO CHE
50) – Nel dar seguito all’adempimento dei propri doveri che si è dato nei confronti della Serenissima Patria, deve rimanere con inflessibile osservanza nell’alveo delle norme di diritto internazionale e uniformandosi al principio di stretta legalità universalmente riconosciuta.
51) – Ha il dovere di ripristinare la legalità su tutti i propri Territori.
52) – Non deve usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante quest’ultima sia prevista e conforme alla legge.
53) – Disapprova e rifiuta l’illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.
54) – Riconosce l’esclusiva legalità a qualsiasi relazione e negozio giuridico che determina uguali doveri fra le parti riguardo anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Essere Umano.
55) – Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
56) – La mancanza della prova documentale, da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e produrre gli effetti che ne deriverebbero.
57) – Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.
58) – Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio (Gaxeta Uficiale), avente effetto di notifica a pubblica menzione, sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.
QUESTO MLNV, AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI
59) – Al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità.
60) – Al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità.
61) – Al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere LIBERA.
62) – Al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa anche le proprie radici etniche e/o un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia.
63) – Alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789.
64) – Alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948.
65) – Al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945).
66) – Al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977.
67) – Al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970.
68) – Ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1° agosto 1975)
QUESTO MLNV RITIENE
69) – Che tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio e soprattutto esautorata d’ogni potere preteso impositivo.
70) – Ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset e pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono contrari alla legge e appunto per questo sono vietati.
Pertanto il MLN, per il tramite del suo apparato istituzionale GVP
ATTESTA E CERTIFICA
71) – Che ogni essere umano, che abbia formalizzato la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservito e sfruttato come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario; per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.
SI VIETA PERTANTO
72) – Il trattamento dei dati personali della persona umana in oggetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea e analogica.
SI AVVISA E NOTIFICA
Agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano dell’attuale situazione;
CHE è FATTO LORO DIVIETO
in ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto
73) – Di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana e in particolare di ogni Essere Umano di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.
IL PERSISTERE E/O PROSEGUIRE
nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano verranno attribuite a ciascuno specifiche responsabilità di ordine civile e penale;
74) – per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.
75) – Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.
76) – Per aver posto in essere atti illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.
77) – Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.
LA RESPONSABILITA’ DELL’ESECUZIONE
78) – di tali norme criminali e fattispecie criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che si dovranno adottare per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all’albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.
E’ FATTO OBBLIGO
79) – Agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto
APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA
80) – Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.
81) – Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato occupante, che possono patire le conseguenze dell’illecito.
82) – Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto nel libero esercizio dei propri diritti nel proprio territorio nazionale.
VISTI
I numerosi atti antecedenti (dal 01.01.2022 al 01.07.2023 sono 9.635) e propugnanti il presente avviso a pubblica menzione;
ACCERTATO CHE
83) – la formale denuncia, denominata “DECLARATION ON FACTS” e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
84) – Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile”.
85) – Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
86) – Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come più volte rigettati, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
PRESO ATTO
87) – dell’intenzionale inosservanza dei termini previsti dalle norme UCC e di qualsiasi altra ipotizzabile violazione dei diritti umani, civili e politici del Cittadino/a del Popolo Veneto che pubblicamente ha già rigettato/segnalato più volte l’illecito
CONFIGURANDOSI
88) – Il reiterarsi degli illeciti già rigettati/segnalati, si procederà con la dichiarazione di arresto di tutti gli attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito, l’esecuzione di tali norme criminose con l’aggravante della manifesta ostilità nei confronti di Esseri Umani, della Nazione Veneta e del Popolo Veneto.
89) – Si fa presente che il presente atto verrà pubblicato a mezzo l’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario/dichiarazione di arresto dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione, visionabile sul sito http://gaxetauficiale.mlnv.org/main/ .
TENUTO CONTO
90) – della “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
91) – dell’ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011;
92) – del decreto del GVP nr.01 – 2012.06.01 – Soggettività del MLNV
93) – del decreto del GVP nr.04 – 2013.04.09 – Nullità assoluta dei provvedimenti di pignoramento italiani
94) – del decreto del GVP nr.05 – 2019.01.06 – Nullità assoluta di tutti i provvedimenti italiani
95) – del decreto del GVP nr.07 – 2019.04.18 – Delega di Ufficiale Federale Pubblico;
96) – del UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti)
Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949,
R E C L A M O
97) – Che l’italia rispetti la Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo che è un documento sui diritti individuali, firmato a Parigi il 10 dicembre 1948, la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri.
Nel preambolo si recita:
“Considerato che il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della famiglia umana e dei loro diritti, uguali ed inalienabili, costituisce il fondamento della libertà, della giustizia e della pace nel mondo;
Considerato che il disconoscimento e il disprezzo dei diritti umani hanno portato ad atti di barbarie che offendono la coscienza dell’umanità, e che l’avvento di un mondo in cui gli esseri umani godano della libertà di parola e di credo e della libertà dal timore e dal bisogno è stato proclamato come la più alta aspirazione dell’uomo;
Considerato che è indispensabile che i diritti umani siano protetti da norme giuridiche, se si vuole evitare che l’uomo sia costretto a ricorrere, come ultima istanza, alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione;
Considerato che è indispensabile promuovere lo sviluppo di rapporti amichevoli tra le Nazioni;
Considerato che i popoli delle Nazioni Unite hanno riaffermato nello Statuto la loro fede nei diritti umani fondamentali, nella dignità e nel valore della persona umana, nell’uguaglianza dei diritti dell’uomo e della donna, ed hanno deciso di promuovere il progresso sociale e un miglior tenore di vita in una maggiore libertà;
Ricordiamo all’italia in particolar modo l’art.19 che recita:
“Ogni individuo ha diritto alla libertà di opinione e di espressione incluso il diritto di non essere molestato per la propria opinione e quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni e idee attraverso ogni mezzo e senza riguardo a frontiere.”
98) – Che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto l’egida di questo MLNV e del GVP.
99) – Che lo stato italiano rispetti il diritto all’autodeterminazione che ha il Popolo Veneto anche perché è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.
100) – Che lo stato italiano ottemperi ai propri doveri riguardo alle norme di diritto internazionale da esso stesso ratificato con la legge nr.881/1977 visto e considerato che tale principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).
NON SI SOTTOVALUTI
101) – che nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’ autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.
102) – Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell’art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).
Così è e così sia.
WSM
Con onore e rispetto.
Venetia lunedì 4 settembre 2023
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP
—
PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato italiano e degli enti pubblici italiani sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.
Vi ricordiamo altresì che la più importante delle leggi umane ha a che fare con la sopravvivenza che è un Principio Universale.
Si riferisce alle interazioni umane di ogni tipo esse siano, come l’acquisto, la vendita ed ogni genere di negoziazione.
Questa è la Legge del Commercio la quale esiste sin da quando l’uomo ha cominciato a interagire con il suo simile, diverse migliaia di anni fa, a partire dall’era Sumero/Babilonese.
Tale Legge, che è stata codificata e strutturata in antichi documenti datati oltre 6000 anni, rivela che il sistema legale era già così articolato da includere ricevute, conio di denaro, liste di spesa, bandi e sistema postale.
Ed ecco alcuni dei principi sanciti dall’UCC.
IL LAVORATORE è DEGNO DELLA SUA MERCEDE.
La prima di queste è espressa in: Esodo 20:15; Lev. 19:13; Mat. 10:10; Luca 10″7; II Tim. 2:6.
Massima di legge: “è contro l’equità per gli uomini liberi non avere la libera disposizione della loro proprietà.”
TUTTI SONO UGUALI SOTTO LA LEGGE
La seconda massima è: “Uguaglianza prima della legge” o più precisamente, “Tutti sono uguali sotto la legge”.
(Legge di Dio – Legge Naturale e Morale)
Esodo 21:23-25; Lev. 24: 17-21; Deut. 1;17, :21; Mat. 22:36-40; Luca 10:17; Col. 3:25.
“Nessuno è superiore alla legge”.
Ciò è basato su entrambe, Legge Naturale e Legge Morale, e si applica su tutti.
Se qualcuno afferma, o si comporta come se, egli fosse “al di sopra della legge”, questo è folle.
Questa è la massima follia nel mondo di oggi.
L’uomo continua a vivere, agire, credere e formare sistemi, organizzazioni, governi, leggi e processi che presumono essere capaci di surclassare o abrogare la Legge Naturale e Morale.
Ma, sotto la Legge Commerciale, la Legge Naturale e Morale vincolano ciascuno e nessuno può fare eccezione.
Il Commercio, attraverso la legge delle nazioni, deve essere comune e non può essere convertito in monopolio o guadagno privato di pochi.
NEL COMMERCIO LA VERITà è SOVRANA.
(Esodo 20:16; Ps. 117:2; Giovanni 8:32; II Cor. 13:
La verità è sovrana – e il Sovrano dice solo la verità.
La tua parola è il tuo impegno.
Se la verità non fosse sovrana nel commercio, cioè in tutte le azioni e inter-relazioni umane, allora non ci sarebbero basi per nulla.
Nessuna base per legge ed ordine, nessuna base per la responsabilità, non ci sarebbero standard, nessuna capacità di risolvere alcunché.
UN AFFIDAVIT INCONFUTATO RIMANE COME VERITA’ NEL COMMERCIO.
(12 Pet. 1:25; Heb. 6:13-15;)
Le affermazioni fatte nel tuo affidavit, se non confutate, emergono come la verità nel fatto. Massima legale: “colui che fa una negazione, ammette”.
Tutti i rigetti di notifica redatti da Cittadini del Popolo Veneto e gli Avvisi a Pubblica Menzione del Governo Veneto Provvisorio sono degli Affidavit.
UN AFFIDAVIT INCONFUTATO DIVENTA SENTENZA NEL COMMERCIO.
(Heb.6:16-17;) Ogni procedimento in un tribunale o in un foro di arbitrato consistente in una disputa, un duello relativo all’affidavit commerciale nel quale il punto che rimane alla fine inconfutato, si erge come verità nella materia alla quale l’esercizio della legge si applica.
NEL COMMERCIO OGNI MATERIA DA RISOLVERE DEVE ESSERE ESPRESSA.
(Heb. 4:16; Phil. 4:6; Eph. 6:19-21) Nessuno legge la mente.
Massima legale: “colui che fallisce nell’asserire i suoi diritti, non ne ha”.
CHI NON RESPINGE UN TORTO QUANDO PUÒ, LO ACCETTA (c.d. acquiescenza)
Gli utilizzatori principali dalla legge commerciale e quelli che meglio la comprendono e la codificano nell’occidente civilizzato sono gli ebrei.
La Legge Mosaica, che essi hanno avuto per più di 3500 anni, è basata sul commercio Babilonese.
Questa asserisce: chi lascia per primo il campo di battaglia perde per abbandono.
(Book of Job; Mat. 10:22)
Ciò significa che un Affidavit non confutato punto per punto rimane come “verità nel commercio” perché la controparte ha lasciato il campo di battaglia.
I governi esistono presumibilmente per risolvere le dispute, i conflitti e portare alla verità.
Esistono per intervenire sul campo del duello e della battaglia in modo che la disputa, il conflitto per la verità nell’Affidavit possa essere risolto pacificamente, ragionevolmente evitando la soluzione violenta.
Massima legale: “chi non respinge un torto quando può, lo accetta (acquiescenza).
Così è e così sia.
Con onore e rispetto.
WSM
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del GVP