ATTI PUBBLICI

2019.10.07 – CATTAPAN RENATO – RDN – 102017214258

Oggetto: 2019.10.07 – CATTAPAN RENATO – RDN – 102017214258

at
Abaco Spa, Via Risorgimento 91 – 31044 Montebelluna TV – info@abacospa.it

Io sottoscritto/a Renato Cattapan, nato/a il 08/02/1954, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201961716128

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at Abaco Spa:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Abaco Spa per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Rigetto questo atto poiche’ in questo periodo della mia vita, mi trovo in serie difficolta’ e non riesco a far fronte al pagamento. A causa di malattie croniche, sono invalido e percepisco un misero assegno di invalidita’ con la quale faccio fatica a mantenermi; con quel poco che prendo devo mangiare ed acquistare farmaci per le mie patologie, io non ce la faccio a pagare.
Signor Loris Targa, mi rivolgo a lei, si metta una mano nella coscienza, io purtroppo ho soltanto i soldi per mangiare, vivo giorno per giorno, non sapendo cosa mi riservera’ il domani, non riesco a pagare tutti questi soldi.
Mi sono rivolto al Movimento di Liberazione Nazionale Veneto perchè lo riconosco, come viene riconosciuto a livello internazionale grazie alle norme di Diritto Internazionale, come percorso giuridico legale e legittimo per autodeterminarmi assieme ai miei connazionali come POPOLO VENETO e non come popolo italiano. Per lo stesso motivo NON RICONOSCO l’Italia COME STATO DI APPARTENENZA in quanto il suo potere non trova giurisdizione nei territori appartenenti alla Repubblica Veneta.

07.10.2019
In fede:
Renato Cattapan

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017214258
Si attesta che in data 2019.10.07, Renato Cattapan, nato/a il 08/02/1954, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201961716128, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017214258

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 06/09/2019
contrassegnato da nr./codice: intimazione di pagamento n. 4033 del 06/09/19
emesso da: Abaco Spa
a firma di: Il responsabile del procedimento e’ Loris Targa ma la firma e’ illeggibile
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Tramite postino
in data: 13/09/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 07.10.2019
La Segreteria di Stato

2019.10.07 – CATTAPAN RENATO – RDN – 102017211842

Oggetto: 2019.10.07 – CATTAPAN RENATO – RDN – 102017211842

at
Comune di Treviso – Comando di Polizia Locale – Ufficio Ruoli, Via Castello d’Amore 2/E – 31100 Treviso TV – pl.ruoli@comune.treviso.it

Io sottoscritto/a Renato Cattapan, nato/a il 08/02/1954, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201961716128

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at Comune di Treviso – Comando di Polizia Locale – Ufficio Ruoli:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Comune di Treviso – Comando di Polizia Locale – Ufficio Ruoli per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Rigetto questo atto relativo poiche’ in questo periodo della mia vita, mi trovo in serie difficolta’ e non riesco a far fronte al pagamento. A causa di malattie croniche, sono invalido e percepisco un misero assegno di invalidita’ con la quale faccio fatica a mantenermi; con quel poco che prendo devo mangiare ed acquistare farmaci per le mie patologie.
Mi sono rivolto al Movimento di Liberazione Nazionale Veneto perchè lo riconosco, come viene riconosciuto a livello internazionale grazie alle norme di Diritto Internazionale, come percorso giuridico legale e legittimo per autodeterminarmi assieme ai miei connazionali come POPOLO VENETO e non come popolo italiano. Per lo stesso motivo NON RICONOSCO l’Italia COME STATO DI APPARTENENZA in quanto il suo potere non trova giurisdizione nei territori appartenenti alla Repubblica Veneta.

07.10.2019
In fede:
Renato Cattapan

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017211842
Si attesta che in data 2019.10.07, Renato Cattapan, nato/a il 08/02/1954, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201961716128, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017211842

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 06/08/2019
contrassegnato da nr./codice: 999561/R2018 V Pr. 111906/2018
emesso da: Comune di Treviso – Comando di Polizia Locale – Ufficio Ruoli
a firma di: Dott. Giovanni Favaretto
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Tramite postino
in data: 13/08/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 07.10.2019
La Segreteria di Stato

2019.10.07 – AGOSTINETTO CARLA – RDN – 102017202638

Oggetto: 2019.10.07 – AGOSTINETTO CARLA – RDN – 102017202638

at
Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi, Santa Croce 1187 – 30135 Venezia – infobollo@regione.veneto.it

Io sottoscritto/a Carla Agostinetto, nato/a il 24/10/1959, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 101919204614

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Avendo saputo che l’Italia e tutte le sue leggi sbagliate (vanno a tutelare i più forti e a sacrificare i più deboli) è assolutamente fuori giurisdizione nel territorio dove abito (in quanto facente parte della Repubblica Veneta), in base al plebiscito fraudolento del 1866, e successivamente all’abrogazione dello stesso con la legge 212/2010 mi vedo costretta a farmi tutelare dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto chiedendo al Governo Provvisorio Veneto di interagire con lo stato Italia al fine di risolvere i miei problemi.
Per questi motivi non intendo mai più, né ora né in futuro, rispondere alle molteplici richieste di pagamento di qualsivoglia tassa italiana che qui, nella mia patria veneta, risulta essere occupante armata e assolutamente fuori giurisdizione

07.10.2019
In fede:
Carla Agostinetto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017202638
Si attesta che in data 2019.10.07, Carla Agostinetto, nato/a il 24/10/1959, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 101919204614, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017202638

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 07/06/2019
contrassegnato da nr./codice: 0011 1000 0159 0182 38
emesso da: Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi
a firma di: Anna Babudri
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale a domicilio
in data: 21/06/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 07.10.2019
La Segreteria di Stato

2019.10.07 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 102017141148

Oggetto: 2019.10.07 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 102017141148

at
AGENZIA ENTRATE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18FABBRICATO G 31100 TREVISO –

Io sottoscritto/a chiara frassetto chi.fral frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at AGENZIA ENTRATE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
State continuando a mandare notifiche a una finzione giuridica io sono di nazionalita veneta in autodeterminazione lo stato italiano non ha giurisdizione sui territori veneti per suo stesso dl 212/2010 trova tutto in gazzetta ufficiale e anche avendo ratificato la 881/77 legge internazionale al di sopra di quelle nazionali

07.10.2019
In fede:
chiara frassetto chi.fral frassetto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017141148
Si attesta che in data 2019.10.07, chiara frassetto chi.fral frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017141148

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 27/09/2019
contrassegnato da nr./codice: comunicazione54-bisn 0013795220401
emesso da: AGENZIA ENTRATE
a firma di: FEDERICO MONACO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: PEC
in data: 07/10/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 07.10.2019
La Segreteria di Stato

2019.10.07 – CATTAPAN RENATO – RDN – 102017212335

Oggetto: 2019.10.07 – Cattapan Renato – RDN – 102017212335

at
Abaco Spa, Via Risorgimento 91 – 31044 Montebelluna TV – info@abacospa.it

Io sottoscritto/a Renato Cattapan, nato/a il 08/02/1954, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201961716128

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at Abaco Spa:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Abaco Spa per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Rigetto questo atto poiche’ in questo periodo della mia vita, mi trovo in serie difficolta’ e non riesco a far fronte al pagamento. A causa di malattie croniche, sono invalido e percepisco un misero assegno di invalidita’ con la quale faccio fatica a mantenermi; con quel poco che prendo devo mangiare ed acquistare farmaci per le mie patologie, io non ce la faccio a pagare.
Signor Loris Targa, mi rivolgo a lei, si metta una mano nella coscienza, io purtroppo ho soltanto i soldi per mangiare, vivo giorno per giorno, non sapendo cosa mi riservera’ il domani, non riesco a pagare tutti questi soldi.
Mi sono rivolto al Movimento di Liberazione Nazionale Veneto perchè lo riconosco, come viene riconosciuto a livello internazionale grazie alle norme di Diritto Internazionale, come percorso giuridico legale e legittimo per autodeterminarmi assieme ai miei connazionali come POPOLO VENETO e non come popolo italiano. Per lo stesso motivo NON RICONOSCO l’Italia COME STATO DI APPARTENENZA in quanto il suo potere non trova giurisdizione nei territori appartenenti alla Repubblica Veneta.

07.10.2019
In fede:
Renato Cattapan

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017212335
Si attesta che in data 2019.10.07, Renato Cattapan, nato/a il 08/02/1954, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201961716128, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017212335

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 26/07/2019
contrassegnato da nr./codice: intimazione di pagamento n.2156
emesso da: Abaco Spa
a firma di: Il responsabile del procedimento e’ Loris Targa ma la firma e’ illeggibile
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Tramite postino
in data: 02/08/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 07.10.2019
La Segreteria di Stato

dati escvlusivi per il CED

2019.10.07 – Cattapan Renato – RDN – 102017212335

ATTO RIGETTATO
datato: 26/07/2019
con nr./codice: intimazione di pagamento n.2156
emesso da: Abaco Spa
firmato da: Il responsabile del procedimento e’ Loris Targa ma la firma e’ illeggibile
notifica a mezzo: Tramite postino
data di notifica: 02/08/2019

RIGETTANTE
nome: Renato
cognome: Cattapan
sesso: M
paternità: Cattapan Ernesto
maternità: Parolin Maria Narcisa
data di nascita: 08/02/1954
residenza/domicilio: Via Alberie 50, San Martino di Lupari, Treviso
e-mail: renato.cattapan54@libero.it
tel: 3474362888

MOTIVO RIGETTO
considerazioni personali: Rigetto questo atto poiche’ in questo periodo della mia vita, mi trovo in serie difficolta’ e non riesco a far fronte al pagamento. A causa di malattie croniche, sono invalido e percepisco un misero assegno di invalidita’ con la quale faccio fatica a mantenermi; con quel poco che prendo devo mangiare ed acquistare farmaci per le mie patologie, io non ce la faccio a pagare.
Signor Loris Targa, mi rivolgo a lei, si metta una mano nella coscienza, io purtroppo ho soltanto i soldi per mangiare, vivo giorno per giorno, non sapendo cosa mi riservera’ il domani, non riesco a pagare tutti questi soldi.
Mi sono rivolto al Movimento di Liberazione Nazionale Veneto perchè lo riconosco, come viene riconosciuto a livello internazionale grazie alle norme di Diritto Internazionale, come percorso giuridico legale e legittimo per autodeterminarmi assieme ai miei connazionali come POPOLO VENETO e non come popolo italiano. Per lo stesso motivo NON RICONOSCO l’Italia COME STATO DI APPARTENENZA in quanto il suo potere non trova giurisdizione nei territori appartenenti alla Repubblica Veneta.

2019.10.07 – CATTAPAN RENATO – RDN – 102017213843

Oggetto: 2019.10.07 – Cattapan Renato – RDN – 102017213843

at
Abaco Spa, Via Risorgimento 91 – 31044 Montebelluna TV – info@abacospa.it

Io sottoscritto/a Renato Cattapan, nato/a il 08/02/1954, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201961716128

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at Abaco Spa:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Abaco Spa per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Rigetto questo atto poiche’ in questo periodo della mia vita, mi trovo in serie difficolta’ e non riesco a far fronte al pagamento. A causa di malattie croniche, sono invalido e percepisco un misero assegno di invalidita’ con la quale faccio fatica a mantenermi; con quel poco che prendo devo mangiare ed acquistare farmaci per le mie patologie, io non ce la faccio a pagare.
Signor Loris Targa, mi rivolgo a lei, si metta una mano nella coscienza, io purtroppo ho soltanto i soldi per mangiare, vivo giorno per giorno, non sapendo cosa mi riservera’ il domani, non riesco a pagare tutti questi soldi.
Mi sono rivolto al Movimento di Liberazione Nazionale Veneto perchè lo riconosco, come viene riconosciuto a livello internazionale grazie alle norme di Diritto Internazionale, come percorso giuridico legale e legittimo per autodeterminarmi assieme ai miei connazionali come POPOLO VENETO e non come popolo italiano. Per lo stesso motivo NON RICONOSCO l’Italia COME STATO DI APPARTENENZA in quanto il suo potere non trova giurisdizione nei territori appartenenti alla Repubblica Veneta.

07.10.2019
In fede:
Renato Cattapan

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017213843
Si attesta che in data 2019.10.07, Renato Cattapan, nato/a il 08/02/1954, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201961716128, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017213843

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 06/09/2019
contrassegnato da nr./codice: intimazione di pagamento nr. 5164 del 06/09/19
emesso da: Abaco Spa
a firma di: Il responsabile del procedimento e’ Loris Targa ma la firma e’ illeggibile
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Tramite postino
in data: 14/09/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 07.10.2019
La Segreteria di Stato

2019.10.07 – CATTAPAN RENATO – RDN – 102017214258

Oggetto: 2019.10.07 – CATTAPAN RENATO – RDN – 102017214258

at
Abaco Spa, Via Risorgimento 91 – 31044 Montebelluna TV – info@abacospa.it

Io sottoscritto/a Renato Cattapan, nato/a il 08/02/1954, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201961716128

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at Abaco Spa:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Abaco Spa per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Rigetto questo atto poiche’ in questo periodo della mia vita, mi trovo in serie difficolta’ e non riesco a far fronte al pagamento. A causa di malattie croniche, sono invalido e percepisco un misero assegno di invalidita’ con la quale faccio fatica a mantenermi; con quel poco che prendo devo mangiare ed acquistare farmaci per le mie patologie, io non ce la faccio a pagare.
Signor Loris Targa, mi rivolgo a lei, si metta una mano nella coscienza, io purtroppo ho soltanto i soldi per mangiare, vivo giorno per giorno, non sapendo cosa mi riservera’ il domani, non riesco a pagare tutti questi soldi.
Mi sono rivolto al Movimento di Liberazione Nazionale Veneto perchè lo riconosco, come viene riconosciuto a livello internazionale grazie alle norme di Diritto Internazionale, come percorso giuridico legale e legittimo per autodeterminarmi assieme ai miei connazionali come POPOLO VENETO e non come popolo italiano. Per lo stesso motivo NON RICONOSCO l’Italia COME STATO DI APPARTENENZA in quanto il suo potere non trova giurisdizione nei territori appartenenti alla Repubblica Veneta.

07.10.2019
In fede:
Renato Cattapan

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017214258
Si attesta che in data 2019.10.07, Renato Cattapan, nato/a il 08/02/1954, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201961716128, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017214258

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 06/09/2019
contrassegnato da nr./codice: intimazione di pagamento n. 4033 del 06/09/19
emesso da: Abaco Spa
a firma di: Il responsabile del procedimento e’ Loris Targa ma la firma e’ illeggibile
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Tramite postino
in data: 13/09/2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 07.10.2019
La Segreteria di Stato

dati escvlusivi per il CED

2019.10.07 – Cattapan Renato – RDN – 102017214258

ATTO RIGETTATO
datato: 06/09/2019
con nr./codice: intimazione di pagamento n. 4033 del 06/09/19
emesso da: Abaco Spa
firmato da: Il responsabile del procedimento e’ Loris Targa ma la firma e’ illeggibile
notifica a mezzo: Tramite postino
data di notifica: 13/09/2019

RIGETTANTE
nome: Renato
cognome: Cattapan
sesso: M
paternità: Cattapan Ernesto
maternità: Parolin Maria Narcisa
data di nascita: 08/02/1954
residenza/domicilio: Via Alberie 50, San Martino di Lupari, Padova
e-mail: renato.cattapan54@libero.it
tel: 3474362888

MOTIVO RIGETTO
considerazioni personali: Rigetto questo atto poiche’ in questo periodo della mia vita, mi trovo in serie difficolta’ e non riesco a far fronte al pagamento. A causa di malattie croniche, sono invalido e percepisco un misero assegno di invalidita’ con la quale faccio fatica a mantenermi; con quel poco che prendo devo mangiare ed acquistare farmaci per le mie patologie, io non ce la faccio a pagare.
Signor Loris Targa, mi rivolgo a lei, si metta una mano nella coscienza, io purtroppo ho soltanto i soldi per mangiare, vivo giorno per giorno, non sapendo cosa mi riservera’ il domani, non riesco a pagare tutti questi soldi.
Mi sono rivolto al Movimento di Liberazione Nazionale Veneto perchè lo riconosco, come viene riconosciuto a livello internazionale grazie alle norme di Diritto Internazionale, come percorso giuridico legale e legittimo per autodeterminarmi assieme ai miei connazionali come POPOLO VENETO e non come popolo italiano. Per lo stesso motivo NON RICONOSCO l’Italia COME STATO DI APPARTENENZA in quanto il suo potere non trova giurisdizione nei territori appartenenti alla Repubblica Veneta.

2019.10.04 – FRASSETTO PAOLO – RDN – 102017124125

Oggetto: 2019.10.04 – FRASSETTO PAOLO – RDN – 102017124125

at
AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TEVISO –

Io sottoscritto/a paolo frassetto, nato/a il 30/09/1968, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219185201

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Sono di nazionalita veneta in autodeterminazione sotto il governo veneto provvisorio tutelato dal mlnv lo stato italiano nelle terre venete non ha giurisdizione per suo stesso dl 212//2010 tutto documentato in gazzetta ufficiale e sotto legge internazionale parlo della 881/77 ratificata dallo stesso stato occupante italiano

04.10.2019
In fede:
paolo frassetto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017124125
Si attesta che in data 2019.10.04, paolo frassetto, nato/a il 30/09/1968, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219185201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017124125

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato:
contrassegnato da nr./codice: 11320190000221557000
emesso da: AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE
a firma di: MAURO BRONZATO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 04/10/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 04.10.2019
La Segreteria di Stato

2019.10.04 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 102014142148

Oggetto: 2019.10.04 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 102014142148

at
REGIONE VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI, VIA SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – INFOBOLLO@REGIONE.VENETO.IT

Io sottoscritto/a ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09/04/1977, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 101933133031

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto TASSINI ODOARDO MARIA rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a REGIONE VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
SONO VENETO, RINNEGO FINALMENTE LO STATO ITALIANO LADRONE, E NON PAGHERO’ PIU’ ALCUNA TASSA PERSONALE ALLO STATO ITALIOTA

2019.10.04
In fede: ODOARDO MARIA TASSINI

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102014142148

Si attesta che in data 2019.10.04, ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09/04/1977, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 101933133031, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102014142148

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo)

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 02/07/2019
contrassegnato da nr./codice: 152601192019/TA ANNO2017
emesso da: REGIONE VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
a firma di: DOT.SSA ANNA BABUDRI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo:
in data:

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.10.04
La Segreteria di Stato

2019.10.03 – ROSSIGNOLI PAVESI ELENA EUGENIA – SPN – 102013212816

Oggetto: 2019.10.03 – Rossignoli Pavesi Elena Eugenia – SPN – 102013212816


DENUNCIANTE
Nome: Elena Eugenia
Cognome: Rossignoli Pavesi
sesso: f
paternità: Pavesi
maternità: Rossignoli
data di nascita: 30-12-1976
Distretto di nascita (ex comune): Novara
Contea di nascita (ex provincia o stato estero): Novara
indirizzo di residenza: via garibaldi 23
Distretto di residenza (ex comune): Vespolate
Contea di residenza (ex provincia): Novara
E-mail: pavesi.elena@libero.it
Telefono: 3487653211
Eventuale fax: non ce l’ho
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:danni e lesioni a mio figluo matias pavesi
luogo iniziale del fatto segnalato:borgosesia
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:il campo onlus Sostegno (BI) scuola elementare Borgosesia, cisa ovest ticino, consorzio in rete ivrea, carabinieri borgosesia, tribunale minorenni torino e tutti i complici menzionati in pubblica menzione

DENUNCIA QUANTO SEGUE
ente governativo: Elena Pavesi Trustee
il giorno 27 settembre 2019 alle ore 17,30 circa sono stata contattata telefonicamente da numero privato facente capo a pronto soccorso Borgosesia, il dott. OOlita Nicola mi informa del fatto che mio figlio è ricoverato in pronto soccorso con trauma cranico e lesione che ha necessitato sutura con cinque punti. il dottore chiede a me, madre in possesso di patria potestà il consenso alla vacinazione antitetanica.
ho risposto che non ho nessun elemento per prestare tale consenso informato e che mi sareu recata personalmente per accertarmi dello stato di mio figlio e ricevere le informazioni necessarie, il picolo ha ricevuto una piccola parte di vaccinazioni consigliate, non obbligatorie già che in Spagna non vige la dittatura dei trattamenti sanitari obbligatori sui neonati e bambini ed interrotto a causa di gravi reazioni avvrese manifestate dal piccolo.
sapendo che la dittatura italiana oltre a prevedere l’avvelenamento obbligatoro delle nuove generazioni non si asume neanche la responsabilità dei danni arrecati ho voluto quindi raccogliere più informazioni possibili riguardo al contenuto di tali iniezioni e possibili danni e lesioni permanenti arrecati da essi.
all’arrivo in ospedale trovo due uomini armati in veste di carabinieri di Borgosesia, che rifiutano di identificarsi, e che comunicano verbalmente, senza presentare alcuna documentazione che attesti le loro dichiarazioni, che non posso vedere mio figlio nemmeno in quello stato di ricovero in pronto soccorso. alludendo a una qualche disposizione del tribunale dei minorenni che di fatto esiste ma che non vieta che io veda mio figlio, quindi dichiarando il falso.
il maresciallo, uno dei due mercenari armati presenti, interrompe in continuazione il mio dialogo con il medico, cercando di mettermi fretta e di non ricevere le informazioni. sotto tale pressione ed interferenza cerco di rimanere calma e lucida e di capire cosa comunica e spiega il medico ed acconsento al trattamento di sieroprofilassi antitetanica ad uso intramuscolare pur sapendo che eso è soggetto a gravi rischi per evitare ulteriori danni e pressioni e maltrattamenti a me e a mio figlio, pregando che non sia roba troppo contaminatata e contaminante, come normalmente è il materiale ospedaliero.
il dottore dichiara che per lui è INDIFFERENTE che io veda o non veda mio figlio. faccio presente al medico che mio figlio ha dei sentimenti, un’anima e una mamma e che un abbraccio materno in quelle condizioni può solo fargli bene, ma il medico, nella sua indifferenza a ciò, come mio figlio fosse solo un pezzo di carne traumatizzato, ferito, ricucito e siringato, allude ai mercenari militari che impediscono che mio figlio abbracci sua madre. ho chiesto il motivo essendo pulita a norma di legge e non avendo compito alcun crimine, il motivo di tale ulteriore tortura psicologica sul bambino e su di me, ma i mercenari sono stati irremovibili. sono uscita a comunicare ai miei due amici che hanno accompagnato ed il maresciallo ha chiesto documenti ed identificazione anche a loro, molestando e sequestrando uno dei due testimoni accompagnati dentro la caserma di borgosesia.
sono riuscita grazie al medico successivo, dott. Lorusso a far consegnare dei regali che avevo portato a mio figlio dopo che i mercenari hanno perquisito il contenuto e rilevato la non pericolosità. eh certo, una madre che fa visita al figlio in pronto soccorso come minimo porta al figlio regali pericolosi, nella logica malata dei criminali che invece da due anni e quasi tre mesi commettono ogni sorta di violazione ed abuso nei confronti del bambino, miei e della famiglia, non in ultimo l’invenzione della criminale asssitente sociale Chersan Cristina, avvallata da Premoli Enrica e Bertone Valentina, in piena e totale violazione del proprio codice deontologico di professione e di ogni legge nazionale e sovranazionale in corso di validità, secondo cui io non posso più vedere né sentire mio figlio dal giorno 13 giugno 2019 AD, dopo averlo visto in due anni circa 40 ore perché Chersan dichiara: a me va bene così (registrazione disponibile n.d.r.)
denuncio quindi anche questi danni e lesioni causati a mio figlio oltre a quelli denunciati in questi due anni e tre mesi quasi di abusi di ogni sorta, richiedo che venga immediatamente aperta indagine su come sia successo ciò che ha portato a questi danni e lesioni su mio figlio, il foglio di pronto soccorso non specifica. le lesioni in zona occipitale fanno pensare che il bambino sia stato aggredito e spinto all’indietro o buttato contro qualcosa di metallico alle sue spalle, già che mio figlio cammina in avanti e non all’indietro. che si apra quindi imputazione delle responsabilità alla scuola che risulta da carta di ambulanza sita in piazza martiri n.2 a Borgosesia.
il giorno 30 settembre 2019 sono scaduti i termini di 90 giorni dalla pubblica menzione effettuata al Governo Veneto, ad oggi inconfutati, richiedo quindi al governo le misure necessarie ed urgenti per liberare il piccolo Matias rapito il 21 luglio 2017 e varie volte deportato, detenuto prigioniero contro la sua volontà in Sostegno (BI), presso Onlus IL campo dal 5 luglio 2019.

elena eugenia della ascendenza rossignoli pavesi
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.
Elena Eugenia Rossignoli Pavesi

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 102013212816) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

2019.10.02 – MARINI ANTONIO – RDN – 102012194316

Oggetto: 2019.10.02 – MARINI ANTONIO – RDN – 102012194316

at
COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AMBIENTALE M.LLO C.MARCO VOLPE – P.M. DOTT.SA SABATTINI BARBARA, N.O.E. VIALE GIAN GIACOMO FELLISSENT NR.63 , 31100 TFREVISO – noetvcdo@carabinieri.it

Io sottoscritto/a ANTONIO MARINI, nato/a il 25.02.1941, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale —

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto MARINI ANTONIO rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AMBIENTALE M.LLO C.MARCO VOLPE – P.M. DOTT.SA SABATTINI BARBARA tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AMBIENTALE M.LLO C.MARCO VOLPE – P.M. DOTT.SA SABATTINI BARBARA per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Non riconosco la giurisdizione italiana perché sia l’autorità giudiziaria che qualsiasi altra istituzione della Repubblica Italiana agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia, ad oggi ancora esistente e attualmente rivendicata in legge dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e dal Governo Veneto Provisorio istituito ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale del 1977 alla Convenzione di Ginevra del 1949.
Pur se consigliato ad essere disponibile a porre chiarimenti se utili e necessari ad acclarare fatti delittuosi per i quali, terzi soggetti si sono resi responsabili di illeciti indipendentemente dalla mia volontà e possibilità di impedimento, come Cittadino del Popolo Veneto non sono disposto ad assoggettarmi a tali disposizioni illegali.
Sono disponibile tuttavia a provvedervi da uomo libero e in onore ma nel rispetto della mia piena personalità giuridica stabilita per legge naturale e dal mio Governo Veneto Provvisorio.
Contesto per tanto il vostro difetto assoluto di giurisdizione ad ogni effetto di legge.
Con l’occasione e con effetto immediato, rigetto l’assistenza dell’Avv.to Matteo BRODEVANI del Foro di Pordenone e di qualsiasi altro difensore e/o entità che agisca in nome e per conto mio in ambito italiano.

2019.10.02
In fede: ANTONIO MARINI

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102012194316

Si attesta che in data 2019.10.02, ANTONIO MARINI, nato/a il 25.02.1941, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale , ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102012194316

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo)

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 24.09.2019
contrassegnato da nr./codice: RIF.PROT.58/16-2-2019 – INVITO A PRESENTARSI PER RENDERE INTERROGATORIO…(ARTT.375 C.C.P.)
emesso da: COMANDO CARABINIERI PER LA TUTELA AMBIENTALE M.LLO C.MARCO VOLPE – P.M. DOTT.SA SABATTINI BARBARA
a firma di: M.LLO CAPO CC MARCO VOLPE
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: M.LLO CAPO CC MARCO VOLPE
in data: 26.09.2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.10.02
La Segreteria di Stato

2019.10.01 – COSTA CRISTIAN NICOLA – RDN – 1020111756

Oggetto: 2019.10.01 – COSTA CRISTIAN NICOLA – RDN – 1020111756

at
MOBILITA’ DI MARCA SPA (MOM), VIA POLVERIERA NR.1 – 31100 TREVISO – info@mobilitadimarca.it

Io sottoscritto/a CRISTIAN NICOLA COSTA, nato/a il 10.12.1999, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019529113024

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto COSTA CRISTIAN NICOLA rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a MOBILITA’ DI MARCA SPA (MOM) tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da MOBILITA’ DI MARCA SPA (MOM) per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Ho ricevuto una e-mail che non confuta alcunché di quanto rigettato in data 17.09.2019.
La formalità della vostra comunicazione è pertanto irricevibile dal sottoscritto che con la presente rinnova la richiesta di chiarimenti che sembra non vogliate fornire.
Si sollecita pertanto un cortese sollecito e dettagliato riscontro per iscritto.

2019.10.01
In fede: CRISTIAN NICOLA COSTA

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.1020111756

Si attesta che in data 2019.10.01, CRISTIAN NICOLA COSTA, nato/a il 10.12.1999, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019529113024, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 1020111756

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 20.09.2019
contrassegnato da nr./codice: PRIVO DI PROT. IN RIFER. VERBALE NR.35791 DEL 13.03.2019
emesso da: MOBILITA’ DI MARCA SPA (MOM)
a firma di: RIZZO DIANA AGENTE ACCERTATORE UFFICIO GESTIONE SANZIONI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: MOBILITA’ DI MARCA SPA (MOM) – VIA POSTA ELETTRONICA
in data: 20.09.2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.10.01
La Segreteria di Stato

2019.10.01 – FURLANETTO MANUEL – RDN – 102011184036

Oggetto: 2019.10.01 – FURLANETTO MANUEL – RDN – 102011184036

at
CONTARINA SPA, VIA VITTORIO VENETO NR.6 – 31027 LOVADINA DI SPRESIANO – TREVISO – contarina@contarina.it

Io sottoscritto/a MANUEL FURLANETTO, nato/a il 17.05.1965, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20188485701

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto FURLANETTO MANUEL rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a CONTARINA SPA tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da CONTARINA SPA per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
è inutile che insistiate a inviare comunicazioni ridondanti e ininfluenti rispetto al rigetto fatto alle vostre pretese.
Non riuscite neppure a confutare le ragioni per le quali i rigetti sono posti in essere.
Tutto ciò che pretendete e soprattutto le minacce che fate a noi Cittadini del Popolo Veneto, configurano degli illeciti molto gravi in particolare a disposizioni di leggi internazionali con valore jus-cogens e che configurano anche la violazione dell’art.2.4 della Carta delle Nazioni Unite rispetto al diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto, di cui io faccio parte.
Non minacciate riscossioni coattive del credito che sono atti illegali perché le leggi italiane sono illegali sui nostri territori e agireste in difetto assoluto di giurisdizione con tutte le conseguenze derivanti da tali responsabilità.

2019.10.01
In fede: MANUEL FURLANETTO

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102011184036

Si attesta che in data 2019.10.01, MANUEL FURLANETTO, nato/a il 17.05.1965, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20188485701, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102011184036

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo)

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 30.09.2019
contrassegnato da nr./codice: 0014899 DI PROTOCOLLO
emesso da: CONTARINA SPA
a firma di: RASERA MICHELE – DIRETTORE GENERALE – LARA SANTALUCIA – FEDERICA DE SANTIS
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: CONTARINA SPA – A MEZZO E-MAIL
in data: 30.09.2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.10.01
La Segreteria di Stato

2019.08.28 – CAROBOLANTE DINO – RDN – 101838163255

Oggetto: 2019.08.28 – CAROBOLANTE DINO  – RDN – 101838163255

at
LORIS TARGA – ABACO S.P.A., ABACO S.P.A. – VIA RISORGIMENTO 91 – 31044 MONTEBELLUNA (TV) – UFFICIOLEGALE@ABACOSPA.IT

Io sottoscritto/a DINO CAROBOLANTE, nato/a il 09/03/1945, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019510153429

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a LORIS TARGA – ABACO S.P.A. tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da LORIS TARGA – ABACO S.P.A. per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
SONO STANCO DI ESSERE VESSATO DA UNO STATO INVASORE RAZZISTA CHE VUOLE ESTORCERE DENARO A PERSONE DI UNO STATO CHE NON GLI APPARTIENE.

SONO VENETO E QUINDI PER TALE MOTIVO NON VI RICONOSCO.

2019.08.28
In fede: DINO CAROBOLANTE

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101838163255

Si attesta che in data 2019.08.28, DINO CAROBOLANTE, nato/a il 09/03/1945, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 2019510153429, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101838163255

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 26/07/2019
contrassegnato da nr./codice: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO N. 2141
emesso da: LORIS TARGA – ABACO S.P.A.
a firma di: LORIS TARGA
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 26/08/2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.08.28
La Segreteria di Stato

2019.09.27 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 102017103514

Oggetto: 2019.09.27 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 102017103514

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO –

Io sottoscritto/a chiara frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
MAURO BRONZATO sono convinto che lei sia rispettoso delle leggi e le applichi .Se questa cartella fosse mandata a un italiano senza ombra di dubbio sarebbe tenuto a pagarla.Io sono veneta in autodeterminazione sotto tutela del Governo Veneto Provvisorio riconosciuto a livello internazionale e le tasse italiane non mi riguardano, la 881/77 ratificata anche dal suo stato italiano parla chiaro ogni soggetto in autodeterminazione puo trattenersi tutte le risorse per raggiungere lo scopo e poi c è anche la 212/2010 la trova in gazzetta ufficiale .Lo stato italiano SPA puo solo con la forza ottenere il pagamento perché se rispettasse le sue stesse leggi non dovrebbe nemmeno inviarle certe cartelle

27.09.2019
In fede:
chiara frassetto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017103514
Si attesta che in data 2019.09.27, chiara frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017103514

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato:
contrassegnato da nr./codice: 11320180019964464000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
a firma di: MAURO BRONZATO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale
in data: 27/09/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 27.09.2019
La Segreteria di Stato

2019.09.27 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 102017101632

Oggetto: 2019.09.27 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 102017101632

at
AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO –

Io sottoscritto/a chiara frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Come nei precedenti rigetti continuo a dirle che io non sono italiana e non sono la finzione giuridica che lei sta cercando, quindi le chiedo per l ennesima volta di rispettare le leggi, le elenco di nuovo la 881/77 e la 212/2010 che abroga in via definitiva l annessione della Repubblica Veneta all ITALIA

27.09.2019
In fede:
chiara frassetto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017101632
Si attesta che in data 2019.09.27, chiara frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017101632

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato:
contrassegnato da nr./codice: 11320190000899447000
emesso da: AGENZIA ENTRATE -RISCOSSIONE
a firma di: MAURO BRONZATO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 27/09/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 27.09.2019
La Segreteria di Stato

2019.09.27 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 10201710570

Oggetto: 2019.09.27 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 10201710570

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO –

Io sottoscritto/a chiara frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
MAURO BRONZATO chiedo anche a lei come ai suoi colleghi se lei è rispettoso della legge???Le chiedo questo perché vedo che come i suoi colleghi continua a mandare cartelle di pagamento che a voi stato italiano SPA NON SONO DOVUTE .Mi sono dichiarata di nazionalita veneta tutelata dal GVP riconosciuto a livello internazionale ,detto questo io sono in legge applicando sia il DL 212/2010 sia la 881/77 ratificata anche dalla sua italia. Quindi se lei pretende dei pagamenti da me veneta in autodeterminazione sta commettendo un reato .Potra avere il pagamento solo con la forza, non perché ha ragione ,quindi le chiedo di leggersi per bene sia il DL 212/2010 lo trova in gazzetta ufficiale, sia la nota 881/77 le applichi e non le ignori.

27.09.2019
In fede:
chiara frassetto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.10201710570
Si attesta che in data 2019.09.27, chiara frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 10201710570

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato:
contrassegnato da nr./codice: 11320190000220143000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
a firma di: MAURO BRONZATO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALEr
in data: 27/09/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 27.09.2019
La Segreteria di Stato

2019.09.27 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 101937102822

Oggetto: 2019.09.27 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 101937102822

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TRVISO –

Io sottoscritto/a chiara frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto frassetto chiara rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
MAURO BRONZATO chiedo anche a lei come ai suoi colleghi se lei è rispettoso della legge???Le chiedo questo perché vedo che come i suoi colleghi continua a mandare cartelle di pagamento che a voi stato italiano SPA NON SONO DOVUTE .Mi sono dichiarata di nazionalita veneta tutelata dal GVP riconosciuto a livello internazionale ,detto questo io sono in legge applicando sia il DL 212/2010 sia la 881/77 ratificata anche dalla sua italia. Quindi se lei pretende dei pagamenti da me veneta in autodeterminazione sta commettendo un reato .Potra avere il pagamento solo con la forza, non perché ha ragione ,quindi le chiedo di leggersi per bene sia il DL 212/2010 lo trova in gazzetta ufficiale, sia la nota 881/77 le applichi e non le ignori.

2019.09.27
In fede: chiara frassetto

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101937102822

Si attesta che in data 2019.09.27, chiara frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale , ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101937102822

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato:
contrassegnato da nr./codice: 11320190000220143000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
a firma di: MAURO BRONZATO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 27/09/2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.27
La Segreteria di Stato

2019.09.26 – MALUDROTTU MARIO – RDN – 10193618280

Oggetto: 2019.09.26 – MALUDROTTU MARIO – RDN – 10193618280

at
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, VIALE DEI MILLE 7, 29121 PIACENZA (PC) –

Io sottoscritto/a MARIO MALUDROTTU, nato/a il 11/020/1961, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 10192316174

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto MALUDROTTU MARIO rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
DAL 2006 A OGGI, HO LAVORATO SUL TERRITORIO ITALIANO, COME OPERAIO, GLI ULTIMI 2 ANNI.
NON AVEVO ALLORA I SOLDI PER PAGARE E NON GLI HO ORA; E I CASI SONO DUE, HO DO DA MANGIARE A MIA FIGLIA E MIA COMPAGNA, O PAGO LE TASSE.
HO FATTO LA MIA SCELTA!
CORDIALI SALUTI.

2019.09.26
In fede: MARIO MALUDROTTU

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.10193618280

Si attesta che in data 2019.09.26, MARIO MALUDROTTU, nato/a il 11/020/1961, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 10192316174, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 10193618280

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 06/09/2019
contrassegnato da nr./codice: 08520199002179885000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
a firma di: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO – PIERGIORGIO IODICE
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: ORE 19:00 RACCOMANDATA POSTE ITALIANE
in data: 24 SETTEMBRE 2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.26
La Segreteria di Stato

 

2019.09.26 – FURLANETTO MANUEL – RDN – 10193684439

Oggetto: 2019.09.26 – Furlanetto Manuel – RDN – 10193684439

at
AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE, VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI’ CUNEO – areariscossionisrl@pec.it

Io sottoscritto/a Manuel Furlanetto, nato/a il 17/05/1965, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20184985701

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto Furlanetto Manuel rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
PER DIFETTO ASSOLUTO DI GIURISDIZIONE DELLE AUTORITA’ ITALIANE NEI TERRITORI VENETI

2019.09.26
In fede: Manuel Furlanetto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.10193684439

Si attesta che in data 2019.09.26, Manuel Furlanetto, nato/a il 17/05/1965, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20184985701, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 10193684439

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 16/09/2019
contrassegnato da nr./codice: doc. n. 5635807
emesso da: AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE
a firma di: RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO VALERIA TAMBUSCIO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 25-09-2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.26
La Segreteria di Stato

2019.09.26 – GIORDAN VALENTINO – RDN – 101936182157

Oggetto: 2019.09.26 – GIORDAN VALENTINO – RDN – 101936182157

at
SDL CENTROSTUDI SPA Unipersonale, Via Padana Superiore 82/b – 25080- Mazzano BS – legalcare@sdlcentrostudi.it

Io sottoscritto/a VALENTINO GIORDAN, nato/a il 05/05/1984, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201952020559

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto GIORDAN VALENTINO rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a SDL CENTROSTUDI SPA Unipersonale tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da SDL CENTROSTUDI SPA Unipersonale per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Io sottoscritto Giordan Valentino, nell’anno 2009 ha stipulato un contratto di mutuo con la Banca Popolare di Vicenza.
Nell’anno 2016 ho contattato SDL Centro Studi per fare un’analisi sul contratto di mutuo e per capire se ci fosse anatocismo bancario. Dall’analisi effettuata risultava che il mutuo era usurato, di seguito, mi veniva affidato l’avvocato Marco Portantiolo di Treviso, che gia’ dal primo incontro mi ha spiegato l’iter chiedendo una cifra per le spese.
Ho pagato SDL per l’analisi ( € 2800.00) e sostenuto altre spese per l’avvocato (€ 2280.88 ) per poi ritrovarmi senza alcun riscontro in mano.
Nell’anno 2017, l’avvocato sopra citato, mi comunicava di aver avuto un incontro con la banca,la quale non si e’ presentata. Lo stesso avvocato ha poi avanzato una ulteriore richiesta di denaro per proseguire con la pratica, alla quale ho dovuto dire di no, perche’ impossibilitato dal sostenere ulteriori spese.
Ho contattato SDL per avere spiegazioni e per chiedere il risarcimento delle spese sostenute poiche’ pareva esserci un’assicurazione con SDL. Mi e’ stato risposto che mi avrebbero affidato ad un altro avvocato, ma niente risarcimento in denaro.
A questo punto ho dovuto fermarmi vista la situazione economica nella quale mi trovavo.
A tutt’oggi vorremmo essere risarciti da SDL e dall’avvocato visto l’iter delle varie situazioni che non hanno portato a nessuna conclusione.

2019.09.26
In fede: VALENTINO GIORDAN

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101936182157

Si attesta che in data 2019.09.26, VALENTINO GIORDAN, nato/a il 05/05/1984, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201952020559, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101936182157

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 23/03/16
contrassegnato da nr./codice: ft 2853 del 23/03/2016
emesso da: SDL CENTROSTUDI SPA Unipersonale
a firma di: non ce’ firma
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale a domicilio
in data: 23/03/2016

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.26
La Segreteria di Stato

2019.09.26 – GIORDAN VALENTINO – RDN – 101936184856

Oggetto: 2019.09.26 – GIORDAN VALENTINO – RDN – 101936184856

at
Intesa Sanpaolo S.p.A., Piazza S.Carlo 1569 10121 Torino – info@intesasanpaolo.com

Io sottoscritto/a VALENTINO GIORDAN, nato/a il 05/05/1984, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201952020559

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto GIORDAN VALENTINO rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a Intesa Sanpaolo S.p.A. tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Intesa Sanpaolo S.p.A. per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
In riferimento alla lettera ricevuta da Intesa San Paolo, contratto nr. 0000 47384838, dove mi viene chiesto il pagamento di € 13.23 per un prestito personale/polizza, la cui durata e’ per tutto il tempo del contratto del mutuo e sottolineo il fatto che non ero al corrente di questo contratto!!!non ho ricordi di quando la Banca Popolare di Vicenza me lo ha fatto firmare.
Inoltre, ho chiesto spiegazioni a Banca Intesa riguardo questo contratto, senza avere alcuna risposta esauriente.
Continuo a ricevere lettere e solleciti senza sapere a cosa siano riferiti questi € 13.23

2019.09.26
In fede: VALENTINO GIORDAN

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101936184856

Si attesta che in data 2019.09.26, VALENTINO GIORDAN, nato/a il 05/05/1984, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201952020559, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101936184856

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 20/08/2019
contrassegnato da nr./codice: Circolare relativa al Prestito Personale n.00 0047384838 del 30/07/2010 Filiale 50039 – MONTEBELL.ARMI
emesso da: Intesa Sanpaolo S.p.A.
a firma di: Il consigliere Delegato e Ceo Carlo Messina
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale a domicilio
in data: 27/08/2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.26
La Segreteria di Stato

 

2019.09.24 – MARINI ANTONIO – RDN – 101934152753

Oggetto: 2019.09.24 – MARINI ANTONIO – RDN – 101934152753

at
COMUNE DI CARBONERA, VIA ROMA 27, 31030 CARBONERA – TV –

Io sottoscritto/a ANTONIO MARINI, nato/a il 25.02.1941, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale —

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto MARINI ANTONIO rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a COMUNE DI CARBONERA tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da COMUNE DI CARBONERA per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
no go schei e con quei pochi che go devo magnar.

2019.09.24
In fede: ANTONIO MARINI

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101934152753

Si attesta che in data 2019.09.24, ANTONIO MARINI, nato/a il 25.02.1941, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale , ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101934152753

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 09.08.2019
contrassegnato da nr./codice: PROTOCOLLO 15828 TITOLO IV CLASSE 3 AVVISO NR.197 – IMPOSTA IMU ANNO 2014
emesso da: COMUNE DI CARBONERA
a firma di: PAOLA FRESCH – FUNZIONARIO RESPONSABILE
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: MESSO COMUNALE NICOLA DE PALMA
in data: 20.09.2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.24
La Segreteria di Stato

2019.09.24 – GIACOMAZZI MONICA – RDN – 10193491516

Oggetto: 2019.09.24 – GIACOMAZZI MONICA – RDN – 10193491516

at
abaco s.p.a., via risorgimento 91 31044 montebelluna treviso – ufficiolegale@abacospa.it

Io sottoscritto/a Monica Giacomazzi, nato/a il 23-07-1970, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20195392501

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto Giacomazzi Monica rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a abaco s.p.a. tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da abaco s.p.a. per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Non intendo pagare nessuna multa ad uno stato occupante che già mi soffoca con tasse e accise occulte su beni primari, che cede un credito inesistente a un’ azienda privata che viola anche la mia privacy e mi assoggetta a staiking.

2019.09.24
In fede: Monica Giacomazzi

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.10193491516

Si attesta che in data 2019.09.24, Monica Giacomazzi, nato/a il 23-07-1970, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20195392501, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 10193491516

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 06-09-2019
contrassegnato da nr./codice: intimazione di pagamento n 5045
emesso da: abaco s.p.a.
a firma di: LORIS TARGA
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Postino
in data: 18-09-2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.24
La Segreteria di Stato

2019.09.24 – MLNV-GVP – MORI VASANTHKUMAR – APM

AVVISO A PUBBLICA MENZIONE

Oggetto: Mori Vasanthkumar nato il 27.05.1982 a Bangalore (India), persona di nazionalità Veneta e Cittadina del Popolo Veneto, Essere Umano registrata presso l’Anagrafe del Popolo Veneto sotto l’egida del Governo Veneto Provvisorio (GVP) istituito dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

Fatti accorsi il giorno di domenica 11 agosto 2019 in località Egna (Bz) e segnalati/denunciati alla *Polisia Nasionale Veneta in data 20.08.2019.

At

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO dei Ministri italiano
Palazzo Chigi – Piazza Colonna 370 – 00187 Roma – Italia

PROCURA DELLA REPUBBLICA presso il TRIBUNALE DI BOLZANO
Piazza del Tribunale nr.1, 39100 Bolzano (Bz)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO PER LA PROVINCIA DI BOLZANO
Viale Principe Eugenio di Savoia nr.11, 39100 Bolzano (Bz)

STUDIO LEGALE KMFB
Via Perathoner nr.31, 39100 Bolzano (Bz)
c.a. Avv.to Martin Fill

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI EGNA (BZ)
Via Largo Ballhaus nr.44, 39044 Egna (Bz

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI COL SAN MARTINO (TV)
Via Giarentine nr.17, 31010 Farra di Soligo (Tv)

COMANDO STAZIONE CARABINIERI DI VILLORBA (TV)
Via XX Settembre, 11/a, 31020 Villorba TV

LADURNER KLAUS
datore di lavoro del Sig. Mori VasanthKumar
presso PREIDLHOF LUXURY DOLCEVITA RESORT
Via S. Zeno, 13, 39025 Naturno (BZ)

QdP Il QUOTIDIANO DEL PIAVE
Piazza Vittorio Emanuele II nr.5, 31053 Pieve di Soligo (Tv) – c.a. direttore: Gianluca Renosto

IL GAZZETTINO
Via Torino, 110 – 30172 Venezia Mestre

Il DOLOMITI SRL
Via Manci 67, 38123 Trento (TN)

ALTO ADIGE
via Volta 10 – 39100 Bolzano

 e per l’ulteriore a prasticarsi

 Segreteria di Stato del Governo Veneto Provvisorio – sede

Divisione Federale Investigativa
Proveditorato Generale de la Polisia Giudisiaria
presso il Dipartimento de Giustisia – sede

Si precisa che gli atti di denuncia/segnalazione pervenuti alla Polisia Nasionale Veneta  non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano e sono atti espressioni di volontà attraverso i quali i Cittadini del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si sono autodeterminati e hanno dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppongono all’esercizio di qualsiasi attività che ritengono illegale anche da parte di autorità e forze militari e/o di polizia italiane operanti in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Patria, ovvero di violazione, in proprio danno, di diritti umani, civili e politici, ovunque nel mondo.

Per quanto di competenza, questo GVP viene attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili che, secondo il denunciante sono responsabili degli eventi e delle conseguenze derivanti dagli atti posti in proprio danno.

*
POLISIA NASIONALE VENETA
Istituzione del Governo Veneto Provisorio (GVP), apparato istituzionale di cui è dovuto dotarsi il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949.

SEGNALAZIONE/DENUNCIA PRESENTATA IL 20.08.2019 E PUBBLICATA SUL LA GAXETA UFICIALE IN DATA 20 AGOSTO 2019
(http://gaxetauficiale.mlnv.org/main/2019/08/20/2019-08-20-mori-vasanthkumar-spn-101830182431/)

DENUNCIANTE
Nome: VASANTHKUMAR
Cognome: MORI
sesso: M
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:11.08.2019
luogo iniziale del fatto segnalato:COMUNE DI ORA (BZ)
soggetti ritenuti responsabili:AUTORITA’ ITALIANE O PRESUNTE TALI
Precisazione:CARABINIERI DELLA STAZIONE DI EGNA (BZ) + ALTRI

DENUNCIA QUANTO SEGUE
Io sottoscritto Mori Vasanthkumar di nazionalità Indiana e cittadinanza Veneta a seguito dei fatti accorsi in data 11 agosto 2019 sono a dichiarare in onore e verità quanto segue:

la mattina di domenica stavo guidando la mia autovettura Fiat Panda di colore rosso e targata CF-782-LN, acquistata usata da un paio di anni e priva di segni di collisioni con terzi sulla SS.12 proveniente da Bolzano con direzione Trento.
Passata una galleria e lo svincolo per raggiungere le località Ora e Montagna, mia destinazione iniziale, effettuavo una manovra a “U”, per recuperare il percorso di destinazione e per approfittare di uno spiazzo nella carreggiata opposta, per urgenti bisogni fisiologici.
Ammetto di aver svoltato nonostante la segnaletica orizzontale contrassegnata da doppia riga continua, ma la manovra l’ho effettuata in sicurezza e tranquillità presegnalandola con l’indicatore di direzione.
Nessun veicolo in entrambe le carreggiate si trovavano in prossimità della mia posizione consentendomi la manovra.
Al completamento della manovra e approcciandomi alla discesa dal mezzo, anche grazie al finestrino di guida parzialmente aperto, udivo il rumore secco di un impatto tra veicoli e una successiva accelerata (con stridore di gomme), da parte di un’ auto di colore scuro e apparentemente di tipo sportivo, (a prima vista un modello tipo “Lotus”), con alla guida un individuo di circa sessant’anni, che si allontanava repentinamente in direzione Trento.
Notavo nel frattempo un motociclista rialzarsi da terra ancora a cavalcioni della sua motocicletta di tipo “moto-cross” e affiancato da altre simili moto.
Alcuni istanti dopo, mentre mi accingevo a scendere, venivo raggiunto da un individuo di media età indossante calzoncini corti e canottiera, proveniente di corsa dall’opposta carreggiata e che mi intimava di consegnarli la patente e il libretto dell’auto.
Perplesso chiedevo al soggetto di qualificarsi ma questi mi intimava di non scendere e lo notavo tornare alla sua macchina di colore chiaro, (tipo Suv), posta nell’altra carreggiata ben oltre due veicoli fermi dopo le moto.
Lo stesso soggetto aveva chiesto ad uno dei motociclisti di avvicinarmi e di controllare che non scendessi dal mio veicolo.
Questo individuo, che poi effettivamente mi avvicinava, palesandosi di giovane età, indossante occhiali da vista e privo di casco, mi chiedeva nel frattempo se avevo l’assicurazione.
Poco dopo venivo nuovamente raggiunto dal precedente individuo che si qualificava come carabiniere esibendo un tesserino che, nel tornare ad allontanarsi da me, per chiamare in ausilio una pattuglia col proprio telefonino, esigeva dallo stesso motociclista di persistere nell’impedirmi di scendere dal mio veicolo.
Tutto ciò mi appariva francamente inverosimile e mi preoccupava non capendo le motivazioni di tale veemenza considerato che il carabiniere neppure si era preoccupato di identificare i conducenti dei veicoli che lo precedevano appena dopo le moto coinvolte nel sinistro, nonostante potessero essere validi testimoni dell’incidente.
Nel contempo i motociclisti avevano liberato la carreggiata e si erano accomodati sul guard-rail consentendo il ripristino del flusso veicolare.
Il militare, tornato nei pressi della mia auto, mi accusava di aver provocato l’incidente e di aver attraversato la carreggiata nonostante la doppia linea continua.
Nonostante la mia critica alle accuse del militare, tra l’altro non confutate nell’immediatezza da alcun motociclista, e l’incredulità che si stesse operando contro di me come fossi il responsabile del sinistro, insistevo nell’affermare la mia estraneità all’episodio.
Aggiungevo inoltre che il mio veicolo non era entrato in collisione con alcuno e non presentava segni di impatto, soprattutto nella parte posteriore, visto e considerato che sembrava trattarsi di un tamponamento ad opera del motociclista.
Sopraggiunta una pattuglia di carabinieri uno di loro mi avvicinava intimandomi con tono minaccioso di scendere dal mezzo.
Ancora più incredulo per l’evolversi della situazione in mio sfavore, accentuato dall’atteggiamento minaccioso e poco rispettoso dei militari, replicavo di non aver fatto nulla.
Alla ripetuta aggressiva intimazione di scendere dal mio veicolo cercavo di tutelarmi registrando quanto stava accadendo col mio telefonino.
Poco dopo, però, venivo derubato dello stesso da parte di uno dei militari che congiuntamente al carabiniere in borghese cancellava la registrazione fin lì realizzata e restituendomelo solo dopo la mia insistente richiesta di contattare almeno un testimone di mia fiducia.
Nel frattempo sopraggiungeva un’altra pattuglia dell’Arma e venivo letteralmente circondato da almeno sei militari alcuni dei quali, con toni minacciosi e provocatori, istigavano una mia reazione con ripetuti schiaffetti sulla mia spalla sinistra.
In particolare, inoltre, uno dei militari, quello di statura più alta degli altri, faceva ben alludere che si stava preparando ad un’azione forzata contro di me, indossando provocatoriamente dei guanti neri e avvicinandosi alla mia persona come per prendermi e trascinarmi fuori dal veicolo.
Nonostante avessi avvertito i militari che temevo la loro presenza e ancor più le loro manifestate e percepite malevoli intenzioni, pretendevo e ottenevo di poter chiamare un testimone di mia fiducia tale Daniel Morello.
A questi, giunto sul posto, veniva comunque impedito da uno dei militari, di avvicinarmi e di poter assistere alla pretesa di sottopormi anche all’alcol test per il quale avevo chiesto la presenza del testimone.
Non corrisponde a verità il fatto che io mi sia rifiutato di sottopormi a tale visura alcolimetrica, come poi contestata con il conseguente ritiro della patente di guida.
In presenza del testimone procedevano così al mio arresto, con apposizione ai polsi delle manette di sicurezza, nonostante non avessi posto alcuna resistenza.
Venivo poi accompagnato in caserma.
Lì, privato delle manette, venivo raggiunto dal mio amico che poteva avvicinarmi in una sala d’attesa, ma poco dopo veniva fatto uscire dalla caserma.
Accompagnato nella camera di sicurezza scortato da due carabinieri mi facevano togliere le scarpe e lì mi trattenevano per circa un’ora.
Accompagnato in uno degli uffici i militari mi sottoponevano forzatamente a rilievi foto-dattiloscopici e insistentemente pretendevano da me la sottoscrizione degli atti da loro realizzati.
Di certo io non sono mai stato informato delle ragioni del mio arresto e non ho mai potuto neppure esporre la mia versione dei fatti per i quali sembravano non aver alcun interesse.
Per disposizione, probabilmente del comandante della stazione, venivo nuovamente ammanettato con le mani dietro la schiena.
Venivo poi trascinato a forza e con ripetuti scossoni ad un veicolo di servizio e portato in carcere con i sistemi di emergenza sonori e visivi attivati e con una condotta di guida da farmi temere le conseguenze di un incidente.
Giunto in carcere venivo girato verso un muro con il divieto di voltarmi e di relazionarmi con chi della polizia penitenziaria stava formalizzando alcuni atti per la mia detenzione.
Esperite le formalità, presumo di rito, il poliziotto della penitenziaria chiedeva ai carabinieri se avessi avuto qualche reazione nei loro confronti e ottenendo conferma della mia placidità.
Alla luce dei fatti esposti appare che due sofferte notti in un carcere non siano sufficienti per suffragare un briciolo di rispetto umano e della verità che è stata dolosamente travisata non solo dai carabinieri e dalla magistratura, ma anche da alcune testate giornalistiche con una falsa informazione pubblicata in loco e anche nella regione di residenza.
Conseguenze immediate sono state quelle morali e fisiche da me patite e la perdita del lavoro con l’obbligo di sottoscrivere le mie “volontarie” dimissioni.
Essendo io Veneto mi rivolgo alla Polisia Nasionale Veneta quale unica autorità moralmente legittima per il perseguimento del rispetto dei miei diritti violati.
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.
VASANTHKUMAR MORI

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 101830182431) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

All’atto della presente il Sig. MORI Vasanthkumar ha integrato la precedente segnalazione/denuncia con le seguenti precisazioni:

In data 24.09.2019 ho notato che sono pervenute sul mio cellulare privato numerose chiamate proveniente dalla stazione carabinieri di Col San Martino – Farra di Soligo (Tv) (nr. chiamante 0438-898105) ed alcune anche da numeri di telefono sconosciuti.

Quando ho riscontrato le chiamate, verso le 10.45, ho richiamato la stazione carabinieri di Col San Martino – Farra di Soligo (Tv), chiedendo le ragioni per le quali avevano tentato di contattarmi.

Il militare, rimasto sconosciuto, riferiva che doveva provvedere alla notifica di un atto della Prefettura (non specificata) e che avrei dovuto presentarmi presso la loro caserma per l’adempimento.

Lo stesso mi rimproverava che avevo mancato alla presentazione la domenica precedente 15 settembre c.a., nonostante il presunto accordo di giorni prima.

Ho ribadito, come nella precedente occasione, che sono stato privato della patente di guida e della mia vettura e che non sono nelle condizioni di raggiungere la loro caserma.

Il militare, con tono sprezzante ha allora aggiunto che a lui non interessava e che avrebbe segnalato alla Prefettura il mio rifiuto a ricevere l’atto, nonostante avessi riferito di trovarmi in località Villorba (Tv) presso gli uffici del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto e di questo Governo Veneto Provisorio, la cui ubicazione è ben a conoscenza della locale stazione carabinieri.

Sono stato ingiustamente incarcerato da domenica 11.08.2019 fino alle ore 12.00 di martedì 13.08.2019 senza aver mai visto un avvocato, senza aver mai potuto contattare una persona di fiducia o avvisare qualcuno della mia detenzione.
Nessuno ha mai raccolto la mia versione dei fatti accorsi e non sono mai stato messo al corrente delle accuse a mio carico.

L’avvocato, che mi è stato assegnato d’ufficio l’ho visto la prima volta quando sono stato portato dal carcere in tribunale ammanettato e ancora trattenuto in una cella in attesa del processo.

L’avvocato mi ha solo chiesto se avevo un lavoro.

Nulla mi ha chiesto di quanto mi è successo ma ha “consigliato” il patteggiamento per essere immediatamente liberato.

Ho potuto quindi poi assistere al processo a mio carico, senza poter parlare e raccontare la mia versione dei fatti che nessuno mi ha chiesto.

L’avvocato si è limitato a chiedere il patteggiamento e mi ha poi ribadito che adesso avrei dovuto affrontare la questione del rifiuto dell’alcoltest.

Nonostante ribadissi che non mi ero mai opposto al controllo ma che attendevo solo l’arrivo di una persona di fiducia per la testimonianza, l’avvocato replicava che bisognava attendere l’esito di non meglio specificati provvedimenti.

Una volta uscito dal carcere venivo contattato telefonicamente dal datore di lavoro, Ladurner Klaus, che mi invitava a presentarmi il giorno successivo alle ore 11.00 presso il suo ufficio e non al posto di lavoro.

Il giorno successivo, come disposto, mi sono presentato al Sig. Ladurner Klaus che in presenza della Spa-Manager Sig.ra Patrizia, ha sollecitato le mie dimissioni, asserendo che avrei commesso un reato e che volente o nolente dovevo dare le dimissioni volontarie nonostante il mio contratto di lavoro scadesse il mese di novembre e limitando la disponibilità dell’alloggio per il breve tempo necessario a trovarmi un altro alloggio.

Mori Vasanthkumar, in libertà di coscienza e volontà, ha dichiarato la propria sovranità come essere umano, di essere di nazionalità e cittadinanza Veneta e identificando come unica valida autorità sui territori occupati della Serenissima Patria il Governo Veneto Provvisorio (GVP) costituito ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949 sotto l’egida di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) che con la pubblicazione all’Albo Ufficiale del GVP, avvenuta in data 15 maggio 2014, ha invalidato ogni notifica prodotta dalle autorità d’occupazione straniere italiane sui territori della Repubblica Veneta.

OSSERVATO CHE

La Persona Umana, meglio in oggetto indicata, ha pubblicamente espresso la sua capacità a manifestare validamente e coscientemente la propria volontà nel compimento di atti giuridici di cui è palesemente consapevole.

Ha così manifestamente espresso e notificato ad ogni autorità d’occupazione straniera italiana il proprio diritto a non essere costretto a eseguire alcunché in relazione a qualsiasi tipo di provvedimento da esso emanato.

Non è suddito dello stato italiano e non è obbligato in alcun modo verso di esso.

Come essere umano, manifestamente di nazionalità e cittadinanza Veneta, ha anche il dovere morale di opporsi ad ogni artifizio e inganno che lo induca ad essere reso in schiavitù o asservito in qualsivoglia maniera alle autorità d’occupazione straniere italiane.

Non si identifica con l’imposta cittadinanza italiana e non si sente obbligato a riconoscere l’illegale giurisdizione dello stato straniero italiano.

Ha manifestamente esercitato il diritto e potere di rappresentare se stesso.

Si è riconosciuto Veneto per diritto naturale identificandosi nel Popolo Veneto quale comunità di Genti Venete liberamente accomunate da un duraturo sentimento di appartenenza, avente un riferimento comune ad una propria cultura, lingua e una propria tradizione storica e sviluppate su un territorio geograficamente determinato costituito dalle proprie terre d’origine.

Si riconosce di Nazionalità Veneta quale espressione dell’identità del Popolo Veneto di cui sente e dichiara di far parte.

Riconosce come la propria Nazionalità Veneta sia conforme e si manifesti con il concetto di Nazione Veneta, destinata a identificare, qualificare e valorizzare la pluralità della comunità dei Popoli universalmente intesa come umanità;

E CHE

Il presente atto non può essere ignorato e non preso in considerazione con tutte le conseguenze da esso derivanti.

Il presente atto è altresì rafforzato dal negato consenso senza pregiudizio ai sensi dell’UCC 1-308.

RICHIAMANDOSI

Alla “Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

All’Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

CONSIDERANDO CHE

Questo MLNV ha il dovere di ripristinare la legalità sui territori della Serenissima Patria.

Questo MLNV ha stabilito di non usare violenza o di far uso della guerra di liberazione nonostante sia prevista e conforme alla legge.

Questo MLNV disconosce e rigetta l’illegale e imposta autorità delle istituzioni italiane.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia”.

Non esiste prova documentata che ogni singola Persona di Nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto sia un cittadino italiano e che abbia firmato un contratto regolarmente valido con l’entità correntemente identificata con il nome di “stato italiano” e che obblighi loro a seguire le sue emanazioni politiche, penali, civili, commerciali, fiscali, stradali e qualsivoglia altra sua norma.

Qualsiasi relazione e negozio giuridico determina uguali doveri fra le parti rispetto anche all’illegale e illegittima possibilità e pretesa di asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana;

E CHE IN CONSEGUENZA DI CIO’

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

E CHE

La mancanza della prova documentale da tempo dettagliatamente richiesta e che dimostri la legittima e legale pretesa anche di qualsivoglia riscossione di natura economica e/o fiscale intimata ad ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non possono essere neppure condizionatamente accettate e di conseguenza produrre gli effetti che ne deriverebbero.

Qualsiasi documentazione riferita ad atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio deve essere trasparente, di facile comprensione, anche trascritta in lingua Veneta e priva di ambiguità interpretative rispetto anche a definizioni giuridiche.

Tutti gli atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio, anche in difetto degli adempimenti richiesti col presente documento entro e non oltre novanta giorni dalla sua pubblicazione all’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio avente effetto di notifica a pubblica menzione sono a tutti gli effetti nulli, inesigibili, inesistenti e devono comunque ritenersi estinti.

AVENDO RECEPITO E CONFORMANDOSI

Al principio naturale per cui ogni essere umano è Persona ed espressione della propria personalità derivante dalla propria originale individualità;

al principio naturale per cui ogni Persona è sovrana di sé stessa e unica titolare della propria identità;

al principio naturale per cui l’esistenza di ogni Persona costituisce un imprescindibile diritto naturale universalmente efficace e come tale non può che essere libera;

al principio naturale per cui ogni Persona è libera di scegliere di non far parte di una società per la quale non nutra sentimenti di appartenenza, non identificando con essa le proprie radici etniche e un comune riferimento culturale, di lingua, tradizioni e storia;

alla Dichiarazione dei Diritti dell’Uomo e del Cittadino del 1789;

alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani firmata a Parigi il 10 dicembre 1948;

al principio di autodeterminazione dei Popoli che è stato accettato e iscritto nell’articolo 1.2 della Carta dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (firmata a San Francisco il 26 giugno 1945 ed entrata in vigore il 24 ottobre 1945);

al Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici – New York 16 dicembre 1966, ratificato anche dallo stato straniero occupante italiano con legge 881/77 del 25 ottobre 1977;

al principio di uguaglianza dei diritti e dell’autodeterminazione dei Popoli di cui alla risoluzione dell’Assemblea Generale dell’O.N.U. nr.2625 del 24.10.1970;

ai principi stipulati con la Conferenza sulla Sicurezza e la Cooperazione in Europa (Helsinki, 1 agosto 1975)

ESSENDO PROVATO

Che in fatto e in diritto lo stato italiano sul Territorio della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Repubblica di Venezia gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

SI PRENDA ATTO CHE

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio; ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

L’attuale occupazione straniera italiana dei territori della Serenissima Patria è da ritenersi illegale e illegittima “ab origine”, ossia fin dall’inizio della sua prevaricazione, pertanto anche ogni sua autorità e provvedimenti da essa emanati sono abusivi e appunto per questo vietati.

Il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del suo apparato istituzionale Governo Veneto Provvisorio (GVP) attesta e certifica che ogni essere umano che abbia fatto la propria Dichiarazione di Sovranità Personale e di Nazionalità Veneta, non è e non può essere di proprietà privata dello stato straniero italiano né può essere in qualsivoglia maniera da esso asservita e sfruttata come pretenderebbe il governo straniero italiano registrato alla SEC quale Governo Aziendale (Governo Corporativo) – società corporativa privata (corporation) e che agisce relativamente al Trust governativo, rivestendo cioè il ruolo di beneficiario e non quello di fiduciario;   per l’effetto, ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto non può essere un trust dello stato straniero italiano e quindi non può essere associata e/o identificata mediante il nome registrato all’anagrafe dello stato straniero italiano e quindi non può essere privata della capacità giuridica, della cittadinanza Veneta e del suo nome.

SI VIETA

Il trattamento dei dati personali della persona umana in oggetto e deve intendersi negato il consenso all’utilizzo del suo nome per il trattamento dei dati personali nonché la raccolta, elaborazione, raffronto, modificazione, comunicazione e la loro diffusione agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporation” e se ne chiede l’immediata cancellazione da qualsiasi banca dati sia digitale che cartacea.

SI AVVISA E NOTIFICA

Agli agenti, ai rappresentanti, ai funzionari, agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” dell’attuale situazione;

CHE E’ FATTO LORO DIVIETO

In ragione dell’attuale stato di fatto e di diritto, di porre in essere qualsiasi atto, azione, omissione e/o procedura di qualsivoglia maniera ai danni della persona umana in oggetto e di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto.

Il persistere e/o proseguire nell’attuazione di tali comportamenti, atti, azioni, omissioni e/o procedure di qualsivoglia maniera, anche tese alla riscossione di natura economica e/o fiscale per conto dello stato straniero occupante italiano anche ex Corporations,

VERRANNO ATTRIBUITE PERSONALMENTE SPECIFICHE RESPONSABILITA’

Per aver agito in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, nel Territorio della Repubblica Veneta contro appartenenti al MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto con vessazioni, minacce, mediante illegali, strumentali e persecutori accertamenti fiscali, ingiunzioni di pagamento e procedure coattive di riscossione di imposte, tributi e sanzioni in nome e per conto dello stato straniero occupante razzista e colonialista italiano e di altri suoi enti pubblici impositori, e/o in concorso con questi.

Per aver posto in essere reiterati atti di forza e di aggressione contro il MLNV e contro Persone, in specie di Nazionalità Veneta e/o che dichiarino di far parte del Popolo Veneto mediante le illegali e persecutorie ingiunzioni e procedure predette.

Per aver posto in essere illeciti contro la sovranità del Popolo Veneto, contro l’integrità territoriale e contro la personalità della Nazione Veneta.

Per aver commesso il reato continuato e aggravato di devastazione e saccheggio nel territorio della Nazione Veneta.

La responsabilità dell’esecuzione di tali norme criminose verrà ascritta personalmente e singolarmente a ciascuno dei responsabili anche se in concorso fra loro, nei modi, tempi e condizioni che saranno ritenute di adottarsi per assicurarli alla Giustizia Veneta per i provvedimenti indennizzanti e giudiziari del caso, con tutti i propri beni, presenti e futuri e fino alla settima generazione e valutati approssimativamente a partire dal minimo di € diecimila per ogni giorno dalla loro formazione con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione all’albo ufficiale del Governo Veneto Provvisorio.

E’ FATTO OBBLIGO

Agli organi e a qualsiasi “autorità” e/o ente e/o società privata e/o pubblica facente parte o che agisce in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano anche in qualità di “ex Corporations” di non procedere ulteriormente in qualsivoglia maniera col recapitare, notificare, intimare, iscrivere a ruolo e/o limitare anche parzialmente e in qualsivoglia maniera il legittimo godimento dei diritti umani, civili e politici di ogni Persona di nazionalità Veneta e/o che dichiari di far parte del Popolo Veneto

APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI RESPONSABILITA’ COLLETTIVA

Si rammenta che le violazioni e gli illeciti commessi da agenti/organi/funzionari stranieri italiani contro cittadini del Popolo Veneto e/o contro il MLNV e i suoi militanti integrano illeciti internazionali imputabili anche allo stato italiano.

Atteso il principio di responsabilità collettiva contemplato dal diritto internazionale, la responsabilità per qualsiasi violazione del diritto internazionale commessa da un qualsiasi organo dello stato straniero occupante italiano si intende estesa all’intera comunità statale e quindi allo stesso stato, che possono patire le conseguenze dell’illecito.

Per l’effetto, allo stato straniero occupante italiano è estesa la responsabilità di tutti tali atti di imputazione e di qualsiasi atto di aggressione, di forza e/o di guerra posto in essere contro il Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e/o contro i cittadini del Popolo Veneto.

SI FA INFINE PRESENTE CHE

Il presente atto verrà pubblicato a mezzo l’ ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili con decorrenza esecutiva passati novanta giorni dalla data di pubblicazione.

Quale Presidente del Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto e del Governo Veneto Provvisorio, istituito dal MLNV ai sensi e per gli effetti  dell’art.96.3 del Primo Protocollo di Ginevra, reclamo che lo stato italiano rispetti il diritto al riconoscimento della personalità giuridica di ogni Cittadino del Popolo Veneto che si sia autodeterminato sotto la propria egida.

Visti pertanto:

“Denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto” di questo Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) datata 27.09.2010 e depositata alla sede O.N.U. di Ginevra in data 28.09.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

Ultimatum del MLNV datato 13.12.2010 e notificato allo stato straniero, colonialista e razzista italiano e alla sede O.N.U. di Ginevra in data 14.12.2010 e alla sede O.N.U. di New York in data 27.11.2011.

DECRETI DEL MLNV-GVP NR.

  1. 01 – 2012.06.01 – SOGGETTIVITA’ DEL MLNV
  2. 04 – 2013.04.09 – NULLITA’ ASSOLUTA DEI PROVVEDIMENTI DI PIGNORAMENTI ITALIANI
  3. 05 – 2019.01.06 – NULLITA’ ASSOLUTA DI TUTTI I PROVVEDIMENTI ITALIANI
  4. 07 – 2019.04.18 – DELEGA DI UFICIALE FEDERALE PUBLICO

UCC Doc. N°2012127914 del 28.11.2012. (cancellazione dei governi sulla carta rif. dichiarazione dei fatti)

In questa specifica circostanza non si provvede con la dichiarazione di arresto di tutti gli attori protagonisti, per aver posto in essere e/o favorito, l’esecuzione di tali norme criminose con l’aggravante della manifesta ostilità nei confronti di Esseri Umani e della Nazione Veneta e del Popolo Veneto per la violazione dell’art.2 par. 4 della Carta delle Nazioni Unite che vieta di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all’uso della forza nei confronti dei Popoli che invocano il diritto di autodeterminazione.

Tale responsabilità renderà necessaria l’applicazione delle conseguenze derivanti dal doloso inasprimento delle  condizioni di belligeranza con lo stato straniero occupante italiano in conseguenza della quale sarà ad esso estesa per l’effetto dell’applicazione del principio di responsabilità collettiva.

Il diritto all’autodeterminazione è una norma ius cogens, cioè diritto inderogabile, un principio supremo e irrinunciabile del diritto internazionale, per cui non può essere derogato mediante convenzione internazionale.

Come tutto il diritto internazionale, il principio di autodeterminazione è stato anche ratificato dallo stato italiano con la legge nr.881/1977.

Nell’ordinamento italiano il principio vale come legge dello Stato che prevale sul diritto interno (Cass. pen. 21-3 1975).

Non si sottovaluti che nel settore dell’uso della forza, l’affermazione del principio di autodeterminazione, ha ampliato la portata del divieto di cui all’art.2 par.4 della Carta delle Nazioni Unite, proibendo agli stati di ricorrere anche alla sola minaccia oltre che all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’ autodeterminazione … e di violazioni in tal senso ne sono state compiute molte dalle autorità italiane pur agendo in difetto assoluto di giurisdizione.

Noi Veneti, non siamo mai diventati italiani e nessuno ci può imporre una nazionalità e una cittadinanza che non ci appartiene anche perché è una violazione dell’art.15 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani (firmata a Parigi il 10 dicembre 1948 e la cui redazione fu promossa dalle Nazioni Unite perché avesse applicazione in tutti gli stati membri).

Infine i militari italiani della stazione carabinieri di Col San Martino (Tv) e qualsiasi altra autorità  italiana, sono diffidati dal persistere a chiamare telefonicamente o dal pretendere che il Sig. Mori Vasanthkumar si presenti presso loro strutture, perché dopo quanto ha subito non si fida, teme per la sua incolumità e il reiterarsi della violazione dei propri diritti, compresi quelli di assicurarsi legittimamente le prove e la testimonianza di terzi.

Qualunque pretesa sia formalizzata per iscritto, motivata ed eventualmente qui recapitata.

Così è e cosi sia.

WSM
Con onore e rispetto
Venetia, mercoledì 25 settembre 2019
Sergio Bortotto
Presidente del MLNV e del Governo Veneto Provvisorio

 

2019.09.23 – LORO GIORGIO – RDN – 101933204255

Oggetto: 2019.09.23 – LORO GIORGIO – RDN – 101933204255

at
Comando di Polizia Locale di Albignasego, Via Roma nr.224 35020 Albignasego (PD) – polizia.locale@unionepratiarcati.it

Io sottoscritto/a GIORGIO LORO, nato/a il 11/03/1963, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201971504019

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto LORO GIORGIO rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a Comando di Polizia Locale di Albignasego tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Comando di Polizia Locale di Albignasego per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Sono Loro Giorgio e non intendo pagare questa multa perche’ mi viene contestato il fatto che io circolavo alla velocita’ di 86.40 km/h, cosa che non e’ assolutamente possibile perche’ avevo attivo il limitatore di velocita’ elettronico della mia auto alla velocita’ di 75 km/h quindi, ripeto, e’ impossibile che abbia trasgredito al limite imposto.
Secondo me, gli autovelox sono tarati in modo fasullo per far cassa.

Avendo poi saputo che l’Italia e tutte le sue leggi sbagliate (vanno a tutelare i più forti e a sacrificare i più deboli) è assolutamente fuori giurisdizione nel territorio dove abito (in quanto facente parte della Repubblica Veneta), in base al plebiscito fraudolento del 1866, e successivamente all’abrogazione dello stesso con la legge 212/2010 mi vedo costretta a farmi tutelare dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto chiedendo al Governo Provvisorio Veneto di interagire con lo stato Italia al fine di risolvere i miei problemi.
Per questi motivi non intendo mai più, né ora né in futuro, rispondere alle molteplici richieste di pagamento di qualsivoglia tassa italiana che qui, nella mia patria veneta, risulta essere occupante armata e assolutamente fuori giurisdizione.

2019.09.23
In fede: GIORGIO LORO

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101933204255

Si attesta che in data 2019.09.23, GIORGIO LORO, nato/a il 11/03/1963, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201971504019, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101933204255

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: non e’ presente alcuna data
contrassegnato da nr./codice: Verbale V-87139/2019 (Prot. 1922148)
emesso da: Comando di Polizia Locale di Albignasego
a firma di: Il Comandante Polizia Locale Dott. Girolamo Simonato
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Tramite servizio postale
in data: 05/09/2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.23
La Segreteria di Stato

2019.09.23 – GOTTARDELLO MICHELE – RDN – 101933201039

Oggetto: 2019.09.23 – GOTTARDELLO MICHELE – RDN – 101933201039

at
credit report srl, via cisa sud 168/a 19037 santo Stefano di magra ( sp ) – segreteria@creditreport.it

Io sottoscritto/a michele gottardello, nato/a il 16-12-1972, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20195391701

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto gottardello michele rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a credit report srl tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da credit report srl per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Fermo restando che le bollette le ho sempre pagate, se anche ci fosse stato un insoluto per dimenticanza ,eni spa avrebbe dovuto farsi avanti subito e non dopo 4 anni. Inoltre nessun’altra azienda è da me autorizzata a trattare i miei dati personali, e così facendo CREDIT REPORT SRL, VARIEL SPV e DAVIS & MORGAN S.P.A. hanno violato la legge sulla privacy e mi stanno facendo stalking causandomi disagio e ansia.

2019.09.23
In fede: michele gottardello

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101933201039

Si attesta che in data 2019.09.23, michele gottardello, nato/a il 16-12-1972, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20195391701, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101933201039

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 17-09-2019
contrassegnato da nr./codice: 550110
emesso da: credit report srl
a firma di: illegibile
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Postino
in data: 18-09-2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.23
La Segreteria di Stato

2019.09.23 – AGOSTINETTO CARLA – RDN – 101933194359

Oggetto: 2019.09.23 – AGOSTINETTO CARLA – RDN – 101933194359

at
Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi, Santa Croce 1187 – 30135 Venezia – infobollo@regione.veneto.it

Io sottoscritto/a CARLA AGOSTINETTO, nato/a il 24/10/1959, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 101919204614

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto AGOSTINETTO CARLA rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Avendo saputo che l’Italia e tutte le sue leggi sbagliate (vanno a tutelare i più forti e a sacrificare i più deboli) è assolutamente fuori giurisdizione nel territorio dove abito (in quanto facente parte della Repubblica Veneta), in base al plebiscito fraudolento del 1866, e successivamente all’abrogazione dello stesso con la legge 212/2010 mi vedo costretta a farmi tutelare dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto chiedendo al Governo Provvisorio Veneto di interagire con lo stato Italia al fine di risolvere i miei problemi.
Per questi motivi non intendo mai più, né ora né in futuro, rispondere alle molteplici richieste di pagamento di qualsivoglia tassa italiana che qui, nella mia patria veneta, risulta essere occupante armata e assolutamente fuori giurisdizione.

2019.09.23
In fede: CARLA AGOSTINETTO

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101933194359

Si attesta che in data 2019.09.23, CARLA AGOSTINETTO, nato/a il 24/10/1959, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 101919204614, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101933194359

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 02/07/2019
contrassegnato da nr./codice: 0011 1000 0164 2867 85
emesso da: Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi
a firma di: Anna Babudri
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale a domicilio
in data: 18/07/2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.23
La Segreteria di Stato

2019.09.21 – ZUCCATO ELIDIANO – RDN – 10193119243

2019.09.21 – ZUCCATO ELIDIANO – RDN – 10193119243

Oggetto: 2019.09.21 – ZUCCATO ELIDIANO – RDN – 10193119243

at
AGENZIA DELLE ENTRATE – TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 – FABBR.G – 3100 TREVISO –

Io sottoscritto/a ELIDIANO ZUCCATO, nato/a il 01.01.1969, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 101816182235

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto ZUCCATO ELIDIANO rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

  1. a AGENZIA DELLE ENTRATE – TREVISO tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
    2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
    3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE – TREVISO per le ragioni in premessa.
    4. nego il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
    5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Mi son Veneto e son stufo de pagar lo stato italian.
Con la crisi che ghe xe pi schei.

2019.09.21
In fede: ELIDIANO ZUCCATO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.10193119243

Si attesta che in data 2019.09.21, ELIDIANO ZUCCATO, nato/a il 01.01.1969, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 101816182235, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 10193119243

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 09.08.2019
contrassegnato da nr./codice: LOTTO DI STAMPA 04240 – GRUPPO:0099 – CARTELLA DI PAGAMENTO NR. 113 2019 00079242 80 000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE – TREVISO
a firma di: SERGIO FRIGERIO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: AGENZIA DELLE ENTRATE – TREVISO
in data: 09.08.2019

WSM
Venetia lì 2019.09.21
La Segreteria di Stato

2019.09.18 – CREMASCO LIVIO  – RDN – 101928141427

Oggetto: 2019.09.18 – CREMASCO LIVIO  – RDN – 101928141427

at
Distretto di Polizia di locale PD1A, Piazza Pierobon n.135013 Cittadella PD – contrav@distrettopl.pd1a.it

Io sottoscritto/a LIVIO CREMASCO, nato/a il 16/01/1962, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019518203601

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Distretto di Polizia di locale PD1A tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Distretto di Polizia di locale PD1A per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Salve sono cittadino veneto..da sempre..da più generazioni. Ora attraverso il mio Governo Veneto Provvisorio ho capito che voglio , posso e devo far valere i miei diritti come cittadino veneto e che venga rispettata la mia persona . Continuate a vessare i cittadini veneti con queste multe con lo scopo di far cassa….basta …Non intendo pagare più nulla al presunto “stato italiano”. In onore non ho arrecato danno ad alcuno ne a persone o a cose…voglio vivere in pace nella terra dei miei avi..
VIVA SAN MARCO

2019.09.18
In fede: LIVIO CREMASCO

 

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101928141427

Si attesta che in data 2019.09.18, LIVIO CREMASCO, nato/a il 16/01/1962, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 2019518203601, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101928141427

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 31/08/2019
contrassegnato da nr./codice: N. verbale 95651 Tipo B n. registro 19071926
emesso da: Distretto di Polizia di locale PD1A
a firma di: Samuele Grandin ,abbastanza leggibile
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale raccomandata
in data: 18/09/2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.18
La Segreteria di Stato

 

2019.09.17 – MICHIELON STEFANO  – RDN – 101927205924

Oggetto: 2019.09.17 – MICHIELON STEFANO  – RDN – 101927205924

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G – TREVISO –

Io sottoscritto/a STEFANO MICHIELON, nato/a il 15/06/1969, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 10192421718

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
ESSENDO UN SGOGGETTO IN AUTODETERMINAZIONE FACENTE PARTE DEL POPOLO VENETO MI APPELLO ALLA LEGGE N. 881/77 DEL 25 OTT0BRE 1977 ART. 1 COMMA 2 CON LA QUALE POSSO DISPORRE LIBERAMENTE DELLE MIE RISORSE ECONOMICHE.

2019.09.17
In fede: STEFANO MICHIELON

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101927205924

Si attesta che in data 2019.09.17, STEFANO MICHIELON, nato/a il 15/06/1969, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 10192421718, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101927205924

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 04/07/2019
contrassegnato da nr./codice: 11380201900006737000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
a firma di: SERGIO FRIGERIO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 13/09/2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.17
La Segreteria di Stato

2019.09.17 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 102017123059

Oggetto: 2019.09.17 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 102017123059

at
: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI, via SANTA CROCE N 1187 30135 VENEZIA –

Io sottoscritto/a chi.fral chiara frassetto frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at : REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da : REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Siamo in autodeterminazione sotto il governo veneto provvisorio non riconosciamo lo stato abusivo italiano che sulle terre venete non ha giurisdizione per suo stesso dl212/2010 e non rispetta leggi internazionali da lui stesso ratificate parlo della 881/77

17.09.2019
In fede:
chi.fral chiara frassetto frassetto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017123059
Si attesta che in data 2019.09.17, chi.fral chiara frassetto frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017123059

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 20/06/2019
contrassegnato da nr./codice: 154118042019/TA
emesso da: : REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
a firma di: ANNA BABUDRI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 27/06/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 17.09.2019
La Segreteria di Stato

2019.09.17 – FRASSETTO ALESSANDRO – RDN – 102017114025

Oggetto: 2019.09.17 – FRASSETTO ALESSANDRO – RDN – 102017114025

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI, santa croce 1187 30135 venezia –

Io sottoscritto/a alessandro frassetto, nato/a il 21/02/1964, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201924143901

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Sono di nazionalita veneta non ho doveri verso lo stato italiano sto applicando delle leggi ratificate dal vostro stesso stato italiano la 881/77 e anche il DL 212/2010 sono in autodeterminazione e riconosco solo il mio governo quello della repubblica serenissima veneta

17.09.2019
In fede:
alessandro frassetto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017114025
Si attesta che in data 2019.09.17, alessandro frassetto, nato/a il 21/02/1964, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201924143901, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017114025

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 02/07/2019
contrassegnato da nr./codice: 154975522019/TA
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
a firma di: ANNA BABUDRI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 28/07/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 17.09.2019
La Segreteria di Stato

2019.09.17 – BATTILANA GIUSEPPE – RDN – 10201711730

Oggetto: 2019.09.17 – BATTILANA GIUSEPPE – RDN – 10201711730

at
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI, via santa croce 1187 30135 venezia –

Io sottoscritto/a giuseppe battilana, nato/a il 20/03/1965, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184701

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Sono di nazionalita Veneta in autodeterminazione le tasse le verso solo al mio governo quello della repubblica serenissima sotto il mlnv

17.09.2019
In fede:
giuseppe battilana

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.10201711730
Si attesta che in data 2019.09.17, giuseppe battilana, nato/a il 20/03/1965, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184701, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 10201711730

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 08/07/2019
contrassegnato da nr./codice: 154848682019/TA
emesso da: emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
a firma di: ANNA BABUDRI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 20/07/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 17.09.2019
La Segreteria di Stato

2019.09.17 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 10201712547

Oggetto: 2019.09.17 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 10201712547

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI, SANTA CROCE N 1187 30135 VENRZIA –

Io sottoscritto/a chiara frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Mi state rendendo in schiavitù, volete farmi pagare una tassa che non vi devo ,sono di nazionalita Veneta in autodeterminazione lo stato italiano non ha più giurisdizione in Veneto anche per via del DL 212/2010 e deve rispettare chi è come me in autodeterminazione avendo ratificato la 881/77 legge internazionale al di sopra di quelle nazionali italiane
2019.09.17

17.09.2019
In fede:
chiara frassetto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.10201712547
Si attesta che in data 2019.09.17, chiara frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 10201712547

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato:
contrassegnato da nr./codice: 151414782019/TA
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
a firma di: ANNA BABUDRI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 14/06/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 17.09.2019
La Segreteria di Stato

2019.09.17 – DAL BELLO DEBORA  – RDN – 101927174640

Oggetto: 2019.09.17 – DAL BELLO DEBORA  – RDN – 101927174640

at
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 – TREVISO – dp.treviso@agenziaentrate.it

Io sottoscritto/a DEBORA DAL BELLO, nato/a il 10/03/1971, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019321184501

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
PREMETTO CHE FINO A CHE NE HO AVUTO LA POSSIBILITA’ HO SEMPRE PAGATO MA IN QUESTI ULTIMI ANNI CHE IL LAVORO E’ ANDATO PEGGIORANDO A CAUSA DEI CONTINUI AUMENTI FATTI DAL NOSTRO GOVERNO ITALIANO, MI SONO TROVATA SENZA UNO STIPENDIO. VISTO CHE CON IL VOSTRO SISTEMA RIUSCITE A CONTROLLARE LE NOSTRE VITE, CONTROLLATE BENE LE DENUNCE REDDITI PRIMA DI DARE ULTIMATUM ALLA GENTE, CHE RIESCE A MALAPENA A PAGARE LE BOLLETTE MENSILI.
SI TRATTA DI TRUFFA LEGALIZZATA E FUORI GIURISDIZIONE

2019.09.17
In fede: DEBORA DAL BELLO

 

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101927174640

Si attesta che in data 2019.09.17, DEBORA DAL BELLO, nato/a il 10/03/1971, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 2019321184501, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101927174640

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 04/07/2019
contrassegnato da nr./codice: 11380201900005412000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
a firma di: SERGIO FRIGERIO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 11/09/2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.17
La Segreteria di Stato

2019.09.17 – FRASSETTO CHIARA CHI.FRAL – RDN – 10193310136

Oggetto: 2019.09.17 – FRASSETTO CHIARA CHI.FRAL – RDN – 10193310136

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI, VIA SANTA CROCE N 1187 30135 VENEZIA – info@regione.veneto.it

Io sottoscritto/a chi.fral frassetto chiara, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 10193310136

PREMESSO CHE

l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, ha dovuto dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, istituendo questo GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO CHE

lo stato italiano, occupa illegalmente “ab origine” i Territori della Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa.

In fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista.

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

In conseguenza di ciò, tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

PRENDENDO INOLTRE ATTO CHE

dal 1934 l’allora Regno d’Italia, un tempo sovrano, è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

Grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

La successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

AVENDO CONSTATATO CHE

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale perché mai confutato entro i termini prescritti, dispone: “Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile. Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

La totale, reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha inoltre sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia.

Io sottoscritto frassetto chiara chi.fral rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del MLNV per il tramite del GVP.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO

1. a REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2. al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3. che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI per le ragioni in premessa.
4. neo il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308
5. nego l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Siamo in autodeterminazione sotto il governo veneto provvisorio non riconosciamo lo stato abusivo italiano che sulle terre venete non ha giurisdizione per suo stesso dl212/2010 e non rispetta leggi internazionali da lui stesso ratificate parlo della 881/77

2019.09.17
In fede: chi.fral frassetto chiara

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.10193310136

Si attesta che in data 2019.09.17, chi.fral frassetto chiara, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 10193310136, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 10193310136

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 20/06/2019
contrassegnato da nr./codice: 154118042019/TA
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
a firma di: ANNA BABUDRI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 27/06/2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.17
La Segreteria di Stato


dati escvlusivi per il CED

2019.09.17 – frassetto chiara chi.fral – RDN – 10193310136

ATTO RIGETTATO
datato: 20/06/2019
con nr./codice: 154118042019/TA
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE FINANZA E TRIBUTI
firmato da: ANNA BABUDRI
notifica a mezzo: SERVIZIO POSTALE
data di notifica: 27/06/2019

RIGETTANTE
nome: chi.fral
cognome: frassetto chiara
sesso: F
paternità: frasseto marco
maternità: visentin luciana
data di nascita: 18/02/1966
residenza/domicilio: via monte croce, montebelluna, treviso
e-mail: andyalex1@alice.it
tel: 3401466041

MOTIVO RIGETTO
considerazioni personali: Siamo in autodeterminazione sotto il governo veneto provvisorio non riconosciamo lo stato abusivo italiano che sulle terre venete non ha giurisdizione per suo stesso dl212/2010 e non rispetta leggi internazionali da lui stesso ratificate parlo della 881/77

2019.09.16 – CREMASCO LIVIO  – RDN – 101926143632

Oggetto: 2019.09.16 – CREMASCO LIVIO  – RDN – 101926143632

at
ABACO S.P.A Montebelluna, Piazza Vienna n. 2 Montebelluna – ufficiolegale@abacospa.it

Io sottoscritto/a Livio Cremasco, nato/a il 16/01/1962, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019518203601

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a ABACO S.P.A Montebelluna tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da ABACO S.P.A Montebelluna per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Salve , io sono veneto da molte generazioni…avevo già rigettato le presunte multe del presunto “Stato italiano “occupante, in altra forma…qui i veneti a forza di pagare e basta si son stancati…Mi ero ingegnato con altre forme di rigetto…Ora sono con il mio movimento in legge e dichiaro che intendo esercitare i miei diritti di cittadino veneto…quindi non pago nulla allo stato straniero che non riconosco..
Ripeto non ho arrecato danno a nessuno ne a cose o persone.

2019.09.16
In fede: Livio Cremasco

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101926143632

Si attesta che in data 2019.09.16, Livio Cremasco, nato/a il 16/01/1962, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 2019518203601, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101926143632

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: settembre
contrassegnato da nr./codice: ID UTENTE 510900 Intimazione di pagamento n.5175 del 06/09/2019
emesso da: ABACO S.P.A Montebelluna
a firma di: Loris Targa firma illegibile
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale raccomandata
in data: 16/09/2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.16
La Segreteria di Stato

2019.09.16 – Cremasco Livio  – RDN – 101926143632

ATTO RIGETTATO
datato: settembre
con nr./codice: ID UTENTE 510900 Intimazione di pagamento n.5175 del 06/09/2019
emesso da: ABACO S.P.A Montebelluna
firmato da: Loris Targa firma illegibile
notifica a mezzo: servizio postale raccomandata
data di notifica: 16/09/2019

RIGETTANTE
nome: Livio
cognome: Cremasco
sesso: M
paternità: Tullio Cremasco
maternità: Nives Didonè
data di nascita: 16/01/1962
residenza/domicilio: via Raposse n. 5/B, Riese Pio x, Treviso
e-mail: sabrina.guglielmi@live.it
tel: 3283838401

MOTIVO RIGETTO
considerazioni personali: Salve , io sono veneto da molte generazioni…avevo già rigettato le presunte multe del presunto “Stato italiano “occupante, in altra forma…qui i veneti a forza di pagare e basta si son stancati…Mi ero ingegnato con altre forme di rigetto…Ora sono con il mio movimento in legge e dichiaro che intendo esercitare i miei diritti di cittadino veneto…quindi non pago nulla allo stato straniero che non riconosco..
Ripeto non ho arrecato danno a nessuno ne a cose o persone.

 

2019.09.16 – MOSCHELLA MARCELLO – SPN – 101926155137

Oggetto: 2019.09.16 – MOSCHELLA MARCELLO – SPN – 101926155137


DENUNCIANTE
Nome: MARCELLO
Cognome: MOSCHELLA
sesso: M
paternità: UBALDO MOSCHELLA
maternità: MARIA DE SIMONE
data di nascita: 07/12/1965
Distretto di nascita (ex comune): NAPOLI
Contea di nascita (ex provincia o stato estero): NAPOLI
indirizzo di residenza: VIA MASTROSANTO ,SNC
Distretto di residenza (ex comune): FORMIA
Contea di residenza (ex provincia): LATINA
E-mail: mrcmoschella@gmail.com
Telefono:
Eventuale fax:
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:16/09/2019
luogo iniziale del fatto segnalato:Formia
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:Acqualatina S.p.A. C.F. 02111020596 casella postale Latina CPO 04100 Latina email clienti@acqualatina.it

DENUNCIA QUANTO SEGUE
In data 16/09/2019 nella mia casetta postale mi viene recapitata una fattura di 88,37 euro con bolletta n.° 2019/00748676 data emissione 19/08/2019, da parte della società privata Acqualatina a fronte di un consumo domestico idrico pari 33,63.Considerando che l’acqua è essenziale alla vita e che non appartiene ad alcuna società privata ,ritengo assurdo e fraudolento imporre un pagamento superiore al doppio dell’effettivo consumo registrato. Pertanto denuncio tale comportamento fraudolento alla Polisia Nasionale per l’illecito commeso dalla società acqualatina nei confronti dell’ essere umano ,persona fisica Marcello Moschella di Cittadinanza e Nazionalità Veneta.
In Giustizia ed Verità
Marcello Moschella
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.
MARCELLO MOSCHELLA

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 101926155137) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

2019.09.16 – COLBALCHINI LORELLA – RDN – 101926191843

Oggetto: 2019.09.16 – Colbalchini Lorella  – RDN – 101926191843

at
Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi, Santa Croce 1187 – 30135 Venezia – infobollo@regione.veneto.it

Io sottoscritto/a Lorella Colbalchini, nato/a il 09/09/1960, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201961219528

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Rigetto la sopraindicata notifica per mancato versamento della tassa automobilistica regionale sia perché ritengo tale tassa ingiusta, sia perché mi trovo in serie difficoltà finanziarie. Mio marito, oramai anziano, fatica a trovare un lavoro che ci permetta di vivere dignitosamente ed io, che sono madre di 4 figli più che maggiorenni, mi sono sempre dedicata alla famiglia; considerata inoltre la mia età, nemmeno io riesco a trovare lavoro.

2019.09.16
In fede: Lorella Colbalchini

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101926191843

Si attesta che in data 2019.09.16, Lorella Colbalchini, nato/a il 09/09/1960, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 201961219528, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101926191843

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 02/07/2019
contrassegnato da nr./codice: Prot. nr.156415612019/TA
emesso da: Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi
a firma di: Dott.ssa Anna Babudri
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: PosteItaliane
in data: 26/07/2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.16
La Segreteria di Stato


dati escvlusivi per il CED

2019.09.16 – Colbalchini Lorella  – RDN – 101926191843

ATTO RIGETTATO
datato: 02/07/2019
con nr./codice: Prot. nr.156415612019/TA
emesso da: Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi
firmato da: Dott.ssa Anna Babudri
notifica a mezzo: PosteItaliane
data di notifica: 26/07/2019

RIGETTANTE
nome: Lorella
cognome: Colbalchini
sesso: F
paternità: Silverio Colbalchini
maternità: Vittoria Bortolazzo
data di nascita: 09/09/1960
residenza/domicilio: Via Monte Grappa, 07 – loc. Crespano, Pieve del Grappa, Treviso
e-mail: lorellacolbalchini@yahoo.it
tel: 342.0501426

MOTIVO RIGETTO
considerazioni personali: Rigetto la sopraindicata notifica per mancato versamento della tassa automobilistica regionale sia perché ritengo tale tassa ingiusta, sia perché mi trovo in serie difficoltà finanziarie. Mio marito, oramai anziano, fatica a trovare un lavoro che ci permetta di vivere dignitosamente ed io, che sono madre di 4 figli più che maggiorenni, mi sono sempre dedicata alla famiglia; considerata inoltre la mia età, nemmeno io riesco a trovare lavoro.

2019.08.14 – POLO MARCO  – RDN – 101924104715

Oggetto: 2019.08.14 – POLO MARCO  – RDN – 101924104715

at
AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI NR.18 -FABBR. G – 31100 TREVISO – dp.treviso@agenziaentrate.it

Io sottoscritto/a MARCO POLO, nato/a il 08.08.1970, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201953002201

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Con riferimento al ruolo nr. 2016/1542-tassa automobilistica art.17 legge italiana 449/97- contesto il difetto assoluto di giurisdizione di ogni autorità e organismo straniero italiano che operano illegalmente sui Territori della Repubblica Veneta,cui io sono Cittadino. Io non sono mai diventato italiano e non ripudio l’imposta cittadinanza italiana. Non pretendete denaro in qualsivoglia e per qualsiasi motivo perché non ce ne sono, e devo sopravvivere con il sostentamento di uno stipendio da fame, o mangio e bevo,o muoio.

2019.08.14
In fede: MARCO POLO

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101924104715

Si attesta che in data 2019.08.14, MARCO POLO, nato/a il 08.08.1970, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 201953002201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101924104715

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: NON RILEVABILE
contrassegnato da nr./codice: CONTRASSEGNATO DA NR./CODICE: RRR NR. ME3 67320906133-4
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA
a firma di: MAURO BRONZATO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: POSTE ITALIANE
in data: 30.08.2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.08.14
La Segreteria di Stato

2019.09.14 – POLO MARCO  – RDN – 101924114912

Oggetto: 2019.09.14 – POLO MARCO  – RDN – 101924114912

at
ATER TREVISO-AGENZIA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO, VIA G.D’ANNUNZIO,NR.6 – 31100 TREVISO- – info@atertv.it

Io sottoscritto/a MARCO POLO, nato/a il 08.08.1970, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201953002201

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a ATER TREVISO-AGENZIA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da ATER TREVISO-AGENZIA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La mia situazione economica/lavorativa/finanziaria non mi permette il minimo e normale sostentamento per cui non ho le somme per provvedere a quanto di competenza. Sto infatti usufruendo di un alloggio di edilizia residenziale popolare della provincia di Treviso per lo stato di necessità in cui mi trovo. Ho l’impressione che stiate facendo di tutto per sfrattarmi e buttarmi in mezzo ad una strada solo e magari cedere il mio alloggio a qualche straniero. Se fossi nelle possibilità di provvedere a quanto dovuto, lo farei sicuramente, e la mia impossibilità non è dettata da pretestuosità di qualsiasi genere…o pago e muoio, o mangio,bevo e dormo in uno stato di sopravvivenza.

2019.09.14
In fede: MARCO POLO

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101924114912

Si attesta che in data 2019.09.14, MARCO POLO, nato/a il 08.08.1970, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 201953002201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101924114912

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: NON RILEVABILE
contrassegnato da nr./codice: FATTURA N.B23712/2019 RIF. POSIZIONE 22726 – 027780
emesso da: ATER TREVISO-AGENZIA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
a firma di: NON RILEVABILE
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: POSTA ORDINARIA DEL SERVIZIO POSTALE ITALIANO
in data: 14.09.2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.14
La Segreteria di Stato

 

2019.09.14 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 10201712218

Oggetto: 2019.09.14 – FRASSETTO CHIARA – RDN – 10201712218

at
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO –

Io sottoscritto/a frassetto chiara chi.fral frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Le chiedo SERGIO FRIGERIO se quello che lei sta facendo per lei è legale???Le faccio questa domanda perché penso che lei non sia a conoscenza di un paio di leggi la 881/77 e DL 212/2010 ratificate dal suo stato italiano, a me basta che le applichi non chiedo altro.Noi siamo di nazionalita veneta non italiana e in base a queste leggi non siamo tenuti a pagare nessuna tassa in ambito italiano ma solo in quello veneto.Mi auguro che lei da brava persona agisca in modo corretto rispettoso della legge non facendo finta di niente pur di portare a casa un profitto non dovuto, sia un esempio evitando la morte di altri imprenditori, la saluto

14.09.2019
In fede:
frassetto chiara chi.fral frassetto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.10201712218
Si attesta che in data 2019.09.14, frassetto chiara chi.fral frassetto, nato/a il 18/02/1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019219184201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 10201712218

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 02/09/2019
contrassegnato da nr./codice: 11320199003966219/000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
a firma di: SERGIO FRIGERIO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: PEC
in data: 02/09/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 14.09.2019
La Segreteria di Stato

2019.09.13 – PASQUALIN GABRIELE – RDN – 101923132901

Oggetto: 2019.09.13 – PASQUALIN GABRIELE – RDN – 101923132901

at
Avv Andrea Tessari, piazza Mazzini N° 37 35138 Padova – pec.andrea.tessari@ordineavvocatipadova.it

Io sottoscritto/a gabriele pasqualin, nato/a il 13/07/1953, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201955173001

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Avv Andrea Tessari tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Avv Andrea Tessari per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Io sottoscritto gabriele pasqualin chiedo alla POLISIA VENETA di iscrivere a ruolo giudiziario i seguenti attori:
UNICREDIT S.P.A. per la cessione a terzi dei miei atti personali
avv. ANDREA TESSARI per il suo procedimento illegale
avv. FEDERICO SCANFERLATO via Manin n° 54 Treviso indirizzo posta elettronica certificata federico scanferlato@pec.ordineavvocatitreviso.it per aver accettato l’incarico dell’ avv. ANDREA TESSARI di rappresentarlo presso il tribunale di Treviso
BOCUS NATALINO via Mazzini 17/A Peseggia Venezia per aver commissionato al suo avvocato FAUSTO BARATELLA un procedimento illegale
avv.FAUSTO BARATELLA Viale Ancona n° 19/5 Venezia Mestre P.E.C.fausto.baratella@venezia.pecavvocati.it per il suo procedimento illegale
G.E.Dottor ANTONELLO FABBRO in qualità di giudice italiano del tribunale di Treviso, per aver emesso un giudizio illegale
Le motivazioni per l’iscrizione dei sopracitati attori al RUOLO GIUDIZIARIO sono i seguenti:

N° 1 dopo aver subito una sentenza N° 1945/11 emessa dalla corte di appello di Venezia in data 29/06-02/09/2011 con formula esecutiva in data 20/06/2012 mi è stato imposto di pagare una somma complessiva di 4.256,37 euro.
Tutto ha inizio da un preventivo firmato dal BOCUS NATALINO per l’esecuzione di un impianto elettrico nella sua nuova abitazione.A causa del suo architetto ho perso il lavoro con ingannevoli pretese.Con un mio avvocato abbiamo fatto ricorso per avvalersi del contratto firmato.Al primo giudizio decretato dal tribunale di Venezia ho perso il ricorso con la motivazione che avevo già ricevuto da parte del Bocus 1.000.00 euro per la risoluzione del contratto e ciò per i giudici italiani poteva bastare.Ma, io non ho mai ricevuto quei soldi ne quantomeno c’è qualcosa di scritto che lo dimostri e non mi hanno dato la possibilità di difendermi personalmente.
Così tramite il mio avvocato sono andato in appello,perdendo anche questo con la sentenza che neanche avevo iniziato il lavoro, invece io l’avevo iniziato. Avevo già fatto 8 ore di lavoro e avevo effettuato 3 interventi richiesti dall’architetto del BOCUS e anche in questo caso non mi è stata concessa la possibilità di difendermi personalmente.
Così , non sapendo come difendermi volevo pagare il mio debito e ho iniziato a pagare 200,00 euro come rata iniziale, poi, a causa della mancanza di lavoro non potevo continuare a pagare tanto che ho scritto una lettera all’avv. FAUSTO BARATELLA perchè aspettasse tempi migliori.
Con quei 200,00 euro io li avevo messi in mora .
Mi hanno minacciato di atti di pignoramento e poi l’hanno fatto commettendo un atto di strozzinaggio verso la persona umana anche se l’ art. 17 del DIRITTO INTERNAZIONALE sottoscritto dal presidente della repubblica italiana con la legge 881 del 1977 parla chiaro.
N°2 Il G.E. Dottor ANTONELLO FABBRO ha emesso un giudizio illegale per il pagamento di 10.000 euro al posto di 4.256,37 iniziali senza possibilità di difendermi dimostrando il suo consenso allo strozzinaggio che il BOCUS stava commettendo nei miei confronti ,affermando così la mia condanna senza tener conto dell’art 17 del DIRITTO INTERNAZIONALE
N° 3 con l’inganno L’avv.ANDREA TESSARI si è inserito in un pignoramento di terzi anche se io avevo onorato il mio debito. Inoltre avevo già messo in mora l’UNICREDIT S.P.A. versando 500,00 euro al 01/09/2014. Tengo a precisare che questa causa è privata e tale deve rimanere perchè nego il consenso dei miei dati persona a terzi avvalendomi della legge 679/2016 del regolamento UE.
N° 3 UNICREDIT S.P.A. per aver ceduto i miei dati personali a terzi senza il mio consenso.
Come già detto li ho messi in mora e poi da contatti telefonici mi aveva chiesto di pagare tutto in un’unica soluzione, senza la possibilità di controllare i resoconti bancari per i quali sarebbe scaturito l’importo finale,dicendomi che se non pagavo in unica soluzione e pagando a rate di 200/300 euro mensili, non sarei mai riuscito a saldare il debito a causa degli interessi bancari ,commettendo così nei miei confronti di PERSONA UMANA un vero e proprio atto di strozzinaggio
N° 4 in conclusione richiedo i danni fisici ( in quanto nel 2016 mi è venuto un infarto per non sapere come uscire da questi problemi che mi hanno creato illegalmente) morali, psichici e materiali.
Avendo fatto L’AUTODETERMINAZIONE per essere CITTADINO DI NAZIONALITA’ VENETA esigo di essere portato a giudizio da un mio pari e non da parte di un tribunale italiano
in fede
gabriele dei pasqualin

2019.09.13
In fede: gabriele pasqualin

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.

Si attesta che in data 2019.09.13, gabriele pasqualin, nato/a il 13/07/1953, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 201955173001, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico:

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 13/04/2018
contrassegnato da nr./codice: aggregazione all’esecuzione immobiliare N° 316 /2013 promossa da Bocus Natalino contro pasqualin gabriele
emesso da: Avv Andrea Tessari
a firma di: andrea tessari
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: andrea tessari
in data: 13/04/2018

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.13
La Segreteria di Stato

2019.09.13 – POLO MARCO  – RDN – 101923115036

Oggetto: 2019.09.13 – POLO MARCO  – RDN – 101923115036

at
ATER TREVISO – AGENZIA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO, VIA G. D’ANNUNZIO NR.6 – 3100 TREVISO – info@atertv.it

Io sottoscritto/a MARCO POLO, nato/a il 08.08.1970, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 291953002201

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a ATER TREVISO – AGENZIA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da ATER TREVISO – AGENZIA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La mia situazione economico/lavorativa non mi permette il minimo e normale sostentamento per cui non ho le somme per provvedere a quanto di competenza.
Sto infatti usufruendo di un alloggio di edilizia residenziale popolare della provincia di Treviso per lo stato di necessità in cui mi trovo.
Ho l’impressione che stiate facendo di tutto per sfrattarmi e magari cedere il mio alloggio a qualche straniero.
Se fossi nelle possibilità, di provvedere a quanto dovuto, lo farei sicuramente e la mia impossibilità non è dettata da pretestuosità di qualsiasi genere … o pago, o mangio e sopravvivo.

2019.09.13
In fede: MARCO POLO

 

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101923115036

Si attesta che in data 2019.09.13, MARCO POLO, nato/a il 08.08.1970, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 291953002201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101923115036

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 27.08.2019
contrassegnato da nr./codice: 2019 10523
emesso da: ATER TREVISO – AGENZIA TERRITORIALE PER L’EDILIZIA RESIDENZIALE DELLA PROVINCIA DI TREVISO
a firma di: BARTOLINI CORALLINA
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: POSTA ORDINARIA DEL SERVIZIO POSTALE ITALIANO
in data: 03.09.2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.13
La Segreteria di Stato

2019.09.13 – POLO MARCO – RDN – 10192310389

Oggetto: 2019.09.13 – POLO MARCO  – RDN – 10192310389

at
PROCURA REPUBBLICA STRANIERA ITALIANA PRESSO TRIBUNALE STRANIERO ITALIANO IN TREVISO, VIA GIUSEPPE VERDI NR.18, 31100 TREVISO – tribunale.treviso@giustizia.it



Io sottoscritto/a MARCO POLO, nato/a il 08.08.1970, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 291953002201

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a PROCURA REPUBBLICA STRANIERA ITALIANA PRESSO TRIBUNALE STRANIERO ITALIANO IN TREVISO tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da PROCURA REPUBBLICA STRANIERA ITALIANA PRESSO TRIBUNALE STRANIERO ITALIANO IN TREVISO per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:

2019.09.13
In fede: MARCO POLO

 

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.10192310389

Si attesta che in data 2019.09.13, MARCO POLO, nato/a il 08.08.1970, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 291953002201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 10192310389

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 18.04.2019
contrassegnato da nr./codice: 762416 – R.G. NOTIZIE DI REATO /MOD.21
emesso da: PROCURA REPUBBLICA STRANIERA ITALIANA PRESSO TRIBUNALE STRANIERO ITALIANO IN TREVISO
a firma di: CAMA GABRIELLA – PROCURATORE DELLA REPUBBLICA STRANIERA ITALIANA
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: M.A. SALEMMA ALBERTO – GDF – APP.SC. ZAGO DENIS
in data: 10.08.2019 E IL 19.08.2019

WSM
Venetia lì 2019.09.13
La Segreteria di Stato

 

2019.09.13 – POLO MARCO  – RDN – 101923112054

Oggetto: 2019.09.13 – POLO MARCO  – RDN – 101923112054

at
AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI NR.18 – FABBR. G – 3100 TREVISO – dp.treviso@agenziaentrate.it

Io sottoscritto/a MARCO POLO, nato/a il 08,.08.1970, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201953002201

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Con riferimento alla contestata violazione del codice della strada italiano con ruolo nr.2018/002654 – infrazioni c.d.s. anno 2016 – contesto il difetto assoluto di giurisdizione di ogni autorità e organismo straniero italiano che operano illegalmente sui Territori della Repubblica Veneta, cui io sono Cittadino.
Io non sono mai diventato italiano e non ripudio l’imposta cittadinanza italiana.
Non pretendete soldi in qualsivoglia maniera e per qualsiasi motivo perché non ne ho e devo vivere decorosamente con il sostentamento del mio stipendio.

2019.09.13
In fede: MARCO POLO

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101923112054

Si attesta che in data 2019.09.13, MARCO POLO, nato/a il 08,.08.1970, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 201953002201, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101923112054

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: NON RILEVABILE
contrassegnato da nr./codice: RRR NR. ME3 67317407987-4
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE ITALIANA
a firma di: NON RILEVABILE
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: POSTE ITALIANE
in data: 19.08.2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.13
La Segreteria di Stato

2019.09.12 – FRASSETTO ALESSANDRO – RDN – 102017115058

Oggetto: 2019.09.12 – FRASSETTO ALESSANDRO – RDN – 102017115058

at
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO –

Io sottoscritto/a alessandro frassetto, nato/a il 21/02/1964, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201924143901

PREMESSO

che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.

Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.

Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.

Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).

CONSTATATO/A

01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;

02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;

03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).

04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).

05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.

06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.

07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;

08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;

09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;

10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;

11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;

12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);

13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;

14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;

15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;

16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;

17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.

18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .

19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’

Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.

Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.

Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO

at AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE:
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.

Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSESENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;

NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Mi chiedo sig FRIGERIO se lei è al corrente di queste due leggi 881/77 e DL 212/2010 RATIFICATE DAL SUO STATO ITALIANO,SE LE LEGGA BENE e vedra che una volta fatto si rendera conto che quello che sta facendo a me e a molti Veneti le viola entrambe.Io non sono ITALIANO MA Veneto se non lo ha ancora capito ,L AUTO CHE LEI MI VUOLE BLOCCARE è LA SOLA CHE HO E MI SERVE PE LAVORARE
2019.09.12

12.09.2019
In fede:
alessandro frassetto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.102017115058
Si attesta che in data 2019.09.12, alessandro frassetto, nato/a il 21/02/1964, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201924143901, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 102017115058

PRECISAZIONE A PUBBLICA MENZIONE:
il rigetto è l’atto formale attraverso il quale ogni Cittadino del Popolo Veneto si oppone e contrasta l’illegalità dell’azione posta in essere dalle forze e autorità di occupazione straniere italiane che agiscono in difetto assoluto di giurisdizione e lo fa informando delle loro responsabilità i destinatari secondo le norme vigenti, anche riferite a quelle dell’U.C.C. .
I rigetti di notifica non sono dei ricorsi posti in essere in ambito italiano ma sono atti espressioni di volontà attraverso i quali il Cittadino del Popolo Veneto, che liberamente e coscientemente si è autodeterminato e ha dichiarato la propria Nazionalità e Cittadinanza Veneta, si oppone alle illegali pretese italiane di obbligarlo al pagamento di imposte ed essere soggetto a controlli e provvedimenti da parte delle istituzioni di occupazione.
Questo Governo Veneto Provisorio (GVP) viene invece attivato sul fronte dell’iscrizione a ruolo giudiziario (IRG) dei responsabili che hanno emesso l’atto e/o il provvedimento oggetto di rigetto.
Tale procedura è deputata a sviluppare e potenziare il principio di effettività che prevede la concreta esecuzione di quanto stabilito dal diritto sostanziale, cioè dalle norme del nostro Ordinamento Giuridico Veneto Provvisorio, (l’obbiettivo è il disconoscimento della personalità dello stato straniero occupante italiano rispetto alla sua illegale sovranità sui nostri territori – la personalità dello Stato è infatti determinata e dimensionata dal criterio dell’effettività; nonché ai fini di determinare a chi spetti la sovranità di un territorio occupato, in base all’ effettivo esercizio del potere di governo).

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato:
contrassegnato da nr./codice: 11380201900005972000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE
a firma di: SERGIO FRIGERIO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 12/09/2019
REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 12.09.2019
La Segreteria di Stato

2019.09.02 – MOSCHELLA MARCELLO – SPN – 10191293214

Oggetto: 2019.09.02 – MOSCHELLA MARCELLO – SPN – 10191293214


DENUNCIANTE
Nome: MARCELLO
Cognome: MOSCHELLA
sesso: M
paternità: Ubaldo Moschella
maternità: Maria De Simone
data di nascita: 07.12.1965
Distretto di nascita (ex comune): Napoli
Contea di nascita (ex provincia o stato estero): Napoli
indirizzo di residenza: Via Mastrosanto,snc
Distretto di residenza (ex comune): Formia
Contea di residenza (ex provincia): Latina
E-mail: mrcmoschella@gmail.com
Telefono: 0771779501
Eventuale fax:
in qualità di: PARTE LESA

CIRCOSTANZE
data iniziale del fatto segnalato:31.08.2019
luogo iniziale del fatto segnalato:Formia
soggetti ritenuti responsabili:NOTI E CONOSCIUTI
Precisazione:Servizio Elettrico Nazionale Sede legale 00198 Roma viale regina Margherita 125

DENUNCIA QUANTO SEGUE
Siamo difronte all ‘ennesimo atto di stalkeraggio ,violazione della privacy e detenzione in stato di servitù da parte del Servizio Elettrico Nazionale ,che nonostante le mie segnalazioni a smettere nel loro atteggiamento reiterato nel rifiutare l’atto di Volontà dell Essere Umano ,nonché Sovrano Autodeterminato di Cittadinanza e Nazionalità Veneta di non accettare il loro contratto impositivo con il pagamento in fattura consumo elettrico del canone Rai enunciandomi l’obbligo al rispetto di un loro contratto da me rigettato ab origine denominato ” Legge di stabilità” sancito dalla loro Corporation “Republic of Italy” Imponendomi di comunicare con un altro ente della fatiscente corporations denominato ” Agenzia delle Entrate” con la quale non ho mai accettato,e ne accetto contratti. Premesso ciò chiedo al mio Governo Provvisorio Veneto di intervenire impedendo il reiterato comportamento persecutorio messo in essere dalla società sopra citata rendendomi la vita impossibile
In Onore e Verità
Marcello Moschella
Per i fatti suesposti si chiede la registrazione a ruolo giudiziario dei responsabili se ne sussistono le ragioni.
MARCELLO MOSCHELLA

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

La presente comunicazione (contrassegnata dal codice 10191293214) è pervenuta a seguito dalla compilazione del modulo on-line, predisposto dal Proveditorato Generale de la Polisia Nasionale Veneta del Governo Veneto Provisorio.

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

 

2019.09.10 – PAPARO FRANCESCA – RDN – 101920225522

Oggetto: 2019.09.10 – PAPARO FRANCESCA  – RDN – 101920225522

at
Comando polizia Locale Comune di TREVIGNANO (Treviso), piazza municipio, n. 6 – 31040 Trevignano TV – protocollo.trevignano@legalmail.it

Io sottoscritto/a FRANCESCA PAPARO, nato/a il 10/04/1956, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 101920214051

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Comando polizia Locale Comune di TREVIGNANO (Treviso) tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Comando polizia Locale Comune di TREVIGNANO (Treviso) per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
la violazione presunta del passaggio semaforo rosso si basa su un dispositivo che scattava dopo 3.5 secondi che secondo il nostro parere sono troppo pochi per frenare ed accorgersi del cambio colore, di cui non si aveva oltretutto conoscenza. L’auto è un auto di famiglia che viene usata dai vari componenti, pertanto non è stato possibile risalire a chi quel giorno ha transitato in zona. Pertanto non è stato fornito nominativo. Sembra anche poco giusto voler togliere punti su patenti per le stesse ragioni menzionate sopra. Condizione sempre unilaterale dello stesso contratto ‘Codice della Strada’ non sottoscritto e non accettato. Manca un consenso informato e dettagliato sulle condizioni generali.
Nessuno dei componenti di famiglia ha mai firmato per accettazione questo contratto di codice della strada. Trattasi pertanto di un contratto unilaterale, nullo,in mancanza di firma della controparte.
Sarebbe opportuno posizionare un semaforo che indichi i minuti/secondi restanti allo scatto del prossimo colore del semaforo, come quello di Caerano San Marco TV. per la salvaguardia di tutti gli automobilisti e pedoni.
i soldi per pagare queste presunte somme, non contrattuali e non accettate, con tassi usurai disumani, non ci sono. Come persona / individuo umano, vivente in carne, ossa, spirito,[ non Persona Fisica /Soggetto Giuridico], vedova, madre di 2 figli economicamente non autonomi, tuttora precari, a cui è di recentissimo stata ridotta la reversibilità di ben 300 Euro, non è giusto richiedere forzosamente questi pagamenti di tariffe non concordate. I diritti inalienabili e naturali alla vita e la sopravvivenza della propria famiglia sono al di sopra delle Leggi di uno Stato, occupante Estero, che di fatto non ha giurisdizione.
il V. Comm Romano Villi tenga conto delle Leggi Internazionali a difesa dei Diritti degli Uomini e delle Donne e del loro benessere primario. Siate umani. Grazie

2019.09.10
In fede: FRANCESCA PAPARO

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101920225522

Si attesta che in data 2019.09.10, FRANCESCA PAPARO, nato/a il 10/04/1956, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 101920214051, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101920225522

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 07/08/2019
contrassegnato da nr./codice: VERBALE CONTESTAZIONE N.003105/V/19 REGISTRO 2806/19 – RIF. precedente VERB.REG.948/19
emesso da: Comando polizia Locale Comune di TREVIGNANO (Treviso)
a firma di: V.Comm. Romano Villi
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale
in data: meta Agosto 2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.10
La Segreteria di Stato

2019.09.10 – PAPARO FRANCESCA  – RDN – 101920225522

Oggetto: 2019.09.10 – PAPARO FRANCESCA  – RDN – 101920225522

at
Comando polizia Locale Comune di TREVIGNANO (Treviso), piazza municipio, n. 6 – 31040 Trevignano TV – protocollo.trevignano@legalmail.it

Io sottoscritto/a FRANCESCA PAPARO, nato/a il 10/04/1956, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 101920214051

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Comando polizia Locale Comune di TREVIGNANO (Treviso) tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Comando polizia Locale Comune di TREVIGNANO (Treviso) per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
la violazione presunta del passaggio semaforo rosso si basa su un dispositivo che scattava dopo 3.5 secondi che secondo il nostro parere sono troppo pochi per frenare ed accorgersi del cambio colore, di cui non si aveva oltretutto conoscenza. L’auto è un auto di famiglia che viene usata dai vari componenti, pertanto non è stato possibile risalire a chi quel giorno ha transitato in zona. Pertanto non è stato fornito nominativo. Sembra anche poco giusto voler togliere punti su patenti per le stesse ragioni menzionate sopra. Condizione sempre unilaterale dello stesso contratto ‘Codice della Strada’ non sottoscritto e non accettato. Manca un consenso informato e dettagliato sulle condizioni generali.
Nessuno dei componenti di famiglia ha mai firmato per accettazione questo contratto di codice della strada. Trattasi pertanto di un contratto unilaterale, nullo,in mancanza di firma della controparte.
Sarebbe opportuno posizionare un semaforo che indichi i minuti/secondi restanti allo scatto del prossimo colore del semaforo, come quello di Caerano San Marco TV. per la salvaguardia di tutti gli automobilisti e pedoni.
i soldi per pagare queste presunte somme, non contrattuali e non accettate, con tassi usurai disumani, non ci sono. Come persona / individuo umano, vivente in carne, ossa, spirito,[ non Persona Fisica /Soggetto Giuridico], vedova, madre di 2 figli economicamente non autonomi, tuttora precari, a cui è di recentissimo stata ridotta la reversibilità di ben 300 Euro, non è giusto richiedere forzosamente questi pagamenti di tariffe non concordate. I diritti inalienabili e naturali alla vita e la sopravvivenza della propria famiglia sono al di sopra delle Leggi di uno Stato, occupante Estero, che di fatto non ha giurisdizione.
il V. Comm Romano Villi tenga conto delle Leggi Internazionali a difesa dei Diritti degli Uomini e delle Donne e del loro benessere primario. Siate umani. Grazie

2019.09.10
In fede: FRANCESCA PAPARO

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101920225522

Si attesta che in data 2019.09.10, FRANCESCA PAPARO, nato/a il 10/04/1956, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 101920214051, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101920225522

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 07/08/2019
contrassegnato da nr./codice: VERBALE CONTESTAZIONE N.003105/V/19 REGISTRO 2806/19 – RIF. precedente VERB.REG.948/19
emesso da: Comando polizia Locale Comune di TREVIGNANO (Treviso)
a firma di: V.Comm. Romano Villi
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale
in data: meta Agosto 2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.10
La Segreteria di Stato

2019.09.11 – MARINI ANTONIO  – RDN – 101921183748

Oggetto: 2019.11.09 – MARINI ANTONIO  – RDN – 101921183748

at
AGENZIA ENTRATE ITALIANA, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 – FABBRICATO G 31100 TREVISO –

Io sottoscritto/a ANTONIO MARINI, nato/a il 25.02.1941, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale —

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a AGENZIA ENTRATE ITALIANA tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AGENZIA ENTRATE ITALIANA per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La richiesta fiscale supera il reddito e contesto il difetto assoluto di giurisdizione di tutte le istituzioni straniere italiane sui Territori della Serenissima Repubblica.

2019.11.09
In fede: ANTONIO MARINI

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101921183748

Si attesta che in data 2019.11.09, ANTONIO MARINI, nato/a il 25.02.1941, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale , ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101921183748

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 04.07.2019
contrassegnato da nr./codice: doc. nr.11380201900006984000 – Fascicolo nr.2019-000097105
emesso da: AGENZIA ENTRATE ITALIANA
a firma di: SERGIO FRIGERIO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: POSTE ITALIANE
in data: 11.09.2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.11.09
La Segreteria di Stato


dati escvlusivi per il CED

2019.11.09 – MARINI ANTONIO  – RDN – 101921183748

ATTO RIGETTATO
datato: 04.07.2019
con nr./codice: doc. nr.11380201900006984000 – Fascicolo nr.2019-000097105
emesso da: AGENZIA ENTRATE ITALIANA
firmato da: SERGIO FRIGERIO
notifica a mezzo: POSTE ITALIANE
data di notifica: 11.09.2019

RIGETTANTE
nome: ANTONIO
cognome: MARINI
sesso: M
paternità: MARINI ANGELO
maternità: SIGNORI LAVINIA
data di nascita: 25.02.1941
residenza/domicilio: VIA BIBAN NR.53, CARBONERA, TREVISO
e-mail: papiantonio@live.it
tel: 340-5385527

MOTIVO RIGETTO
considerazioni personali: La richiesta fiscale supera il reddito e contesto il difetto assoluto di giurisdizione di tutte le istituzioni straniere italiane sui Territori della Serenissima Repubblica.

2019.09.09 – DA ROS MARIALUISA  – RDN – 101919145154

Oggetto: 2019.09.09 – DA ROS MARIALUISA  – RDN – 101919145154

at
SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE, SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE SPA, VIALE REGINA MARGHERITA 125 – 00196 ROMA –

Io sottoscritto/a MARIALUISA DA ROS, nato/a il 12.09.1966, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20195298430

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Innanzitutto non capisco come possiate inviarmi una e-mail quanto nessuno vi ha permesso di farne uso e nessuno via ha dettagliato sui suoi estremi … non do il consenso di utilizzare la mia e-mail, anche professionale e qualsiasi altro dato personale.
Il fatto che pretendiate di rispondermi asserendo che il rigetto di notifica sia per voi una mera comunicazione non corrisponde a verità e non necessità di alcuna risposta perché eventualmente avreste dovuto confutarne le ragioni di obbiettività e prenderne atto a rigore di legge.
A fronte della vostra assurda pretesa di chiedere contezza di alcuni documenti sono a rinnovare la precedente istanza, compresa nel rigetto di notifica e ad oggi inevasa e che qui si rinnova integralmente:
“… sono inoltre interessata a conoscere gli estremi della vostra licenza per svolgere servizio di recupero crediti in nome e per conto di un ente straniero italiano col quale io non ho siglato alcun contratto.
Chiedo inoltre che si specifichi le generalità di chi sottoscrive la comunicazione inviata.
Con il presente rigetto chiedo al mio Governo di procedere per quanto di competenza all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili…” .

2019.09.09
In fede: MARIALUISA DA ROS

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101919145154

Si attesta che in data 2019.09.09, MARIALUISA DA ROS, nato/a il 12.09.1966, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 20195298430, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101919145154

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 22.08.2019
contrassegnato da nr./codice: PRATICA NR.000590616110 NR.DOCUMENTO UMAIS3382881
emesso da: SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE
a firma di: IGNOTO DEL SERVIZIO CLIENTI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: IGNOTO A MEZZO E-MAIL PERSONALE
in data: 29 AGOSTO 2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.09
La Segreteria di Stato

2019.09.08 – PERIN ADELAIDE GIULIANA – RDN – 101918143935

Oggetto: 2019.09.08 – Perin Adelaide Giuliana  – RDN – 101918143935

at
Comune di Treviso – Comando di Polizia Locale – Ufficio Ruoli, Via Castello d’Amore 2/E – 31100 Treviso TV – pl.ruoli@comune.treviso.it

Io sottoscritto/a Adelaide Giuliana Perin, nato/a il 09/10/1957, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019513221626

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Comune di Treviso – Comando di Polizia Locale – Ufficio Ruoli tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Comune di Treviso – Comando di Polizia Locale – Ufficio Ruoli per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Con questo documento, notifico la grande ingiustizia subita l’anno scorso.
L’anno scorso, in data 02/10/2018 mi sono recata con mio marito, a Treviso, precisamente nella sede dell’Inps per chiedere degli accertamenti in merito ad un altra ingiustizia che sta subendo mio marito.
Ricordo benissimo quel giorno, che ora vi descrivero’ bene.
Siamo arrivati a Treviso nei pressi della sede dell’Inps e ci siamo accorti che era difficoltoso trovare un parcheggio libero.
Parlando con mio marito, ho deciso di scendere dall’auto e entrare nella sede Inps per prenotarmi un numero dato che c’era molta gente, fintanto che lui cercava un parcheggio.
Dato che, come ho detto poc’anzi, c’era molta gente, sono uscita dalla sede per vedere se mio marito era riuscito nel suo intento. Lo vedo che mi viene incontro dicendomi che aveva momentaneamente lasciato l’auto ferma in un parcheggio residenziale libero, per non recare intralcio, e aveva trovato un posto nella piazzetta adiacente.
Preciso che la nostra auto, e’ rimasta tre minuti nel parcheggio riservato ai residenti, e nel mentre mio marito mi stava parlando, notiamo che c’e’ un ragazzo volontario di una cooperativa,pagato dal comune, che stava gia’ notando i nostri dati per apporre una multa.
Siamo corsi subito verso di lui, dicendogli che l’auto era li’ in modo provvisorio solo per non lasciarla in un posto dove potrebbe aver dato fastidio, finche’ trovavamo parcheggio.
Siamo rimasti molto amareggiati e delusi nel vedere che il ragazzo non interessava la nostra verita’, ma vedeva quel caso come un’opportunitaa’ per far cassa.
Io non pago questa multa per nessun motivo al mondo!!!!!!!!!!!!!! Sono trascorsi pochissimi minuti con l’auto incustodita e credo che un minimo di tolleranza e comprensione ci dovrebbe essere!!!!!!E’ un ingiustizia!!!!
Confrontandomi con una signora che ha visto il fatto, diceva che questi sciacalli fanno sempre multe ingiuste OGNI GIORNO, il Comune di Treviso,paga questi ragazzi volontari di cooperative per fare multe tutto il giorno!!!!
Questa multa NON LA PAGO!!!! E’ assolutamente ingiusta!!

2019.09.08
In fede: Adelaide Giuliana Perin

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101918143935

Si attesta che in data 2019.09.08, Adelaide Giuliana Perin, nato/a il 09/10/1957, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 2019513221626, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101918143935

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 06/08/2019
contrassegnato da nr./codice: 8624262B/2018 P Pr.95072/2018
emesso da: Comune di Treviso – Comando di Polizia Locale – Ufficio Ruoli
a firma di: Dott. Giovanni Favaretto
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Tramite postino
in data: 13/08/2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.08
La Segreteria di Stato

2019.09.08 – STRADIOTTO EMANUEL – RDN – 101918165410

Oggetto: 2019.09.08 – Stradiotto Emanuel  – RDN – 101918165410

at
Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi, Santa Croce 1187 – 30135 Venezia (VE) – infobollo@regione.veneto.it

Io sottoscritto/a Emanuel Stradiotto, nato/a il 14/04/1981, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019514123114

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Avendo saputo che l’Italia e tutte le sue leggi sbagliate (vanno a tutelare i più forti e a sacrificare i più deboli) è assolutamente fuori giurisdizione nel territorio dove abito (in quanto facente parte della Repubblica Veneta), in base al plebiscito fraudolento del 1866, e successivamente all’abrogazione dello stesso con la legge 212/2010 mi vedo costretta a farmi tutelare dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto chiedendo al Governo Provvisorio Veneto di interagire con lo stato Italia al fine di risolvere i miei problemi.
Per questi motivi non intendo mai più, né ora né in futuro, rispondere alle molteplici richieste di pagamento di qualsivoglia tassa italiana che qui, nella mia patria veneta, risulta essere occupante armata e assolutamente fuori giurisdizione, anche perche’ non posseggo piu’ quest’auto e quindi non vi devo nulla!!!

2019.09.08
In fede: Emanuel Stradiotto

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101918165410

Si attesta che in data 2019.09.08, Emanuel Stradiotto, nato/a il 14/04/1981, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 2019514123114, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101918165410

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 20/06/2019
contrassegnato da nr./codice: 0011 1000 0180 8849 62
emesso da: Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi
a firma di: Dott.ssa Anna Babudri
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Tramite postino
in data: 08/07/19

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.08
La Segreteria di Stato

2019.09.08 – STRADIOTTO EMANUEL – RDN – 10191817153

Oggetto: 2019.09.08 – Stradiotto Emanuel  – RDN – 10191817153

at
Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi, Santa Croce 1187 – 30135 Venezia (VE) – infobollo@regione.veneto.it

Io sottoscritto/a Emanuel Stradiotto, nato/a il 14/04/1981, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019514123114

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Avendo saputo che l’Italia e tutte le sue leggi sbagliate (vanno a tutelare i più forti e a sacrificare i più deboli) è assolutamente fuori giurisdizione nel territorio dove abito (in quanto facente parte della Repubblica Veneta), in base al plebiscito fraudolento del 1866, e successivamente all’abrogazione dello stesso con la legge 212/2010 mi vedo costretta a farmi tutelare dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto chiedendo al Governo Provvisorio Veneto di interagire con lo stato Italia al fine di risolvere i miei problemi.
Per questi motivi non intendo mai più, né ora né in futuro, rispondere alle molteplici richieste di pagamento di qualsivoglia tassa italiana che qui, nella mia patria veneta, risulta essere occupante armata e assolutamente fuori giurisdizione, anche perche’ non riesco a far fronte al pagamento di questa cartella, e lo scooter, che IO, ho acquistato con il frutto del mio lavoro, (e della quale sono convinto che io non debba nullla allo Stato Italiano) , mi serve come mezzo per dirigermi a lavoro: lavoro con la quale permetto alla mia famiglia di vivere dignitosamente!!!!!

2019.09.08
In fede: Emanuel Stradiotto

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.10191817153

Si attesta che in data 2019.09.08, Emanuel Stradiotto, nato/a il 14/04/1981, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 2019514123114, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 10191817153

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 21/06/19
contrassegnato da nr./codice: 0011 1000 0207 4079 56
emesso da: Regione Veneto – Direzione Finanza e Tributi
a firma di: Dott.ssa Anna Babudri
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Tramite ritiro in Posta
in data: 27/07/2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.08
La Segreteria di Stato

2019.09.08 – CREMASCO LIVIO – RDN – 101918192554

Oggetto: 2019.09.08 – Cremasco Livio  – RDN – 101918192554

at
Agenzia delle entrate _Riscossione, Piazza delle Istituzioni 18 fabbricato G 31100 Treviso – dp.treviso@agenziaentrate.it

Io sottoscritto/a Livio Cremasco, nato/a il 16/01/1962, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019518203601

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Agenzia delle entrate _Riscossione tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Agenzia delle entrate _Riscossione per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Salve sono cittadino veneto dichiarato !!!! Non intendo più pagare queste tasse che in altri stati non esistono neanche …sono stanco dello “stato italiano” che chiede sempre tasse su tasse…vado a lavorare e la maggior parte dello stipendio va in tasse….BASTA

-2019.09.08
In fede: Livio Cremasco

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101918192554

Si attesta che in data -2019.09.08, Livio Cremasco, nato/a il 16/01/1962, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 2019518203601, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101918192554

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 24 maggio 2019
contrassegnato da nr./codice: n. 11320199002447887000
emesso da: Agenzia delle entrate _Riscossione
a firma di: Sergio Frigerio firma illeggibile
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale raccomandata
in data: 29/08/2019

REPUBLICA VENETA MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì -2019.09.08
La Segreteria di Stato


dati escvlusivi per il CED

2019.09.08 – PERIN ADELAIDE GIULIANA – RDN – 101918143935

Oggetto: 2019.09.08 – PERIN ADELAIDE GIULIANA – RDN – 101918143935

at
Comune di Treviso – Comando di Polizia Locale – Ufficio Ruoli, Via Castello d’Amore 2/E – 31100 Treviso TV – pl.ruoli@comune.treviso.it

Io sottoscritto/a Adelaide Giuliana Perin, nato/a il 09/10/1957, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019513221626

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Comune di Treviso – Comando di Polizia Locale – Ufficio Ruoli tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Comune di Treviso – Comando di Polizia Locale – Ufficio Ruoli per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Con questo documento, notifico la grande ingiustizia subita l’anno scorso.
L’anno scorso, in data 02/10/2018 mi sono recata con mio marito, a Treviso, precisamente nella sede dell’Inps per chiedere degli accertamenti in merito ad un altra ingiustizia che sta subendo mio marito.
Ricordo benissimo quel giorno, che ora vi descrivero’ bene.
Siamo arrivati a Treviso nei pressi della sede dell’Inps e ci siamo accorti che era difficoltoso trovare un parcheggio libero.
Parlando con mio marito, ho deciso di scendere dall’auto e entrare nella sede Inps per prenotarmi un numero dato che c’era molta gente, fintanto che lui cercava un parcheggio.
Dato che, come ho detto poc’anzi, c’era molta gente, sono uscita dalla sede per vedere se mio marito era riuscito nel suo intento. Lo vedo che mi viene incontro dicendomi che aveva momentaneamente lasciato l’auto ferma in un parcheggio residenziale libero, per non recare intralcio, e aveva trovato un posto nella piazzetta adiacente.
Preciso che la nostra auto, e’ rimasta tre minuti nel parcheggio riservato ai residenti, e nel mentre mio marito mi stava parlando, notiamo che c’e’ un ragazzo volontario di una cooperativa,pagato dal comune, che stava gia’ notando i nostri dati per apporre una multa.
Siamo corsi subito verso di lui, dicendogli che l’auto era li’ in modo provvisorio solo per non lasciarla in un posto dove potrebbe aver dato fastidio, finche’ trovavamo parcheggio.
Siamo rimasti molto amareggiati e delusi nel vedere che il ragazzo non interessava la nostra verita’, ma vedeva quel caso come un’opportunitaa’ per far cassa.
Io non pago questa multa per nessun motivo al mondo!!!!!!!!!!!!!! Sono trascorsi pochissimi minuti con l’auto incustodita e credo che un minimo di tolleranza e comprensione ci dovrebbe essere!!!!!!E’ un ingiustizia!!!!
Confrontandomi con una signora che ha visto il fatto, diceva che questi sciacalli fanno sempre multe ingiuste OGNI GIORNO, il Comune di Treviso,paga questi ragazzi volontari di cooperative per fare multe tutto il giorno!!!!
Questa multa NON LA PAGO!!!! E’ assolutamente ingiusta!!

2019.09.08
In fede: Adelaide Giuliana Perin

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101918143935

Si attesta che in data 2019.09.08, Adelaide Giuliana Perin, nato/a il 09/10/1957, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 2019513221626, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101918143935

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 06/08/2019
contrassegnato da nr./codice: 8624262B/2018 P Pr.95072/2018
emesso da: Comune di Treviso – Comando di Polizia Locale – Ufficio Ruoli
a firma di: Dott. Giovanni Favaretto
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Tramite postino
in data: 13/08/2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.08
La Segreteria di Stato

 

2019.09.08 – CATTAPAN RENATO – RDN – 101918182411

Oggetto: 2019.09.08 – CATTAPAN RENATO – RDN – 101918182411

at
Citta’ di San Martino di Lupari – Ufficio Tributi, Largo Europa 5 – 35018 San Martino di Lupari PD – tributi@comune.sanmartinodilupari.pd.it

Io sottoscritto/a Renato Cattapan, nato/a il 08/02/1954, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 201961716128

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Citta’ di San Martino di Lupari – Ufficio Tributi tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Citta’ di San Martino di Lupari – Ufficio Tributi per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Rigetto questo atto relativo all’IMU/TASI 2019 poiche’ in questo periodo della mia vita, mi trovo in serie difficolta’ e non riesco a far fronte al pagamento. A causa di malattie croniche, sono invalido e percepisco un misero assegno di invalidita’ con la quale faccio fatica a mantenermi; con quel poco che prendo devo mangiare ed acquistare farmaci per le mie patologie.
Mi sono rivolto al Movimento di Liberazione Nazionale Veneto perchè lo riconosco, come viene riconosciuto a livello internazionale grazie alle norme di Diritto Internazionale, come percorso giuridico legale e legittimo per autodeterminarmi assieme ai miei connazionali come POPOLO VENETO e non come popolo italiano. Per lo stesso motivo NON RICONOSCO l’Italia COME STATO DI APPARTENENZA in quanto il suo potere non trova giurisdizione nei territori appartenenti alla Repubblica Veneta.

2019.09.08
In fede: Renato Cattapan

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101918182411

Si attesta che in data 2019.09.08, Renato Cattapan, nato/a il 08/02/1954, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 201961716128, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101918182411

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: non e’ presente la data
contrassegnato da nr./codice: non e’ presente alcun numero di riferimento o altro
emesso da: Citta’ di San Martino di Lupari – Ufficio Tributi
a firma di: Ufficio Tribut…nessun firmatario
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: Tramite postino
in data: 05/06/2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.08
La Segreteria di Stato

2019.09.08 – CREMASCO LIVIO  – RDN – 101918192554

Oggetto: 2019.09.08 – CREMASCO LIVIO  – RDN – 101918192554

at
Agenzia delle entrate _Riscossione, Piazza delle Istituzioni 18 fabbricato G 31100 Treviso – dp.treviso@agenziaentrate.it

Io sottoscritto/a Livio Cremasco, nato/a il 16/01/1962, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 2019518203601

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Agenzia delle entrate _Riscossione tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Agenzia delle entrate _Riscossione per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Salve sono cittadino veneto dichiarato !!!! Non intendo più pagare queste tasse che in altri stati non esistono neanche …sono stanco dello “stato italiano” che chiede sempre tasse su tasse…vado a lavorare e la maggior parte dello stipendio va in tasse….BASTA

-2019.09.08
In fede: Livio Cremasco

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101918192554

Si attesta che in data -2019.09.08, Livio Cremasco, nato/a il 16/01/1962, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 2019518203601, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101918192554

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 24 maggio 2019
contrassegnato da nr./codice: n. 11320199002447887000
emesso da: Agenzia delle entrate _Riscossione
a firma di: Sergio Frigerio firma illeggibile
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: servizio postale raccomandata
in data: 29/08/2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì -2019.09.08
La Segreteria di Stato


dati escvlusivi per il CED

-2019.09.08 – Cremasco Livio  – RDN – 101918192554

ATTO RIGETTATO
datato: 24 maggio 2019
con nr./codice: n. 11320199002447887000
emesso da: Agenzia delle entrate _Riscossione
firmato da: Sergio Frigerio firma illeggibile
notifica a mezzo: servizio postale raccomandata
data di notifica: 29/08/2019

RIGETTANTE
nome: Livio
cognome: Cremasco
sesso: M
paternità: Tullio Cremasco
maternità: Nives Didonè
data di nascita: 16/01/1962
residenza/domicilio: via Raposse n. 5/B, Riese Pio x, Treviso
e-mail: sabrina.guglielmi@live.it
tel: 3283838401

MOTIVO RIGETTO
considerazioni personali: Salve sono cittadino veneto dichiarato !!!! Non intendo più pagare queste tasse che in altri stati non esistono neanche …sono stanco dello “stato italiano” che chiede sempre tasse su tasse…vado a lavorare e la maggior parte dello stipendio va in tasse….BASTA

 

2019.09.05 – FURLANETTO MANUEL – RDN – 101915151757

Oggetto: 2019.09.05 – FURLANETTO MANUEL  – RDN – 101915151757

at
Agenzia delle entrate-Riscossione, Via Amerigo Vespucci, 1 33170 Pordenone – protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Io sottoscritto/a MANUEL FURLANETTO, nato/a il 17/05/1965, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20184985701

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Agenzia delle entrate-Riscossione tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Agenzia delle entrate-Riscossione per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Rigetto cartella n. 09120140007477473001 Ente creditore Prefettura di Pordenone relativa a contravvenzione codice della strada per difetto assoluto di giurisdizione da parte dell’ autorità italiana sui Territori Veneti.
Manuel Furlanetto

2019.09.05
In fede: MANUEL FURLANETTO

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101915151757

Si attesta che in data 2019.09.05, MANUEL FURLANETTO, nato/a il 17/05/1965, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 20184985701, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101915151757

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 22/02/2019
contrassegnato da nr./codice: LOTTO DI STAMPA 07268 DOC. NUMERO 09120199000549985000
emesso da: Agenzia delle entrate-Riscossione
a firma di: MONICA MANFREDINI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 04/09/2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.05
La Segreteria di Stato

2019.09.05 – FURLANETTO MANUEL  – RDN – 101915151757

Oggetto: 2019.09.05 – FURLANETTO MANUEL  – RDN – 101915151757

at
Agenzia delle entrate-Riscossione, Via Amerigo Vespucci, 1 33170 Pordenone – protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it

Io sottoscritto/a MANUEL FURLANETTO, nato/a il 17/05/1965, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20184985701

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a Agenzia delle entrate-Riscossione tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da Agenzia delle entrate-Riscossione per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
Rigetto cartella n. 09120140007477473001 Ente creditore Prefettura di Pordenone relativa a contravvenzione codice della strada per difetto assoluto di giurisdizione da parte dell’ autorità italiana sui Territori Veneti.
Manuel Furlanetto

2019.09.05
In fede: MANUEL FURLANETTO

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.101915151757

Si attesta che in data 2019.09.05, MANUEL FURLANETTO, nato/a il 17/05/1965, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 20184985701, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 101915151757

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 22/02/2019
contrassegnato da nr./codice: LOTTO DI STAMPA 07268 DOC. NUMERO 09120199000549985000
emesso da: Agenzia delle entrate-Riscossione
a firma di: MONICA MANFREDINI
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 04/09/2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.05
La Segreteria di Stato

2019.09.04 – FURLANETTO MANUEL – RDN – 10191418433

Oggetto: 2019.09.04 – FURLANETTO MANUEL  – RDN – 10191418433

at
AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE, VIA TORINO 10/B 12084 MONDOVI’ CUNEO – informazioni@areariscossioni.it

Io sottoscritto/a MANUEL FURLANETTO, nato/a il 17/05/1965, persona di nazionalità e cittadinanza Veneta, codice unico personale 20184985701

TENUTO CONTO CHE

la formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale ITALY REPUBLIC entro il termine previsto così da diventare Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.

la sedicente Repubblica Italiana un tempo sovrana, dal 1934 è CORPORATION con denominazione “ITALY REPUBLIC OF CIK#: 0000052782” (d’ora in avanti I.R.) regolarmente registrata su www.sec.gov quale corporation di tipo governativo (quindi una semplice azienda privata di qualsiasi sovranità).

grazie alla registrazione della I.R. al S.E.C. (Securities Exchange Commission) essa deve sottostare e rispettare le leggi e le regole internazionali della U.C.C. (Uniform Commercial Code).

la totale, assoluta e reiterata inosservanza e trasgressione da parte dello stato straniero occupante italiano della DICHIARAZIONE UNIVERSALE DEI DIRITTI UMANI, sebbene sia stata da esso ratificata, pone in essere la conseguente condizione di schiavitù nei confronti degli Esseri Umani e per questo pignorata.

tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facente parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano, sono tutte aziende ad essa subordinate e pertanto operanti in difetto assoluto di giurisdizione

tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica Veneta sono privi di qualsiasi effetto giuridico in quanto posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta è a tutti gli effetti INESISTENTE, ovvero tamquam non esset.

che tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.

Il Governo Italiano anche se “de facto” esiste ancora perché i rappresentanti delle sue istituzioni fanno finta di nulla confidando nella ignoranza di tutti i cittadini compresi i loro subordinati, “de jure” non esiste più, quindi privo, nullo e senza valore (vedi documenti con forza di legge UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035).

Il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., mai confutato entro i termini di legge e quindi diventato Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta il quale recita: “Qualora un qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di ‘Governo’ pignorato, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui descritto, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.

Lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia

CONSIDERATO INOLTRE

Che nei territori Veneti, l’antica Repubblica Veneta detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere ed è tutt’ora esistente.

Che tutti i Territori della Serenissima Repubblica Veneta, rivendicati dal Movimento di Liberazione Nazionale del Popolo Veneto (MLNV) in virtù del proprio diritto all’Autodeterminazione sono sotto la giurisdizione del GOVERNO PROVISORIO VENETO quale apparato istituzionale preposto ai sensi delle norme del diritto internazionale dal Movimento de Librasione Nasionale Veneto (di seguito MLNV).

Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo riconosciuto dal diritto internazionale quale titolare del diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, da un regime razzista e/o colonialista.

Che il sottoscritto rigettante, è volontariamente registrato all’Anagrafe del Popolo Veneto, rinnegando l’imposta cittadinanza italiana e riconoscendosi di Nazionalità e Cittadinanza Veneta, sotto l’egida del Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) per il tramite del GOVERNO PROVISORIO VENETO (GVP).

FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE ATTO CHIEDENDO
1) – a AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto;
2) – al proprio Governo di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto:
3) – che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE per le ragioni in premessa.

RIGETTANDO QUESTA OFFERTA DI CONTRATTO
1) – negando il consenso al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
2) – negando l’autorizzazione al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.

RITENENDO
questo rigetto, atto notorio inalienabile, inconfutabile, innegabile e inoppugnabile.

E IN CONSEGUENZA DI CIO’
la «proposta di contratto» o comunque vogliate chiamare l’atto per cui si rigetta è NULLO AB ORIGINE.

Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
In riferimento al vostro documento doc. n. 5439600 relativo al preavviso di fermo amministrativo, su automezzo targa za166aw, per mancato pagamento sanzione CDS (emessa dal comune di Villorba e seguita da nota Agenzia delle Entrate n.2003/57413 del 09/04/2003), rigetto tale atto per difetto assoluto di giurisdizione da parte dell’ autorità italiana sui Territori Veneti.
Manuel Furlanetto

2019.09.04
In fede: MANUEL FURLANETTO

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.10191418433

Si attesta che in data 2019.09.04, MANUEL FURLANETTO, nato/a il 17/05/1965, persona di nazionalità e cittadinana Veneta, codice unico personale 20184985701, ha formalizzato la registrazione del rigetto di notifica presso il Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento di Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
A tale rigetto di notifica il sistema informatico ha attribuito automaticamente il seguente codice unico: 10191418433

ATTO RIGETTATO
data dell’atto rigettato: 26/08/2019
contrassegnato da nr./codice: 5439600
emesso da: AREA SRL SOCIETA’ UNIPERSONALE
a firma di: responsabile del procedimento VALERIA TAMBUSCIO
la cui notifica è stata eseguita o tentata a mezzo: SERVIZIO POSTALE
in data: 04/09/2019

REPUBLICA VENETA
MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO
GOVERNO VENETO PROVISORIO
WSM
Venetia lì 2019.09.04
La Segreteria di Stato