RIGETTI DI NOTIFICA 2026

2026.03.02 – POZZEBON MARIA – RDN – 0160504172839459 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.03.02 – POZZEBON MARIA – RDN – 0160504172839459 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250014538187000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: IMPIEGATO UFFICIO POSTALE DI ISTRANA TV

Il/La sottoscritto/a MARIA POZZEBON, nato/a il 28.07.1958, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132011162632,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.02
In fede:
MARIA POZZEBON

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160504172839459

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MARIA POZZEBON, nato/a il 28.07.1958, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132011162632, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160504172839459.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.02 – AGOSTINETTO CARLA – RDN – 0160504142808644 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.02 – AGOSTINETTO CARLA – RDN – 0160504142808644 – Referente: SB

at
AGENZI ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250014171346000
emesso da: AGENZI ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARLA AGOSTINETTO, nato/a il 24/10/1959, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 101919204614,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZI ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZI ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.02
In fede:
CARLA AGOSTINETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160504142808644

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], CARLA AGOSTINETTO, nato/a il 24/10/1959, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 101919204614, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160504142808644.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.03.02 – PASE MAURO – RDN – 0160504141955887 – Referente: SB

Oggetto: 2026.03.02 – PASE MAURO – RDN – 0160504141955887 – Referente: SB

at
2026.02.12 – ABACO SPA – INTIMAZIONE AVVISO ESECUZIONE FORZATA – NR.4023, VIA FRATELLI CERVI, 6 – 25126 PADOVA – ufficiolegale@abacospa.it


ATTO RIGETTATO 
tipo atto: INTIMAZIONE AVVISO ESECUZIONE FORZATA
formato in data: 12.02.2026
avente nr./codice: 4023
emesso da:ABACO SPA
atto a firma di: LORIS TARGA
notificato il: NON RISCONRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MAURO PASE, nato/a il 06/09/1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 1121179114,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2026.02.12 – ABACO SPA – INTIMAZIONE AVVISO ESECUZIONE FORZATA – NR.4023:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2026.02.12 – ABACO SPA – INTIMAZIONE AVVISO ESECUZIONE FORZATA – NR.4023, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante.
In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.03.02
In fede:
MAURO PASE

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160504141955887

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], MAURO PASE, nato/a il 06/09/1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 1121179114, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160504141955887.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.03.02
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.26 – CAMPAGNOLO LAURA – RDN – 0160500160850725 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.26 – CAMPAGNOLO LAURA – RDN – 0160500160850725 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 12420259010918210000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LAURA CAMPAGNOLO, nato/a il 09/03/1990, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132023152947,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.26
In fede:
LAURA CAMPAGNOLO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160500160850725

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], LAURA CAMPAGNOLO, nato/a il 09/03/1990, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132023152947, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160500160850725.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.26 – DONAI CARLO – RDN – 0160500152743402 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.26 – DONAI CARLO – RDN – 0160500152743402 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONRE TEVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: 11320259009743126000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONRE TEVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARLO DONAI, nato/a il 13/01/1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0111229013100000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONRE TEVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONRE TEVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.26
In fede:
CARLO DONAI

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160500152743402

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], CARLO DONAI, nato/a il 13/01/1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0111229013100000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160500152743402.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.26 – BISCARO LORETTA – RDN – 0160500085709034 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.26 – BISCARO LORETTA – RDN – 0160500085709034 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR.11320250013839172000
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250013839172000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LORETTA BISCARO, nato/a il 12/02/1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 122114192410,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.26
In fede:
LORETTA BISCARO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160500085709034

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], LORETTA BISCARO, nato/a il 12/02/1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122114192410, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160500085709034.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.25 – PIAVENTO FRANCESCA – RDN – 0160429164204709 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.25 – PIAVENTO FRANCESCA – RDN – 0160429164204709 – Referente: SB

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 1320250010666155000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FRANCESCA PIAVENTO, nato/a il 1980-06-02, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140502205910790,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.25
In fede:
FRANCESCA PIAVENTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160429164204709

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], FRANCESCA PIAVENTO, nato/a il 1980-06-02, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140502205910790, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160429164204709.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

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ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.25 – GHIRALDO DANIELE – RDN – 0160429110542067 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.25 – GHIRALDO DANIELE – RDN – 0160429110542067 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 1132059010691221000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DANIELE GHIRALDO, nato/a il 20.08.1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 11615122850,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.25
In fede:
DANIELE GHIRALDO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160429110542067

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], DANIELE GHIRALDO, nato/a il 20.08.1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 11615122850, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160429110542067.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.25 – CADORIN HILLARY – RDN – 0160429162921743 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.25 – CADORIN HILLARY – RDN – 0160429162921743 – Referente: SB

at
AGENZIA EN TRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250008885108000
emesso da: AGENZIA EN TRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a HILLARY CADORIN, nato/a il 15.08.1992, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0130922182101380,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA EN TRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA EN TRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.25
In fede:
HILLARY CADORIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160429162921743

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], HILLARY CADORIN, nato/a il 15.08.1992, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130922182101380, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160429162921743.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.25 – CADORIN HILLARY – RDN – 0160429162053013 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.25 – CADORIN HILLARY – RDN – 0160429162053013 – Referente: SB

at
2025.12.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TEVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259009601707000, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.12.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TEVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259009601707000
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: 2025.12.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TEVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259009601707000
emesso da: 2025.12.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TEVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259009601707000
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a HILLARY CADORIN, nato/a il 15.08.1992, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0130922182101380,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2025.12.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TEVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259009601707000:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2025.12.05 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TEVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259009601707000, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.25
In fede:
HILLARY CADORIN

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160429162053013

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], HILLARY CADORIN, nato/a il 15.08.1992, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130922182101380, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160429162053013.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.25 – URBAN EROS – RDN – 0160429152931852 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.25 – URBAN EROS – RDN – 0160429152931852 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 07.11.2025
avente nr./codice: 11320259008665336000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: IMPIEGATO UFFICIO POSTALE DI MASERADA SUL PIAVE TV

Il/La sottoscritto/a EROS URBAN, nato/a il 22.03.1978, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140502205523472,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.25
In fede:
EROS URBAN

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160429152931852

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], EROS URBAN, nato/a il 22.03.1978, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140502205523472, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160429152931852.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.25 – URBAN EROS – RDN – 0160429142112066 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.25 – URBAN EROS – RDN – 0160429142112066 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250010716400000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: IMPIEGATO UFFICIO POSTALE DI MASERADA SUL PIAVE TV

Il/La sottoscritto/a EROS URBAN, nato/a il 22.03.1978, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140502205523472,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.25
In fede:
EROS URBAN

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160429142112066

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], EROS URBAN, nato/a il 22.03.1978, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140502205523472, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160429142112066.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.24 – PULZE ANTONIO – RDN – 0160428162342291 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.24 – PULZE ANTONIO – RDN – 0160428162342291 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250014488152000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRAVILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANTONIO PULZE, nato/a il 21.11.1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132039212345,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva inoltre che le comunicazioni pervenute risultano prive di sottoscrizione, indicazione del funzionario responsabile e di qualunque elemento di imputabilità amministrativa, risultando pertanto inidonee a qualificarsi come atti o provvedimenti.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.24
In fede:
ANTONIO PULZE

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160428162342291

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], ANTONIO PULZE, nato/a il 21.11.1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132039212345, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160428162342291.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.24 – PULZE ANTONIO – RDN – 0160428161554679 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.24 – PULZE ANTONIO – RDN – 0160428161554679 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 23.12.2026
avente nr./codice: 11320259010773002000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANTONIO PULZE, nato/a il 21.11.1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132039212345,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.24
In fede:
ANTONIO PULZE

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160428161554679

Si attesta che in data [_format_DATACOMPILAZIONE “Y.m.d”], ANTONIO PULZE, nato/a il 21.11.1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132039212345, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160428161554679.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì [_format_DATACOMPILAZIONE “d.m.Y”]
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

23 febbraio 2026 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160427152340061 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 23 febbraio 2026 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160427152340061 – Referente: ME STESSO

at
AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE, VIALE DELLA REPUBBLICA 12 INT. 15 – VILLORBA (CONTEA DI TREVISO) – info@amministrazionicosta.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: VERBALE DI ASSEMBLEA CONDOMINIALE
formato in data: 21 GENNAIO 2026 ORE 18:00
avente nr./codice: VERBALE ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 21.01.26
emesso da: AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE
atto a firma di: SEGHETTI MANUEL (PRESEIDENTE) – COSTA SALVATORE (SEGRETARIO)
notificato il: 12 FEBBRAIO 2026 ORE 12:57
atto notificato da: COSTA SALVATORE – TRAMITE E-MAIL DA “INFO@AMMINISTRAZIONICOSTA.IT

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AMMINISTRAZIONI CONDOMINIALI COSTA SALVATORE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Con l’invio e la notifica del presente atto RIGETTO il verbale dell’assemblea condominiale tenutasi in data 21 gennaio 2026, ricevuto dall’amministratore condominiale COSTA SALVATORE tramite e-mail in data 12 febbraio 2026 alle ore 12:57:

• in merito a quanto contenuto al punto numero 1 (uno) del medesimo verbale, RIGETTO qualsiasi addebito per spese legali per procedure di mediazione. In merito a tale procedura, si legge che rappresenta il condominio l’amministratore condominiale (insieme a un paio di condomini), supportati dall’avvocato BAROSCO ALESSANDRA. Riporto l’attenzione su quanto avvenuto nell’anno 2022 quando il 30 agosto, rispondendo a una e-mail pervenutami dallo studio amministrazioni di COSTA SALVATORE indicando e ribadendo di inviarmi ogni comunicazione via e-mail (che nulla mi ha inviato a seguito della mia risposta), ricevevo dall’avvocato BAROSCO ALESSANDRA, su incarico dell’amministratore COSTA SALVATORE, una missiva per la quale lo stesso COSTA SALVATORE mi chiedeva di sostenerne i costi. Da quanto si legge ora BAROSCO ALESSANDRA viene incaricata a supportare i condomini? A distanza di quasi tre anni e mezzo viene rimarcata ancora una volta la presenza del suddetto avvocato.

• in merito a quanto contenuto nel verbale al punto numero 5 (cinque) si palesa quanto segue:
1. io non ho mai chiesto che venisse data lettura di alcuna mia comunicazione recante le date del 24.02.2025 – 11.03.2025 – 15.01.2026,
2. con la mia e-mail del 12.01.2026 chiedevo a COSTA SALVATORE di mettere all’ordine del giorno e discutere quanto gli avevo comunicato con l’invio della mia e-mail del 6 agosto 2025 mediante la quale denunciavo la sottrazione di documentazione personale saldamente affissa al portoncino blindato dell’appartamento di mia proprietà. Documentazione ufficiale emessa dal MLNV-GVP,
3. mai ho sostenuto che mi fosse stata sottratta “posta” come sostenuto nel verbale d’assemblea, in riferimento al fatto che qualcuno informava di aver visto entrare la polizia locale e “potrebbero aver loro rimosso la posta”,
4. entrambe le mie e-mail del 6 agosto 2025 e 12 gennaio 2026 inviate a COSTA SALVATORE sono chiare nell’esposizione dei fatti e nelle richieste avanzate a COSTA SALVATORE.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
23 febbraio 2026
In fede:
BENEDETTO CELOT

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160427152340061

Si attesta che in data 23 febbraio 2026, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160427152340061.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 23 febbraio 2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.21 – PERIZZOLO DOMENICO – RDN – 0160425103957670 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.21 – PERIZZOLO DOMENICO – RDN – 0160425103957670 – Referente: SB

at
AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, PIAZZA PONTELANDOLFO 30 – 36100 VICENZA – ven.area.territoriale.vi@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA DI EMISSIONE
avente nr./codice: 12420250014151679000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DOMENICO PERIZZOLO, nato/a il 1954-02-02, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140618095538877,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE RISCOSSIONE VICENZA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.21
In fede:
DOMENICO PERIZZOLO

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160425103957670

Si attesta che in data 2026.02.21, DOMENICO PERIZZOLO, nato/a il 1954-02-02, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140618095538877, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160425103957670.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.21
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.20 – REGINATO MIRIAM – RDN – 0160424122309408 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.20 – REGINATO MIRIAM – RDN – 0160424122309408 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 02.12.2025
avente nr./codice: PROT.244725552025/TA ANNO 2022
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI CASTELCUCCO TV

Il/La sottoscritto/a MIRIAM REGINATO, nato/a il 17.05.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131333114226,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.20
In fede:
MIRIAM REGINATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160424122309408

Si attesta che in data 2026.02.20, MIRIAM REGINATO, nato/a il 17.05.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131333114226, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160424122309408.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.20
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

026.02.20 – REGINATO MIRIAM – RDN – 0160424112842733 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.20 – REGINATO MIRIAM – RDN – 0160424112842733 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 07.11.2025
avente nr./codice: 11320259008669174000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI CASTELCUCCO TV

Il/La sottoscritto/a MIRIAM REGINATO, nato/a il 17.05.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131333114226,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva inoltre che le comunicazioni pervenute risultano prive di sottoscrizione, indicazione del funzionario responsabile e di qualunque elemento di imputabilità amministrativa, risultando pertanto inidonee a qualificarsi come atti o provvedimenti.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.20
In fede:
MIRIAM REGINATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160424112842733

Si attesta che in data 2026.02.20, MIRIAM REGINATO, nato/a il 17.05.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131333114226, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160424112842733.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.20
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.19 – PILLON ENRICO – RDN – 0160423131602202 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.02.19 – PILLON ENRICO – RDN – 0160423131602202 – Referente: ME STESSO

at
AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE – PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G – 31100 TREVISO (TV) – protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: 11320259010154144000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: 14.02.2026
atto notificato da: NON RISCONTRABILE

Il/La sottoscritto/a ENRICO PILLON, nato/a il 29.06.1974, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0020212192906000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Segnalo che nell’ufficio postale di Maserada sul Piave mi hanno rilasciato una ricevuta di avvenuta notifica, ma la firma non è leggibile a tal punto da capire il nome e cognome di chi l’ha firmata. Tale carenza determina incertezza circa la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Segnalo un indirizzo email dell’ente non pec: helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.19
In fede:
ENRICO PILLON

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160423131602202

Si attesta che in data 2026.02.19, ENRICO PILLON, nato/a il 29.06.1974, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0020212192906000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160423131602202.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.19
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.20 – REGINATO MIRIAM – RDN – 0160424111735498 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.20 – REGINATO MIRIAM – RDN – 0160424111735498 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250010751875000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI CASTELCUCCO TV

Il/La sottoscritto/a MIRIAM REGINATO, nato/a il 17.05.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131333114226,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.20
In fede:
MIRIAM REGINATO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160424111735498

Si attesta che in data 2026.02.20, MIRIAM REGINATO, nato/a il 17.05.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131333114226, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160424111735498.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.20
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.20 – RASPONI MATTEO – RDN – 0160424112417310 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.20 – RASPONI MATTEO – RDN – 0160424112417310 – Referente: SB

at
2026.01.16 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO -. SOLLECITO PAGAENTO – NR.11320269000421875000, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2026.01.16 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO -. SOLLECITO PAGAENTO – NR.11320269000421875000
formato in data: 16.01.2026
avente nr./codice: 2026.01.16 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO -. SOLLECITO PAGAENTO – NR.11320269000421875000
emesso da: 2026.01.16 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO -. SOLLECITO PAGAENTO – NR.11320269000421875000
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MATTEO RASPONI, nato/a il 10-03-1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150212162348372,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2026.01.16 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO -. SOLLECITO PAGAENTO – NR.11320269000421875000:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2026.01.16 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO -. SOLLECITO PAGAENTO – NR.11320269000421875000, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Una comunicazione della Pubblica Amministrazione che:
• non è firmata
• non indica un funzionario responsabile
• non riporta qualifica, ufficio, ruolo
• non richiama un provvedimento formale
non può produrre effetti giuridici.
È, tecnicamente:
• una risposta anonima
• un messaggio informativo privo di imputabilità
• non opponibile
• non idoneo a sostituire un atto
Questo vale a prescindere dal contenuto.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.20
In fede:
MATTEO RASPONI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160424112417310

Si attesta che in data 2026.02.20, MATTEO RASPONI, nato/a il 10-03-1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150212162348372, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160424112417310.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.20
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.18 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160422174228048 – Referente: ME STESSO

Oggetto: 2026.02.18 – CELOT BENEDETTO – RDN – 0160422174228048 – Referente: ME STESSO

at
AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION STRANIERI ITALIANI), AULSS2 (AZIENDA UNITÀ LOCALE SOCIO SANITARIA N. 2) – VIA SANT’AMBROGIO DI FIERA 37, TREVISO – urp@aulss2.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: SMS – MESSAGGIO RICEVUTO SUL MIO TELEFONO CELLULARE PERSONALE
emesso il: 9 FEBBRAIO 2026
avente nr./codice: SMS
emesso da: AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION STRANIERI ITALIANI)
atto a firma di: ILLEGIBILE
notificato il: 9 FEBBRAIO 2026 ALLE ORE 09:30
atto notificato da: TRAMITE SMS RICEVUTO AL NUMERO DEL MIO CELLULARE PERSONALE

Il/La sottoscritto/a BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatesi presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949), con attribuzione del seguente codice unico personale 20170913141401
PREMESSO
che l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere e “de jure” è tutt’ora esistente su tutti i propri Territori.
Che ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato dal diritto internazionale a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto all’occupazione di uno stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista.
Che questo MOVIMENTO DE LIBERASIONE NASIONALE DEL POPOLO VENETO (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto con “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello stato straniero italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositate presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011.
Che nessuna opposizione è mai stata avanzata contro la rivendicazione di sovranità di questo Popolo Veneto denunciata dal MLNV, né dallo stato occupante italiano né dall’ONU né da qualsiasi altro stato terzo.
Che questo MLNV, così come disposto dal diritto internazionale, dovendo dotarsi di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alla Convenzione di Ginevra del 1949, in data 4 febbraio 2012 ha così istituito il GOVERNO VENETO PROVISORIO (GVP).
CONSTATATO/A
01)-che in fatto e in diritto lo stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia rimane ad oggi uno stato straniero occupante, a nulla rilevando sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità sui Territori della Serenissima Patria gli anni di illecita e illegittima occupazione razzista e colonialista;
02)-la reiterata illegale occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, per la frode posta in essere contro il Popolo Veneto e con la quale ha annesso “manu militari” i Territori della stessa;
03)-la reiterata e dolosa inosservanza e trasgressione del principio di autodeterminazione che rende nulli i trattati che, occupandosi di trasferimento di territori, non includono una disposizione che preveda una previa consultazione della popolazione interessata – (il “plebiscito” del 1866 è ben noto per essere stato una truffa nei confronti del Popolo Veneto perché la consultazione è avvenuta in stato di occupazione militare, con inganno e l’estorsione di una scelta non libera e già stabilita, anche nei falsi risultati, prima ancora del suo avverarsi).
04)-Uno Stato si estingue a livello internazionale solo quando si ha un mutamento rilevante di tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo).
05)-Ad oggi è sempre più disperato il tentativo, posto in essere dallo stato straniero occupante italiano, nel disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto.
06)-Questi avrebbe sentenziato, tramite il suo massimo Organo di Giustizia che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del Plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”.
07)-Pur essendo ben a conoscenza del falso storico di questo avvenimento, che di fatto è stato una frode commessa dal regno italiano, anche ammessa dallo stesso Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del re d’italia di allora e responsabile dell’operazione, che ammise in un suo successivo memoriale il raggiro commesso, la Corte Costituzionale italiana e le più alte cariche istituzionali dello stato occupante dolosamente e in correità ignorano i fatti nel perpetuare una frode nei confronti del Popolo Veneto;
08)-che il Popolo Veneto è sottoposto al regime militare straniero nonostante facesse parte di uno Stato indipendente e comunque in possesso di uno status distinto da quello italiano;
09)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani con la conseguente condizione di messa in schiavitù di Esseri Umani in specie di Nazionalità Veneta;
10)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione del diritto all’ autodeterminazione con valore “jus congens”, di cui è detentore il Popolo Veneto;
11)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui lo stato occupante italiano non può disporre dell’utilizzo del territorio della Repubblica di Venezia e delle sue risorse naturali;
12)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione che vieta allo stato occupante di stipulare accordi internazionali, relativi al territorio su cui è stanziato il Popolo Veneto, in particolare con la cessione di porzioni di esso a soggetti e sovranità straniera, (es. Eurogendfor….);
13)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della disposizione per cui gli stati che opprimono popoli soggetti a dominio coloniale, a occupazione militare straniera o a governo razzista, sono obbligati a consentire l’esercizio del diritto all’autodeterminazione, in particolare a non impedire l’esercizio di questo diritto con mezzi coercitivi;
14)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione della divieto di cui all’art.2, par.4 della Carta delle Nazioni Unite, che proibisce agli Stati di ricorrere alla minaccia o all’uso della forza contro i Popoli che invocano il diritto all’Autodeterminazione;
15)-la reiterata dolosa inosservanza e trasgressione delle disposizioni per cui i Movimenti di Liberazione Nazionale sono destinatari delle norme sulla protezione e immunità degli individui che agiscono in nome e per conto loro;
16)-che lo stesso stato straniero occupante razzista e colonialista italiano ha sancito l’illecita e illegale permanenza della sua occupazione sui Territori della Repubblica di Venezia con il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, che ha espressamente abrogato a tutti gli effetti il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300, “col quale le provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del regno d’italia;
17)-che dal 1934 l’allora Regno d’Italia è divenuto una CORPORATION con denominazione “REPUBLIC OF ITALY” CIK#: 0000052782” perché registrata presso la Securities Exchange Commission (S.E.C.) – (www.sec.gov), quale corporation di tipo governativo, ovvero una azienda privata spogliata di qualsiasi sovranità.
18)-che grazie alla registrazione alla S.E.C., l’attuale stato italiano è soggetto alle leggi e le regole internazionali dell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), agendo anche per il tramite del proprio copyright, dimostrando che non agisce come stato di diritto (stato italia e/o Repubblica Italiana), ma in qualità di “Company” e/o “Corporation”, vale a dire “società Privata” iscritta alla S.E.C. .
19)-che la successiva formale denuncia, denominata DECLARATION ON FACTS e relativa chiusura e pignoramento della Repubblica Italiana, con riferimento e per causa UCC DOC. #2012127914 e UCC DOC. #2013032035, mai confutata dall’attuale stato italiano entro il termine previsto, è diventata ora Legge Internazionale con piena validità giuridica in tutto il pianeta.
20)-che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593 depositato in U.C.C., è diventato legge internazionale e dispone a tutti gli effetti quanto segue:
“Se il Rispondente dovesse scegliere di agire in nome e per conto di una entità pignorata, causando al Proponente (in questo caso il rigettante) qualsiasi danno come qui stabilito, il Rispondente, nella sua individuale e illimitata capacità, viene ad esserne assolutamente responsabile.
Simili azioni possono dare luogo ad azioni legali portate avanti contro il Rispondente, ai sensi dell’ordine pubblico UCC1-305, incluso ma non limitatamente all’UCC COMMERCIAL BILL (vincolo/ipoteca) sul patrimonio del Rispondente”.
Pertanto, qualora qualsiasi individuo perseveri nel perseguire eventuali azioni per conto di una Banca pignorata o di “Governo pignorato”, causando ad un altro e qualsiasi individuo ogni danno ipotizzabile come qui rigettato, egli è a titolo personale e senza alcuna pregiudiziale assolutamente responsabile dei suoi atti”.
E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Tutti gli organi e qualsiasi “autorità”, enti e società private o pubbliche, facenti parte o che agiscono in nome e per conto dello stato straniero occupante italiano agiscono in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Repubblica di Venezia.
Tutti gli atti e/o i provvedimenti di qualsiasi natura, posti in essere da una qualsiasi autorità straniera italiana nei Territori occupati della Repubblica di Venezia sono privi di qualsiasi effetto giuridico perché posti in essere in difetto assoluto di giurisdizione ed altresì in difetto assoluto di competenza, ovvero in regime di incompetenza assoluta per materia e per territorio, con la derivante conseguenza che ogni e qualsiasi atto e/o provvedimento, comunque denominato, in ogni sua fase e/o grado del procedimento, posto in essere da una qualsiasi autorità e/o ente e/o società privata e/o pubblica straniera italiana di occupazione, sui Territori della Repubblica Veneta sono a tutti gli effetti INESISTENTI, ovvero tamquam non esset.
Tutti gli effetti di atti giuridici, sia pubblici che privati, recettizi e non, normativi e precettivi, discrezionali, dovuti e necessari, compresi quelli di provvedimenti amministrativi e giurisdizionali, siano essi unilaterali, bilaterali, plurilaterali e collegiali, e anche degli stessi negozi giuridici di diritto privato che si estrinsechino quali manifestazione di pensiero attraverso la parola, orale o scritta o altri segni, operazioni o atti materiali o atti reali, ossia comportamenti umani diversi dalle dichiarazioni che riguardino atti negoziali espressione di dichiarazioni di volontà o di conoscenza, di giudizio, di desiderio o d’autorità e d’imperio non possono produrre asservimento e sottomissione in schiavitù in qualsivoglia maniera e forma di qualsiasi Persona umana.
FORMALIZZO COSI’ IL PRESENTE RIGETTO CHIEDENDO
at AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION STRANIERI ITALIANI):
tutta la documentazione relativa all’atto di cui al rigetto.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVVISORIO:
di assicurarsi che lo stato italiano non ignori e consenta il reiterarsi delle violazioni poste in essere come per l’atto di cui al rigetto.
Si chiede inoltre la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo, al fine di assicurare l’ulteriore a praticarsi in seno alla Giustizia Veneta.
Che sia riconosciuta l’inconfutabilità dell’illegale azione posta in essere da AULSS 2 (ENTE E/O CORPORATION STRANIERI ITALIANI) per le ragioni in premessa.
NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei proprio dati personali UCC 1-103.
SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE:
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche per evitare che l’individuo sia costretto, quale estrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali nobili ragioni, la posizione del Cittadino Autodeterminato non è solo un disconoscimento delle istituzioni straniere italiane, le quali operano in difetto assoluto di giurisdizione nei Territori della Serenissima Repubblica de la Venethia, ma rappresenta altresì l’esercizio legittimo di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto da trattati internazionali e principi giuridici sovranazionali.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute dall’ ente e/o società privata italiana, in quanto prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici inapplicabili ad una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV.
Si rileva che sono già state inviate le notifiche di rigetto nei tempi previsti dalle disposizioni internazionali e dalla normativa U.C.C. (Uniform Commercial Code), senza che sia pervenuta alcuna replica fondata nei termini stabiliti.
In conformità ai principi di diritto internazionale e commerciale, l’assenza di un riscontro nei termini di legge è interpretata come tacita accettazione delle istanze avanzate.
A conferma di ciò, si richiama la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, che stabilisce che l’assenza di riscontro entro 220 giorni comporta l’annullamento delle pretese tributarie.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977, che ha recepito e ratificato i trattati internazionali, le disposizioni di diritto internazionale prevalgono sul diritto interno.
Tale principio è stato confermato anche dalla Corte di Cassazione (Cass. pen., 21 marzo 1975), la quale ha attestato che gli obblighi internazionali assunti dagli Stati membri prevalgono sulla normativa interna.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni è giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato sotto l’egida del MLNV.
Se si ritiene non pertinente tale riferimento normativo, vi si invita a rendere comprensibile i motivi giuridici del mancato riconoscimento della sua applicabilità da parte di enti pubblici e/o privati italiani, fornendo precisi riferimenti normativi.
Si rileva altresì che le vostre comunicazioni non sono indirizzate ad una persona fisica, bensì a un trust/ente giuridico, riferendovi ad un codice fiscale italiano, imposto senza alcun consenso dalla nascita e con il quale il Cittadino/a del Popolo Veneto, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV non si identifica avendo dichiarato la propria autodeterminazione giuridica sotto la sua egida.
Infatti, come ogni Cittadino/a autodeterminato/a si riconosce Veneto/a in cittadinanza e nazionalità, quindi non italiano/a e oltretutto autodeterminati sotto l’egida del MLNV, dotati di un apposito codice unico personale (CUP) perché, come precisato nell’affidavit nr. 0150416160018546 del 12.02.2025, il codice fiscale Italiano, è imposto arbitrariamente ai cittadini autodeterminati.
Questo è dimostrato dal fatto che il codice fiscale viene generato automaticamente alla nascita, legando l’individuo a un’identità fiscale senza consenso esplicito.
Il Codice Fiscale Italiano, dunque, è parte di una struttura che attribuisce un valore economico ai cittadini, trattandoli come soggetti economici piuttosto che individui liberi.
Ebbene, il rigetto del Codice Fiscale Italiano e il riconoscimento del CUP sono atti legittimi di riaffermazione della propria sovranità, per sottrarsi a un sistema che impone una soggezione economica e fiscale senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla propria condizione giuridica, che non siano debitamente contestualizzate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV-GVP a pubblica menzione.
Per ulteriori comunicazioni in futuro, si invita a rispettare i seguenti requisiti di trasparenza e validità giuridica:
Indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
Firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile, anziché la firma generica di un ente o un’organizzazione impersonale.
Notifica valida e tracciabile: l’atto deve essere inviato tramite un sistema di notifica che rilasci una ricevuta di avvenuta consegna alla parte interessata.
Le poste e/o il postino, nel consegnare una raccomandata, deve ottenere la firma del destinatario sulla ricevuta di ritorno (cartacea o digitale) e deve rilasciare la copia al cittadino come prova della notifica avvenuta.
Se si rifiuta di rilasciare la ricevuta, sta omettendo un atto dovuto e falsando la procedura.
Resta inteso che il mancato rispetto di queste disposizioni comporterà la nullità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni legali per abuso di posizione e violazione del diritto internazionale.
È principio generale del diritto commerciale internazionale, recepito anche nell’Uniform Commercial Code (U.C.C.), che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è pertanto posta a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.
Lunedì 9 febbraio 2026 alle ore 09:30 ho ricevuto un SMS sul mio cellulare proveniente da AULSS 2.
Il mittente si identifica solo con la sigla sopra riportata, ma non veniva reso visibile alcun numero di telefono quale mittente del messaggio.
In calce al testo veniva riportato il seguente numero di telefonia fissa italiana: 0422 050111.
Ho provato a effettuare delle verifiche su internet per risalire all’intestatario con esito negativo.
Il contenuto del messaggio era un chiaro invito a effettuare uno screening medico passando dapprima in farmacia per il ritiro di un non meglio identificato flaconcino.
Il messaggio risulta privo di firma.
RIGETTO e DENUNCIO quanto ricevuto per i motivi di cui al presente atto.
Io NON vi conosco e NON ho mai preso alcun appuntamento con voi.
Io NON vi conosco e MAI vi ho fornito il mio numero di telefonia mobile.
Pertanto mi chiedo:
• chi vi ha fornito il mio numero di telefono?
• chi ha permesso la violazione della mia privacy?
• il garante della privacy italiano (GPDP) che ruolo e che posizione assume di fronte a simili episodi?
Chiedo di essere risarcito da ciascuno dei soggetti coinvolti per la violazione della mia privacy messa in atto da enti e/o corporation e/o istituzioni italiane nei miei confronti.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
18.02.2026
In fede:
BENEDETTO CELOT

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160422174228048

Si attesta che in data 2026.02.18, BENEDETTO CELOT, nato/a il 17 GENNAIO 1976, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 20170913141401, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160422174228048.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 18.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.19 – FAVARETTO MARCO – RDN – 0160422133857959 – Referente: CERNIDE 1306

Oggetto: 2026-.02.19 – FAVARETTO MARCO – RDN – 0160422133857959 – Referente: CERNIDE 1306

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, REGIONE VENETO SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA – 


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: CARTELLA DI PAGAMENTO N. 11920250011723046000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE VENEZIA
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: ASSENTE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARCO FAVARETTO, nato/a il 23.02.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140805102333029,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONSIDERAZIONI PERSONALI PER MANCANZA DI FIRMA
Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
19.02.2026
In fede:
MARCO FAVRETTO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160422133857959

Si attesta che in data 2026.05.19, MARCO FAVRETTO, nato/a il 23.02.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140805102333029, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160422133857959.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 19.05.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.18 – BORTOLASO MASSIMO – RDN – 0160422124807350 – Referente: CERNIDE 1306

Oggetto: 2026.02.18 – BORTOLASO MASSIMO – RDN – 0160422124807350 – Referente: CERNIDE 1306

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, REGIONE VENETO PRESSO CMP – VIA DELLA RICERCA SCIENTIFICA 3 35127 PADOVA – protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it – dp.padova.uptpadova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: 23-10-2025
avente nr./codice: CARTELLA DI PAGAMENTO N. 077 2025 00136219 81 000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di:NON RISCONRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MASSIMO BORTOLASO, nato/a il 13-08-1967, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140607113731701,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONSIDERAZIONI PERSONALI PER MANCANZA DI FIRMA
Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente, prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
18.02.2026
In fede:
MASSIMO BORTOLASO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160422124807350

Si attesta che in data 2026.02.18, MASSIMO BORTOLASO, nato/a il 13-08-1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140607113731701, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160422124807350.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 18.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.18 – SANTOMARTINO ELISA – RDN – 0160422090924207 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.18 – SANTOMARTINO ELISA – RDN – 0160422090924207 – Referente: SB

at
2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259010814040000, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259010814040000
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259010814040000
emesso da: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259010814040000
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ELISA SANTOMARTINO, nato/a il 10.09.1947, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13152622447,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259010814040000:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.11320259010814040000, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.18
In fede:
ELISA SANTOMARTINO

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160422090924207

Si attesta che in data 2026.02.18, ELISA SANTOMARTINO, nato/a il 10.09.1947, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13152622447, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160422090924207.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.18
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.17 – SIMONAGGIO GIANCARLO – RDN – 0160421120333470 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.17 – SIMONAGGIO GIANCARLO – RDN – 0160421120333470 – Referente: SB

at
2026.01.09 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PORDENONE –  VIA AMERIGO VESPUCCI, 1 – 33170 PORDENONE – PN – nessuna@email.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 09.01.2026
avente nr./codice: 09120269000128530000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PORDENONE
atto a firma di: ANDREA UMBERTO DAGLIA
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIANCARLO SIMONAGGIO, nato/a il 07.10.1960, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150203155353725,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2026.01.09 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PORDENONE – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.09120269000128530000:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2026.01.09 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PORDENONE – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR.09120269000128530000, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.17
In fede:
GIANCARLO SIMONAGGIO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160421120333470

Si attesta che in data 2026.02.17, GIANCARLO SIMONAGGIO, nato/a il 07.10.1960, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150203155353725, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160421120333470.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.17
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.16 – MERLO LUCIANA – RDN – 0160420093944240 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.16 – MERLO LUCIANA – RDN – 0160420093944240 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 11320259010748435000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LUCIANA MERLO, nato/a il 11/12/1944, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121932225013,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.16
In fede:
LUCIANA MERLO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160420093944240

Si attesta che in data 2026.02.16, LUCIANA MERLO, nato/a il 11/12/1944, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121932225013, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160420093944240.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.16
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.15 – LEONE PATRIZIA – RDN – 0160419170248723 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.15 – LEONE PATRIZIA – RDN – 0160419170248723 – Referente: CERNIDE 34-2

at
COMUNE DI ALTIVOLE PROVINCIA DI TREVISO, VIA ROMA, 6 – 31030 ALTIVOLE (TV) – segreteria.protocollo@comune.altivole.tv.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA – I.M.U. 2020
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: PROVVEDIMENTO N.94 DEL 05.12.2025
emesso da: COMUNE DI ALTIVOLE PROVINCIA DI TREVISO
atto a firma di: FABIANA FOGLIATO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: IMPIEGATA POSTE ITALIANE UFFICIO DI CASELLE DI ALTIVOLE TV

Il/La sottoscritto/a PATRIZIA LEONE, nato/a il 20.08.1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131325184354,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad COMUNE DI ALTIVOLE PROVINCIA DI TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da COMUNE DI ALTIVOLE PROVINCIA DI TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.15
In fede:
PATRIZIA LEONE

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160419170248723

Si attesta che in data 2026.02.15, PATRIZIA LEONE, nato/a il 20.08.1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131325184354, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160419170248723.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.15
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.13 – ASTOLFI BARBARA – RDN – 0160417174240869 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.13 – ASTOLFI BARBARA – RDN – 0160417174240869 – Referente: SB

at
2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259010821219000, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259010821219000
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259010821219000
emesso da: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259010821219000
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a BARBARA ASTOLFI, nato/a il 27/05/1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140805101513647,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259010821219000:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – INTIMAZIONE PAGAMENTO – NR. 11320259010821219000, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.13
In fede:
BARBARA ASTOLFI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160417174240869

Si attesta che in data 2026.02.13, BARBARA ASTOLFI, nato/a il 27/05/1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140805101513647, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160417174240869.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.13
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.13 – GIUSTI IVANO – RDN – 0160417161048937 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.13 – GIUSTI IVANO – RDN – 0160417161048937 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 07.11.2025
avente nr./codice: 1132059008545749000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a IVANO GIUSTI, nato/a il 13/12/1977, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140805101129270,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.13
In fede:
IVANO GIUSTI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160417161048937

Si attesta che in data 2026.02.13, IVANO GIUSTI, nato/a il 13/12/1977, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140805101129270, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160417161048937.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.13
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.13 – MARTIGNAGO RENZO – RDN – 0160417120249025 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.13 – MARTIGNAGO RENZO – RDN – 0160417120249025 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250014402533000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RIASCIO VERBALE DI NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a RENZO MARTIGNAGO, nato/a il 02/01/1950, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 12203819514,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

La comunicazione risulta altresì priva di data di formazione, elemento essenziale per la validità e l’efficacia dell’atto, rendendo impossibile la verifica dei termini e della sua imputabilità temporale

Si rileva inoltre che le comunicazioni pervenute risultano prive di sottoscrizione, indicazione del funzionario responsabile e di qualunque elemento di imputabilità amministrativa, risultando pertanto inidonee a qualificarsi come atti o provvedimenti.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
2026.02.13
In fede:
RENZO MARTIGNAGO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160417120249025

Si attesta che in data 2026.02.13, RENZO MARTIGNAGO, nato/a il 02/01/1950, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 12203819514, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160417120249025.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 2026.02.13
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.13 – CUNIAL DAVIDE – RDN – 0160417105641099 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.13 – CUNIAL DAVIDE – RDN – 0160417105641099 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250008993266000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI POSSAGNO TV

Il/La sottoscritto/a DAVIDE CUNIAL, nato/a il 11.02.1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 122116142918,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
13.02.2026
In fede:
DAVIDE CUNIAL

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160417105641099

Si attesta che in data 2026.02.13, DAVIDE CUNIAL, nato/a il 11.02.1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122116142918, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160417105641099.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 13.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.13 – CUNIAL DAVIDE – RDN – 0160417101327281 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.13 – CUNIAL DAVIDE – RDN – 0160417101327281 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 11320259010639057000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI POSSAGNO TV

Il/La sottoscritto/a DAVIDE CUNIAL, nato/a il 11.02.1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 122116142918,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si contesta il mancato rilascio e/o l’omessa esibizione della relata di notifica, documento indispensabile per attestare le modalità, la data e il soggetto notificante. In assenza di tale elemento, non risulta dimostrato il perfezionamento della notificazione né la legittima decorrenza di eventuali termini, con conseguente difetto di prova della rituale comunicazione dell’atto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
13.02.2026
In fede:
DAVIDE CUNIAL

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160417101327281

Si attesta che in data 2026.02.13, DAVIDE CUNIAL, nato/a il 11.02.1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122116142918, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160417101327281.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 13.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.12 – CECCON SABRINA – RDN – 0160416155145090 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.12 – CECCON SABRINA – RDN – 0160416155145090 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250008874891000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RISCONTRABILE
notificato il: NON RISCONTRABILE PER MANCATO RILASCIO VERBALE DI NOTIFICA
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI CASELLE DI ALTIVOLE (TV)

Il/La sottoscritto/a SABRINA CECCON, nato/a il 17.08.1971, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0160415161316084,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Si rileva che la comunicazione pervenuta risulta priva degli elementi formali essenziali richiesti per la qualificazione quale atto amministrativo valido ed efficace.
In particolare:
– manca la sottoscrizione e l’indicazione del funzionario responsabile, con conseguente difetto di imputabilità amministrativa;
– risulta assente la data di formazione dell’atto, impedendo l’individuazione del momento di adozione e la verifica della decorrenza dei termini procedimentali e decadenziali;
– non è stata rilasciata né esibita la relata o verbale di notifica, elemento indispensabile per attestare le modalità e il perfezionamento della notificazione.
Tali carenze determinano incertezza circa la provenienza, la regolarità procedimentale e la conoscibilità giuridica dell’atto, rendendolo inidoneo a produrre effetti validi ed opponibili.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
12.02.2026
In fede:
SABRINA CECCON

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160416155145090

Si attesta che in data 2026.02.12, SABRINA CECCON, nato/a il 17.08.1971, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160415161316084, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160416155145090.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 12.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-11 – CUNIAL ERIK – RDN – 0160415161152698 – Referente: SB

Oggetto: 2026-02-11 – CUNIAL ERIK – RDN – 0160415161152698 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250008995892000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ERIK CUNIAL, nato/a il 06.12.1995, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140921141558949,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
11.02.2026
In fede:
ERIK CUNIAL

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160415161152698

Si attesta che in data 2026.02.11, ERIK CUNIAL, nato/a il 06.12.1995, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140921141558949, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160415161152698.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 11.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-11 – FURLAN GIANNA – RDN – 0160415095427521 – Referente: SB

Oggetto: 2026-02-11 – FURLAN GIANNA – RDN – 0160415095427521 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR.11320250009495163000
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250009495163000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIANNA FURLAN, nato/a il 02.07.1964, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140912101400718,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
________________________________________

Se l’hanno lasciato nella cassetta postale:
– Lascito in cassetta postale senza relata = atto privo di notifica.
– Il divieto di deposito è esposto e noto.
– La mera immissione nella buca delle lettere non costituisce notifica.
– Se l’hanno inviato alla Casa Comunale:
– Nessun mandato è conferito alla Casa Comunale per ricevere posta o atti.
– Ogni deposito presso Casa Comunale è atto unilaterale non opponibile, contestato e respinto.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
11.02.2026
In fede:
GIANNA FURLAN

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160415095427521

Si attesta che in data 2026.02.11, GIANNA FURLAN, nato/a il 02.07.1964, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140912101400718, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160415095427521.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 11.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.10 – MASIERO LINO DANIELE – RDN – 0160414163226937 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.10 – MASIERO LINO DANIELE – RDN – 0160414163226937 – Referente: SB

at
AGENZXIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA, VIA TORINO , 180 – MESTRE 30172 VENEZIA – helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11920250016559349000
emesso da: AGENZXIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LINO DANIELE MASIERO, nato/a il 10.09.1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140726160559202,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZXIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZXIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
10.02.2026
In fede:
LINO DANIELE MASIERO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160414163226937

Si attesta che in data 2026.02.10, LINO DANIELE MASIERO, nato/a il 10.09.1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140726160559202, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160414163226937.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 10.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.10 – MASIERO LINO DANIELE – RDN – 0160414162707112 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.10 – MASIERO LINO DANIELE – RDN – 0160414162707112 – Referente: SB

at
2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA, VIA TORINO 180 MESTRE – 30172 VENEZIA – VE – helpdeskenti@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 11920259010387274000
emesso da: 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LINO DANIELE MASIERO, nato/a il 10.09.1962, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140726160559202,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da 2025.12.23 – AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE VENEZIA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
10.02.2026
In fede:
LINO DANIELE MASIERO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160414162707112

Si attesta che in data 2026.02.10, LINO DANIELE MASIERO, nato/a il 10.09.1962, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140726160559202, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160414162707112.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 10.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-09 – ZANONI TIZIANA – RDN – 0160413182100589 – Referente: SB

Oggetto: 2026-02-09 – ZANONI TIZIANA – RDN – 0160413182100589 – Referente: SB

at
ABACO SPA, VIA FRATELLI CERVI, 6 – 25126 PADOVA – ufficiolegale@abacospa.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: PROCEDIBILITA’ CREDITI TASI 2020
formato in data: 18.12.20215
avente nr./codice: 19150
emesso da: ABACO SPA
atto a firma di: LORIS TARGA
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a TIZIANA ZANONI, nato/a il 10/07/1948, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131340143515,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad ABACO SPA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da ABACO SPA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
09.02.2026
In fede:
TIZIANA ZANONI

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160413182100589

Si attesta che in data 2026.02.09, TIZIANA ZANONI, nato/a il 10/07/1948, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131340143515, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160413182100589.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 09.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubbli

2026-02-09 – SARTOR MONIA – RDN – 0160413180724488 – Referente: SB

Oggetto: 2026-02-09 – SARTOR MONIA – RDN – 0160413180724488 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250011073739000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MONIA SARTOR, nato/a il 20/06/1971, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 122221165952,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
09.02.2026
In fede:
MONIA SARTOR

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160413180724488

Si attesta che in data 2026.02.09, MONIA SARTOR, nato/a il 20/06/1971, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122221165952, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160413180724488.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 09.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-09 – VARAGO NICOLA – RDN – 0160413155057682 – Referente: SB

Oggetto: 2026-02-09 – VARAGO NICOLA – RDN – 0160413155057682 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250011335351000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a NICOLA VARAGO, nato/a il 08/03/1990, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140911191043727,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
09.02.2026
In fede:
NICOLA VARAGO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160413155057682

Si attesta che in data 2026.02.09, NICOLA VARAGO, nato/a il 08/03/1990, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140911191043727, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160413155057682.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 09.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-08 – FATATIS MATTEO – RDN – 0160412160401728 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026-02-08 – FATATIS MATTEO – RDN – 0160412160401728 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 05/12/2025
avente nr./codice: 11320259009812165000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RILASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI FONTE TV

Il/La sottoscritto/a MATTEO FATATIS, nato/a il 13.12.1993, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 132132173138,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
08.02.2026
In fede:
MATTEO FATATIS

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160412160401728

Si attesta che in data 2026.02.08, MATTEO FATATIS, nato/a il 13.12.1993, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 132132173138, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160412160401728.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 08.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-09 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0160413112104842 – Referente: SB

Oggetto: 2026-02-09 – TASSINI ODOARDO MARIA – RDN – 0160413112104842 – Referente: SB

at
AGENZIA DELLE ENTRATE VERONA, VIA NICOLO’ GIOLFINO, 13 – 37133 VERONA (VR) – dp.verona@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: 10.11.2025
avente nr./codice: 122 2025 00182289 17 000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE VERONA
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: 15.12.2025
atto notificato da: ARUBA PEC

Il/La sottoscritto/a ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09.04.1977, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 101933133031,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE VERONA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE VERONA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
09.02.2026
In fede:
ODOARDO MARIA TASSINI

.
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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160413112104842

Si attesta che in data 2026.02.09, ODOARDO MARIA TASSINI, nato/a il 09.04.1977, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 101933133031, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160413112104842.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 09.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.05 – RONCATO LORENZA – RDN – 0160409145655612 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.05 – RONCATO LORENZA – RDN – 0160409145655612 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250010783116000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RILEVABILE
notificato il: 21-01-2026
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI CASTELFRANCO VENETO (TV) CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a LORENZA RONCATO, nato/a il 31-12-1973, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0160406161052009,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
05.02.2026
In fede:
LORENZA RONCATO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160409145655612

Si attesta che in data 2026.02.05, LORENZA RONCATO, nato/a il 31-12-1973, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160406161052009, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160409145655612.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 05.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.05 – TARTAGGIA MICHELE – RDN – 0160409162343374 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026.02.05 – TARTAGGIA MICHELE – RDN – 0160409162343374 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, VIA LONGHIN 115 35129 PADOVA PD – dp.padova.uptpadova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 07720250016039274000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON NON RISCONTRABILE PER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: 15-01-2025
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI SAN MARTINO DI LUPARI (PD) CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a MICHELE TARTAGGIA, nato/a il 13-06-1967, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0160406163331993,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
05.02.2026
In fede:
MICHELE TARTAGGIA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160409162343374

Si attesta che in data 2026.02.05, MICHELE TARTAGGIA, nato/a il 13-06-1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0160406163331993, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160409162343374.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 05.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-05 – PIZZOLON REGINETTA – RDN – 0160409160001775 – Referente: SB

Oggetto: 2026-02-05 – PIZZOLON REGINETTA – RDN – 0160409160001775 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO.PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250010698911000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a REGINETTA PIZZOLON, nato/a il 20.09.1961, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13201116855,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
05.02.2026
In fede:
REGINETTA PIZZOLON

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160409160001775

Si attesta che in data 2026.02.05, REGINETTA PIZZOLON, nato/a il 20.09.1961, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13201116855, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160409160001775.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 05.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-04 – CARNIO LORIS – RDN – 0160408170410804 – Referente: SB

Oggetto: 2026-02-04 – CARNIO LORIS – RDN – 0160408170410804 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 113205000905432600
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LORIS CARNIO, nato/a il 29.10.1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131837205547,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
04.02.2026
In fede:
LORIS CARNIO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160408170410804

Si attesta che in data 2026.02.04, LORIS CARNIO, nato/a il 29.10.1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131837205547, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160408170410804.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 04.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-04 – CATALDI GIUSEPPE – RDN – 0160408162149114 – Referente: SB

Oggetto: 2026-02-04 – CATALDI GIUSEPPE – RDN – 0160408162149114 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTREATE RICOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 11320259010652102000
emesso da: AGENZIA ENTREATE RICOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE CATALDI, nato/a il 13/12/1969, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 13131414133,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTREATE RICOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTREATE RICOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
04.02.2026
In fede:
GIUSEPPE CATALDI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160408162149114

Si attesta che in data 2026.02.04, GIUSEPPE CATALDI, nato/a il 13/12/1969, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 13131414133, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160408162149114.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 04.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-04 – DE MARI CRISTINA – RDN – 0160408160748296 – Referente: SB

Oggetto: 2026-02-04 – DE MARI CRISTINA – RDN – 0160408160748296 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: 1132025900730384000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CRISTINA DE MARI, nato/a il 20/03/1973, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131314121021,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
04.02.2026
In fede:
CRISTINA DE MARI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160408160748296

Si attesta che in data 2026.02.04, CRSTINA DE MARI, nato/a il 20/03/1973, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131314121021, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160408160748296.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 04.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.02.04 – CALZAVARA FABIO – RDN – 0160408104138619 – Referente: SB

Oggetto: 2026.02.04 – CALZAVARA FABIO – RDN – 0160408104138619 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – dp.padova@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 05.03.2024
avente nr./codice: 07720249003423738000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: LEONARO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a FABIO CALZAVARA, nato/a il 21.02.1966, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140917103337805,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
04.02.2026
In fede:
FABIO CALZAVARA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160408104138619

Si attesta che in data 2026.02.04, FABIO CALZAVARA, nato/a il 21.02.1966, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140917103337805, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160408104138619.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 04.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-03 – BRIGO LINO – RDN – 0160407152530131 – Referente: SB

Oggetto: 2026-02-03 – BRIGO LINO – RDN – 0160407152530131 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO
avente nr./codice: 11320250008659072000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a LINO BRIGO, nato/a il 08.10.1952, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0130921105732271,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
03.02.2026
In fede:
LINO BRIGO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160407152530131

Si attesta che in data 2026.02.03, LINO BRIGO, nato/a il 08.10.1952, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0130921105732271, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160407152530131.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 03.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-02 – FATATIS GIUSEPPE – RDN – 0160406144459449 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026-02-02 – FATATIS GIUSEPPE – RDN – 0160406144459449 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 113 2025 90085237 15/000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: 26 – 01 – 2026
atto notificato da: IMPIEGATO DI SPORTELLO DELL’UFFICIO POSTALE DI BORSO DEL GRAPPA CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a GIUSEPPE FATATIS, nato/a il 30/04/1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121713134137,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.02.2026
In fede:
GIUSEPPE FATATIS

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160406144459449

Si attesta che in data 2026.02.02, GIUSEPPE FATATIS, nato/a il 30/04/1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121713134137, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160406144459449.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-03 – LEONE PATRIZIA – RDN – 0160407114057818 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026-02-03 – LEONE PATRIZIA – RDN – 0160407114057818 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, VIA MONTELLO, 11/D – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320250009975026000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RILEVABILE
notificato il: 02-02-2026
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI CASELLE DI ALTIVOLE CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a PATRIZIA LEONE, nato/a il 20-08-1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131325184354,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
03.02.2026
In fede:
PATRIZIA LEONE

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160407114057818

Si attesta che in data 2026.02.03, PATRIZIA LEONE, nato/a il 20-08-1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131325184354, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160407114057818.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 03.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-03 – LEONE PATRIZIA – RDN – 0160407122024858 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026-02-03 – LEONE PATRIZIA – RDN – 0160407122024858 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE
avente nr./codice: 11320259009972790000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: 02-02-2026
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI CASELLE DI ALTIVOLE CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a PATRIZIA LEONE, nato/a il 20-08-1963, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 131325184354,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
03.02.2026
In fede:
PATRIZIA LEONE

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160407122024858

Si attesta che in data 2026.02.03, PATRIZIA LEONE, nato/a il 20-08-1963, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 131325184354, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160407122024858.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 03.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-02-02 – MAGGIOLO MATTEO – RDN – 0160406154719720 – Referente: SB

Oggetto: 2026-02-02 – MAGGIOLO MATTEO – RDN – 0160406154719720 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 23.12.2025
avente nr./codice: 11320259010734481000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MATTEO MAGGIOLO, nato/a il 28.02.1985, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0150214103849584,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
02.02.2026
In fede:
MATTEO MAGGIOLO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160406154719720

Si attesta che in data 2026.02.02, MATTEO MAGGIOLO, nato/a il 28.02.1985, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0150214103849584, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160406154719720.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 02.02.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-30 – CUSINATO DIEGO – RDN – 0160403125624903 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-30 – CUSINATO DIEGO – RDN – 0160403125624903 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, VIA LONGHIN, 115 – 35129 PADOVA – protocollo@pec.agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: 0772025690106446783000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DIEGO CUSINATO, nato/a il 04/07/1975, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121220105316,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE PADOVA, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
30.01.2026
In fede:
DIEGO CUSINATO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160403125624903

Si attesta che in data 2026.01.30, DIEGO CUSINATO, nato/a il 04/07/1975, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121220105316, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160403125624903.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 30.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-29 – BECCIA CLAUDIA – RDN – 0160402111104696 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026-01-29 – BECCIA CLAUDIA – RDN – 0160402111104696 – Referente: CERNIDE 34-2

at
COMUNE DI CHIOGGIA-SETT.ECONOMIA E FINANZA-SERV.TRIBUTI, CORSO DEL POPOLO 1193 -30015 CHIOGGIA (VE) – tributi@chioggia.org


ATTO RIGETTATO
tipo atto: IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) AVVISO DI ACCERTAMENTO ESECUTIVO
formato in data: 29/04/2025
avente nr./codice: PROT.COMUNALE N.25836 PROVV.N.59 DEL 28/04/2025
emesso da: COMUNE DI CHIOGGIA-SETT.ECONOMIA E FINANZA-SERV.TRIBUTI
atto a firma di: DOTT.DANIELE LAZZARINI
notificato il: 15/01/2026
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI MASER CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a CLAUDIA BECCIA, nato/a il 05.05.1967, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121818133636,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad COMUNE DI CHIOGGIA-SETT.ECONOMIA E FINANZA-SERV.TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da COMUNE DI CHIOGGIA-SETT.ECONOMIA E FINANZA-SERV.TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
29.01.2026
In fede:
CLAUDIA BECCIA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160402111104696

Si attesta che in data 2026.01.29, CLAUDIA BECCIA, nato/a il 05.05.1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121818133636, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160402111104696.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 29.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-29 – BECCIA CLAUDIA – RDN – 0160402121441719 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026-01-29 – BECCIA CLAUDIA – RDN – 0160402121441719 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 05/12/2025
avente nr./codice: 113 2025 90094726 18/000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: 23-03-2026
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI MASER CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a CLAUDIA BECCIA, nato/a il 05.05.1967, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121818133636,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
29.01.2026
In fede:
CLAUDIA BECCIA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160402121441719

Si attesta che in data 2026.01.29, CLAUDIA BECCIA, nato/a il 05.05.1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121818133636, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160402121441719.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 29.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-29 – BECCIA CLAUDIA – RDN – 0160402141458697 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026-01-29 – BECCIA CLAUDIA – RDN – 0160402141458697 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 20-02-2025
avente nr./codice: PROT.236473482024/TA ANNO 2023
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: 04/04/2025
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI MASER CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a CLAUDIA BECCIA, nato/a il 05.05.1967, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121818133636,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
29.01.2026
In fede:
CLAUDIA BECCIA

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160402141458697

Si attesta che in data 2026.01.29, CLAUDIA BECCIA, nato/a il 05.05.1967, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121818133636, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160402141458697.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 29.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-30 – CARON EUGENIO – RDN – 0160403102628333 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026-01-30 – CARON EUGENIO – RDN – 0160403102628333 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, SANTA CROCE 1187 30135 VENEZIA VE – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO DI SCADENZA
formato in data: 20-08-2025
avente nr./codice: 01100001221895511
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: 19-09-2025
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI VEDELAGO (TV) CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a EUGENIO CARON, nato/a il 17.04.1940, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0140605183030735,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
30.01.2026
In fede:
EUGENIO CARON

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160403102628333

Si attesta che in data 2026.01.30, EUGENIO CARON, nato/a il 17.04.1940, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0140605183030735, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160403102628333.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 30.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-29 – PERIN ADELAIDE GIULIANA – RDN – 0160402150732153 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-29 – PERIN ADELAIDE GIULIANA – RDN – 0160402150732153 – Referente: SB

at
AREA SRL SOCIO UNICO, VIA TORINO, 10/B – 12084 MONDOVI’ (CN) – dpo@areariscossioni.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AVVISO PAGAMENTO
formato in data: 14.01.2026
avente nr./codice: 27097867 – SANZIONE CDS
emesso da: AREA SRL SOCIO UNICO
atto a firma di: GULIA OREGLIA
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ADELAIDE GIULIANA PERIN, nato/a il 09/10/1957, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0104203216026000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AREA SRL SOCIO UNICO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AREA SRL SOCIO UNICO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
29.01.2026
In fede:
ADELAIDE GIULIANA PERIN

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160402150732153

Si attesta che in data 2026.01.29, ADELAIDE GIULIANA PERIN, nato/a il 09/10/1957, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0104203216026000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160402150732153.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 29.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-29 – SANTORO ANNA – RDN – 0160402162215189 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-29 – SANTORO ANNA – RDN – 0160402162215189 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250011023603000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a ANNA SANTORO, nato/a il 16/04/1975, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0131311228407000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
29.01.2026
In fede:
ANNA SANTORO

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160402162215189

Si attesta che in data 2026.01.29, ANNA SANTORO, nato/a il 16/04/1975, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0131311228407000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160402162215189.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 29.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026.01.29 – DE GIORGIO MARIO – RDN – 0160402155727865 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-29 – DE GIORGIO MARIO – RDN – 0160402155727865 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250009208378000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a MARIO DE GIORGIO, nato/a il 25/02/1974, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121920233228,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
29.01.2026
In fede:
MARIO DE GIORGIO

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160402155727865

Si attesta che in data 2026.01.29, MARIO DE GIORGIO, nato/a il 25/02/1974, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121920233228, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160402155727865.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 29.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-28 – CADONÁ IVAN – RDN – 0160401143126089 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026-01-28 – CADONÁ IVAN – RDN – 0160401143126089 – Referente: CERNIDE 34-2

at
REGIONE VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI  TRIBUTI – SANTA CROCE 1187, 30135 VENEZIA – risorsefinanziarie.tributi@regione.veneto.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: TASSA AUTOMOBILISTICA REGIONALE
formato in data: 21-02-2025
avente nr./codice: PROT.238851142024/TA-ANNO 2023
emesso da: REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI
atto a firma di: ANNA BABUDRI
notificato il: 11 – 04 – 2025
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI MASER CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a IVAN CADONÁ, nato/a il 27.11.1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121818133339,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da REGIONE DEL VENETO DIREZIONE POLITICHE FISCALI E TRIBUTI, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
28.01.2026
In fede:
IVAN CADONÁ

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160401143126089

Si attesta che in data 2026.01.28, IVAN CADONÁ, nato/a il 27.11.1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121818133339, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160401143126089.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 28.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-28 – CADONÁ IVAN – RDN – 0160401153654281 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026-01-28 – CADONÁ IVAN – RDN – 0160401153654281 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: ASSENTE
avente nr./codice: 113 2024 00095773 65 000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RILEVABILE
notificato il: 10-02-2025
atto notificato da: POSTINA DELL’UFFICIO POSTALE DI MASER CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a IVAN CADONÁ, nato/a il 27.11.1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121818133339,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
28.01.2026
In fede:
IVAN CADONÁ

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160401153654281

Si attesta che in data 2026.01.28, IVAN CADONÁ, nato/a il 27.11.1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121818133339, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160401153654281.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 28.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-28 – CADONÁ IVAN – RDN – 0160401164231815 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026-01-28 – CADONÁ IVAN – RDN – 0160401164231815 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA DI PAGAMENTO
formato in data: ASSENTE
avente nr./codice: 113 2025 00088842 92 000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: NON RILEVABILE
notificato il: 28/05/2025
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI MASER CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a IVAN CADONÁ, nato/a il 27.11.1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121818133339,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Non accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
28.01.2026
In fede:
IVAN CADONÁ

.
.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160401164231815

Si attesta che in data 2026.01.28, IVAN CADONÁ, nato/a il 27.11.1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121818133339, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160401164231815.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 28.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-28 – CADONÁ IVAN – RDN – 0160401112609896 – Referente: CERNIDE 34-2

Oggetto: 2026-01-28 – CADONÁ IVAN – RDN – 0160401112609896 – Referente: CERNIDE 34-2

at
AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI 18 FABBRICATO G 31100 TREVISO TV – dp.treviso@agenziaentrate.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE DI PAGAMENTO
formato in data: 07/11/25
avente nr./codice: 113 2025 90084418 33/000
emesso da: AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: 09-01-2026
atto notificato da: POSTINO DELL’UFFICIO POSTALE DI MASER CHE SI É RIFIUTATO DI FIRMARE LA RELATA DI NOTIFICA E DI DARE LE PROPRIE GENERALITÁ

Il/La sottoscritto/a IVAN CADONÁ, nato/a il 27.11.1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 121818133339,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
28.01.2026
In fede:
IVAN CADONÁ

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160401112609896

Si attesta che in data 2026.01.28, IVAN CADONÁ, nato/a il 27.11.1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 121818133339, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160401112609896.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 28.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-27 – MAMAN DORIANA – RDN – 0160400101803125 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-27 – MAMAN DORIANA – RDN – 0160400101803125 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO. – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: INTIMAZIONE PAGAMENTO
formato in data: 05.12.2025
avente nr./codice: 11320259010032133000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: LEONARDO ARRIGONI
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a DORIANA MAMAN, nato/a il 18/09/1960, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 122214155455,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
27.01.2026
In fede:
DORIANA MAMAN

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160400101803125

Si attesta che in data 2026.01.27, DORIANA MAMAN, nato/a il 18/09/1960, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 122214155455, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160400101803125.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 27.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-21 – BREDA CRISTINA – RDN – 0160325174643211 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-21 – BREDA CRISTINA – RDN – 0160325174643211 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: CARTELLA PAGAMENTO
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250008639967000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILE PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CRISTINA BREDA, nato/a il 15/07/1970, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0111229052000000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Egregio/a interlocutore/trice anonimo/a che si cela impropriamente dietro la denominazione dell’Ente,
prima di esprimere qualsiasi considerazione, corre l’obbligo di chiederLe chi è l’autore dell’atto trasmesso, con quale qualifica e con quale responsabilità personale ne sottoscrive il contenuto, atteso che ogni comunicazione avente valore amministrativo o giuridico richiede la riconoscibilità del soggetto responsabile, ai sensi della normativa sulla trasparenza (D.Lgs. 33/2013), nonché ai sensi degli articoli 2702 e seguenti del Codice Civile italiano.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
21.01.2026
In fede:
CRISTINA BREDA

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.

Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160325174643211

Si attesta che in data 2026.01.21, CRISTINA BREDA, nato/a il 15/07/1970, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0111229052000000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160325174643211.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 21.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.

2026-01-21 – DONAI CARLO – RDN – 0160325113659652 – Referente: SB

Oggetto: 2026-01-21 – DONAI CARLO – RDN – 0160325113659652 – Referente: SB

at
AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, PIAZZA DELLE ISTITUZIONI,18 – FABBRICATO G – 31100 TREVISO – ven.sportello.treviso@agenziariscossione.gov.it


ATTO RIGETTATO
tipo atto: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO – CARTELLA PAGAMENTO – NR. 11320250009333932000
formato in data: NON RISCONTRABILE PER ASSENZA DATA FORMAZIONE ATTO.
avente nr./codice: 11320250009333932000
emesso da: AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO
atto a firma di: NON RISCONTRABILER PER MANCANZA FIRMA FUNZIONARIO RESPONSABILE EMISSIONE ATTO.
notificato il: NON RISCONTRABILE PER RIFIUTO RIASCIO VERBALE NOTIFICA.
atto notificato da: POSTE ITALIANE

Il/La sottoscritto/a CARLO DONAI, nato/a il 13/01/1968, Cittadino/a autodeterminato/a, nella piena titolarità della propria soggettività giuridica originaria e in conformità alle norme e ai principi di autodeterminazione riconosciuti dal diritto internazionale, autodeterminatosi/a presso il Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949, con attribuzione del seguente codice unico personale 0111229013100000,

PREMESSO
che, secondo la ricostruzione storica e giuridica sostenuta dal MLNV – GVP, l’antica Repubblica Veneta, anche detta “Serenissima”, fondata nell’anno 697, non ha mai cessato di esistere sul piano del diritto e “de jure” viene considerata tuttora esistente sui propri Territori;
che, in base ai principi del diritto internazionale e alla prassi relativa ai movimenti di liberazione nazionale, ogni Movimento di Liberazione Nazionale è l’organo deputato a rivendicare il diritto all’autodeterminazione di un Popolo soggetto alla dominazione o all’occupazione da parte di uno Stato straniero, ovvero da un regime razzista e/o colonialista;
che il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV), fondato il 29 settembre 2009, ha rivendicato il diritto di autodeterminazione del Popolo Veneto anche attraverso la “denuncia di occupazione, dominazione e colonizzazione della Nazione Veneta da parte dello Stato italiano – Rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto”, depositata presso la sede O.N.U. di Ginevra in data 28 settembre 2010 e presso la sede O.N.U. di New York il 27 novembre 2011;
che, per quanto a conoscenza del MLNV, nessuna formale opposizione è stata comunicata alla suddetta rivendicazione di sovranità del Popolo Veneto, né da parte dello Stato italiano, né dall’ONU, né da parte di altri Stati terzi, circostanza che viene qui richiamata a sostegno della propria posizione autodeterminativa;
che il MLNV, in coerenza con il diritto internazionale relativo ai movimenti di liberazione nazionale, si è dotato di un apparato istituzionale ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, istituendo in data 4 febbraio 2012 il Governo Veneto Provisorio (GVP);
CONSTATATO/A
1. – che, in fatto e in diritto, secondo la posizione qui assunta, lo Stato italiano sui Territori della Repubblica di Venezia agisce come Stato straniero occupante, a nulla rilevando, sotto il profilo della legittimazione dell’esercizio della sua sovranità, gli anni di occupazione ritenuta illecita e illegittima;
2. – la reiterata occupazione “ab origine” dei Territori della Sovrana Repubblica di Venezia, ritenuta viziata da frode nei confronti del Popolo Veneto, con la quale i Territori stessi sarebbero stati annessi “manu militari”;
3. – la presunta inosservanza del principio di autodeterminazione dei Popoli in occasione del cosiddetto “plebiscito del 1866”, ritenuto dal MLNV – GVP storicamente e politicamente viziato, in quanto svolto in stato di occupazione militare e, secondo la ricostruzione sostenuta, con modalità tali da estorcere una scelta non libera e sostanzialmente predeterminata, anche nei risultati ufficiali;
4. – che, in ambito di diritto internazionale, si osserva comunemente che uno Stato si estingue solo qualora vengano meno tutti e tre i suoi elementi costitutivi (territorio, popolazione e apparato di governo), circostanza che, secondo la posizione qui assunta, non si sarebbe verificata per la Repubblica Veneta;
5. – che, secondo il MLNV – GVP, lo Stato italiano pone in essere atti e comunicazioni che tenderebbero a disconoscere l’esistenza del Popolo Veneto quale soggetto storico autonomo;
6. – che, secondo quanto riportato in atti e pronunce interne italiane, sarebbe stato affermato che “il Popolo Veneto avrebbe cessato di esistere in virtù del plebiscito del 1866, scegliendo di diventare popolo italiano”, affermazione che si contesta in quanto fondata su un evento plebiscitario ritenuto viziato;
7. – che, pur essendo note le contestazioni storiografiche circa la regolarità del plebiscito del 1866 e le ammissioni contenute in successivi scritti di figure istituzionali dell’epoca (tra cui il Conte Thaon di Revel, plenipotenziario del Re d’Italia), la giurisprudenza e le alte cariche istituzionali italiane non hanno ritenuto di affrontare tale questione nel merito, perpetuando – secondo la tesi qui sostenuta – una situazione ritenuta lesiva dei diritti del Popolo Veneto;
8. – che il Popolo Veneto, pur avendo fatto parte di uno Stato indipendente in epoca preunitaria, viene oggi assoggettato all’ordinamento italiano come se non avesse una continuità statuale distinta;
9. – la denunciata inosservanza e violazione, da parte dello Stato italiano, della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, con particolare riferimento alla tutela contro forme di soggezione assimilabili a schiavitù o dominio coloniale, con riferimento specifico alle persone di nazionalità veneta;
10. – la denunciata violazione del diritto all’autodeterminazione, riconosciuto quale principio cardine del diritto internazionale (jus cogens), di cui il Popolo Veneto si ritiene titolare;
11. – la contestazione che lo Stato italiano disponga legittimamente delle risorse naturali e del territorio storico della Repubblica di Venezia, in assenza del consenso del Popolo Veneto;
12. – la contestazione relativa alla stipula di accordi internazionali riguardanti porzioni del territorio veneto (ad esempio il dispiegamento di forze internazionali quali Eurogendfor), ritenuti non legittimamente autorizzati dal Popolo Veneto;
13. – la denunciata violazione delle disposizioni secondo cui gli Stati che esercitano dominio su popoli soggetti a regime coloniale, occupazione straniera o governo razzista sono tenuti a consentire l’esercizio effettivo del diritto all’autodeterminazione, evitando l’uso di mezzi coercitivi;
14. – la denunciata violazione dell’art. 2, par. 4, della Carta delle Nazioni Unite, in riferimento al divieto di minaccia o uso della forza contro i popoli che invocano il diritto all’autodeterminazione;
15. – la richiamata disciplina internazionale secondo cui i Movimenti di Liberazione Nazionale possono essere destinatari di norme di protezione e immunità per gli individui che agiscono in loro nome e per loro conto;
16. – che il decreto legislativo 13.12.2010, n. 212, in vigore dal 16 dicembre 2010, ha abrogato il regio decreto italiano 04.11.1866, n. 3300 (“col quale le Provincie della Venezia e di Mantova fanno parte integrante del Regno d’Italia”), fatto richiamato dal MLNV – GVP per contestare l’attuale fondamento normativo del legame giuridico dichiarato tra Stato italiano e Territori veneti;
17. – che, secondo alcune ricostruzioni richiamate dal MLNV – GVP, risultano registrazioni presso la Securities and Exchange Commission (SEC) di denominazioni riconducibili allo Stato italiano (es. “REPUBLIC OF ITALY”), elemento che viene qui indicato come motivo di contestazione sulla natura giuridica dello Stato stesso, rispetto alla quale si richiedono chiarimenti ufficiali;
18. – che, sempre secondo la posizione qui sostenuta, l’ordinamento italiano agirebbe anche attraverso strumenti di diritto commerciale internazionale (U.C.C. – Uniform Commercial Code), circostanza che si ritiene rilevante ai fini della contestazione del rapporto giuridico presunto tra Stato italiano e persone autodeterminate venete;
19. – che il MLNV – GVP richiama documentazione depositata in U.C.C. (tra cui i riferimenti UCC DOC. #2012127914, UCC DOC. #2013032035 e affini), ritenendola, secondo la propria interpretazione, idonea a contestare la legittimità di pretese avanzate da Stati e istituzioni considerate come entità “pignorate”; documentazione che viene qui richiamata come parte integrante della propria posizione autodichiarativa, senza che ciò comporti il riconoscimento, da parte di terzi, di effetti giuridici automatici;
20. – che il documento nr. WA DC UCC Doc# 2012113593, richiamato dal MLNV – GVP, contiene disposizioni secondo cui chi agisce in nome e per conto di entità considerate “pignorate” assumerebbe responsabilità personale illimitata per i danni cagionati; tali contenuti vengono qui utilizzati quali strumenti di contestazione, invitando l’autorità destinataria a confutarli espressamente, ove ritenuti non applicabili;

E CHE IN CONSEGUENZA DI TUTTO CIO’
Il/La sottoscritto/a, in qualità di Cittadino/a autodeterminato/a del Popolo Veneto, CONTESTA FORMALMENTE:
– che gli organi, le autorità, gli enti e le società private o pubbliche facenti parte, o che agiscono in nome e per conto dello Stato italiano, possano esercitare legittima giurisdizione sui Territori storici della Repubblica di Venezia e sulle persone autodeterminate sotto l’egida del MLNV – GVP;
– che gli atti e i provvedimenti di qualsiasi natura emessi dalle suddette autorità, nei Territori occupati della Repubblica di Venezia, possano essere ritenuti validi in assenza di un titolo di giurisdizione chiaro, dimostrato e accettato dal Popolo Veneto;
– che, in ogni caso, tali atti siano opponibili al/alla sottoscritto/a, in quanto autodeterminato/a e identificato/a non dal Codice Fiscale italiano ma dal proprio CUP.
Pertanto, ogni atto o provvedimento posto in essere da autorità, enti o società italiane nei confronti del/la sottoscritto/a viene:
RIGETTATO E CONTESTATO
quale giuridicamente inefficace, non opponibile e privo di effetti, salvo diversa e motivata prova documentale da fornirsi in forma scritta e tracciabile.

FORMALIZZO COSÌ IL PRESENTE RIGETTO, CHIEDENDO
ad AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO:
– tutta la documentazione relativa all’atto oggetto del presente rigetto;
– di indicare espressamente la norma che attribuirebbe giurisdizione sull’odierno rigettante;
– di motivare, con riferimenti normativi puntuali, le ragioni per cui si ritenga applicabile al sottoscritto/a la normativa italiana.
Al proprio GOVERNO VENETO PROVISORIO:
– di assicurarsi, nei limiti delle sue competenze e dell’ordinamento internazionale, che lo Stato italiano non ignori né perpetui le violazioni qui contestate;
– di procedere alla pubblicazione del presente atto nell’ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provisorio, con valore di notificazione, e all’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione e/o notifica dell’atto.
Si chiede che sia riconosciuta l’illegittimità delle azioni poste in essere da AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE TREVISO, per le ragioni in premessa.

NEGO IL CONSENSO
al presente procedimento senza pregiudizio UCC 1-308;
NEGO L’AUTORIZZAZIONE
al trattamento dei miei dati personali, se non nei limiti strettamente necessari e dimostrati, ai sensi di UCC 1-103 e della normativa internazionale in materia di tutela dei dati.

SONO INOLTRE A PRECISARE QUANTO SEGUE
La Dichiarazione Universale dei Diritti Umani del 10 dicembre 1948, sottoscritta anche dall’Italia, sancisce che i diritti umani devono essere tutelati da norme giuridiche affinché l’individuo non sia costretto, quale extrema ratio, a ricorrere alla ribellione contro la tirannia e l’oppressione.
Per tali ragioni, la posizione del Cittadino autodeterminato non costituisce un mero “disconoscimento” delle istituzioni italiane, ma rappresenta l’esercizio di un diritto fondamentale di contestazione, riconosciuto dai principi di diritto internazionale e dalla giurisprudenza che afferma la prevalenza degli obblighi internazionali sul diritto interno.
In qualità di Cittadino/a del Popolo Veneto, con la presente si intende contestare e rigettare formalmente le comunicazioni ricevute da enti e/o società italiane, in quanto ritenute prive di legittimità e fondate su presupposti giuridici non applicabili a una persona autodeterminata sotto l’egida del MLNV – GVP.
Si rileva che sono già state eventualmente inviate notifiche di rigetto, nei termini previsti dal diritto internazionale e, per quanto richiamato, dalla prassi U.C.C., senza che sia pervenuta una replica motivata e fondata nei termini stabiliti; ciò viene qui richiamato come elemento di tacito riconoscimento delle contestazioni, salvo diversa prova.
A conferma di ciò, si richiama – a titolo esemplificativo – la Sentenza n. 5667 del 23 giugno 2015 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, nella quale, in quello specifico caso, l’assenza di riscontro entro 220 giorni è stata valutata ai fini dell’annullamento di pretese tributarie. Tale riferimento viene posto a sostegno del principio generale secondo cui la Pubblica Amministrazione ha l’obbligo di rispondere entro termini ragionevoli.
Si ribadisce che, ai sensi del diritto internazionale e della Legge italiana n. 881/1977 (ratifica di patti e convenzioni internazionali sui diritti umani), le disposizioni internazionali prevalgono sul diritto interno in caso di contrasto. La Corte di Cassazione, in più occasioni, ha riconosciuto il vincolo derivante dagli impegni internazionali assunti dallo Stato.
Alla luce di ciò, qualsiasi atto o comunicazione che non tenga conto di tali disposizioni viene qui contestato come giuridicamente nullo e privo di effetti nei confronti di un Cittadino del Popolo Veneto autodeterminato.
Se l’autorità ritiene non pertinenti i riferimenti normativi sopra richiamati, è invitata a indicare per iscritto i motivi giuridici del mancato riconoscimento della loro applicabilità, fornendo precisi riferimenti normativi e giurisprudenziali.
Si evidenzia inoltre che molte comunicazioni risultano indirizzate non a una persona fisica, ma a un soggetto giuridico/“trust” identificato tramite Codice Fiscale italiano, attribuito alla nascita senza consenso esplicito. Il/la sottoscritto/a, autodeterminato/a sotto l’egida del MLNV – GVP, non si riconosce nel suddetto codice fiscale, identificandosi unicamente tramite il proprio CUP.
Il rigetto del Codice Fiscale italiano e il riconoscimento del CUP vengono qui affermati come atti di riaffermazione della propria sovranità personale, volti a sottrarsi a un sistema ritenuto imposto senza consenso volontario.
Pertanto, si diffida formalmente dall’inviare ulteriori comunicazioni non conformi alla condizione giuridica autodichiarata, che non siano motivate e confutate nei termini stabiliti, secondo quanto già precisato dal MLNV – GVP a pubblica menzione.
Per eventuali comunicazioni future, si invitano gli enti italiani a rispettare i seguenti requisiti minimi:
– indicazione chiara della data di formalizzazione dell’atto;
– firma di una persona fisica con ruolo giuridicamente riconoscibile;
– notifica valida e tracciabile con prova di consegna al diretto interessato;
– presenza di relata di notifica completa (luogo, modalità, soggetto ricevente, motivi dell’eventuale mancata consegna a mani).
Il mancato rispetto di tali requisiti comporterà la contestazione della validità dell’atto e potrà dare luogo a ulteriori azioni, anche in sede internazionale, per violazione del diritto all’informazione, alla difesa e all’autodeterminazione.
È principio generale, anche in ambito di diritto commerciale internazionale, che chi subisce un torto e non lo contesta nei tempi e nelle forme dovute, lo accetta tacitamente.
La presente contestazione è posta dunque a formale interruzione di ogni presunzione di consenso, acquiescenza o silenzio-assenso.

CONTESTAZIONE PER MANCATA RELATA DI NOTIFICA – ATTO INEFFICACE
Il/la sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto risulta trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario;
– l’atto risulta altresì indirizzato a un soggetto identificato tramite Codice Fiscale italiano, con cui il/la rigettante non si identifica, essendo persona autodeterminata identificata dal CUP.
In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio;
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi;
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.

QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, né idoneo a far decorrere termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica è sin d’ora contestato e viene a sua volta considerato viziato.

RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator;
– aggressione amministrativa indebita;
– stalking amministrativo / abuso di procedura;
– segnalazione alle autorità competenti, interne e internazionali, per violazione di diritti individuali e collettivi.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.

Il/La sottoscritto/a, nella propria qualità e in autodeterminazione, rigetta integralmente la notifica dichiarata in oggetto, per assenza della relata di notifica redatta secondo legge.
Si constata che l’atto è stato trasmesso in forma irregolare e privo degli elementi minimi indispensabili alla validità della notifica, e precisamente:
– manca la relata in originale o copia conforme;
– manca l’identificazione del notificatore (nome, qualifica, ente di appartenenza);
– manca la sottoscrizione autografa dell’addetto notificatore;
– manca l’attestazione delle circostanze della consegna (giorno, ora, luogo, soggetto ricevente);
– manca la motivazione della mancata consegna a mani proprie del destinatario;
– in caso di deposito/coatto: manca il titolo giuridico che autorizzi il deposito presso cassetta postale o Casa Comunale;
– non risulta conferito alcun mandato alla Casa Comunale o ad altri soggetti per ricevere atti in nome e per conto del destinatario.
– In tali condizioni, l’atto non è provvisto di prova legale della sua notifica e risulta:
– inefficace sotto il profilo notificatorio,
– inidoneo a produrre effetti amministrativi, tributari e/o esecutivi,
– viziato ab origine per difetto assoluto di forma, di competenza e di giurisdizione.
QUALIFICAZIONE DEL VIZIO
La mancanza della relata di notifica impedisce il perfezionamento dell’atto, che non può ritenersi né notificato né opponibile, e non può generare termini decadenziali a carico del destinatario.
Ogni successivo atto fondato su tale notifica ricade nel vizio originario e viene contestato sin d’ora.
RISERVA DI RESPONSABILITÀ
Si riserva formale azione per:
– falsus procurator,
– interruzione e/o aggressione amministrativa indebita,
– stalking amministrativo / abuso di procedura,
– segnalazione all’autorità competente, interna o internazionale, per violazione del diritto individuale e collettivo.
Pertanto, il presente atto è RIGETTATO, e ogni ulteriore iniziativa basata sulla presunta notifica verrà considerata illegittima, non opponibile e priva di effetti, con riserva di ulteriore azione.
Ho Accettato il consenso de la Politega su la Privacy del sito.
21.01.2026
In fede:
CARLO DONAI

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Oggetto: CERTIFICATO DI REGISTRO NR.0160325113659652

Si attesta che in data 2026.01.21, CARLO DONAI, nato/a il 13/01/1968, avendo ufficializzato la propria autocertificazione di Autodeterminazione, di Sovranità Personale, presso questo Dipartimento Anagrafe, Istituzione del Governo Veneto Provisorio costituito dal Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) ai sensi e per gli effetti dell’art.96.3 del Primo Protocollo addizionale (1977) alle convenzioni di Ginevra del 1949, codice unico personale 0111229013100000, ha compilato e confermato il rigetto di notifica con attribuzione del seguente codice unico: 0160325113659652.
La persona interessata ha chiesto la pubblicazione del presente atto a mezzo ALBO UFFICIALE del Governo Veneto Provvisorio con valore di notificazione e l’iscrizione a ruolo giudiziario dei responsabili dell’emissione dell’atto e della successiva notifica o del suo tentativo.
Si dichiara inoltre che ogni comunicazione, atto o provvedimento trasmesso da organi, enti o autorità della Repubblica Italiana al Governo Veneto Provvisorio (GVP) è da considerarsi formalmente IRRICEVIBILE e giuridicamente INAMMISSIBILE, in quanto proveniente da un ordinamento statale estero che non detiene alcuna giurisdizione, né titolo legittimo, né riconoscimento di sovranità sui Territori della Serenissima Repubblica Veneta né sui Cittadini autodeterminati del Popolo Veneto.
Il GVP agisce in conformità al diritto internazionale consuetudinario e pattizio, ed è stato costituito ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Aggiuntivo (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 1949, con piena legittimazione a tutelare i diritti, la sovranità e l’autodeterminazione del Popolo Veneto, ai sensi della Carta delle Nazioni Unite e delle Risoluzioni dell’Assemblea Generale ONU n. 1514 (XV), 2625 (XXV) e successive.
WSM
Venetia lì 21.01.2026
per la Segreteria di Stato

PRECISAZIONE ISTITUZIONALE: DICHIARAZIONE DI IRRICEVIBILITÀ DI COMUNICAZIONI POSTALI E DIGITALI
Il Movimento de Liberasione Nasionale del Popolo Veneto (MLNV) e il Governo Veneto Provvisorio (GVP), nella piena titolarità della propria soggettività giuridica internazionale, costituiti ai sensi e per gli effetti dell’art. 96.3 del Primo Protocollo Addizionale (1977) alle Convenzioni di Ginevra del 12 agosto 1949,
dichiarano formalmente irricevibili tutte le comunicazioni trasmesse da soggetti giuridici italiani attraverso:
– Posta Elettronica Certificata (PEC);
– raccomandate postali e altri strumenti di recapito italiani;
– notifiche presso la “Casa Comunale” o altri strumenti amministrativi riconducibili al sistema italiano.
Ciò in quanto:
– non esiste rapporto giuridico riconosciuto tra il MLNV-GVP e la Repubblica Italiana;
– non è stato mai concesso alcun consenso espresso all’uso di tali canali da parte del Governo Veneto Provvisorio o dei suoi Cittadini autodeterminati;
– ogni comunicazione di tal genere costituisce interferenza indebita, usurpazione di giurisdizione e violazione del diritto internazionale e dell’autodeterminazione dei Popoli.
Ogni ulteriore comunicazione italiana sarà archiviata a fini probatori per diffida internazionale, iscrizione a ruolo giudiziario interno e segnalazione alle autorità estere competenti.

OFFICIAL NOTICE OF NON-ACCEPTANCE
INSTITUTIONAL NOTICE – DECLARATION OF NON-ACCEPTANCE OF POSTAL AND DIGITAL COMMUNICATIONS
The Venetian National Liberation Movement (MLNV) and the Provisional Government of Veneto (GVP), acting as international legal entities in accordance with Article 96.3 of the First Additional Protocol (1977) to the Geneva Conventions of 12 August 1949,
formally declare as non-receivable all communications sent by Italian legal entities via:
– Certified Electronic Mail (PEC);
– registered postal mail or any other Italian delivery system;
– notifications to municipal addresses (“Casa Comunale”) or other Italian administrative channels.
This declaration is based on the following facts:
– No recognized legal relationship exists between the GVP-MLNV and the Italian Republic;
– No explicit consent has ever been granted to receive communications through such channels;
– Such communications are acts of jurisdictional intrusion, usurpation of sovereignty, and violations of international law and the right of Peoples to self-determination.
Any further attempt of communication will be archived for evidentiary purposes, international legal warnings, and reporting to competent foreign authorities.

ЗАЯВЛЕНИЕ О НЕПРИЕМЛЕМОСТИ
ОФИЦИАЛЬНОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ – НЕПРИЕМЛЕМОСТЬ ПОЧТОВЫХ И ЦИФРОВЫХ СООБЩЕНИЙ
Движение за Национальное Освобождение Венецианского Народа (MLNV) и Временное Венецианское Правительство (GVP), как субъекты международного права, учреждённые на основании статьи 96.3 Первого Дополнительного Протокола (1977 года) к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года,
настоящим официально заявляют о неприемлемости всех сообщений, направленных юридическими лицами Итальянской Республики посредством:
– сертифицированной электронной почты (PEC);
– регистрированной почты или других итальянских почтовых служб;
– уведомлений по адресу “Casa Comunale” (коммунальный орган) либо других административных каналов итальянской системы.
Данное заявление основано на следующих положениях:
– не существует признанных юридических отношений между GVP-MLNV и Итальянской Республикой;
– никогда не было дано явного согласия на получение сообщений через указанные каналы;
– такие сообщения рассматриваются как вмешательство в юрисдикцию, узурпация суверенитета и нарушение международного права и права народов на самоопределение.
Любые последующие сообщения будут задокументированы в качестве доказательств для внесудебных уведомлений, внутреннего судебного производства и направления соответствующим международным органам.

DÉCLARATION D’IRRECEVABILITÉ
DÉCLARATION INSTITUTIONNELLE – NON-ACCEPTATION DES COMMUNICATIONS POSTALES ET NUMÉRIQUES
Le Mouvement de Libération Nationale du Peuple Vénitien (MLNV) et le Gouvernement Vénitien Provisoire (GVP), en tant que sujets de droit international constitués conformément à l’article 96.3 du Premier Protocole Additionnel (1977) aux Conventions de Genève du 12 août 1949,
déclarent formellement irrecevables toutes communications émanant d’entités juridiques italiennes transmises par :
– Courrier électronique certifié (PEC) ;
– lettres recommandées postales ou autres services italiens de livraison ;
– notifications à la “Maison Communale” ou canaux administratifs similaires italiens.
Cette position est fondée sur les principes suivants :
– Aucun rapport juridique reconnu n’existe entre le MLNV-GVP et la République italienne ;
– Aucun consentement explicite n’a jamais été accordé pour l’utilisation de tels canaux ;
– Ces communications constituent une immixtion injustifiée, une usurpation de juridiction et une violation du droit international et du droit des peuples à disposer d’eux-mêmes.
Tout envoi ultérieur sera archivé à titre de preuve, en vue d’une mise en cause judiciaire interne, d’une diffusion officielle et d’une notification aux instances internationales compétentes.

N.B.: I funzionari e i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici sono direttamente responsabili, secondo le leggi penali, civili e amministrative, degli atti compiuti in violazione di diritti.
In tali casi la responsabilità civile si estende allo Stato e agli enti pubblici.